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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 07/04/2025, n. 502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 502 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8606/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8606/2022, promossa da:
(c.f. , Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. NICOLA LAIS
parte attrice nei confronti di:
(c.f. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
FEDERICA GIAZZI
parte convenuta
Conclusioni di parte attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 14/11/2024
Conclusioni di parte convenuta: come da note scritte depositate telematicamente in data 13/11/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 11 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Oggetto della presente causa è costituito dall'opposizione, da parte di
(di seguito anche solo “ ), Parte_1 CP_2
all'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 (prot. 17103) alla stessa notificata dal avente ad oggetto il pagamento Parte_2
della somma di € 76.758,27 a titolo di canoni insoluti relativi a un contratto di locazione stipulato tra le parti.
Si è costituito il convenuto, contestando la fondatezza dell'opposizione CP_1
e chiedendone il rigetto.
Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione tra le parti, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di assumere le prove orali dedotte da parte convenuta, rigettate per le motivazioni di cui all'ordinanza del 7/2/2024, alla quale si rimanda.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 14/11/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile.
* * *
1. Deve essere disattesa la preliminare eccezione formulata dal CP_1
convenuto di inammissibilità della presente opposizione, atteso che, da un lato, la presente controversia è regolata dal rito ordinario di cognizione ai sensi del disposto dell'art. 32 del D.Lgs. n. 150/2011 e che, dall'altro lato, ai sensi dell'attuale formulazione dell'art. 3 del R.D. n. 639/1910, non è più previsto il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione per la proposizione dell'opposizione.
pagina 2 di 11 2. Ciò posto, devono essere parimenti respinte le apodittiche doglianze di parte attrice relative sia all'asserita sottoscrizione del provvedimento impugnato da parte di un soggetto non competente (in quanto smentite dal dato testuale dell'ingiunzione, a mente della quale al sottoscrittore Arch. Controparte_3
nella sua qualità di Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, risultano espressamente essere stati attribuiti l'incarico relativo alla posizione organizzativa e le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, c.d. T.U.E.L.: v. doc. 2 att.
e doc. 10 conv.), sia all'assenza del visto di esecutività del funzionario responsabile ex art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 (essendo presente nell'ingiunzione l'attestazione che “il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile”: v. doc. 2 att. e doc. 10 conv.).
3. Tutto ciò premesso, transitando al merito delle ragioni di opposizione, le stesse risultano infondate per i motivi di seguito esposti.
3.1 Il credito del Comune convenuto risulta fondato sul contratto di locazione
(di seguito anche solo il “Contratto”) stipulato in data 3/12/2013 con l'originaria conduttrice ON NI N.V. (v. doc. 3 att. e doc. 8 conv.).
Nelle premesse di tale Contratto le parti hanno indicato di avere precedentemente sottoscritto nel 1998 un contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo per l'utilizzo di una porzione della torre piezometrica in via delle Galose n. 6, al fine di realizzare un'infrastruttura per impianti di telecomunicazione, per il quale è stata formalizzata regolare disdetta, e di avere stipulato un secondo contratto il 20/10/2010 per il rinnovo temporaneo di due anni, al fine di consentire alle parti medesime di individuare una nuova porzione di immobile tecnicamente idonea all'esercizio dell'attività esercitata dalla conduttrice, in sostituzione di quella esistente sulla torre piezometrica.
pagina 3 di 11 Accanto alla pattuizione della locazione di una nuova area (di cui al mappale
8958, per la realizzazione di stazioni radio-base per telecomunicazioni, per la durata di nove anni tacitamente prorogabili per ulteriori sei anni e per un canone di locazione pari a € 15.000 per il primo anno e a € 12.000 per le successive annualità) e dopo avere dato atto della proroga tacita del contratto del 2010, all'art. 2 del Contratto – per quel che qui rileva – le parti hanno altresì espressamente convenuto il pagamento da parte della conduttrice a favore dalla locatrice del canone di cui a tale precedente contratto ormai già scaduto, pari a €
11.000 all'anno (v. doc. 6 conv.), aggiornato secondo gli indici ISTAT, per l'occupazione dell'impianto sulla torre piezometrica intercorrente tra l'1/3/2012
e la data di dismissione dell'impianto, parametrato al tempo di occupazione effettivamente intercorso.
Risultano altresì circostanze pacifiche, in quanto non fatte oggetto di contestazioni tra le parti (e che, peraltro, trovano riscontro nell'ingiunzione di pagamento):
i) da un lato, il fatto che l'impianto occupante la torre piezometrica non venne mai trasferito e dismesso, ovvero che non vennero mai realizzate le opere sul nuovo terreno identificato con il predetto Contratto;
ii) dall'altro lato, il fatto che l'odierna attrice sia subentrata all'originaria locatrice.
Il convenuto, con l'ingiunzione di pagamento impugnata nel presente CP_1
giudizio, ha pertanto richiesto il pagamento del canone concordato per l'occupazione della porzione della torre dell'acqua con l'impianto di parte attrice.
3.2 Ciò posto, l'attrice ha lamentato la nullità della clausola contrattuale di determinazione del canone testé richiamata, assumendone il contrasto con il disposto dell'art. 93 (ora art. 54) del D.Lgs. n. 259/2003 (c.d. Codice delle
Comunicazioni Elettroniche, anche solo CCE).
pagina 4 di 11 L'attrice ha pertanto chiesto l'annullamento dell'impugnata ingiunzione di pagamento e la sostituzione delle clausole contrattuali relative alla determinazione del canone con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute a titolo di TOSAP/COSAP sino al 31 dicembre 2020 e, dopo tale data, a titolo di canone unico così come previsto dall'art. 1, comma 831bis della L. n.
160/2019, determinate nella misura di € 800,00 all'anno, con conseguente condanna del convenuto al rimborso di quanto dall'attrice pagato in CP_1
eccesso dal 2012.
3.3 A livello di sintetico inquadramento normativo, si rileva che:
- il comma 1 dell'art. 93 del CCE ratione temporis applicabile prevede che “Le
Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per
l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”;
- ai sensi del comma 2 di detto articolo – nella versione risultante dalla novella apportata dal D.Lgs. n. 70/2012 – “Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 [c.d. TOSAP] oppure del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo [c.d. COSAP], ovvero dell'eventuale
pagina 5 di 11 contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507”.
3.4 La tesi attorea non può essere condivisa in quanto la richiamata disposizione normativa – nella versione ratione temporis applicabile al caso che occupa – trova applicazione soltanto nell'ipotesi in cui i beni oggetto dell'occupazione da parte dei gestori telefonici siano “aree pubbliche”, e cioè appartengano al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente.
Infatti il citato articolo 93, nel fare salva l'applicazione della TOSAP e della
COSAP, non può che riferirsi alle fattispecie in cui dette imposizioni siano dovute ai sensi della normativa che le prevede, con esclusione dunque delle proprietà facenti parte del patrimonio disponibile dell'ente (cfr. in senso conforme, ex plurimis, C. Appello Brescia, sent. n. 1620/2023; Trib. Brescia, sent. n.
1304/2023; C. Appello Milano, sent. n. 2855/2023).
Del resto, la disciplina di settore non prevede la possibilità di fiscalizzare l'uso del patrimonio disponibile, che può essere gestito dall'amministrazione esclusivamente con strumenti contrattuali di diritto privato, a norma dell'art. 1, comma 1-bis della L. n. 241/1990.
In altri termini, si pone una linea di demarcazione tra (i) gli impianti di rete insistenti sul suolo pubblico demaniale o patrimoniale indisponibile in forza di una concessione amministrativa, cui fa seguito l'imposizione di TOSAP o
COSAP in base alla disciplina regolamentare vigente in sede locale, e (ii) gli impianti di rete che possono essere dislocati sul patrimonio disponibile degli enti locali, previa stipulazione di locazioni secondo la disciplina civilistica dei rapporti obbligatori (v. Cass. S.U. n. 6019/2016), come appunto avvenuto nel caso di specie.
Si ritiene che il dato testuale dell'art. 93 del CCE risulti inequivoco nel senso anzidetto.
pagina 6 di 11 Tale interpretazione risulta conforme sia alla Direttiva 2002/21/CE (istitutiva del quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica), che al Considerando 22 precisa di non pregiudicare le disposizioni nazionali vigenti – per quel che qui rileva – in materia di “normale esercizio dei diritti di proprietà, normale uso dei beni pubblici”, sia all'art. 345 TFUE, a mente del quale “i trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri”.
Calando i suesposti principi nel caso che occupa, si osserva che il CP_1
convenuto ha documentalmente provato come l'area su cui insiste l'impianto della torre piezometrica ricada nel proprio patrimonio disponibile: sebbene parte convenuta non abbia tempestivamente versato in atti il doc. 11, quanto anzidetto risulta dall'esame del Documento Unico di Programmazione prodotto sub doc. 15 dal Comune convenuto unitamente alla propria comparsa conclusionale
(ammissibile in quanto sopravvenuto alla scadenza del termine delle preclusioni istruttorie), in cui il predetto terreno – censito al mappale 6955 – viene espressamente classificato come patrimonio disponibile, stante la sua inclusione nel piano delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare (v. pag. 136-137).
Tale qualificazione del bene immobile in oggetto non risulta inficiata dai documenti nn. 7 e 8 prodotti dall'attrice.
Di talché, deve escludersi la natura demaniale o indisponibile di tale bene immobile predicata da CP_2
Non si ritiene condivisibile l'orientamento propugnato da talune pronunce giurisprudenziali richiamate dall'attrice a conforto della propria tesi, volto a inferire la natura del bene immobile in ragione dell'attività esercitata da parte conduttrice e dello scopo per il quale alla stessa il bene viene concesso, e dunque a postulare che il bene ricada automaticamente nel patrimonio indisponibile dell'ente ex art. 826, III comma c.c. per il solo fatto che il posizionamento di antenne di telefonia mobile risponda a un servizio di pubblica utilità.
pagina 7 di 11 La destinazione al pubblico servizio, infatti, richiede che vi sia “corrispondenza tra
l'oggetto della destinazione e le attribuzioni dell'ente” e l'inclusione nel patrimonio indisponibile deve consistere in un atto con cui la P.A. concede il bene in godimento al privato per l'esercizio indiretto di un servizio pubblico assunto dall'ente (così C. Appello Milano, sent. n. 3638/2022).
Giova evidenziare che, sul punto, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha puntualizzato come “affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito
(soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico
(e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio;
in difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta a un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del "nomen iuris" che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene a inquadrarsi nello schema privatistico della locazione” (v. Cass. S.U. n. 14865/2006 e Cass. S.U. n. 6019/2016 cit.; in tal senso vedi anche, ex multis, Trib. Venezia, sent. n. 1642/2023, C. Appello Firenze, sent.
n. 837/2023 e Trib. Torino, sent. n. 5059/2018).
Nel caso di specie, il convenuto ha destinato l'area alla produzione di CP_1
reddito, tramite locazione a un'azienda privata, che, a sua volta, con propri mezzi, svolge il servizio di pubblica utilità di comunicazione elettronica, non rientrante nelle attribuzioni del tale uso, da parte del privato conduttore, non può CP_1
far divenire pubblico il bene del Comune per una sorta di proprietà transitiva, né può ritenersi sufficiente il titolo abilitativo edilizio rilasciato per l'installazione dell'impianto di telecomunicazione come atto di destinazione del bene a pagina 8 di 11 patrimonio indisponibile (v. in tal senso C. Appello Brescia, sent. n. 1620/2023 cit.).
3.5 Risulta, inoltre, inconducente il richiamo operato dall'attrice alle modifiche apportate dal D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. n.
12/2019, il cui ambito di applicazione deve ritenersi in ogni caso confinato ai beni pubblici fiscalizzabili (vale a dire demanio e patrimonio indisponibile).
In altri termini, l'art. 8-bis, comma 1, lettera c) del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 12/2019, si è limitato a integrare l'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 33 /2016 che recitava: “L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione” con la dicitura “restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”, ma nulla dice l'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 33/2016 – così come modificato dall'art. 8-bis del D.L. n. 135/2018 – sull'ampliamento del limite di applicazione del citato art. 93 (ora 54) del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, al di fuori dei beni pubblici, restando fermo il richiamo nell'art. 93 (e poi 54) a tasse o canoni applicabili solo a beni facenti parte del demanio o patrimonio indisponibile.
3.6 Né a esiti diversi è possibile giungere invocando la nuova disciplina di cui alla L. n. 108/2021 (che, in sede di conversione del D.L. n. 77/2021, ha introdotto un nuovo comma 831-bis nell'art. 1 della L. n. 160/2019 in materia di impianti di comunicazioni elettroniche), in vigore dall'1/1/2022.
Detto comma 831-bis prevede, per gli operatori che forniscono il servizio di pubblica utilità di comunicazione elettronica, senza occupazione permanente del suolo comunale con cavi e condutture, l'applicazione di un canone fisso (c.d.
pagina 9 di 11 canone antenne) “pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente”, ma non modifica espressamente il presupposto di applicazione del canone, che – invero – resta l'occupazione “delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti” ai sensi del comma 819 del medesimo art. 1 della L.
n.160/2019.
3.7 Pertanto, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, le ragioni di opposizione all'ingiunzione di pagamento notificata dal convenuto all'attrice devono CP_1
essere rigettate.
4. Le spese seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022), applicabili in relazione al valore della controversia, (i) medi per le fasi di studio e introduttiva e (ii) minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata da parte convenuta.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta le domande formulate dall'attrice;
condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese del presente giudizio, liquidate in € 9.142,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 7 aprile 2025
Il Giudice
pagina 10 di 11 dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 8606/2022, promossa da:
(c.f. , Parte_1 P.IVA_1
con l'avv. NICOLA LAIS
parte attrice nei confronti di:
(c.f. ), con l'avv. Controparte_1 P.IVA_2
FEDERICA GIAZZI
parte convenuta
Conclusioni di parte attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 14/11/2024
Conclusioni di parte convenuta: come da note scritte depositate telematicamente in data 13/11/2024
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 11 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Oggetto della presente causa è costituito dall'opposizione, da parte di
(di seguito anche solo “ ), Parte_1 CP_2
all'ingiunzione di pagamento ex R.D. n. 639/1910 (prot. 17103) alla stessa notificata dal avente ad oggetto il pagamento Parte_2
della somma di € 76.758,27 a titolo di canoni insoluti relativi a un contratto di locazione stipulato tra le parti.
Si è costituito il convenuto, contestando la fondatezza dell'opposizione CP_1
e chiedendone il rigetto.
Esperito con esito negativo il procedimento di mediazione tra le parti, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183, VI comma c.p.c., la causa è stata ritenuta matura per la decisione senza necessità di assumere le prove orali dedotte da parte convenuta, rigettate per le motivazioni di cui all'ordinanza del 7/2/2024, alla quale si rimanda.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 14/11/2024, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini per il deposito degli scritti conclusionali ai sensi dell'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile.
* * *
1. Deve essere disattesa la preliminare eccezione formulata dal CP_1
convenuto di inammissibilità della presente opposizione, atteso che, da un lato, la presente controversia è regolata dal rito ordinario di cognizione ai sensi del disposto dell'art. 32 del D.Lgs. n. 150/2011 e che, dall'altro lato, ai sensi dell'attuale formulazione dell'art. 3 del R.D. n. 639/1910, non è più previsto il termine di trenta giorni dalla notifica dell'ingiunzione per la proposizione dell'opposizione.
pagina 2 di 11 2. Ciò posto, devono essere parimenti respinte le apodittiche doglianze di parte attrice relative sia all'asserita sottoscrizione del provvedimento impugnato da parte di un soggetto non competente (in quanto smentite dal dato testuale dell'ingiunzione, a mente della quale al sottoscrittore Arch. Controparte_3
nella sua qualità di Responsabile dell'Area Gestione del Territorio, risultano espressamente essere stati attribuiti l'incarico relativo alla posizione organizzativa e le funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, c.d. T.U.E.L.: v. doc. 2 att.
e doc. 10 conv.), sia all'assenza del visto di esecutività del funzionario responsabile ex art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 (essendo presente nell'ingiunzione l'attestazione che “il credito è divenuto certo, liquido ed esigibile”: v. doc. 2 att. e doc. 10 conv.).
3. Tutto ciò premesso, transitando al merito delle ragioni di opposizione, le stesse risultano infondate per i motivi di seguito esposti.
3.1 Il credito del Comune convenuto risulta fondato sul contratto di locazione
(di seguito anche solo il “Contratto”) stipulato in data 3/12/2013 con l'originaria conduttrice ON NI N.V. (v. doc. 3 att. e doc. 8 conv.).
Nelle premesse di tale Contratto le parti hanno indicato di avere precedentemente sottoscritto nel 1998 un contratto di locazione di immobile ad uso non abitativo per l'utilizzo di una porzione della torre piezometrica in via delle Galose n. 6, al fine di realizzare un'infrastruttura per impianti di telecomunicazione, per il quale è stata formalizzata regolare disdetta, e di avere stipulato un secondo contratto il 20/10/2010 per il rinnovo temporaneo di due anni, al fine di consentire alle parti medesime di individuare una nuova porzione di immobile tecnicamente idonea all'esercizio dell'attività esercitata dalla conduttrice, in sostituzione di quella esistente sulla torre piezometrica.
pagina 3 di 11 Accanto alla pattuizione della locazione di una nuova area (di cui al mappale
8958, per la realizzazione di stazioni radio-base per telecomunicazioni, per la durata di nove anni tacitamente prorogabili per ulteriori sei anni e per un canone di locazione pari a € 15.000 per il primo anno e a € 12.000 per le successive annualità) e dopo avere dato atto della proroga tacita del contratto del 2010, all'art. 2 del Contratto – per quel che qui rileva – le parti hanno altresì espressamente convenuto il pagamento da parte della conduttrice a favore dalla locatrice del canone di cui a tale precedente contratto ormai già scaduto, pari a €
11.000 all'anno (v. doc. 6 conv.), aggiornato secondo gli indici ISTAT, per l'occupazione dell'impianto sulla torre piezometrica intercorrente tra l'1/3/2012
e la data di dismissione dell'impianto, parametrato al tempo di occupazione effettivamente intercorso.
Risultano altresì circostanze pacifiche, in quanto non fatte oggetto di contestazioni tra le parti (e che, peraltro, trovano riscontro nell'ingiunzione di pagamento):
i) da un lato, il fatto che l'impianto occupante la torre piezometrica non venne mai trasferito e dismesso, ovvero che non vennero mai realizzate le opere sul nuovo terreno identificato con il predetto Contratto;
ii) dall'altro lato, il fatto che l'odierna attrice sia subentrata all'originaria locatrice.
Il convenuto, con l'ingiunzione di pagamento impugnata nel presente CP_1
giudizio, ha pertanto richiesto il pagamento del canone concordato per l'occupazione della porzione della torre dell'acqua con l'impianto di parte attrice.
3.2 Ciò posto, l'attrice ha lamentato la nullità della clausola contrattuale di determinazione del canone testé richiamata, assumendone il contrasto con il disposto dell'art. 93 (ora art. 54) del D.Lgs. n. 259/2003 (c.d. Codice delle
Comunicazioni Elettroniche, anche solo CCE).
pagina 4 di 11 L'attrice ha pertanto chiesto l'annullamento dell'impugnata ingiunzione di pagamento e la sostituzione delle clausole contrattuali relative alla determinazione del canone con la previsione dell'obbligo di pagamento delle somme ex lege dovute a titolo di TOSAP/COSAP sino al 31 dicembre 2020 e, dopo tale data, a titolo di canone unico così come previsto dall'art. 1, comma 831bis della L. n.
160/2019, determinate nella misura di € 800,00 all'anno, con conseguente condanna del convenuto al rimborso di quanto dall'attrice pagato in CP_1
eccesso dal 2012.
3.3 A livello di sintetico inquadramento normativo, si rileva che:
- il comma 1 dell'art. 93 del CCE ratione temporis applicabile prevede che “Le
Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per
l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge”;
- ai sensi del comma 2 di detto articolo – nella versione risultante dalla novella apportata dal D.Lgs. n. 70/2012 – “Gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo di tenere indenne la Pubblica Amministrazione, l'Ente locale, ovvero l'Ente proprietario o gestore, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche specificamente coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione e di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'Ente locale. Nessun altro onere finanziario, reale o contributo può essere imposto, in conseguenza dell'esecuzione delle opere di cui al Codice o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, fatta salva l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 [c.d. TOSAP] oppure del canone per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, calcolato secondo quanto previsto dal comma 2, lettere e) ed f), del medesimo articolo [c.d. COSAP], ovvero dell'eventuale
pagina 5 di 11 contributo una tantum per spese di costruzione delle gallerie di cui all'articolo 47, comma 4, del predetto decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507”.
3.4 La tesi attorea non può essere condivisa in quanto la richiamata disposizione normativa – nella versione ratione temporis applicabile al caso che occupa – trova applicazione soltanto nell'ipotesi in cui i beni oggetto dell'occupazione da parte dei gestori telefonici siano “aree pubbliche”, e cioè appartengano al demanio o al patrimonio indisponibile dell'ente.
Infatti il citato articolo 93, nel fare salva l'applicazione della TOSAP e della
COSAP, non può che riferirsi alle fattispecie in cui dette imposizioni siano dovute ai sensi della normativa che le prevede, con esclusione dunque delle proprietà facenti parte del patrimonio disponibile dell'ente (cfr. in senso conforme, ex plurimis, C. Appello Brescia, sent. n. 1620/2023; Trib. Brescia, sent. n.
1304/2023; C. Appello Milano, sent. n. 2855/2023).
Del resto, la disciplina di settore non prevede la possibilità di fiscalizzare l'uso del patrimonio disponibile, che può essere gestito dall'amministrazione esclusivamente con strumenti contrattuali di diritto privato, a norma dell'art. 1, comma 1-bis della L. n. 241/1990.
In altri termini, si pone una linea di demarcazione tra (i) gli impianti di rete insistenti sul suolo pubblico demaniale o patrimoniale indisponibile in forza di una concessione amministrativa, cui fa seguito l'imposizione di TOSAP o
COSAP in base alla disciplina regolamentare vigente in sede locale, e (ii) gli impianti di rete che possono essere dislocati sul patrimonio disponibile degli enti locali, previa stipulazione di locazioni secondo la disciplina civilistica dei rapporti obbligatori (v. Cass. S.U. n. 6019/2016), come appunto avvenuto nel caso di specie.
Si ritiene che il dato testuale dell'art. 93 del CCE risulti inequivoco nel senso anzidetto.
pagina 6 di 11 Tale interpretazione risulta conforme sia alla Direttiva 2002/21/CE (istitutiva del quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica), che al Considerando 22 precisa di non pregiudicare le disposizioni nazionali vigenti – per quel che qui rileva – in materia di “normale esercizio dei diritti di proprietà, normale uso dei beni pubblici”, sia all'art. 345 TFUE, a mente del quale “i trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri”.
Calando i suesposti principi nel caso che occupa, si osserva che il CP_1
convenuto ha documentalmente provato come l'area su cui insiste l'impianto della torre piezometrica ricada nel proprio patrimonio disponibile: sebbene parte convenuta non abbia tempestivamente versato in atti il doc. 11, quanto anzidetto risulta dall'esame del Documento Unico di Programmazione prodotto sub doc. 15 dal Comune convenuto unitamente alla propria comparsa conclusionale
(ammissibile in quanto sopravvenuto alla scadenza del termine delle preclusioni istruttorie), in cui il predetto terreno – censito al mappale 6955 – viene espressamente classificato come patrimonio disponibile, stante la sua inclusione nel piano delle valorizzazioni del patrimonio immobiliare (v. pag. 136-137).
Tale qualificazione del bene immobile in oggetto non risulta inficiata dai documenti nn. 7 e 8 prodotti dall'attrice.
Di talché, deve escludersi la natura demaniale o indisponibile di tale bene immobile predicata da CP_2
Non si ritiene condivisibile l'orientamento propugnato da talune pronunce giurisprudenziali richiamate dall'attrice a conforto della propria tesi, volto a inferire la natura del bene immobile in ragione dell'attività esercitata da parte conduttrice e dello scopo per il quale alla stessa il bene viene concesso, e dunque a postulare che il bene ricada automaticamente nel patrimonio indisponibile dell'ente ex art. 826, III comma c.c. per il solo fatto che il posizionamento di antenne di telefonia mobile risponda a un servizio di pubblica utilità.
pagina 7 di 11 La destinazione al pubblico servizio, infatti, richiede che vi sia “corrispondenza tra
l'oggetto della destinazione e le attribuzioni dell'ente” e l'inclusione nel patrimonio indisponibile deve consistere in un atto con cui la P.A. concede il bene in godimento al privato per l'esercizio indiretto di un servizio pubblico assunto dall'ente (così C. Appello Milano, sent. n. 3638/2022).
Giova evidenziare che, sul punto, la Suprema Corte a Sezioni Unite ha puntualizzato come “affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili, in quanto destinati a un pubblico servizio ai sensi dell'art. 826, comma 3, c.c., deve sussistere il doppio requisito
(soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico
(e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene a un pubblico servizio) e dell'effettiva e attuale destinazione del bene al pubblico servizio;
in difetto di tali condizioni e della conseguente ascrivibilità del bene al patrimonio indisponibile, la cessione in godimento del bene medesimo in favore di privati non può essere ricondotta a un rapporto di concessione amministrativa, ma, inerendo a un bene facente parte del patrimonio disponibile, al di là del "nomen iuris" che le parti contraenti abbiano inteso dare al rapporto, essa viene a inquadrarsi nello schema privatistico della locazione” (v. Cass. S.U. n. 14865/2006 e Cass. S.U. n. 6019/2016 cit.; in tal senso vedi anche, ex multis, Trib. Venezia, sent. n. 1642/2023, C. Appello Firenze, sent.
n. 837/2023 e Trib. Torino, sent. n. 5059/2018).
Nel caso di specie, il convenuto ha destinato l'area alla produzione di CP_1
reddito, tramite locazione a un'azienda privata, che, a sua volta, con propri mezzi, svolge il servizio di pubblica utilità di comunicazione elettronica, non rientrante nelle attribuzioni del tale uso, da parte del privato conduttore, non può CP_1
far divenire pubblico il bene del Comune per una sorta di proprietà transitiva, né può ritenersi sufficiente il titolo abilitativo edilizio rilasciato per l'installazione dell'impianto di telecomunicazione come atto di destinazione del bene a pagina 8 di 11 patrimonio indisponibile (v. in tal senso C. Appello Brescia, sent. n. 1620/2023 cit.).
3.5 Risulta, inoltre, inconducente il richiamo operato dall'attrice alle modifiche apportate dal D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. n.
12/2019, il cui ambito di applicazione deve ritenersi in ogni caso confinato ai beni pubblici fiscalizzabili (vale a dire demanio e patrimonio indisponibile).
In altri termini, l'art. 8-bis, comma 1, lettera c) del D.L. n. 135/2018, convertito con modificazioni dalla L. n. 12/2019, si è limitato a integrare l'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 33 /2016 che recitava: “L'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica possono essere soggetti soltanto alle prestazioni e alle tasse o canoni espressamente previsti dal comma 2 della medesima disposizione” con la dicitura “restando quindi escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto”, ma nulla dice l'art. 12, comma 3 del D.Lgs. n. 33/2016 – così come modificato dall'art. 8-bis del D.L. n. 135/2018 – sull'ampliamento del limite di applicazione del citato art. 93 (ora 54) del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, al di fuori dei beni pubblici, restando fermo il richiamo nell'art. 93 (e poi 54) a tasse o canoni applicabili solo a beni facenti parte del demanio o patrimonio indisponibile.
3.6 Né a esiti diversi è possibile giungere invocando la nuova disciplina di cui alla L. n. 108/2021 (che, in sede di conversione del D.L. n. 77/2021, ha introdotto un nuovo comma 831-bis nell'art. 1 della L. n. 160/2019 in materia di impianti di comunicazioni elettroniche), in vigore dall'1/1/2022.
Detto comma 831-bis prevede, per gli operatori che forniscono il servizio di pubblica utilità di comunicazione elettronica, senza occupazione permanente del suolo comunale con cavi e condutture, l'applicazione di un canone fisso (c.d.
pagina 9 di 11 canone antenne) “pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente”, ma non modifica espressamente il presupposto di applicazione del canone, che – invero – resta l'occupazione “delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti” ai sensi del comma 819 del medesimo art. 1 della L.
n.160/2019.
3.7 Pertanto, alla luce di tutto quanto innanzi esposto, le ragioni di opposizione all'ingiunzione di pagamento notificata dal convenuto all'attrice devono CP_1
essere rigettate.
4. Le spese seguono il regime della soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n. 147/2022), applicabili in relazione al valore della controversia, (i) medi per le fasi di studio e introduttiva e (ii) minimi per le fasi istruttoria e decisionale, in ragione dell'attività difensiva in concreto espletata da parte convenuta.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
rigetta le domande formulate dall'attrice;
condanna l'attrice a rifondere al convenuto le spese del presente giudizio, liquidate in € 9.142,00 per compensi, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 7 aprile 2025
Il Giudice
pagina 10 di 11 dott.ssa Chiara Mazzoni
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