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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/05/2025, n. 879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 879 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 1108/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. ROSSI ALESSANDRO ( ) e C.F._1 dell'avv. PANELLI ENRICO ( ), C.F._2 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
LUDINI ELIO ( ), C.F._3
(C.F. ) e per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_3
( ), con il patrocinio dell'avv. LUDINI ELIO CP_3 P.IVA_4
( ), C.F._3 appellate Conclusioni per : «voglia l'Ecc.ma Corte di Parte_1
Appello adita accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, in riforma della sentenza n. 1027/21 del Tribunale di Pistoia, pubblicata in data
13/12/2021,
• rigettare la domanda avversaria volta a dichiarare che le somme versate a qualunque titolo dall'utilizzatore siano imputate alla maggiore somma dovuta a titolo di indennizzo per l'occupazione dell'immobile oggetto del contratto, come contrattualmente previsto;
• condannare la soc. a restituire alla soc. Controparte_1
una somma pari all'eccedenza fra Parte_1 quanto da quest'ultima pagato e l'ammontare dell'equo compenso accertato o comunque quanto legittimamente spettante alla concedente per l'uso dell'immobile considerata la sua riacquisizione, in ogni caso oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condannare la soc. a Controparte_1 restituire alla soc. la somma di euro Parte_1
86.795,86, o quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, quale importo degli interessi ultralegali pagato indebitamente dall'utilizzatore, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
• in ogni caso, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio;
• in via istruttoria ammettere, all'occorrenza, CTU volta a determinare il valore commerciale del bene oggetto di leasing, nonché CTU volta ad accertare la misura degli interessi applicati nel corso del rapporto contrattuale
e l'ammontare degli interessi ultralegali pagati dall'utilizzatore alla concedente»; per «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, Controparte_1 contrariis reiectis, alla luce di quanto argomentato e dedotto in atti,
pag. 2/24 respingere integralmente l'atto di appello promosso avverso la sentenza emessa dal Tribunale Civile di Pistoia n. 1027/21 in data 13/12/2021 all'esito del giudizio n. 2264/16 RG, in quanto palesemente infondato in diritto ed in fatto e destituito di qualsivoglia supporto probatorio con conseguente piena conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado di giudizio»; per l'appellata «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, Controparte_2 contrariis reiectis, alla luce di quanto argomentato e dedotto in atti, respingere integralmente l'atto di appello promosso avverso la sentenza emessa dal Tribunale Civile di Pistoia n. 1027/21 in data 13/12/2021 all'esito del giudizio n. 2264/16 RG, in quanto palesemente infondato in diritto ed in fatto e destituito di qualsivoglia supporto probatorio con conseguente piena conferma della sentenza impugnata».
Rilevato
(nel prosieguo Parte_1 Parte_1
e/o utilizzatrice e/o utilizzatore) ha impugnato la sentenza n. 1027 del 2021 del Tribunale di Pistoia, con la quale sono state respinte le domande riconvenzionali da questa proposte nei confronti di Controparte_1
Contr (già Locat s.p.a. e nel prosieguo e/o concedente), di accertamento dell'equo compenso ai sensi dell'art. 1526, comma 1, c.c., relativamente al Contr contratto di locazione finanziaria n. IF , intrattenuto con e di P.IVA_5 condanna di questa a restituirle gli interessi ultra legali pagati indebitamente, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e con la quale Contr sono state invece accolte le domande proposte dalla medesima di accertamento della risoluzione del predetto contratto e di accertamento del diritto della stessa di trattenere le somme versatele da , Parte_1 imputandole alla maggior somma dovuta a titolo di indennizzo per l'occupazione dell'immobile oggetto del finanziamento.
pag. 3/24 Contr ha agito in giudizio con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., deducendo:
i) che il contratto prevedeva il pagamento di «un canone alla firma del contratto di €uro 124.000,00, oltre Iva e n. 143 canoni variabili consecutivi di periodicità mensile di €uro 3.576,00 oltre iva e il prezzo di eventuale acquisto di €uro 155.000,00»; ii) che l'importo dei canoni era variabile «sulla base dell'andamento del Euribor 3 mesi puntuale con le modalità previste dal contratto stesso»; iii) che con lettera del 25 febbraio 2016 di messa in Contr mora e risoluzione contrattuale richiedeva a «il Parte_1 pagamento dei canoni scaduti e […] la riconsegna del bene, ma quest'ultima non dava risposta alcuna»; iv) che ai sensi della clausola 21 del contratto sottoscritto «“il concedente avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risolto di diritto e d'intimare all'utilizzatore l'immediata restituzione dell'immobile…” nell'ipotesi di mancato e puntuale pagamento di una qualsiasi scadenza fissata».
Contr domandava pertanto: i) che il contratto di leasing traslativo fosse dichiarato risolto;
ii) che fosse ordinata la restituzione dell'immobile e iii) Contr che il giudice dichiarasse le somme versate a qualsiasi titolo a da parte della «imputate alla maggior somma dovuta a titolo di Parte_1 indennizzo per l'occupazione dell'immobile […] come contrattualmente previsto».
All'udienza di prima comparizione delle parti, ha Parte_1 chiesto di poter procedere alla consegna delle chiavi del cespite tramite Contr offerta banco iudicis, accettata da
Il Tribunale ritenuto che le difese spiegate dall'utilizzatrice imponessero di procedere a un'istruzione non sommaria della causa, ha disposto il mutamento di rito da sommario a ordinario.
Ai sensi dell'art. 111 c.p.c., è intervenuta in giudizio Controparte_2
Contr cessionaria dei crediti di e per essa, quale mandataria, CP_3
pag. 4/24 Nel merito, il giudice di prime cure ha preliminarmente ritenuto abbandonata la domanda relativa alla restituzione dell'immobile, o che, comunque, al riguardo fosse cessata la materia del contendere.
Ha poi considerato «incontestato l'inadempimento contrattuale posto in essere da , così ritenendo fondata la domanda Parte_1 attorea diretta all'accertamento dell'avvenuta risoluzione di tale contratto, imputabile alla stessa . Parte_1
Contr Ha poi accolto la domanda di accertamento del diritto della stessa
«di trattenere tutte le somme incassate a qualsiasi titolo nel corso del rapporto e di imputare le medesime alla maggior somma dovuta a titolo di indennizzo per l'occupazione dell'immobile oggetto del contratto», rigettando quella contrapposta, avanzata da , di restituzione di «una Parte_1 somma pari all'eccedenza fra quanto alla stessa pagato dall'utilizzatore e l'ammontare dell'equo compenso accertato», ai sensi dell'art. 1526 c.c.
A tal proposito ha considerato che il contratto dedotto in giudizio dovesse essere qualificato come leasing traslativo, avendo il bene «un apprezzabile valore residuo […] al momento della scadenza contrattuale» e che, in tale fattispecie, «nell'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore, le parti possono convenire, con patto avente natura di clausola penale, l'irrepetibilità dei canoni già versati da quest'ultimo oltre che la detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito essendo tale clausola coerente con la previsione contenuta nell'art. 1526, secondo comma, c.c.».
Ha poi reputato che «la richiesta di ottenere, oltre alla restituzione del bene, anche l'imputazione – a titolo di indennizzo per l'occupazione – dei canoni pagati […] non attribuis[se] al concedente […] alcuna utilità maggiore di quella che sarebbe scaturita dalla regolare esecuzione delle obbligazioni contrattuali».
pag. 5/24 Ha altresì considerato che non avesse assolto Parte_1
«l'onere di dimostrare l'eccessività e la sproporzione di detta clausola», non avendo fornito «elementi a sostegno della asserita sproporzione tra quanto spettante al concedente per l'uso del bene ceduto in locazione e quanto effettivamente versato dall'utilizzatore». Conseguentemente, ha rigettato la richiesta di espletamento di c.t.u. diretta a determinare il valore locativo dell'immobile, poiché «assolutamente inutile ai fini del decidere».
Quanto alla domanda di di restituzione degli Parte_1 interessi dalla stessa indebitamente pagati – asseritamente pari a euro
86.795,86 – il Tribunale l'ha respinta per difetto di prova e di allegazione.
Ciò in quanto la richiesta di espletamento di c.t.u. risultava esplorativa e la c.t.p. della stessa era «priva di valore probatorio», in Parte_1 quanto «formata al di fuori del contraddittorio». Quest'ultima, inoltre dimostrava «l'inconferenza della domanda, rendendo altresì ogni ulteriore indagine peritale superflua», avendo verificato la sussistenza di usura erroneamente, sommando il tasso corrispettivo e quello moratorio, riferendolo peraltro a tutte le fasi esecutive del rapporto e non a quello genetico della pattuizione.
Sono state poste a carico di le spese di lite relative al Parte_1
Contr rapporto processuale intercorso con mentre sono state compensate quelle afferenti al rapporto processuale con l'intervenuta.
L'appello è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'impugnazione):
1. «Erronea interpretazione e applicazione delle clausole regolanti gli effetti della risoluzione anticipata del contratto di leasing»;
2. «Erronea valutazione della domanda riconvenzionale di ripetizione di interessi indebiti».
I motivi di gravame sono affiancati alla richiesta di modifica della pag. 6/24 pronuncia in ordine alle spese di lite.
Contr Si sono costituite in giudizio e protestando Controparte_2
l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del gravame.
All'esito dell'udienza dell'11 febbraio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 14 febbraio, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Devono preliminarmente disattendersi le eccezioni d'inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis, 348-ter e 342, n. 1 e n. 2, c.p.c., sollevate dagli odierni appellati.
La prima eccezione è assorbita dall'assunzione della causa in decisione, non essendo il gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
Salvo ciò che si dirà in prosieguo a proposito di singoli motivi di doglianza, l'atto d'appello ha inoltre consentito di cogliere con sufficiente chiarezza la portata dell'impugnazione quanto a porzioni della sentenza messe in discussione, argomentazioni dedotte a supporto delle censure e confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale, con ciò dovendosi disattendere anche la seconda eccezione.
2. Passando al merito, con il secondo motivo di gravame – dal quale occorre prendere le mosse stante la pregiudizialità logica delle questioni – lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente Parte_1 considerato che essa avesse domandato la ripetizione di parte degli interessi pagati – per euro 86.795,86 – quale conseguenza dell'usurarietà degli stessi, mentre detta ripetizione era richiesta in ragione dell'«applicazione di interessi superiori a quelli convenuti». Tale doglianza sarebbe inoltre pag. 7/24 fondata, in quanto la divergenza tra il tasso di interesse pattiziamente stabilito, da un lato, e quello applicato, dall'altro, sarebbe stata dimostrata dalla c.t.p. prodotta da , che non sarebbe stata contestata Parte_1
e comunque sarebbe idonea a legittimare l'espletamento di c.t.u. contabile diretta a verificare quanto da essa asserito. Di conseguenza, andrebbe accertata «l'inapplicabilità del tasso pattuito e il diritto alla ripetizione di quanto corrisposto in misura superiore a quella legale» asseritamente pari a
«euro 86.795,86 […] o quella diversa acquisita all'esito della richiesta CTU contabile».
Il motivo è infondato.
Occorre in primo luogo rilevare che, effettivamente, il giudice di primo grado si è limitato ad escludere l'usurarietà degli interessi pattizi, circostanza dedotta da sin dalla propria memoria Parte_1 difensiva nel giudizio di primo grado, a pag. 9, pur non avendo svolto domanda in tal senso.
Il Tribunale, invece, non ha trattato la diversa questione, parimenti allegata nella comparsa di costituzione in giudizio, alla medesima pagina, della divergenza tra la misura degli interessi pattuiti nel contratto, al tasso del 4,185%, e quella effettivamente pretesa in pagamento dalla concedente, asseritamente corrispondente al tasso del 4,1949%.
Tuttavia, nel merito, la doglianza va respinta.
Occorre in primo luogo rilevare che la domanda è proposta in modo equivoco, non essendo possibile cogliere con certezza il senso delle contestazioni.
, infatti, afferma di aver pagato una somma maggiore Parte_1 rispetto a quella frutto di pattuizione, ma da ciò pretende di farne derivare la necessaria applicazione degli interessi legali, come se quelli convenuti fossero invalidi, circostanza, questa, nemmeno dedotta.
pag. 8/24 Tanto premesso, a voler interpretare la domanda come diretta a contestare la validità della pattuizione, ne va invece rilevata la legittimità.
A tal proposito la Corte di cassazione ha evidenziato che «[i] presupposti circostanziali che giustificano l'integrazione cogente del contenuto del contatto, cioè l'inserzione delle misure direttamente conformative del contratto, di cui all'art. 117 TUB, comma 7, sono alternativamente due: l'inosservanza del comma 4, a mente del quale “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
la ricorrenza di nullità indicate nel comma 6, ai sensi del quale “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Questa Corte ha affermato che “la sanzione sostitutiva prevista dall'articolo 117 trova applicazione alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione, ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto ma esso porti a un ammontare del costo della operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore” (Cass. n. 12889/2021)» (Cass. n. 7630 del 2025).
Nella specie, detta invalidità è esclusa, stante il tenore delle previsioni Contr contenute nel contratto (doc. 3 fasc. di primo grado e doc. 2 fasc.
di primo grado), risalente al 2005. Parte_1
Il contratto di locazione finanziaria in discussione stabilisce, a pag. 2, quale corrispettivo della locazione dell'immobile indicato, il pagamento di un canone «alla firma del presente atto Euro 124.000,00 oltre IVA […] a valere pag. 9/24 come primo canone del contratto di leasing con imputazione anticipata e per scadenza al primo giorno di decorrenza contrattuale» e il pagamento di
«143 Canoni variabili consecutivi con periodicità mensile di euro 3,576,00 oltre IVA […], il primo dei quali da corrispondere il giorno 1 del mese successivo a consegna e collaudo». Il medesimo contratto indica poi il
«Corrispettivo globale: Euro 635.368,00 oltre IVA […]»; il «[p]rezzo di eventuale acquisto finale: Euro 155.000,00 oltre IVA […]» e il «[t]asso leasing: pari al 4,185%».
Inoltre, esso contiene una clausola di «Variabilità dei canoni: canoni variabili sulla base dell'andamento del EURIBOR 3M PUNT (SENZA OPZ.) con le modalità previste dall'allegato n° 1 - Tasso base di riferimento del parametro di indicizzazione: pari a 2,1%». Detto allegato n. 1, poi, stabilisce le modalità di calcolo della «Variabilità dei canoni – indicizzazione», specificando a tal riguardo che «[i]l corrispettivo indicato nelle Condizioni
Particolari di Contratto si intende variabile in funzione dell'andamento del tasso indicato al punto “Variabilità dei canoni”, come pubblicato dal quotidiano “ . Per il calcolo della variazione dei canoni, la CP_5 quotazione […] verrà rilevata, per ciascun trimestre solare, per valuta il giorno 12 […] del precedente mese di marzo, giugno settembre, dicembre;
la quotazione […] verrà applicata, con il sistema dietimi, a tutti i corrispettivi che avranno competenza nel relativo trimestre e quindi anche a frazioni di canone qualora la competenza di uno o più canoni fosse a cavallo dell'inizio e/o della fine del trimestre medesimo». Segue poi una formula matematica contenente la procedura di calcolo per determinare, in base a tali elementi, un coefficiente che indica la «misura della variazione» del canone».
Emerge quindi chiaramente che il contratto determina univocamente le prestazioni oggetto delle reciproche obbligazioni tra le parti – per quanto riguarda , consisteva nel pagamento dei predetti canoni Parte_1 del quale è precisamente determinato l'importo, il numero e la frequenza,
pag. 10/24 comprese le modalità del loro periodico adeguamento – senza lasciare alcun margine di discrezionalità alle stesse.
Con tali elementi, evita qualunque confronto, Parte_1 limitandosi a sostenere che il tasso leasing indicato dal contratto sarebbe minore di quello reale, ricalcolato dal proprio c.t.p. Questi, come detto, afferma che tale tasso non sarebbe pari a quello indicato dalla banca di
4,185% – che avrebbe errato, determinando «il tasso mensile semplicemente dividendo il tasso annuale per 12» – ma sarebbe in realtà pari a 4,1949%, come risulterebbe applicando la formula
Tuttavia, i risultati del c.t.p. non possono essere condivisi.
In primo luogo, ne va evidenziata la contraddittorietà laddove, da un lato, ipotizza che la banca avrebbe erroneamente determinato un «tasso mensile», semplicemente dividendo per 12 quello annuale, e dall'altro lato, dà atto che il tasso leasing espresso dalla banca sarebbe espresso su base annua.
In secondo luogo, la formula utilizzata dal c.t.p. è priva dell'indicazione dei valori numerici cui egli ha fatto riferimento per il suo sviluppo, con la conseguenza che non è possibile verificare la plausibilità del risultato.
Ciò è sufficiente a considerare indimostrata l'asserita invalidità.
A ogni buon conto, anche a voler ipoteticamente considerare attendibile il risultato riportato dal c.t.p., l'indicazione di un tasso diverso da quello applicato non avrebbe alcuna conseguenza rispetto alla determinazione o determinabilità della prestazione dovuta.
Nel caso in esame, infatti, come emerge dal contratto, le parti hanno pattuito il pagamento di canoni dei quali è precisamente indicato l'importo, numero, frequenza e modalità di aggiornamento;
pertanto, la possibile rappresentazione di un diverso tasso leasing – in misura minima, stante il pag. 11/24 diverso effetto della periodicità dei pagamenti in base alla formula matematica utilizzata – determinando la violazione di regole di condotta della concedente, può dar luogo, se del caso, a responsabilità della stessa e fondare una pretesa risarcitoria, nella specie non avanzata.
Rilevata la legittimità della pattuizione, non può concludersi che abbia pagato in eccedenza. Parte_1
Essa, infatti, evoca tale circostanza solo al fine di supportare la non debenza degli interessi ultralegali corrisposti, omettendo qualunque confronto con le specifiche pattuizioni contrattuali, onde dimostrare che esse, ove rispettate, avrebbero condotto a una quantificazione degli importi dovuti diversi (e inferiori) a quelli concretamente pretesi.
Tanto considerato, la pattuizione relativa agli interessi risulta valida e la domanda relativa alla restituzione degli interessi ultralegali corrisposti deve essere rigettata, così come il motivo con cui essa è stata fatta valere.
3. Con il primo motivo d'impugnazione sostiene che Parte_1
Contr il Tribunale avrebbe erroneamente escluso che abbia ottenuto, all'esito della riconsegna del bene oggetto del leasing, un'utilità complessivamente maggiore di quella che le sarebbe derivata dalla regolare esecuzione del contratto. Assume a tal proposito che il Tribunale avrebbe riconosciuto a Contr il diritto di ottenere dalla risoluzione del contratto un vantaggio superiore a quello che avrebbe ottenuto dalla sua fisiologica esecuzione, in violazione dell'art. 1384 c.c. Ciò in quanto avrebbe accertato, in favore della Contr stessa «il diritto di trattenere quanto ricevuto in costanza di rapporto per canone iniziale e canoni periodici, ossia euro 528.370,29, oltre IVA […] con l'aggiunta dell'immobile restituito del valore, secondo il prezzo di acquisto, di euro 620.000,00, oltre IVA». Sostiene quindi l'appellante che «la correlata previsione contrattuale, al di là della sua liceità e validità […], in quanto ritenuta integrante una clausola penale, avrebbe dovuto scontare il vaglio di cui all'art. 1384 c.c. sotto il profilo della eccessività» ovvero pag. 12/24 «stabilire se, per effetto della clausola penale, “la parte non inadempiente possa conseguire un vantaggio addirittura superiore a quello che le sarebbe derivato dalla puntuale esecuzione del contratto” (Cass. Civ. 28022/2021)».
Orbene, l'odierno appellante sostiene che «la società concedente, anche per effetto dell'accoglimento della domanda proposta, si è vista riconosciuto il diritto di trattenere quanto ricevuto in costanza di rapporto per canone iniziale e canoni periodici corrisposti, ossia euro 528.370,29, oltre IVA, da imputare alla maggior somma dovuta a titolo di indennizzo per l'occupazione […] con l'aggiunta dell'immobile restituito del valore, secondo il prezzo di acquisto, di euro 620.000,00, oltre IVA» (Atto di citazione in appello, p. 9), ritraendo una «utilità economica Parte_1 complessiva di oltre euro 1.100.000,00» (memoria difensiva in primo grado di p. 8). Precisa, dunque, l'odierna appellante che la Parte_1 circostanza, «se si considera che l'operazione avrebbe dovuto comportare per la società di leasing un introito complessivo di euro 767.028.34, con un guadagno di euro 147.028,34, (pari alla differenza tra il primo e euro
620.000,00 quale valore di acquisto dell'immobile), […] determina in maniera manifesta il conseguimento da parte della concedente di un vantaggio si può dire esagerato rispetto a quello conseguibile per effetto del regolare adempimento […] anche ipotizzando un successivo deprezzamento del bene»; osserva infatti che, «per escludere l'indebito arricchimento della società di leasing, [… il deprezzamento] dovrebbe risultare di ben oltre la metà rispetto al valore originario, stante, da una parte, il guadagno previsto per l'operazione (euro 147.028,34) e, dall'altra, anche solo il totale dei canoni introitati (euro 528.370,29)». Sostiene poi che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che non avesse assolto «l'onere Parte_1 di dimostrare l'eccessività e la sproporzione» della clausola penale, non avendo fornito «elementi a sostegno dell'asserita sproporzione tra quanto spettante al concedente per l'uso del bene ceduto in locazione e quanto effettivamente versato dall'utilizzatore». Afferma, invece, che detti elementi pag. 13/24 emergerebbero dalla documentazione disponibile in atti e in particolare: a)
«dal contratto di leasing e successive rettifiche [emergerebbero] il costo complessivo dell'operazione e il guadagno ritraibile dalla concedente»; b) «dal contratto di leasing [emergerebbe] il prezzo di acquisto dell'immobile»; c)
«dalla mancata contestazione e comunque sulla base di quanto richiesto per insoluti [emergerebbe] la somma versata a titolo di canone iniziale e canoni periodici». Sostiene inoltre che sarebbe possibile accertare la violazione dell'art. 1384 c.c. tramite l'espletamento di c.t.u. avente ad oggetto il valore commerciale del bene.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Occorre anzitutto premettere che al presente leasing, di tipo traslativo, non può applicarsi la disciplina dettata dalla legge n. 124 del 2017, priva di efficacia retroattiva, bensì, piuttosto, il dettato dell'art. 1526 c.c., in quanto i presupposti della risoluzione si sono verificati in epoca anteriore all'entrata in vigore di tale legge, circostanza pacifica tra le parti e comunque documentalmente dimostrata, stante la raccomandata a.r. del 25 febbraio Contr 2016, con la quale doBank, per conto di contestava l'inadempiuto pagamento a (doc. 8, memoria difensiva Parte_1 Parte_1
, in narrativa erroneamente indicato come doc. 6, lettera di messa in
[...]
Contr mora citata solo in parte nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. da e non allegata allo stesso).
Giova rammentare che, secondo la Corte di cassazione, «[i]n tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526
c.c.» (Cass., sez. un., n. 2061 del 2021, in massima).
pag. 14/24 In occasione della citata pronuncia nomofilattica la Corte regolatrice ha evidenziato «l'esigenza di porre un limite al dispiegarsi dell'autonomia privata là dove questa venga, sovente, a determinare arricchimenti ingiustificati del concedente, il quale, seguendo lo schema da lui predisposto, si troverebbe a conseguire (la restituzione del bene e l'acquisizione delle rate riscosse, oltre, eventualmente, il risarcimento del danno, ossia) più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto da parte dell'utilizzatore stesso (tra le molte, Cass., 4 luglio 1997, n. 6034). Ed è questa l'esigenza che, del pari, costituisce la ragione giustificativa della complessiva disciplina recata dall'art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva di proprietà, come del resto si evince già dalla Relazione del Ministro Guardasigilli al codice civile del
1942, ivi declinandosi chiaramente l'intento di ovviare, nella fase patologica del rapporto, agli abusi della prassi commerciale nei confronti della posizione del compratore e, al tempo stesso, a fornire equilibrata tutela pure al venditore, attraverso la previsione dell'equo compenso e del risarcimento del danno, anche in quest'ultimo caso, però, avendo di mira, attraverso la previsione dell'istituto della riduzione della penale eccessiva, l'equità contrattuale e il contrasto ad ogni indebita locupletazione ingenerata dall'autonomia privata» (Cass., sez. un., n. 2061 del 2021, cit., in motivazione).
Prosegue la Corte di cassazione nella medesima occasione: «Il risarcimento del danno del concedente può, però, essere oggetto di determinazione anticipata attraverso una clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c. e in questo senso si è, del resto, dispiegata l'autonomia privata nella costruzione, in base a modelli standardizzati, del social-tipo “contratto di leasing”, come risulta dalla stessa casistica oggetto di cognizione giudiziale, anche da parte di questa Corte di legittimità. In tale contesto, quindi, si è fatta applicazione del secondo comma dell'art. 1526 c.c. e del principio, già contemplato dall'art. 1384 c.c. (di cui la prima disposizione è
pag. 15/24 un portato specifico), della riduzione equitativa, ad opera del giudice, della penale che, sebbene comunque lecita, si palesi manifestamente eccessiva, così da ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando, quindi, la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento integrale (Cass., S.U., 13 settembre 2005, n. 18128). Ecco, dunque, che la complessiva operazione – originatasi in seno all'autonomia privata e sussunta, attraverso l'analogia, nell'art. 1526 c.c. – trova la sua compiuta regolamentazione attraverso la peculiare rilevanza che viene ad assumere il comma secondo dello stesso art. 1526 c.c., ossia la norma che disciplina la clausola penale (c.d. clausola di confisca) e, quindi, il risarcimento del danno spettante in base ad essa al concedente in ipotesi di risoluzione del contratto di leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore. Ed è attraverso lo spettro filtrante di detta disposizione che la giurisprudenza di questa Corte ha potuto selezionare quali delle clausole standardizzate dall'autonomia privata fosse o meno meritevole di tutela alla luce della ratio di evitare indebite locupletazioni in capo al concedente e rispondente, quindi, ad un equilibrato assetto delle posizioni delle parti contrattuali.
Pertanto, si è ritenuto manifestamente eccessiva la penale che, mantenendo in capo al concedente la proprietà del bene, gli consente di acquisire i canoni maturati fino al momento della risoluzione, ciò comportando un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene (tra le molte, Cass., 27 settembre 2011, n. 19732, nonché la citata Cass. n. 1581 del 2020). È stata, invece, reputata coerente con la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 1526 c.c. la penale inserita nel contratto di leasing traslativo prevedente l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito (tra le altre, le citate Cass. n. 15202 del 2018 e Cass. n. 1581 del 2020, nonché Cass., 28 agosto 2019, n. 21762 e Cass., 8 ottobre 2019, n. 25031). […] Se, invece, il pag. 16/24 contratto preveda una clausola penale manifestamente eccessiva
(acquisizione dei canoni riscossi e mantenimento della proprietà del bene:
c.d. clausola di confisca), essa, ai sensi dell'art. 1526, secondo comma, c.c. andrà ridotta dal giudice, anche d'ufficio (ove, naturalmente, la penale stessa sia stata fatta oggetto di domanda ovvero dedotta in giudizio come eccezione – in senso stretto – nel rispetto delle preclusioni di rito: Cass., 12 settembre 2014, n. 19272), nell'esercizio del potere correttivo della volontà delle parti contrattuali affidatogli dalla legge, al fine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento degli interessi contrapposti (Cass.,
S.U., n. 18128 del 2005, citata) e, quindi, nella specie dovendo operare una valutazione comparativa tra il vantaggio che la penale inserita nel contratto di leasing traslativo assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto (tra le altre, Cass. n. 4969 del 2007, citata, e Cass., 21 agosto 2018, n. 20840)» (Cass., sez. un., n. 2061 del
2021, cit., in motivazione).
Alla luce delle considerazioni che precedono possono trarsi le seguenti conclusioni.
Anzitutto, un'eventuale locupletazione – rischio a cui l'art. 1526 c.c. mira a ovviare – non conduce alla nullità della clausola, ma consente esclusivamente al giudice di attivare il potere-dovere di riduzione per manifesta eccessività della penale, in coerenza con quanto in generale previsto dall'art. 1384 c.c., di cui l'art. 1526, secondo comma, c.c. costituisce specificazione. In secondo luogo, la ridetta locupletazione si verifica qualora il concedente ottenga più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto, al contempo rammentandosi che «il giudice, ove ritenga che le parti abbiano pattuito una clausola penale, prevedendo, per il caso della menzionata risoluzione, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà (c.d. pag. 17/24 clausola di confisca), ha il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento della restituzione (salvo che non sia stato già venduto o altrimenti allocato, considerando, nel qual caso,
i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovute dall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventuale residuo»
(Cass. n. 10249 del 2022, in massima).
Tenuto presente quanto precede, non può ritenersi che la clausola penale n. 21 del contratto sia invalida e dia luogo a un assetto di interessi sbilanciato a danno dell'utilizzatore. Essa, rubricata «risoluzione anticipata ed effetti», prevede: «I) In tutte le ipotesi previste dalla precedente clausola
20 [ovvero le ipotesi di decadenza dal beneficio del termine], il ON avrà la facoltà […] di considerare il contratto risolto di diritto e di intimare all'Utilizzatore l'immediata restituzione dell'immobile. II) In ogni ipotesi di risoluzione anticipata del contratto […] al ON risultano acquisiti per
l'intero loro ammontare il canone regolato alla firma, i canoni periodici già in precedenza pagati ed ogni altra somma a qualsiasi titolo corrisposta,
l'Utilizzatore avrà l'obbligo di corrispondere immediatamente tutto quanto dovuto per canoni scaduti e non pagati, interessi convenzionali di mora, commissioni, spese e quant'altro già maturato alla data di risoluzione del contratto. III) Sempre in ogni ipotesi di risoluzione anticipata del contratto
[…] il ON avrà la facoltà di richiedere all'Utilizzatore, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni, il pagamento dell'indennizzo determinato come alla successiva clausola 23 […]. IV) Una volta che fossero state soddisfatte tutte le ragioni del ON, nessuna esclusa e quindi ivi compreso l'indennizzo di cui sopra, l'Utilizzatore avrà diritto a ricevere dal
ON medesimo il pagamento di una somma, a titolo di risarcimento,
pag. 18/24 pari al corrispettivo imponibile che questi avrà ricavato dalla vendita dell'immobile: […]».
Inoltre, la clausola n. 22, rubricata «restituzione dell'immobile» prevede: «I) Alla scadenza naturale del contratto, così come in ogni ipotesi di risoluzione anticipata, l'immobile dovrà essere restituito al ON libero da persone e cose, in buono stato di conservazione di manutenzione salvo il normale deterioramento per l'uso, […] e comunque in condizioni tali da essere immediatamente utilizzato. II) In caso di ritardo nella restituzione il
ON potrà richiedere all'Utilizzatore un'indennità di importo corrispondente al rateo del canone commisurato al periodo del ritardo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno».
Nel successivo art. 23 rubricato «indennizzo a favore del ON», si legge che «I) In tutti i casi in cui nel presente contratto si fa riferimento ad un indennizzo spettante al concedente, l'indennizzo deve essere quantificato come la somma di tutti i canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione del contratto e del prezzo di eventuale acquisto finale attualizzati al tasso indicato nelle condizione particolari come “tasso di riferimento per l'attualizzazione”, oppure in essenza di tale indicazione, al tasso individuato come Euribor 3 Mesi tasso 365, quali pubblicato da “ ” del CP_5 giorno di stipula del presente contratto o del primo giorno utile successivo, diminuito di due punti».
Giova precisare che le disposizioni contrattuali poste a fondamento Contr della domanda di non sono chiare:
- nel ricorso ex art. 702-bis, essa si limita a chiedere di:
«[d]ichiarare altresì che le somme versate sino ad oggi a qualsiasi titolo a UCL spa da parte della Immobiliare Leonardo Da NC srl
[rectius Immobiliare Laris] siano imputate alla maggior somma dovuta a titolo di indennizzo per l'occupazione dell'immobile oggetto
pag. 19/24 del contratto, come contrattualmente previsto», ma non vi è riferimento ad alcun articolo nel contratto;
- nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. Contr depositata in primo grado, precisa che «con ogni evidenza, […] quello richiesto nel ricorso è, come ovvio, l'indennizzo di cui all'art. 19 del contratto, per l'occupazione dell'immobile oggetto del contratto, pari alle somme versate dalla e che la Parte_2
ha diritto a trattenere in forza di quanto previsto CP_1 dall'art. 20 del Contratto nonché dall'art. 1526, secondo comma, cc.».
Tuttavia, l'art. 19 del contratto rubricato «Fine locazione, opzione per l'acquisto e obbligo di restituzione» nulla provvede in merito, così come, il già citato art. 20 disciplina meramente la decadenza dal beneficio del termine.
Dalla lettura complessiva del contratto di locazione finanziaria di cui si discute, la domanda volta a «[d]ichiarare […] che le somme versate sino ad oggi a qualsiasi titolo a UCL spa da parte della Immobiliare Leonardo Da
NC srl [rectius Immobiliare Laris] siano imputate alla maggior somma dovuta a titolo di indennizzo per l'occupazione dell'immobile oggetto del contratto» pare evocare la penale di cui all'art. 21, l'unico in cui ci si riferisce, oltre che alla restituzione dell'immobile, alla perifrasi «al
ON risultano acquisiti per l'intero loro ammontare il canone regolato alla firma, i canoni periodici già in precedenza pagati ed ogni altra somma a qualsiasi titolo corrisposta» e l'art. 22, seppur mai esplicitamente citato dalle parti.
In altre parole, la cifra corrisposta dall'utilizzatrice alla concedente dal novembre 2005 all'ottobre 2015 (pari a euro 528.370,29) – e non contestata
– integrerebbe l'equo compenso ex art. 1526, primo comma, c.c. e pag. 20/24 l'indennità/risarcimento, tra l'altro, per il ritardo nella restituzione e dunque per l'occupazione sine titulo, ex art. 22 dell'accordo.
In sostanza, dalle disposizioni contrattuali emerge come il regime negoziale descritto sia conforme all'art. 1526 c.c., in quanto prevede, accanto al diritto del concedente di trattenere tutti i canoni scaduti a titolo di equo compenso e risarcitorio/indennitario, anche quello dell'utilizzatore, però solo «[u]na volta che fossero state soddisfatte tutte le ragioni del
ON, nessuna esclusa e quindi ivi compreso l'indennizzo» – a termini di contratto da intendersi, quest'ultimo, come riferito ai canoni a scadere dopo la data della risoluzione, oltre all'importo dovuto per l'acquisto finale – di ricevere il «pagamento di una somma, a titolo di risarcimento, pari al corrispettivo imponibile» che il medesimo concedente «avrà ricavato dalla vendita dell'immobile».
Ebbene, il giudice di prime cure afferma che «la richiesta di ottenere, oltre alla restituzione del bene, anche l'imputazione – a titolo di indennizzo per l'occupazione – dei canoni pagati (di certo) non attribuisce al concedente
[…] alcuna utilità maggiore di quella che sarebbe scaturita dalla regolare esecuzione delle obbligazioni contrattuali».
Dalle risultanze istruttorie, però, emerge che il contratto di locazione finanziaria è stato stipulato in data 23 novembre 2005 con un accordo iniziale di 144 rate, ovvero un canone alla firma del contratto di euro
124.000,00 oltre iva e n. 143 canoni consecutivi con periodicità mensile di euro 3.576,00, oltre i.v.a., da corrispondersi al giorno 1 del mese successivo a consegna e collaudo in base a quanto contrattualmente previsto circa l'indicizzazione, al tasso di leasing e al tasso di interesse convenzionale di mora (doc. 3, ricorso ex art. 702-bis c.p.c.).
Dalle scritture private modificative delle condizioni contrattuali, ed in particolare dall'ultima datata 30 dicembre 2014, si evince: i) una nuova durata del contratto pari a 168 mesi;
ii) una nuova data di scadenza: 1
pag. 21/24 novembre 2019; iii) un nuovo corrispettivo globale pari a euro 612.028,34
(anticipo più somma di n. 167 canoni periodici); iv) un nuovo corrispettivo della locazione in parte già corrisposto e in parte da corrispondere, ovvero n. 12 canoni mensili posticipati variabili ciascuno di euro 609,81, oltre i.v.a., il primo dei quali da versarsi in data 1 novembre 2014, e n. 48 canoni mensili posticipati variabili ciascuno di euro 2.182,05, oltre i.v.a., il primo dei quali da corrispondersi in data 1 novembre 2015 (doc. 5, memoria difensiva in primo grado di ). Parte_1
In considerazione di tali ultime modifiche, calcola un Parte_1 guadagno previsto, in caso di regolare adempimento del contratto, pari a euro 147.028,34, ovvero:
- l'ultimo corrispettivo globale pattuito (euro 612.028,34) + prezzo dell'eventuale acquisto finale (euro 155.000,00) – il prezzo di acquisto (euro 620.000,00).
- In termini meramente numerici:
(612.028,34 + 155.000,00) – 620.000,00 = 767.028,34 –
620.000,00 = 147.028,34
Quanto affermato da risulta plausibile alla luce del Parte_1 tenore della raccomandata a/r del 25 febbraio 2016, con la quale la concedente, attraverso la mandataria oltre all'immediata Parte_3 restituzione dell'immobile, chiedeva di «corrispondere la somma di Euro
16.200,28 I.V.A. inclusa che risulta dovuta a saldo dei canoni e di tutti gli altri importi fino ad oggi scaduti e rimasti insoluti, nonché l'indennizzo […] di Euro 243.464,33, e così […] l'importo di Euro 259.664,61, oltre ai relativi interessi convenzionali di mora […]» (doc. 8, memoria difensiva Parte_1
, in narrativa erroneamente indicata come doc. 6).
[...]
In altre parole, la somma del quantum non contestato ed asseritamente corrisposto in costanza del rapporto contrattuale (euro 528.370,29) e il quantum richiesto con la raccomandata sopra citata, inclusivo pag. 22/24 dell'indennizzo (ovvero euro 259.664,61) – «che diviene esigibile a seguito della risoluzione in misura pari all'importo dei canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione e del prezzo di eventuale acquisto finale» – è pari a euro 788.034,9 evidentemente compatibile con l'introito complessivo calcolato dall'odierno appellante (ovvero euro 767.028,34) se si considera che l'ammontare richiesto include non solo i canoni scaduti, ma anche
«tutti gli altri importi scaduti e insoluti» al 25 febbraio 2016, nonché
l'attualizzazione del prezzo previsto da contratto per l'eventuale acquisto finale (doc. 8, memoria difensiva in narrativa Parte_1 erroneamente indicata come doc. 6).
Non può quindi non considerarsi, in mancanza di contestazione, che oltre ad aver restituito l'immobile in data 25 ottobre Parte_1
2016, ha debitamente pagato i canoni pattuiti (per un ammontare pari a euro 528.370,29) dal novembre 2005 all'aprile 2015, corrispondendo pertanto una parte rilevante dell'anticipo del prezzo per l'acquisto dell'immobile oggetto del contratto a fronte di una scadenza naturale fissata inizialmente al novembre 2017 e, a seguito delle scritture private modificative, al novembre 2019.
I calcoli addotti – ed emergenti per tabulas – sono sufficienti a sottoporre a tensione la prima motivazione addotta dal giudice di prime cure in merito al mancato raggiungimento di un'utilità maggiore di quella che sarebbe scaturita dalla regolare esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Al contempo, l'applicazione del regime contrattuale (si vedano in particolare le clausole n. 21 e n. 23) che subordina il diritto dell'utilizzatore a ricevere dal concedente una somma pari al corrispettivo imponibile che questi avrà ricavato dalla somma dell'immobile solo a seguito della soddisfazione di tutte le sue ragioni di credito – «(che si ribadiscono costituite dal canone regolato alla firma, dai canoni periodici scaduti fino pag. 23/24 alla data della risoluzione del contratto, da commissioni, spese o quant'altro già maturato alla data della risoluzione del contratto, dell'indennizzo di cui alla clausola 23 e degli interessi convenzionali di mora su tutti gli importi non pagati alla loro scadenza)» – è potenzialmente idonea a integrare un risultato pratico iniquo, consentendo al concedente di astenersi dal richiedere l'indennizzo ex art. 23 del contratto e così di trattenere quanto ricevuto dall'utilizzatore alla data della risoluzione del contratto oltre alla restituzione dell'immobile, senza restituire nulla alla controparte, anche in caso di cessione dello stesso a terzi;
iniquità che può eventualmente giustificare la riduzione della penale.
Quanto evidenziato pone l'esigenza di rimettere la causa sul ruolo onde effettuare l'accertamento peritale necessario al fine di decidere il primo motivo d'impugnazione.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, non definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , avverso la Parte_1 sentenza n. 1027 del 2021 del Tribunale di Pistoia, così provvede:
1. rigetta il secondo motivo d'appello proposto da Parte_1
[...]
2. rimette la causa in istruzione con separata ordinanza;
3. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 7 maggio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
pag. 24/24
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE seconda sezione civile in persona dei magistrati:
– Ludovico Delle Vergini Presidente
– Fabrizio Nicoletti Consigliere
– Nicola Mario Condemi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado tra
(C.F. ), con Parte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. ROSSI ALESSANDRO ( ) e C.F._1 dell'avv. PANELLI ENRICO ( ), C.F._2 appellante
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_2
LUDINI ELIO ( ), C.F._3
(C.F. ) e per essa, quale mandataria, Controparte_2 P.IVA_3
( ), con il patrocinio dell'avv. LUDINI ELIO CP_3 P.IVA_4
( ), C.F._3 appellate Conclusioni per : «voglia l'Ecc.ma Corte di Parte_1
Appello adita accogliere l'appello per i motivi dedotti in narrativa e, in riforma della sentenza n. 1027/21 del Tribunale di Pistoia, pubblicata in data
13/12/2021,
• rigettare la domanda avversaria volta a dichiarare che le somme versate a qualunque titolo dall'utilizzatore siano imputate alla maggiore somma dovuta a titolo di indennizzo per l'occupazione dell'immobile oggetto del contratto, come contrattualmente previsto;
• condannare la soc. a restituire alla soc. Controparte_1
una somma pari all'eccedenza fra Parte_1 quanto da quest'ultima pagato e l'ammontare dell'equo compenso accertato o comunque quanto legittimamente spettante alla concedente per l'uso dell'immobile considerata la sua riacquisizione, in ogni caso oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condannare la soc. a Controparte_1 restituire alla soc. la somma di euro Parte_1
86.795,86, o quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, quale importo degli interessi ultralegali pagato indebitamente dall'utilizzatore, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
• in ogni caso, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio;
• in via istruttoria ammettere, all'occorrenza, CTU volta a determinare il valore commerciale del bene oggetto di leasing, nonché CTU volta ad accertare la misura degli interessi applicati nel corso del rapporto contrattuale
e l'ammontare degli interessi ultralegali pagati dall'utilizzatore alla concedente»; per «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, Controparte_1 contrariis reiectis, alla luce di quanto argomentato e dedotto in atti,
pag. 2/24 respingere integralmente l'atto di appello promosso avverso la sentenza emessa dal Tribunale Civile di Pistoia n. 1027/21 in data 13/12/2021 all'esito del giudizio n. 2264/16 RG, in quanto palesemente infondato in diritto ed in fatto e destituito di qualsivoglia supporto probatorio con conseguente piena conferma della sentenza impugnata. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite del doppio grado di giudizio»; per l'appellata «Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, Controparte_2 contrariis reiectis, alla luce di quanto argomentato e dedotto in atti, respingere integralmente l'atto di appello promosso avverso la sentenza emessa dal Tribunale Civile di Pistoia n. 1027/21 in data 13/12/2021 all'esito del giudizio n. 2264/16 RG, in quanto palesemente infondato in diritto ed in fatto e destituito di qualsivoglia supporto probatorio con conseguente piena conferma della sentenza impugnata».
Rilevato
(nel prosieguo Parte_1 Parte_1
e/o utilizzatrice e/o utilizzatore) ha impugnato la sentenza n. 1027 del 2021 del Tribunale di Pistoia, con la quale sono state respinte le domande riconvenzionali da questa proposte nei confronti di Controparte_1
Contr (già Locat s.p.a. e nel prosieguo e/o concedente), di accertamento dell'equo compenso ai sensi dell'art. 1526, comma 1, c.c., relativamente al Contr contratto di locazione finanziaria n. IF , intrattenuto con e di P.IVA_5 condanna di questa a restituirle gli interessi ultra legali pagati indebitamente, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, e con la quale Contr sono state invece accolte le domande proposte dalla medesima di accertamento della risoluzione del predetto contratto e di accertamento del diritto della stessa di trattenere le somme versatele da , Parte_1 imputandole alla maggior somma dovuta a titolo di indennizzo per l'occupazione dell'immobile oggetto del finanziamento.
pag. 3/24 Contr ha agito in giudizio con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., deducendo:
i) che il contratto prevedeva il pagamento di «un canone alla firma del contratto di €uro 124.000,00, oltre Iva e n. 143 canoni variabili consecutivi di periodicità mensile di €uro 3.576,00 oltre iva e il prezzo di eventuale acquisto di €uro 155.000,00»; ii) che l'importo dei canoni era variabile «sulla base dell'andamento del Euribor 3 mesi puntuale con le modalità previste dal contratto stesso»; iii) che con lettera del 25 febbraio 2016 di messa in Contr mora e risoluzione contrattuale richiedeva a «il Parte_1 pagamento dei canoni scaduti e […] la riconsegna del bene, ma quest'ultima non dava risposta alcuna»; iv) che ai sensi della clausola 21 del contratto sottoscritto «“il concedente avrà la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di considerare il contratto risolto di diritto e d'intimare all'utilizzatore l'immediata restituzione dell'immobile…” nell'ipotesi di mancato e puntuale pagamento di una qualsiasi scadenza fissata».
Contr domandava pertanto: i) che il contratto di leasing traslativo fosse dichiarato risolto;
ii) che fosse ordinata la restituzione dell'immobile e iii) Contr che il giudice dichiarasse le somme versate a qualsiasi titolo a da parte della «imputate alla maggior somma dovuta a titolo di Parte_1 indennizzo per l'occupazione dell'immobile […] come contrattualmente previsto».
All'udienza di prima comparizione delle parti, ha Parte_1 chiesto di poter procedere alla consegna delle chiavi del cespite tramite Contr offerta banco iudicis, accettata da
Il Tribunale ritenuto che le difese spiegate dall'utilizzatrice imponessero di procedere a un'istruzione non sommaria della causa, ha disposto il mutamento di rito da sommario a ordinario.
Ai sensi dell'art. 111 c.p.c., è intervenuta in giudizio Controparte_2
Contr cessionaria dei crediti di e per essa, quale mandataria, CP_3
pag. 4/24 Nel merito, il giudice di prime cure ha preliminarmente ritenuto abbandonata la domanda relativa alla restituzione dell'immobile, o che, comunque, al riguardo fosse cessata la materia del contendere.
Ha poi considerato «incontestato l'inadempimento contrattuale posto in essere da , così ritenendo fondata la domanda Parte_1 attorea diretta all'accertamento dell'avvenuta risoluzione di tale contratto, imputabile alla stessa . Parte_1
Contr Ha poi accolto la domanda di accertamento del diritto della stessa
«di trattenere tutte le somme incassate a qualsiasi titolo nel corso del rapporto e di imputare le medesime alla maggior somma dovuta a titolo di indennizzo per l'occupazione dell'immobile oggetto del contratto», rigettando quella contrapposta, avanzata da , di restituzione di «una Parte_1 somma pari all'eccedenza fra quanto alla stessa pagato dall'utilizzatore e l'ammontare dell'equo compenso accertato», ai sensi dell'art. 1526 c.c.
A tal proposito ha considerato che il contratto dedotto in giudizio dovesse essere qualificato come leasing traslativo, avendo il bene «un apprezzabile valore residuo […] al momento della scadenza contrattuale» e che, in tale fattispecie, «nell'ipotesi di risoluzione anticipata per inadempimento dell'utilizzatore, le parti possono convenire, con patto avente natura di clausola penale, l'irrepetibilità dei canoni già versati da quest'ultimo oltre che la detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito essendo tale clausola coerente con la previsione contenuta nell'art. 1526, secondo comma, c.c.».
Ha poi reputato che «la richiesta di ottenere, oltre alla restituzione del bene, anche l'imputazione – a titolo di indennizzo per l'occupazione – dei canoni pagati […] non attribuis[se] al concedente […] alcuna utilità maggiore di quella che sarebbe scaturita dalla regolare esecuzione delle obbligazioni contrattuali».
pag. 5/24 Ha altresì considerato che non avesse assolto Parte_1
«l'onere di dimostrare l'eccessività e la sproporzione di detta clausola», non avendo fornito «elementi a sostegno della asserita sproporzione tra quanto spettante al concedente per l'uso del bene ceduto in locazione e quanto effettivamente versato dall'utilizzatore». Conseguentemente, ha rigettato la richiesta di espletamento di c.t.u. diretta a determinare il valore locativo dell'immobile, poiché «assolutamente inutile ai fini del decidere».
Quanto alla domanda di di restituzione degli Parte_1 interessi dalla stessa indebitamente pagati – asseritamente pari a euro
86.795,86 – il Tribunale l'ha respinta per difetto di prova e di allegazione.
Ciò in quanto la richiesta di espletamento di c.t.u. risultava esplorativa e la c.t.p. della stessa era «priva di valore probatorio», in Parte_1 quanto «formata al di fuori del contraddittorio». Quest'ultima, inoltre dimostrava «l'inconferenza della domanda, rendendo altresì ogni ulteriore indagine peritale superflua», avendo verificato la sussistenza di usura erroneamente, sommando il tasso corrispettivo e quello moratorio, riferendolo peraltro a tutte le fasi esecutive del rapporto e non a quello genetico della pattuizione.
Sono state poste a carico di le spese di lite relative al Parte_1
Contr rapporto processuale intercorso con mentre sono state compensate quelle afferenti al rapporto processuale con l'intervenuta.
L'appello è affidato ai seguenti motivi (riproducendosi la sintesi di cui all'atto d'impugnazione):
1. «Erronea interpretazione e applicazione delle clausole regolanti gli effetti della risoluzione anticipata del contratto di leasing»;
2. «Erronea valutazione della domanda riconvenzionale di ripetizione di interessi indebiti».
I motivi di gravame sono affiancati alla richiesta di modifica della pag. 6/24 pronuncia in ordine alle spese di lite.
Contr Si sono costituite in giudizio e protestando Controparte_2
l'inammissibilità e, comunque, l'infondatezza del gravame.
All'esito dell'udienza dell'11 febbraio 2025 – sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. – la causa, sulle conclusioni di cui in esergo, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del successivo 14 febbraio, con la quale sono stati assegnati alle parti i termini massimi di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
Considerato
1. Devono preliminarmente disattendersi le eccezioni d'inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis, 348-ter e 342, n. 1 e n. 2, c.p.c., sollevate dagli odierni appellati.
La prima eccezione è assorbita dall'assunzione della causa in decisione, non essendo il gravame manifestamente infondato e privo di una ragionevole probabilità di accoglimento.
Salvo ciò che si dirà in prosieguo a proposito di singoli motivi di doglianza, l'atto d'appello ha inoltre consentito di cogliere con sufficiente chiarezza la portata dell'impugnazione quanto a porzioni della sentenza messe in discussione, argomentazioni dedotte a supporto delle censure e confutazione delle ragioni addotte dal Tribunale, con ciò dovendosi disattendere anche la seconda eccezione.
2. Passando al merito, con il secondo motivo di gravame – dal quale occorre prendere le mosse stante la pregiudizialità logica delle questioni – lamenta che il Tribunale avrebbe erroneamente Parte_1 considerato che essa avesse domandato la ripetizione di parte degli interessi pagati – per euro 86.795,86 – quale conseguenza dell'usurarietà degli stessi, mentre detta ripetizione era richiesta in ragione dell'«applicazione di interessi superiori a quelli convenuti». Tale doglianza sarebbe inoltre pag. 7/24 fondata, in quanto la divergenza tra il tasso di interesse pattiziamente stabilito, da un lato, e quello applicato, dall'altro, sarebbe stata dimostrata dalla c.t.p. prodotta da , che non sarebbe stata contestata Parte_1
e comunque sarebbe idonea a legittimare l'espletamento di c.t.u. contabile diretta a verificare quanto da essa asserito. Di conseguenza, andrebbe accertata «l'inapplicabilità del tasso pattuito e il diritto alla ripetizione di quanto corrisposto in misura superiore a quella legale» asseritamente pari a
«euro 86.795,86 […] o quella diversa acquisita all'esito della richiesta CTU contabile».
Il motivo è infondato.
Occorre in primo luogo rilevare che, effettivamente, il giudice di primo grado si è limitato ad escludere l'usurarietà degli interessi pattizi, circostanza dedotta da sin dalla propria memoria Parte_1 difensiva nel giudizio di primo grado, a pag. 9, pur non avendo svolto domanda in tal senso.
Il Tribunale, invece, non ha trattato la diversa questione, parimenti allegata nella comparsa di costituzione in giudizio, alla medesima pagina, della divergenza tra la misura degli interessi pattuiti nel contratto, al tasso del 4,185%, e quella effettivamente pretesa in pagamento dalla concedente, asseritamente corrispondente al tasso del 4,1949%.
Tuttavia, nel merito, la doglianza va respinta.
Occorre in primo luogo rilevare che la domanda è proposta in modo equivoco, non essendo possibile cogliere con certezza il senso delle contestazioni.
, infatti, afferma di aver pagato una somma maggiore Parte_1 rispetto a quella frutto di pattuizione, ma da ciò pretende di farne derivare la necessaria applicazione degli interessi legali, come se quelli convenuti fossero invalidi, circostanza, questa, nemmeno dedotta.
pag. 8/24 Tanto premesso, a voler interpretare la domanda come diretta a contestare la validità della pattuizione, ne va invece rilevata la legittimità.
A tal proposito la Corte di cassazione ha evidenziato che «[i] presupposti circostanziali che giustificano l'integrazione cogente del contenuto del contatto, cioè l'inserzione delle misure direttamente conformative del contratto, di cui all'art. 117 TUB, comma 7, sono alternativamente due: l'inosservanza del comma 4, a mente del quale “i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora;
la ricorrenza di nullità indicate nel comma 6, ai sensi del quale “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”. Questa Corte ha affermato che “la sanzione sostitutiva prevista dall'articolo 117 trova applicazione alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione, ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto ma esso porti a un ammontare del costo della operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà dell'utilizzatore” (Cass. n. 12889/2021)» (Cass. n. 7630 del 2025).
Nella specie, detta invalidità è esclusa, stante il tenore delle previsioni Contr contenute nel contratto (doc. 3 fasc. di primo grado e doc. 2 fasc.
di primo grado), risalente al 2005. Parte_1
Il contratto di locazione finanziaria in discussione stabilisce, a pag. 2, quale corrispettivo della locazione dell'immobile indicato, il pagamento di un canone «alla firma del presente atto Euro 124.000,00 oltre IVA […] a valere pag. 9/24 come primo canone del contratto di leasing con imputazione anticipata e per scadenza al primo giorno di decorrenza contrattuale» e il pagamento di
«143 Canoni variabili consecutivi con periodicità mensile di euro 3,576,00 oltre IVA […], il primo dei quali da corrispondere il giorno 1 del mese successivo a consegna e collaudo». Il medesimo contratto indica poi il
«Corrispettivo globale: Euro 635.368,00 oltre IVA […]»; il «[p]rezzo di eventuale acquisto finale: Euro 155.000,00 oltre IVA […]» e il «[t]asso leasing: pari al 4,185%».
Inoltre, esso contiene una clausola di «Variabilità dei canoni: canoni variabili sulla base dell'andamento del EURIBOR 3M PUNT (SENZA OPZ.) con le modalità previste dall'allegato n° 1 - Tasso base di riferimento del parametro di indicizzazione: pari a 2,1%». Detto allegato n. 1, poi, stabilisce le modalità di calcolo della «Variabilità dei canoni – indicizzazione», specificando a tal riguardo che «[i]l corrispettivo indicato nelle Condizioni
Particolari di Contratto si intende variabile in funzione dell'andamento del tasso indicato al punto “Variabilità dei canoni”, come pubblicato dal quotidiano “ . Per il calcolo della variazione dei canoni, la CP_5 quotazione […] verrà rilevata, per ciascun trimestre solare, per valuta il giorno 12 […] del precedente mese di marzo, giugno settembre, dicembre;
la quotazione […] verrà applicata, con il sistema dietimi, a tutti i corrispettivi che avranno competenza nel relativo trimestre e quindi anche a frazioni di canone qualora la competenza di uno o più canoni fosse a cavallo dell'inizio e/o della fine del trimestre medesimo». Segue poi una formula matematica contenente la procedura di calcolo per determinare, in base a tali elementi, un coefficiente che indica la «misura della variazione» del canone».
Emerge quindi chiaramente che il contratto determina univocamente le prestazioni oggetto delle reciproche obbligazioni tra le parti – per quanto riguarda , consisteva nel pagamento dei predetti canoni Parte_1 del quale è precisamente determinato l'importo, il numero e la frequenza,
pag. 10/24 comprese le modalità del loro periodico adeguamento – senza lasciare alcun margine di discrezionalità alle stesse.
Con tali elementi, evita qualunque confronto, Parte_1 limitandosi a sostenere che il tasso leasing indicato dal contratto sarebbe minore di quello reale, ricalcolato dal proprio c.t.p. Questi, come detto, afferma che tale tasso non sarebbe pari a quello indicato dalla banca di
4,185% – che avrebbe errato, determinando «il tasso mensile semplicemente dividendo il tasso annuale per 12» – ma sarebbe in realtà pari a 4,1949%, come risulterebbe applicando la formula
Tuttavia, i risultati del c.t.p. non possono essere condivisi.
In primo luogo, ne va evidenziata la contraddittorietà laddove, da un lato, ipotizza che la banca avrebbe erroneamente determinato un «tasso mensile», semplicemente dividendo per 12 quello annuale, e dall'altro lato, dà atto che il tasso leasing espresso dalla banca sarebbe espresso su base annua.
In secondo luogo, la formula utilizzata dal c.t.p. è priva dell'indicazione dei valori numerici cui egli ha fatto riferimento per il suo sviluppo, con la conseguenza che non è possibile verificare la plausibilità del risultato.
Ciò è sufficiente a considerare indimostrata l'asserita invalidità.
A ogni buon conto, anche a voler ipoteticamente considerare attendibile il risultato riportato dal c.t.p., l'indicazione di un tasso diverso da quello applicato non avrebbe alcuna conseguenza rispetto alla determinazione o determinabilità della prestazione dovuta.
Nel caso in esame, infatti, come emerge dal contratto, le parti hanno pattuito il pagamento di canoni dei quali è precisamente indicato l'importo, numero, frequenza e modalità di aggiornamento;
pertanto, la possibile rappresentazione di un diverso tasso leasing – in misura minima, stante il pag. 11/24 diverso effetto della periodicità dei pagamenti in base alla formula matematica utilizzata – determinando la violazione di regole di condotta della concedente, può dar luogo, se del caso, a responsabilità della stessa e fondare una pretesa risarcitoria, nella specie non avanzata.
Rilevata la legittimità della pattuizione, non può concludersi che abbia pagato in eccedenza. Parte_1
Essa, infatti, evoca tale circostanza solo al fine di supportare la non debenza degli interessi ultralegali corrisposti, omettendo qualunque confronto con le specifiche pattuizioni contrattuali, onde dimostrare che esse, ove rispettate, avrebbero condotto a una quantificazione degli importi dovuti diversi (e inferiori) a quelli concretamente pretesi.
Tanto considerato, la pattuizione relativa agli interessi risulta valida e la domanda relativa alla restituzione degli interessi ultralegali corrisposti deve essere rigettata, così come il motivo con cui essa è stata fatta valere.
3. Con il primo motivo d'impugnazione sostiene che Parte_1
Contr il Tribunale avrebbe erroneamente escluso che abbia ottenuto, all'esito della riconsegna del bene oggetto del leasing, un'utilità complessivamente maggiore di quella che le sarebbe derivata dalla regolare esecuzione del contratto. Assume a tal proposito che il Tribunale avrebbe riconosciuto a Contr il diritto di ottenere dalla risoluzione del contratto un vantaggio superiore a quello che avrebbe ottenuto dalla sua fisiologica esecuzione, in violazione dell'art. 1384 c.c. Ciò in quanto avrebbe accertato, in favore della Contr stessa «il diritto di trattenere quanto ricevuto in costanza di rapporto per canone iniziale e canoni periodici, ossia euro 528.370,29, oltre IVA […] con l'aggiunta dell'immobile restituito del valore, secondo il prezzo di acquisto, di euro 620.000,00, oltre IVA». Sostiene quindi l'appellante che «la correlata previsione contrattuale, al di là della sua liceità e validità […], in quanto ritenuta integrante una clausola penale, avrebbe dovuto scontare il vaglio di cui all'art. 1384 c.c. sotto il profilo della eccessività» ovvero pag. 12/24 «stabilire se, per effetto della clausola penale, “la parte non inadempiente possa conseguire un vantaggio addirittura superiore a quello che le sarebbe derivato dalla puntuale esecuzione del contratto” (Cass. Civ. 28022/2021)».
Orbene, l'odierno appellante sostiene che «la società concedente, anche per effetto dell'accoglimento della domanda proposta, si è vista riconosciuto il diritto di trattenere quanto ricevuto in costanza di rapporto per canone iniziale e canoni periodici corrisposti, ossia euro 528.370,29, oltre IVA, da imputare alla maggior somma dovuta a titolo di indennizzo per l'occupazione […] con l'aggiunta dell'immobile restituito del valore, secondo il prezzo di acquisto, di euro 620.000,00, oltre IVA» (Atto di citazione in appello, p. 9), ritraendo una «utilità economica Parte_1 complessiva di oltre euro 1.100.000,00» (memoria difensiva in primo grado di p. 8). Precisa, dunque, l'odierna appellante che la Parte_1 circostanza, «se si considera che l'operazione avrebbe dovuto comportare per la società di leasing un introito complessivo di euro 767.028.34, con un guadagno di euro 147.028,34, (pari alla differenza tra il primo e euro
620.000,00 quale valore di acquisto dell'immobile), […] determina in maniera manifesta il conseguimento da parte della concedente di un vantaggio si può dire esagerato rispetto a quello conseguibile per effetto del regolare adempimento […] anche ipotizzando un successivo deprezzamento del bene»; osserva infatti che, «per escludere l'indebito arricchimento della società di leasing, [… il deprezzamento] dovrebbe risultare di ben oltre la metà rispetto al valore originario, stante, da una parte, il guadagno previsto per l'operazione (euro 147.028,34) e, dall'altra, anche solo il totale dei canoni introitati (euro 528.370,29)». Sostiene poi che il Tribunale avrebbe erroneamente considerato che non avesse assolto «l'onere Parte_1 di dimostrare l'eccessività e la sproporzione» della clausola penale, non avendo fornito «elementi a sostegno dell'asserita sproporzione tra quanto spettante al concedente per l'uso del bene ceduto in locazione e quanto effettivamente versato dall'utilizzatore». Afferma, invece, che detti elementi pag. 13/24 emergerebbero dalla documentazione disponibile in atti e in particolare: a)
«dal contratto di leasing e successive rettifiche [emergerebbero] il costo complessivo dell'operazione e il guadagno ritraibile dalla concedente»; b) «dal contratto di leasing [emergerebbe] il prezzo di acquisto dell'immobile»; c)
«dalla mancata contestazione e comunque sulla base di quanto richiesto per insoluti [emergerebbe] la somma versata a titolo di canone iniziale e canoni periodici». Sostiene inoltre che sarebbe possibile accertare la violazione dell'art. 1384 c.c. tramite l'espletamento di c.t.u. avente ad oggetto il valore commerciale del bene.
Il motivo è fondato nei termini che seguono.
Occorre anzitutto premettere che al presente leasing, di tipo traslativo, non può applicarsi la disciplina dettata dalla legge n. 124 del 2017, priva di efficacia retroattiva, bensì, piuttosto, il dettato dell'art. 1526 c.c., in quanto i presupposti della risoluzione si sono verificati in epoca anteriore all'entrata in vigore di tale legge, circostanza pacifica tra le parti e comunque documentalmente dimostrata, stante la raccomandata a.r. del 25 febbraio Contr 2016, con la quale doBank, per conto di contestava l'inadempiuto pagamento a (doc. 8, memoria difensiva Parte_1 Parte_1
, in narrativa erroneamente indicato come doc. 6, lettera di messa in
[...]
Contr mora citata solo in parte nel ricorso ex art. 702-bis c.p.c. da e non allegata allo stesso).
Giova rammentare che, secondo la Corte di cassazione, «[i]n tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526
c.c.» (Cass., sez. un., n. 2061 del 2021, in massima).
pag. 14/24 In occasione della citata pronuncia nomofilattica la Corte regolatrice ha evidenziato «l'esigenza di porre un limite al dispiegarsi dell'autonomia privata là dove questa venga, sovente, a determinare arricchimenti ingiustificati del concedente, il quale, seguendo lo schema da lui predisposto, si troverebbe a conseguire (la restituzione del bene e l'acquisizione delle rate riscosse, oltre, eventualmente, il risarcimento del danno, ossia) più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto da parte dell'utilizzatore stesso (tra le molte, Cass., 4 luglio 1997, n. 6034). Ed è questa l'esigenza che, del pari, costituisce la ragione giustificativa della complessiva disciplina recata dall'art. 1526 c.c. in tema di vendita con riserva di proprietà, come del resto si evince già dalla Relazione del Ministro Guardasigilli al codice civile del
1942, ivi declinandosi chiaramente l'intento di ovviare, nella fase patologica del rapporto, agli abusi della prassi commerciale nei confronti della posizione del compratore e, al tempo stesso, a fornire equilibrata tutela pure al venditore, attraverso la previsione dell'equo compenso e del risarcimento del danno, anche in quest'ultimo caso, però, avendo di mira, attraverso la previsione dell'istituto della riduzione della penale eccessiva, l'equità contrattuale e il contrasto ad ogni indebita locupletazione ingenerata dall'autonomia privata» (Cass., sez. un., n. 2061 del 2021, cit., in motivazione).
Prosegue la Corte di cassazione nella medesima occasione: «Il risarcimento del danno del concedente può, però, essere oggetto di determinazione anticipata attraverso una clausola penale ai sensi dell'art. 1382 c.c. e in questo senso si è, del resto, dispiegata l'autonomia privata nella costruzione, in base a modelli standardizzati, del social-tipo “contratto di leasing”, come risulta dalla stessa casistica oggetto di cognizione giudiziale, anche da parte di questa Corte di legittimità. In tale contesto, quindi, si è fatta applicazione del secondo comma dell'art. 1526 c.c. e del principio, già contemplato dall'art. 1384 c.c. (di cui la prima disposizione è
pag. 15/24 un portato specifico), della riduzione equitativa, ad opera del giudice, della penale che, sebbene comunque lecita, si palesi manifestamente eccessiva, così da ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela e riequilibrando, quindi, la posizione delle parti, avendo pur sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento integrale (Cass., S.U., 13 settembre 2005, n. 18128). Ecco, dunque, che la complessiva operazione – originatasi in seno all'autonomia privata e sussunta, attraverso l'analogia, nell'art. 1526 c.c. – trova la sua compiuta regolamentazione attraverso la peculiare rilevanza che viene ad assumere il comma secondo dello stesso art. 1526 c.c., ossia la norma che disciplina la clausola penale (c.d. clausola di confisca) e, quindi, il risarcimento del danno spettante in base ad essa al concedente in ipotesi di risoluzione del contratto di leasing traslativo per inadempimento dell'utilizzatore. Ed è attraverso lo spettro filtrante di detta disposizione che la giurisprudenza di questa Corte ha potuto selezionare quali delle clausole standardizzate dall'autonomia privata fosse o meno meritevole di tutela alla luce della ratio di evitare indebite locupletazioni in capo al concedente e rispondente, quindi, ad un equilibrato assetto delle posizioni delle parti contrattuali.
Pertanto, si è ritenuto manifestamente eccessiva la penale che, mantenendo in capo al concedente la proprietà del bene, gli consente di acquisire i canoni maturati fino al momento della risoluzione, ciò comportando un indebito vantaggio derivante dal cumulo della somma dei canoni e del residuo valore del bene (tra le molte, Cass., 27 settembre 2011, n. 19732, nonché la citata Cass. n. 1581 del 2020). È stata, invece, reputata coerente con la previsione contenuta nel secondo comma dell'art. 1526 c.c. la penale inserita nel contratto di leasing traslativo prevedente l'acquisizione dei canoni riscossi con detrazione, dalle somme dovute al concedente, dell'importo ricavato dalla futura vendita del bene restituito (tra le altre, le citate Cass. n. 15202 del 2018 e Cass. n. 1581 del 2020, nonché Cass., 28 agosto 2019, n. 21762 e Cass., 8 ottobre 2019, n. 25031). […] Se, invece, il pag. 16/24 contratto preveda una clausola penale manifestamente eccessiva
(acquisizione dei canoni riscossi e mantenimento della proprietà del bene:
c.d. clausola di confisca), essa, ai sensi dell'art. 1526, secondo comma, c.c. andrà ridotta dal giudice, anche d'ufficio (ove, naturalmente, la penale stessa sia stata fatta oggetto di domanda ovvero dedotta in giudizio come eccezione – in senso stretto – nel rispetto delle preclusioni di rito: Cass., 12 settembre 2014, n. 19272), nell'esercizio del potere correttivo della volontà delle parti contrattuali affidatogli dalla legge, al fine di ristabilire in via equitativa un congruo contemperamento degli interessi contrapposti (Cass.,
S.U., n. 18128 del 2005, citata) e, quindi, nella specie dovendo operare una valutazione comparativa tra il vantaggio che la penale inserita nel contratto di leasing traslativo assicura al contraente adempiente e il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva legittimamente di trarre dalla regolare esecuzione del contratto (tra le altre, Cass. n. 4969 del 2007, citata, e Cass., 21 agosto 2018, n. 20840)» (Cass., sez. un., n. 2061 del
2021, cit., in motivazione).
Alla luce delle considerazioni che precedono possono trarsi le seguenti conclusioni.
Anzitutto, un'eventuale locupletazione – rischio a cui l'art. 1526 c.c. mira a ovviare – non conduce alla nullità della clausola, ma consente esclusivamente al giudice di attivare il potere-dovere di riduzione per manifesta eccessività della penale, in coerenza con quanto in generale previsto dall'art. 1384 c.c., di cui l'art. 1526, secondo comma, c.c. costituisce specificazione. In secondo luogo, la ridetta locupletazione si verifica qualora il concedente ottenga più di quanto avrebbe avuto diritto di ottenere per il caso di regolare adempimento del contratto, al contempo rammentandosi che «il giudice, ove ritenga che le parti abbiano pattuito una clausola penale, prevedendo, per il caso della menzionata risoluzione, il diritto del concedente di trattenere tutte le rate pagate a titolo di corrispettivo del godimento nonostante il mantenimento della proprietà (c.d. pag. 17/24 clausola di confisca), ha il potere di ridurre detta penale, in modo da contemperare, secondo equità, il vantaggio che essa assicura al contraente adempiente ed il margine di guadagno che il medesimo si riprometteva di trarre dalla regolare esecuzione del contratto, procedendo alla stima del bene secondo il valore di mercato al momento della restituzione (salvo che non sia stato già venduto o altrimenti allocato, considerando, nel qual caso,
i valori conseguiti) e poi detrarre tale valore dalle somme dovute dall'utilizzatore al concedente, con diritto del primo all'eventuale residuo»
(Cass. n. 10249 del 2022, in massima).
Tenuto presente quanto precede, non può ritenersi che la clausola penale n. 21 del contratto sia invalida e dia luogo a un assetto di interessi sbilanciato a danno dell'utilizzatore. Essa, rubricata «risoluzione anticipata ed effetti», prevede: «I) In tutte le ipotesi previste dalla precedente clausola
20 [ovvero le ipotesi di decadenza dal beneficio del termine], il ON avrà la facoltà […] di considerare il contratto risolto di diritto e di intimare all'Utilizzatore l'immediata restituzione dell'immobile. II) In ogni ipotesi di risoluzione anticipata del contratto […] al ON risultano acquisiti per
l'intero loro ammontare il canone regolato alla firma, i canoni periodici già in precedenza pagati ed ogni altra somma a qualsiasi titolo corrisposta,
l'Utilizzatore avrà l'obbligo di corrispondere immediatamente tutto quanto dovuto per canoni scaduti e non pagati, interessi convenzionali di mora, commissioni, spese e quant'altro già maturato alla data di risoluzione del contratto. III) Sempre in ogni ipotesi di risoluzione anticipata del contratto
[…] il ON avrà la facoltà di richiedere all'Utilizzatore, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni, il pagamento dell'indennizzo determinato come alla successiva clausola 23 […]. IV) Una volta che fossero state soddisfatte tutte le ragioni del ON, nessuna esclusa e quindi ivi compreso l'indennizzo di cui sopra, l'Utilizzatore avrà diritto a ricevere dal
ON medesimo il pagamento di una somma, a titolo di risarcimento,
pag. 18/24 pari al corrispettivo imponibile che questi avrà ricavato dalla vendita dell'immobile: […]».
Inoltre, la clausola n. 22, rubricata «restituzione dell'immobile» prevede: «I) Alla scadenza naturale del contratto, così come in ogni ipotesi di risoluzione anticipata, l'immobile dovrà essere restituito al ON libero da persone e cose, in buono stato di conservazione di manutenzione salvo il normale deterioramento per l'uso, […] e comunque in condizioni tali da essere immediatamente utilizzato. II) In caso di ritardo nella restituzione il
ON potrà richiedere all'Utilizzatore un'indennità di importo corrispondente al rateo del canone commisurato al periodo del ritardo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale danno».
Nel successivo art. 23 rubricato «indennizzo a favore del ON», si legge che «I) In tutti i casi in cui nel presente contratto si fa riferimento ad un indennizzo spettante al concedente, l'indennizzo deve essere quantificato come la somma di tutti i canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione del contratto e del prezzo di eventuale acquisto finale attualizzati al tasso indicato nelle condizione particolari come “tasso di riferimento per l'attualizzazione”, oppure in essenza di tale indicazione, al tasso individuato come Euribor 3 Mesi tasso 365, quali pubblicato da “ ” del CP_5 giorno di stipula del presente contratto o del primo giorno utile successivo, diminuito di due punti».
Giova precisare che le disposizioni contrattuali poste a fondamento Contr della domanda di non sono chiare:
- nel ricorso ex art. 702-bis, essa si limita a chiedere di:
«[d]ichiarare altresì che le somme versate sino ad oggi a qualsiasi titolo a UCL spa da parte della Immobiliare Leonardo Da NC srl
[rectius Immobiliare Laris] siano imputate alla maggior somma dovuta a titolo di indennizzo per l'occupazione dell'immobile oggetto
pag. 19/24 del contratto, come contrattualmente previsto», ma non vi è riferimento ad alcun articolo nel contratto;
- nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, c.p.c. Contr depositata in primo grado, precisa che «con ogni evidenza, […] quello richiesto nel ricorso è, come ovvio, l'indennizzo di cui all'art. 19 del contratto, per l'occupazione dell'immobile oggetto del contratto, pari alle somme versate dalla e che la Parte_2
ha diritto a trattenere in forza di quanto previsto CP_1 dall'art. 20 del Contratto nonché dall'art. 1526, secondo comma, cc.».
Tuttavia, l'art. 19 del contratto rubricato «Fine locazione, opzione per l'acquisto e obbligo di restituzione» nulla provvede in merito, così come, il già citato art. 20 disciplina meramente la decadenza dal beneficio del termine.
Dalla lettura complessiva del contratto di locazione finanziaria di cui si discute, la domanda volta a «[d]ichiarare […] che le somme versate sino ad oggi a qualsiasi titolo a UCL spa da parte della Immobiliare Leonardo Da
NC srl [rectius Immobiliare Laris] siano imputate alla maggior somma dovuta a titolo di indennizzo per l'occupazione dell'immobile oggetto del contratto» pare evocare la penale di cui all'art. 21, l'unico in cui ci si riferisce, oltre che alla restituzione dell'immobile, alla perifrasi «al
ON risultano acquisiti per l'intero loro ammontare il canone regolato alla firma, i canoni periodici già in precedenza pagati ed ogni altra somma a qualsiasi titolo corrisposta» e l'art. 22, seppur mai esplicitamente citato dalle parti.
In altre parole, la cifra corrisposta dall'utilizzatrice alla concedente dal novembre 2005 all'ottobre 2015 (pari a euro 528.370,29) – e non contestata
– integrerebbe l'equo compenso ex art. 1526, primo comma, c.c. e pag. 20/24 l'indennità/risarcimento, tra l'altro, per il ritardo nella restituzione e dunque per l'occupazione sine titulo, ex art. 22 dell'accordo.
In sostanza, dalle disposizioni contrattuali emerge come il regime negoziale descritto sia conforme all'art. 1526 c.c., in quanto prevede, accanto al diritto del concedente di trattenere tutti i canoni scaduti a titolo di equo compenso e risarcitorio/indennitario, anche quello dell'utilizzatore, però solo «[u]na volta che fossero state soddisfatte tutte le ragioni del
ON, nessuna esclusa e quindi ivi compreso l'indennizzo» – a termini di contratto da intendersi, quest'ultimo, come riferito ai canoni a scadere dopo la data della risoluzione, oltre all'importo dovuto per l'acquisto finale – di ricevere il «pagamento di una somma, a titolo di risarcimento, pari al corrispettivo imponibile» che il medesimo concedente «avrà ricavato dalla vendita dell'immobile».
Ebbene, il giudice di prime cure afferma che «la richiesta di ottenere, oltre alla restituzione del bene, anche l'imputazione – a titolo di indennizzo per l'occupazione – dei canoni pagati (di certo) non attribuisce al concedente
[…] alcuna utilità maggiore di quella che sarebbe scaturita dalla regolare esecuzione delle obbligazioni contrattuali».
Dalle risultanze istruttorie, però, emerge che il contratto di locazione finanziaria è stato stipulato in data 23 novembre 2005 con un accordo iniziale di 144 rate, ovvero un canone alla firma del contratto di euro
124.000,00 oltre iva e n. 143 canoni consecutivi con periodicità mensile di euro 3.576,00, oltre i.v.a., da corrispondersi al giorno 1 del mese successivo a consegna e collaudo in base a quanto contrattualmente previsto circa l'indicizzazione, al tasso di leasing e al tasso di interesse convenzionale di mora (doc. 3, ricorso ex art. 702-bis c.p.c.).
Dalle scritture private modificative delle condizioni contrattuali, ed in particolare dall'ultima datata 30 dicembre 2014, si evince: i) una nuova durata del contratto pari a 168 mesi;
ii) una nuova data di scadenza: 1
pag. 21/24 novembre 2019; iii) un nuovo corrispettivo globale pari a euro 612.028,34
(anticipo più somma di n. 167 canoni periodici); iv) un nuovo corrispettivo della locazione in parte già corrisposto e in parte da corrispondere, ovvero n. 12 canoni mensili posticipati variabili ciascuno di euro 609,81, oltre i.v.a., il primo dei quali da versarsi in data 1 novembre 2014, e n. 48 canoni mensili posticipati variabili ciascuno di euro 2.182,05, oltre i.v.a., il primo dei quali da corrispondersi in data 1 novembre 2015 (doc. 5, memoria difensiva in primo grado di ). Parte_1
In considerazione di tali ultime modifiche, calcola un Parte_1 guadagno previsto, in caso di regolare adempimento del contratto, pari a euro 147.028,34, ovvero:
- l'ultimo corrispettivo globale pattuito (euro 612.028,34) + prezzo dell'eventuale acquisto finale (euro 155.000,00) – il prezzo di acquisto (euro 620.000,00).
- In termini meramente numerici:
(612.028,34 + 155.000,00) – 620.000,00 = 767.028,34 –
620.000,00 = 147.028,34
Quanto affermato da risulta plausibile alla luce del Parte_1 tenore della raccomandata a/r del 25 febbraio 2016, con la quale la concedente, attraverso la mandataria oltre all'immediata Parte_3 restituzione dell'immobile, chiedeva di «corrispondere la somma di Euro
16.200,28 I.V.A. inclusa che risulta dovuta a saldo dei canoni e di tutti gli altri importi fino ad oggi scaduti e rimasti insoluti, nonché l'indennizzo […] di Euro 243.464,33, e così […] l'importo di Euro 259.664,61, oltre ai relativi interessi convenzionali di mora […]» (doc. 8, memoria difensiva Parte_1
, in narrativa erroneamente indicata come doc. 6).
[...]
In altre parole, la somma del quantum non contestato ed asseritamente corrisposto in costanza del rapporto contrattuale (euro 528.370,29) e il quantum richiesto con la raccomandata sopra citata, inclusivo pag. 22/24 dell'indennizzo (ovvero euro 259.664,61) – «che diviene esigibile a seguito della risoluzione in misura pari all'importo dei canoni non ancora scaduti alla data della risoluzione e del prezzo di eventuale acquisto finale» – è pari a euro 788.034,9 evidentemente compatibile con l'introito complessivo calcolato dall'odierno appellante (ovvero euro 767.028,34) se si considera che l'ammontare richiesto include non solo i canoni scaduti, ma anche
«tutti gli altri importi scaduti e insoluti» al 25 febbraio 2016, nonché
l'attualizzazione del prezzo previsto da contratto per l'eventuale acquisto finale (doc. 8, memoria difensiva in narrativa Parte_1 erroneamente indicata come doc. 6).
Non può quindi non considerarsi, in mancanza di contestazione, che oltre ad aver restituito l'immobile in data 25 ottobre Parte_1
2016, ha debitamente pagato i canoni pattuiti (per un ammontare pari a euro 528.370,29) dal novembre 2005 all'aprile 2015, corrispondendo pertanto una parte rilevante dell'anticipo del prezzo per l'acquisto dell'immobile oggetto del contratto a fronte di una scadenza naturale fissata inizialmente al novembre 2017 e, a seguito delle scritture private modificative, al novembre 2019.
I calcoli addotti – ed emergenti per tabulas – sono sufficienti a sottoporre a tensione la prima motivazione addotta dal giudice di prime cure in merito al mancato raggiungimento di un'utilità maggiore di quella che sarebbe scaturita dalla regolare esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
Al contempo, l'applicazione del regime contrattuale (si vedano in particolare le clausole n. 21 e n. 23) che subordina il diritto dell'utilizzatore a ricevere dal concedente una somma pari al corrispettivo imponibile che questi avrà ricavato dalla somma dell'immobile solo a seguito della soddisfazione di tutte le sue ragioni di credito – «(che si ribadiscono costituite dal canone regolato alla firma, dai canoni periodici scaduti fino pag. 23/24 alla data della risoluzione del contratto, da commissioni, spese o quant'altro già maturato alla data della risoluzione del contratto, dell'indennizzo di cui alla clausola 23 e degli interessi convenzionali di mora su tutti gli importi non pagati alla loro scadenza)» – è potenzialmente idonea a integrare un risultato pratico iniquo, consentendo al concedente di astenersi dal richiedere l'indennizzo ex art. 23 del contratto e così di trattenere quanto ricevuto dall'utilizzatore alla data della risoluzione del contratto oltre alla restituzione dell'immobile, senza restituire nulla alla controparte, anche in caso di cessione dello stesso a terzi;
iniquità che può eventualmente giustificare la riduzione della penale.
Quanto evidenziato pone l'esigenza di rimettere la causa sul ruolo onde effettuare l'accertamento peritale necessario al fine di decidere il primo motivo d'impugnazione.
P.Q.M.
L'intestata Corte d'appello, non definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da , avverso la Parte_1 sentenza n. 1027 del 2021 del Tribunale di Pistoia, così provvede:
1. rigetta il secondo motivo d'appello proposto da Parte_1
[...]
2. rimette la causa in istruzione con separata ordinanza;
3. spese al definitivo.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 7 maggio 2025.
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente
Nicola Mario Condemi Ludovico Delle Vergini
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