TRIB
Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 24/03/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1867/2024 R.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di divorzio (cessazione degli effetti civili), depositato il 28.10.2024, da:
(C.F. nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a MO FI in c. da Piano Dell'Acqua n. 2
e da
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
MO FI in c. da Piano dell'Acqua n. 2, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Anastasia Licitra, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
12.02.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a MO FI (RG) in data
20.07.1998, in regime patrimoniale di separazione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 1998, parte II, serie A, numero 17, e che dall'unione coniugale sono nati i figli (Ragusa, 03.02.2009) e (Ragusa, 23.01.2012); Per_1 Per_2 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che l'udienza camerale del 12.02.2025 è stata quindi sostituita con il deposito di note scritte che le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato, insistendo nella separazione, nel divorzio e nella conferma delle condizioni di cui al ricorso;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 02.08.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. autorizzare i coniugi IGg. e a vivere separati, con Parte_1 Parte_2
l'obbligo del mutuo rispetto;
2. pronunciare la separazione giudiziale dei predetti coniugi;
3. dare atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento alla cessazione del matrimonio, in base alle pattuizioni sottoscritte allegate al ricorso. In particolare:
4. il IG. si impegna a bonificare alla moglie la somma di euro 400,00 Parte_1 mensili a titolo di mantenimento per i figli minori direttamente nelle coordinate bancarie della SI.ra , oltre il 50% delle spese straordinarie;
Pt_2
5. i figli continueranno a vivere presso la casa coniugale con la madre ed il padre sarà libero di vederli tutte le volte che vorrà, previo accordo con la madre e considerate le eSIenze di vita e scolastiche dei minori;
6. la SI.ra dal canto suo rinuncia a qualsivoglia forma di mantenimento e sostentamento Pt_2 da parte del marito”;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che, per come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile ex art. 151, 1° co. C.p.c. e, inoltre, le condizioni concordate non contrastano con gli interessi dei figli, né con l'ordine pubblico e, per il resto, vertono su materie disponibili alle parti;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione consensuale, ritenuta ammissibile dalla Corte di cassazione con la nota sentenza n. 28727/2023;
che sono stati trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario a MO FI (RG) in data 20.07.1998, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 1998, parte II, serie A, numero 17;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse condizioni, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali tra le parti, dando atto delle altre condizioni concordate;
- Dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda cumulativamente proposta di cessazione degli effetti civili;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di MO FI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il 20.03.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
_________
IL TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile
__________ composto dai magistrati dr Massimo Pulvirenti Presidente rel. est. dr Sandra Levanti Giudice dr Rosanna Scollo Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1867/2024 R.G. promossa con ricorso per separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di divorzio (cessazione degli effetti civili), depositato il 28.10.2024, da:
(C.F. nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a MO FI in c. da Piano Dell'Acqua n. 2
e da
(C.F. ) nata a [...] il [...] e residente a Parte_2 C.F._2
MO FI in c. da Piano dell'Acqua n. 2, entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Anastasia Licitra, che li rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RI COR RE NT I con l'intervento del pubblico ministero.
Rimessa al collegio per la decisione senza termini, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del dì
12.02.2025.
OG GE TTO : separazione consensuale dei coniugi e divorzio congiunto (cessazione effetti civili).
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto in fatto e in diritto: che i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario a MO FI (RG) in data
20.07.1998, in regime patrimoniale di separazione dei beni, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 1998, parte II, serie A, numero 17, e che dall'unione coniugale sono nati i figli (Ragusa, 03.02.2009) e (Ragusa, 23.01.2012); Per_1 Per_2 che le parti hanno addotto che l'unione coniugale ha subito un progressivo deterioramento, tale da comportare il venir meno dell'unione materiale e spirituale, che ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
che le parti hanno dichiarato di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e di non volersi riconciliare, confermando reciprocamente le condizioni concordate;
che l'udienza camerale del 12.02.2025 è stata quindi sostituita con il deposito di note scritte che le parti, nei termini concessi, hanno ritualmente depositato, insistendo nella separazione, nel divorzio e nella conferma delle condizioni di cui al ricorso;
che, pertanto, con ricorso ex art. 473-bis.51, depositato in data 02.08.2024, le parti hanno congiuntamente richiesto a questo Tribunale la pronuncia della separazione consensuale, alle seguenti condizioni:
1. autorizzare i coniugi IGg. e a vivere separati, con Parte_1 Parte_2
l'obbligo del mutuo rispetto;
2. pronunciare la separazione giudiziale dei predetti coniugi;
3. dare atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, sia con riguardo alla separazione che con riferimento alla cessazione del matrimonio, in base alle pattuizioni sottoscritte allegate al ricorso. In particolare:
4. il IG. si impegna a bonificare alla moglie la somma di euro 400,00 Parte_1 mensili a titolo di mantenimento per i figli minori direttamente nelle coordinate bancarie della SI.ra , oltre il 50% delle spese straordinarie;
Pt_2
5. i figli continueranno a vivere presso la casa coniugale con la madre ed il padre sarà libero di vederli tutte le volte che vorrà, previo accordo con la madre e considerate le eSIenze di vita e scolastiche dei minori;
6. la SI.ra dal canto suo rinuncia a qualsivoglia forma di mantenimento e sostentamento Pt_2 da parte del marito”;
che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta, atteso che, per come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta intollerabile ex art. 151, 1° co. C.p.c. e, inoltre, le condizioni concordate non contrastano con gli interessi dei figli, né con l'ordine pubblico e, per il resto, vertono su materie disponibili alle parti;
che essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali;
che con separata ordinanza va disposta la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, cumulativamente promossa con quella di separazione consensuale, ritenuta ammissibile dalla Corte di cassazione con la nota sentenza n. 28727/2023;
che sono stati trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole;
P. Q. M.
Il Tribunale di Ragusa, non definitivamente pronunciando sul ricorso presentato congiuntamente dai coniugi, con l'intervento in causa del Pubblico Ministero, così decide:
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Parte_2 contratto matrimonio concordatario a MO FI (RG) in data 20.07.1998, con atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio dello stesso Comune, anno 1998, parte II, serie A, numero 17;
- Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici, provvedendo in conformità alle stesse condizioni, da intendersi qui trascritte;
- Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali tra le parti, dando atto delle altre condizioni concordate;
- Dispone come da separata ordinanza sulla prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda cumulativamente proposta di cessazione degli effetti civili;
- Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del Comune di MO FI perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Ragusa, nella camera di conSIlio della Sezione Civile del Tribunale, il 20.03.2025.
Il Presidente dott. Massimo Pulvirenti