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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/06/2025, n. 673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 673 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 10 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3506/2023 R.G., promosso da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Cinzia Parte_1
Federico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Collesano (Pa), Viale
Vincenzo Florio, 16.
Opponente contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marina Vajana ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via Gioacchino Ventura, 15.
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Pt_2
avvocati Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana, 59 presso l'Avvocatura Distrettuale Inps.
Opposti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.10.2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2023 9001413580/000, notificata in data 08.09.2023, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 20.630,70, a titolo di contributi IVS - gestione commercianti,
1 sulla scorta della cartella di pagamento n. 296 2009 00426580350, asseritamente notificata il 16 luglio 2009.
Deduceva, in merito, l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta e della sottesa cartella di pagamento.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, Controparte_2
preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Giudice adito, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
Costituitosi in giudizio, l' deduceva l'infondatezza del ricorso del quale Pt_2
chiedeva, pertanto, il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 10.06.2025 per il deposito di note.
***
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla
, in quanto essa si è costituita tardivamente in Controparte_1
giudizio (la memoria di costituzione è stata depositata il 28 aprile 2025, mentre la prima udienza era fissata per l'11 giugno 2024).
Ed invero, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dalla parte convenuta in memoria depositata tardivamente, è inammissibile per decadenza;
la parte resistente non ha rispettato tali Controparte_1
adempimenti, determinando l'inammissibilità dell'eccezione stessa.
Nel merito, l'opposizione è fondata.
Deve, infatti, constatarsi l'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 legge 335/1995, a far tempo dalla asserita data di notificazione della cartella di pagamento.
Ed invero, era onere dei convenuti dimostrare di avere compiuto atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva alla notificazione della cartella in esame ma tale onere non è stato assolto, tenuto conto che l' si è costituita in Controparte_1
2 giudizio tardivamente, con conseguente inutilizzabilità della documentazione dalla stessa versata in atti e l' ha prodotto soltanto delle stampe a video della cartella Pt_2
(cfr. produzione ) che non rivestono alcuna efficacia probatoria. Pt_2
Va, pertanto, dichiarato prescritto il credito iscritto nella cartella di pagamento n. 296
2009 0042658035000 e, per l'effetto, va affermata l'insussistenza del diritto dell' di agire esecutivamente per il Controparte_1
soddisfacimento del predetto credito.
Le spese, nella misura liquidata in dispositivo e con distrazione in favore dell'Erario, seguono la soccombenza delle parti resistenti.
Si liquidano, con separato decreto, le spese della difesa tecnica di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio.
PQM
definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione, dichiara prescritto il credito iscritto nella cartella di pagamento n. 296 2009 0042658035000 e, per l'effetto, dichiara che l' non ha il diritto di agire Controparte_1
esecutivamente nei confronti di per il Parte_1
soddisfacimento del predetto credito;
condanna l' e l' al pagamento delle spese di Controparte_1 Pt_2
lite che si liquidano in complessivi € 1.800,00 ciascuno, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'Erario; liquida, con separato decreto, le spese della difesa tecnica di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio.
Termini Imerese, 11.06.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Chiara Gagliano
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Termini Imerese, nella persona della dott.ssa Chiara Gagliano, in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza del 10 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3506/2023 R.G., promosso da
, rappresentato e difeso dall'avvocato Cinzia Parte_1
Federico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Collesano (Pa), Viale
Vincenzo Florio, 16.
Opponente contro
in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marina Vajana ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Palermo, Via Gioacchino Ventura, 15.
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Pt_2
avvocati Maria Grazia Sparacino e Adriana Giovanna Rizzo ed elettivamente domiciliato in Palermo, Via Laurana, 59 presso l'Avvocatura Distrettuale Inps.
Opposti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 16.10.2023, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 296 2023 9001413580/000, notificata in data 08.09.2023, con la quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 20.630,70, a titolo di contributi IVS - gestione commercianti,
1 sulla scorta della cartella di pagamento n. 296 2009 00426580350, asseritamente notificata il 16 luglio 2009.
Deduceva, in merito, l'intervenuta prescrizione della pretesa creditoria.
Concludeva, pertanto, chiedendo l'annullamento dell'intimazione di pagamento opposta e della sottesa cartella di pagamento.
Si costituiva in giudizio l' eccependo, Controparte_2
preliminarmente, l'incompetenza territoriale del Giudice adito, il proprio difetto di legittimazione passiva e, nel merito, contestando la fondatezza del ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
Costituitosi in giudizio, l' deduceva l'infondatezza del ricorso del quale Pt_2
chiedeva, pertanto, il rigetto.
La causa, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 10.06.2025 per il deposito di note.
***
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla
, in quanto essa si è costituita tardivamente in Controparte_1
giudizio (la memoria di costituzione è stata depositata il 28 aprile 2025, mentre la prima udienza era fissata per l'11 giugno 2024).
Ed invero, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata dalla parte convenuta in memoria depositata tardivamente, è inammissibile per decadenza;
la parte resistente non ha rispettato tali Controparte_1
adempimenti, determinando l'inammissibilità dell'eccezione stessa.
Nel merito, l'opposizione è fondata.
Deve, infatti, constatarsi l'avvenuto decorso del termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 3 co. 9 e 10 legge 335/1995, a far tempo dalla asserita data di notificazione della cartella di pagamento.
Ed invero, era onere dei convenuti dimostrare di avere compiuto atti interruttivi della prescrizione in epoca successiva alla notificazione della cartella in esame ma tale onere non è stato assolto, tenuto conto che l' si è costituita in Controparte_1
2 giudizio tardivamente, con conseguente inutilizzabilità della documentazione dalla stessa versata in atti e l' ha prodotto soltanto delle stampe a video della cartella Pt_2
(cfr. produzione ) che non rivestono alcuna efficacia probatoria. Pt_2
Va, pertanto, dichiarato prescritto il credito iscritto nella cartella di pagamento n. 296
2009 0042658035000 e, per l'effetto, va affermata l'insussistenza del diritto dell' di agire esecutivamente per il Controparte_1
soddisfacimento del predetto credito.
Le spese, nella misura liquidata in dispositivo e con distrazione in favore dell'Erario, seguono la soccombenza delle parti resistenti.
Si liquidano, con separato decreto, le spese della difesa tecnica di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio.
PQM
definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione, dichiara prescritto il credito iscritto nella cartella di pagamento n. 296 2009 0042658035000 e, per l'effetto, dichiara che l' non ha il diritto di agire Controparte_1
esecutivamente nei confronti di per il Parte_1
soddisfacimento del predetto credito;
condanna l' e l' al pagamento delle spese di Controparte_1 Pt_2
lite che si liquidano in complessivi € 1.800,00 ciascuno, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, con distrazione in favore dell'Erario; liquida, con separato decreto, le spese della difesa tecnica di parte ricorrente, ammessa al gratuito patrocinio.
Termini Imerese, 11.06.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Chiara Gagliano
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