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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 30/05/2025, n. 1536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1536 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. App. n. Cont. 3556/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Persone, Minori e Famiglia
La Corte composta dai seguenti magistrati:
Dott. Fabio Laurenzi Presidente
Dott.ssa Paola Tanara Consigliere
Dott. Federico Botta Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile indicata in epigrafe promossa con ricorso in appello da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.
Elisabetta Biolè e Flamary Biolè, presso il cui studio, sito in Saronno (VA), viale della Rimembranza n. 21, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Caterina Biafora, presso il cui studio, sito in Torino, via Barbaroux n. 1, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
pagina 1 di 28 Con l'intervento del Curatore speciale dei minori (n. il 22.12.2010), Persona_1
(n. il 09.10.2012) e (n. il 15.08.2014), avv. Sabrina Persona_2 Persona_3
Laudisio, con studio in Monza (MB), via Manzoni n.20; con l'intervento del P.G. presso la Corte d'Appello di Milano dott.ssa Luisa Russo
Oggetto: appello avverso la sentenza di separazione del Tribunale di Monza n.
1663/2024, emessa il 23.05.2024 e pubblicata il 05.06.2024, nell'ambito del procedimento N. R.G. 127/2020
CONCLUSIONI
Per il Procuratore Generale:
Visti gli atti del procedimento di cui in epigrafe,
Ritenuto che il provvedimento impugnato appare correttamente motivato con approfondita valutazione di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria svolta in primo grado, non emergendo fatti nuovi che legittimino una riforma del provvedimento.
Preso atto delle conclusioni del curatore speciale e valutata la situazione nel complesso anche alla luce della relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali che chiedono la prosecuzione degli interventi in atto;
CHIEDE la conferma del provvedimento sentenza impugnato con rigetto del ricorso.
Per parte appellante:
“Chiede che l'Ecc.-ma Corte di Appello, previa fissazione dell'udienza in Camera di
Consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale, voglia riformare parzialmente la sentenza n. 1663/2024 emessa dal
Tribunale di Monza, sezione IV civile, in composizione collegiale, in data 23.05.2024, pubblicata il successivo 5.06.2024 e mai notificata, poiché ingiusta ed illegittima nella parte in cui “III) Accoglie la domanda di addebito a formulata da Parte_1
” (cfr. pag. 24 sentenza impugnata) e, per l'effetto, rigettare la domanda CP_1
pagina 2 di 28 di addebito formulata dalla signora nei confronti del signor poiché CP_1 Pt_1
infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello rigettare l'appello proposto da e per Parte_1
l'effetto confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per il curatore speciale dei minori:
“Voglia la Corte d'Appello adita prendere atto che lo scrivente curatore speciale si rimette alla decisione che verrà assunta in punto di statuizione circa l'addebito della separazione personale dei coniugi, precisando che, laddove l'appellata dovesse presentare appello incidentale, si riserva sin d'ora ogni qualsiasi deduzione in merito alle questioni inerenti agli interessi dei minori.
In ogni caso con condanna in via solidare dei genitori e o, Parte_1 CP_1
se ritenuto, della sola parte che risulterà soccombente, al pagamento dei compensi del curatore speciale dei minori, nella misura che verrà liquidata all'esito del presente procedimento, maggiorati di rimborso forfettario e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
1.1. e contraevano matrimonio concordatario il Parte_1 CP_1
24.10.2009 a Solaro (MI) e, dalla loro unione, nascevano i figli , nata il Per_1
22.12.2010, , nato il [...], e , nata il [...]. Per_2 Per_3
1.2. Con ricorso depositato in data 09.01.2020 nel procedimento R.G. n. 127/2020,
chiedeva al Tribunale di Monza: CP_1
- pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito, rappresentando che la crisi del rapporto coniugale era da ricondurre ai molteplici episodi di violenza (psicologica e morale) posti in essere dal ai Pt_1
pagina 3 di 28 danni della e dei figli, che avevano altresì costretto la stessa a presentare CP_1
plurime denunce;
- disporsi l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre prevedendo il divieto per il padre di frequentarli ovvero, in subordine, la possibilità di vederli in spazio neutro;
- disporre un assegno a carico del padre per il mantenimento dei minori non inferiore ad € 600,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
previsione a carico del marito di un assegno di mantenimento a favore della moglie di € 200,00 mensili.
1.3. In data 11.03.2020, si costituiva , contestando la ricostruzione dei Parte_1
fatti contenuta nel ricorso avversario e chiedendo:
- l'addebito della separazione alla moglie, negando le accuse di violenza mosse dalla e allegando che la rottura del rapporto era da ricondurre al CP_1
comportamento della moglie, che si era improvvisamente e ingiustificatamente allontanata con i minori dalla casa coniugale e aveva impedito qualsiasi rapporto tra gli stessi ed il padre;
- l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
- la previsione, in capo al padre, di un contributo al mantenimento dei figli nella misura di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
1.4. Con ordinanza provvisoria e urgente del 29.06.2020, il Tribunale, rilevata l'elevata conflittualità esistente tra le parti e la scarsa capacità dimostrata dai genitori di tutelare lo sviluppo psicofisico dei minori – tenuto conto che essi non avevano favorito in alcun modo i rapporti tra il padre e i figli da quando questi avevano abbandonato la casa familiare con la madre nel 2019 - affidava i minori al Comune di
Solaro, delegandovi l'assunzione delle decisioni di maggior importanza e incaricando i pagina 4 di 28 Servizi sociali di monitorare il nucleo e regolamentare gli incontri padre -figli, favorendo la ripresa dei relativi rapporti. Quanto agli aspetti economici, poneva a carico del padre l'importo di € 450,00 mensili per il mantenimento della prole (€
150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese extra assegno, mentre rigettava la domanda della di un assegno di mantenimento per sé. CP_1
1.5. In data 28.11.2022, depositava istanza ex art. 709 ter c.p.c. con la CP_1
quale chiedeva la modifica dell'ordinanza del 29.06.2020, disponendo l'immediata interruzione degli incontri tra il padre e i figli e l'aumento ad euro 600,00 mensili (in luogo di euro 400,00) del contributo paterno al mantenimento della prole.
1.6. All'udienza dell'1.12.2022, il resistente si opponeva all'istanza avversaria, chiedendo, a sua volta, la riduzione ad euro 330,00 mensili dell'assegno di mantenimento per i figli.
1.7. Con ordinanza del 14.12.2022 il Giudice rigettava entrambe le istanze di modifica e disponeva la nomina del Curatore speciale dei minori nella persona dell'avv.
Sabrina Laudisio.
1.8. In data 28.02.2023, si costituiva il Curatore speciale dei minori, chiedendo di:
- mantenere l'affido dei minori al Comune di residenza con collocamento degli stessi presso la casa dei nonni materni, unitamente alla madre;
- disporre la prosecuzione degli incontri padre-figli in spazio neutro alla presenza dell'educatore;
- confermare il contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura di euro
450,00 mensili;
- disporre la prosecuzione degli incarichi già conferiti ai Servizi.
1.9. Con memoria depositata il 16.02.2024, parte resistente precisava le proprie conclusioni, chiedendo di confermare l'affido dei minori al Comune di residenza, con prosecuzione degli interventi demandati ai Servizi sociali e incarico agli stessi di pagina 5 di 28 regolamentare le visite padre-figli favorendo la ripresa dei rapporti e di confermare il contributo paterno al mantenimento dei figli in euro 450,00 mensili. Il resistente non reiterava la domanda di addebito della separazione nei confronti della moglie.
1.10. Con la sentenza definitiva n. 1663/2024, emessa il 23.05.2024 e pubblicata il
05.06.2024, impugnata in questa sede, il Tribunale di Monza così provvedeva:
“I) Dichiara la separazione personale di e che hanno CP_1 Parte_1
celebrato matrimonio concordatario in Solaro il 24.10.2009 (trascritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune di Solaro, anno 2009, n. 30, Parte II, Serie A);
II) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Solaro (MI), dopo il suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III) Accoglie la domanda di addebito a formulata da Parte_1 CP_1
;
[...]
IV) Affida i minori , e all'Ente territorialmente competente in Per_1 Per_2 Per_3
relazione alla loro residenza anagrafica, al momento Baranzate, cui sarà rimessa
l'adozione delle scelte più importanti per i minori ivi incluse quelle in materia di salute, istruzione, residenza e educazione. La durata dell'affido all'Ente viene stabilita sino al
30.05.2026; allo scadere di tale termine l'Ente dovrà prontamente attivarsi per richiedere una conferma del regime di affido così disposto ove ritenuto opportuno nell'interesse dei minori formulando apposita istanza al Tribunale dei Minorenni competente;
V) Incarica i Servizi Sociali del Comune di Baranzate di proseguire l'attività di monitoraggio del nucleo familiare al fine di verificare la regolare prosecuzione di tutti gli interventi in essere, sostenendo la ricorrente nel reperimento di una autonomia abitativa, garantendo la prosecuzione degli incontri padre-figli in spazio neutro, l'intervento di
ADM presso la madre, la prosecuzione del sostegno psicologico per i minori presso il centro “La Voce del Bambino”, segnalando tempestivamente alla Procura della pagina 6 di 28 Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
VI) Pone a carico di l'importo di € 525,00 (€ 175,00 per ciascun figlio) Parte_1
(assegno così rivalutato dal mese di giugno 2020), da versarsi a in via CP_1
anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, con decorrenza dal mese di maggio 2024. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da maggio 2025 e con riferimento al mese di maggio 2024.
Pone inoltre a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive Parte_1
dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o pagina 7 di 28 artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati pagina 8 di 28 tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
VII) Rigetta la domanda di di assegno di mantenimento per sé; CP_1
VIII) Compensa le spese di lite tra e CP_1 Parte_1
IX) Condanna e nella misura del 50% ciascuno e con CP_1 Parte_1
vincolo di solidarietà, a rifondere al curatore speciale dei minori, avv. Sabrina Laudisio,
l'importo di € 2.900,00 per onorari, oltre al 15% quale rimborso spese forfetarie, IVA e
CPA come per legge.”
2. IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO
2.1. Con ricorso in appello depositato in data 23.12.2024, ha chiesto la Parte_1
riforma della predetta sentenza unicamente nella parte in cui il Giudice di prime cure ha accolto la domanda di addebito della separazione formulata da nei CP_1
confronti del marito, ritenuto responsabile di aver instaurato un clima di tensione all'interno della convivenza familiare.
Secondo la prospettazione di parte appellante, gli elementi probatori valorizzati dal
Tribunale sarebbero inidonei a dimostrare l'assunto sopra evidenziato e a fondare un giudizio di addebito della separazione, posto che, come emerge dalla denuncia sporta da il 13.06.2019, la stessa non è stata in grado di descrivere specifiche CP_1
condotte violente o maltrattanti asseritamente poste in essere da (ad Parte_1
pagina 9 di 28 eccezione dell'episodio dello schiaffo dato alla figlia , di cui l'appellante ha Per_1
contestato fermamente la veridicità), avendo invece ella riferito in modo generico di situazioni di litigio proprie di ogni contesto coniugale conflittuale, tanto che la
Procura della Repubblica di Monza aveva deciso di non richiedere l'applicazione della misura cautelare ex art. 282 ter c.p.p.
Allega inoltre parte appellante che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare adeguatamente la condotta di , la quale, dal mese di luglio CP_1
2019, aveva abbandonato la casa coniugale con i figli, impedendo al padre ogni rapporto con essi, tanto da trovarsi quest'ultimo costretto a sporgere in data
21.02.2020 denuncia nei confronti della moglie per il reato di sottrazione di persone incapaci. Tale circostanza, unitamente a quanto riportato nelle relazioni sociali, ove sono evidenziate diverse criticità rispetto a tutti e tre i minori anche nei confronti della figura materna, confermerebbe, a detta dell'appellante, come l'atteggiamento oppositivo dei ragazzi nei confronti del padre non sia dipeso da vissuti in costanza di convivenza, ma sia la conseguenza dei comportamenti ostruzionistici della madre, la quale avrebbe ostacolato persino il percorso di riavvicinamento padre-figli disposto dal Tribunale.
L'appellante ha quindi lamentato che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di effettuare accertamenti istruttori circa l'effettività del comportamento contestato ad e circa l'efficacia causale di di tale comportamento nella Parte_1
determinazione della crisi del rapporto coniugale.
2.2. Con decreto presidenziale del 27.01.2025, è stata fissata udienza al 06.05.2025, sostituendola con il deposito di note scritte.
2.3. Con memoria di costituzione depositata il 04.04.2025, si è costituita CP_1
contestando integralmente il gravame avversario e chiedendone il rigetto.
[...]
pagina 10 di 28 L'appellata ha evidenziato come la decisione del Giudice di prime cure di addebitare la separazione al marito sia stata correttamente fondata sulle evidenze probatorie emerse in corso di causa nonché sulle relazioni dei Servizi Sociali, che hanno messo in luce lo stato di malessere vissuto dai figli e l'atteggiamento diffidente degli stessi nei confronti del padre, atteggiamento che, nonostante il tempo trascorso e i percorsi psicologici intrapresi, non sembra essere migliorato, non avendo infatti i Servizi sociali, né gli stessi minori, mai proposto un ampliamento degli incontri padre-figli.
L'appellata ha recisamente negato le accuse mosse dalla controparte circa i suoi presunti comportamenti ostruzionistici nei confronti del marito, rappresentando, da un lato, che ella ha sempre collaborato per mantenere il rapporto dei minori con il padre e, dall'altro lato, che la decisione di allontanarsi dalla casa coniugale con i minori, lungi dall'essere stata assunta in modo ingiustificato, era stata determinata proprio dalla necessità di proteggere l'incolumità propria e quella dei figli dagli atteggiamenti violenti posti in essere dal marito, atteggiamenti che, contrariamente a quanto riferito dall'appellante, non sono da ricondurre a una normale situazione di conflittualità familiare, ma sono consistiti in una vera e propria violenza psicologica
(“offese”, “critiche”, “accuse”, “mancanza di rispetto”, “svalutazione”, “menzogna”,
“ricatti”, “controllo della libertà personale”, “svilimento dei figli”, “incapacità di dedicare loro del tempo”) che ha reso intollerabile la prosecuzione della vita familiare ed ha arrecato un profondo disagio anche ai figli minori.
Da ultimo, l'appellata ha evidenziato che, posto che la separazione dei coniugi nel caso di specie si è verificata per fatto esclusivamente ascrivibile al , i casi di Pt_1
violenza fisica e morale inflitta da un coniuge all'altro, per giurisprudenza costante, sono idonei a fondare, di per sé sole, la dichiarazione di addebitabilità della separazione all'autore di esse, essendo quindi esonerato il Giudice di merito dal dovere di procedere alla comparazione col comportamento del coniuge vittima delle violenze. pagina 11 di 28
2.4. In data 04.04.2025, si è costituita in giudizio la Curatrice speciale dei minori, avv.
Sabrina Laudisio, rimettendosi alla decisione di questa Corte in ordine alla statuizione sull'addebito della separazione personale dei coniugi.
2.5. In data 29.04.2025 è stata depositata relazione di aggiornamento dai Servizi sociali con la quale si è comunicato che il percorso psicologico di coppia iniziato dalla signora e dal signor si è concluso in data 18 febbraio 2025 e ha dato CP_1 Pt_1
esito positivo, avendo gli operatori suggerito ai coniugi di proseguire i colloqui congiunti al fine di confrontarsi e affrontare insieme le sfide di crescita dei figli.
Quanto agli incontri padre-figli, come evidenziato anche dalla Relazione dello Spazio neutro allegata, è emerso che:
- gli incontri sono iniziati nel novembre 2020 presso lo Spazio Neutro Zenobia;
- da gennaio 2024 si è provato ad introdurre delle modifiche nella cadenza e nella struttura delle visite ma tutte le opzioni sono state accolte con fatica dai minori,
i quali hanno verbalizzato più volte di non voler andare agli incontri, rifiutandosi spesso di entrare in stanza separati;
- per tali ragioni si è arrivati alla decisione di passare ad incontri con cadenza quindicinale alla presenza di tutti e tre, avendo deciso, però, , da febbraio Per_1
u.s., di non entrare più in stanza preferendo rimanere in sala d'attesa con l'educatrice domiciliare;
- in più occasioni, durante le visite, si sono verificati momenti di scontro, caratterizzati da modalità provocatorie da parte dei minori, i quali tendono a cercare in ogni frase del padre la conferma del fatto che lui è disinteressato e lo definiscono aggressivo;
- ha riportato agli operatori il vissuto di un padre con modalità aggressive, Per_1
che non la ascolta e con cui non è possibile parlare perché non disposto a rivedere il suo punto di vista;
pagina 12 di 28 - sembra maggiormente coinvolto negli incontri con il padre, ma ha Per_2
riferito che gli incontri con questi sono inutili e che da essi non si porta a casa niente di positivo;
- tende ad allinearsi con la posizione dei fratelli, portando difficilmente le Per_3
sue opinioni;
in generale, permangono grosse difficoltà nella relazione tra padre e minori, mantenendo essi un atteggiamento di chiusura e rifiuto nei confronti del e faticando egli a sintonizzarsi con i figli e a mettere in pratica modalità Pt_1
differenti per entrare in relazione con loro;
- vista la forte influenza che ha la presenza della madre sui figli, gli operatori hanno valutato di delegare l'accompagnamento dei tre minori presso lo spazio neutro all'educatrice domiciliare, non avendo però neppure tale modalità portato cambiamenti evolutivi nell'andamento delle visite e della relazione dei figli con il padre;
- , secondo quanto riferito agli operatori, considera Parte_1 CP_1
la responsabile delle difficoltà relazionali tra lui e i figli, accusandola di influenzare fortemente i minori.
Gli operatori di Spazio neutro hanno poi riportato alcuni specifici episodi in cui sono emerse le difficoltà relazionali tra il padre e i minori, riferendo quanto segue.
“L'incontro del 15 novembre è stato caratterizzato da uno scambio molto faticoso avvenuto
a seguito della domanda di che ha chiesto al padre perché non voglia pagare la sua Per_1
iscrizione al corso di tennis. Il sig. ha motivato la sua posizione tematizzando Pt_1
principalmente motivazioni economiche. I figli, soprattutto e hanno Per_2 Per_3
risposto con modalità provocatorie mettendo in discussione la motivazione del padre e accusandolo di non fare nulla per loro. In quella situazione è apparsa molto Per_1
sofferente, ha portato il suo desiderio di frequentare il corso di tennis vivendo la posizione del padre come d'ostacolo e conferma del fatto che il padre non fa nulla per andare pagina 13 di 28 incontro a loro, ha pianto ed è uscita più volte dalla stanza. e hanno Per_2 Per_3
proseguito, anche una volta uscita , a rivolgersi al padre con modalità provocatorie e Per_1
di scherno, fino a che il sig. è uscito dallo Spazio Neutro, concludendo l'incontro Pt_1
prima dell'orario previsto per la chiusura della visita. In una situazione più recente, il giorno 17 aprile u.s., il sig. ha consegnato ai figli le uova di Pasqua dicendo che Pt_1
erano da parte sua e della nonna paterna e i figli si sono rifiutati di portarle a casa, dicendo che è inutile, che lui non fa nulla per loro e che queste cose non le ha mai fatte e ora non servono a nulla. Il sig. ha risposto alzando i toni con i figli dicendo che è Pt_1
stufo di questi atteggiamenti e di soffrire, interrompendo anche gli interventi della scrivente con frasi del tipo “mi faccia parlare con mia figlia”, per poi uscire dallo Spazio
Neutro minacciando di non venire al prossimo incontro. Una scena simile si era verificata anche lo scorso anno;
in tale occasione era stata la sig.ra a tornare CP_1
indietro una volta usciti dal servizio, per riportare le uova rifiutate dai figli”.
I Servizi hanno quindi concluso suggerendo l'opportunità di proseguire gli incontri a spazio neutro per consentire ai minori di mantenere una relazione con la figura paterna.
2.6. All'esito della Camera di Consiglio svoltasi il 06.05.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3. MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è corretta e va confermata.
Il giudice di primo grado ha, in estrema sintesi, così motivato la sua decisione:
a) in primo luogo, sulla base delle allegazioni delle parti e delle risultanze istruttorie, ha osservato come le condotte violente poste in essere da Pt_1
nei confronti della moglie e dei figli minori, in particolare della figlia
[...]
maggiore , hanno trovato “riscontro” nelle dichiarazioni rese da Per_1 CP_1
nel procedimento penale pendente a carico del (segnatamente,
[...] Pt_1
pagina 14 di 28 nella denuncia sporta nei confronti del marito in data 13.06.2019 e nelle successive integrazioni del integrate 15 e del 17.07.2019), reputate
“intrinsecamente logiche e coerenti in relazione allo svolgimento dei fatti” e confermate anche dinanzi al Presidente f.f. nel procedimento di separazione, ove la dichiarante ha precisato di non avere subito violenze fisiche dal marito, ma solo psicologiche. A tale proposito, il primo giudice ha osservato come tali dichiarazioni si siano rivelate coerenti con la decisione di di CP_1
lasciare la casa coniugale insieme ai minori, considerato che essa era in comproprietà tra i coniugi ed è stata, fino al mese di ottobre 2022, gravata da mutuo del quale la ricorrente stessa si è anche fatta in parte carico;
b) in secondo luogo, il Tribunale ha attribuito rilevanza alle dichiarazioni rese dai figli ai servizi sociali dell'Ente affidatario, dalle quali è emersa la preoccupazione dei minori ad incontrare il padre per via dei comportamenti aggressivi che quest'ultimo aveva tenuto nei loro confronti (Relazione del
07.12.2020 dell'Ente affidatario;
relazione di Spazio neutro del 4.11.2021; relazione di aggiornamento del servizio sociali del 16.11.2022; relazione dello
Spazio neutro acquisita in atti in data 05.05.2023; relazione di aggiornamento dei servizi sociali in data 15.09.2023).
Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto provato che la causa della crisi coniugale e del clima di tensione generatosi tra la coppia fosse imputabile alla condizione di timore ingenerata tanto nella moglie quanto nei figli dalle frasi verbalmente ingiuriose e minacciose proferite da nei loro confronti, Parte_1
avendo egli così instaurato un clima di tensione che aveva portato ad CP_1
allontanarsi dall'abitazione coniugale in comproprietà e i figli a manifestare, ancora a distanza di anni, una fatica nella relazione con il padre.
pagina 15 di 28 In un simile quadro - ha ritenuto il Giudice di prime cure – “non vi è spazio per valutare se prima del momento in cui il ha iniziato a tenere un simile Pt_1
atteggiamento aggressivo nel contesto familiare la relazione tra i coniugi fosse già entrata in crisi, dal momento che l'accertamento di tali condotte violente esonera il giudice dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che in ragione della estrema gravità sono comparabili solo con comportamento omogenei”.
Ritiene questa Corte pienamente condivisibili gli argomenti sostenuti dal Tribunale.
I motivi di censura sollevati da parte appellante attengono alla idoneità della prova a fondare un giudizio di addebito e alla inefficienza causale delle condotte emerse dal compendio probatorio nella determinazione della irreversibilità della crisi coniugale.
Preliminarmente deve osservarsi che per giurisprudenza pacifica non è necessario ricondurre le condotte dedotte nel giudizio civile a specifiche ipotesi di reato, potendo ritenersi sussistenti ipotesi di violenza o di abuso rilevanti per l'accertamento dell'addebito della separazione, anche in assenza di parallelo giudizio penale: ciò che rileva è che la condotta violenta risulti lesiva di obblighi di carattere civilistico intrinseci al “contratto” matrimoniale, a prescindere dalla sua idoneità ad integrare determinate fattispecie di reato.
Per apprezzare la rilevanza della questione, deve evidenziarsi come la Riforma
Cartabia, nell'introdurre la Sezione I (rubricata “Della violenza domestica o di genere”), Capo III, Titolo IV-bis, Libro II, del Codice di procedura civile, che individua un particolare iter processuale in caso di giudizi familiari con allegazioni di violenza, volutamente non ha inserito un elenco di fattispecie alle quali le disposizioni ivi contenute debbano applicarsi, proprio al fine di evitare che alcune fattispecie possano non essere ricomprese nell'abito di applicazione delle nuove norme, che deve avere l'applicazione più ampia possibile, idonea a ricomprendere tutte le forme di pagina 16 di 28 violenza contemplate dalla Convenzione di Istanbul (non solo fisica, ma anche economica e psicologica).
In questo senso, il legislatore ha inteso far sì che il diverso ambito di accertamento proprio dei giudizi civili e minorili, rispetto a quelli penali, possa far ritenere sussistenti ipotesi di violenza o di abuso rilevanti per l'accertamento dell'addebito della separazione, anche a prescindere dalla necessità di ricondurre le condotte allegate a specifiche ipotesi di reato. Ciò in quanto le condotte violente, anche se non perseguibili penalmente, abbiano incidenza nei rapporti tra le parti e debbano essere considerate per la valutazione delle domande di contenuto civilistico (addebito della separazione).
Nel caso in esame all'udienza del 25.06.2020 innanzi al Presidente f.f. nel procedimento di primo grado conclusosi con la sentenza appellata in questa sede,
ha dichiarato: “Dal 19 luglio 2019 vivo con i miei tre figli a casa dei CP_1
miei genitori a Baranzate;
continuiamo a stare lì, ci stanno aiutando i miei genitori.
Abbiamo due stanze per i bambini e io uso il divano letto. Trovare un'altra casa è difficile economicamente. Mi piacerebbe tornare nella casa familiare se possibile anche per la scuola e gli amici.
Da dove siamo ora ci vuole circa mezz'ora per andare a scuola. Quest'anno non hanno fatto sport, speriamo il prossimo anno.
Non so cosa sia scaturito in mio marito, si è incattivito, continuava a urlare anche con i bambini. Ci ha lasciato senza soldi. Mangiavamo tutti separati. I miei mi hanno aiutato perchè mio marito mi ha tolto il bancomat. Mio marito ha iniziato a urlare contro di me e contro i bambini;
io lavoravo nel fine settimana e una vicina mi ha detto che lui urlava cosi tanto che tutto il palazzo si è affacciato. Non so come mai abbia cambiato atteggiamento. Non ci sono mai stati episodi di aggressione fisica gravi, cose forti forti no”. pagina 17 di 28 Rileva la Corte che risulta pendente innanzi al Tribunale di Monza a carico di Pt_1
un procedimento penale per i delitti di cui agli artt. 81 cpv e 612 c.p. per
[...]
avere rivolto le seguenti frasi minatorie nei confronti di in Pt_1 CP_1
data 16.07.2019: “vuoi vedere che ti ammazzo proprio adesso” e “entro dicembre andrai in una cassa da morto”, nonché di cui all'art. 582 c.p. perché, colpendo con uno schiaffo al volto la figlia , le cagionava lesioni personali consistite nella perdita Per_1
di sangue dal naso, fatto venuto in data 11.06.2019. Nulla è stato in questa sede dedotto dalle parti in ordine all'esito di tale procedimento.
Sono state prodotte agli atti la querela sporta dall'odierna appellata nei confronti del marito in data 13.06.2029 innanzi ai carabinieri della Stazione di Lissone e le successive integrazioni del 15.07.2019, del 17.07.2019 e del 23.07.2019: sono descritte nelle dichiarazioni accusatorie rese da condotte vessatorie e CP_1
prevaricatrici, consistite nel rivolgere alla moglie frasi denigratorie e di disprezzo, (del tipo “troia”, “che posso andare in strada a lavorare”, “che io posso schiantarmi con la macchina contro un palo che lui è contento e che non gliene frega niente”), e minatorie
(“un giorno di questi mette in una fossa comune me ed i mei genitori”; “che mi toglie la casa ed i bambini e mi rovina”), nell'arrabbiarsi ed urlare per qualsiasi cosa fanno i bambini nonché nel rinfacciare alla moglie di non aiutarlo economicamente e di
“mangiare” i suoi soldi e nel fare la spesa solo per lui e non per gli altri componenti della famiglia, nel sottrarle il bancomat (violenza economica). La donna ha precisato di non avere mai subito violenza fisica (“Lui non mi ha mai alzato le mani”), che solo in un episodio in cui lei e il marito avevano litigato, lui aveva dato uno schiaffo alla figlia cagionandole la fuoriuscita di sangue dal naso e facendo poi il gesto di Per_1
tirare uno schiaffo alla moglie affermando “Brutta stronza dovevo picchiare te”. In un'altra occasione , infastidito dalle urla dei figli, aveva dato un pizzicotto sul Pt_1
braccio alla figlia cagionandole un ematoma. Per_1
pagina 18 di 28 Nella stessa sede precisava che fino al luglio del 2018 la situazione in CP_1
casa era del tutto normale, ma poi è inspiegabilmente mutata in peggio.
Nell'integrazione di querela del 15 luglio 2019 ha descritto un Parte_2
episodio di aggressione verbale del marito ai danni della moglie e dei figli;
con l'integrazione del 17 luglio 2019 la donna ha riferito di un'aggressione verbale del marito ai danni del figlio;
con successiva integrazione del 23 luglio 2019, Per_2
, affermando che la vita familiare era divenuta intollerabile a causa CP_1
delle condotte prevaricatrici del marito, ha riferito che il 16 luglio 2019 l'uomo l'aveva minacciata dicendole he “entro dicembre sarebbe riuscito a mettermi in una cassa da morto” e “vuoi vedere come ti ammazzo?” .
ha riferito di essersi rivolta all'Associazione Bontworry che si occupa CP_1
della lotta contro la violenza di genere per avere un supporto psicologico e di essere stata subito presa incarico.
Sono agli atti del fascicolo di primo grado le dichiarazioni rese dai minori al personale dei servizi sociali.
In particolare:
- dalla relazione del 04.12.2020 si apprende che i minori hanno riferito agli operatori di aver paura del padre perché li picchiava;
- dalla relazione del 12.03.2021 di Spazio neutro si apprende che i minori hanno mostrato diverse resistenze a vedere il padre;
- dalla relazione di spazio neutro del 04.11.2021 si apprende che , in Per_1
occasione dell'incontro tenutosi a giugno 2021, ha pianto dicendo di non voler entrare in stanza dal padre perché le erano venuti in mente brutti ricordi della figura paterna di quando alzava la voce in casa. Nella stessa relazione si dà nuovamente atto che i minori in varie occasioni non hanno voluto incontrare il padre;
pagina 19 di 28 - nella relazione del 22.11.2021 si dà atto che i minori fanno fatica a parlare dei loro trascorsi.
- Nella relazione del 17.02.2022 si dà atto che i minori non hanno voluto vedere più frequentemente il padre e che non ha accettato il pensiero che le Per_1
aveva portato il per Natale;
Pt_1
- la relazione psicodiagnostica su del 29.04.2022 riferisce che la figura Per_1
paterna viene significativamente meno connotata e descritta, conducendo ad ipotizzare la fatica della bambina a entrare in contatto con i vissuti che la riguardano, essendo la stessa peraltro inibita quando viene trattata la tematica degli incontri col padre;
- la Relazione psicodiagnostica su del 29.04.2022 riferisce che il minore Per_2
descrive il padre come una persona sempre arrabbiata, mai felice. Il minore ha poi riferito agli operatori di una vicenda occorsa in spazio neutro quando il padre, spazientitosi, gli aveva chiesto con tono accusatorio: “ma sei venuto qui per giocare o per vedermi?”. Il bambino ha poi riferito anche che il padre spesso sgridava lui e le sorelle quando erano a casa, apparendo agitato nel raccontare tali episodi. La relazione si conclude evidenziando che la resistenza vedere il padre è legata ad aspetti caratteriali personologici di questa figura che rimandano ad istanze punitive/aggressive;
- nella relazione del 16.11.2022 si dà atto che la Presidente dell'
[...]
a cui si era Controparte_2
rivolta la ), Dott.ssa ha comunicato ai Servizi che il malessere CP_1 CP_3
dei minori era legato alle visite con il padre, avendone la stessa dott.ssa chiesto l'interruzione. Si dà altresì atto delle difficoltà relazionali CP_3
negli incontri in spazio neutro tra padre e minori, i quali spesso non manifestano voglia di parlare con il padre dal quale talvolta appaiono pagina 20 di 28 spaventati e intimoriti. Nella relazione si comunica poi che, dalle valutazioni psicodiagnostiche, è emerso in generale che i minori narrano un'immagine paterna connessa ad aspetti rabbiosi;
- nella relazione di spazio neutro del 18.11.2022 emerge che durante i racconti padre-figli vi è scarso scambio comunicativo, faticando, i ragazzi, persino a salutare il padre.
- nella relazione di aggiornamento depositata il 05.05.2023, emergono ancora aspetti di fatica dei minori nella relazione col padre, sebbene vi siano alcune parziali aperture da parte di e . Gli operatori riferiscono che Per_2 Per_3
invece ha un atteggiamento fortemente oppositivo nei confronti del Per_1
padre, essendosi ella persino messa a piangere in occasione di una telefonata col durante la quale egli aveva proposto ai figli di fare un pranzo insieme e Pt_1
aveva aperto il discorso sulle criticità dei loro rapporti;
- la relazione dell'educatrice domiciliare depositata il 05.05.2023 evidenzia le problematiche di nel parlare con il padre durante le telefonate, Per_1
mostrando ella, talvolta, toni rancorosi. Anche in tale relazione si fa riferimento all'attacco di pianto avuto da dopo una telefonata in cui il Per_1
padre aveva proposto ai figli di pranzare insieme, avendo la bimba anche iniziato a faticare a respirare dopo la proposta del padre. La bambina aveva riferito all'operatrice di non voler vedere il padre fuori dallo spazio neutro. In generale, l'educatrice domiciliare riporta che la relazione col padre è per tutti i minori un tabù e che gli stessi non hanno mai espresso l'intenzione di volerlo vedere;
- nella relazione di aggiornamento depositata il 15.09.2023 si dà ancora atto della fatica di a parlare del padre;
Per_1
pagina 21 di 28 - nella relazione di aggiornamento depositata il 31.01.2024 si dà atto che i minori hanno riferito agli operatori che il padre non è cambiato, avendolo accusato di non saper rispondere alle loro domande e aspettative. Si dà altresì atto che gli operatori hanno fatto proposte ai minori per cambiare le attività in spazio neutro o per sentire il padre a giorni e orari prestabiliti ma loro non le hanno accolte. I minori continuano a manifestare fatica a parlare del padre;
- nella relazione di spazio neutro depositata il 31.01.2024 si comunica che i ragazzi hanno sfiducia nei confronti del padre, il quale, parlando con gli operatori, ha riconosciuto di aver sbagliato, ribadendo di essere disponibile a costruire un rapporto diverso con i figli.
- nella relazione psicoterapeutica relativa a depositata il 31.01.2024 Per_1
emerge che la stessa definisce il padre con connotati rabbiosi e pericolosi, volendo tenere la figura paterna più lontano possibile dal proprio nucleo familiare (la mamma e i fratelli). La bambina ha una totale chiusura nei confronti del padre. La relazione si conclude affermando: “ appare come Per_1
se avesse vissuto un evento traumatico che ha portato a un blocco risetto alla crescita psicoemotiva”;
- la relazione di aggiornamento del 24.04.2025 depositata nel presente giudizio non ha evidenziato particolari cambiamenti nella relazione tra i minori e il padre, che continua ad essere molto problematica.
Ritiene questa Corte di condividere la valutazione del Tribunale in ordine alla sussistenza della prova.
In ordine alla domanda di addebito della separazione, va evidenziato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i pagina 22 di 28 coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi della intollerabilità della ulteriore convivenza, con la conseguenza che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr.Cass. civ., sez. I, sentenza n. 14840 del 27/6/2006).
Deve premettersi che la violenza domestica, specie laddove consistita in condotte di violenza psicologica ed economica, consumandosi in un contesto intimo - al pari, peraltro, di altre violazioni rilevanti ai fini dell'addebito - rende ancora più arduo fornire prova della sua realizzazione: la natura “invisibile” della violenza psicologica ed economica, congiuntamente alla circostanza che esse raramente sono evidenti all'esterno del tetto coniugale, rende diabolica la probatio a loro supporto.
I canoni di valutazione della prova utilizzati dal Tribunale son da ritenersi corretti: le allegazioni di sono provate dalle dichiarazioni rese dalla donna nel CP_1
procedimento di separazione, dichiarazioni che a sua volta sono confermate dalle dichiarazioni accusatorie rede in sede di procedimento penale, dalle querele sporte e dalle relazioni dei servizi sociali prodotte nel giudizio di separazione e in questo giudizio d'appello. Emerge infatti in primo luogo una credibilità ed una attendibilità intrinseca nelle dichiarazioni rese da , la quale nel corso degli anni ha CP_1
mantenuto la medesima versione dei fatti, senza cadere in contraddizioni logiche, fornendo una narrazione intrinsecamente logica e coerente in relazione allo svolgimento dei fatti descritti. Non sono emerse particolari enfatizzazioni nel suo racconto, tanto che ha tenuto a precisare si non avere mai subito violenza fisica, delimitando coerentemente le condotte subite in agiti verbalmente violenti, in atti di prevaricazione, in condotte economicamente violente e deprivanti, in agiti violenti ai danni dei figli minorenni per futili motivi. Non sono emersi elementi he facciano pagina 23 di 28 dubitare della credibilità della donna, che non ha mai mostrato nelle sue dichiarazioni particolari motivi di astio ed acredine.
Ancora vi sono elementi che fanno ritenere estrinsecamente attendibili le sue dichiarazioni.
In primo luogo quanto emerso dalle relazioni dei servizi sociali si pone in continuità logica con la narrazione della donna: la preoccupazione dei minori ad incontrare il padre per via dei comportamenti aggressivi che quest'ultimo aveva tenuto nei loro confronti è elemento di conferma delle dichiarazioni di . CP_1
Ed invero, come emerge dalla valutazione psicodiagnostica del Parte_1
07.10.2021, era da tempo insofferente per l'assidua presenza della famiglia d'origine della moglie;
nella stessa relazione si è dato atto che ha riconosciuto di non Pt_1
essere stato molto presente in certe occasioni per impegni lavorativi e che egli ha mostrato problemi a sintonizzarsi sui bisogni dei figli, alimentando il loro atteggiamento di rifiuto.
In secondo luogo la decisione di allontanarsi dalla casa coniugale con i figli minorenni nel luglio 2019 è elemento di conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni della donna in quanto è emerso che tale decisione era stata determinata proprio dalla necessità di proteggere l'incolumità propria e quella dei figli dagli atteggiamenti violenti posti in essere dal marito, considerato peraltro che l'abitazione coniugale è in comproprietà tra i coniugi ed è stata, fino al mese di ottobre 2022, gravata da mutuo del quale l'appellata stessa si è anche fatta in parte carico.
Infine anche la pluralità di denunce sporte dalla donna tra il giugno e il luglio 2019 è indicativo del fatto che vi fosse stata in quel periodo una progressione in termini di offensività delle condotte violente poste in essere dal marito che avevano determinato la donna a chiedere aiuto alle forze dell'ordine e ad una associazione specializzata nel sostegno psicologico alle vittime di violenza domestica. pagina 24 di 28 La difesa di , limitandosi a qualificare le condotte descritte dalla moglie nel Pt_1
contesto di una normale litigiosità di coppia in un momento di crisi coniugale, non dà conto di condotte litigiose della moglie: anche un regime di comparazione delle condotte di ciascuno dei coniugi conferma l'attendibilità della versione dei fatti offerta da . CP_1
Va ad ogni modo ribadito il principio evidenziato dal Tribunale per cui “non vi è spazio per valutare se prima del momento in cui il ha iniziato a tenere un simile Pt_1
atteggiamento aggressivo nel contesto familiare la relazione tra i coniugi fosse già entrata in crisi, dal momento che l'accertamento di tali condotte violente esonera il giudice dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che in ragione della estrema gravità sono comparabili solo con comportamento omogenei”.
Non fanno venire meno il giudizio di attendibilità e credibilità delle dichiarazioni di e quindi della idoneità della prova in ordine alla sussistenza delle CP_1
condotte violente descritte gli elementi addotti dalla difesa di parte appellante: dalle relazioni non emergono indici fattuali a sostegno di quanto riferito dall'appellante, in relazione alla circostanza che gli atteggiamenti dei minori sarebbero da ricondurre alla figura materna, fortemente influenzante nei loro confronti. Non emergono elementi atti a ritenere che il loro comportamento di chiusura nei confronti del padre sia dovuto in toto all'influenza della madre, come prospetta parte appellante, cui pacificamente minori sono molto legati. Non vi sono quindi neanche prove a sostegno del fatto che la separazione sarebbe addebitabile ai comportamenti ostruzionistici posti in essere di , che, a detta del , sarebbero proseguiti anche CP_1 Pt_1
dopo la separazione e anche durante il procedimento di primo grado.
In secondo luogo ritiene la Corte non significativo né ai fini della valutazione della prova né ai fini civilistici della pronuncia di addebito della separazione il fatto che il pagina 25 di 28 Pubblico Ministero in sede di procedimento penale non abbia richiesto la misura cautelare del divieto di avvicinamento o dell'allontanamento della casa familiare invocata dalla querelante.
Ciò posto, quanto alla effettività delle condotte e alla idoneità delle stesse a fondare un giudizio di addebito della separazione va rilevato che in tema di addebito della separazione, per giurisprudenza consolidata, qualora venga fornita la prova della violenza domestica perpetrata da un coniuge nei confronti dell'altro, non occorre la prova dell'efficacia causale di tale violenza nella vicenda separatizia, essendo idonei tali comportamenti a fondare di per sé la dichiarazione di addebitabilità. Per “violenza”, come già precisato, deve intendersi sia la violenza fisica sia quella morale: la violenza psicologica e la violenza economica sono a tutti gli effetti violenza, che può essere costituita da condotte persecutorie, aggressioni verbali, comportamenti tesi all'intimidazione, alla sopraffazione e alla umiliazione della coniuge.
E' proprio la violenza psicologica ad essere stata ascritta a nel caso di Pt_1
specie, avendo in più occasioni (cfr. denuncia-querela sporta il CP_1
13.06.2019 e successive integrazioni allegate al ricorso introduttivo di primo grado) ammesso che il non ha mai posto in essere violenza fisica. Pt_1
Evidenzia sul punto questa Corte che con una recente pronuncia la suprema corte di Cassazione (Cass. n 22294/2024) ha statuito che anche un singolo grave episodio di violenza domestica può giustificare l'addebito della separazione.
La Corte di Cassazione ha anche precisato che le reiterate violenze fisiche o morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore. pagina 26 di 28 Nel caso qui esaminato le gravi e reiterate minacce di morte (in data 16.07.2019
avrebbe detto alla moglie: “vuoi vedere che ti ammazzo proprio adesso” e “entro Pt_1
dicembre andrai in una cassa da morto”), le continue e persistenti frasi di disprezzo, le condotte prevaricanti (qualificabili non solo come violenza psicologica, ma anche alla stregua di condotte di violenza economica, sostanziatasi in forme di controllo eccessivo e vessatorio nella gestione delle finanze domestiche, non dovendosi necessariamente estendere alla privazione di quanto necessario al coniuge per condurre una vita dignitosa per poter costituire causa di addebito) nei confronti di e gli agiti violenti -verbalmente e in un'occasione anche fisicamente - CP_1
ai danni dei tre figli minori hanno cagionato nella donna uno stato di prostrazione e di timore per l'incolumità propria e dei figli.
In questo quadro, per come emerso dalle risultanze istruttorie, la violenza esercitata da risulta elemento del tutto intollerabile, costituente grave Parte_1
violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, sicuramente idoneo di per sé a giustificare l'addebito della separazione al marito.
La sentenza impugnata va, pertanto, confermata.
L'appellato , soccombente in questo grado di giudizio, va condannato Parte_1
alla rifusione delle spese del grado alla controparte, liquidata come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
nei confronti di avverso la sentenza n. 1663/2024 emessa il
[...] CP_1
23.05.2024 e pubblicata il 05.06.2024 dal Tribunale di Monza, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
I. respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
pagina 27 di 28 II. condanna a rifondere alla controparte le spese del presente Parte_1
giudizio che si liquidano in euro 3966,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA di legge, se dovute.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 06.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Federico Botta Fabio Laurenzi
pagina 28 di 28
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Persone, Minori e Famiglia
La Corte composta dai seguenti magistrati:
Dott. Fabio Laurenzi Presidente
Dott.ssa Paola Tanara Consigliere
Dott. Federico Botta Consigliere rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile indicata in epigrafe promossa con ricorso in appello da:
(C.F. , nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dagli avv.
Elisabetta Biolè e Flamary Biolè, presso il cui studio, sito in Saronno (VA), viale della Rimembranza n. 21, è elettivamente domiciliato;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2
residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv.
Caterina Biafora, presso il cui studio, sito in Torino, via Barbaroux n. 1, è elettivamente domiciliata;
APPELLATA
pagina 1 di 28 Con l'intervento del Curatore speciale dei minori (n. il 22.12.2010), Persona_1
(n. il 09.10.2012) e (n. il 15.08.2014), avv. Sabrina Persona_2 Persona_3
Laudisio, con studio in Monza (MB), via Manzoni n.20; con l'intervento del P.G. presso la Corte d'Appello di Milano dott.ssa Luisa Russo
Oggetto: appello avverso la sentenza di separazione del Tribunale di Monza n.
1663/2024, emessa il 23.05.2024 e pubblicata il 05.06.2024, nell'ambito del procedimento N. R.G. 127/2020
CONCLUSIONI
Per il Procuratore Generale:
Visti gli atti del procedimento di cui in epigrafe,
Ritenuto che il provvedimento impugnato appare correttamente motivato con approfondita valutazione di tutti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria svolta in primo grado, non emergendo fatti nuovi che legittimino una riforma del provvedimento.
Preso atto delle conclusioni del curatore speciale e valutata la situazione nel complesso anche alla luce della relazione di aggiornamento dei Servizi Sociali che chiedono la prosecuzione degli interventi in atto;
CHIEDE la conferma del provvedimento sentenza impugnato con rigetto del ricorso.
Per parte appellante:
“Chiede che l'Ecc.-ma Corte di Appello, previa fissazione dell'udienza in Camera di
Consiglio e di assegnazione del termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto presidenziale, voglia riformare parzialmente la sentenza n. 1663/2024 emessa dal
Tribunale di Monza, sezione IV civile, in composizione collegiale, in data 23.05.2024, pubblicata il successivo 5.06.2024 e mai notificata, poiché ingiusta ed illegittima nella parte in cui “III) Accoglie la domanda di addebito a formulata da Parte_1
” (cfr. pag. 24 sentenza impugnata) e, per l'effetto, rigettare la domanda CP_1
pagina 2 di 28 di addebito formulata dalla signora nei confronti del signor poiché CP_1 Pt_1
infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi”.
Per parte appellata:
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello rigettare l'appello proposto da e per Parte_1
l'effetto confermare la sentenza di primo grado, con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Per il curatore speciale dei minori:
“Voglia la Corte d'Appello adita prendere atto che lo scrivente curatore speciale si rimette alla decisione che verrà assunta in punto di statuizione circa l'addebito della separazione personale dei coniugi, precisando che, laddove l'appellata dovesse presentare appello incidentale, si riserva sin d'ora ogni qualsiasi deduzione in merito alle questioni inerenti agli interessi dei minori.
In ogni caso con condanna in via solidare dei genitori e o, Parte_1 CP_1
se ritenuto, della sola parte che risulterà soccombente, al pagamento dei compensi del curatore speciale dei minori, nella misura che verrà liquidata all'esito del presente procedimento, maggiorati di rimborso forfettario e accessori di legge”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. IL PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO
1.1. e contraevano matrimonio concordatario il Parte_1 CP_1
24.10.2009 a Solaro (MI) e, dalla loro unione, nascevano i figli , nata il Per_1
22.12.2010, , nato il [...], e , nata il [...]. Per_2 Per_3
1.2. Con ricorso depositato in data 09.01.2020 nel procedimento R.G. n. 127/2020,
chiedeva al Tribunale di Monza: CP_1
- pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con addebito della stessa al marito, rappresentando che la crisi del rapporto coniugale era da ricondurre ai molteplici episodi di violenza (psicologica e morale) posti in essere dal ai Pt_1
pagina 3 di 28 danni della e dei figli, che avevano altresì costretto la stessa a presentare CP_1
plurime denunce;
- disporsi l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre prevedendo il divieto per il padre di frequentarli ovvero, in subordine, la possibilità di vederli in spazio neutro;
- disporre un assegno a carico del padre per il mantenimento dei minori non inferiore ad € 600,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
previsione a carico del marito di un assegno di mantenimento a favore della moglie di € 200,00 mensili.
1.3. In data 11.03.2020, si costituiva , contestando la ricostruzione dei Parte_1
fatti contenuta nel ricorso avversario e chiedendo:
- l'addebito della separazione alla moglie, negando le accuse di violenza mosse dalla e allegando che la rottura del rapporto era da ricondurre al CP_1
comportamento della moglie, che si era improvvisamente e ingiustificatamente allontanata con i minori dalla casa coniugale e aveva impedito qualsiasi rapporto tra gli stessi ed il padre;
- l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre e regolamentazione del diritto di visita paterno;
- la previsione, in capo al padre, di un contributo al mantenimento dei figli nella misura di euro 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
1.4. Con ordinanza provvisoria e urgente del 29.06.2020, il Tribunale, rilevata l'elevata conflittualità esistente tra le parti e la scarsa capacità dimostrata dai genitori di tutelare lo sviluppo psicofisico dei minori – tenuto conto che essi non avevano favorito in alcun modo i rapporti tra il padre e i figli da quando questi avevano abbandonato la casa familiare con la madre nel 2019 - affidava i minori al Comune di
Solaro, delegandovi l'assunzione delle decisioni di maggior importanza e incaricando i pagina 4 di 28 Servizi sociali di monitorare il nucleo e regolamentare gli incontri padre -figli, favorendo la ripresa dei relativi rapporti. Quanto agli aspetti economici, poneva a carico del padre l'importo di € 450,00 mensili per il mantenimento della prole (€
150,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese extra assegno, mentre rigettava la domanda della di un assegno di mantenimento per sé. CP_1
1.5. In data 28.11.2022, depositava istanza ex art. 709 ter c.p.c. con la CP_1
quale chiedeva la modifica dell'ordinanza del 29.06.2020, disponendo l'immediata interruzione degli incontri tra il padre e i figli e l'aumento ad euro 600,00 mensili (in luogo di euro 400,00) del contributo paterno al mantenimento della prole.
1.6. All'udienza dell'1.12.2022, il resistente si opponeva all'istanza avversaria, chiedendo, a sua volta, la riduzione ad euro 330,00 mensili dell'assegno di mantenimento per i figli.
1.7. Con ordinanza del 14.12.2022 il Giudice rigettava entrambe le istanze di modifica e disponeva la nomina del Curatore speciale dei minori nella persona dell'avv.
Sabrina Laudisio.
1.8. In data 28.02.2023, si costituiva il Curatore speciale dei minori, chiedendo di:
- mantenere l'affido dei minori al Comune di residenza con collocamento degli stessi presso la casa dei nonni materni, unitamente alla madre;
- disporre la prosecuzione degli incontri padre-figli in spazio neutro alla presenza dell'educatore;
- confermare il contributo paterno al mantenimento dei figli nella misura di euro
450,00 mensili;
- disporre la prosecuzione degli incarichi già conferiti ai Servizi.
1.9. Con memoria depositata il 16.02.2024, parte resistente precisava le proprie conclusioni, chiedendo di confermare l'affido dei minori al Comune di residenza, con prosecuzione degli interventi demandati ai Servizi sociali e incarico agli stessi di pagina 5 di 28 regolamentare le visite padre-figli favorendo la ripresa dei rapporti e di confermare il contributo paterno al mantenimento dei figli in euro 450,00 mensili. Il resistente non reiterava la domanda di addebito della separazione nei confronti della moglie.
1.10. Con la sentenza definitiva n. 1663/2024, emessa il 23.05.2024 e pubblicata il
05.06.2024, impugnata in questa sede, il Tribunale di Monza così provvedeva:
“I) Dichiara la separazione personale di e che hanno CP_1 Parte_1
celebrato matrimonio concordatario in Solaro il 24.10.2009 (trascritto presso gli atti dello
Stato civile del Comune di Solaro, anno 2009, n. 30, Parte II, Serie A);
II) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Solaro (MI), dopo il suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
III) Accoglie la domanda di addebito a formulata da Parte_1 CP_1
;
[...]
IV) Affida i minori , e all'Ente territorialmente competente in Per_1 Per_2 Per_3
relazione alla loro residenza anagrafica, al momento Baranzate, cui sarà rimessa
l'adozione delle scelte più importanti per i minori ivi incluse quelle in materia di salute, istruzione, residenza e educazione. La durata dell'affido all'Ente viene stabilita sino al
30.05.2026; allo scadere di tale termine l'Ente dovrà prontamente attivarsi per richiedere una conferma del regime di affido così disposto ove ritenuto opportuno nell'interesse dei minori formulando apposita istanza al Tribunale dei Minorenni competente;
V) Incarica i Servizi Sociali del Comune di Baranzate di proseguire l'attività di monitoraggio del nucleo familiare al fine di verificare la regolare prosecuzione di tutti gli interventi in essere, sostenendo la ricorrente nel reperimento di una autonomia abitativa, garantendo la prosecuzione degli incontri padre-figli in spazio neutro, l'intervento di
ADM presso la madre, la prosecuzione del sostegno psicologico per i minori presso il centro “La Voce del Bambino”, segnalando tempestivamente alla Procura della pagina 6 di 28 Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori;
VI) Pone a carico di l'importo di € 525,00 (€ 175,00 per ciascun figlio) Parte_1
(assegno così rivalutato dal mese di giugno 2020), da versarsi a in via CP_1
anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, con decorrenza dal mese di maggio 2024. Sono comprese in tale somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica;
abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno;
eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre-scuola o doposcuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da maggio 2025 e con riferimento al mese di maggio 2024.
Pone inoltre a carico di il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive Parte_1
dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio
Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o pagina 7 di 28 artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati pagina 8 di 28 tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza.
A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi a versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza.
VII) Rigetta la domanda di di assegno di mantenimento per sé; CP_1
VIII) Compensa le spese di lite tra e CP_1 Parte_1
IX) Condanna e nella misura del 50% ciascuno e con CP_1 Parte_1
vincolo di solidarietà, a rifondere al curatore speciale dei minori, avv. Sabrina Laudisio,
l'importo di € 2.900,00 per onorari, oltre al 15% quale rimborso spese forfetarie, IVA e
CPA come per legge.”
2. IL PROCEDIMENTO DI SECONDO GRADO
2.1. Con ricorso in appello depositato in data 23.12.2024, ha chiesto la Parte_1
riforma della predetta sentenza unicamente nella parte in cui il Giudice di prime cure ha accolto la domanda di addebito della separazione formulata da nei CP_1
confronti del marito, ritenuto responsabile di aver instaurato un clima di tensione all'interno della convivenza familiare.
Secondo la prospettazione di parte appellante, gli elementi probatori valorizzati dal
Tribunale sarebbero inidonei a dimostrare l'assunto sopra evidenziato e a fondare un giudizio di addebito della separazione, posto che, come emerge dalla denuncia sporta da il 13.06.2019, la stessa non è stata in grado di descrivere specifiche CP_1
condotte violente o maltrattanti asseritamente poste in essere da (ad Parte_1
pagina 9 di 28 eccezione dell'episodio dello schiaffo dato alla figlia , di cui l'appellante ha Per_1
contestato fermamente la veridicità), avendo invece ella riferito in modo generico di situazioni di litigio proprie di ogni contesto coniugale conflittuale, tanto che la
Procura della Repubblica di Monza aveva deciso di non richiedere l'applicazione della misura cautelare ex art. 282 ter c.p.p.
Allega inoltre parte appellante che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di valutare adeguatamente la condotta di , la quale, dal mese di luglio CP_1
2019, aveva abbandonato la casa coniugale con i figli, impedendo al padre ogni rapporto con essi, tanto da trovarsi quest'ultimo costretto a sporgere in data
21.02.2020 denuncia nei confronti della moglie per il reato di sottrazione di persone incapaci. Tale circostanza, unitamente a quanto riportato nelle relazioni sociali, ove sono evidenziate diverse criticità rispetto a tutti e tre i minori anche nei confronti della figura materna, confermerebbe, a detta dell'appellante, come l'atteggiamento oppositivo dei ragazzi nei confronti del padre non sia dipeso da vissuti in costanza di convivenza, ma sia la conseguenza dei comportamenti ostruzionistici della madre, la quale avrebbe ostacolato persino il percorso di riavvicinamento padre-figli disposto dal Tribunale.
L'appellante ha quindi lamentato che il Giudice di prime cure avrebbe omesso di effettuare accertamenti istruttori circa l'effettività del comportamento contestato ad e circa l'efficacia causale di di tale comportamento nella Parte_1
determinazione della crisi del rapporto coniugale.
2.2. Con decreto presidenziale del 27.01.2025, è stata fissata udienza al 06.05.2025, sostituendola con il deposito di note scritte.
2.3. Con memoria di costituzione depositata il 04.04.2025, si è costituita CP_1
contestando integralmente il gravame avversario e chiedendone il rigetto.
[...]
pagina 10 di 28 L'appellata ha evidenziato come la decisione del Giudice di prime cure di addebitare la separazione al marito sia stata correttamente fondata sulle evidenze probatorie emerse in corso di causa nonché sulle relazioni dei Servizi Sociali, che hanno messo in luce lo stato di malessere vissuto dai figli e l'atteggiamento diffidente degli stessi nei confronti del padre, atteggiamento che, nonostante il tempo trascorso e i percorsi psicologici intrapresi, non sembra essere migliorato, non avendo infatti i Servizi sociali, né gli stessi minori, mai proposto un ampliamento degli incontri padre-figli.
L'appellata ha recisamente negato le accuse mosse dalla controparte circa i suoi presunti comportamenti ostruzionistici nei confronti del marito, rappresentando, da un lato, che ella ha sempre collaborato per mantenere il rapporto dei minori con il padre e, dall'altro lato, che la decisione di allontanarsi dalla casa coniugale con i minori, lungi dall'essere stata assunta in modo ingiustificato, era stata determinata proprio dalla necessità di proteggere l'incolumità propria e quella dei figli dagli atteggiamenti violenti posti in essere dal marito, atteggiamenti che, contrariamente a quanto riferito dall'appellante, non sono da ricondurre a una normale situazione di conflittualità familiare, ma sono consistiti in una vera e propria violenza psicologica
(“offese”, “critiche”, “accuse”, “mancanza di rispetto”, “svalutazione”, “menzogna”,
“ricatti”, “controllo della libertà personale”, “svilimento dei figli”, “incapacità di dedicare loro del tempo”) che ha reso intollerabile la prosecuzione della vita familiare ed ha arrecato un profondo disagio anche ai figli minori.
Da ultimo, l'appellata ha evidenziato che, posto che la separazione dei coniugi nel caso di specie si è verificata per fatto esclusivamente ascrivibile al , i casi di Pt_1
violenza fisica e morale inflitta da un coniuge all'altro, per giurisprudenza costante, sono idonei a fondare, di per sé sole, la dichiarazione di addebitabilità della separazione all'autore di esse, essendo quindi esonerato il Giudice di merito dal dovere di procedere alla comparazione col comportamento del coniuge vittima delle violenze. pagina 11 di 28
2.4. In data 04.04.2025, si è costituita in giudizio la Curatrice speciale dei minori, avv.
Sabrina Laudisio, rimettendosi alla decisione di questa Corte in ordine alla statuizione sull'addebito della separazione personale dei coniugi.
2.5. In data 29.04.2025 è stata depositata relazione di aggiornamento dai Servizi sociali con la quale si è comunicato che il percorso psicologico di coppia iniziato dalla signora e dal signor si è concluso in data 18 febbraio 2025 e ha dato CP_1 Pt_1
esito positivo, avendo gli operatori suggerito ai coniugi di proseguire i colloqui congiunti al fine di confrontarsi e affrontare insieme le sfide di crescita dei figli.
Quanto agli incontri padre-figli, come evidenziato anche dalla Relazione dello Spazio neutro allegata, è emerso che:
- gli incontri sono iniziati nel novembre 2020 presso lo Spazio Neutro Zenobia;
- da gennaio 2024 si è provato ad introdurre delle modifiche nella cadenza e nella struttura delle visite ma tutte le opzioni sono state accolte con fatica dai minori,
i quali hanno verbalizzato più volte di non voler andare agli incontri, rifiutandosi spesso di entrare in stanza separati;
- per tali ragioni si è arrivati alla decisione di passare ad incontri con cadenza quindicinale alla presenza di tutti e tre, avendo deciso, però, , da febbraio Per_1
u.s., di non entrare più in stanza preferendo rimanere in sala d'attesa con l'educatrice domiciliare;
- in più occasioni, durante le visite, si sono verificati momenti di scontro, caratterizzati da modalità provocatorie da parte dei minori, i quali tendono a cercare in ogni frase del padre la conferma del fatto che lui è disinteressato e lo definiscono aggressivo;
- ha riportato agli operatori il vissuto di un padre con modalità aggressive, Per_1
che non la ascolta e con cui non è possibile parlare perché non disposto a rivedere il suo punto di vista;
pagina 12 di 28 - sembra maggiormente coinvolto negli incontri con il padre, ma ha Per_2
riferito che gli incontri con questi sono inutili e che da essi non si porta a casa niente di positivo;
- tende ad allinearsi con la posizione dei fratelli, portando difficilmente le Per_3
sue opinioni;
in generale, permangono grosse difficoltà nella relazione tra padre e minori, mantenendo essi un atteggiamento di chiusura e rifiuto nei confronti del e faticando egli a sintonizzarsi con i figli e a mettere in pratica modalità Pt_1
differenti per entrare in relazione con loro;
- vista la forte influenza che ha la presenza della madre sui figli, gli operatori hanno valutato di delegare l'accompagnamento dei tre minori presso lo spazio neutro all'educatrice domiciliare, non avendo però neppure tale modalità portato cambiamenti evolutivi nell'andamento delle visite e della relazione dei figli con il padre;
- , secondo quanto riferito agli operatori, considera Parte_1 CP_1
la responsabile delle difficoltà relazionali tra lui e i figli, accusandola di influenzare fortemente i minori.
Gli operatori di Spazio neutro hanno poi riportato alcuni specifici episodi in cui sono emerse le difficoltà relazionali tra il padre e i minori, riferendo quanto segue.
“L'incontro del 15 novembre è stato caratterizzato da uno scambio molto faticoso avvenuto
a seguito della domanda di che ha chiesto al padre perché non voglia pagare la sua Per_1
iscrizione al corso di tennis. Il sig. ha motivato la sua posizione tematizzando Pt_1
principalmente motivazioni economiche. I figli, soprattutto e hanno Per_2 Per_3
risposto con modalità provocatorie mettendo in discussione la motivazione del padre e accusandolo di non fare nulla per loro. In quella situazione è apparsa molto Per_1
sofferente, ha portato il suo desiderio di frequentare il corso di tennis vivendo la posizione del padre come d'ostacolo e conferma del fatto che il padre non fa nulla per andare pagina 13 di 28 incontro a loro, ha pianto ed è uscita più volte dalla stanza. e hanno Per_2 Per_3
proseguito, anche una volta uscita , a rivolgersi al padre con modalità provocatorie e Per_1
di scherno, fino a che il sig. è uscito dallo Spazio Neutro, concludendo l'incontro Pt_1
prima dell'orario previsto per la chiusura della visita. In una situazione più recente, il giorno 17 aprile u.s., il sig. ha consegnato ai figli le uova di Pasqua dicendo che Pt_1
erano da parte sua e della nonna paterna e i figli si sono rifiutati di portarle a casa, dicendo che è inutile, che lui non fa nulla per loro e che queste cose non le ha mai fatte e ora non servono a nulla. Il sig. ha risposto alzando i toni con i figli dicendo che è Pt_1
stufo di questi atteggiamenti e di soffrire, interrompendo anche gli interventi della scrivente con frasi del tipo “mi faccia parlare con mia figlia”, per poi uscire dallo Spazio
Neutro minacciando di non venire al prossimo incontro. Una scena simile si era verificata anche lo scorso anno;
in tale occasione era stata la sig.ra a tornare CP_1
indietro una volta usciti dal servizio, per riportare le uova rifiutate dai figli”.
I Servizi hanno quindi concluso suggerendo l'opportunità di proseguire gli incontri a spazio neutro per consentire ai minori di mantenere una relazione con la figura paterna.
2.6. All'esito della Camera di Consiglio svoltasi il 06.05.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
3. MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata è corretta e va confermata.
Il giudice di primo grado ha, in estrema sintesi, così motivato la sua decisione:
a) in primo luogo, sulla base delle allegazioni delle parti e delle risultanze istruttorie, ha osservato come le condotte violente poste in essere da Pt_1
nei confronti della moglie e dei figli minori, in particolare della figlia
[...]
maggiore , hanno trovato “riscontro” nelle dichiarazioni rese da Per_1 CP_1
nel procedimento penale pendente a carico del (segnatamente,
[...] Pt_1
pagina 14 di 28 nella denuncia sporta nei confronti del marito in data 13.06.2019 e nelle successive integrazioni del integrate 15 e del 17.07.2019), reputate
“intrinsecamente logiche e coerenti in relazione allo svolgimento dei fatti” e confermate anche dinanzi al Presidente f.f. nel procedimento di separazione, ove la dichiarante ha precisato di non avere subito violenze fisiche dal marito, ma solo psicologiche. A tale proposito, il primo giudice ha osservato come tali dichiarazioni si siano rivelate coerenti con la decisione di di CP_1
lasciare la casa coniugale insieme ai minori, considerato che essa era in comproprietà tra i coniugi ed è stata, fino al mese di ottobre 2022, gravata da mutuo del quale la ricorrente stessa si è anche fatta in parte carico;
b) in secondo luogo, il Tribunale ha attribuito rilevanza alle dichiarazioni rese dai figli ai servizi sociali dell'Ente affidatario, dalle quali è emersa la preoccupazione dei minori ad incontrare il padre per via dei comportamenti aggressivi che quest'ultimo aveva tenuto nei loro confronti (Relazione del
07.12.2020 dell'Ente affidatario;
relazione di Spazio neutro del 4.11.2021; relazione di aggiornamento del servizio sociali del 16.11.2022; relazione dello
Spazio neutro acquisita in atti in data 05.05.2023; relazione di aggiornamento dei servizi sociali in data 15.09.2023).
Sulla base di tali elementi, il Tribunale ha ritenuto provato che la causa della crisi coniugale e del clima di tensione generatosi tra la coppia fosse imputabile alla condizione di timore ingenerata tanto nella moglie quanto nei figli dalle frasi verbalmente ingiuriose e minacciose proferite da nei loro confronti, Parte_1
avendo egli così instaurato un clima di tensione che aveva portato ad CP_1
allontanarsi dall'abitazione coniugale in comproprietà e i figli a manifestare, ancora a distanza di anni, una fatica nella relazione con il padre.
pagina 15 di 28 In un simile quadro - ha ritenuto il Giudice di prime cure – “non vi è spazio per valutare se prima del momento in cui il ha iniziato a tenere un simile Pt_1
atteggiamento aggressivo nel contesto familiare la relazione tra i coniugi fosse già entrata in crisi, dal momento che l'accertamento di tali condotte violente esonera il giudice dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che in ragione della estrema gravità sono comparabili solo con comportamento omogenei”.
Ritiene questa Corte pienamente condivisibili gli argomenti sostenuti dal Tribunale.
I motivi di censura sollevati da parte appellante attengono alla idoneità della prova a fondare un giudizio di addebito e alla inefficienza causale delle condotte emerse dal compendio probatorio nella determinazione della irreversibilità della crisi coniugale.
Preliminarmente deve osservarsi che per giurisprudenza pacifica non è necessario ricondurre le condotte dedotte nel giudizio civile a specifiche ipotesi di reato, potendo ritenersi sussistenti ipotesi di violenza o di abuso rilevanti per l'accertamento dell'addebito della separazione, anche in assenza di parallelo giudizio penale: ciò che rileva è che la condotta violenta risulti lesiva di obblighi di carattere civilistico intrinseci al “contratto” matrimoniale, a prescindere dalla sua idoneità ad integrare determinate fattispecie di reato.
Per apprezzare la rilevanza della questione, deve evidenziarsi come la Riforma
Cartabia, nell'introdurre la Sezione I (rubricata “Della violenza domestica o di genere”), Capo III, Titolo IV-bis, Libro II, del Codice di procedura civile, che individua un particolare iter processuale in caso di giudizi familiari con allegazioni di violenza, volutamente non ha inserito un elenco di fattispecie alle quali le disposizioni ivi contenute debbano applicarsi, proprio al fine di evitare che alcune fattispecie possano non essere ricomprese nell'abito di applicazione delle nuove norme, che deve avere l'applicazione più ampia possibile, idonea a ricomprendere tutte le forme di pagina 16 di 28 violenza contemplate dalla Convenzione di Istanbul (non solo fisica, ma anche economica e psicologica).
In questo senso, il legislatore ha inteso far sì che il diverso ambito di accertamento proprio dei giudizi civili e minorili, rispetto a quelli penali, possa far ritenere sussistenti ipotesi di violenza o di abuso rilevanti per l'accertamento dell'addebito della separazione, anche a prescindere dalla necessità di ricondurre le condotte allegate a specifiche ipotesi di reato. Ciò in quanto le condotte violente, anche se non perseguibili penalmente, abbiano incidenza nei rapporti tra le parti e debbano essere considerate per la valutazione delle domande di contenuto civilistico (addebito della separazione).
Nel caso in esame all'udienza del 25.06.2020 innanzi al Presidente f.f. nel procedimento di primo grado conclusosi con la sentenza appellata in questa sede,
ha dichiarato: “Dal 19 luglio 2019 vivo con i miei tre figli a casa dei CP_1
miei genitori a Baranzate;
continuiamo a stare lì, ci stanno aiutando i miei genitori.
Abbiamo due stanze per i bambini e io uso il divano letto. Trovare un'altra casa è difficile economicamente. Mi piacerebbe tornare nella casa familiare se possibile anche per la scuola e gli amici.
Da dove siamo ora ci vuole circa mezz'ora per andare a scuola. Quest'anno non hanno fatto sport, speriamo il prossimo anno.
Non so cosa sia scaturito in mio marito, si è incattivito, continuava a urlare anche con i bambini. Ci ha lasciato senza soldi. Mangiavamo tutti separati. I miei mi hanno aiutato perchè mio marito mi ha tolto il bancomat. Mio marito ha iniziato a urlare contro di me e contro i bambini;
io lavoravo nel fine settimana e una vicina mi ha detto che lui urlava cosi tanto che tutto il palazzo si è affacciato. Non so come mai abbia cambiato atteggiamento. Non ci sono mai stati episodi di aggressione fisica gravi, cose forti forti no”. pagina 17 di 28 Rileva la Corte che risulta pendente innanzi al Tribunale di Monza a carico di Pt_1
un procedimento penale per i delitti di cui agli artt. 81 cpv e 612 c.p. per
[...]
avere rivolto le seguenti frasi minatorie nei confronti di in Pt_1 CP_1
data 16.07.2019: “vuoi vedere che ti ammazzo proprio adesso” e “entro dicembre andrai in una cassa da morto”, nonché di cui all'art. 582 c.p. perché, colpendo con uno schiaffo al volto la figlia , le cagionava lesioni personali consistite nella perdita Per_1
di sangue dal naso, fatto venuto in data 11.06.2019. Nulla è stato in questa sede dedotto dalle parti in ordine all'esito di tale procedimento.
Sono state prodotte agli atti la querela sporta dall'odierna appellata nei confronti del marito in data 13.06.2029 innanzi ai carabinieri della Stazione di Lissone e le successive integrazioni del 15.07.2019, del 17.07.2019 e del 23.07.2019: sono descritte nelle dichiarazioni accusatorie rese da condotte vessatorie e CP_1
prevaricatrici, consistite nel rivolgere alla moglie frasi denigratorie e di disprezzo, (del tipo “troia”, “che posso andare in strada a lavorare”, “che io posso schiantarmi con la macchina contro un palo che lui è contento e che non gliene frega niente”), e minatorie
(“un giorno di questi mette in una fossa comune me ed i mei genitori”; “che mi toglie la casa ed i bambini e mi rovina”), nell'arrabbiarsi ed urlare per qualsiasi cosa fanno i bambini nonché nel rinfacciare alla moglie di non aiutarlo economicamente e di
“mangiare” i suoi soldi e nel fare la spesa solo per lui e non per gli altri componenti della famiglia, nel sottrarle il bancomat (violenza economica). La donna ha precisato di non avere mai subito violenza fisica (“Lui non mi ha mai alzato le mani”), che solo in un episodio in cui lei e il marito avevano litigato, lui aveva dato uno schiaffo alla figlia cagionandole la fuoriuscita di sangue dal naso e facendo poi il gesto di Per_1
tirare uno schiaffo alla moglie affermando “Brutta stronza dovevo picchiare te”. In un'altra occasione , infastidito dalle urla dei figli, aveva dato un pizzicotto sul Pt_1
braccio alla figlia cagionandole un ematoma. Per_1
pagina 18 di 28 Nella stessa sede precisava che fino al luglio del 2018 la situazione in CP_1
casa era del tutto normale, ma poi è inspiegabilmente mutata in peggio.
Nell'integrazione di querela del 15 luglio 2019 ha descritto un Parte_2
episodio di aggressione verbale del marito ai danni della moglie e dei figli;
con l'integrazione del 17 luglio 2019 la donna ha riferito di un'aggressione verbale del marito ai danni del figlio;
con successiva integrazione del 23 luglio 2019, Per_2
, affermando che la vita familiare era divenuta intollerabile a causa CP_1
delle condotte prevaricatrici del marito, ha riferito che il 16 luglio 2019 l'uomo l'aveva minacciata dicendole he “entro dicembre sarebbe riuscito a mettermi in una cassa da morto” e “vuoi vedere come ti ammazzo?” .
ha riferito di essersi rivolta all'Associazione Bontworry che si occupa CP_1
della lotta contro la violenza di genere per avere un supporto psicologico e di essere stata subito presa incarico.
Sono agli atti del fascicolo di primo grado le dichiarazioni rese dai minori al personale dei servizi sociali.
In particolare:
- dalla relazione del 04.12.2020 si apprende che i minori hanno riferito agli operatori di aver paura del padre perché li picchiava;
- dalla relazione del 12.03.2021 di Spazio neutro si apprende che i minori hanno mostrato diverse resistenze a vedere il padre;
- dalla relazione di spazio neutro del 04.11.2021 si apprende che , in Per_1
occasione dell'incontro tenutosi a giugno 2021, ha pianto dicendo di non voler entrare in stanza dal padre perché le erano venuti in mente brutti ricordi della figura paterna di quando alzava la voce in casa. Nella stessa relazione si dà nuovamente atto che i minori in varie occasioni non hanno voluto incontrare il padre;
pagina 19 di 28 - nella relazione del 22.11.2021 si dà atto che i minori fanno fatica a parlare dei loro trascorsi.
- Nella relazione del 17.02.2022 si dà atto che i minori non hanno voluto vedere più frequentemente il padre e che non ha accettato il pensiero che le Per_1
aveva portato il per Natale;
Pt_1
- la relazione psicodiagnostica su del 29.04.2022 riferisce che la figura Per_1
paterna viene significativamente meno connotata e descritta, conducendo ad ipotizzare la fatica della bambina a entrare in contatto con i vissuti che la riguardano, essendo la stessa peraltro inibita quando viene trattata la tematica degli incontri col padre;
- la Relazione psicodiagnostica su del 29.04.2022 riferisce che il minore Per_2
descrive il padre come una persona sempre arrabbiata, mai felice. Il minore ha poi riferito agli operatori di una vicenda occorsa in spazio neutro quando il padre, spazientitosi, gli aveva chiesto con tono accusatorio: “ma sei venuto qui per giocare o per vedermi?”. Il bambino ha poi riferito anche che il padre spesso sgridava lui e le sorelle quando erano a casa, apparendo agitato nel raccontare tali episodi. La relazione si conclude evidenziando che la resistenza vedere il padre è legata ad aspetti caratteriali personologici di questa figura che rimandano ad istanze punitive/aggressive;
- nella relazione del 16.11.2022 si dà atto che la Presidente dell'
[...]
a cui si era Controparte_2
rivolta la ), Dott.ssa ha comunicato ai Servizi che il malessere CP_1 CP_3
dei minori era legato alle visite con il padre, avendone la stessa dott.ssa chiesto l'interruzione. Si dà altresì atto delle difficoltà relazionali CP_3
negli incontri in spazio neutro tra padre e minori, i quali spesso non manifestano voglia di parlare con il padre dal quale talvolta appaiono pagina 20 di 28 spaventati e intimoriti. Nella relazione si comunica poi che, dalle valutazioni psicodiagnostiche, è emerso in generale che i minori narrano un'immagine paterna connessa ad aspetti rabbiosi;
- nella relazione di spazio neutro del 18.11.2022 emerge che durante i racconti padre-figli vi è scarso scambio comunicativo, faticando, i ragazzi, persino a salutare il padre.
- nella relazione di aggiornamento depositata il 05.05.2023, emergono ancora aspetti di fatica dei minori nella relazione col padre, sebbene vi siano alcune parziali aperture da parte di e . Gli operatori riferiscono che Per_2 Per_3
invece ha un atteggiamento fortemente oppositivo nei confronti del Per_1
padre, essendosi ella persino messa a piangere in occasione di una telefonata col durante la quale egli aveva proposto ai figli di fare un pranzo insieme e Pt_1
aveva aperto il discorso sulle criticità dei loro rapporti;
- la relazione dell'educatrice domiciliare depositata il 05.05.2023 evidenzia le problematiche di nel parlare con il padre durante le telefonate, Per_1
mostrando ella, talvolta, toni rancorosi. Anche in tale relazione si fa riferimento all'attacco di pianto avuto da dopo una telefonata in cui il Per_1
padre aveva proposto ai figli di pranzare insieme, avendo la bimba anche iniziato a faticare a respirare dopo la proposta del padre. La bambina aveva riferito all'operatrice di non voler vedere il padre fuori dallo spazio neutro. In generale, l'educatrice domiciliare riporta che la relazione col padre è per tutti i minori un tabù e che gli stessi non hanno mai espresso l'intenzione di volerlo vedere;
- nella relazione di aggiornamento depositata il 15.09.2023 si dà ancora atto della fatica di a parlare del padre;
Per_1
pagina 21 di 28 - nella relazione di aggiornamento depositata il 31.01.2024 si dà atto che i minori hanno riferito agli operatori che il padre non è cambiato, avendolo accusato di non saper rispondere alle loro domande e aspettative. Si dà altresì atto che gli operatori hanno fatto proposte ai minori per cambiare le attività in spazio neutro o per sentire il padre a giorni e orari prestabiliti ma loro non le hanno accolte. I minori continuano a manifestare fatica a parlare del padre;
- nella relazione di spazio neutro depositata il 31.01.2024 si comunica che i ragazzi hanno sfiducia nei confronti del padre, il quale, parlando con gli operatori, ha riconosciuto di aver sbagliato, ribadendo di essere disponibile a costruire un rapporto diverso con i figli.
- nella relazione psicoterapeutica relativa a depositata il 31.01.2024 Per_1
emerge che la stessa definisce il padre con connotati rabbiosi e pericolosi, volendo tenere la figura paterna più lontano possibile dal proprio nucleo familiare (la mamma e i fratelli). La bambina ha una totale chiusura nei confronti del padre. La relazione si conclude affermando: “ appare come Per_1
se avesse vissuto un evento traumatico che ha portato a un blocco risetto alla crescita psicoemotiva”;
- la relazione di aggiornamento del 24.04.2025 depositata nel presente giudizio non ha evidenziato particolari cambiamenti nella relazione tra i minori e il padre, che continua ad essere molto problematica.
Ritiene questa Corte di condividere la valutazione del Tribunale in ordine alla sussistenza della prova.
In ordine alla domanda di addebito della separazione, va evidenziato che la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i pagina 22 di 28 coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi della intollerabilità della ulteriore convivenza, con la conseguenza che, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito (cfr.Cass. civ., sez. I, sentenza n. 14840 del 27/6/2006).
Deve premettersi che la violenza domestica, specie laddove consistita in condotte di violenza psicologica ed economica, consumandosi in un contesto intimo - al pari, peraltro, di altre violazioni rilevanti ai fini dell'addebito - rende ancora più arduo fornire prova della sua realizzazione: la natura “invisibile” della violenza psicologica ed economica, congiuntamente alla circostanza che esse raramente sono evidenti all'esterno del tetto coniugale, rende diabolica la probatio a loro supporto.
I canoni di valutazione della prova utilizzati dal Tribunale son da ritenersi corretti: le allegazioni di sono provate dalle dichiarazioni rese dalla donna nel CP_1
procedimento di separazione, dichiarazioni che a sua volta sono confermate dalle dichiarazioni accusatorie rede in sede di procedimento penale, dalle querele sporte e dalle relazioni dei servizi sociali prodotte nel giudizio di separazione e in questo giudizio d'appello. Emerge infatti in primo luogo una credibilità ed una attendibilità intrinseca nelle dichiarazioni rese da , la quale nel corso degli anni ha CP_1
mantenuto la medesima versione dei fatti, senza cadere in contraddizioni logiche, fornendo una narrazione intrinsecamente logica e coerente in relazione allo svolgimento dei fatti descritti. Non sono emerse particolari enfatizzazioni nel suo racconto, tanto che ha tenuto a precisare si non avere mai subito violenza fisica, delimitando coerentemente le condotte subite in agiti verbalmente violenti, in atti di prevaricazione, in condotte economicamente violente e deprivanti, in agiti violenti ai danni dei figli minorenni per futili motivi. Non sono emersi elementi he facciano pagina 23 di 28 dubitare della credibilità della donna, che non ha mai mostrato nelle sue dichiarazioni particolari motivi di astio ed acredine.
Ancora vi sono elementi che fanno ritenere estrinsecamente attendibili le sue dichiarazioni.
In primo luogo quanto emerso dalle relazioni dei servizi sociali si pone in continuità logica con la narrazione della donna: la preoccupazione dei minori ad incontrare il padre per via dei comportamenti aggressivi che quest'ultimo aveva tenuto nei loro confronti è elemento di conferma delle dichiarazioni di . CP_1
Ed invero, come emerge dalla valutazione psicodiagnostica del Parte_1
07.10.2021, era da tempo insofferente per l'assidua presenza della famiglia d'origine della moglie;
nella stessa relazione si è dato atto che ha riconosciuto di non Pt_1
essere stato molto presente in certe occasioni per impegni lavorativi e che egli ha mostrato problemi a sintonizzarsi sui bisogni dei figli, alimentando il loro atteggiamento di rifiuto.
In secondo luogo la decisione di allontanarsi dalla casa coniugale con i figli minorenni nel luglio 2019 è elemento di conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni della donna in quanto è emerso che tale decisione era stata determinata proprio dalla necessità di proteggere l'incolumità propria e quella dei figli dagli atteggiamenti violenti posti in essere dal marito, considerato peraltro che l'abitazione coniugale è in comproprietà tra i coniugi ed è stata, fino al mese di ottobre 2022, gravata da mutuo del quale l'appellata stessa si è anche fatta in parte carico.
Infine anche la pluralità di denunce sporte dalla donna tra il giugno e il luglio 2019 è indicativo del fatto che vi fosse stata in quel periodo una progressione in termini di offensività delle condotte violente poste in essere dal marito che avevano determinato la donna a chiedere aiuto alle forze dell'ordine e ad una associazione specializzata nel sostegno psicologico alle vittime di violenza domestica. pagina 24 di 28 La difesa di , limitandosi a qualificare le condotte descritte dalla moglie nel Pt_1
contesto di una normale litigiosità di coppia in un momento di crisi coniugale, non dà conto di condotte litigiose della moglie: anche un regime di comparazione delle condotte di ciascuno dei coniugi conferma l'attendibilità della versione dei fatti offerta da . CP_1
Va ad ogni modo ribadito il principio evidenziato dal Tribunale per cui “non vi è spazio per valutare se prima del momento in cui il ha iniziato a tenere un simile Pt_1
atteggiamento aggressivo nel contesto familiare la relazione tra i coniugi fosse già entrata in crisi, dal momento che l'accertamento di tali condotte violente esonera il giudice dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione della pronuncia di addebito, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che in ragione della estrema gravità sono comparabili solo con comportamento omogenei”.
Non fanno venire meno il giudizio di attendibilità e credibilità delle dichiarazioni di e quindi della idoneità della prova in ordine alla sussistenza delle CP_1
condotte violente descritte gli elementi addotti dalla difesa di parte appellante: dalle relazioni non emergono indici fattuali a sostegno di quanto riferito dall'appellante, in relazione alla circostanza che gli atteggiamenti dei minori sarebbero da ricondurre alla figura materna, fortemente influenzante nei loro confronti. Non emergono elementi atti a ritenere che il loro comportamento di chiusura nei confronti del padre sia dovuto in toto all'influenza della madre, come prospetta parte appellante, cui pacificamente minori sono molto legati. Non vi sono quindi neanche prove a sostegno del fatto che la separazione sarebbe addebitabile ai comportamenti ostruzionistici posti in essere di , che, a detta del , sarebbero proseguiti anche CP_1 Pt_1
dopo la separazione e anche durante il procedimento di primo grado.
In secondo luogo ritiene la Corte non significativo né ai fini della valutazione della prova né ai fini civilistici della pronuncia di addebito della separazione il fatto che il pagina 25 di 28 Pubblico Ministero in sede di procedimento penale non abbia richiesto la misura cautelare del divieto di avvicinamento o dell'allontanamento della casa familiare invocata dalla querelante.
Ciò posto, quanto alla effettività delle condotte e alla idoneità delle stesse a fondare un giudizio di addebito della separazione va rilevato che in tema di addebito della separazione, per giurisprudenza consolidata, qualora venga fornita la prova della violenza domestica perpetrata da un coniuge nei confronti dell'altro, non occorre la prova dell'efficacia causale di tale violenza nella vicenda separatizia, essendo idonei tali comportamenti a fondare di per sé la dichiarazione di addebitabilità. Per “violenza”, come già precisato, deve intendersi sia la violenza fisica sia quella morale: la violenza psicologica e la violenza economica sono a tutti gli effetti violenza, che può essere costituita da condotte persecutorie, aggressioni verbali, comportamenti tesi all'intimidazione, alla sopraffazione e alla umiliazione della coniuge.
E' proprio la violenza psicologica ad essere stata ascritta a nel caso di Pt_1
specie, avendo in più occasioni (cfr. denuncia-querela sporta il CP_1
13.06.2019 e successive integrazioni allegate al ricorso introduttivo di primo grado) ammesso che il non ha mai posto in essere violenza fisica. Pt_1
Evidenzia sul punto questa Corte che con una recente pronuncia la suprema corte di Cassazione (Cass. n 22294/2024) ha statuito che anche un singolo grave episodio di violenza domestica può giustificare l'addebito della separazione.
La Corte di Cassazione ha anche precisato che le reiterate violenze fisiche o morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità al loro autore. pagina 26 di 28 Nel caso qui esaminato le gravi e reiterate minacce di morte (in data 16.07.2019
avrebbe detto alla moglie: “vuoi vedere che ti ammazzo proprio adesso” e “entro Pt_1
dicembre andrai in una cassa da morto”), le continue e persistenti frasi di disprezzo, le condotte prevaricanti (qualificabili non solo come violenza psicologica, ma anche alla stregua di condotte di violenza economica, sostanziatasi in forme di controllo eccessivo e vessatorio nella gestione delle finanze domestiche, non dovendosi necessariamente estendere alla privazione di quanto necessario al coniuge per condurre una vita dignitosa per poter costituire causa di addebito) nei confronti di e gli agiti violenti -verbalmente e in un'occasione anche fisicamente - CP_1
ai danni dei tre figli minori hanno cagionato nella donna uno stato di prostrazione e di timore per l'incolumità propria e dei figli.
In questo quadro, per come emerso dalle risultanze istruttorie, la violenza esercitata da risulta elemento del tutto intollerabile, costituente grave Parte_1
violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, sicuramente idoneo di per sé a giustificare l'addebito della separazione al marito.
La sentenza impugnata va, pertanto, confermata.
L'appellato , soccombente in questo grado di giudizio, va condannato Parte_1
alla rifusione delle spese del grado alla controparte, liquidata come da dispositivo.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
nei confronti di avverso la sentenza n. 1663/2024 emessa il
[...] CP_1
23.05.2024 e pubblicata il 05.06.2024 dal Tribunale di Monza, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
I. respinge l'appello e conferma la sentenza impugnata;
pagina 27 di 28 II. condanna a rifondere alla controparte le spese del presente Parte_1
giudizio che si liquidano in euro 3966,00, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA di legge, se dovute.
Così deciso in Milano nella Camera di Consiglio in data 06.05.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Federico Botta Fabio Laurenzi
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