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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 15/05/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 2105 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2022, avente ad oggetto una controversia in materia di diritto bancario,
TRA
(P.I.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa anche disgiuntamente, dagli avv.ti
Luca Ferrari, Felice Azzolini, David Lorenzoni, Ines Forte e Alba Cinque, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gaetano M. Porretti in Potenza alla via Pretoria n.
166, in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
ATTRICE-OPPONENTE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Gianteo Tamburriello e Giuseppe Iacoviello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Venosa alla Via Berta n. 7, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA-OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio la
[...]
convenuta-opposta Sig.ra al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1
conclusioni: “Nel merito, in via principale 1. revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi esposti in atti e, in ogni caso, rigettare ogni avversa pretesa e domanda azionata nei confronti di Parte_1
in quanto infondata e comunque non provata;
Nel merito, in via subordinata
[...]
1. nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accertare una qualsivoglia responsabilità della al risarcimento di qualsivoglia ipotetico Pt_1
danno in favore della controparte, quantificare le somme in ipotesi dovute alla controparte a titolo risarcitorio in un importo pari alla differenza tra il valore dei titoli
Cont
acquistati dall'attore al momento dell'acquisto degli stessi e quello dei predetti titoli al momento della proposizione dell'odierno giudizio, al netto delle azioni assegnate a titolo gratuito, per i motivi illustrati in atti, e ridurre in ogni caso il risarcimento in ipotesi riconosciuto in ragione (i) del grave concorso colposo di controparte, ai sensi dell'art. 1227 c.c., nonché in ragione (ii) delle somme da quest'ultima percepite a titolo di frutti civili siccome indicati in atti e, in ogni caso, 2. con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre ad I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese forfettario (15%).”.
A sostengo deduceva l'inidoneità della decisione dell'Arbitrato per le Controversie
Finanziarie a costituire valida prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
L'opponente, inoltre, ha sottolineato il corretto adempimento degli obblighi informativi gravanti sulla per cui nessuna violazione della comunicazione Consob Pt_1
9019104/2009 si è configurata nella condotta tenuta dall'odierna opponente.
Evidenziava che l'informativa resa dalla circa il rischio di liquidità dei titoli, era Pt_1 contenuta all'interna della documentazione tempo per tempo adoperata dalla e Pt_1
che sarebbe stato fuorviante considerare le Azioni per cui è causa con un profilo di rischio superiore al grado medio.
Sosteneva, inoltre, che le profilature rilasciate dalla Sig.ra attestavano un profilo CP_1
di esperienza e una conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari adeguato all'operazione conclusa. Infine, ed in caso di accoglimento della domanda dell'opposta la somma da riconoscersi avrebbe dovuto essere al netto dei dividendi percepiti quantificati in € 7.426,30.
2) Si costituivano in giudizio la convenuta opposta, che chiedeva all'adito tribunale di “Respingere e dichiarare completamente infondata l'opposizione proposta dalla
Sede legale e Direzione Generale in al Corso Parte_1 Pt_1
Cavour n. 19, C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., al P.IVA_1 decreto ingiuntivo n. 420/2022 (R.G. 1516/2022) e per l'effetto confermare integralmente quest'ultimo.
2. In ogni caso condannare la predetta a pagare alla Pt_1 sig.ra la somma di Euro 32.345,20, oltre € 1.884,88, per un totale di € CP_1
34.785,08 ed interessi legali con decorrenza dall'8 febbraio 2022, anche alla luce dei documenti aventi rilevanza confessoria rilasciati dallo stesso Istituto di Credito, come le raccomandazioni personalizzate agli atti di trasformazione di tutti i risparmi di una vita della opposta casalinga in titoli azionari altamente rischiosi della stessa Banca, il tutto sino al saldo effettivo oltre le spese, competenze e onorari della presente fase monitoria … Condannare la alla refusione delle spese e dei Parte_1
compensi professionali di causa da distrarre in favore dei sottoscritti difensori, antistatari”.
A sostegno deduceva che il Tribunale di Potenza non ha errato nell'emettere il decreto
Contr ingiuntivo sulla decisione dell' considerata la sua valenza di prova scritta integrata anche attraverso la produzione documentale di ulteriori documenti;
che la
[...]
con le raccomandazioni scritte personalizzate (doc. 4) esortava Parte_1
l'odierna opposta a disinvestire tutti i suoi risparmi di una vita per investirli nei titoli della ritenuti dalla stessa altamente sicuri;
dalla raccomandazione scritta e Pt_1
personalizzata agli atti non è rintracciabile una qualsivoglia valutazione di adeguatezza da parte della Evidenziava la violazione del principio di Parte_1 concentrazione dell'investimento, per aver fatto investire in un solo giorno del 2014 e con un'unica operazione, i risparmi di una vita in titoli illiquidi della Tutta la Pt_1
documentazione informativa si riferisce a prospetti informativi emessi dalla banca come soggetto emittente dei titoli e non al distinto rapporto personalizzato di investimento il cui obbligo investe l'intermediario che nella fattispecie è la medesima banca opponente.
Nel merito, contestava la violazione da parte di delle Parte_1
norme in materia di intermediazione finanziaria e degli obblighi sussistenti in capo all'intermediario finanziario quando oggetto del contratto sono titoli illiquidi. Quindi, faceva richiesta di concessione della provvisoria esecuzione.
3) In corso di causa, con ordinanza del 20/01/2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo.
La causa istruita per via documentale e prova orale all'udienza del 23/01/2025 precisate le conclusioni è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini per memoria conclusionale e repliche ai sensi dell'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4) Preliminarmente, si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XI,
04 luglio 2017, n. 13614; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71; Tribunale
Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335; Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57;
Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n.
12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione Civile a
Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 e Corte di Cassazione n. 3373 del 2010 secondo le quali l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697
c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto ed in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione,
"il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto- opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento … anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento – per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione,
o per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni – gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'esatto adempimento”.
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre la parte attrice-opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo e/o modificativo del diritto.
5) Come sopra evidenziato il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ritenendo comprovato da sufficiente prova scritta, potendosi ritenere tale, nello specifico, anche la decisione n. 5073/2022 del 08/02/2022 emessa dall' CP_3
– Arbitrato per la Conciliazione Finanziaria, come istituito dalla delibera NS n. 19602 del 04/05/2016, in attuazione dell'art. 2, co. 5 bis e ter, del D.lgs. n. 179/2007 del
08/10/2007, normativa di recepimento della Dir. 2013/11/UE del 21 maggio 2013 la c.d. direttiva A.D.R., in quanto “la prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c. può essere costituita anche da un documento privo di efficacia probatoria piena”, ivi compresi, in particolare, i lodi arbitrali irrituali - in ragione della pacifica opinione dottrinale e del costante dictum a tal riguardo espresso, ex aliis, già da Cass. civ., 28 settembre 1988, n.
5260 e Cass. civ., 19 giugno 1985, n. 3688; nonché, nella giurisprudenza di merito, da
Trib. Pisa, 16 dicembre 1996; Trib. Parma, 12 luglio 1983 e Pret. Milano, 17 giugno
1985.
Il provvedimento che il collegio A.C.F. pronuncia è, senza dubbio, una decisione resa su di una controversia insorta tra due parti legate tra loro da un contratto e promossa dal cliente nei confronti della banca.
La decisione emessa dal collegio, pur rivestendo il carattere di una condanna, non rappresenta un titolo esecutivo proprio per la mancanza di efficacia cogente ed in considerazione del fatto che questi ultimi sono un numero chiuso. Di conseguenza, sulla Contr base della decisione non sarà possibile l'inizio di un'azione esecutiva sui beni del debitore. Però, le parti si sono volontariamente assoggettate al giudizio e questo porta a ritenere che non vi siano ostacoli a ritenere configurabile la decisione quale un lodo ed il procedimento quale un procedimento arbitrale riconducibile per lo meno al modello dell'arbitrato libero, altrimenti detto a modalità irrituale. A questo punto, appare certo il ruolo autenticamente decisorio delle controversie instaurate tra cliente ed intermediari
Contr bancari delle pronunce rese dall' adottate da un collegio in posizione di imparzialità, con l'applicazione di norme di diritto.
Pertanto, anche se le dette decisioni non sono vincolanti tra le parti, sono idonee, unitamente alla documentazione ulteriore versata in atti, a supportare l'emissione di un decreto ingiuntivo.
6) Dalla decisione dell'ACF n. 5073 del 8/02/2022, pronunciata nella seduta del
20/12/2021 a seguito di ricorso n. 7634, dell'odierna opposta Sig.ra si legge CP_1 che “… Dopo aver inviato un reclamo in data 19 marzo 2021, cui l'intermediario ha data riscontro con nota del giorno 7 aprile successivo in maniera non giudicata soddisfacente, la ricorrente, …, si è rivolta all' Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando … di avere acquistato, in data 30 dicembre 2014 e in data 18 giugno
2015 e a seguito di raccomandazione personalizzata da parte dell'intermediario convenuto, azioni emesse dallo stesso intermediario, per un controvalore di € 43.138,90. La ricorrente contesta: (i) l'inadeguatezza dell'operazione, sia in rapporto al proprio profilo, sia per eccesso di concentrazione;
(ii) di non aver ricevuto alcuna informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari acquistati e in particolare in relazione al loro carattere illiquido … Al riguardo l'intermediario precisa che la ricorrente è titolare di n.
4.417 azioni, indicando nel contempo le operazioni di investimento che hanno portato la ricorrente a detenere complessivamente il pacchetto azionario sopra richiamato … i titoli a lei proposti erano classificati dapprima come a
"rischio basso" e poi come a "rischio media", pertanto ampiamente sottoscrivibili dalla ricorrente … L'intermediario contesta altresì la quantificazione del danno … segnala che, negli anni, la ricorrente ha percepito dividendi sulle azioni, sicché il relativo valore andrebbe detratto dall' eventuale risarcimento, unitamente al valore ancora realizzabile delle azioni in portafoglio, tramite vendita sul sistema organizzato di negoziazione TF … TO … Il ricorso è fondato entro i limiti e per le ragioni di seguito rappresentate. 2. È fondata la domanda di risarcimento del danno, sotto
l'assorbente profilo dell'inadeguatezza delle operazioni proposte dal resistente. Infatti, dal questionario MiFID risulta che la ricorrente aveva un profilo "media". Di contra, si deve ritenere che, nonostante il resistente avesse classificato le proprie azioni come uno strumento di investimento con un livello di rischio "media", essi in realtà all'epoca delle operazioni in questione erano già caratterizzati da una rischiosità "alta", trattandosi oltretutto di strumenti finanziari non quotati su un mercato regolamentato.
Inoltre, dagli estratti canto risulta che la ricorrente aveva investito l'intero proprio patrimonio mobiliare detenuto presso il resistente in azioni emesse dallo stesso resistente. Tanto basta, allora, per ritenere che l'operatività oggetto del presente giudizio arbitrale fosse inadeguata rispetto al profilo della cliente odierna ricorrente.
È avviso del Collegio che nel caso in esame il danno possa essere liquidato al ricorrente in misura pari a quanta investito dal ricorrente nelle operazioni contestate nel ricorso,
e quindi pari a complessivi € 32.900,20. Tale esito è conseguenza del fatto che - come il Collegio ha già avuto modo di precisare nelle sue più recenti decisioni sul medesimo tema (cfr. decisione n. 2151 del 17 gennaio 2020) - con decorrenza dal 4 dicembre 2019 la piattaforma multilaterale di negoziazione TF ha deliberato di sospendere gli scambi delle azioni dell'intermediario. Una misura, questa, a cui ha poi fatto seguito la determinazione della NS che con la delibera n. 21190 del 17 dicembre 2019 ha disposto la sospensione temporanea delle negoziazioni su tutti i mercati regolamentati
e sistemi multilaterali di negoziazione italiani di titoli emessi o garantiti dall'intermediario. Tale circostanza preclude, allora, la possibilità di continuare a fare applicazione del criterio adottato fino a dicembre 2019 per controversie analoghe che hanno coinvolto il resistente, vale a dire impedisce di detrarre dal capitale investito il valore di scambio delle azioni come potenzialmente realizzabile appunto attraverso la vendita tramite detti sistemi. Gli è, infatti, che con la sospensione delle negoziazioni quella possibilità e, almeno a oggi, azzerata, né sussiste, sempre a oggi, alcun altro mezzo per gli azionisti per recuperare almeno parte del valore investito. All'importo così riconosciuto deve aggiungersi, a titolo di rivalutazione monetaria, la somma di €
1.884,88”. Quindi, il Collegio con la pronuncia sopra specificata accoglieva il ricorso e dichiarava “… l'intermediario tenuto a corrispondere alla ricorrente, per
l'inadempimento descritto in narrativa, la somma complessiva, comprensiva di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 34.785,08, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo …”.
7) Comunque, nella fattispecie trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vale la regola generale per cui è il creditore opposto che deve fornire la prova del proprio credito nei confronti dell'opponente. Osserva il Tribunale che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione “in tema di procedimenti monitori, con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudice è investito del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, anche se il decreto risulti emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, sì che la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito” (Cass. Civ., sez.
II, 8 settembre 1998 n.8853).
Ciò detto, dalla documentazione prodotta in atti risulta provato l'acquisto delle azioni, non avendo l'opponente mosso alcuna contestazione specifica in ordine a detta circostanza, allegata da parte convenuta-opposta, pacifico, risulta il duplice ruolo di di emittente dei titoli e di intermediario, assunto Parte_1 nell'esecuzione del contratto, in relazione gli ordini di acquisto dei titoli di
[...] come confermato dalla parte convenuta con i propri scritti Parte_1
difensivi non avendolo contestato.
Avendo dato esecuzione al contratto sottoscritto, deve Parte_1
ritenersi intervenuta la conclusione del contratto stesso nella forma scritta richiesta dall'art. 23 del D. Lgs. N. 58/1998.
8) Fondata, è da ritenersi la domanda di risoluzione dei contratti relativi all'acquisto di azioni di intercorsa tra la parte la convenuta-opposta e la Parte_1
stessa Parte_1
Va premesso che in materia di responsabilità nei contratti di intermediazione mobiliare,
l'investitore è tenuto ad allegare l'inadempimento ed a provare il nesso di causalità, mentre grava sull'intermediario l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta, in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13533/2001 e come d'altronde previsto dall'art. 23, co. 6, del T.U.F.
Gli obblighi informativi in merito ai titoli venduti non sono ritenuti assolti dalla varia e copiosa documentazione consegnata all'attore, consistente in prospetti informativi, scheda di adesione etc., ma devono essere fornite oralmente in sede di acquisto in ossequio alla previsione del regolamento Consob, anche perché i questionari MIFID prodotti riportano clausole di stile o indeterminate formule standard la cui mera indicazione non può costituire la presa di consapevolezza e la pregressa conoscenza di titoli azionari e la loro distinzione da altri titoli di investimento.
Peraltro, la disciplina comunitaria prevede specificatamente il dovere per gli intermediari di agire "in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti" (art. 19.1 della MiFID). In coerenza con ciò, la normativa primaria nazionale pone esplicitamente quale obiettivo dell'agire trasparente, corretto e diligente degli operatori, e quale criterio guida delle loro condotte, il soddisfacimento, nel miglior modo possibile, degli interessi dei propri clienti (cfr. art. 21 del TUF).
L'attività di intermediazione mobiliare tratteggiata dalla nuova normativa di derivazione comunitaria assume i contorni di un servizio svolto nell'interesse del cliente, perdendo i connotati di mera attività di vendita di prodotti per conto di altre categorie di soggetti terzi (le società prodotto, gli emittenti). È richiesto di conseguenza un significativo cambiamento del modello relazionale intermediario-cliente, con il passaggio da una logica incentrata sullo specifico “prodotto” commercializzato ad una logica incentrata sul “servizio” reso al cliente. Come risulta dalla documentazione agli atti, le azioni per cui è causa sono state emesse da ed hanno natura di strumenti finanziari da qualificarsi Parte_1
come titoli illiquidi. Ciò determina la loro valutazione in termini di elevatissima rischiosità sia perché non esistono parametri oggettivi certi per la individuazione del loro valore di mercato, perché non esiste una quotazione nei mercati di borsa, e sia perché pongono rilevanti difficoltà nello smobilizzo in termini ragionevoli, oltre ad essere emessa da soggetti che operando al di fuori dei mercati ufficiali di borsa si sottraggono ai controlli degli organi amministrativi deputati a verificare la regolarità delle operazioni di borsa, regolarità essenziale per la tenuta del valore dei titoli e sulle conseguenti capacità di rimborso agli azionisti. Già con il ricorso in sede di arbitrato irrituale e successivamente con il ricorso monitorio e la comparsa di costituzione e risposta parte convenuta-opposta ha lamentato l'inadempimento di Parte_1
quale intermediario che ha curato l'investimento in azioni dalla medesima
[...] emesse, rispetto all'obbligo di informare la clientela circa la peculiare rischiosità delle azioni illiquide in questione, rischiosità che lamenta taciuta. La materia degli obblighi posti a carico dell'intermediario in investimenti finanziari è regolata dagli artt. 21 comma 1 lettera a) e b) D. Lgs. N. 58/1998 e 28 Regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 29/10/2007. Dette norme pongono a carico dell'intermediario uno stringente obbligo di informazione specificamente riferito alla rischiosità del prodotto di investimento che viene negoziato. La Suprema Corte ha avuto cura di precisare che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario non può dirsi assolto con la mera consegna di documenti informativi generici (così Cass. Civ. sent. n. 18122/2020), ma richiede una informativa personalizzata nei confronti del singolo cliente specificamente riguardante la natura e rischiosità del prodotto finanziario (così Cass. civ. sent. n.
10099/2020).
Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa dalla Suprema Corte, in tema d'intermediazione finanziaria, la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza circa le informazioni ricevute sulla rischiosità dell'investimento suggerito e sollecitato dalla banca e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, non costituisce dichiarazione confessoria in quanto rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo (cfr. Sez. 1, Sentenza n.
4620 del 06/03/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6142 del 19/04/2012). Tale obbligo permane anche nei confronti di un cliente classificato con elevata propensione al rischio (così Cass. civ. sent. n. 9018/2020), infatti con la citata sentenza
è stato affermato che: “In tema di intermediazione finanziaria, nel quadro di applicazione dell'art. 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, la segnalazione di inadeguatezza ivi contemplata al comma 3, laddove si riferisce ad “esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”, non richiede l'indicazione del contenuto delle informazioni al riguardo somministrate dall'intermediario; in tal caso, e cioè in mancanza di indicazione del contenuto delle informazioni omesse, la sottoscrizione da parte del cliente della segnalazione di inadeguatezza non incide sul riparto del relativo onere di allegazione e prova, né tantomeno costituisce prova dell'adempimento, da parte dell'intermediario, dell'obbligo informativo posto a suo carico, ma fa soltanto presumere che l'obbligo sia stato assolto, sicché, ove il cliente alleghi quali specifiche informazioni siano state omesse, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che invece quelle informazioni siano state specificamente rese, ovvero non fossero dovute” ( così anche Cass. civ. sent. n. 10111 del 24/04/2018)”.
Ed anche nel caso in cui venga segnalata la non adeguatezza dell'operazione la responsabilità dell'intermediario permane ove non abbia adeguatamente informato il cliente circa caratteristiche e profili di specifica rischiosità dell'investimento. Giova rammentare che la Suprema Corte con sentenza nr. 9018/2020, ha affermato: “In tema di risarcimento del danno per la perdita del capitale investito dovuta all'acquisto di un prodotto finanziario, grava sull'intermediario l'onere di provare, D.lgs. n. 58 del 1998, ex art. 23, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità, mentre grava sull'investitore l'onere di provare il nesso causale consistente nell'allegazione specifica del deficit informativo nonché a fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito, potendosi fornire la prova presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato. Ne consegue che la prova dell'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi non può essere ritenuta ininfluente in considerazione dell'elevata propensione al rischio dell'investitore dalla quale desumere che quest'ultimo avrebbe, comunque, accettato il rischio ad esso connesso dal momento che l'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità” (Cass. n. 4727 del 28/02/2018; vedi anche Cass. n. 3773 del 17/02/2009; Cass. n. 810 del 19/01/2016; Cass. n. 10111 del 24/04/2018; Cass. n. 14335 del 24/05/2019).
Avendo parte opposta lamentato l'omessa informazione specifica sulla peculiare rischiosità delle azioni era onere di provare di aver fornito Parte_1
detta informazione, e di aver spiegato al cliente che si trattava di azioni altamente rischiose, per la capacità di recupero del capitale investito, stante la loro natura di titoli illiquidi negoziati al di fuori dei mercati regolamentati. Ciò al fine di consentire il formarsi di una consapevole scelta di investimento finanziario, interesse tutelato dalle norme disciplinanti gli obblighi informativi a carico dell'intermediario. A tal uopo sussiste, come detto, lo specifico obbligo dell'intermediario, nel caso di operazioni aventi ad oggetto strumenti per i quali non esistono condizioni di scambio trasparenti ed efficienti di prestare particolare attenzione ai presidi di divulgazione nella relazione con la clientela.
Ciò dovrà tenersi presente sia nella fase di proposizione delle operazioni di investimento aventi ad oggetto prodotti illiquidi (trasparenza ex ante, per la quale sono nel seguito fornite raccomandazioni operative) sia nella fase successiva al compimento dell'operazione da parte della clientela (trasparenza ex post, cui è dedicato il punto 1.7).
Con la comunicazione n. DIN/9019104 del 2/3/2009 la NS, dettava la condotta che l'intermediario doveva tenere in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi ispirati alla correttezza e trasparenza. Infatti, fissava le seguenti linee: “Si raccomanda così in primo luogo di effettuare la scomposizione (c.d. unbundling) delle diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente per l'assunzione della posizione nel prodotto illiquido, distinguendo fair value (con separata indicazione per l'eventuale componente derivativa) e costi – anche a manifestazione differita - che gravano, implicitamente o esplicitamente, sul cliente. A quest'ultimo è fornita indicazione del valore di smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato. In un contesto nel quale gli obblighi informativi sono previsti per “tipo specifico” di prodotto, appare comunque rilevante che gli intermediari trasmettano ai clienti, ai fini della più consapevole definizione dell'operazione di investimento, informazioni in merito alle modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, con evidenziazione espressa delle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi (livello dello spread denaro-lettera, anche per valori medi) e tempi di esecuzione della liquidazione. In tale ambito andrà eventualmente comunicata al cliente la circostanza che l'unica fonte di liquidità è costituita dallo stesso intermediario
o da entità riconducibili al medesimo gruppo, precisando le regole di pricing nel caso applicate”.
Quindi, come sopra evidenziato, l'art. 23 del D. Lgs. N. 58/1998, pone a carico dell'intermediario l'onere di provare di aver adempiuto agli obblighi a lui imposti dalla legge e dalle raccomandazioni nel caso in cui oggetto della intermediazione siano azioni illiquide.
La Suprema Corte, sul presupposto che l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 21 TUF e dai regolamenti Consob, medio tempore vigenti, tende a consentire all'investitore di addivenire ad una scelta effettivamente consapevole, ha precisato che “le specifiche ragioni, che rendono nel concreto inadeguata una data operazione, devono perciò venire trasmesse all'investitore con contenuti e termini tali da risultare destinate a porsi come reali co-fattori della decisione di questi: di non investimento, come anche, nel caso, di investimento” (così Cass. civ. sent. n. 8394/2016,
n. 8089/2016, 23268/2016).
A tanto va aggiunto che “in materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di “default” dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno” (Cass. civ. sent. n.
12544/2017) e quelle inerenti al rating nel periodo di esecuzione dell'operazione ed al connesso rapporto tra il rendimento e il rischio (Cass. civ. sent. n. 1376/2016). Gli obblighi dell'intermediario di rendere informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione si pongono a monte di quelli inerenti all'inadeguatezza dell'operazione e devono logicamente precedere la rappresentazione delle ragioni di inadeguatezza, cosicché, sebbene dette informazioni possano essere fornite in unico contesto, “è indispensabile che quell'attività esplicativa concernente lo specifico oggetto dell'operazione abbia effettivamente luogo”(Cass. civ. sent. n.
13765/2017). Nel caso di specie l'opponente ha reso informazioni che risultano alquanto generiche e meramente formali, che non provano quanto sia stato effettivamente riferito al cliente in merito all'operazione e non provano che sia stata fornita un'informazione adeguata da consentirgli una valutazione sulla rischiosità dell'operazione.
In particolare, non risulta fornita alcuna indicazione del rating relativa al periodo di esecuzione dell'operazione e del rapporto tra rendimento e rischio, né alla natura illiquida dei titoli azionari venduti, definiti titoli non quotati caratterizzati da scarsa liquidità.
Parte attrice-opponente, sulla quale gravava l'onere, a fronte di specifiche contestazioni di parte opposta, nessuna prova ha fornito al riguardo in ordine alle informazioni rese ai clienti ovvero in ordine al mancato possesso delle omesse informazioni.
A lume di quanto sopra esposto, deve ritenersi sussistente l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi, inadempimento che ha avuto incidenza causale sulle operazioni poste in essere dall'opposta che acquistando le azioni, ha assunto un rischio del quale non era consapevole ed ha subito un danno consistente nella Contr perdita totale del valore delle azioni acquistate;
sul punto la decisione di ha affermato di: “… Di contra, si deve ritenere che, nonostante il resistente avesse classificato le proprie azioni come uno strumento di investimento con un livello di rischio "media", essi in realtà all'epoca delle operazioni in questione erano già caratterizzati da una rischiosità "alta", trattandosi oltretutto di strumenti finanziari non quotati su un mercato regolamentato”.
Quindi, mancando la prova del regolare assolvimento del proprio stringente onere informativo specifico, richiesto dalla natura dell'investimento avente ad oggetto titoli illiquidi e dalla situazione di crisi finanziaria in cui versava l'emittente va Pt_1
ritenuta responsabile per violazione di uno specifico obbligo contrattuale discendente dal contratto quadro di intermediazione e sorto nel momento in cui ha dato esecuzione al contratto di acquisto di azioni emesse dalla medesima Banca. L'inadempimento circa gli obblighi informativi dà luogo a responsabilità contrattuale, ove maturato in occasione dei singoli ordini di acquisto di strumenti finanziari, e giustifica sia la risoluzione per grave inadempimento dell'intermediario e sia il risarcimento dei danni, pari al valore perduto dai titoli (così Cass. civ. S.U., sent. n. 26724/2007). Ciò per il rilievo della gravità di tale inadempimento che incide sulla scelta di operare l'investimento, scelta che di norma cade sulla non esecuzione dell'operazione finanziaria ove venga prospettata l'elevata rischiosità del titolo azionario in termini di capacità di rimborso del capitale.
I contratti di investimento conclusi con l'intermediazione di , Parte_1 vanno dunque risolti per grave inadempimento dell'opponente (artt. 1453 e 1455 c.c.).
Ne consegue l'obbligo di di restituire il prezzo di Parte_1 acquisto, essendo divenuto indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., il relativo pagamento.
9) Assorbita e/o rigettata ogni altra questione.
10) Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
GOP dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 2105/2022, tra , in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore (attrice-opponente) e (convenuta- CP_1
opposta), ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1 per quanto in parte motiva e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
420/2022 emesso dal tribunale di Potenza in data 06/06/2022;
b) Condanna alla refusione delle spese di lite che vengono Parte_1 liquidate in € 6.713,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Potenza in data 15/05/2025
Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 2105 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2022, avente ad oggetto una controversia in materia di diritto bancario,
TRA
(P.I.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa anche disgiuntamente, dagli avv.ti
Luca Ferrari, Felice Azzolini, David Lorenzoni, Ines Forte e Alba Cinque, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Gaetano M. Porretti in Potenza alla via Pretoria n.
166, in virtù di mandato steso in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
ATTRICE-OPPONENTE
E
(C.F.: ), rappresentata e difesa, congiuntamente e CP_1 C.F._1
disgiuntamente, dagli avv.ti Gianteo Tamburriello e Giuseppe Iacoviello, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Venosa alla Via Berta n. 7, in virtù di procura alle liti in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA-OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, conveniva in giudizio la
[...]
convenuta-opposta Sig.ra al fine di sentire accogliere le seguenti CP_1
conclusioni: “Nel merito, in via principale 1. revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo il decreto ingiuntivo opposto, per tutti i motivi esposti in atti e, in ogni caso, rigettare ogni avversa pretesa e domanda azionata nei confronti di Parte_1
in quanto infondata e comunque non provata;
Nel merito, in via subordinata
[...]
1. nella denegata e non creduta ipotesi in cui codesto Ill.mo Tribunale dovesse accertare una qualsivoglia responsabilità della al risarcimento di qualsivoglia ipotetico Pt_1
danno in favore della controparte, quantificare le somme in ipotesi dovute alla controparte a titolo risarcitorio in un importo pari alla differenza tra il valore dei titoli
Cont
acquistati dall'attore al momento dell'acquisto degli stessi e quello dei predetti titoli al momento della proposizione dell'odierno giudizio, al netto delle azioni assegnate a titolo gratuito, per i motivi illustrati in atti, e ridurre in ogni caso il risarcimento in ipotesi riconosciuto in ragione (i) del grave concorso colposo di controparte, ai sensi dell'art. 1227 c.c., nonché in ragione (ii) delle somme da quest'ultima percepite a titolo di frutti civili siccome indicati in atti e, in ogni caso, 2. con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, oltre ad I.V.A. e C.P.A. e rimborso spese forfettario (15%).”.
A sostengo deduceva l'inidoneità della decisione dell'Arbitrato per le Controversie
Finanziarie a costituire valida prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
L'opponente, inoltre, ha sottolineato il corretto adempimento degli obblighi informativi gravanti sulla per cui nessuna violazione della comunicazione Consob Pt_1
9019104/2009 si è configurata nella condotta tenuta dall'odierna opponente.
Evidenziava che l'informativa resa dalla circa il rischio di liquidità dei titoli, era Pt_1 contenuta all'interna della documentazione tempo per tempo adoperata dalla e Pt_1
che sarebbe stato fuorviante considerare le Azioni per cui è causa con un profilo di rischio superiore al grado medio.
Sosteneva, inoltre, che le profilature rilasciate dalla Sig.ra attestavano un profilo CP_1
di esperienza e una conoscenza in materia di investimenti in strumenti finanziari adeguato all'operazione conclusa. Infine, ed in caso di accoglimento della domanda dell'opposta la somma da riconoscersi avrebbe dovuto essere al netto dei dividendi percepiti quantificati in € 7.426,30.
2) Si costituivano in giudizio la convenuta opposta, che chiedeva all'adito tribunale di “Respingere e dichiarare completamente infondata l'opposizione proposta dalla
Sede legale e Direzione Generale in al Corso Parte_1 Pt_1
Cavour n. 19, C.F. e P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., al P.IVA_1 decreto ingiuntivo n. 420/2022 (R.G. 1516/2022) e per l'effetto confermare integralmente quest'ultimo.
2. In ogni caso condannare la predetta a pagare alla Pt_1 sig.ra la somma di Euro 32.345,20, oltre € 1.884,88, per un totale di € CP_1
34.785,08 ed interessi legali con decorrenza dall'8 febbraio 2022, anche alla luce dei documenti aventi rilevanza confessoria rilasciati dallo stesso Istituto di Credito, come le raccomandazioni personalizzate agli atti di trasformazione di tutti i risparmi di una vita della opposta casalinga in titoli azionari altamente rischiosi della stessa Banca, il tutto sino al saldo effettivo oltre le spese, competenze e onorari della presente fase monitoria … Condannare la alla refusione delle spese e dei Parte_1
compensi professionali di causa da distrarre in favore dei sottoscritti difensori, antistatari”.
A sostegno deduceva che il Tribunale di Potenza non ha errato nell'emettere il decreto
Contr ingiuntivo sulla decisione dell' considerata la sua valenza di prova scritta integrata anche attraverso la produzione documentale di ulteriori documenti;
che la
[...]
con le raccomandazioni scritte personalizzate (doc. 4) esortava Parte_1
l'odierna opposta a disinvestire tutti i suoi risparmi di una vita per investirli nei titoli della ritenuti dalla stessa altamente sicuri;
dalla raccomandazione scritta e Pt_1
personalizzata agli atti non è rintracciabile una qualsivoglia valutazione di adeguatezza da parte della Evidenziava la violazione del principio di Parte_1 concentrazione dell'investimento, per aver fatto investire in un solo giorno del 2014 e con un'unica operazione, i risparmi di una vita in titoli illiquidi della Tutta la Pt_1
documentazione informativa si riferisce a prospetti informativi emessi dalla banca come soggetto emittente dei titoli e non al distinto rapporto personalizzato di investimento il cui obbligo investe l'intermediario che nella fattispecie è la medesima banca opponente.
Nel merito, contestava la violazione da parte di delle Parte_1
norme in materia di intermediazione finanziaria e degli obblighi sussistenti in capo all'intermediario finanziario quando oggetto del contratto sono titoli illiquidi. Quindi, faceva richiesta di concessione della provvisoria esecuzione.
3) In corso di causa, con ordinanza del 20/01/2023, veniva concessa la provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo.
La causa istruita per via documentale e prova orale all'udienza del 23/01/2025 precisate le conclusioni è stata riservata per la decisione con assegnazione dei termini per memoria conclusionale e repliche ai sensi dell'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4) Preliminarmente, si deve osservare che, secondo la tesi prevalente, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione (cfr. in tal senso: Tribunale Roma sez. XI,
04 luglio 2017, n. 13614; Tribunale Teramo, 01 febbraio 2017, n. 71; Tribunale
Grosseto, 22 aprile 2016, n. 335; Corte appello Lecce sez. II, 27 gennaio 2016, n. 57;
Tribunale Modena sez. I, 14 gennaio 2016, n. 75; Cass. civile, sez. I, 31 maggio 2007 n.
12765; Cass. civile, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 2421).
Peraltro, resta fermo il fondamentale orientamento seguito dalla Cassazione Civile a
Sezioni Unite 30 ottobre 2001 n. 13533 e Corte di Cassazione n. 3373 del 2010 secondo le quali l'onere della prova incombente al creditore secondo la regola dell'articolo 2697
c.c. è limitato al fatto costitutivo del diritto fatto valere, cioè all'esistenza di un obbligo che si assume inadempiuto ed in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione,
"il creditore (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto- opposto), sia che agisca per l'adempimento, sia che agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno, è tenuto a provare solo l'esistenza del titolo, ossia della fonte negoziale o legale del suo diritto (e, se previsto, del termine di scadenza), mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: è il debitore convenuto (e, dunque, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'attore-opponente) a dover fornire la prova estintiva del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento … anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione della inesattezza dell'adempimento – per violazione dei doveri accessori, come quello di informazione,
o per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza o per difformità quantitative o qualitative dei beni – gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'esatto adempimento”.
Nel caso di specie, la parte convenuta opposta ha sufficientemente provato la sussistenza del titolo, fonte negoziale del diritto di credito fatto valere in via monitoria e nel presente giudizio, mentre la parte attrice-opponente non ha adeguatamente dedotto e/o provato l'esistenza di alcun fatto estintivo e/o modificativo del diritto.
5) Come sopra evidenziato il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ritenendo comprovato da sufficiente prova scritta, potendosi ritenere tale, nello specifico, anche la decisione n. 5073/2022 del 08/02/2022 emessa dall' CP_3
– Arbitrato per la Conciliazione Finanziaria, come istituito dalla delibera NS n. 19602 del 04/05/2016, in attuazione dell'art. 2, co. 5 bis e ter, del D.lgs. n. 179/2007 del
08/10/2007, normativa di recepimento della Dir. 2013/11/UE del 21 maggio 2013 la c.d. direttiva A.D.R., in quanto “la prova scritta richiesta dall'art. 633 c.p.c. può essere costituita anche da un documento privo di efficacia probatoria piena”, ivi compresi, in particolare, i lodi arbitrali irrituali - in ragione della pacifica opinione dottrinale e del costante dictum a tal riguardo espresso, ex aliis, già da Cass. civ., 28 settembre 1988, n.
5260 e Cass. civ., 19 giugno 1985, n. 3688; nonché, nella giurisprudenza di merito, da
Trib. Pisa, 16 dicembre 1996; Trib. Parma, 12 luglio 1983 e Pret. Milano, 17 giugno
1985.
Il provvedimento che il collegio A.C.F. pronuncia è, senza dubbio, una decisione resa su di una controversia insorta tra due parti legate tra loro da un contratto e promossa dal cliente nei confronti della banca.
La decisione emessa dal collegio, pur rivestendo il carattere di una condanna, non rappresenta un titolo esecutivo proprio per la mancanza di efficacia cogente ed in considerazione del fatto che questi ultimi sono un numero chiuso. Di conseguenza, sulla Contr base della decisione non sarà possibile l'inizio di un'azione esecutiva sui beni del debitore. Però, le parti si sono volontariamente assoggettate al giudizio e questo porta a ritenere che non vi siano ostacoli a ritenere configurabile la decisione quale un lodo ed il procedimento quale un procedimento arbitrale riconducibile per lo meno al modello dell'arbitrato libero, altrimenti detto a modalità irrituale. A questo punto, appare certo il ruolo autenticamente decisorio delle controversie instaurate tra cliente ed intermediari
Contr bancari delle pronunce rese dall' adottate da un collegio in posizione di imparzialità, con l'applicazione di norme di diritto.
Pertanto, anche se le dette decisioni non sono vincolanti tra le parti, sono idonee, unitamente alla documentazione ulteriore versata in atti, a supportare l'emissione di un decreto ingiuntivo.
6) Dalla decisione dell'ACF n. 5073 del 8/02/2022, pronunciata nella seduta del
20/12/2021 a seguito di ricorso n. 7634, dell'odierna opposta Sig.ra si legge CP_1 che “… Dopo aver inviato un reclamo in data 19 marzo 2021, cui l'intermediario ha data riscontro con nota del giorno 7 aprile successivo in maniera non giudicata soddisfacente, la ricorrente, …, si è rivolta all' Arbitro per le Controversie Finanziarie, rappresentando … di avere acquistato, in data 30 dicembre 2014 e in data 18 giugno
2015 e a seguito di raccomandazione personalizzata da parte dell'intermediario convenuto, azioni emesse dallo stesso intermediario, per un controvalore di € 43.138,90. La ricorrente contesta: (i) l'inadeguatezza dell'operazione, sia in rapporto al proprio profilo, sia per eccesso di concentrazione;
(ii) di non aver ricevuto alcuna informazione sulle caratteristiche degli strumenti finanziari acquistati e in particolare in relazione al loro carattere illiquido … Al riguardo l'intermediario precisa che la ricorrente è titolare di n.
4.417 azioni, indicando nel contempo le operazioni di investimento che hanno portato la ricorrente a detenere complessivamente il pacchetto azionario sopra richiamato … i titoli a lei proposti erano classificati dapprima come a
"rischio basso" e poi come a "rischio media", pertanto ampiamente sottoscrivibili dalla ricorrente … L'intermediario contesta altresì la quantificazione del danno … segnala che, negli anni, la ricorrente ha percepito dividendi sulle azioni, sicché il relativo valore andrebbe detratto dall' eventuale risarcimento, unitamente al valore ancora realizzabile delle azioni in portafoglio, tramite vendita sul sistema organizzato di negoziazione TF … TO … Il ricorso è fondato entro i limiti e per le ragioni di seguito rappresentate. 2. È fondata la domanda di risarcimento del danno, sotto
l'assorbente profilo dell'inadeguatezza delle operazioni proposte dal resistente. Infatti, dal questionario MiFID risulta che la ricorrente aveva un profilo "media". Di contra, si deve ritenere che, nonostante il resistente avesse classificato le proprie azioni come uno strumento di investimento con un livello di rischio "media", essi in realtà all'epoca delle operazioni in questione erano già caratterizzati da una rischiosità "alta", trattandosi oltretutto di strumenti finanziari non quotati su un mercato regolamentato.
Inoltre, dagli estratti canto risulta che la ricorrente aveva investito l'intero proprio patrimonio mobiliare detenuto presso il resistente in azioni emesse dallo stesso resistente. Tanto basta, allora, per ritenere che l'operatività oggetto del presente giudizio arbitrale fosse inadeguata rispetto al profilo della cliente odierna ricorrente.
È avviso del Collegio che nel caso in esame il danno possa essere liquidato al ricorrente in misura pari a quanta investito dal ricorrente nelle operazioni contestate nel ricorso,
e quindi pari a complessivi € 32.900,20. Tale esito è conseguenza del fatto che - come il Collegio ha già avuto modo di precisare nelle sue più recenti decisioni sul medesimo tema (cfr. decisione n. 2151 del 17 gennaio 2020) - con decorrenza dal 4 dicembre 2019 la piattaforma multilaterale di negoziazione TF ha deliberato di sospendere gli scambi delle azioni dell'intermediario. Una misura, questa, a cui ha poi fatto seguito la determinazione della NS che con la delibera n. 21190 del 17 dicembre 2019 ha disposto la sospensione temporanea delle negoziazioni su tutti i mercati regolamentati
e sistemi multilaterali di negoziazione italiani di titoli emessi o garantiti dall'intermediario. Tale circostanza preclude, allora, la possibilità di continuare a fare applicazione del criterio adottato fino a dicembre 2019 per controversie analoghe che hanno coinvolto il resistente, vale a dire impedisce di detrarre dal capitale investito il valore di scambio delle azioni come potenzialmente realizzabile appunto attraverso la vendita tramite detti sistemi. Gli è, infatti, che con la sospensione delle negoziazioni quella possibilità e, almeno a oggi, azzerata, né sussiste, sempre a oggi, alcun altro mezzo per gli azionisti per recuperare almeno parte del valore investito. All'importo così riconosciuto deve aggiungersi, a titolo di rivalutazione monetaria, la somma di €
1.884,88”. Quindi, il Collegio con la pronuncia sopra specificata accoglieva il ricorso e dichiarava “… l'intermediario tenuto a corrispondere alla ricorrente, per
l'inadempimento descritto in narrativa, la somma complessiva, comprensiva di rivalutazione monetaria sino alla data della decisione, di € 34.785,08, oltre a interessi legali dalla stessa data sino al soddisfo …”.
7) Comunque, nella fattispecie trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, vale la regola generale per cui è il creditore opposto che deve fornire la prova del proprio credito nei confronti dell'opponente. Osserva il Tribunale che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti accertato nella sua stessa esistenza nonché nel suo ammontare, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione “in tema di procedimenti monitori, con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudice è investito del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni proposte contro di essa, anche se il decreto risulti emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, sì che la nullità del decreto medesimo può essere legittimamente dichiarata solo nel caso in cui, per ragioni pregiudiziali, manchi del tutto la possibilità di emettere una pronuncia di merito” (Cass. Civ., sez.
II, 8 settembre 1998 n.8853).
Ciò detto, dalla documentazione prodotta in atti risulta provato l'acquisto delle azioni, non avendo l'opponente mosso alcuna contestazione specifica in ordine a detta circostanza, allegata da parte convenuta-opposta, pacifico, risulta il duplice ruolo di di emittente dei titoli e di intermediario, assunto Parte_1 nell'esecuzione del contratto, in relazione gli ordini di acquisto dei titoli di
[...] come confermato dalla parte convenuta con i propri scritti Parte_1
difensivi non avendolo contestato.
Avendo dato esecuzione al contratto sottoscritto, deve Parte_1
ritenersi intervenuta la conclusione del contratto stesso nella forma scritta richiesta dall'art. 23 del D. Lgs. N. 58/1998.
8) Fondata, è da ritenersi la domanda di risoluzione dei contratti relativi all'acquisto di azioni di intercorsa tra la parte la convenuta-opposta e la Parte_1
stessa Parte_1
Va premesso che in materia di responsabilità nei contratti di intermediazione mobiliare,
l'investitore è tenuto ad allegare l'inadempimento ed a provare il nesso di causalità, mentre grava sull'intermediario l'onere di provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta, in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte con la sentenza n. 13533/2001 e come d'altronde previsto dall'art. 23, co. 6, del T.U.F.
Gli obblighi informativi in merito ai titoli venduti non sono ritenuti assolti dalla varia e copiosa documentazione consegnata all'attore, consistente in prospetti informativi, scheda di adesione etc., ma devono essere fornite oralmente in sede di acquisto in ossequio alla previsione del regolamento Consob, anche perché i questionari MIFID prodotti riportano clausole di stile o indeterminate formule standard la cui mera indicazione non può costituire la presa di consapevolezza e la pregressa conoscenza di titoli azionari e la loro distinzione da altri titoli di investimento.
Peraltro, la disciplina comunitaria prevede specificatamente il dovere per gli intermediari di agire "in modo onesto, equo e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti" (art. 19.1 della MiFID). In coerenza con ciò, la normativa primaria nazionale pone esplicitamente quale obiettivo dell'agire trasparente, corretto e diligente degli operatori, e quale criterio guida delle loro condotte, il soddisfacimento, nel miglior modo possibile, degli interessi dei propri clienti (cfr. art. 21 del TUF).
L'attività di intermediazione mobiliare tratteggiata dalla nuova normativa di derivazione comunitaria assume i contorni di un servizio svolto nell'interesse del cliente, perdendo i connotati di mera attività di vendita di prodotti per conto di altre categorie di soggetti terzi (le società prodotto, gli emittenti). È richiesto di conseguenza un significativo cambiamento del modello relazionale intermediario-cliente, con il passaggio da una logica incentrata sullo specifico “prodotto” commercializzato ad una logica incentrata sul “servizio” reso al cliente. Come risulta dalla documentazione agli atti, le azioni per cui è causa sono state emesse da ed hanno natura di strumenti finanziari da qualificarsi Parte_1
come titoli illiquidi. Ciò determina la loro valutazione in termini di elevatissima rischiosità sia perché non esistono parametri oggettivi certi per la individuazione del loro valore di mercato, perché non esiste una quotazione nei mercati di borsa, e sia perché pongono rilevanti difficoltà nello smobilizzo in termini ragionevoli, oltre ad essere emessa da soggetti che operando al di fuori dei mercati ufficiali di borsa si sottraggono ai controlli degli organi amministrativi deputati a verificare la regolarità delle operazioni di borsa, regolarità essenziale per la tenuta del valore dei titoli e sulle conseguenti capacità di rimborso agli azionisti. Già con il ricorso in sede di arbitrato irrituale e successivamente con il ricorso monitorio e la comparsa di costituzione e risposta parte convenuta-opposta ha lamentato l'inadempimento di Parte_1
quale intermediario che ha curato l'investimento in azioni dalla medesima
[...] emesse, rispetto all'obbligo di informare la clientela circa la peculiare rischiosità delle azioni illiquide in questione, rischiosità che lamenta taciuta. La materia degli obblighi posti a carico dell'intermediario in investimenti finanziari è regolata dagli artt. 21 comma 1 lettera a) e b) D. Lgs. N. 58/1998 e 28 Regolamento Consob adottato con delibera n. 16190 del 29/10/2007. Dette norme pongono a carico dell'intermediario uno stringente obbligo di informazione specificamente riferito alla rischiosità del prodotto di investimento che viene negoziato. La Suprema Corte ha avuto cura di precisare che l'obbligo informativo posto a carico dell'intermediario non può dirsi assolto con la mera consegna di documenti informativi generici (così Cass. Civ. sent. n. 18122/2020), ma richiede una informativa personalizzata nei confronti del singolo cliente specificamente riguardante la natura e rischiosità del prodotto finanziario (così Cass. civ. sent. n.
10099/2020).
Giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa dalla Suprema Corte, in tema d'intermediazione finanziaria, la dichiarazione resa dal cliente, su modulo predisposto dalla banca e da lui sottoscritto, in ordine alla propria consapevolezza circa le informazioni ricevute sulla rischiosità dell'investimento suggerito e sollecitato dalla banca e della inadeguatezza dello stesso rispetto al suo profilo d'investitore, non costituisce dichiarazione confessoria in quanto rivolta alla formulazione di un giudizio e non all'affermazione di scienza e verità di un fatto obiettivo (cfr. Sez. 1, Sentenza n.
4620 del 06/03/2015; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6142 del 19/04/2012). Tale obbligo permane anche nei confronti di un cliente classificato con elevata propensione al rischio (così Cass. civ. sent. n. 9018/2020), infatti con la citata sentenza
è stato affermato che: “In tema di intermediazione finanziaria, nel quadro di applicazione dell'art. 29 del regolamento Consob n. 11522 del 1998, la segnalazione di inadeguatezza ivi contemplata al comma 3, laddove si riferisce ad “esplicito riferimento alle avvertenze ricevute”, non richiede l'indicazione del contenuto delle informazioni al riguardo somministrate dall'intermediario; in tal caso, e cioè in mancanza di indicazione del contenuto delle informazioni omesse, la sottoscrizione da parte del cliente della segnalazione di inadeguatezza non incide sul riparto del relativo onere di allegazione e prova, né tantomeno costituisce prova dell'adempimento, da parte dell'intermediario, dell'obbligo informativo posto a suo carico, ma fa soltanto presumere che l'obbligo sia stato assolto, sicché, ove il cliente alleghi quali specifiche informazioni siano state omesse, grava sull'intermediario l'onere di provare, con ogni mezzo, che invece quelle informazioni siano state specificamente rese, ovvero non fossero dovute” ( così anche Cass. civ. sent. n. 10111 del 24/04/2018)”.
Ed anche nel caso in cui venga segnalata la non adeguatezza dell'operazione la responsabilità dell'intermediario permane ove non abbia adeguatamente informato il cliente circa caratteristiche e profili di specifica rischiosità dell'investimento. Giova rammentare che la Suprema Corte con sentenza nr. 9018/2020, ha affermato: “In tema di risarcimento del danno per la perdita del capitale investito dovuta all'acquisto di un prodotto finanziario, grava sull'intermediario l'onere di provare, D.lgs. n. 58 del 1998, ex art. 23, di aver adempiuto positivamente agli obblighi informativi relativi non solo alle caratteristiche specifiche dell'investimento ma anche al grado effettivo di rischiosità, mentre grava sull'investitore l'onere di provare il nesso causale consistente nell'allegazione specifica del deficit informativo nonché a fornire la prova del pregiudizio patrimoniale dovuto all'investimento eseguito, potendosi fornire la prova presuntiva del nesso causale tra l'inadempimento ed il danno lamentato. Ne consegue che la prova dell'avvenuto puntuale adempimento degli obblighi informativi non può essere ritenuta ininfluente in considerazione dell'elevata propensione al rischio dell'investitore dalla quale desumere che quest'ultimo avrebbe, comunque, accettato il rischio ad esso connesso dal momento che l'accettazione consapevole di un investimento finanziario non può che fondarsi sulla preventiva conoscenza delle caratteristiche specifiche del prodotto, in relazione a tutti gli indicatori della sua rischiosità” (Cass. n. 4727 del 28/02/2018; vedi anche Cass. n. 3773 del 17/02/2009; Cass. n. 810 del 19/01/2016; Cass. n. 10111 del 24/04/2018; Cass. n. 14335 del 24/05/2019).
Avendo parte opposta lamentato l'omessa informazione specifica sulla peculiare rischiosità delle azioni era onere di provare di aver fornito Parte_1
detta informazione, e di aver spiegato al cliente che si trattava di azioni altamente rischiose, per la capacità di recupero del capitale investito, stante la loro natura di titoli illiquidi negoziati al di fuori dei mercati regolamentati. Ciò al fine di consentire il formarsi di una consapevole scelta di investimento finanziario, interesse tutelato dalle norme disciplinanti gli obblighi informativi a carico dell'intermediario. A tal uopo sussiste, come detto, lo specifico obbligo dell'intermediario, nel caso di operazioni aventi ad oggetto strumenti per i quali non esistono condizioni di scambio trasparenti ed efficienti di prestare particolare attenzione ai presidi di divulgazione nella relazione con la clientela.
Ciò dovrà tenersi presente sia nella fase di proposizione delle operazioni di investimento aventi ad oggetto prodotti illiquidi (trasparenza ex ante, per la quale sono nel seguito fornite raccomandazioni operative) sia nella fase successiva al compimento dell'operazione da parte della clientela (trasparenza ex post, cui è dedicato il punto 1.7).
Con la comunicazione n. DIN/9019104 del 2/3/2009 la NS, dettava la condotta che l'intermediario doveva tenere in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi ispirati alla correttezza e trasparenza. Infatti, fissava le seguenti linee: “Si raccomanda così in primo luogo di effettuare la scomposizione (c.d. unbundling) delle diverse componenti che concorrono al complessivo esborso finanziario sostenuto dal cliente per l'assunzione della posizione nel prodotto illiquido, distinguendo fair value (con separata indicazione per l'eventuale componente derivativa) e costi – anche a manifestazione differita - che gravano, implicitamente o esplicitamente, sul cliente. A quest'ultimo è fornita indicazione del valore di smobilizzo dell'investimento nell'istante immediatamente successivo alla transazione, ipotizzando una situazione di invarianza delle condizioni di mercato. In un contesto nel quale gli obblighi informativi sono previsti per “tipo specifico” di prodotto, appare comunque rilevante che gli intermediari trasmettano ai clienti, ai fini della più consapevole definizione dell'operazione di investimento, informazioni in merito alle modalità di smobilizzo delle posizioni sul singolo prodotto, con evidenziazione espressa delle eventuali difficoltà di liquidazione connesse al funzionamento dei mercati di scambio e dei conseguenti effetti in termini di costi (livello dello spread denaro-lettera, anche per valori medi) e tempi di esecuzione della liquidazione. In tale ambito andrà eventualmente comunicata al cliente la circostanza che l'unica fonte di liquidità è costituita dallo stesso intermediario
o da entità riconducibili al medesimo gruppo, precisando le regole di pricing nel caso applicate”.
Quindi, come sopra evidenziato, l'art. 23 del D. Lgs. N. 58/1998, pone a carico dell'intermediario l'onere di provare di aver adempiuto agli obblighi a lui imposti dalla legge e dalle raccomandazioni nel caso in cui oggetto della intermediazione siano azioni illiquide.
La Suprema Corte, sul presupposto che l'adempimento degli obblighi informativi previsti dall'art. 21 TUF e dai regolamenti Consob, medio tempore vigenti, tende a consentire all'investitore di addivenire ad una scelta effettivamente consapevole, ha precisato che “le specifiche ragioni, che rendono nel concreto inadeguata una data operazione, devono perciò venire trasmesse all'investitore con contenuti e termini tali da risultare destinate a porsi come reali co-fattori della decisione di questi: di non investimento, come anche, nel caso, di investimento” (così Cass. civ. sent. n. 8394/2016,
n. 8089/2016, 23268/2016).
A tanto va aggiunto che “in materia di intermediazione finanziaria, gli obblighi d'informazione che gravano sull'intermediario, dal cui inadempimento consegue in via presuntiva l'accertamento del nesso di causalità del danno subito dall'investitore, impongono la comunicazione di notizie conoscibili in base alla necessaria diligenza professionale e l'indicazione, in modo puntuale, di tutte le specifiche ragioni idonee a rendere un'operazione inadeguata rispetto al profilo di rischio dell'investitore, ivi comprese quelle attinenti al rischio di “default” dell'emittente con conseguente mancato rimborso del capitale investito, in quanto tali informazioni costituiscono reali fattori per decidere, in modo effettivamente consapevole, se investire o meno” (Cass. civ. sent. n.
12544/2017) e quelle inerenti al rating nel periodo di esecuzione dell'operazione ed al connesso rapporto tra il rendimento e il rischio (Cass. civ. sent. n. 1376/2016). Gli obblighi dell'intermediario di rendere informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione si pongono a monte di quelli inerenti all'inadeguatezza dell'operazione e devono logicamente precedere la rappresentazione delle ragioni di inadeguatezza, cosicché, sebbene dette informazioni possano essere fornite in unico contesto, “è indispensabile che quell'attività esplicativa concernente lo specifico oggetto dell'operazione abbia effettivamente luogo”(Cass. civ. sent. n.
13765/2017). Nel caso di specie l'opponente ha reso informazioni che risultano alquanto generiche e meramente formali, che non provano quanto sia stato effettivamente riferito al cliente in merito all'operazione e non provano che sia stata fornita un'informazione adeguata da consentirgli una valutazione sulla rischiosità dell'operazione.
In particolare, non risulta fornita alcuna indicazione del rating relativa al periodo di esecuzione dell'operazione e del rapporto tra rendimento e rischio, né alla natura illiquida dei titoli azionari venduti, definiti titoli non quotati caratterizzati da scarsa liquidità.
Parte attrice-opponente, sulla quale gravava l'onere, a fronte di specifiche contestazioni di parte opposta, nessuna prova ha fornito al riguardo in ordine alle informazioni rese ai clienti ovvero in ordine al mancato possesso delle omesse informazioni.
A lume di quanto sopra esposto, deve ritenersi sussistente l'inadempimento dell'intermediario agli obblighi informativi, inadempimento che ha avuto incidenza causale sulle operazioni poste in essere dall'opposta che acquistando le azioni, ha assunto un rischio del quale non era consapevole ed ha subito un danno consistente nella Contr perdita totale del valore delle azioni acquistate;
sul punto la decisione di ha affermato di: “… Di contra, si deve ritenere che, nonostante il resistente avesse classificato le proprie azioni come uno strumento di investimento con un livello di rischio "media", essi in realtà all'epoca delle operazioni in questione erano già caratterizzati da una rischiosità "alta", trattandosi oltretutto di strumenti finanziari non quotati su un mercato regolamentato”.
Quindi, mancando la prova del regolare assolvimento del proprio stringente onere informativo specifico, richiesto dalla natura dell'investimento avente ad oggetto titoli illiquidi e dalla situazione di crisi finanziaria in cui versava l'emittente va Pt_1
ritenuta responsabile per violazione di uno specifico obbligo contrattuale discendente dal contratto quadro di intermediazione e sorto nel momento in cui ha dato esecuzione al contratto di acquisto di azioni emesse dalla medesima Banca. L'inadempimento circa gli obblighi informativi dà luogo a responsabilità contrattuale, ove maturato in occasione dei singoli ordini di acquisto di strumenti finanziari, e giustifica sia la risoluzione per grave inadempimento dell'intermediario e sia il risarcimento dei danni, pari al valore perduto dai titoli (così Cass. civ. S.U., sent. n. 26724/2007). Ciò per il rilievo della gravità di tale inadempimento che incide sulla scelta di operare l'investimento, scelta che di norma cade sulla non esecuzione dell'operazione finanziaria ove venga prospettata l'elevata rischiosità del titolo azionario in termini di capacità di rimborso del capitale.
I contratti di investimento conclusi con l'intermediazione di , Parte_1 vanno dunque risolti per grave inadempimento dell'opponente (artt. 1453 e 1455 c.c.).
Ne consegue l'obbligo di di restituire il prezzo di Parte_1 acquisto, essendo divenuto indebito ai sensi dell'art. 2033 c.c., il relativo pagamento.
9) Assorbita e/o rigettata ogni altra questione.
10) Le spese di lite, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
GOP dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 2105/2022, tra , in persona Parte_1
del legale rappresentante pro tempore (attrice-opponente) e (convenuta- CP_1
opposta), ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1 per quanto in parte motiva e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n.
420/2022 emesso dal tribunale di Potenza in data 06/06/2022;
b) Condanna alla refusione delle spese di lite che vengono Parte_1 liquidate in € 6.713,00 oltre accessori di legge, da distrarsi in favore degli avvocati dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Potenza in data 15/05/2025
Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante