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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 23/01/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N° 483/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sez. unica civile
Processo verbale d'udienza del procedimento n° 483/2024 R.G.A.C.
TRA
“EUROFRUTTA UL DI UL IC E C. S.n.c.”, in persona del legale rappresentante p.t., con avv. Antonino MANCINI;
ATTRICE INTIMANTE
E
“DRACARYS LIVE PUB S.r.l.s.”, in persona del legale rappresentante p.t., con avv. Franco MASTRONARDI;
CONVENUTA INTIMATA All'udienza del 23.01.2025, innanzi al GOT avv. Antonio Giovenale BARULLI, è comparso: per l'attrice intimante “EUROFRUTTA UL DI UL IC E C. S.n.c.”, in persona del legale rappresentante p.t., l'avv. Antonino MANCINI. Nessuno è comparso, alle ore 12,50 per la convenuta intimata “DRACARYS LIVE PUB S.r.l.s.”, in persona del legale rappresentante p.t.. Il G.O.T. invita a discutere la causa ed a precisare le conclusioni.L'avv. MANCINI si riporta a ciascuno dei propri atti e scritti di causa rinnovando ogni difesa/eccezione/istanza apprestata/sollevata/avanzata, insistendo, con impugnativa di quelli di parte avversa per i quali chiede il completo rigetto, per il relativo integrale accoglimento. Il medesimo avv.
MANCINI richiama, infine, le conclusioni così come da ultimo rassegnate nelle proprie Note conclusionali similmente insistendo, adversis reiectis, per il loro integrale accoglimento. Il G.O.T. preso atto, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza del cui dispositivo dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale chiuso alle ore 14,40.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
1
Segue processo verbale d'udienza del 23.01.2025 – proc. n° 483/2024 R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. Antonio Giovenale
BARULLI, all'udienza del 23.01.2025, dando lettura del dispositivo in aula, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 483/2024 R.G.A.C. e vertente
TRA
“EUROFRUTTA UL DI UL IC E C. S.n.c.”, in persona del legale rappresentante p.t., con avv. Antonino MANCINI;
ATTRICE INTIMANTE
E
“DRACARYS LIVE PUB S.r.l.s.”, in persona del legale rappresentante p.t.,
con avv. Franco MASTRONARDI;
CONVENUTA INTIMATA
Oggetto: intimazione di sfratto per morosità; risoluzione del contratto;
pagamento canoni di locazione.
Conclusioni: come in atti.
-=====================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come modificato
– in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009, n° 69 ed
2 applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo
“svolgimento del processo”.
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è risultata fondata sia in fatto sia in diritto e, pertanto, merita accoglimento.
Infatti e con efficacia dirimentemente assorbente su ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata, vi è che:
A) da un canto l'intimata, secondo quanto peraltro già evidenziato in ordinanza di rilascio dell'immobile locato resa ex art. 665 c.p.c. all'udienza del
20.03.2024, ivi pag. 1, “non ha utilmente contestato la morosità ad oggi in
ogni caso maturatasi” ed in ogni caso, poiché all'udienza del 14.02.2024,
aveva chiesto “breve rinvio per provvedere al pagamento dei canoni
arretrati da quantificare a tutt'oggi”, aveva in tal modo “di fatto ammesso
la propria situazione di debenza”;
B) da un altro canto la stessa intimata poneva nel nulla, con detta fattuale ammissione, ognuna delle allegazioni e difese pur formalizzate, altresì in
3 via riconvenzionale e seppur rimaste totalmente indimostrate [si annota che le fatture versate in atti con il detto atto di costituzione risultano come non aventi alcuna rilevanza – in termini sia assoluti (siccome attinenti a prestazioni/servizi che nulla hanno a che vedere con le obbligazioni derivanti in capo al locatore dal rapporto di locazione dedotto in giudizio)
sia relativi in punto di opponibilità certa nei confronti della controparte
(constatando come esse fatture, sebbene apparentemente promananti da distinti soggetti, abbiano tuttavia una medesima struttura, ovvero un medesimo format, anche con riferimento ai caratteri ed alle spaziature utilizzati) – ai fini di un eventuale proficuo suffragio di esse allegazioni e difese], nella propria Comparsa di costituzione e risposta depositata il
19.03.2024;
C) da un altro canto ancora la medesima intimata (fermo quant'altro rilevato nella richiamata ordinanza resa ex art. 665 c.p.c. alla detta udienza del
20.03.2024, ivi pag. 2, con riguardo alla mancata dimostrazione delle ulteriori allegazioni circa lo “avvenuto versamento” dei canoni locatizi poiché in sostanza risultava soltanto invocata, del tutto impropriamente, una sorta di innominata inversione dell'onere della prova):
a) per un verso non ha inteso nemmeno fruire dei termini pur assegnati per
“provvedere all'eventuale integrazione dei rispettivi atti introduttivi
mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria” (cfr. ancora ordinanza di rilascio immobile resa ex art. 665 c.p.c. alla ripetuta udienza del 20.03.2024, ivi pag. 2);
b) per altro verso non ha minimamente contestato, così incorrendo irrimediabilmente nelle conseguenze per sé pregiudizievoli di cui all'art. 115, 1° co., ultima parte, c.p.c. – alla prima difesa in ipotesi
4 utile a tanto e da individuarsi nell'udienza del 17.04.2024 (in occasione della quale, per di più, aveva ritenuto di non comparire) né tanto meno in prosieguo di giudizio – tutto quanto in termini fattuali/accadimentali ulteriormente dedotto ed argomentato dall'intimante, anche in replica e contrasto rispetto all'avverso richiamato atto di costituzione, nella propria “Memoria difensiva integrativa” del 10.04.2024;
c) per un altro verso ancora non ha affatto coltivato le proprie sopra più
volte richiamate allegazioni e difese sì da ben poterle ritenere come integralmente rinunciate;
D) infine ed in ogni caso l'acclarato risalente inadempimento da parte dell'intimata [alla data del 10.04.2024 di deposito da parte dell'intimante della predetta “Memoria difensiva integrativa” quivi (pag. 6)
monetariamente indicato in “€ 19.000,00 per canoni fino al mese di aprile
2024” e rimasto incontestato con i già evidenziati effetti di cui all'art. 115
cit.] ben integra i requisiti di cui all'art. 1453 c.c. per una favorevole valutazione della chiesta declaratoria di risoluzione contrattuale (cfr. ancora detta Memoria difensiva, ivi sempre pag. 6).
Tanto emerso e rilevato/valutato e stante il quadro così delineatosi, rimane ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente e rimanendo ribaditamente assorbiti ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata (altresì in applicazione dal principio della ragione c.d. più <>, cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III, 16.05.2006, n° 11356
e Cass. civ., Sez. III, 03.07.2013, n° 16630) e non essendo peraltro apparso in senso contrario alcun nuovo e giovevole elemento di valutazione (si semper
necessarium si rileva anche come sia rimasta inimpugnata l'ordinanza, resa all'udienza del 05.06.2024, di rigetto delle istanze istruttorie avanzate
5 dall'intimata) neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla valendo eventuali ulteriori difese/richieste o allegazioni in ipotesi avanzate/offerte
(soprattutto ove costituenti inammissibili nova in quanto, come tali, tardive)
ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte, posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio poiché necessario anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], la domanda va accolta dichiarandosi, per l'effetto, da un lato la risoluzione del contratto di locazione dedotto in giudizio (cfr. all. n° 1 all'atto introduttivo), da un altro lato confermandosi la più volte richiamata ordinanza di rilascio dell'immobile locato resa ex art. 665 c.p.c. alla nuovamente ripetuta udienza del
20.03.2024 e, da un altro lato ancora, condannandosi l'intimata al pagamento,
in favore dell'intimante, della somma pari ad Euro 19.000,00 per canoni di locazione incontestatamente non corrisposti sino al mese di Aprile 2024, oltre a quelli in ipotesi successivamente non corrisposti fino al rilascio del detto immobile nonché interessi legali dalle singole scadenze di essi canoni sino all'effettivo soddisfo.
Le spese ed i compensi di giudizio seguono la soccombenza così come determinatasi venendo in tal modo liquidati, interamente a carico dell'intimata ed in favore dell'intimante, nella misura ritenuta equa come da dispositivo che segue ed alla luce dei principi di cui al D.M. Giustizia 10.03.2014 n° 55 (e ss.
mm. e ii.: cfr., da ultimo, D.M. Giustizia 13.08.2022 n° 147 in vigore dal
23.10.2022) in vigore dal 03.04.2014 – essendo l'attività difensiva terminata successivamente alla sua entrata in vigore (in alinea con Cass. SS.UU. 17406/12
nonché Cass. 18920/12) – in particolare valutati i relativi parametri e tenuto altresì conto del pregio dell'attività concretamente espletata, della difficoltà e
6 dell'effettivo valore del procedimento, nonché degli aumenti e delle diminuzioni normativamente previsti e consentiti (ex art. 4, 1° co., D.M. 55/14
cit. sugli importi medi così calcolati).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI,
definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di
“EUROFRUTTA UL DI UL IC E C. S.n.c.”, in persona del legale rappresentante p.t., contro “DRACARYS LIVE PUB S.r.l.s.”, in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) accoglie la domanda;
2) dichiara risolto, per l'effetto, il contratto di locazione dedotto in giudizio;
3) conferma, sempre per l'effetto, l'ordinanza di rilascio dell'immobile locato resa ex art. 665 c.p.c. all'udienza del 20.03.2024;
4) condanna, sempre per l'effetto, l'intimata “DRACARYS LIVE PUB
S.r.l.s.”, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'intimante “EUROFRUTTA UL DI UL IC E C.
S.n.c.”, in persona del legale rappresentante p.t., della somma pari ad Euro
19.000,00 per canoni d locazione incontestatamente non corrisposti sino al mese di Aprile 2024, oltre a quelli in ipotesi successivamente non corrisposti fino al rilascio dell'immobile locato nonché interessi legali dalle singole scadenze di essi canoni sino all'effettivo soddisfo;
5) condanna, per l'ulteriore effetto, l'intimata “DRACARYS LIVE PUB
S.r.l.s.”, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione, in favore dell'intimante “EUROFRUTTA UL DI UL IC E C.
7 S.n.c.”, in persona del legale rappresentante p.t., delle spese e dei compensi di giudizio liquidati in complessivi Euro 2.829,50 di cui Euro 291,00 per spese, Euro 459,50 per la fase di studio, Euro 388,50 per la fase introduttiva,
Euro 840,00 per la fase istruttoria ed Euro 850,50 per la fase decisoria relative al medesimo presente giudizio, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, 2° co., D.M. 55/14, nonché C.A.P. ed I.V.A., ove dovuta, come per Legge.
Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 23.01.2025.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
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