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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 1969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1969 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4122/2023 R.G.A.C.
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 17.4.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 4122/2023 R.G., verten- te tra:
LL VA
Il Controparte_1 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Valentina Pellegrino che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Francesco Manzo e si riporta agli atti e verbali di causa e insiste per la nomina CTU.
E' presente, per il , l'Avvocato Gianluca Granato, che si riporta agli atti e ver- Controparte_1 bali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Pellegrino si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Granato si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
1
La Corte, in prosieguo, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 4122/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4122/2023 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 517/2023 emessa dal Tribunale di Nola in data 23.3.2023 nel procedimento n.
6658/2017 - vertente tra
LL VA (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato C.F._1
Francesco Manzo, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Sa- viano (NA), Corso Vittorio Emanuele III, n°144/146;
appellante
e
Il (c.f. n. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gianluca Granato, elettivamente domici- liato in Saviano (Na), Piazza Enrico De Nicola;
appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27.3.2017, CA VA conveniva dinanzi al Giudice di
Pace di Nola il , al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a Controparte_1 seguito di sinistro verificatosi il 17.1.2016, ore 10:00 circa, in Via Miccoli del predetto comune.
Si costituiva il l'Ente, eccependo l'incompetenza per valore del giudice adito.
A seguito di pronuncia di incompetenza, il processo veniva riassunto innanzi al Tribunale di Nola.
L'attore allegava che, mentre percorreva a piedi Via Miccoli, diretto verso il Corso Italia, inciampava in una buca ricoperta da foglie e pietrisco, non circoscritta da nessuna tran-
2
senna e non segnalata.
L'esponente cadeva rovinosamente a terra, riportando lesioni personali accertate presso il
P.S. dell'Ospedale “S. Maria della Pietà” di Nola (NA), nel referto n. 2016/2598, con diagnosi di “trauma contusivo piede sx”.
Il si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, prospettando che CP_1 il sinistro fosse riconducibile esclusivamente alla condotta dell'attore.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda.
Secondo il giudice di primo grado, “pur avendo l'attore dato prova dei danni subiti, at- traverso il deposito del certificato di Pronto Soccorso n. 2016/2598 prodotto in giudizio, appare comunque interrotto il nesso di causalità, dato che la caduta risulta ascrivibile al comportamento negligente del danneggiato che integra il caso fortuito.
Tale suddetta negligenza emerge da una serie di circostanze fattuali: in primo luogo, de- pongono in tal senso le circostanze di tempo in cui si è verificato il sinistro, in quanto, lo stesso è avvenuto in pieno giorno, alle ore 10:00 circa nel mese di Gennaio, in condizio- ni di visibilità ordinarie e tali da consentire all'attore di poter constatare la presenza della “buca” sul marciapiede;
ancora, non rileva in favore dell'attore la circostanza che, al momento del sinistro, la suddetta buca fosse coperta da erbacce e pietrisco, poi- ché, così come evincibile dai rilievi fotografici allegati in atti, la presenza degli stessi non impediva la visibilità della sconnessione;
infine, dall'esame della documentazione fotografica prodotta in giudizio, non può non considerarsi la collocazione della suddetta buca, ossia, al margine estremo del marciapiede, al confine con la carreggiata stradale
e, dunque, in una posizione tale da non ostacolare la marcia del pedone, nonché, vero- similmente evitabile con facilità dall'CA VA che, tra l'altro, camminava in so- litaria”.
Avverso l'indicata pronuncia, LL VA, con atto del 19.9.2023, ha promosso ap- pello, costituendosi in data 26.9.2023 e deducendo l'errore del Tribunale nel valutare come negligente il comportamento posto in essere dal pedone, nonché nel non considera- re come non percepibile la buca, con conseguente evitabilità del pericolo.
Parte istante ha poi contestato la mancata ammissione di consulenza tecnica di ufficio.
Ebbene, si ritiene utile riportare alcuni principi elaborati di recente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione: “questa Corte ha affermato (Cass. n. 2482/2018) e di recente ribadito (Cass., S.U., n. 20943/2022; Cass. n. 11152/2023) i seguenti principi di diritto:
- la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e, perciò, prescinde dalla colpa del custode;
ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il control- lo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, funzionale a disvelare la "ratio legis" che presiede all'allocazione del danno;
- quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente in- cauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita,
3
o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fat- tori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sotten- dendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela;
- a tal fine, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la "res", anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accet- tabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque se- condo uno "standard" oggettivo;
- pertanto, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applica- zione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dalla Cost., art. 2;
- quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente atte- se e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'effi- cienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso (Cass. civ.
Sez. III, Ord., 18.9.2023, n. 26774).
La responsabilità del dunque, può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito CP_1
(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Cass. civ. Sez. III Sent., 27/04/2023, n. 11152; cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 19/12/2022, n.
37059).
Ancora, la Suprema Corte, di recente, ha chiarito che l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura col- posa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, ecce- zionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. civ., III, 24.1.2024, n. 2376).
In particolare, si è confermato che “la condotta del danneggiato, "nella motivata valuta- zione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente con- corrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato
e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle
4
conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa", fermo restando, però, che nel "formulare il giudizio di con- correnza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa" mentre "non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettiva- mente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, im- prevedibile e inevitabile" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.), secondo quello che è "l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte", pe- raltro "ribadito e definitivamente "suggellato" anche dal suo massimo consesso" (il rife- rimento è Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084-01) (Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21073).
Questi i principi più recenti espressi, che la Corte condivide e fa propri, va detto che nel corso del giudizio di primo grado è stato eseguito approfondimento istruttorio.
L'unico teste escusso, all'udienza del 27.6.2019, ha confermato i capi di prova e ha rife- rito che al momento del sinistro si trovava in Via Miccoli, alla guida della sua auto, quando vide l'appellante passeggiare a piedi, e ha aggiunto: “ho visto il Sig. CA camminare sul marciapiede ivi esistente in Via Miccoli…il marciapiede è fatto di san pietrini… preciso che la buca era ricoperta di foglie e pietrisco e non era né segnalata né transennata …preciso che quando ho visto inciampare il Sig. CA mi sono fermato per soccorrerlo ho visto che lamentava dolori al piede sinistro…”.
Ebbene, a prescindere dalle valutazioni rese dal teste, non convince la natura del perico- lo, nonché il comportamento del pedone, che si ritiene abbia avuto incidenza causale esclusiva, posto che davvero non si comprende come questi non abbia potuto vedere l'esistenza della buca in pieno giorno, mentre la presenza di foglie e pietrisco non può as- sumere la rilevanza sperata dall'istante.
Dalla foto contenuta a pag. 24 della produzione cartacea di primo grado e riprodotta te- lematicamente in appello, si desume l'importante grandezza della buca, posta nel margi- ne sinistro del marciapiede, e dunque obiettivamente visibile, mentre l'affermare che questa fosse completamente coperta da foglie e da pietrisco induce la Corte al seguente ragionamento: o la buca non avrebbe potuto essere coperta integralmente, stante le sue dimensioni, ed era quindi assolutamente visibile, oppure si trattava di una quantità così ampia e talmente evidente di foglie e pietrisco che proprio la descritta presenza del detto materiale avrebbe dovuto indurre il pedone a prestare la dovuta attenzione e comunque a non transitargli attraverso, tenuto conto dello spazio a disposizione rimanente per percor- rere altra parte del marciapiede.
Il suo comportamento colposo, dunque, ha assunto rilevanza esclusiva nella causazione del sinistro.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositi-
5
vo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con ap- plicazione della decurtazione massima, per la non particolare complessità della causa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'impugna- zione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o impro- cedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o inci- dentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la senten- za n. 517/2023 emessa dal Tribunale di Nola in data 23.3.2023 nel procedimento n.
6658/2017, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute da parte appellata, che liquida in euro 2.904,5, per compensi profes- sionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 17.4.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
Udienza del 17.4.2025
Verbale dell'udienza di discussione relativa alla causa civile iscritta al n. 4122/2023 R.G., verten- te tra:
LL VA
Il Controparte_1 dinanzi alla Corte di appello di Napoli, sesta sezione civile, composta dai signori magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore
E' presente, per parte appellante, l'Avvocato Valentina Pellegrino che dichiara di essere presente per delega orale dell'Avvocato Francesco Manzo e si riporta agli atti e verbali di causa e insiste per la nomina CTU.
E' presente, per il , l'Avvocato Gianluca Granato, che si riporta agli atti e ver- Controparte_1 bali di causa.
La Corte invita a procedere alla discussione della causa, ai sensi di quanto previsto dall'art. 281 sexies c.p.c..
L'Avv.to Pellegrino si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
L'Avv.to Granato si riporta alle richieste e conclusioni contenute nei propri atti e nei verbali di causa, nonché alla documentazione esibita.
La Corte, si riserva di provvedere in prosieguo.
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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La Corte, in prosieguo, in assenza delle parti, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies cpc
n. 4122/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SESTA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Napoli, sezione sesta civile, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Assunta d'Amore Presidente dott. Giorgio Sensale Consigliere dott. Fabio Magistro Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4122/2023 R.G. - avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 517/2023 emessa dal Tribunale di Nola in data 23.3.2023 nel procedimento n.
6658/2017 - vertente tra
LL VA (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato C.F._1
Francesco Manzo, elettivamente domiciliato presso lo studio del proprio difensore in Sa- viano (NA), Corso Vittorio Emanuele III, n°144/146;
appellante
e
Il (c.f. n. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocato Gianluca Granato, elettivamente domici- liato in Saviano (Na), Piazza Enrico De Nicola;
appellato
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 27.3.2017, CA VA conveniva dinanzi al Giudice di
Pace di Nola il , al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti a Controparte_1 seguito di sinistro verificatosi il 17.1.2016, ore 10:00 circa, in Via Miccoli del predetto comune.
Si costituiva il l'Ente, eccependo l'incompetenza per valore del giudice adito.
A seguito di pronuncia di incompetenza, il processo veniva riassunto innanzi al Tribunale di Nola.
L'attore allegava che, mentre percorreva a piedi Via Miccoli, diretto verso il Corso Italia, inciampava in una buca ricoperta da foglie e pietrisco, non circoscritta da nessuna tran-
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senna e non segnalata.
L'esponente cadeva rovinosamente a terra, riportando lesioni personali accertate presso il
P.S. dell'Ospedale “S. Maria della Pietà” di Nola (NA), nel referto n. 2016/2598, con diagnosi di “trauma contusivo piede sx”.
Il si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda, prospettando che CP_1 il sinistro fosse riconducibile esclusivamente alla condotta dell'attore.
Il Tribunale, con la sentenza impugnata, ha rigettato la domanda.
Secondo il giudice di primo grado, “pur avendo l'attore dato prova dei danni subiti, at- traverso il deposito del certificato di Pronto Soccorso n. 2016/2598 prodotto in giudizio, appare comunque interrotto il nesso di causalità, dato che la caduta risulta ascrivibile al comportamento negligente del danneggiato che integra il caso fortuito.
Tale suddetta negligenza emerge da una serie di circostanze fattuali: in primo luogo, de- pongono in tal senso le circostanze di tempo in cui si è verificato il sinistro, in quanto, lo stesso è avvenuto in pieno giorno, alle ore 10:00 circa nel mese di Gennaio, in condizio- ni di visibilità ordinarie e tali da consentire all'attore di poter constatare la presenza della “buca” sul marciapiede;
ancora, non rileva in favore dell'attore la circostanza che, al momento del sinistro, la suddetta buca fosse coperta da erbacce e pietrisco, poi- ché, così come evincibile dai rilievi fotografici allegati in atti, la presenza degli stessi non impediva la visibilità della sconnessione;
infine, dall'esame della documentazione fotografica prodotta in giudizio, non può non considerarsi la collocazione della suddetta buca, ossia, al margine estremo del marciapiede, al confine con la carreggiata stradale
e, dunque, in una posizione tale da non ostacolare la marcia del pedone, nonché, vero- similmente evitabile con facilità dall'CA VA che, tra l'altro, camminava in so- litaria”.
Avverso l'indicata pronuncia, LL VA, con atto del 19.9.2023, ha promosso ap- pello, costituendosi in data 26.9.2023 e deducendo l'errore del Tribunale nel valutare come negligente il comportamento posto in essere dal pedone, nonché nel non considera- re come non percepibile la buca, con conseguente evitabilità del pericolo.
Parte istante ha poi contestato la mancata ammissione di consulenza tecnica di ufficio.
Ebbene, si ritiene utile riportare alcuni principi elaborati di recente dalla giurisprudenza della Corte di cassazione: “questa Corte ha affermato (Cass. n. 2482/2018) e di recente ribadito (Cass., S.U., n. 20943/2022; Cass. n. 11152/2023) i seguenti principi di diritto:
- la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e, perciò, prescinde dalla colpa del custode;
ne consegue che la capacità di vigilare sulla cosa, di mantenerne il control- lo e di neutralizzarne le potenzialità dannose non integra un elemento costitutivo della fattispecie, rilevando unicamente alla stregua di canone interpretativo della fattispecie, funzionale a disvelare la "ratio legis" che presiede all'allocazione del danno;
- quando il comportamento del danneggiato sia apprezzabile come ragionevolmente in- cauto, lo stabilire se il danno sia stato cagionato dalla cosa, gestita così come custodita,
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o dal comportamento della stessa vittima o se vi sia stato concorso causale tra i due fat- tori, costituisce valutazione di merito da compiere sul piano del nesso eziologico, sotten- dendo un bilanciamento con i doveri di precauzione e cautela;
- a tal fine, ove la condotta del danneggiato assurga, per l'intensità del rapporto con la produzione dell'evento, al rango di causa autonomamente sopravvenuta dell'evento del quale la cosa abbia infine costituito, in questo senso, una mera occasione, viene meno il nesso eziologico con la "res", anche se la condotta del danneggiato possa ritenersi astrattamente prevedibile, ma debba essere esclusa come evenienza ragionevole o accet- tabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale da verificare dunque se- condo uno "standard" oggettivo;
- pertanto, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado d'incidenza causale sull'evento dannoso, in applica- zione anche ufficiosa dell'art. 1227, comma 1, c.c., e dev'essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dalla Cost., art. 2;
- quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione, da parte dello stesso danneggiato, delle cautele normalmente atte- se e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'effi- cienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo del danno, fino a rendere possibile, nei termini appena specificati, che detto comportamento superi il nesso eziologico astrattamente individuabile tra fatto ed evento dannoso (Cass. civ.
Sez. III, Ord., 18.9.2023, n. 26774).
La responsabilità del dunque, può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito CP_1
(che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate dalla colpa ex art. 1227 c.c. e, indefettibilmente, dalla oggettiva imprevedibilità e imprevedibilità rispetto all'evento pregiudizievole (Cass. civ. Sez. III Sent., 27/04/2023, n. 11152; cfr. Cass. civ. Sez. III Ord., 19/12/2022, n.
37059).
Ancora, la Suprema Corte, di recente, ha chiarito che l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura col- posa, non richiedendosi, invece, che la condotta si presenti anche come autonoma, ecce- zionale, imprevedibile e inevitabile (Cass. civ., III, 24.1.2024, n. 2376).
In particolare, si è confermato che “la condotta del danneggiato, "nella motivata valuta- zione del giudice del merito, potrà dunque assumere un rilievo causale meramente con- corrente (cosicché vi sarà una percentuale di danno ascrivibile al fatto del danneggiato
e una percentuale ascrivibile al fatto della cosa, e dunque imputabile al custode di essa), ma anche un'efficienza causale esclusiva, ove, per il grado della colpa e il rilievo delle
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conseguenze, si ponga come causa assorbente del danno, sicché ne sia del tutto esclusa la derivazione dalla cosa", fermo restando, però, che nel "formulare il giudizio di con- correnza o di esclusività causale del fatto del danneggiato, il giudice del merito deve dunque tenere conto solo del parametro oggettivo delle conseguenze e del parametro della colpa" mentre "non occorre che il contegno del danneggiato, oltre che oggettiva- mente colposo, nel senso appena sopra precisato, sia anche abnorme, eccezionale, im- prevedibile e inevitabile" (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 14228 del 2023, cit.), secondo quello che è "l'orientamento assolutamente maggioritario di questa Corte", pe- raltro "ribadito e definitivamente "suggellato" anche dal suo massimo consesso" (il rife- rimento è Cass. Sez. Un., sent. 30 giugno 2022, n. 20943, Rv. 665084-01) (Cass. civ.,
Sez. III, Ord., 27/07/2024, n. 21073).
Questi i principi più recenti espressi, che la Corte condivide e fa propri, va detto che nel corso del giudizio di primo grado è stato eseguito approfondimento istruttorio.
L'unico teste escusso, all'udienza del 27.6.2019, ha confermato i capi di prova e ha rife- rito che al momento del sinistro si trovava in Via Miccoli, alla guida della sua auto, quando vide l'appellante passeggiare a piedi, e ha aggiunto: “ho visto il Sig. CA camminare sul marciapiede ivi esistente in Via Miccoli…il marciapiede è fatto di san pietrini… preciso che la buca era ricoperta di foglie e pietrisco e non era né segnalata né transennata …preciso che quando ho visto inciampare il Sig. CA mi sono fermato per soccorrerlo ho visto che lamentava dolori al piede sinistro…”.
Ebbene, a prescindere dalle valutazioni rese dal teste, non convince la natura del perico- lo, nonché il comportamento del pedone, che si ritiene abbia avuto incidenza causale esclusiva, posto che davvero non si comprende come questi non abbia potuto vedere l'esistenza della buca in pieno giorno, mentre la presenza di foglie e pietrisco non può as- sumere la rilevanza sperata dall'istante.
Dalla foto contenuta a pag. 24 della produzione cartacea di primo grado e riprodotta te- lematicamente in appello, si desume l'importante grandezza della buca, posta nel margi- ne sinistro del marciapiede, e dunque obiettivamente visibile, mentre l'affermare che questa fosse completamente coperta da foglie e da pietrisco induce la Corte al seguente ragionamento: o la buca non avrebbe potuto essere coperta integralmente, stante le sue dimensioni, ed era quindi assolutamente visibile, oppure si trattava di una quantità così ampia e talmente evidente di foglie e pietrisco che proprio la descritta presenza del detto materiale avrebbe dovuto indurre il pedone a prestare la dovuta attenzione e comunque a non transitargli attraverso, tenuto conto dello spazio a disposizione rimanente per percor- rere altra parte del marciapiede.
Il suo comportamento colposo, dunque, ha assunto rilevanza esclusiva nella causazione del sinistro.
L'appello va quindi rigettato.
Le spese seguono la soccombenza di questo grado di giudizio e si liquidano in dispositi-
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vo, in forza delle previsioni contenute nel DM 55/14 e successive modificazioni, con ap- plicazione della decurtazione massima, per la non particolare complessità della causa.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n. 115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228, “quando l'impugna- zione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o impro- cedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o inci- dentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente decidendo, sull'appello promosso avverso la senten- za n. 517/2023 emessa dal Tribunale di Nola in data 23.3.2023 nel procedimento n.
6658/2017, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• rigetta l'appello;
• condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio sostenute da parte appellata, che liquida in euro 2.904,5, per compensi profes- sionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15 % sui compensi, IVA e c.p.a. come per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere parte appellante tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Così deciso, in Napoli, in data 17.4.2025.
Il Consigliere estensore dott. Fabio Magistro
La Presidente dott.ssa Assunta d'Amore
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