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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 12/03/2025, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1796 /2021 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Milano, via Alfonso Lamarmora, n. 40, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Davide Pupo (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che Email_2 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 18/11/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando la non debenza della posta creditoria, riportata dall'avviso di addebito n. 43920210000080712000, notificatogli il 17.10.2021, relativo all'omissione di versamenti contributivi per il periodo intercorrente fra giugno 2008 e novembre 2010. Il ricorrente rappresentava che l'avviso di addebito ricevuto si basava sul verbale unico di accertamento dell'Ente previdenziale del 28.06.12 (impugnato con ricorso iscritto in questa sede, con n. RG. 1611/2012), avente n. n. CP_1
000273020/DDL, a sua volta fondato sul verbale unico di accertamento della D.T.L. n. VV705/2012-1- 01 del 7.02.2021 (anch'esso autonomamente impugnato con ricorso iscritto al n. RG 925/2012, già deciso), da cui è anche scaturita l'ordinanza ingiunzione n. 145/2012, emessa dalla D.T.L. (anch'essa impugnata con ricorso n. RG. 1778/2012, riunito al procedimento n. RG 1611/2012, conclusisi con sent. di inammissibilità n. 471/2021). Il ricorrente deduceva, altresì, l'insussistenza a suo carico dell'obbligo contributivo, in ragione dell'inesistenza, nel periodo contestato dall'avviso di addebito, di un rapporto di lavoro subordinato tra lo stesso e . Parte_2
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “in via preliminare: - disporre con decreto inaudita altera parte, ricorrendo il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile, o al limite con ordinanza emessa in contraddittorio, previa fissazione di apposita udienza anticipata rispetto a quella prevista per la trattazione del merito della causa, la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito n.43920210000080712000 formato il 09/10/2021 dall' sede di Vibo Valentia, e CP_1 notificato all'odierno ricorrente il 17/10/2021, sussistendo i gravi motivi previsti dall'art.24, comma 6 del D. Lgs.46/1999; - disporre la riunione della presente causa con quella R.G.1778/2012, poiché aventi ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipende la decisione di entrambi i giudizi;
- in subordine, sospendere il presente processo fino alla definizione del giudizio R.G.1778/2012, ricorrendo i presupposti di cui all'art.295 c.p.c.; nel merito, in via principale: - annullare l'avviso di addebito n.43920210000080712000 formato il 09/10/2021 dall' sede di Vibo Valentia, e notificato CP_1 all'odierno ricorrente il 17/10/2021, poiché infondato in fatto e in diritto per i motivi indicati nel presente ricorso;
- condannare l' sede di Vibo Valentia, alla rifusione dei compensi professionali CP_1
e delle spese del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. di legge;
in via di estremo subordine (salvo gravame): - nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente ricorso, ridurre l'importo dell'avviso di addebito impugnato ad € 29.271,00, come determinato nel verbale unico di accertamento n.000273020/DDL del 28/06/2012 redatto dall' sede di Vibo CP_1
Valentia, o comunque ridurlo al minimo edittale;
- compensare le spese del presente giudizio.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza della posta creditoria riportata dall'avviso di addebito impugnato, in ragione dell'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso, nel periodo intercorrente fra giugno 2008 e novembre 2010, fra il ricorrente e
[...]
. Parte_2
3. Stante la richiesta avanzata da entrambe le parti in causa, di acquisire gli atti del fascicolo n. RG. 1611/2012 (a cui è stato riunito il fascicolo n. RG 1778/2012) dall'istruttoria esperita in quella sede, da intendersi acquisita in questo procedimento, è emersa l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e nel periodo in contestazione. Pt_2
4. Premettendo come la dichiarazione resa da in sede di sua escussione, non possa qui trovare Pt_2 valorizzazione, in ragione dell'interesse dello stesso a vedersi riconoscere le spettanze pretese, anche rappresentate in sede di richiesta di intervento, avanzata all'Ispettorato del Lavoro il 7.07.2011 (prot. n.
7153), la dipendenza lavorativa di alla ditta di non risulta esser stata provata, Pt_2 Parte_1 specie in occasione delle dichiarazioni rese dai testimoni durante l'acquisizione probatoria resa nell'ambito del procedimento n. RG. 1611/2012. 4.1. Infatti, il teste ha dichiarato: «Abito e lavoro di fronte al laboratorio del ricorrente, Testimone_1 dal 1999, preciso che nel 2008 uscendo dal mio studio di commercialista per andare dal mio parente allettato che si trovava al primo piano nello stabile dove abito io, lungo il tratto mi capitava di incontrare il signor e notavo che nello spiazzo dove questi svolgeva attività artigiana non Parte_1
c'era un ragazzo che notavo anni prima, non ricordo però il periodo in cui questo ragazzo lavorava con il ricorrente non conosco il nome del ragazzo;
preciso che non vedevo alcun collaboratore lavorare con il ricorrente nel periodo che va da agosto 2008 a Marzo 2009 specifico che uscivo tutti i giorni più volte al giorno per recarmi da mia moglie che era allettata punto la mia abitazione del mio studio sono distanti circa 20 metri dal cortile in cui lavorava il ricorrente.»; il teste ha dichiarato: Testimone_2
«preciso che fino al 2004 ho avuto i contatti con e dal 2004 con il figlio Parte_3 Pt_1
2 a tutt'ora; non ho visto mai nessuno lavorare in ditta perché non entravo dentro la marmeria Parte_1 alcune volte gli ordini li prendevo telefonicamente, tutti i giovedì sin dall'inizio del rapporto mi reco presso la marmeria ho visto sempre da solo il signor lavorare dal 2007 circa.» Allo Parte_1 stesso modo, il teste , ha affermato che: «preciso che mi recavo presso la marmeria Testimone_3 una o due volte al mese, prima del 2007 c'erano operai che lavoravano. Non conosco il signor
, conosco un tale di nome che incontravo presso la marmeria e lo Parte_2 Persona_1 Pt_4 vedevo lavorare come per esempio caricare del materiale sul mio furgone;
questo signore l'ho visto fino alla fine 2007, poi non l'ho più visto. Ricordo le date in base ai lavori che dovevo fare, preciso che nel
2008 ho fatto qualche altro lavoro e non ho più visto il signor tanto che ho chiesto al titolare Pt_4 dove fosse il ragazzo che caricava il furgone». Il teste ha dichiarato: «mi reco Testimone_4 ogni martedì mattina perché oltre alla vendita facciamo la consegna;
conferma la circostanza Pt_1 di cui al punto 5 e preciso che gli abrasivi fino al 2007 mi sono state ordinate dall'operaio di nome
, da settembre 2007 non ho più visto l'operaio e gli ordini degli abrasivi me li faceva il Parte_2 titolare, il quale mi ha detto, dietro mia domanda che si era interrotto il rapporto di lavoro. Prima del
2007 c'erano gli operai e il marmista che era il titolare».
5. Pertanto, poiché alcun rapporto di lavoro fra e è stato provato, Parte_1 Parte_2 durante il periodo contestato dall'avviso di addebito impugnato, ossia giugno 2008 e novembre 2010, il ricorso merita di essere accolto e il ricorrente non è tenuto al pagamento richiesto con l'atto di pagamento oggetto di contestazione.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto accerta e dichiara come non dovuto da Parte_1
l'importo riportato dall'avviso di addebito n. 43920210000080712000;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €1.200,00, da CP_1 corrispondere in favore di . Parte_1
Vibo Valentia, 12/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 12/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa
TRA
elettivamente domiciliato in Milano, via Alfonso Lamarmora, n. 40, presso Parte_1 lo studio dell'avv. Davide Pupo (PEC: che lo rappresenta e Email_1 difende giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 rappresentante legale pro tempore, elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, via E.P. Murmura, snc, presso gli avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo (PEC: t) che Email_2 congiuntamente e disgiuntamente lo rappresentano e difendono giusta procura generale alle liti in atti.
RESISTENTE
Oggetto: Impugnazione avviso di addebito.
Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 18/11/2021, parte ricorrente in epigrafe indicata, agiva in questa sede, rappresentando la non debenza della posta creditoria, riportata dall'avviso di addebito n. 43920210000080712000, notificatogli il 17.10.2021, relativo all'omissione di versamenti contributivi per il periodo intercorrente fra giugno 2008 e novembre 2010. Il ricorrente rappresentava che l'avviso di addebito ricevuto si basava sul verbale unico di accertamento dell'Ente previdenziale del 28.06.12 (impugnato con ricorso iscritto in questa sede, con n. RG. 1611/2012), avente n. n. CP_1
000273020/DDL, a sua volta fondato sul verbale unico di accertamento della D.T.L. n. VV705/2012-1- 01 del 7.02.2021 (anch'esso autonomamente impugnato con ricorso iscritto al n. RG 925/2012, già deciso), da cui è anche scaturita l'ordinanza ingiunzione n. 145/2012, emessa dalla D.T.L. (anch'essa impugnata con ricorso n. RG. 1778/2012, riunito al procedimento n. RG 1611/2012, conclusisi con sent. di inammissibilità n. 471/2021). Il ricorrente deduceva, altresì, l'insussistenza a suo carico dell'obbligo contributivo, in ragione dell'inesistenza, nel periodo contestato dall'avviso di addebito, di un rapporto di lavoro subordinato tra lo stesso e . Parte_2
1 Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “in via preliminare: - disporre con decreto inaudita altera parte, ricorrendo il pericolo imminente di un danno grave ed irreparabile, o al limite con ordinanza emessa in contraddittorio, previa fissazione di apposita udienza anticipata rispetto a quella prevista per la trattazione del merito della causa, la sospensione dell'esecutività dell'avviso di addebito n.43920210000080712000 formato il 09/10/2021 dall' sede di Vibo Valentia, e CP_1 notificato all'odierno ricorrente il 17/10/2021, sussistendo i gravi motivi previsti dall'art.24, comma 6 del D. Lgs.46/1999; - disporre la riunione della presente causa con quella R.G.1778/2012, poiché aventi ad oggetto identiche questioni dalla cui soluzione dipende la decisione di entrambi i giudizi;
- in subordine, sospendere il presente processo fino alla definizione del giudizio R.G.1778/2012, ricorrendo i presupposti di cui all'art.295 c.p.c.; nel merito, in via principale: - annullare l'avviso di addebito n.43920210000080712000 formato il 09/10/2021 dall' sede di Vibo Valentia, e notificato CP_1 all'odierno ricorrente il 17/10/2021, poiché infondato in fatto e in diritto per i motivi indicati nel presente ricorso;
- condannare l' sede di Vibo Valentia, alla rifusione dei compensi professionali CP_1
e delle spese del presente giudizio, oltre rimborso spese forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A. di legge;
in via di estremo subordine (salvo gravame): - nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto del presente ricorso, ridurre l'importo dell'avviso di addebito impugnato ad € 29.271,00, come determinato nel verbale unico di accertamento n.000273020/DDL del 28/06/2012 redatto dall' sede di Vibo CP_1
Valentia, o comunque ridurlo al minimo edittale;
- compensare le spese del presente giudizio.”
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio , contestando le avverse pretese CP_1
e chiedendo il rigetto del ricorso con il favore delle spese di lite. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorso è fondato.
2. L'azione qui proposta ha a oggetto l'accertamento della non debenza della posta creditoria riportata dall'avviso di addebito impugnato, in ragione dell'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato intercorso, nel periodo intercorrente fra giugno 2008 e novembre 2010, fra il ricorrente e
[...]
. Parte_2
3. Stante la richiesta avanzata da entrambe le parti in causa, di acquisire gli atti del fascicolo n. RG. 1611/2012 (a cui è stato riunito il fascicolo n. RG 1778/2012) dall'istruttoria esperita in quella sede, da intendersi acquisita in questo procedimento, è emersa l'insussistenza del rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e nel periodo in contestazione. Pt_2
4. Premettendo come la dichiarazione resa da in sede di sua escussione, non possa qui trovare Pt_2 valorizzazione, in ragione dell'interesse dello stesso a vedersi riconoscere le spettanze pretese, anche rappresentate in sede di richiesta di intervento, avanzata all'Ispettorato del Lavoro il 7.07.2011 (prot. n.
7153), la dipendenza lavorativa di alla ditta di non risulta esser stata provata, Pt_2 Parte_1 specie in occasione delle dichiarazioni rese dai testimoni durante l'acquisizione probatoria resa nell'ambito del procedimento n. RG. 1611/2012. 4.1. Infatti, il teste ha dichiarato: «Abito e lavoro di fronte al laboratorio del ricorrente, Testimone_1 dal 1999, preciso che nel 2008 uscendo dal mio studio di commercialista per andare dal mio parente allettato che si trovava al primo piano nello stabile dove abito io, lungo il tratto mi capitava di incontrare il signor e notavo che nello spiazzo dove questi svolgeva attività artigiana non Parte_1
c'era un ragazzo che notavo anni prima, non ricordo però il periodo in cui questo ragazzo lavorava con il ricorrente non conosco il nome del ragazzo;
preciso che non vedevo alcun collaboratore lavorare con il ricorrente nel periodo che va da agosto 2008 a Marzo 2009 specifico che uscivo tutti i giorni più volte al giorno per recarmi da mia moglie che era allettata punto la mia abitazione del mio studio sono distanti circa 20 metri dal cortile in cui lavorava il ricorrente.»; il teste ha dichiarato: Testimone_2
«preciso che fino al 2004 ho avuto i contatti con e dal 2004 con il figlio Parte_3 Pt_1
2 a tutt'ora; non ho visto mai nessuno lavorare in ditta perché non entravo dentro la marmeria Parte_1 alcune volte gli ordini li prendevo telefonicamente, tutti i giovedì sin dall'inizio del rapporto mi reco presso la marmeria ho visto sempre da solo il signor lavorare dal 2007 circa.» Allo Parte_1 stesso modo, il teste , ha affermato che: «preciso che mi recavo presso la marmeria Testimone_3 una o due volte al mese, prima del 2007 c'erano operai che lavoravano. Non conosco il signor
, conosco un tale di nome che incontravo presso la marmeria e lo Parte_2 Persona_1 Pt_4 vedevo lavorare come per esempio caricare del materiale sul mio furgone;
questo signore l'ho visto fino alla fine 2007, poi non l'ho più visto. Ricordo le date in base ai lavori che dovevo fare, preciso che nel
2008 ho fatto qualche altro lavoro e non ho più visto il signor tanto che ho chiesto al titolare Pt_4 dove fosse il ragazzo che caricava il furgone». Il teste ha dichiarato: «mi reco Testimone_4 ogni martedì mattina perché oltre alla vendita facciamo la consegna;
conferma la circostanza Pt_1 di cui al punto 5 e preciso che gli abrasivi fino al 2007 mi sono state ordinate dall'operaio di nome
, da settembre 2007 non ho più visto l'operaio e gli ordini degli abrasivi me li faceva il Parte_2 titolare, il quale mi ha detto, dietro mia domanda che si era interrotto il rapporto di lavoro. Prima del
2007 c'erano gli operai e il marmista che era il titolare».
5. Pertanto, poiché alcun rapporto di lavoro fra e è stato provato, Parte_1 Parte_2 durante il periodo contestato dall'avviso di addebito impugnato, ossia giugno 2008 e novembre 2010, il ricorso merita di essere accolto e il ricorrente non è tenuto al pagamento richiesto con l'atto di pagamento oggetto di contestazione.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
- accoglie il ricorso, e per l'effetto accerta e dichiara come non dovuto da Parte_1
l'importo riportato dall'avviso di addebito n. 43920210000080712000;
- condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi €1.200,00, da CP_1 corrispondere in favore di . Parte_1
Vibo Valentia, 12/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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