CA
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7465 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. GO IO TO IN Presidente Dott. Elena Gelato Consigliere Dott. AR AV Consigliere Relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1429 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa all'udienza ex art. 429 cpc del 10.12.2025, vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 difeso dall' Avv. Vele Andrea;
Appellante
E
Controparte_1
(C.F. ),
[...] P.IVA_1 difeso dall' Avvocatura Generale Dello Stato
Appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1817/2021 del Tribunale di Roma dd 12.10.2021.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
§1. Con ordinanza-ingiunzione n. 38/15 del 6 febbraio 2015, la Controparte_1
ingiungeva al il pagamento della somma di € 3.639,40 a titolo di
[...] Parte_1 sanzione amministrativa per violazione della normativa giuslavoristica, in relazione all'impiego del lavoratore presso la società cooperativa “Ronda Cittadina” nel periodo 2 Parte_2 gennaio – 26 gennaio 2010.
L'ordinanza veniva notificata all'opponente in proprio il 19 febbraio 2015 e, quale legale rappresentante della società, il 12 marzo 2015.
Avverso tale provvedimento, l'appellante proponeva ricorso amministrativo al
[...]
Lavoro, ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 124/2004, in data 19 marzo 2015. Tale ricorso CP_2 veniva rigettato con provvedimento n. 34/15 del 2 aprile 2015.
Successivamente, in data 29 aprile 2015, l'appellante depositava ricorso giudiziale innanzi al
Tribunale di Latina, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione per carenza di legittimazione passiva e infondatezza nel merito delle contestazioni.
Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 1817/2021, dichiarava l'opposizione inammissibile per tardività, ritenendo che il termine di 30 giorni decorresse dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione e non considerando l'interruzione derivante dal ricorso amministrativo.
propone appello deducendo la violazione degli artt. 16 D.Lgs. 124/2004 e Parte_1
22 L. 689/81, sostenendo la tempestività del ricorso giudiziale in quanto proposto entro 30 giorni dal provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo.
Nel merito, invece, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto, in base al disposto di cui all'art. 2518 cc, nelle società cooperative risponderebbe delle obbligazioni solidali solo la società con il proprio patrimonio e non anche l'amministratore; a ciò, aggiungeva che la data della effettiva assunzione dello sarebbe riferibile ad un periodo successivo alle Parte_3 proprie dimissioni da Presidente della società Cooperativa. Per tali ragioni, chiedeva alla Corte di
Appello di annullare e di dichiarare illegittima l'ordinanza ingiunzione n. 38/15 della DTL di Con
, oltre a condannare ai danni e alle spese il (ora ) di . CP_1 Controparte_3 CP_1
l' , costituitosi, deduceva che il motivo di ricorso in appello Controparte_5 era da ritenersi fondato rispetto alla pronuncia di inammissibilità dell'opposizione pronunciata dal giudice di prime cure e ciò in base al dettato normativo, ex art. 16 co 3 d.lgs. 124/2004, secondo cui il ricorso presentato al Tribunale nel termine dei trenta giorni decorrenti dalla decisione di rigetto del ricorso amministrativo, è da considerarsi tempestivo. Nel merito, comunque, si opponeva alla richiesta di annullamento dell'ordinanza ingiunzione riportandosi alle difese del
2 primo grado, contestando le pretese dell'appellante in quanto infondate e non suscettibili di accoglimento.
La causa è stata decisa, all'esito di discussione orale, all'udienza del 10.12.2025.
§2. L'appello è infondato nei termini che seguono.
§2.1. Quanto al primo motivo di appello, relativo alla violazione degli artt. 16 D.Lgs. 124/2004 e
22 L. 689/81, e quindi alla tempestività del ricorso giudiziale, in quanto proposto entro 30 giorni dal provvedimento di rigetto del ricorso amministrativo, si osserva, anche alla luce dell'adesione da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato alla tesi dell'appellante, nonché della normativa di settore e della giurisprudenza di legittimità sul punto, secondo sui In tema di applicazione delle sanzioni amministrative, la disposizione di cui all'art. 17, comma 3, del dlgs. N. 124 del 2004, secondo la quale il ricorso al comitato regionale per i rapporti di lavoro "sospende" il termine per l'opposizione giudiziaria all'ordinanza- ingiunzione, deve essere interpretata nel senso che il ricorso amministrativo è causa di autentica interruzione del termine stesso, e non di mera sospensione;
depongono in tal senso i principi costituzionali di ragionevolezza e di effettività della difesa, perché la decorrenza di un nuovo termine dalla definizione del procedimento amministrativo
è prevista per l'analoga fattispecie del ricorso alla direzione regionale del lavoro ex art. 16, comma 3, del dlgs. N.
124 del 2004 e perché, ove si trattasse di mera sospensione, il diritto ad adire l'autorità giudiziaria, non azionabile per carenza d'interesse fino alla decisione sfavorevole del comitato regionale, risulterebbe troppo difficilmente esercitabile nella parte residua del termine (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 07/02/2012, n. 1717), che la contestazione deve ritenersi fondata e, quindi, ammissibile lo scrutinio nel merito delle questioni sollevate dall'appellante.
§2.2. In punto di legittimazione passiva, parte appellante contesta la sanzione comminata sotto il duplice profilo a) della esclusiva responsabilità dell'ente giuridico ( e non della persona) e b) della cessazione dalla carica di legale rappresentante proprio il 2.1.2010, giorno a cui l'amministrazione procedente fa risalire l'assunzione di fatto del lavoratore . Parte_2
a) Quanto al primo profilo, si rileva, innanzitutto che, nonostante l'art. 2518 cc preveda che delle obbligazioni sociali delle società cooperative risponda solamente la società con il suo patrimonio, nel caso oggetto del presente giudizio si esula dall'ambito di applicazione della stretta responsabilità patrimoniale della società, vertendosi, invece, della contestazione di una sanzione amministrativa, per sua natura di carattere personale, per la quale va sempre individuato il soggetto responsabile dell'illecito, nel caso di specie identificabile nel legale rappresentante della società.
3 Sul punto è consolidato principio di diritto quello secondo cui “In materia di sanzioni amministrative per il disposto dell' art. 6, comma 3,l. n. 689 del 1981, la responsabilità dell'illecito amministrativo compiuto da soggetto che abbia la qualità di rappresentante legale della persona giuridica, grava sull'autore medesimo e non sull'ente rappresentato e solo solidalmente obbligato al pagamento delle somme corrispondenti alle sanzioni irrogate.
Ne consegue che legittimamente la sanzione viene applicata e notificata nei confronti del detto autore nella sua qualità di legale rappresentante della persona giuridica.” ( v. Cass. civ., Sez. I, 16/03/2001, n. 3838); o ancora, “In caso di violazione amministrativa riconducibile ad una società, dotata o meno di personalità giuridica, la relativa sanzione va irrogata alla persona fisica autrice del fatto (rappresentante o dipendente dell'ente, nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze), salva l'eventuale responsabilità solidale della società medesima.”
(Cass. civ., Sez. I, 11/01/1999, n. 177; in termini v. anche Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 28/11/2018,
n. 30766).
b) Quanto al profilo della corretta identificazione del legale rappresentante in carica al tempo dell'illecito contestato, si osserva quanto segue.
Sul punto emerge dagli atti di causa che è incontestato tra le parti che l'appellante si sia dimesso dalla carica di legale rappresentante con delibera assembleare del 2.1.2010 e che l'iscrizione di tale delibera sia stata trascritta sul registro delle imprese il 5.2.2010.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, ai fini dell'opponibilità ai terzi vale la data dell'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2193 cc. secondo cui I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato
a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza.
Ne consegue che essendo stata la vicenda societaria pubblicata sul Registro delle Imprese solo il
5.2.2010, la cessazione della carica il 2.1.2010 non era opponibile all' ex art. 2193 cc. CP_5 non essendo stata provata dall'opponente, che ne era onerata, la conoscenza della circostanza in capo all' . CP_5
CP_ Né può attribuirsi rilevanza all'allegata comunicazione del cambio di rappresentanza all' ( v. all. 11 parte appellante ) sia in quanto comunicato a soggetto diverso sia in quanto posta in essere il
12.1.2010, quindi comunque in data successiva a quella di consumazione degli illeciti contestati.
Al che va aggiunto che in ogni caso, sul piano sostanziale, l'obbligo di comunicazione dell'assunzione entro le 24 ore antecedenti l'assunzione, quindi quando l'appellante era sicuramente in carica ed il suo avvicendamento proprio nel giorno dell'assunzione del lavoratore, non possono ritenersi elementi idonei ad esonerare da responsabilità l'appellante anche sotto il profilo della consapevolezza dell'assunzione.
4 §2.3. Quanto al merito della questione, in particolare con riguardo alla all'inizio del rapporto di lavoro di fatto con il lavoratore , il 2.1.2010, si osserva che le argomentazioni di parte Parte_2 appellante non hanno consentito di superare gli elementi di segno contrario in atti.
Il riferimento è, infatti, alla segnalazione direttamente del lavoratore , il quale ha Parte_2 dichiarato di aver iniziato il rapporto lavorativo in data 2 gennaio 2010, alle dichiarazioni dei Sig.
e (all. 7 e 8 comp. Cost. primo grado), peraltro confermate in sede testimoniale Pt_4 Parte_5 nel giudizio di primo grado, ed alla fattura intestata alla Società Ronda Cittadina di ricevuto pagamento firmata dal lavoratore quale ricevente per conto della società (all.2 comp. Cost. primo grado) (v. atti primo grado parte appellata).
Cui va aggiunta la forte valenza indiziaria insita nel dato della richiesta del rilascio del decreto di nomina a guardia giurata e porto d'armi per il lavoratore, in data 23.12.2009, rilasciata solo il 3 febbraio 2010, che non avrebbe comunque impedito alla società di assumere formalmente il lavoratore anche prima del conseguimento della licenza con la comunicazione UNILAV del
27.1.2010.
Ciò premesso in merito alla effettiva assunzione del lavoratore in questione, parte appellante non ha contro dedotto l'esecuzione degli adempimenti necessitati, e contestati con il provvedimento impugnato, con riguardo alla differente ipotesi di assunzione di fatto del 2.1.2010.
§3. Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e devono essere poste a carico di parte appellante;
spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando,
-Rigetta l'appello;
-condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore della controparte, liquidate in € 2.500, oltre spese generali e rimborsi di legge ove dovuti.
Sussistono i presupposti ex art. 13 dpr 115/2002.
Roma, 10.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
AR AV GO IO TO IN
5