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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 14/02/2025, n. 122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 122 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 891/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. FRANCESCA Parte_1
ACCARDO e VINCENZO ACCARDO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e Controparte_1
difesa è curata dall'avv. LILIA BONICIOLI, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CP_ Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, parte ricorrente, convenendo in giudizio l' chiedeva, previo accertamento dell'illegittimità delle somme trattenute dall'ente, la condanna di quest'ultimo al pagamento di € 711,96.
A sostegno della domanda deduceva che sulle indennità di disoccupazione agricola relative agli anni 2017 e 2018 era stato trattenuto l'importo di € 354,05.
Eccepiva l'incomprensibilità del titolo in base al quale l'Ente aveva trattenuto i suddetti importi alla luce della quale egli non poteva che “contestare l'esistenza del presunto indebito anche sotto il profilo della mancata percezione delle somme pretese in restituzione”.
Eccepiva , inoltre, che la prestazione indennizzava 102 giornate di disoccupazione, “pari a non meno di 4 mesi, con la conseguenza che l'importo mensile liquidato risulta essere di meno di €
500,00 e dunque certamente inferiore la “minimo vitale”. CP_ Si costituiva l' esponendo:
che il ricalcolo dell'indennità di disoccupazione percepita dal ricorrente per gli anni 2016,
2017 e 2018, era stato effettuato in ragione del disconoscimento del rapporto di lavoro e delle giornate lavorative denunciate dall'azienda Sergi IC negli anni 2013 e 2014;
-che il disconoscimento aveva comportato l'obbligo, per l'istituto, di procedere al riesame e alla reiezione delle domande di prestazioni previdenziali a suo tempo accolte e l'obbligo di recuperare le somme indebitamente riscosse;
-che parte ricorrente era a conoscenza del motivo sotteso al recupero delle prestazioni, avendo promosso un'azione giudiziaria avverso detto disconoscimento, conclusosi con sentenza di rigetto n. 710/2019, emessa da questo Tribunale;
-che le trattenute in contestazione trovavano origine nella posizione debitoria del ricorrente nei confronti dell' dovuta al disconoscimento delle giornate agricole per gli anni 2013 – 2014, CP_2
che aveva condotto al riesame della DS 2014;
-che, con le liquidazioni della DS per gli anni 2016, 2017 e 2018, si era proceduto al recupero dell'indebito, effettuando una legittima trattenuta di 1% sul dovuto e comunicando all'interessato le somme spettanti, le trattenute effettuate e l'indebito residuo.
IL Giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendo: 1) che la censura relativa alla genericità della richiesta di restituzione fosse infondata, visto che, non soltanto con la memoria di CP_ costituzione, l' aveva spiegato i motivi del recupero, ma, addirittura, il titolo dell'indebito - ossia la cancellazione delle giornate agricole, che aveva condotto al venir meno dei presupposti per l'erogazione della indennità di disoccupazione per gli anni 2013 e 2014 - era stato oggetto del procedimento incardinato dinanzi al Tribunale, conclusosi con sentenza di rigetto n. 710/2019, del
28/05/2019; 2) che fosse altresì infondata la censura relativa alla necessità di considerare le somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione frazionate mese per mese.
A tale ultimo proposito il giudicante rilevava che: “per il recupero di crediti derivanti da indebiti non pensionistici, l' può agire sugli assegni in pagamento per prestazioni a CP_2 sostegno del reddito, quali l'indennità di disoccupazione agricola.
L' ha espressamente regolamentato il procedimento amministrativo volto a siffatto CP_2
recupero, con la determinazione presidenziale n. 123/2017, come chiarito da ultimo anche dal messaggio n. 734 del 25.2.2020. In particolare, è prevista la possibilità di operare una compensazione impropria, che si verifica laddove il credito sia riferito alla medesima prestazione a sostegno del reddito (come avviene nel caso di specie), previa informativa e diffida dell'interessato.
Qualore non si possa procedere alla compensazione impropria, oppure ove, all'esito della stessa, residui una parte di debito da recuperare, l'Istituto procederà, ove possibile, al recupero mediante trattenuta su una prestazione in corso di pagamento.
In tal caso, il recupero deve essere contenuto nei limiti del quinto della prestazione, in conformità con quanto disposto dall'art. 545 c.p.c., da calcolare sul totale dei trattamenti in godimento, al lordo delle trattenute fiscali.
Nel caso di specie, dal momento che unica è la trattenuta operata dall' sulla somma CP_2
complessivamente versata, il calcolo volto a verificare il rispetto del limite del quinto va operato sull'intera somma, non sull'ipotetica somma mensile, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, atteso che unica è la trattenuta operata dall' CP_2
Pertanto, essendo stata trattenuta la somma di € 354,05 sulla somma di € 1945,31 e la somma di € 357,91 sulla somma di € 1966,56, non risulta superato il limite del quinto, con la conseguenza che le trattenute operate dall' sono legittime. CP_1
Infatti la somma trattenuta, in entrambi i casi, è inferiore al quinto.”
Rilevava, inoltre, che non vi era stata alcuna valida contestazione circa l'avvenuto pagamento della prestazione.
Infine condannava il al pagamento delle spese di lite in quanto l'art 152 disp att. c.p.c. Pt_1 trovava “applicazione nei giudizi “promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali” mentre, nella specie, oggetto di giudizio è la ripetizione di un indebito”
Ha interposto appello il . Pt_1
Lo stesso, dopo aver ribadito le argomentazioni già spese in primo grado circa
CP_ l'incomprensibilità della richiesta restitutoria da parte dell' che non aveva nemmeno indicato gli estremi del pagamento, ha eccepito che le prestazioni, sulle quali erano state operate le trattenute, costituivano specifico credito alimentare, “destinato al percipiente e dal proprio nucleo familiare, e da ritenersi, in conseguenza impignorabile (ed incompensabile) a norma del primo comma dell'art. 545 cpc, che lo definisce “sussidio assistenziale necessario al sostentamento“ al pari del salario che, funzionalmente, è destinato a sostituire.” CP_ Si è costituito l' che, in via preliminare, ha eccepito la nullità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 13 febbraio 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ In via preliminare dev essere rigettata l'eccezione di nullità dell'appello sollevata dall' atteso che anche se il ricorso contenente il gravame non è strutturato secondo il modello suggerito dal legislatore con il D.L. n° 83 del 2012, si tratta di un discostamento meramente formale, essendo indicati sia i punti del provvedimento di cui si chiede la riforma sia le diverse ricostruzioni in fatto proposte, sia le circostanze dalle quali emergerebbero gli errori in diritto e la loro rilevanza. La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. lav. 2143 del 2015) insegna del resto che il nuovo testo dell'art. 434 c.p.c., in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342
c.p.c., non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impongono all'appellante soltanto di circoscrivere l'ambito del gravame, individuando i capi della sentenza da riformare argomentando il proprio dissenso.
L'appello appare fondato solo in ordine all censura relativa alla mancata applicazione dell'art
152 disp stt. c.p.c. , per il resto lo stesso si appalesa in parte inammissibile e in parte infondato.
La chiara comprensibilità della richiesta nonché l'assenza di efficace contestazione del pagamento ricevuto affermate dal Giudice di prime cure non sono state oggetto di efficace censura, posto che l'appellante si è limitato a ribadire quanto già affermato in primo grado senza alcuna critica alle motivazioni adottate dal giudicante.
In ordine alla violazione dell'art 545 c.p.c si osserva quanto segue.
Alla presente fattispecie, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante non si applica l'art. 545
c.p.c. bensì l'art 69 comma I della legge n. 153/69. CP_ Come più ribadito dalla Suprema Corte “In tema di indebito, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n.
153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art.
545 c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d. l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d. l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da CP_ soggetti diversi dall , o quando l' agisce per crediti diversi dall'indebita Controparte_3 percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive”. (Cass. civ. sez. lav.,
26580/2024). La previsione va intesa quale ipotesi, selezionata dal legislatore, di (diverso e discrezionale) bilanciamento dei valori costituzionali, tale per cui, qualora il creditore sia lo stesso “la CP_2
fissazione della quota pignorabile non transita per la previa detrazione di quanto da destinare al minimum vitale (come stabilito in via generale e per gli altri casi dalla medesima sentenza, con regola ora declinata dall'art. 545 co. 7 c.p.c.) ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia (comma 2) dei minimi pensionsitici.>>( vedasi Cass.3648/2019).
La tutela del cd “minimo vitale” non può che attenere al complesso dei trattamenti assistenziali erogati dallo stesso ente previdenziale essendo essa funzionale a garantire nel complesso un'esistenza dignitosa del beneficiario e non a rendere intangibile in assoluto le somme erogate, non potendosi affermare che possa avere l'effetto di precludere il recupero anche se in concreto le somme erogate risultino di gran lunga superiori al minimo vitale.
Ciò posto il ricorrente non ha fornito alcuna prova della consistenza dei propri redditi, con ciò non dimostrando, come era suo preciso onere, la dedotta violazione del c.d. minimo vitale.
Fondata, come detto, l'eccezione relativa alla mancata applicazione dell'art 152 disp att. c.p.c, esclusa dal giudicante, in quanto seppur la causa ha oggetto formalmente una ripetizione di indebito lo stesso inerisce a prestazioni previdenziali, con conseguente applicabilità dell'articolo in parola.
Nulla sulle spese di lite, vista la dichiarazione ex art 152 dip att. c.p.c. in atti del che è Pt_1
risultato nella presente controversia soccombente in via preponderante.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la Parte_1 CP_2
sentenza n. 731/2022 del Giudice del lavoro di LOCRI, pubblicata in data 15/09/2022, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza che nel resto conferma dichiara irripetibili le spese del primo grado di giudizio.
Nulla sulle spese di lite del presente grado.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott.ssa Maria Carla Arena Consigliere rel. nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. e in esito alla relativa camera di consiglio viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n. 891/2022 R.G.L. e vertente
TRA
,la cui rappresentanza e difesa è curata dall'avv. FRANCESCA Parte_1
ACCARDO e VINCENZO ACCARDO, giusta procura in atti;
- appellante –
CONTRO
, la cui rappresentanza e Controparte_1
difesa è curata dall'avv. LILIA BONICIOLI, giusta procura in atti;
- appellato
CONCLUSIONI
Come da atti e scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CP_ Con ricorso al Giudice del lavoro di Locri, parte ricorrente, convenendo in giudizio l' chiedeva, previo accertamento dell'illegittimità delle somme trattenute dall'ente, la condanna di quest'ultimo al pagamento di € 711,96.
A sostegno della domanda deduceva che sulle indennità di disoccupazione agricola relative agli anni 2017 e 2018 era stato trattenuto l'importo di € 354,05.
Eccepiva l'incomprensibilità del titolo in base al quale l'Ente aveva trattenuto i suddetti importi alla luce della quale egli non poteva che “contestare l'esistenza del presunto indebito anche sotto il profilo della mancata percezione delle somme pretese in restituzione”.
Eccepiva , inoltre, che la prestazione indennizzava 102 giornate di disoccupazione, “pari a non meno di 4 mesi, con la conseguenza che l'importo mensile liquidato risulta essere di meno di €
500,00 e dunque certamente inferiore la “minimo vitale”. CP_ Si costituiva l' esponendo:
che il ricalcolo dell'indennità di disoccupazione percepita dal ricorrente per gli anni 2016,
2017 e 2018, era stato effettuato in ragione del disconoscimento del rapporto di lavoro e delle giornate lavorative denunciate dall'azienda Sergi IC negli anni 2013 e 2014;
-che il disconoscimento aveva comportato l'obbligo, per l'istituto, di procedere al riesame e alla reiezione delle domande di prestazioni previdenziali a suo tempo accolte e l'obbligo di recuperare le somme indebitamente riscosse;
-che parte ricorrente era a conoscenza del motivo sotteso al recupero delle prestazioni, avendo promosso un'azione giudiziaria avverso detto disconoscimento, conclusosi con sentenza di rigetto n. 710/2019, emessa da questo Tribunale;
-che le trattenute in contestazione trovavano origine nella posizione debitoria del ricorrente nei confronti dell' dovuta al disconoscimento delle giornate agricole per gli anni 2013 – 2014, CP_2
che aveva condotto al riesame della DS 2014;
-che, con le liquidazioni della DS per gli anni 2016, 2017 e 2018, si era proceduto al recupero dell'indebito, effettuando una legittima trattenuta di 1% sul dovuto e comunicando all'interessato le somme spettanti, le trattenute effettuate e l'indebito residuo.
IL Giudice di prime cure rigettava il ricorso ritenendo: 1) che la censura relativa alla genericità della richiesta di restituzione fosse infondata, visto che, non soltanto con la memoria di CP_ costituzione, l' aveva spiegato i motivi del recupero, ma, addirittura, il titolo dell'indebito - ossia la cancellazione delle giornate agricole, che aveva condotto al venir meno dei presupposti per l'erogazione della indennità di disoccupazione per gli anni 2013 e 2014 - era stato oggetto del procedimento incardinato dinanzi al Tribunale, conclusosi con sentenza di rigetto n. 710/2019, del
28/05/2019; 2) che fosse altresì infondata la censura relativa alla necessità di considerare le somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione frazionate mese per mese.
A tale ultimo proposito il giudicante rilevava che: “per il recupero di crediti derivanti da indebiti non pensionistici, l' può agire sugli assegni in pagamento per prestazioni a CP_2 sostegno del reddito, quali l'indennità di disoccupazione agricola.
L' ha espressamente regolamentato il procedimento amministrativo volto a siffatto CP_2
recupero, con la determinazione presidenziale n. 123/2017, come chiarito da ultimo anche dal messaggio n. 734 del 25.2.2020. In particolare, è prevista la possibilità di operare una compensazione impropria, che si verifica laddove il credito sia riferito alla medesima prestazione a sostegno del reddito (come avviene nel caso di specie), previa informativa e diffida dell'interessato.
Qualore non si possa procedere alla compensazione impropria, oppure ove, all'esito della stessa, residui una parte di debito da recuperare, l'Istituto procederà, ove possibile, al recupero mediante trattenuta su una prestazione in corso di pagamento.
In tal caso, il recupero deve essere contenuto nei limiti del quinto della prestazione, in conformità con quanto disposto dall'art. 545 c.p.c., da calcolare sul totale dei trattamenti in godimento, al lordo delle trattenute fiscali.
Nel caso di specie, dal momento che unica è la trattenuta operata dall' sulla somma CP_2
complessivamente versata, il calcolo volto a verificare il rispetto del limite del quinto va operato sull'intera somma, non sull'ipotetica somma mensile, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, atteso che unica è la trattenuta operata dall' CP_2
Pertanto, essendo stata trattenuta la somma di € 354,05 sulla somma di € 1945,31 e la somma di € 357,91 sulla somma di € 1966,56, non risulta superato il limite del quinto, con la conseguenza che le trattenute operate dall' sono legittime. CP_1
Infatti la somma trattenuta, in entrambi i casi, è inferiore al quinto.”
Rilevava, inoltre, che non vi era stata alcuna valida contestazione circa l'avvenuto pagamento della prestazione.
Infine condannava il al pagamento delle spese di lite in quanto l'art 152 disp att. c.p.c. Pt_1 trovava “applicazione nei giudizi “promossi per ottenere prestazioni previdenziali o assistenziali” mentre, nella specie, oggetto di giudizio è la ripetizione di un indebito”
Ha interposto appello il . Pt_1
Lo stesso, dopo aver ribadito le argomentazioni già spese in primo grado circa
CP_ l'incomprensibilità della richiesta restitutoria da parte dell' che non aveva nemmeno indicato gli estremi del pagamento, ha eccepito che le prestazioni, sulle quali erano state operate le trattenute, costituivano specifico credito alimentare, “destinato al percipiente e dal proprio nucleo familiare, e da ritenersi, in conseguenza impignorabile (ed incompensabile) a norma del primo comma dell'art. 545 cpc, che lo definisce “sussidio assistenziale necessario al sostentamento“ al pari del salario che, funzionalmente, è destinato a sostituire.” CP_ Si è costituito l' che, in via preliminare, ha eccepito la nullità dell'appello per mancanza di specificità dei motivi di impugnazione e nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 13 febbraio 2025 fissato nel predetto decreto. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
CP_ In via preliminare dev essere rigettata l'eccezione di nullità dell'appello sollevata dall' atteso che anche se il ricorso contenente il gravame non è strutturato secondo il modello suggerito dal legislatore con il D.L. n° 83 del 2012, si tratta di un discostamento meramente formale, essendo indicati sia i punti del provvedimento di cui si chiede la riforma sia le diverse ricostruzioni in fatto proposte, sia le circostanze dalle quali emergerebbero gli errori in diritto e la loro rilevanza. La giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. lav. 2143 del 2015) insegna del resto che il nuovo testo dell'art. 434 c.p.c., in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342
c.p.c., non richiede che le deduzioni dell'appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impongono all'appellante soltanto di circoscrivere l'ambito del gravame, individuando i capi della sentenza da riformare argomentando il proprio dissenso.
L'appello appare fondato solo in ordine all censura relativa alla mancata applicazione dell'art
152 disp stt. c.p.c. , per il resto lo stesso si appalesa in parte inammissibile e in parte infondato.
La chiara comprensibilità della richiesta nonché l'assenza di efficace contestazione del pagamento ricevuto affermate dal Giudice di prime cure non sono state oggetto di efficace censura, posto che l'appellante si è limitato a ribadire quanto già affermato in primo grado senza alcuna critica alle motivazioni adottate dal giudicante.
In ordine alla violazione dell'art 545 c.p.c si osserva quanto segue.
Alla presente fattispecie, al contrario di quanto sostenuto dall'appellante non si applica l'art. 545
c.p.c. bensì l'art 69 comma I della legge n. 153/69. CP_ Come più ribadito dalla Suprema Corte “In tema di indebito, l' salvo il diritto di avvalersi dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell'art. 69, comma 1, l. n.
153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all'art.
545 c.p.c. - come novellato dall'art. 13, comma 1, lett. l), del d. l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d. l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022 - che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da CP_ soggetti diversi dall , o quando l' agisce per crediti diversi dall'indebita Controparte_3 percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive”. (Cass. civ. sez. lav.,
26580/2024). La previsione va intesa quale ipotesi, selezionata dal legislatore, di (diverso e discrezionale) bilanciamento dei valori costituzionali, tale per cui, qualora il creditore sia lo stesso “la CP_2
fissazione della quota pignorabile non transita per la previa detrazione di quanto da destinare al minimum vitale (come stabilito in via generale e per gli altri casi dalla medesima sentenza, con regola ora declinata dall'art. 545 co. 7 c.p.c.) ma direttamente si determina sull'intera pensione, con la salvaguardia (comma 2) dei minimi pensionsitici.>>( vedasi Cass.3648/2019).
La tutela del cd “minimo vitale” non può che attenere al complesso dei trattamenti assistenziali erogati dallo stesso ente previdenziale essendo essa funzionale a garantire nel complesso un'esistenza dignitosa del beneficiario e non a rendere intangibile in assoluto le somme erogate, non potendosi affermare che possa avere l'effetto di precludere il recupero anche se in concreto le somme erogate risultino di gran lunga superiori al minimo vitale.
Ciò posto il ricorrente non ha fornito alcuna prova della consistenza dei propri redditi, con ciò non dimostrando, come era suo preciso onere, la dedotta violazione del c.d. minimo vitale.
Fondata, come detto, l'eccezione relativa alla mancata applicazione dell'art 152 disp att. c.p.c, esclusa dal giudicante, in quanto seppur la causa ha oggetto formalmente una ripetizione di indebito lo stesso inerisce a prestazioni previdenziali, con conseguente applicabilità dell'articolo in parola.
Nulla sulle spese di lite, vista la dichiarazione ex art 152 dip att. c.p.c. in atti del che è Pt_1
risultato nella presente controversia soccombente in via preponderante.
P.Q.M.
la Corte d'appello di Reggio Calabria, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato da contro , avverso la Parte_1 CP_2
sentenza n. 731/2022 del Giudice del lavoro di LOCRI, pubblicata in data 15/09/2022, in parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza che nel resto conferma dichiara irripetibili le spese del primo grado di giudizio.
Nulla sulle spese di lite del presente grado.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 14 febbraio 2025
Il Consigliere relatore
(Dott.ssa Maria Carla Arena)
Il Presidente
(Dott.ssa Marialuisa Crucitti)