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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 22/01/2026, n. 957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 957 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 957/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CORSO MARIDA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13338/2025 depositato il 12/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250100582823000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 700/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente, impugna la cartella di pagamento n. 07120250100582823000 emessa per il presunto omesso o carente versamento del tributo 4001 IRPEF relativo alla dichiarazione dei redditi mod. REDDITI/2021 presentata per il periodo d'imposta 2020. Con la rettifica della dichiarazione, non preceduta da alcuna preventiva comunicazione, l'Ufficio richiede alla contribuente il versamento delle seguenti maggiori imposte: € 67,67, con l'aggiunta di sanzioni ed interessi, per un totale di dettaglio degli importi di € 103,63. A fondamento del ricorso deduce l'omesso invio dell'avviso bonario, la carenza di motivazione. Eccepisce la decadenza: la cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica della dichiarazione, emessa ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/73 (imposte sui redditi) deve essere notificata entro i termini decadenziali fissati dall'art. 25 comma 1 lett. a) del DPR 602/73, quindi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi;
Conclude per l'annullamento dell'atto, vinte le spese, con attribuzione. Si è costituito in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Napoli 2 controdeducendo a tutti i motivi del ricorso e concludendo per il suo rigetto. Mancato invio comunicazione irregolarità L'atto impugnato è relativo all'iscrizione a ruolo degli esiti della liquidazione ex articolo 36 bis del DPR 600/73 della dichiarazione dei redditi dei sostituti d'imposta Modello 770 presentato per l'anno d'imposta 2020.” Nella fattispecie, trattasi di omessi e/o carenti versamenti, come risulta dall'atto impugnato, pertanto non sussiste l'obbligo dell'invio della comunicazione d'irregolarità come da consolidato orientamento o giurisprudenziale di legittimità in materia di controlli automatici ex art. 36 bis del DPR 600/73 e 54 bis del DPR 633/72 (Cassaz.sez.5 n.28311/2021 - Cass., Sez. 5, 17/12/2019, n. 33344; Cass., sez. 5, 9/01/2019, n. 376; Sez. 6 - 5, 17/02/2015, n. 3154, Cass., Sez. 6 - 5, 03/01/2014, n. 42; Cass., Sez. 5, 23/07/2010, n. 17396; Cass., Sez. 5, 25/05/2012, n. 8342; Cass., Sez. 5, 06/07/2016, n. 13759). Intervenuta decadenza pretesa creditoria. Come risulta dalla documentazione, trattandosi di dichiarazione 2021 anno di imposta 2020 il ruolo è stato formato in data 20.03.2025, quindi nei termini di cui all'articolo 19 lettera a) comma 2 del D.lgs. 112/99. Conclude per il rigetto, con vittoria di spese. All' esito della udienza, il ricorso è stato assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella oggetto di impugnazione deriva dal controllo automatizzato ed ha come oggetto l'anno d'imposta 2020, Dichiarazioni presentata nel 2021. Ai sensi dell'art. 25 D.P.R. n. 602/1973, le cartelle emesse ex art. 36 bis D.p.r. n. 600/1973, devono essere notificate, a pena di decadenza, "entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, (...), per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (...)". Pertanto il termine scadeva il 31.12.2024. La cartella impugnata è relativa all'anno d'imposta 2020 (dichiarazioni presentate nell'anno 2021) per le quali si applicano le norme relative al periodo d'emergenza Covid-19 prevista dall'art. 68 del D.L. 18/2020 (cd. “Cura Italia”) e dall'art. 157 del D.L. 34/2020 (cd. “Rilancio”). In particolare:
• I termini decadenziali per la notifica delle cartelle derivanti da liquidazione automatica sono prorogati di 24 mesi se la dichiarazione è stata presentata durante la sospensione COVID o se il termine ordinario cade dopo il 2020, ma per carichi che rientrano nel periodo emergenziale. La norma recita:
“I termini di decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori sono prorogati di 24 mesi relativamente ai termini che scadono nel 2021 e nel 2022.” Quindi, nel caso in esame la dichiarazione anno 2020, presentata nel 2021 il termine per la notifica (senza proroga) scadenza il 31/12/2024, con la proroga la scadenza è al 31/12/2026. Quanto alla omessa comunicazione dell'avviso bonario e all'omessa attivazione del contraddittorio, gli stessi non erano necessari: difatti si versa in ipotesi di omesso versamento di quanto dovuto in seguito a controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e non già di ipotesi in cui siano state riscontrate inesattezze con questioni controvertibili e opinabili (Cass. Ordinanza n. 4360 del 20/02/2017:
“In tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero”; Cass. Ordinanza n. 39331 del 10/12/2021: “In tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero”; Cass. Ordinanza n. 17972 del 04/07/2019: L'amministrazione finanziaria può iscrivere a ruolo, in sede di liquidazione dell'imposta dovuta e non versata ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nella misura stabilita dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, senza che a tal fine sia necessaria la preventiva emissione di un avviso di accertamento o di un avviso bonario, trattandosi di importi il cui computo deriva direttamente dalla legge”). Quanto, infine al motivo della carenza di motivazione sull'atto impugnato, premessa la genericità della formulazione del motivo, la Corte, ritiene che trattasi di verifica formale e vincolata, senza margini discrezionali adottata sulla base di quanto dichiarato dal contribuente. Le questioni esaminate giustificano la pronuncia di compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, Sez. 27, pronunciando sul ricorso in esame, cosi decide: rigetta il ricorso. Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Napoli in data 19.1.2026 Il Giudice Dr.ssa Marida Corso
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
CORSO MARIDA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13338/2025 depositato il 12/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Via Bracco 20 80133 Napoli NA
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250100582823000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 700/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, la ricorrente, impugna la cartella di pagamento n. 07120250100582823000 emessa per il presunto omesso o carente versamento del tributo 4001 IRPEF relativo alla dichiarazione dei redditi mod. REDDITI/2021 presentata per il periodo d'imposta 2020. Con la rettifica della dichiarazione, non preceduta da alcuna preventiva comunicazione, l'Ufficio richiede alla contribuente il versamento delle seguenti maggiori imposte: € 67,67, con l'aggiunta di sanzioni ed interessi, per un totale di dettaglio degli importi di € 103,63. A fondamento del ricorso deduce l'omesso invio dell'avviso bonario, la carenza di motivazione. Eccepisce la decadenza: la cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica della dichiarazione, emessa ai sensi dell'art. 36-bis del DPR 600/73 (imposte sui redditi) deve essere notificata entro i termini decadenziali fissati dall'art. 25 comma 1 lett. a) del DPR 602/73, quindi entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi;
Conclude per l'annullamento dell'atto, vinte le spese, con attribuzione. Si è costituito in giudizio l'Agenzia delle Entrate di Napoli 2 controdeducendo a tutti i motivi del ricorso e concludendo per il suo rigetto. Mancato invio comunicazione irregolarità L'atto impugnato è relativo all'iscrizione a ruolo degli esiti della liquidazione ex articolo 36 bis del DPR 600/73 della dichiarazione dei redditi dei sostituti d'imposta Modello 770 presentato per l'anno d'imposta 2020.” Nella fattispecie, trattasi di omessi e/o carenti versamenti, come risulta dall'atto impugnato, pertanto non sussiste l'obbligo dell'invio della comunicazione d'irregolarità come da consolidato orientamento o giurisprudenziale di legittimità in materia di controlli automatici ex art. 36 bis del DPR 600/73 e 54 bis del DPR 633/72 (Cassaz.sez.5 n.28311/2021 - Cass., Sez. 5, 17/12/2019, n. 33344; Cass., sez. 5, 9/01/2019, n. 376; Sez. 6 - 5, 17/02/2015, n. 3154, Cass., Sez. 6 - 5, 03/01/2014, n. 42; Cass., Sez. 5, 23/07/2010, n. 17396; Cass., Sez. 5, 25/05/2012, n. 8342; Cass., Sez. 5, 06/07/2016, n. 13759). Intervenuta decadenza pretesa creditoria. Come risulta dalla documentazione, trattandosi di dichiarazione 2021 anno di imposta 2020 il ruolo è stato formato in data 20.03.2025, quindi nei termini di cui all'articolo 19 lettera a) comma 2 del D.lgs. 112/99. Conclude per il rigetto, con vittoria di spese. All' esito della udienza, il ricorso è stato assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella oggetto di impugnazione deriva dal controllo automatizzato ed ha come oggetto l'anno d'imposta 2020, Dichiarazioni presentata nel 2021. Ai sensi dell'art. 25 D.P.R. n. 602/1973, le cartelle emesse ex art. 36 bis D.p.r. n. 600/1973, devono essere notificate, a pena di decadenza, "entro il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, (...), per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (...)". Pertanto il termine scadeva il 31.12.2024. La cartella impugnata è relativa all'anno d'imposta 2020 (dichiarazioni presentate nell'anno 2021) per le quali si applicano le norme relative al periodo d'emergenza Covid-19 prevista dall'art. 68 del D.L. 18/2020 (cd. “Cura Italia”) e dall'art. 157 del D.L. 34/2020 (cd. “Rilancio”). In particolare:
• I termini decadenziali per la notifica delle cartelle derivanti da liquidazione automatica sono prorogati di 24 mesi se la dichiarazione è stata presentata durante la sospensione COVID o se il termine ordinario cade dopo il 2020, ma per carichi che rientrano nel periodo emergenziale. La norma recita:
“I termini di decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori sono prorogati di 24 mesi relativamente ai termini che scadono nel 2021 e nel 2022.” Quindi, nel caso in esame la dichiarazione anno 2020, presentata nel 2021 il termine per la notifica (senza proroga) scadenza il 31/12/2024, con la proroga la scadenza è al 31/12/2026. Quanto alla omessa comunicazione dell'avviso bonario e all'omessa attivazione del contraddittorio, gli stessi non erano necessari: difatti si versa in ipotesi di omesso versamento di quanto dovuto in seguito a controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e non già di ipotesi in cui siano state riscontrate inesattezze con questioni controvertibili e opinabili (Cass. Ordinanza n. 4360 del 20/02/2017:
“In tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero”; Cass. Ordinanza n. 39331 del 10/12/2021: “In tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero”; Cass. Ordinanza n. 17972 del 04/07/2019: L'amministrazione finanziaria può iscrivere a ruolo, in sede di liquidazione dell'imposta dovuta e non versata ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, le somme dovute a titolo di interessi e sanzioni, nella misura stabilita dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, senza che a tal fine sia necessaria la preventiva emissione di un avviso di accertamento o di un avviso bonario, trattandosi di importi il cui computo deriva direttamente dalla legge”). Quanto, infine al motivo della carenza di motivazione sull'atto impugnato, premessa la genericità della formulazione del motivo, la Corte, ritiene che trattasi di verifica formale e vincolata, senza margini discrezionali adottata sulla base di quanto dichiarato dal contribuente. Le questioni esaminate giustificano la pronuncia di compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di I grado di Napoli, Sez. 27, pronunciando sul ricorso in esame, cosi decide: rigetta il ricorso. Compensa le spese di giudizio. Così deciso in Napoli in data 19.1.2026 Il Giudice Dr.ssa Marida Corso