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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 30/05/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
il Tribunale di Treviso
SEZIONE LAVORO
Alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. il giudice del lavoro dr.ssa Maria
Teresa Cusumano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 562/2024 tra le parti:
Ricorrenti:
• e , con avv. D'ANGELO INNOCENZO Controparte_1 Controparte_2
Resistente:
Cont
• – , con avv. Rozza Controparte_4
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTI RICORRENTI
1- in via principale, ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost. nonchè degli artt. 63 e segg. del CCNL del 29.11.2007, previa disapplicazione della nota n. 15219 del 15.10.2015, nella parte in cui ha specificato che “la CP_5
Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; del
D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]” nonché di tutti gli atti premessi, connessi
e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa, accertare
e dichiarare il beneficio dell'incentivo di € 500/00 annui all'attuale ricorrente, per gli anni di cui in narrativa, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015 e per l'effetto condannare il
[...]
in persona del pro tempore a pagare a Controparte_4 CP_6
€ 500,00 Parte_1
€ 2.000,00 Parte_2 Tribunale di Treviso
2- In via subordinata, qualora parte ricorrente al momento dell'emissione della sentenza non sia più in servizio per cessazione dal servizio, cancellazione dalle graduatorie o mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato si chiede che il in persona del Controparte_4 CP_6 pro tempore venga condannato a titolo risarcitorio a pagare a
una somma pari a quella richiesta per l'erogazione della carta docente e cioè € Parte_1
500,00
una somma pari a quella richiesta per l'erogazione della carta docente e cioè € Parte_2
2.000,00
3- In ogni caso vittoria di spese e competenze a favore del procuratore antistatario
FATTO E DIRITTO
Le ricorrenti – attualmente interne al sistema scolastico – hanno adito questo Tribunale illustrando di aver prestato servizio d'insegnamento con contratti a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
e di non aver beneficiato della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento Controparte_4
e la formazione del personale docente (c.d. «Carta Elettronica del docente»).
Entrambe hanno allegato lo stato matricolare, dal quale emerge che le prestazioni lavorative hanno avuto luogo:
- per la SI.ra , dal 05.09.2022 al 31.08.2023 (a.s. 2022/23); Parte_1
- per la SI.ra dal 16.09.2019 al 31.08.2020 (a.s. 2019/20), dal 07.10.2020 al Parte_2
30.06.2021 (a.s. 2020/21), dal 07.09.2021 al 30.06.2022 (a.s. 2021/22) e dal 03.09.2022 al
30.06.2023 (a.s. 2022/23).
Illustrando le ragioni per le quali ritengono di averne diritto, hanno rispettivamente chiesto l'assegnazione della somma complessiva di:
- € 500 per l'a.s. 2022/23;
- € 2.000 per gli a.s. dal 2019/20 al 2022/23.
L'Amministrazione si è costituita, tardivamente, direttamente all'udienza di discussione.
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è
- 2 - Tribunale di Treviso
evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Il è dotato di legittimazione passiva in quanto datore di lavoro della ricorrente. Controparte_4
Nel merito, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.20231 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_4
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico Tribunale di Treviso
di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Corte Giustizia dell'Unione Europea è recentemente intervenuta sulla questione a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Con ordinanza del 18.05.20222, ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge
n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge
CP_4 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti
CP_4 professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti” ed ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al
CP_4 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario
CP_4 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso
a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
*
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto delle ricorrenti a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo Tribunale di Treviso
indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione delle ricorrenti l'importo CP_4 complessivo spettante tramite il sistema della Carta elettronica:
- per la SI.ra , la somma di € 500 per l'a.s. 2022/23; Parte_1
- per la SI.ra , la somma di € 2.000 per gli a.s. dal 2019/20 al 2022/23; Parte_2
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite – che per la complessità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione per un mezzo – vengono per la residua metà poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a disposizione delle ricorrenti l'importo CP_4 complessivo spettante tramite il sistema della Carta elettronica:
- per la SI.ra , la somma di € 500 per l'a.s. 2022/23; Parte_1
- per la SI.ra , la somma di € 2.000 per gli a.s. dal 2019/20 al 2022/23; Parte_2
• compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro 800,00=, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
Treviso, 30/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 5 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Estremi della sentenza:
• Numero registro generale 10072/2023
• Numero sezionale 4090/2023
• Numero di raccolta generale 29961/2023
- 3 - 2 Causa C-450/21
- 4 -
in nome del popolo italiano
il Tribunale di Treviso
SEZIONE LAVORO
Alla scadenza dei termini per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. il giudice del lavoro dr.ssa Maria
Teresa Cusumano ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 562/2024 tra le parti:
Ricorrenti:
• e , con avv. D'ANGELO INNOCENZO Controparte_1 Controparte_2
Resistente:
Cont
• – , con avv. Rozza Controparte_4
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTI RICORRENTI
1- in via principale, ai sensi degli artt. 11 e 117 Cost. nonchè degli artt. 63 e segg. del CCNL del 29.11.2007, previa disapplicazione della nota n. 15219 del 15.10.2015, nella parte in cui ha specificato che “la CP_5
Carta del docente (e il relativo importo nominale di 500 euro/anno) sono assegnati ai soli docenti di ruolo” delle Istituzioni scolastiche statali a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi
i docenti in periodo di formazione e prova, che non siano stati sospesi per motivi disciplinari […]”; del
D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015 e del successivo D.P.C.M. del 28.11.2016, nella parte in cui hanno regolamentato che: “La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. […]” nonché di tutti gli atti premessi, connessi
e/o conseguenziali, anche allo stato non conosciuti, per le ragioni meglio specificate in narrativa, accertare
e dichiarare il beneficio dell'incentivo di € 500/00 annui all'attuale ricorrente, per gli anni di cui in narrativa, nelle modalità di erogazione previste dalla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, di cui ai commi da 121 a 124 della L.107/2015 e per l'effetto condannare il
[...]
in persona del pro tempore a pagare a Controparte_4 CP_6
€ 500,00 Parte_1
€ 2.000,00 Parte_2 Tribunale di Treviso
2- In via subordinata, qualora parte ricorrente al momento dell'emissione della sentenza non sia più in servizio per cessazione dal servizio, cancellazione dalle graduatorie o mancato rinnovo del contratto di lavoro a tempo determinato si chiede che il in persona del Controparte_4 CP_6 pro tempore venga condannato a titolo risarcitorio a pagare a
una somma pari a quella richiesta per l'erogazione della carta docente e cioè € Parte_1
500,00
una somma pari a quella richiesta per l'erogazione della carta docente e cioè € Parte_2
2.000,00
3- In ogni caso vittoria di spese e competenze a favore del procuratore antistatario
FATTO E DIRITTO
Le ricorrenti – attualmente interne al sistema scolastico – hanno adito questo Tribunale illustrando di aver prestato servizio d'insegnamento con contratti a tempo determinato alle dipendenze del
[...]
e di non aver beneficiato della Carta elettronica del docente per l'aggiornamento Controparte_4
e la formazione del personale docente (c.d. «Carta Elettronica del docente»).
Entrambe hanno allegato lo stato matricolare, dal quale emerge che le prestazioni lavorative hanno avuto luogo:
- per la SI.ra , dal 05.09.2022 al 31.08.2023 (a.s. 2022/23); Parte_1
- per la SI.ra dal 16.09.2019 al 31.08.2020 (a.s. 2019/20), dal 07.10.2020 al Parte_2
30.06.2021 (a.s. 2020/21), dal 07.09.2021 al 30.06.2022 (a.s. 2021/22) e dal 03.09.2022 al
30.06.2023 (a.s. 2022/23).
Illustrando le ragioni per le quali ritengono di averne diritto, hanno rispettivamente chiesto l'assegnazione della somma complessiva di:
- € 500 per l'a.s. 2022/23;
- € 2.000 per gli a.s. dal 2019/20 al 2022/23.
L'Amministrazione si è costituita, tardivamente, direttamente all'udienza di discussione.
***
In via pregiudiziale va affermata la giurisdizione del GO, non essendo stato richiesto l'annullamento di alcun atto di organizzazione (e dunque non controvertendosi della modalità di esercizio del potere di organizzazione della P.A. resistente), ma il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente.
Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è
- 2 - Tribunale di Treviso
evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
Il è dotato di legittimazione passiva in quanto datore di lavoro della ricorrente. Controparte_4
Nel merito, si osserva quanto segue.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, pronunciando in data 27.11.20231 sul rinvio pregiudiziale disposto dal Tribunale di Taranto con ordinanza del 24 aprile 2023, ha enunciato i seguenti principi di diritto:
1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al
. CP_4
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta
Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico Tribunale di Treviso
di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.
La Corte Giustizia dell'Unione Europea è recentemente intervenuta sulla questione a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE. Con ordinanza del 18.05.20222, ha ritenuto che “l'indennità di cui al procedimento principale deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge
n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del decreto-legge
CP_4 dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti
CP_4 professionali a distanza. Il giudice del rinvio precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti” ed ha affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al
CP_4 personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario
CP_4 dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per
l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso
a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
*
Conformemente a quanto stabilito dal giudice della nomofilachia, va dichiarato il diritto delle ricorrenti a usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le medesime modalità con cui è stata attribuita ai docenti a tempo Tribunale di Treviso
indeterminato, con conseguente condanna del a mettere a disposizione delle ricorrenti l'importo CP_4 complessivo spettante tramite il sistema della Carta elettronica:
- per la SI.ra , la somma di € 500 per l'a.s. 2022/23; Parte_1
- per la SI.ra , la somma di € 2.000 per gli a.s. dal 2019/20 al 2022/23; Parte_2
La disposizione di cui all'art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, infatti, non ha previsto in favore dei docenti di ruolo il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta avente un dato valore nominale, utilizzabile, coerentemente con la finalità formativa, per l'acquisto di beni e servizi dal contenuto professionale. Si tratta, in sostanza, di un beneficio a destinazione vincolata e tale deve rimanere anche per i docenti a tempo determinato.
Le spese di lite – che per la complessità e novità delle questioni trattate giustificano la compensazione per un mezzo – vengono per la residua metà poste a carico di parte resistente e liquidate come in dispositivo tenendo conto della definizione della causa senza necessità di istruttoria e del carattere seriale del presente contenzioso.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
• Accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di Euro 500 annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e, per l'effetto, condanna il convenuto a mettere a disposizione delle ricorrenti l'importo CP_4 complessivo spettante tramite il sistema della Carta elettronica:
- per la SI.ra , la somma di € 500 per l'a.s. 2022/23; Parte_1
- per la SI.ra , la somma di € 2.000 per gli a.s. dal 2019/20 al 2022/23; Parte_2
• compensa per un mezzo le spese di lite e condanna parte resistente al pagamento, in favore dei ricorrenti, della residua metà, che si liquida in complessivi Euro 800,00=, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e c.p.a. come per legge. Con distrazione a favore del procuratore attoreo antistatario.
Treviso, 30/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Teresa Cusumano
- 5 - 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Estremi della sentenza:
• Numero registro generale 10072/2023
• Numero sezionale 4090/2023
• Numero di raccolta generale 29961/2023
- 3 - 2 Causa C-450/21
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