Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 21/01/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo OMndini Consigliere
Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4979 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, passata in decisione all'udienza cartolare del 21 gennaio 2025 e vertente tra
TRA
- Cod.Fis. , – Parte_1 C.F._1 Parte_2
Cod. Fis. , - Cod.Fis. in C.F._2 Parte_3 C.F._3 proprio e quali eredi rappresentati e difesi – per procura in atti – dall'Avv. Persona_1
Giuseppe Altamura;
APPELLANTI
E
codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Controparte_1
Registro delle imprese di OM , rappresentata e difesa, per procura in atti, P.IVA_1 dall'Avvocato Alessandro Trinchi;
APPELLATA
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente.
, quali eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Persona_1 convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di OM, la al fine Controparte_1 di sentire accogliere le seguenti conclusioni (si riportano le conclusioni rassegnate all'udienza del 24 giugno 2019): «a) accertare e dichiarare che per tutti i motivi meglio esplicitati in narrativa
(applicazione di tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, interessi debitori in capitalizzazione semplice e
[...] Persona_1
33.755,45, o la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di formale richiesta di pagamento e messa in mora. Se del caso previa dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali relative alla illegittima pratica dell'anatocismo trimestrale e di tutte le altre clausole imposte dalla banca e relative a pratiche contrarie a normative di legge e/o di contratto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso spese forfettarie, rimborso iva e cassa avvocati, rimborso costo CTU e Consulenza Tecnica di Parte
e assistenza alle operazioni di CTU, in misura pari a quella che verrà liquidata al CTU per la sua attività processuale».
Si costituiva la la quale concludeva per il rigetto della domanda. Controparte_1
Istruita la causa mediante consulenza tecnica contabile, successivamente, all'udienza del 24 giugno
2019, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.
§ 1.1 — Il tribunale, espletata l'istruttoria necessaria a mezzo di CTU contabile, ha respinto le domande delle parti attrici, compensando le spese di lite e ponendo a loro carico le sole spese di CTU.
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Anna , quali eredi del Sig. Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
hanno instaurato il presente giudizio al fine di sentire accertare l'applicazione, da Persona_1 parte dell'istituto di credito convenuto, sul conto corrente n. 6313/121 aperto dal loro dante causa, di interessi anatocistici ed usurari e di commissioni di massimo scoperto ed altre spese illegittime.
In particolare, poi, le attrici hanno dedotto di avere richiesto in più occasioni alla
[...] la consegna del contratto di conto corrente, ma che la banca non ha mai aderito a Controparte_1 tale invito.
Pertanto, le attrici hanno richiesto di rettificare il saldo del conto corrente bancario 6313/121, applicando, in luogo di quelli illegittimamente applicati dalla banca, «i tassi di interesse sostitutivi ex art. 117 TUB (in assenza di pattuizione scritta su un diverso tasso), con capitalizzazione semplice
(nel rispetto delle norme in tema di divieto di anatocismo), con enucleazione degli addebiti effettuati in violazione delle norme in tema di usura, con enucleazione degli addebiti per spese e per CMS -
Commissione di SS PE (in quanto non pattuite per iscritto),la rettifica delle valute e, quindi, di condannare la convenuta a restituire alle attrici le Controparte_1 somme indebitamente versate sulla base dei conteggi effettuati dalla con interessi e CP_1 rivalutazione monetaria dalla data del 23.10.2015, data di formale richiesta di pagamento e messa in mora».
Va premesso che, per come risulta anche dalla consulenza tecnica redatta dal dott. Per_2 sono stati depositati in atti gli estratti conto ed i riassunti scalari inerenti al periodo che va
[...] dalla data di accensione del conto (2 febbraio 2007) fino al 30 giugno 2016.
Non è stato depositato il contratto di conto corrente la cui consegna parte attrice ha, in più occasioni, richiesto alla in epoca antecedente all'instaurazione del presente Controparte_1 giudizio.
Ritiene il Tribunale che, in ragione della carenza documentale costituita dal mancato deposito del contratto di conto corrente, la domanda formulata da parte attrice debba essere rigettata.
Come è noto, nei giudizi promossi dal “cliente” - correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti in conto corrente, in vista della ripetizione di somme richieste dalla in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi CP_1 illegittime, grava senz'altro sulla parte attrice innanzitutto l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7501 del 14/05/2012, Rv. 622359 – 01, secondo cui “Chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte, e proponga nei confronti dell'"accipiens" l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta”).
Sicchè, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive – assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di CP_1 spese, commissioni o altre “voci” non dovute - ha lo specifico onere di produrre, in primo luogo, il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite e, quindi, gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
Ne consegue che, nel caso di specie, la parte attrice era, innanzitutto, gravata dell'onere di provare il contenuto delle clausole contrattuali asseritamente "nulle".
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla Banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo.
In assenza della produzione del contratto di conto corrente, dunque, gli accertamenti che il correntista richiede non risultano possibili.
Né, del resto, potrebbe procedersi nel caso in esame ad un ricalcolo del saldo mediante
l'applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 Tub. Ciò in quanto l'art. 117 TUB (dopo aver stabilito – ai commi 1 e 3 - che i contratti sono redatti per iscritto e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo), al comma 4 prevede che “i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”. Quindi, il successivo comma 7 stabilisce che “in caso di inosservanza del comma 4 … si applicano a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari …”.
Sicchè, nella ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 117 TUB (inosservanza della forma scritta per il contratto con conseguente nullità totale del rapporto) non è previsto alcun tasso sostitutivo, che invece può trovare applicazione solo nella ipotesi di inosservanza del comma 4, come espressamente previsto. Del resto, il comma 7 dell'art. 117 TUB prevede una ipotesi di automatica sostituzione di clausola nulla a seguito della mancata indicazione del tasso di interesse: automatica sostituzione che presuppone, comunque, che un contratto vi sia e che la sola pattuizione del tasso di interesse sia mancante o indeterminata, ma che le altre pattuizioni siano presenti.
Nel caso in esame, parte attrice ha impostato le proprie difese sul presupposto che il contratto di conto corrente fosse esistente. La parte, del resto, non ha mai dedotto che il rapporto sia stato aperto senza la sottoscrizione di un contratto scritto, avendo invece dibattuto esclusivamente sulla parte che era onerata alla relativa produzione in giudizio. Ancora, nessuna del parti ha dedotto la nullità dell'intero rapporto per mancata sottoscrizione per iscritto delle relative condizioni.
Ciò nonostante, parte attrice non ha depositato il contratto in questione, a ciò conseguendo il rigetto della domanda.
Ciò posto, è bene precisare che, nell'atto di citazione, parte attrice aveva richiesto al Tribunale, in via istruttoria, di ordinare ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alla stessa l'esibizione e la produzione dell'originale del contratto di c.c.: tuttavia, tale istanza si presentava inammissibile non avendo spiegato la parte le ragioni per le quali essa non si trova nel possesso di un documento contrattuale di cui una copia, ai sensi dell'art. 117 tub, viene consegnata al cliente. In altre parole, l'istanza non appare meritevole di accoglimento in quanto la parte non ha neppure dedotto l'inadempimento dell'istituto di credito all'obbligo di consegnare, al momento della sottoscrizione del contratto, una copia del contratto medesimo.
Inoltre, tale istanza, non accolta in sede di istruttoria, non è stata ribadita esplicitamente in sede di precisazione delle conclusioni, divenendo così definitivamente inammissibile.
Tuttavia, è bene precisare che anche l'inadempimento (in questo caso stragiudiziale) dell'istituto di credito all'obbligo di consegna della documentazione non implica, comunque, l'accoglimento della domanda di parte attrice.
Infatti, come è noto, l'ordine di esibizione di documenti non è suscettibile di esecuzione coattiva, né per iniziativa del giudice, non esistendo nel codice di procedura disposizioni analoghe a quelle del codice di procedura penale circa il potere di ricercare documenti o cose pertinenti al reato, né ad iniziativa della parte interessata, non costituendo quell'ordinanza titolo esecutivo e non potendo essere, quindi, attuata con gli strumenti di cui all'art. 605 e segg. c.p.c. Il rifiuto dell'esibizione può, pertanto, costituire esclusivamente un comportamento dal quale il giudice può desumere argomenti di prova ex art. 116, secondo comma, c.p.c., ma, a tal fine, ove sia stato giustificato dalla parte destinataria del relativo ordine con la deduzione di circostanze impeditive, la controparte interessata ha l'onere di provare la perdurante possibilità di produzione in giudizio della documentazione richiesta (Cass., 10 dicembre 2003, n.18833; Cass., 25 maggio 2004, n. 10043).
Ciò posto, nel caso di specie, ancorché l'istituto di credito non abbia aderito alla istanza, proposta stragiudizialmente, di consegna del contratto, non è possibile ricavare in altro modo (e neppure desumere argomenti di prova dall'inadempimento della banca) quegli elementi che potrebbero essere tratti dalla documentazione mancante. Alla luce delle precedenti considerazioni la domanda proposta da parte attrice deve essere rigettata.
In ragione della mancata consegna del contratto da parte dell'istituto di credito sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese del presente giudizio. Le spese di consulenza tecnica devono essere definitivamente poste a carico di parte attrice]»
§ 2 — Hanno proposto appello le originarie attrici – come indicate in epigrafe - contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo , previa riforma dell'impugnata sentenza “ a) accertare e dichiarare che per tutti i motivi meglio esplicitati in atti (applicazione di tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, interessi debitori in capitalizzazione semplice e creditori in capitalizzazione trimestrale, con enucleazione dei trimestri usurari, nonché delle CMS non pattuite, oltre che nulle per mancanza di causa, delle spese non convenute e annullamento dell'effetto dei giorni valuta) il saldo del conto corrente di cui è causa deve essere rettificato da quello di € 577,47 calcolato dalla banca a quello di € 34.332,92 calcolato dal CTU, con una differenza indebita a danno delle attrici di € 33.755,45
b) in considerazione dell'accertamento di cui sopra, considerato che le attrici hanno versato la somma indebita, come dimostrato dall'estratto conto con saldo positivo, condannare la convenuta
, in persona del suo legale rappresentante p.t., a pagare alle attrici Controparte_1
, e in proprio e quali uniche Parte_1 Parte_2 Parte_3 eredi del Cav. Avv. la sopra detta somma di € 33.755,45, o la diversa somma Persona_1 maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di formale richiesta di pagamento e messa in mora.
B) In subordine, nella denegata ipotesi in cui la domanda di ripetizione di indebito, come sopra complessivamente formulata, dovesse essere ritenuta parzialmente sfornita di prova, con riguardo a anatocismo, interessi ultralegali e spese
a) condannare la Banca convenuta al pagamento della minore somma di € 7.741,91, di cui € 824,21 usura oggettiva TEG e € 6.917,70 usura oggettiva CSM (v. prima frase di pag. 22 della ctu e relativa tabella 3), o la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di formale richiesta di pagamento e messa in mora, a titolo di restituzione competenze e interessi indebitamente addebitati e pagati, per i trimestri affetti da usura oggettiva TEG, e precisamente per il I TRIM 2007, II TRIM. 2007, I TRIM 2009, I TRIM 2014, III
TRIM 2015, I TRIM 2016, II TRIM 2016, previo il dovuto accertamento della usurarietà degli interessi pagati
b) nonché condannare la convenuta al pagamento della ulteriore minore somma di € CP_1
10.724,31 (come risulta da pag. 32 della CTU), o la diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di formale richiesta di pagamento e messa in mora, a titolo di ripetizione di somme corrisposte a titolo di C.M.S., previa dichiarazione della sua nullità, indipendentemente dalla mancanza di pattuizione scritta sulla stessa
C) In via ancora più subordinata, sollevare d'ufficio la questione della nullità dell'intero rapporto di conto corrente, ai sensi dell'art. 117 c. 3 del Testo Unico Bancario - D.Lvo 385/1993), ed assegnare alle parti, ai sensi dell'art. 101 cpc, un termine per controdedurre sul punto, e dichiarata la nullità del rapporto di conto corrente, condannare la convenuta alla restituzione di tutti gli CP_1 interessi e CMS e spese pagate nel corso del rapporto, che ammontano a € 54.902,19, come somma totale di tutte le competenze addebitate e pagate (v. pag. 22 della CTU), composta di € 29.129,04 per interessi, € 10.724,31 per CMS e € 15.048,84 per spese,
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, rimborso spese forfettarie, rimborso iva e cassa avvocati, del doppio grado di giudizio, rimborso costo CTU e Consulenza Tecnica di Parte e assistenza alle operazioni di CTU, in misura pari a quella liquidata al CTU per la sua attività processuale.
Ha resistito la appellata, eccependo preliminarmente ex art. 342 CPC la inammissibilità CP_1 dell'appello di cui ha chiesto il rigetto.
Alla prima udienza di comparizione (5.7.21) la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 29.1.24, poi differita (con provvedimento del 25.1.22) all'udienza del 13 gennaio 2025.
Con provvedimento in data 12 luglio 2023 la causa veniva assegnata a questo relatore.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe – come sostituita - le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e la Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 13 pagine, è articolato in quattro motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo - titolato “ Sulla erroneità del presupposto che l'azione di ripetizione di indebito sia stata impostata sulla contestazione di clausole contenute nell'eventuale contratto scritto di apertura del conto corrente. La domanda giudiziale è stata invece impostata sulla completa mancanza di una scrittura che contenesse valide pattuizioni in merito alla legittimità dell'addebito da parte della di interessi usurari, di interessi anatocistici, di interessi ultralegali, di una CP_1 commissione di massimo scoperto, delle spese di tenuta conto” - le parti appellanti sostengono di aver impostato la loro azione – senza che il giudice di prime cure se ne avvedesse- sul presupposto della mancanza di pattuizioni scritte per le voci sopra indicate e, quindi, dell'esistenza di un contratto scritto indicato come eventuale e la cui copia il dante causa aveva più volte chiesto alla banca senza ricevere alcunchè. Chiedono quindi la sostituzione dei tassi e la revisione di tutte le ulteriori voci addebitate.
§ 3.2 — Col secondo motivo – titolato “ La erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui non ha almeno riconosciuto il diritto delle attrici alla ripetizione delle somme pagate per interessi usurari, indebiti in base a norme di natura inderogabile e di ordine pubblico, che prescindono da ogni pattuizione, esistente o meno -scritta o meno - tra le parti” - le appellanti ribadiscono la loro azione di ripetizione di indebito con particolare riguardo ai trimestri (segnatamente indicati e come accertati dal CTU) ove era intervenuto il superamento del tasso soglia usura, con conseguente diritto alla ripetizione di Euro 7.741,91.
§ 3.3 — Col terzo motivo - titolato “ Erroneità della sentenza impugnata nel punto in cui non ha considerato, deciso e motivato in ordine alla domanda di nullità della CMS per mancanza di causa, con domanda dunque indipendente ed aggiuntiva rispetto a quella di accertamento della non debenza per mancanza di pattuizione scritta. Omissione di pronuncia. Illegittimità in ogni caso degli addebiti per Commissione di SS PE (CMS)” – le parti appellanti rivolgono le loro critiche alla mancata rilevazione, anche d'ufficio, da parte del Tribunale dell'assenza di clausola scritta per le commissioni di massimo scoperto applicate, anche per mancanza di causa e per indeterminatezza dell'oggetto, con importo finale da restituire pari ad Euro 10.724,31.
§3.4 – Con il quarto motivo – titolato “ Sulla erroneità dell'affermazione, contenuta nella sentenza di primo grado, secondo la quale, nella fattispecie, in mancanza di una pattuizione scritta sui tassi e sulle condizioni, il contratto di conto corrente sarebbe stato integralmente nullo e non avrebbe potuto accertarsi la natura indebita degli interessi e delle altre condizioni applicate, con relativa condanna alla richiesta restituzione di quanto illegittimamente pagato” – le appellanti lamentano che il giudice di primo grado non ha tenuto conto dell'assenza di pattuizione scritta delle voci segnatamente indicate, deducendo che se il Tribunale riteneva nullo il contratto di conto corrente , avrebbe dovuto sollevare la questione ex art. 101 CPC per sottoporla alla discussione delle parti, tenuto conto della esistenza degli estratti conto e dei conti scalari ove tutto era riportato.
Terminano le appellanti con la riproposizione di tutte le questioni di merito proposte in primo grado, con particolare riguardo alle singole voci economiche contestate.
§ 4 — L'appello è in parte inammissibile e in parte infondato.
I motivi di gravame, strettamente connessi tra loro, possono essere unitamente delibati.
Non viene in alcun modo attaccato con
contro
-argomentazioni il principio – ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità – secondo il quale in caso di azione di accertamento negativo e di ripetizione di indebito (in assenza di qualsivoglia rivendicazione economica da parte della banca) il correntista/attore ha l'onere di formulare precise allegazioni e soprattutto comprovare l'assenza di giustificazione delle rimesse operate nel proprio conto, prima tra queste l'assenza di accordo su specifiche voci addebitate. Egualmente deve dirsi lì ove ci si duole dell'applicazione di interessi ultra- legali e, addirittura, usurari.
E' evidente, sempre per consolidata giurisprudenza, che i poteri d'ufficio – in particolar modo esercitabili per le c.d. nullità di protezione che paiono essere invocate dagli appellanti – sono , appunto, esperibili “ex actis”, lì ove vi sia a disposizione tutto quanto necessario per le verifiche.
Onere di allegazione e di prova che grava, come ha ben spiegato il giudice di primo grado e come ha in maniera consolidata affermato la giurisprudenza di legittimità, sulla parte attrice che, peraltro, non può neppure invocare alcun ribaltamento a carico della convenuta (neppure sotto il profilo della CP_1 documentazione necessaria per la ricostruzione dei rapporti dare/avere), elemento questo a carattere dirimente proprio nel presente giudizio.
Il fatto, poi, che in primo grado si è proceduto ad una CTU con alcune indicazioni anche di carattere contabile non dimostra affatto che vi fossero, nell'azione, i presupposti per il suo accoglimento.
Trattasi, peraltro, di scelta istruttoria che, di per sé, non può di certo modificare l'assetto degli oneri probatori.
A tale proposito, giova ricordare , “in tema di contratto di conto corrente bancario, il correntista che agisca per la ripetizione dell'indebito, tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi, è onerato di documentare l'andamento del rapporto con la produzione degli estratti conto, i quali evidenziano le singole rimesse che, per riferirsi ad importi non dovuti, sono suscettibili di ripetizione (così Cass. 23 ottobre 2017, n. 24948; cfr. pure
Cass. 3 dicembre 2018, n. 31187)” (così Cass. civ., Sez. VI, 9.3.2021, n. 6480).
In tema di ripetizione di indebito (art. 2033 c.c.), infatti, opera il principio generale per cui l'onere della prova è a carico dell'attore, che è tenuto, quindi, a dimostrare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi (cfr. Cass. civ., Sez. II, 27.11.2018, n. 30713; e, con specifico riguardo alla ripetizione in materia di conto corrente bancario, Cass. civ., Sez. VI, ord. 23.10.2017,
n. 24948). Il principio trova applicazione anche nel caso in cui sia dedotta un'obbligazione restitutoria dipendente dalla (asserita) nullità di singole clausole contrattuali: infatti, chi allega di avere effettuato un pagamento non dovuto o dovuto solo in parte (solvens) e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta (cfr. Cass. civ., Sez.
III, 14.5.2012, n. 7501).
Pertanto, nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto a essi, di una valida causa debendi, sicché questi ha l'onere di documentare non solo l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somme non dovute (cfr. Cass. civ., Sez. I., ord. 26.9.2019, n. 24049; in senso conforme, nel ritenere errata la sussistenza di un medesimo onere in caso di proposizione della domanda di ricalcolo del saldo del conto, Cass. civ., Sez. I, 23.4.2021, n. 10838); ma anche di produrre il contratto che contiene le clausole di cui deduce la nullità.
Peraltro, la Suprema Corte ha chiarito come, nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisca per ottenere la restituzione delle somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle, abbia l'onere di provare l'inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto che contiene siffatte clausole, senza poter invocare il principio di vicinanza della prova al fine di spostare detto onere in capo alla banca, tenuto conto che tale principio non trova applicazione quando ciascuna delle parti, almeno di regola, acquisisce la disponibilità del documento al momento della sua sottoscrizione (cfr. Cass. civ., Sez. VI-1, 13.12.2019, n. 33009).
Nel caso in esame, peraltro, sia dalla lettura delle istanze ex art. 119 TUB formulate dal titolare originario del conto, sia dell'impostazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio, non emerge affatto – come pare essere oggi rappresentato in gravame – che non vi sia stata mai stipulazione per iscritto del contratto, bensì la mera doglianza di non avere a disposizione copia di detto contratto.
Peraltro, le dette istanze, sebbene non ottemperate dalla banca se non con una indicazione di iniziativa per la ricerca della documentazione contrattuale, non sono di per sé comprovanti l'assenza del contratto, con la conseguenza che l'affermazione degli odierni appellanti circa la non giustificazione di tutte le voci ancora oggi rivendicate resta priva di sostegno probatorio.
Sia la perizia di parte, sia la consulenza d'ufficio, in sostanza, sono frutto di mere congetture, in quanto elaborate contabilmente sulla base della inesistenza di un contratto per iscritto, profilo che appare peraltro inverosimile sotto diversi profili.
Pur potendo ricostruire la data di decorrenza del rapporto – 2 febbraio 2007, così emersa nel corso del giudizio perché non esplicitata nella citazione introduttiva della controversia ma con primo versamento e quindi prima operazione il 5 febbraio 2007 – dalla richiesta del 12.6.14 , dagli estratti conto e dai conti scalari emerge che il conto , successivo al giugno 2000, aveva anche un affidamento e un'apertura di credito;
a ciò si aggiunga che in data 8.8.07 risulta un “giroconto” da altro conto corrente che viene chiuso contestualmente.
Non è dato comprendere, allora, se vi sia stata o meno continuità con altro conto - la cui epoca non
è dato conoscere neppure attraverso la CTU o la CTP - e , comunque, la “sfasatura” tra apertura conto e prima operazione è circostanza assai significativa;
tutto ciò insieme alla piena disponibilità degli estratti contabili non rende giustificato in alcun modo che il cliente fosse privo di un contratto di conto corrente ordinario. In ogni caso, avrebbe dovuto parte attrice (oggi appellante) allegare e dimostrare che il rapporto era insorto “di fatto”, con conseguente assenza di stipulazione per iscritto di alcuna voce.
L'impossibilità di eseguire alcuna verifica circa l'assenza (effettiva) di stipula delle singole voci – a causa della carenza di allegazione e prova suddetta – giustifica appieno la reiezione di tutte le domande.
Peraltro, è di difficile intellegibilità la doglianza delle parti appellanti circa l'onere del Tribunale di sollevare ex art. 101 CPC d'ufficio la questione di nullità del contratto: sembrerebbe riferibile, tale argomentazione, all'assenza di un contratto per iscritto in data successiva alle disposizioni che hanno imposto detta forma scritta;
ma il Tribunale non ha mai rilevato l'assenza di un contratto scritto, proprio perché la stessa parte attrice non lo ha escluso, lamentando solo l'assenza di una copia a sua disposizione.
Tali considerazioni, peraltro, hanno carattere assorbente con riguardo alle specifiche doglianze che, ancora in questa sede, le parti appellanti formulano con riguardo alla asserita violazione del compito di collaborazione da parte della banca ex artt. 119 TUB (l'istanza ex art. 210 CPC non è stata neppure reiterata in questa sede né è possibile, se non violando il disposto di cui all'art. 342 CPC, riportarsi alle memorie istruttorie di primo grado) , il cui comportamento – dunque – avrebbe addirittura l'effetto di “sanare” quelle carenze documentali che la sentenza ha messo chiaramente in evidenza.
Di qui la reiezione dell'appello.
§ 5 — Quanto alle spese, queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti
,tenuto conto dei parametri medi e del valore della controversia, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali.
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello
Valore della causa: indeterminabile - complessità media
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.518,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.665,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 3.686,00
Fase decisionale, valore medio: € 4.287,00 Compenso tabellare (valori medi) € 12.156,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L.
n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 3204/2020 del tribunale di OM , ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna gli appellanti, in solido tra loro, alla rifusione , in favore di , delle spese del CP_2 grado che si liquidano in euro 12.156,00 oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara le parti appellanti tenute, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in OM nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore