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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 07/02/2025, n. 37 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 37 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1613 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1613 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: nata a [...] il 31/ ) con il Parte_1 C.F._1
PI ER (C.F. C.F._2
e
nato a [...] il 2 con il Parte_2 CodiceFiscale_3
NI ER (C.F. C.F._2
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 02/10/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ma dei quali, solo la Per_1 Per_2
prima economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 19.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
-1) la figlia che attualmente vive con la madre in Torre Pedrera di Rimini, Viale Tocra Persona_3
n.16, lavora per cui risulta essere autosufficiente economicamente. Il figlio studente Persona_4
lavora solo qualche mese durante la stagione estiva per cui non risulta essere autosufficiente economicamente;
-2) il padre tenuto conto in particolare della precarietà lavorativa del figlio e dell'attività Per_2
lavorativa attualmente a tempo determinato della figlia ritiene doveroso contribuire al loro Per_1
sostentamento corrispondendo mensilmente entro il giorno 16 di ogni mese, la somma complessiva di €
300,00=.
Detta somma verrà aggiornata annualmente ai sensi degli indici Istat;
-3) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti per cui nulla hanno a pretendere,
l'uno dall'altra, reciprocamente, a nessun titolo e per qualsiasi ragione. Gli stessi ribadiscono altresì di aver definito ogni loro rapporto di carattere economico patrimoniale, in occasione della separazione;
-4) i ricorrenti ribadiscono altresì che tutti i mobili ed arredi, nessuno escluso, che erano presenti nella casa coniugale, sono e restano di proprietà della Sig.ra Parte_1
-5) i ricorrenti sin da ora dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 2 di 3 a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 2.06.1996 in Santarcangelo di Romagna (RN) alle condizioni di cui sopra Parte_2
da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza (Atto n. 17 Parte II Serie B Anno 1996 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 6.02.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1613 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da: nata a [...] il 31/ ) con il Parte_1 C.F._1
PI ER (C.F. C.F._2
e
nato a [...] il 2 con il Parte_2 CodiceFiscale_3
NI ER (C.F. C.F._2
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 02/10/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni ma dei quali, solo la Per_1 Per_2
prima economicamente autosufficiente;
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 19.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 3 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
-1) la figlia che attualmente vive con la madre in Torre Pedrera di Rimini, Viale Tocra Persona_3
n.16, lavora per cui risulta essere autosufficiente economicamente. Il figlio studente Persona_4
lavora solo qualche mese durante la stagione estiva per cui non risulta essere autosufficiente economicamente;
-2) il padre tenuto conto in particolare della precarietà lavorativa del figlio e dell'attività Per_2
lavorativa attualmente a tempo determinato della figlia ritiene doveroso contribuire al loro Per_1
sostentamento corrispondendo mensilmente entro il giorno 16 di ogni mese, la somma complessiva di €
300,00=.
Detta somma verrà aggiornata annualmente ai sensi degli indici Istat;
-3) i ricorrenti dichiarano di essere economicamente autosufficienti per cui nulla hanno a pretendere,
l'uno dall'altra, reciprocamente, a nessun titolo e per qualsiasi ragione. Gli stessi ribadiscono altresì di aver definito ogni loro rapporto di carattere economico patrimoniale, in occasione della separazione;
-4) i ricorrenti ribadiscono altresì che tutti i mobili ed arredi, nessuno escluso, che erano presenti nella casa coniugale, sono e restano di proprietà della Sig.ra Parte_1
-5) i ricorrenti sin da ora dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 2 di 3 a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
il 2.06.1996 in Santarcangelo di Romagna (RN) alle condizioni di cui sopra Parte_2
da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza (Atto n. 17 Parte II Serie B Anno 1996 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 6.02.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3