Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 789
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa/irregolare notifica atti prodromici e conseguente decadenza/prescrizione crediti

    La Corte ha ritenuto che la documentazione prodotta dalle parti resistenti abbia confutato l'assunto del ricorrente, dimostrando la regolare notifica degli atti prodromici. Inoltre, non è decorso il termine prescrizionale tra la notifica della cartella e l'intimazione di pagamento.

  • Rigettato
    Carente motivazione cartella di pagamento

    La Corte ha ritenuto infondata tale eccezione, senza specificare ulteriormente nel dispositivo.

  • Rigettato
    Errata notifica tramite PEC

    La Corte ha ritenuto priva di pregio tale contestazione, evidenziando che l'indirizzo PEC era stato estratto dalla visura camerale e che un diverso indirizzo PEC prodotto dal ricorrente era stato attestato come sussistente in data successiva alla notifica della cartella.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 789
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria
    Numero : 789
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo