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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. V, sentenza 03/02/2026, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 789/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3170/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210018789903000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 199/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria e Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava gli atti di pignoramento N.
09484202500002582/001, N. 09484202500002583/001, N. 09484202500002584/001 e N. 09484202500002586/001, limitatamente alla cartella n. 09420210018789903000 di € 1.441,61, emessi dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Reggio Calabria notificata in data 21.03.2025,
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché, in relazione all'atto oggetto di gravame, la carente motivazione dello stesso, anche in relazione alle modalità di calcolo degli interessi.
Si costituiva l'ente impositore Regione Calabria che documentava, innanzitutto, la regolare notifica degli atti impositivi di sua competenza e sosteneva l'abuso del diritto per lo “spacchettamento” dei ricorsi in impugnative separate. Nello specifico gli avvisi notificati nel 2024, 2022, 2021, 2018, 2016 2014 2012 2011 2010 2008
Evidenziava inoltre che le ulteriori doglianze fossero destituite di fondamento giuridico e fattuale.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica non solo degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti, ma anche di successivi atti interruttivi della eccepita prescrizione. Nel dettaglio:
la cartella n. 09420210018789903000 notificata a mezzo pec data 23.06.2022
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che:
l'Agenzia Riscossione, non offre prova alcuna dell'estrazione dai pubblici elenchi dell'indirizzo di posta elettronica certificata “AGROFRUIT@PEC.IT” utilizzato per la notifica telematica della cartella, né dimostra che tale indirizzo sia di effettiva titolarità della società destinataria come da onere probatorio a suo carico, aggiungendo che la società ricorrente disconosce espressamente quale proprio domicilio digitale e indirizzo di posta elettronica certificata di propria appartenenza, non corrisponde al domicilio digitale dell'odierna ricorrente, per come facilmente evincibile dalla visura INIPEC in allegato da cui emerge inequivocabilmente che l'unico domicilio digitale della Ricorrente_1 “Email_4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, parte resistente, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che dalla notifica della cartella a quello della intimazione impugnata non è decorso il termine prescrizionale.
Priva di pregio la contestazione relativa all'indirizzo pec errato.
Da un lato lo stesso è sato tratto dalla visura camerale della ditta, dall'altro la produzione di un diverso indirizzo pec, non è dirimente, atteso che lo stesso è attestato come sussistente in una data ben posteriore a quella della notifica della cartella contestata e, perciò, non rileva in alcun modo per metterne in dubbio la regolarità (ben potendo il contribuente aver mutato, anche strumentalmente, l'indirizzo pec stesso).
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 463,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 5.200,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre oneri dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere a ciascuna parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 463,00 oltre oneri dovuti.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 5, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BUCARELLI ENZO, Giudice monocratico in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3170/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Sas - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09420210018789903000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 199/2026 depositato il 26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente notificato il ricorrente, compiutamente generalizzato in epigrafe, impugnava l'atto tributario analiticamente indicato nell'intestazione della presente decisione.
Parte ricorrente si costituiva in giudizio regolarmente.
Si costituiva in giudizio la Regione Calabria e Agenzia delle Entrate Riscossione.
All'odierna udienza la causa veniva riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con tempestivo ricorso il contribuente in epigrafe indicato impugnava gli atti di pignoramento N.
09484202500002582/001, N. 09484202500002583/001, N. 09484202500002584/001 e N. 09484202500002586/001, limitatamente alla cartella n. 09420210018789903000 di € 1.441,61, emessi dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione di Reggio Calabria notificata in data 21.03.2025,
Eccepiva l'omessa/irregolare notifica degli atti prodromici e la (conseguente) decadenza/prescrizione dei crediti (e delle correlate sanzioni e interessi) portati dall'atto impugnato, nonché, in relazione all'atto oggetto di gravame, la carente motivazione dello stesso, anche in relazione alle modalità di calcolo degli interessi.
Si costituiva l'ente impositore Regione Calabria che documentava, innanzitutto, la regolare notifica degli atti impositivi di sua competenza e sosteneva l'abuso del diritto per lo “spacchettamento” dei ricorsi in impugnative separate. Nello specifico gli avvisi notificati nel 2024, 2022, 2021, 2018, 2016 2014 2012 2011 2010 2008
Evidenziava inoltre che le ulteriori doglianze fossero destituite di fondamento giuridico e fattuale.
Si costituiva l'Agente per la Riscossione che documentava la notifica non solo degli atti prodromici che il ricorrente aveva assunto non essere mai stati inviati/ricevuti, ma anche di successivi atti interruttivi della eccepita prescrizione. Nel dettaglio:
la cartella n. 09420210018789903000 notificata a mezzo pec data 23.06.2022
In relazione alla difesa di parte resistente e alle produzioni effettuate il ricorrente depositava memoria illustrativa con la quale prendeva posizione, contestando le controdeduzioni rassegnate e la documentazione prodotta. In particolare, rilevava ed eccepiva che:
l'Agenzia Riscossione, non offre prova alcuna dell'estrazione dai pubblici elenchi dell'indirizzo di posta elettronica certificata “AGROFRUIT@PEC.IT” utilizzato per la notifica telematica della cartella, né dimostra che tale indirizzo sia di effettiva titolarità della società destinataria come da onere probatorio a suo carico, aggiungendo che la società ricorrente disconosce espressamente quale proprio domicilio digitale e indirizzo di posta elettronica certificata di propria appartenenza, non corrisponde al domicilio digitale dell'odierna ricorrente, per come facilmente evincibile dalla visura INIPEC in allegato da cui emerge inequivocabilmente che l'unico domicilio digitale della Ricorrente_1 “Email_4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
In particolare, parte resistente, con la produzione documentale di cui sopra, ha confutato l'assunto del ricorrente riguardante l'omessa notifica degli atti prodromici che dovevano necessariamente, nella ordinata catena procedimentale, precedere quello impugnato. L'atto impugnato è, pertanto, perfettamente regolare.
Infondata anche la eccezione di decadenza/prescrizione, atteso che dalla notifica della cartella a quello della intimazione impugnata non è decorso il termine prescrizionale.
Priva di pregio la contestazione relativa all'indirizzo pec errato.
Da un lato lo stesso è sato tratto dalla visura camerale della ditta, dall'altro la produzione di un diverso indirizzo pec, non è dirimente, atteso che lo stesso è attestato come sussistente in una data ben posteriore a quella della notifica della cartella contestata e, perciò, non rileva in alcun modo per metterne in dubbio la regolarità (ben potendo il contribuente aver mutato, anche strumentalmente, l'indirizzo pec stesso).
Le spese, ai sensi dell'art. 15 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, seguono la soccombenza e devono essere liquidate tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 4 comma 1 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 147 del 2022.
Tenuto conto del valore della controversia e dei conseguenti compensi tabellari previsti per i giudizi innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di I grado, devono, pertanto, essere, liquidati complessivi euro 463,00 applicando i minimi tabellari previsti per il valore della controversia (fino a euro 5.200,00) in considerazione della non particolare complessità della controversia oltre oneri dovuti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente a rifondere a ciascuna parte resistente le spese del presente giudizio liquidate in complessivi € 463,00 oltre oneri dovuti.