Articolo 1 della Legge 8 giugno 1966, n. 424
Articolo 2
Versione
9 luglio 1966
Art. 1.
Sono abrogate le disposizioni che prevedono, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la perdita, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico al conseguimento e al godimento della pensione e di ogni altro assegno od indennita' da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza.
Entrata in vigore il 9 luglio 1966
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