Versione
9 luglio 1966
9 luglio 1966
Art. 1.
Sono abrogate le disposizioni che prevedono, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la perdita, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico al conseguimento e al godimento della pensione e di ogni altro assegno od indennita' da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza.
Sono abrogate le disposizioni che prevedono, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la perdita, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico al conseguimento e al godimento della pensione e di ogni altro assegno od indennita' da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza.
Commentario • 1
- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 16 luglio 2026 · 2.1694374
[…] Non risulta invece più adottabile la destituzione con perdita del diritto a pensioni o assegni, che, pur menzionata dall'art. 87, primo comma, numero 5), risulta tacitamente abrogata dall'art. 1 della legge 8 giugno 1966, n. 424 (Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro Ente pubblico). […]
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Giurisprudenza • 28
- 1. Corte Cost., sentenza 05/02/1987, n. 31Provvedimento: […] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, lett. d), del r.d.-l. 3 marzo 1938, n. 680 "Ordinamentto della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali"; art. 1 della legge 8 giugno 1966, n. 424 "Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione o la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro Ente pubblico" promosso con ordinanza emessa il 22 novembre 1978 dalla Corte dei Conti sul ricorso proposto da ER SALeggi di più...
- impiegato degli enti locali·
- diritto·
- sent. 31/87. impiego pubblico·
- indennita' 'una tantum'·
- illegittimita' costituzionale, in parte qua.·
- dipendenti dimissionari prima di aver maturato il diritto a pensione·
- esclusione