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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VIII, sentenza 05/01/2026, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 57/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTILI SIMONETTA, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3601/2025 depositato il 16/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Indirizzo Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6065_2024 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5320/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato:nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il comune di Castel Volturno per l'annullamento relativo ad avviso di accertamento IMU n. 6065/2024, pari ad € 910,00, a titolo di Imposta
Municipale Unica sugli Immobili, anno 2020 . Deduceva a) di aver acquistato in data di gran lunga anteriore all'anno 2019 l'immobile per civile abitazione A/2 sito in Castel Volturno (CE) alla
Indirizzo_1, b) di aver provveduto ad effettuare il cambio di residenza anagrafico all'interno del suddetto immobile in data 07.02.2005 per immigrazione da Napoli ( vedasi certificato di residenza storico allegato agli atti) c) di risiedere ininterrottamente e tuttora nel detto immobile ( vedasi certificato di residenza storico e documentazione attestante regolare pagamento della RI ).
Pertanto , trattandosi di abitazione utilizzata dal medesimo a titolo principale, l'avviso di accertamento
IMU n. 6065/2025 era illegittimo e doveva essere dichiarato nullo.
Inoltre , trattandosi di tributo dovuto per l'anno 2020 e notificato con avviso di accertamento in data
21/05/2025, tale diritto era ampiamente prescritto.
Pertanto chiedeva la declaratoria di nullità dell' avviso di accertamento con vittoria di spese a favore dell'antistatario.
Il Comune di Castel Volturno ritualmente citato in giudizio , si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato .
Preliminarmente deve osservarsi che l'avviso di accertamento impugnato è stato tempestivamente e regolarmente notificato al contribuente in data 21 maggio 2025 per IMU 2020.
Nel merito l'eccezione di esenzione per abitazione principale è infondata .
Tanto premesso , l'Ufficio rappresenta che l'esame della documentazione della Società relativa all'utenza idrica e delle utenze elettriche intestate al ricorrente ed afferenti all' abitazione in questione evidenzia consumi dell'utenza idrica bassi e consumi pressoché insignificanti per quella elettrica del tutto incompatibili con quanto dedotto dal ricorrente circa il fatto che l'immobile in questione costituisca la sua abitazione principale. Basti pensare che dalla semplice lettura della fatturazione allegata si evince che il contribuente per l'anno 2020 abbia consumato una media di circa 243 Kwh annui;
- una media di 006 mc annui ossia una cifra del tutto irrisoria se si tiene conto che una famiglia di 2 persone consuma dunque circa
440 litri d'acqua al giorno e circa 120 metri cubi all'anno di media. Secondo la stima fornita dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, inoltre, una famiglia composta da due persone presenta un consumo di 2.200
kWh all'anno derivante dall'utilizzo di elettrodomestici standard, quali una TV, un computer, un frigorifero, una lavastoviglie, ecc… Del resto, per l'annualità 2020, a causa delle restrizioni OV -19 i consumi relativi delle utenze sarebbero dovuti essere di gran lunga maggiori rispetto alle precedenti annualità, circostanza del tutto non ravvisabile nella documentazione agli atti da cui emerge un consumo inferiore rispetto alle annualità precedenti o successive.
A fronte di ciò parte ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione che possa giustificare l'utilizzo dell'immobile a titolo di abitazione principale quali, ad esempio, la sede del luogo di lavoro, la scelta relativa al medico di famiglia, l'iscrizione a corsi che richiedono frequenza (es. palestra) e tutto ciò che possa dimostrare che nel luogo in cui è ubicato l'immobile la persona viva per gran parte del tempo. Tali circostanze, come anche quelle lavorative evidenziate, non sembrano essere idonee a superare la debenza della pretesa tributaria da parte dell'Ente
La Corte ritiene condivisibili le argomentazioni giuridiche poste da parte resistente in adesione al principio di diritto recepito dalla Corte Costituzionale che , in tema di agevolazioni sull'imposta municipale propria
( IMU) prima casa , con la recente sentenza nr. 209 / 2022 ha riscritto la definizione di abitazione principale definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia. Pertanto la doppia esenzione deve essere motivata dalla comprovata necessità che uno dei coniugi abiti abitualmente in altro comune per motivi di lavoro o altre specifiche ragioni che giustificano la doppia abitazione.
Nel caso di specie manca tale prova e pertanto il ricorso va rigettato .
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del comune di Castelvolturno da liquidarsi in euro 250 oltre accessori se dovuti
.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 8, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
ROTILI SIMONETTA, Giudice monocratico in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3601/2025 depositato il 16/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Indirizzo Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6065_2024 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5320/2025 depositato il
10/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: chiede l'accoglimento del ricorso
Resistente/Appellato:nessuna
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso il comune di Castel Volturno per l'annullamento relativo ad avviso di accertamento IMU n. 6065/2024, pari ad € 910,00, a titolo di Imposta
Municipale Unica sugli Immobili, anno 2020 . Deduceva a) di aver acquistato in data di gran lunga anteriore all'anno 2019 l'immobile per civile abitazione A/2 sito in Castel Volturno (CE) alla
Indirizzo_1, b) di aver provveduto ad effettuare il cambio di residenza anagrafico all'interno del suddetto immobile in data 07.02.2005 per immigrazione da Napoli ( vedasi certificato di residenza storico allegato agli atti) c) di risiedere ininterrottamente e tuttora nel detto immobile ( vedasi certificato di residenza storico e documentazione attestante regolare pagamento della RI ).
Pertanto , trattandosi di abitazione utilizzata dal medesimo a titolo principale, l'avviso di accertamento
IMU n. 6065/2025 era illegittimo e doveva essere dichiarato nullo.
Inoltre , trattandosi di tributo dovuto per l'anno 2020 e notificato con avviso di accertamento in data
21/05/2025, tale diritto era ampiamente prescritto.
Pertanto chiedeva la declaratoria di nullità dell' avviso di accertamento con vittoria di spese a favore dell'antistatario.
Il Comune di Castel Volturno ritualmente citato in giudizio , si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato .
Preliminarmente deve osservarsi che l'avviso di accertamento impugnato è stato tempestivamente e regolarmente notificato al contribuente in data 21 maggio 2025 per IMU 2020.
Nel merito l'eccezione di esenzione per abitazione principale è infondata .
Tanto premesso , l'Ufficio rappresenta che l'esame della documentazione della Società relativa all'utenza idrica e delle utenze elettriche intestate al ricorrente ed afferenti all' abitazione in questione evidenzia consumi dell'utenza idrica bassi e consumi pressoché insignificanti per quella elettrica del tutto incompatibili con quanto dedotto dal ricorrente circa il fatto che l'immobile in questione costituisca la sua abitazione principale. Basti pensare che dalla semplice lettura della fatturazione allegata si evince che il contribuente per l'anno 2020 abbia consumato una media di circa 243 Kwh annui;
- una media di 006 mc annui ossia una cifra del tutto irrisoria se si tiene conto che una famiglia di 2 persone consuma dunque circa
440 litri d'acqua al giorno e circa 120 metri cubi all'anno di media. Secondo la stima fornita dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, inoltre, una famiglia composta da due persone presenta un consumo di 2.200
kWh all'anno derivante dall'utilizzo di elettrodomestici standard, quali una TV, un computer, un frigorifero, una lavastoviglie, ecc… Del resto, per l'annualità 2020, a causa delle restrizioni OV -19 i consumi relativi delle utenze sarebbero dovuti essere di gran lunga maggiori rispetto alle precedenti annualità, circostanza del tutto non ravvisabile nella documentazione agli atti da cui emerge un consumo inferiore rispetto alle annualità precedenti o successive.
A fronte di ciò parte ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione che possa giustificare l'utilizzo dell'immobile a titolo di abitazione principale quali, ad esempio, la sede del luogo di lavoro, la scelta relativa al medico di famiglia, l'iscrizione a corsi che richiedono frequenza (es. palestra) e tutto ciò che possa dimostrare che nel luogo in cui è ubicato l'immobile la persona viva per gran parte del tempo. Tali circostanze, come anche quelle lavorative evidenziate, non sembrano essere idonee a superare la debenza della pretesa tributaria da parte dell'Ente
La Corte ritiene condivisibili le argomentazioni giuridiche poste da parte resistente in adesione al principio di diritto recepito dalla Corte Costituzionale che , in tema di agevolazioni sull'imposta municipale propria
( IMU) prima casa , con la recente sentenza nr. 209 / 2022 ha riscritto la definizione di abitazione principale definendola il luogo dove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, a nulla rilevando il luogo di residenza e dimora degli altri membri della famiglia. Pertanto la doppia esenzione deve essere motivata dalla comprovata necessità che uno dei coniugi abiti abitualmente in altro comune per motivi di lavoro o altre specifiche ragioni che giustificano la doppia abitazione.
Nel caso di specie manca tale prova e pertanto il ricorso va rigettato .
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e per l'effetto conferma l'atto impugnato. condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del comune di Castelvolturno da liquidarsi in euro 250 oltre accessori se dovuti
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