TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/06/2025, n. 1250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1250 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOLA
Sezione Lavoro e Previdenza
RG 1224/2024
Il GOT dott. Aristide Perrino all'esito delle parti e ribadita all'udienza del 10.06.2025 pronuncia la seguente ordinanza nel presente giudizio
TRA
rappresentato e difeso dall'avvocato De Rosa Gianluigi presso cui quali Parte_1 domiciliano in Napoli alla via Foria n. 42 °
Ricorrente
CONTRO
CP_ in persona del suo l.r.p.t. rappresentato e dieso dai propri funzionari ed elett.te dom.to Presso l'Ente Previdenziale in Nola alla via Variante 7 bis
Resistente
Letti gli atti di causa
Considerato che con ricorso depositato il 20.02.2024 e ritualmente notificato il ricorrente, adiva questa Giustizia chiedendo che i resistenti fossero condannati al riconoscimento dei requisiti sanitari di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92 con vittoria di spese.
Che nel presente giudizio si costituiva in giudizio l' opponendosi alla CP_1 domanda ritenendola del tutto infondata essendo stata riconosciuta la richiesta di cui in ricorso con una ulteriore domanda presentata successivamente al deposito del ricorso giudiziario
Considerato che veniva riconosciuta dall' la prestazione richiesta nel corso CP_1 del giudizio con la domanda del 20.12.2024 non oggetto di questo procedimento;
Che in seguito all'avvenuto riconoscimento delle prestazioni richiesta la parte ricorrente chiedeva la cessata materia del contendere stante l'avvenuto riconoscimento della prestazione da parte dell'Ente PrevidenzialeChe la parte ricorrente chiedeva liquidarsi in suo favore le spese della procedura essendo stato accertato il requisito sanitario successivamente al deposito della domanda giudiziaria .
Il Tribunale non può che prendere atto della documentazione allegata in atti da cui si evidenzia l'avvenuto riconoscimento del requisito sanitario delle prestazioni richieste CP_ nonché dall'assenza di qualsiasi contestazione da parte dell' regolarmente invocato in giudizio
Considerato che quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito detta domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tate pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione detta materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (Cass.8448/12).
Per tale ragione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Poiché il riconoscimento della prestazione avveniva in data successiva al deposito del ricorso e prima della conclusione del giudizio e comunque su una domanda CP_ amministrativa che doveva essere dichiarata inammissibile dall' ex art. 56 legge n.69/2009 stante la pendenza di altro procedimento amministrativo , oggetto del presente giudizio e non ancora concluso, con riconoscimento dei requisiti sanitari dalla data della domanda amministrativa sussistono equi motivi per compensare per 1/3 le spese di lite tenuto conto del riconoscimento del requisito sanitario prima della decisione della causa
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro di Nola definitivamente pronunciando ,ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere essendo intervenuto il riconoscimento dei requisiti sanitari nell'ambito del procedimento amministrativo;
Compensa per 1/3 le spese di lite liquidandole nella complessiva somma di euro 500,00 oltre IVA , cap e spese generali nella misura del 15% con attribuzione ai procuratori antistatari avvocato Gianluigi De Rosa;
Si revoca l'incarico alla dott. Alfonso Albarella
Nola lì 10.06.2025
Il Giudice
Dott. Aristide Perrino
Sezione Lavoro e Previdenza
RG 1224/2024
Il GOT dott. Aristide Perrino all'esito delle parti e ribadita all'udienza del 10.06.2025 pronuncia la seguente ordinanza nel presente giudizio
TRA
rappresentato e difeso dall'avvocato De Rosa Gianluigi presso cui quali Parte_1 domiciliano in Napoli alla via Foria n. 42 °
Ricorrente
CONTRO
CP_ in persona del suo l.r.p.t. rappresentato e dieso dai propri funzionari ed elett.te dom.to Presso l'Ente Previdenziale in Nola alla via Variante 7 bis
Resistente
Letti gli atti di causa
Considerato che con ricorso depositato il 20.02.2024 e ritualmente notificato il ricorrente, adiva questa Giustizia chiedendo che i resistenti fossero condannati al riconoscimento dei requisiti sanitari di cui all'art. 3 comma 3 della legge 104/92 con vittoria di spese.
Che nel presente giudizio si costituiva in giudizio l' opponendosi alla CP_1 domanda ritenendola del tutto infondata essendo stata riconosciuta la richiesta di cui in ricorso con una ulteriore domanda presentata successivamente al deposito del ricorso giudiziario
Considerato che veniva riconosciuta dall' la prestazione richiesta nel corso CP_1 del giudizio con la domanda del 20.12.2024 non oggetto di questo procedimento;
Che in seguito all'avvenuto riconoscimento delle prestazioni richiesta la parte ricorrente chiedeva la cessata materia del contendere stante l'avvenuto riconoscimento della prestazione da parte dell'Ente PrevidenzialeChe la parte ricorrente chiedeva liquidarsi in suo favore le spese della procedura essendo stato accertato il requisito sanitario successivamente al deposito della domanda giudiziaria .
Il Tribunale non può che prendere atto della documentazione allegata in atti da cui si evidenzia l'avvenuto riconoscimento del requisito sanitario delle prestazioni richieste CP_ nonché dall'assenza di qualsiasi contestazione da parte dell' regolarmente invocato in giudizio
Considerato che quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta venga spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi sia controversia fra le parti, per il giudice investito detta domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tate pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito che accerti la cessazione detta materia del contendere, dichiarando pertanto il ricorso inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse (Cass.8448/12).
Per tale ragione deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Poiché il riconoscimento della prestazione avveniva in data successiva al deposito del ricorso e prima della conclusione del giudizio e comunque su una domanda CP_ amministrativa che doveva essere dichiarata inammissibile dall' ex art. 56 legge n.69/2009 stante la pendenza di altro procedimento amministrativo , oggetto del presente giudizio e non ancora concluso, con riconoscimento dei requisiti sanitari dalla data della domanda amministrativa sussistono equi motivi per compensare per 1/3 le spese di lite tenuto conto del riconoscimento del requisito sanitario prima della decisione della causa
P.Q.M
Il Giudice del Lavoro di Nola definitivamente pronunciando ,ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere essendo intervenuto il riconoscimento dei requisiti sanitari nell'ambito del procedimento amministrativo;
Compensa per 1/3 le spese di lite liquidandole nella complessiva somma di euro 500,00 oltre IVA , cap e spese generali nella misura del 15% con attribuzione ai procuratori antistatari avvocato Gianluigi De Rosa;
Si revoca l'incarico alla dott. Alfonso Albarella
Nola lì 10.06.2025
Il Giudice
Dott. Aristide Perrino