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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 10/06/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2170/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2170/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to SCARANO Parte_1 C.F._1
PASQUALE, giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv.to ATANASIO MAURIZIO GRECO, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato in data 30.3.2022, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo il riconoscimento dell'assegno sociale e la conseguente condanna dell' al pagamento del beneficio CP_1
assistenziale richiesto a decorrere dalla data amministrativa, con vittoria di spese e competenze.
Costituitosi l ha contestato quanto sostenuto dal ricorrente, eccependo il superamento dei limiti CP_1
reddituali e producendo, a sostegno delle proprie asserzioni, la documentazione fiscale relativa ai redditi del nucleo familiare del ricorrente.
pagina 1 di 2 Ebbene il ricorso è fondato e va accolto. Infatti, secondo quanto sostenuto nel ricorso dalla stessa parte resistente, l'art. 3, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede che “alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile”.
Ebbene la documentazione prodotta dalla resistete al fine di comprovare il superamento della soglia reddituale per il riconoscimento della pensione sociale, riporta importi del reddito della coniuge del ricorrente al lordo. E' infatti indicato l'imponibile di euro 12.106,00 al quale va applicata la relativa tassazione.
Pertanto, anche alla luce della documentazione prodotta da parte ricorrente, che comprova la mancanza di reddito dello stesso, occorre dichiarare la sussistenza dello stato di bisogno, attesa la sussistenza dei requisiti reddituali per il riconoscimento della pensione sociale.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidati come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto accerto il diritto del ricorrente a percepire la pensione sociale;
- Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della pensione sociale a decorrere dalla CP_1
presentazione della domanda amministrativa;
- Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a., con attribuzione in favore del legale dichiaratosi antistatario.
Vallo della Lucania, 10 giugno 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2170/2019 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv.to SCARANO Parte_1 C.F._1
PASQUALE, giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
rappresentato e difeso dall'avv.to ATANASIO MAURIZIO GRECO, giusta procura in atti CP_1
RESISTENTE/I
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Con ricorso depositato in data 30.3.2022, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale, chiedendo il riconoscimento dell'assegno sociale e la conseguente condanna dell' al pagamento del beneficio CP_1
assistenziale richiesto a decorrere dalla data amministrativa, con vittoria di spese e competenze.
Costituitosi l ha contestato quanto sostenuto dal ricorrente, eccependo il superamento dei limiti CP_1
reddituali e producendo, a sostegno delle proprie asserzioni, la documentazione fiscale relativa ai redditi del nucleo familiare del ricorrente.
pagina 1 di 2 Ebbene il ricorso è fondato e va accolto. Infatti, secondo quanto sostenuto nel ricorso dalla stessa parte resistente, l'art. 3, comma 6 della legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede che “alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile”.
Ebbene la documentazione prodotta dalla resistete al fine di comprovare il superamento della soglia reddituale per il riconoscimento della pensione sociale, riporta importi del reddito della coniuge del ricorrente al lordo. E' infatti indicato l'imponibile di euro 12.106,00 al quale va applicata la relativa tassazione.
Pertanto, anche alla luce della documentazione prodotta da parte ricorrente, che comprova la mancanza di reddito dello stesso, occorre dichiarare la sussistenza dello stato di bisogno, attesa la sussistenza dei requisiti reddituali per il riconoscimento della pensione sociale.
Le spese legali seguono la soccombenza e vengono liquidati come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto accerto il diritto del ricorrente a percepire la pensione sociale;
- Condanna l' al pagamento in favore del ricorrente della pensione sociale a decorrere dalla CP_1
presentazione della domanda amministrativa;
- Condanna la parte resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 per compensi, oltre i.v.a. e c.p.a., con attribuzione in favore del legale dichiaratosi antistatario.
Vallo della Lucania, 10 giugno 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
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