Ordinanza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, ordinanza 07/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Messina, composta dai signori:
1) dr. Massimo Gullino Presidente rel.
2) dr. Augusto Sabatini Consigliere
3) dr.ssa Marisa Salvo Consigliere
ha emesso la seguente
ORDINANZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 966-1/2024 R.G. vertente tra
(CF ) nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
DA LD (ME), viale Rinascita, 4/C, ed i signori ( Controparte_1 C.F._2
), nato a [...] il [...] e residente in [...] Via Federico di Svevia
[...]
n. 11, e (CF ) nato a [...] il [...] e Controparte_2 CodiceFiscale_3 residente AF IR (ME) via G. Tomasi di Lampedusa, 70, (CF Controparte_3 [...]
) nata a [...] il [...] e (CF ) C.F._4 Parte_2 CodiceFiscale_5 nato a [...] il [...] entrambi residenti in [...], questi ultimi due in proprio e quali legali rapp.ti della Controparte_4
(PIVA ) con sede in ON TT (ME) via del Mare, Zona Artigianale, nonché P.IVA_1 per l'interveniente (C.F. e P. IV ), corrente in ON (ME) Via Controparte_5 P.IVA_2
Teocrito n.13, in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, signora
[...]
(CF ) nata a [...] il [...], tutti rappresentati e difesi CP_3 CodiceFiscale_4 dall'avv. Salvatore Cinnera Martino (Cod. fisc. – P.I. – pec: CodiceFiscale_6 P.IVA_3
, ed elettivamente domiciliati Firmato Da: CINNERA MARTINO Email_1
SALVATORE Emesso Da: NG CA 3 Serial#: Controparte_6
Avv. Salvatore Cinnera Martino Studio legale Cinnera CodiceFiscale_7
Martino & Partners 2 presso il suo studio, in S. Agata Militello, v. S. Giuseppe n° 51, in virtù del mandato agli atti del giudizio di primo gradO
e
(C.F. ), corrente in Milano – v. S. Prospero n. 4, in persona del suo Controparte_7 P.IVA_4 legale rappresentante pro tempore, qui rappresentata dalla mandataria Controparte_8
(già ) con sede in Irlanda (EE), Maynooth, Co. Kildare, Straffan Road
[...] Controparte_9
Moneycooly S.n. Maynooth Business Campus, registrata in Irlanda al no. e con sede P.IVA_5 secondaria in Milano (MI), via della Moscova n. 8 (C.F./ P.I. , P.IVA_6
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Premesso che in data 6 marzo 2025 è scaduto il termine per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e che le parti hanno provveduto al deposito di note;
Letti gli atti, sentito l'istruttore, che ha riferito al Collegio;
rilevato che è stato proposto un unico atto di appello dalla debitrice principale, CP_5 Parte_3
e dai fideiussori:
che i fideiussori, opponenti in primo grado, chiedono la riforma della sentenza di primo grado, con cui è stata rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo portante la somma di € 516.648,23, pretesa nei confronti di costoro quali fideiussori per il mutuo fondiario contratto dalla
[...]
Parte_4
che quest'ultima, intervenuta nel giudizio di primo grado, chiede la riforma della medesima sentenza, integrata dal decreto di correzione successivamente emesso, nella parte in cui è stata confermata l'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. che aveva ingiunto il pagamento alla stessa interveniente
[...]
, della somma di € 416.287,64, CP_5
considerato che a fondamento dell'appello si deduce:
l'erronea qualificazione del contratto come mutuo, quando invece si sarebbe trattato di un preliminare di mutuo o, al più, di un mutuo condizionato;
la mancata dimostrazione, che si sarebbe dovuta necessariamente fornire per iscritto, trattandosi di mutuo fondiario, della previsione dell'obbligo di consegna della somma oggetto del contratto;
la inidoneità della documentazione prodotta in primo grado dalla opposta a comprovare l'avvenuta erogazione della somma di € 500.000,00 (il contratto prevedeva la erogazione di una somma complessiva di € 700,000,00), e ciò sia per quanto concerne i documenti formati dall'istituto di credito stipulante, perché appunto provenienti dal creditore e comunque relativi a cifra diversa da quella oggetto della pretesa fatta valere in giudizio, sia per quanto attiene ai documenti di provenienza della società e del suo difensore;
Parte_4
che, peraltro, in tali atti non si farebbe riferimento a un mutuo, ma a un diverso contratto di finanziamento;
quanto alla somma pretesa nei confronti dei fideiussori, si deduce, altresì, l'inosservanza del termine di decadenza per agire nei confronti di costoro, per come fissato dalle parti, in deroga a quanto stabilito dall'art. dall'art. 1957 Cod. Civ., in 36 mesi dalla scadenza dell'obbligazione garantita, nonché la violazione dell'art. 1941 c.c., perché i fideiussori sono stati condannati a pagare una somma superiore ( € 516.648,23) rispetto a quella ingiunta nei confronti della debitrice principale (€ 416.287,64);
considerato che, secondo la nuova formulazione dell'art. 283 c.p.c., applicabile ratione temporis, i presupposti per l'accoglimento dell'istanza di inibitoria sono costituiti dalla manifesta fondatezza dell'impugnazione o dal pericolo di pregiudizio grave ed irreparabile che possa derivare dall'esecuzione della sentenza, pur quando la condanna ha ad oggetto una somma di denaro, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti;
ritenuto che
non sussistano le condizioni per l'accoglimento dell'istanza di inibitoria e che pertanto debba essere revocato il provvedimento emesso inaudita altera parte, in quanto:
- nell'ambito della valutazione necessariamente sommaria di questa fase procedimentale e senza pregiudizio per la decisione definitiva di merito, la fondatezza dei motivi di gravame non risulta manifestamente apprezzabile, né per quanto riguarda le articolate deduzioni con cui si contestano le valutazioni del giudice di primo grado in riferimento alla qualificazione del contratto e alla documentazione utilizzata a conferma dell'avvenuta traditio, e neppure con riferimento alla interpretazione delle disposizioni normative e delle clausole contrattuali riguardanti il temine per agire ai fini della fideiussione;
- il periculum, in relazione alla posizione dei fideiussori, non è stato neppure enunciato nell'atto di appello e nell'apposito ricorso depositato il 13.12.2024, essendo stato richiamato soltanto nelle note scritte depositate il 5.3.2025, peraltro in modo del tutto generico, privo di alcun riferimento alle condizioni economiche dei diversi fideiussori e alla capacità patrimoniale della società appellata, tali da far ritenere che siffatta pronuncia produrrebbe un pregiudizio grave e irreparabile, non potendo esso desumersi unicamente dall'entità dell'importo per il quale è stata emessa la condanna, peraltro in via solidale tra più soggetti;
- quanto al periculum in relazione alla posizione della società debitrice, premesso che oggetto del dictum della sentenza non è il rilascio dell'immobile ove la stessa svolge la propria attività, bensì il pagamento di una somma di denaro, l'unico elemento di fatto dedotto a sostegno del ricorso, vale a dire il rischio per il proseguimento dell'attività aziendale e per il mantenimento dei posti di lavoro dei dipendenti, non può essere definito come irreparabile, senza che sia stata minimamente allegata la situazione patrimoniale dell'azienda e la conseguente impossibilità di far fronte all'impegno economico conseguente alla pronuncia di primo grado, e senza che sia stata allegata l'impossibilità dello spostamento dell'attività aziendale in altri locali, anche in considerazione del fatto che le spese necessarie per tali operazioni, quand'anche ingenti, costituirebbero comunque diretta conseguenza del forzato rilascio dell'immobile per effetto della esecuzione della sentenza e, come tali, nel caso di eventuale riforma della sentenza medesima, sarebbero risarcibili per equivalente (cfr. tra le altre,
Sez. 3, Sentenza n. 10386 del 18/05/2005);
P. Q. M.
Revoca il decreto di sospensione provvisoria emesso dal Presidente in data 14 dicembre 2024 e rigetta l'istanza di sospensione dell'esecuzione della sentenza di primo grado.
Spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in camera di consiglio, in data 1 aprile 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Gullino