Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 31/01/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott. Francesco Clemente Pittera, in funzione di
Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter
cpc, in sostituzione dell'udienza del 30 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1846/2021
tra
, cod. fisc. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. RIZZA GIAMBATTISTA, giusta procura in atti
- Ricorrente -
contro
, cod. fisc. , rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2
dall'avv. FASOLI MARZIA, giusta procura in atti;
- Resistente –
E nei confronti di:
Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro-tempore,
[...]
rappresentato e difeso dall'Avv. SICUSO GIOVANNI, giusta procura in atti
- Terzo chiamato –
I
In fatto ed in diritto
Con ricorso depositato in data 24.9.2021, esponeva di aver Parte_1
lavorato ininterrottamente dal 24.8.2020 al 23.8.2021 alle dipendenze dell'Arc.
, nello studio professionale sito in Augusta, Corso Sicilia 254, Controparte_1
svolgendo le mansioni di segretaria;
di aver svolto anche lavori tecnici, quali la preparazione e redazione delle attestazioni APE, che venivano sottoposte alla firma dell'Arch. e di aver osservato il seguente orario di lavoro: dalle 9.00 alle CP_1
13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. Aggiungeva di aver ricevuto un compenso mensile di euro 500,00 dal 1.9.2020 al 30.5.2021 e, successivamente, di € 600,00 dall'1.6.2021
al 23.8.2021, ma che, dal 24.8.2020 al 31.8.2020 non aveva ricevuto alcun compenso, poiché in periodo di prova non remunerabile. Deduceva di essere stata licenziata in tronco il 23.8.2021, senza alcun preavviso, solo per aver chiesto un'anticipazione di € 100,00 sul suo salario.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del Lavoro, l'Arch. , al fine di accertare la sussistenza Controparte_1
di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del convenuto dal 24.8.2020 al
23.8.2021, con mansioni di segretaria e, per l'effetto, sentire condannare il datore di lavoro al pagamento della complessiva somma di € 17.567,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di differenze retributive maturate nell'intercorso rapporto di lavoro.
Si costituiva , che contestava quanto dedotto dalla ricorrente e Controparte_1
chiedeva il rigetto del ricorso, rilevando preliminarmente la nullità per genericità
della domanda e, nel merito, deduceva di essere andato in pensione il 1.9.2015 e di
II avere, successivamente, aperto lo studio saltuariamente solo per qualche consulenza ad amici e familiari o per completare le pratiche pendenti presso i vari uffici;
che nel
2020 decideva di organizzare e completare l'archivio inerente a più di quarant'anni di professione e di avere incaricato della sistemazione Parte_1
dell'archivio, per un'attività di collaborazione momentanea, lasciando libera la ricorrente di gestire l'incarico nei tempi e nelle modalità più consone, pattuendo il corrispettivo a corpo, da corrispondere periodicamente dietro richiesta della stessa.
Precisava che cominciava la sistemazione dell'archivio nel mese Parte_1
di settembre 2020, gestendo autonomamente la propria l'attività lavorativa e che nel mese di luglio 2021 finiva la propria attività organizzativa dell'archivio, ricevendo il saldo pattuito in contanti, per esplicita sua richiesta;
che in quell'occasione
[...]
chiedeva di poter restare quale segretaria, ma di essersi rifiutato, essendo Parte_1
in pensione e non avendo la necessità di una segretaria a tempo pieno. Concludeva
chiedendo il rigetto del ricorso e rilevava che nel mese di novembre 2020 non era mai andato in studio atteso che era stato posto in quarantena per l'emergenza COVID
insieme alla moglie.
Si costituiva, altresì, l' , rilevando che non era stata formulata alcuna domanda CP_2
verso l' convenuto per eventi tutelati nel corso dell'asserito rapporto CP_2
lavorativo o prestazioni di legge da erogare e chiedeva dichiararsi il difetto di legittimazione passiva, con conseguente estromissione dal giudizio.
All'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
Preliminarmente, va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in applicazione dei principi di cui all'art. 2697 c.c., grava sul soggetto che
III agisce per far valere i diritti derivanti da un rapporto di lavoro subordinato, fornire la prova della relativa sussistenza. Al fine di assolvere al relativo onere probatorio, il lavoratore è tenuto a dimostrare, in maniera specifica e determinata, l'elemento costituivo essenziale della subordinazione, individuato nella “eterodirezione” della prestazione lavorativa, intesa quale assoggettamento del dipendente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che si concretizza, oltre che nel potere di vigilare e controllare l'attività svolta dal prestatore di lavoro, nella facoltà di emanare disposizioni relative all'organizzazione produttiva dei servizi resi dal soggetto datoriale, al fine di rendere funzionale e beneficiare effettivamente della prestazione lavorativa ricevuta. In base, ai principi costantemente affermati dalla
Corte di Cassazione, l'eterodirezione va intesa come vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale deve estrinsecarsi nell'emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un'attività di vigilanza e controllo nell'esecuzione delle prestazioni lavorative, sia pure diversamente atteggiata in relazione alle peculiarità di queste ultime. In
particolare, la giurisprudenza di legittimità ha più volte evidenziato come l'elemento della subordinazione che consente di distinguere il rapporto di lavoro di cui all'art. 2094 c.c. dalle altre forme di lavoro, non costituisce un dato di fatto, quanto,
piuttosto, un modo d'essere del rapporto, potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze, richiedenti una valutazione globale rimessa al giudice di merito, il quale non può esimersi, nella qualificazione del rapporto di lavoro, da un concreto riferimento alle modalità di espletamento della prestazione lavorativa ed ai principi di diritto ispiratori della valutazione compiuta, per poter sussumere la fattispecie nell'ambito di una specifica tipologia contrattuale (Cass. 19568/2013).
Solo quando tale carattere non sia agevolmente apprezzabile a causa del concreto
IV svolgimento del rapporto, occorre fare riferimento ad altri criteri, complementari e sussidiari. Sul punto, la consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, al fine di far fronte alle situazioni concrete nelle quali l'atteggiarsi del rapporto di lavoro ostacola l'apprezzamento dell'eterodirezione, agevola il lavoratore gravato dell'onere di provare l'esistenza del vincolo di subordinazione, attraverso la dimostrazione della presenza oggettiva, nella fattispecie concreta, dei c.d. “indici sussidiari o indiziari”, i quali, benché privi di valore decisivo se individualmente considerati, possono essere valutati globalmente come indizi e sono rappresentatati dalla continuità della prestazione lavorativa, dall'osservanza di un orario di lavoro rigido e predeterminato, dall'obbligo di giustificare le assenze, dall'esclusività del rapporto, dall'inerenza dell'attività espletata al ciclo produttivo, dal versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, commisurata alle ore di lavoro svolte,
dall'esercizio del potere direttivo da parte del datore di lavoro e dall'inesistenza in capo al lavoratore di un'organizzazione imprenditoriale e, pertanto, del rischio di impresa. Al riguardo, la Corte di Cassazione, ha espressamente affermato che
“costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato ai fini della
sua distinzione dal lavoro autonomo, il vincolo di soggezione del lavoratore al
potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende
dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di
vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale
vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico
conferito al lavoratore e al modo della sua attivazione, fermo restando che ogni
attività umana, economicamente rilevante, può essere oggetto sia di rapporto di
lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo” (Cfr. Cass. 8 febbraio 2010,
V n. 2728; Cass. 5 novembre 2009, n. 23455; Cass. n. 12690 del 20 giugno 2016, Cass.
n. 5645 del 09/03/2009).
Nella vicenda in esame, ha dichiarato di aver prestato la propria Parte_1
attività lavorativa alle dipendenze dell'arch. , in qualità di Controparte_1
“segretaria di studio professionale” incaricata di svolgere anche lavori tecnici quali la preparazione e redazione delle attestazioni APE.
Tuttavia, le risultanze dell'attività istruttoria svolta non consentono di rinvenire gli elementi sintomatici della subordinazione, come evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, la posizione di subordinazione del lavoratore rispetto al datore di lavoro comporta la etero-direzione della prestazione lavorativa, nel senso che compete al datore di lavoro il coordinamento, sia dal punto di vista spazio-temporale,
che funzionale dell'attività prestata dal dipendente. Sul punto le dichiarazioni rese dai testi non chiariscono, in modo sufficientemente certo, la natura del rapporto intercorso tra le parti, al punto tale da ritenere raggiunta la prova, con quel grado di certezza che è legittimo attendersi in questo tipo di giudizio, della insorgenza ed effettiva esecuzione di un rapporto lavorativo connotato dal vincolo della subordinazione. Deve darsi atto, quindi, di un difetto probatorio dei tratti distintivi del rapporto lavorativo in regime di subordinazione, soprattutto se si tiene conto delle difese spiegate dalla parte resistente, che ha sempre negato la sussistenza di un rapporto lavorativo, connotato dal vincolo della subordinazione. In particolare, il teste di parte ricorrente ha dichiarato di essersi recato presso l'ufficio Testimone_1
del resistente in tutto quattro-cinque volte, di mattina prima di mezzogiorno, di avere visto la ricorrente che rispondeva sempre al telefono;
apriva la porta e dava le
VI comunicazioni sul progetto e di essersi interfacciato con la ricorrente in Pt_1
merito ai documenti che erano presenti nella pratica.
Parimenti, il secondo teste di parte ricorrente non ha riferito elementi utili, in grado di accertare la sussistenza del vincolo di subordinazione tra la ricorrente ed il resistente, alla stregua dei canoni interpretativi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità. In particolare, il teste ha riferito di essersi recato a Testimone_2
pranzo con la ricorrente quelle volte che andava ad Augusta e di essere salito in ufficio in una-due occasioni, ma di non avere mai avuto contatti professionali con
. Nello stesso senso il teste ha riferito di aver Parte_1 Testimone_3
visto la ricorrente in tutto tre volte quando è passata nel corridoio dello studio
dell'architetto mentre il teste ha dichiarato di non Testimone_4
conoscere la ricorrente e di non ricordare di averla mai vista.
In definitiva, nessuno dei testi ha riferito circostanze certe in ordine al periodo di lavoro asseritamente svolto dal agli orari lavorativi osservati ed Parte_1
all'assoggettamento al potere direttivo e disciplinare dell'arch. . Controparte_1
Pertanto, a fronte della dedotta prestazione lavorativa, parte ricorrente non ha provato il costante assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro,
l'obbligo di rispettare un orario predeterminato e giustificare le proprie assenze né la soggezione al potere di controllo di e non è stata, tantomeno, Controparte_1
fornita prova della corresponsione di una retribuzione commisurata all'orario di lavoro prestato. In definitiva, dall'esame complessivo delle risultanze istruttorie, non può ritenersi raggiunta la prova dell'eterodirezione della prestazione lavorativa dedotta in giudizio ovvero della ricorrenza degli indici sintomatici della subordinazione, incombente, per costante esegesi giurisprudenziale, sul lavoratore,
VII impedendo di affermare la sussistenza della relativa posizione lavorativa della ricorrente alle dipendenze del convenuto per il periodo indicato in ricorso e secondo l'articolazione oraria dichiarata. Il mancato riscontro di tali elementi, che dovrebbero essere rilevati in compresenza e valutati globalmente, non consente la qualificazione giuridica del rapporto nei termini della subordinazione, come richiesti dalla ricorrente.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso risulta infondato e va,
pertanto, rigettato.
Avuto riguardo alla condizione soggettiva delle parti ed alla limitata complessità
delle questioni di fatto e di diritto della decisione, si ritengono sussistenti giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1846/21
R.G. disattesa ogni contraria istanza eccezione e/o difesa
Rigetta il ricorso
Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio
Siracusa lì, 31/01/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Clemente Pittera
VIII