TRIB
Sentenza 29 luglio 2024
Sentenza 29 luglio 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 29/07/2024, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2024 |
Testo completo
N. 927 / 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente rel.
dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
esaminato il ricorso per separazione consensuale ex art. 473 bis -51 c.p.c. presentato da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
rilevato che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 08/12/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Chioggia (VE), al n. 117, parte II, serie A, anno 2008;
considerato che le parti, assistite dai rispettivi procuratori, con note scritte congiunte depositate in vista dell'udienza cartolare del 18/06/2024 hanno insistito nella domanda svolta chiedendo l'omologa delle condizioni di cui al ricorso depositato il 05/03/2024 e di seguito riportate:
“1. I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio nel rispetto del diritto delle figlie alla bigenitorialità, con l'obbligo di darne comunicazione all'altro e l'obbligo del reciproco rispetto;
2. e dichiarano di essere autosufficienti e che nulla hanno Parte_1 Parte_2
a pretendere l'un l'altro né per contributo al mantenimento né per altro motivo;
i coniugi dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale, salvo quanto verrà specificato nel proseguo;
3. La casa coniugale, sita in Chioggia ( VE) via Borgo San Giovanni nr. 248 e garage pertinenziale, in proprietà al 50% di ciascun coniuge resterà in uso alla moglie e alle figlie minorenni assieme agli arredi e pertinenze.
Si da atto che la nuova residenza del Sig. sarà in Chioggia ( Ve) via Pigafetta Parte_2
n. 157, e che lo stesso entro il mese di Marzo 2024 provvederà ad attivare il trasferimento di residenza.
I beni e gli effetti personali, non ancora prelevati dal marito per questioni di spazio della nuova abitazione, le parti concordano che resteranno presso la casa coniugale e verranno prelevati allorquando il coniuge avrà un alloggio adeguato a contenerli o una pertinenza;
4. Le figlie minori nata a [...] il [...] e nata a [...]_2
Chioggia il 23/09/2009, minorenni, verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre . Le decisioni di Parte_1 maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle figlie dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle sue capacità, inclinazione naturale e aspirazioni.
5. I Signori e si rilasciano reciprocamente il consenso ad Parte_1 Parte_2 ottenere i documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori, con l'obbligo di comunicare all'altro genitore eventuali viaggi all'estero con preavviso di 30 giorni e con l'impegno ad evitare
Paesi a rischio secondo le indicazioni degli Organismi Internazionali.
6. Il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie, salve le diverse modalità Parte_2 concordate di volta in volta tra i ricorrenti che tengano conto del preminente interesse delle minori, liberamente previo accordo tra i genitori e in considerazioni degli impegni scolastici e motivi di salute delle stesse.
Nell'ipotesi di eventuale disaccordo verrà adottata l'applicazione del seguente calendario quale contenuto minimo del diritto di visita con massima disponibilità per eventuali cambi di giorni, previo congruo avviso.
-Un weekend a settimane alternate, dal venerdì dalle ore 17,00 alla domenica 21,00 i fine settimana possono essere intercambiabili a seconda delle necessità lavorative dei genitori che dovranno essere comunicate con un anticipo congruo ovvero di almeno 4 giorni lavorativi, se possibile, per consentire eventuali cambi turno.
Le parti concordano che, in ragione della attuale sistemazione abitativa del sig.
[...]
la quale non prevede la presenza di una stanza da letto per il pernotto delle figlie, Parte_2 visto anche la vicinanza delle abitazioni dei due genitori, sino a quando il padre non si sarà potuto organizzare con un alloggio più grande e adeguato per ospitare anche le figlie, i pernottamenti saranno sospesi, ma verranno usufruiti ugualmente tutti i giorni spettanti per il week-end in modo consecutivo secondo le seguenti modalità: Venerdì dal pomeriggio alla cena con ritorno a casa alle ore 21,00; Sabato dal pranzo alla sera con ritorno a casa alle ore 21,00; Domenica dalle ore 10,00 con ritorno a casa alle ore 21,00.
Nella settimana nella quale non sarà presente il week –end, sono previsti almeno due -pomeriggi individuati nei giorni di Martedì e Giovedì o in quelli che concorderanno sulla base delle esigenze lavorative dei genitori e degli impegni dei figli, con il seguente orario: nel periodo scolastico dall'uscita della scuola alle ore 20,00; nel periodo estivo dalle ore 16 alle 21,00.
-In caso di malattia dei minori, gli stessi rimarranno a casa della madre per il periodo della malattia con facoltà per il padre di recuperare i giorni di visita non goduti e comunque con possibilità di andarle a vedere presso l'abitazione della madre o di effettuare videochiamate.
- I giorni festivi infrasettimanali seguiranno il calendario ordinario, salvo diverso accordo tra le parti;
- Le figlie minori trascorreranno il compleanno della mamma e la Festa della Mamma con la signora , il compleanno del papà e la Festa del Papà con il sig. a Parte_1 Parte_2 prescindere dal calendario di visita;
- Il compleanno delle figlie, tenendo conto della differente età tra le due minore e delle esigenze delle stesse, ove sia possibile si terrà con la presenza di entrambi i genitori, qualora ciò non fosse possibile a pranzo con un genitore e a cena con l'altro ad anni alterni o settimana successiva;
- Per le Festività Natalizie e Pasquali: Sette giorni non consecutivi con ciascun genitore, spezzati in
3 + 4 a Natale, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o della Vigilia e di Capodanno o dell'Epifania, tenendo conto dei turni di lavoro dei ricorrenti;
tre giorni a Pasqua, comprendenti ad anni alterni Pasqua o Pasquetta;
- Per le vacanze estive 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, con sospensione del tempo di permanenza presso l'altro. La comunicazione del periodo delle vacanze estive al fine di conciliare il tutto con gli impegni lavorativi dovrà avvenire entro il 31 Maggio di ogni anno. In caso di mancata comunicazione avrà la precedenza il genitore che avrà comunicato per primo.
Nell'ipotesi dovesse persistere per il padre il problema relativo all'alloggio anche durante le festività Natalizie, Pasquali e ferie estive, le parti opteranno per giornate anche consecutive senza il pernotto con il rientro serale delle minori presso la madre.
7. Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_2 Parte_1
, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie , la
[...] somma di euro 500,00 ( cinquecento) ( 250, 00 ( duecento cinquanta) euro per ciascuna figlia) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat del mese di giugno di ogni anno, oltre alla quota del
50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli minori da intendersi quelle indicate dalle linee guida CNF, come di seguito indicate:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite mediche e specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale per medicinali prescritti dal medico curante.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in libera professione;
b) cure termali e fisioterapiche;
o) trattamenti sanitari specialistici ed interventi chirurgici in libera professione, d) farmaci particolari.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale del corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) costo per il trasporto pubblico;
e) corsi di recupero e lezioni private laddove i figli ne dimostrino l'esigenza.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e rette richieste da istituti privati e percorsi universitari privati;
b) costi relativi a corsi di specializzazione;
e) gite scolastiche con pernottamento;
d) alloggio presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche da rimborsare se documentate che richiedono un preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo;
c) attività sportive e relativi abbigliamento ed attrezzatura;
d) spese per baby sitter;
e) viaggi e vacanze senza i genitori;
f) spese per cerimonie religiose e relativi festeggiamenti;
g) conseguimento della patente preso autoscuole private;
h) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto quali mini car, macchina, moto, motorino;
i) corsi di attività artistiche.
Le spese extra verranno pagate il mese successivo alla richiesta documentale .
Le condizioni economiche come sopra concordate a favore dei figli entreranno in vigore dal prossimo mese di Marzo 2024.
8. Le detrazioni per i figli a carico saranno effettuate, secondo la normativa vigente, da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle stesse. I coniugi concordano che l'assegno unico o le misure che nel tempo lo sostituiranno, spetterà nella percentuale del 100% alla sig.ra . Parte_1
9. Il sig. manifesta sin d'ora il consenso o l'impegno a sottoscrivere l'autorizzazione Parte_2 affinché l'assegno, dal 2024, venga percepito direttamente dalla sig. ra Parte_1
10. Si da atto che sono in essere dei rimborsi fiscali relativi alla ristrutturazione dell'abitazione in comproprietà accreditati sulla busta paga del marito.
Le parti concordano che detti importi annuali che arriveranno nella busta paga del marito verranno suddivisi al 50% e sarà onere dello stesso trasmetterli alla sig.ra fino Parte_1 all'integrale rimborso dei citati crediti fiscali.
11. L'auto targata CK328AJ intestata al marito resterà in uso alla famiglia sino alla vendita concordata o rottamazione, per il trasporto delle figlie e dei coniugi e pertanto le eventuali spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, bollo, assicurazione, carburante verranno suddivise equamente tra le parti;
12. Il motociclo centro 50 resterà al marito. CP_1
13. Le parti si danno reciprocamente atto di aver provveduto alla divisione dei buoni postali e bancari nel seguente modo: 1) buoni bancari euro 20.000,00 ( ventimila) ciascuno;
2) buoni postali dematerializzati n. 49501825 andranno così suddivisi: euro 18.000,00 ( diciottomila) alla moglie in quanto beni personali provenienti dal TFR del precedente lavoro;
euro 7500,00( Per_ settemilacinquecento) con la costituzione a favore della figlia di buoni con scadenza alla maggiore età poiché proventi di ricorrenze e donazioni parenti;
inoltre verranno altresì costituiti a favore della figlia buoni per euro 4500,00 ( quattromilacinquecento) proventi di ricorrenze Per_1
e donazioni parenti con scadenza alla maggiore età.
Il conto corrente bancario ancora in essere al completo trasferimento delle utenze CP_2 verrà chiuso e la somma restante previo pagamento delle spese di chiusura verrà suddivisa tra le parti;
14. I coniugi danno atto che all'esecuzione delle condizioni sopra riportate ogni pendenza sarà considerata risolta”
ritenuto che le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge e non appaiono in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore e siano dunque meritevoli di omologa;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con note scritte congiunte per l'udienza del 18/06/2024 e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Venezia, il 19/06/2024
Il Presidente rel.
dott.ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Tania Vettore Presidente rel.
dott. Carlo Azzolini Giudice
dott. Vincenzo Ciliberti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
esaminato il ricorso per separazione consensuale ex art. 473 bis -51 c.p.c. presentato da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
rilevato che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 08/12/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Chioggia (VE), al n. 117, parte II, serie A, anno 2008;
considerato che le parti, assistite dai rispettivi procuratori, con note scritte congiunte depositate in vista dell'udienza cartolare del 18/06/2024 hanno insistito nella domanda svolta chiedendo l'omologa delle condizioni di cui al ricorso depositato il 05/03/2024 e di seguito riportate:
“1. I coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di scegliere il proprio domicilio nel rispetto del diritto delle figlie alla bigenitorialità, con l'obbligo di darne comunicazione all'altro e l'obbligo del reciproco rispetto;
2. e dichiarano di essere autosufficienti e che nulla hanno Parte_1 Parte_2
a pretendere l'un l'altro né per contributo al mantenimento né per altro motivo;
i coniugi dichiarano di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale, salvo quanto verrà specificato nel proseguo;
3. La casa coniugale, sita in Chioggia ( VE) via Borgo San Giovanni nr. 248 e garage pertinenziale, in proprietà al 50% di ciascun coniuge resterà in uso alla moglie e alle figlie minorenni assieme agli arredi e pertinenze.
Si da atto che la nuova residenza del Sig. sarà in Chioggia ( Ve) via Pigafetta Parte_2
n. 157, e che lo stesso entro il mese di Marzo 2024 provvederà ad attivare il trasferimento di residenza.
I beni e gli effetti personali, non ancora prelevati dal marito per questioni di spazio della nuova abitazione, le parti concordano che resteranno presso la casa coniugale e verranno prelevati allorquando il coniuge avrà un alloggio adeguato a contenerli o una pertinenza;
4. Le figlie minori nata a [...] il [...] e nata a [...]_2
Chioggia il 23/09/2009, minorenni, verranno affidate congiuntamente ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la residenza della madre . Le decisioni di Parte_1 maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale delle figlie dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle sue capacità, inclinazione naturale e aspirazioni.
5. I Signori e si rilasciano reciprocamente il consenso ad Parte_1 Parte_2 ottenere i documenti validi per l'espatrio per sé e per i figli minori, con l'obbligo di comunicare all'altro genitore eventuali viaggi all'estero con preavviso di 30 giorni e con l'impegno ad evitare
Paesi a rischio secondo le indicazioni degli Organismi Internazionali.
6. Il sig. potrà vedere e tenere con sé le figlie, salve le diverse modalità Parte_2 concordate di volta in volta tra i ricorrenti che tengano conto del preminente interesse delle minori, liberamente previo accordo tra i genitori e in considerazioni degli impegni scolastici e motivi di salute delle stesse.
Nell'ipotesi di eventuale disaccordo verrà adottata l'applicazione del seguente calendario quale contenuto minimo del diritto di visita con massima disponibilità per eventuali cambi di giorni, previo congruo avviso.
-Un weekend a settimane alternate, dal venerdì dalle ore 17,00 alla domenica 21,00 i fine settimana possono essere intercambiabili a seconda delle necessità lavorative dei genitori che dovranno essere comunicate con un anticipo congruo ovvero di almeno 4 giorni lavorativi, se possibile, per consentire eventuali cambi turno.
Le parti concordano che, in ragione della attuale sistemazione abitativa del sig.
[...]
la quale non prevede la presenza di una stanza da letto per il pernotto delle figlie, Parte_2 visto anche la vicinanza delle abitazioni dei due genitori, sino a quando il padre non si sarà potuto organizzare con un alloggio più grande e adeguato per ospitare anche le figlie, i pernottamenti saranno sospesi, ma verranno usufruiti ugualmente tutti i giorni spettanti per il week-end in modo consecutivo secondo le seguenti modalità: Venerdì dal pomeriggio alla cena con ritorno a casa alle ore 21,00; Sabato dal pranzo alla sera con ritorno a casa alle ore 21,00; Domenica dalle ore 10,00 con ritorno a casa alle ore 21,00.
Nella settimana nella quale non sarà presente il week –end, sono previsti almeno due -pomeriggi individuati nei giorni di Martedì e Giovedì o in quelli che concorderanno sulla base delle esigenze lavorative dei genitori e degli impegni dei figli, con il seguente orario: nel periodo scolastico dall'uscita della scuola alle ore 20,00; nel periodo estivo dalle ore 16 alle 21,00.
-In caso di malattia dei minori, gli stessi rimarranno a casa della madre per il periodo della malattia con facoltà per il padre di recuperare i giorni di visita non goduti e comunque con possibilità di andarle a vedere presso l'abitazione della madre o di effettuare videochiamate.
- I giorni festivi infrasettimanali seguiranno il calendario ordinario, salvo diverso accordo tra le parti;
- Le figlie minori trascorreranno il compleanno della mamma e la Festa della Mamma con la signora , il compleanno del papà e la Festa del Papà con il sig. a Parte_1 Parte_2 prescindere dal calendario di visita;
- Il compleanno delle figlie, tenendo conto della differente età tra le due minore e delle esigenze delle stesse, ove sia possibile si terrà con la presenza di entrambi i genitori, qualora ciò non fosse possibile a pranzo con un genitore e a cena con l'altro ad anni alterni o settimana successiva;
- Per le Festività Natalizie e Pasquali: Sette giorni non consecutivi con ciascun genitore, spezzati in
3 + 4 a Natale, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o della Vigilia e di Capodanno o dell'Epifania, tenendo conto dei turni di lavoro dei ricorrenti;
tre giorni a Pasqua, comprendenti ad anni alterni Pasqua o Pasquetta;
- Per le vacanze estive 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascun genitore, con sospensione del tempo di permanenza presso l'altro. La comunicazione del periodo delle vacanze estive al fine di conciliare il tutto con gli impegni lavorativi dovrà avvenire entro il 31 Maggio di ogni anno. In caso di mancata comunicazione avrà la precedenza il genitore che avrà comunicato per primo.
Nell'ipotesi dovesse persistere per il padre il problema relativo all'alloggio anche durante le festività Natalizie, Pasquali e ferie estive, le parti opteranno per giornate anche consecutive senza il pernotto con il rientro serale delle minori presso la madre.
7. Porre a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla sig.ra Parte_2 Parte_1
, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie , la
[...] somma di euro 500,00 ( cinquecento) ( 250, 00 ( duecento cinquanta) euro per ciascuna figlia) da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat del mese di giugno di ogni anno, oltre alla quota del
50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli minori da intendersi quelle indicate dalle linee guida CNF, come di seguito indicate:
Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite mediche e specialistiche del Servizio Sanitario Nazionale prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture sanitarie pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale per medicinali prescritti dal medico curante.
Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche in libera professione;
b) cure termali e fisioterapiche;
o) trattamenti sanitari specialistici ed interventi chirurgici in libera professione, d) farmaci particolari.
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale del corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) costo per il trasporto pubblico;
e) corsi di recupero e lezioni private laddove i figli ne dimostrino l'esigenza.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e rette richieste da istituti privati e percorsi universitari privati;
b) costi relativi a corsi di specializzazione;
e) gite scolastiche con pernottamento;
d) alloggio presso la sede universitaria.
Spese extrascolastiche da rimborsare se documentate che richiedono un preventivo accordo: a) tempo prolungato pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo;
c) attività sportive e relativi abbigliamento ed attrezzatura;
d) spese per baby sitter;
e) viaggi e vacanze senza i genitori;
f) spese per cerimonie religiose e relativi festeggiamenti;
g) conseguimento della patente preso autoscuole private;
h) spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto quali mini car, macchina, moto, motorino;
i) corsi di attività artistiche.
Le spese extra verranno pagate il mese successivo alla richiesta documentale .
Le condizioni economiche come sopra concordate a favore dei figli entreranno in vigore dal prossimo mese di Marzo 2024.
8. Le detrazioni per i figli a carico saranno effettuate, secondo la normativa vigente, da ciascun genitore in ragione del 50% ciascuno. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata dai genitori in misura pari alla quota di riparto delle stesse. I coniugi concordano che l'assegno unico o le misure che nel tempo lo sostituiranno, spetterà nella percentuale del 100% alla sig.ra . Parte_1
9. Il sig. manifesta sin d'ora il consenso o l'impegno a sottoscrivere l'autorizzazione Parte_2 affinché l'assegno, dal 2024, venga percepito direttamente dalla sig. ra Parte_1
10. Si da atto che sono in essere dei rimborsi fiscali relativi alla ristrutturazione dell'abitazione in comproprietà accreditati sulla busta paga del marito.
Le parti concordano che detti importi annuali che arriveranno nella busta paga del marito verranno suddivisi al 50% e sarà onere dello stesso trasmetterli alla sig.ra fino Parte_1 all'integrale rimborso dei citati crediti fiscali.
11. L'auto targata CK328AJ intestata al marito resterà in uso alla famiglia sino alla vendita concordata o rottamazione, per il trasporto delle figlie e dei coniugi e pertanto le eventuali spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, bollo, assicurazione, carburante verranno suddivise equamente tra le parti;
12. Il motociclo centro 50 resterà al marito. CP_1
13. Le parti si danno reciprocamente atto di aver provveduto alla divisione dei buoni postali e bancari nel seguente modo: 1) buoni bancari euro 20.000,00 ( ventimila) ciascuno;
2) buoni postali dematerializzati n. 49501825 andranno così suddivisi: euro 18.000,00 ( diciottomila) alla moglie in quanto beni personali provenienti dal TFR del precedente lavoro;
euro 7500,00( Per_ settemilacinquecento) con la costituzione a favore della figlia di buoni con scadenza alla maggiore età poiché proventi di ricorrenze e donazioni parenti;
inoltre verranno altresì costituiti a favore della figlia buoni per euro 4500,00 ( quattromilacinquecento) proventi di ricorrenze Per_1
e donazioni parenti con scadenza alla maggiore età.
Il conto corrente bancario ancora in essere al completo trasferimento delle utenze CP_2 verrà chiuso e la somma restante previo pagamento delle spese di chiusura verrà suddivisa tra le parti;
14. I coniugi danno atto che all'esecuzione delle condizioni sopra riportate ogni pendenza sarà considerata risolta”
ritenuto che le condizioni concordate come sopra indicate appaiono conformi alla legge e non appaiono in contrasto con l'interesse morale e materiale della prole minore e siano dunque meritevoli di omologa;
nel complesso, infatti, le pattuizioni individuate dalle parti sono idonee a garantire le esigenze della prole minore e a consentire lo sviluppo di un rapporto equilibrato con entrambi i genitori;
P.Q.M.
Visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ.,
OMOLOGA
la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite e confermate con note scritte congiunte per l'udienza del 18/06/2024 e ciò a tutti gli effetti di legge;
ORDINA
che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto.
Venezia, il 19/06/2024
Il Presidente rel.
dott.ssa Tania Vettore