Articolo 1 della Legge 31 ottobre 1965, n. 1245
Articolo 2
Versione
2 dicembre 1965
Art. 1.
Ai professori di ruolo incaricati della presidenza e della direzione in istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado, dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, dei licei artistici, degli Istituti e scuole d'arte, compete, a decorrere dal 1 gennaio 1965, la indennita' di direzione mensile nelle misure rispettivamente previste dal primo comma, numeri 1) e 2), dell'articolo 2 della legge 28 luglio 1961, n. 831 .
Non e' consentito in alcun caso il cumulo della indennita' di direzione, corrisposta nella misura di cui al precedente comma, con il compenso per prestazioni complementari attinenti alla funzione docente.
Entrata in vigore il 2 dicembre 1965