TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/04/2025, n. 425 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 425 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 656/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 656 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
AVV. , nato a Favara (AG) il 27/03/1951 (C.F. e Controparte_1 C.F._1 residente in [...] bis, difeso in proprio;
PARTE ATTRICE
contro
(P.iva ) corrente in Mogliano Veneto (TV) in via Controparte_2 P.IVA_1
Marocchesa n. 14, in persona dei legali rappresentati pro tempore Dr. Controparte_3
(Amministratore Delegato e Direttore Generale) e Dr. (Dirigente), rappresentata e Controparte_4 difesa, giusta procura generali alle liti del 18 dicembre 2014, Notar Dr. Per_1 Persona_2 in Treviso, n° 186905 di rep. e n° 30367 di racc., rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo
(C.F. ), ed elettivamente domiciliata in Agrigento Via Cicerone 12, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Maria Carmela Infurna, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “PIACCIA AL TRIBUNALE respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa 1) Ritenere e dichiarare risoluto il contratto intercorrente tra l'odierno attore, avv.
, e , per grave inadempimento contrattuale di quest'ultima Controparte_1 Controparte_2 società assicuratrice, per le argomentazioni sopra svolte. 2)Condannare, conseguentemente,
al risarcimento dei danni in favore del deducente avvocato della somma di €. Controparte_2
271.732,00, per la diminuzione degli incarichi in misura notevole, oltre alla somma di €. 80.000,00
Pag. 1 a 9 per mancata acquisizione di nuova clientela e all'ulteriore somma di €. 60.00,00 per danno non patrimoniale, e in subordine, condannare la convenuta assicurazione alle minori o maggiori somme che il tribunale riterrà dovute, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data in cui si è verificata la riduzione degli incarichi e dei compensi fino alla data dell'effettivo soddisfo. 3)Condannare alle spese processuali del presente giudizio in favore Controparte_2 dell'attore.”
Nell'interesse di parte convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: - ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Agrigento in favore del Tribunale di Treviso, con adozione dei necessari provvedimenti e riconoscimento delle spese legali in favore della deducente Compagnia;
- ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea e per l'effetto rigettarla;
- condannare la parte attrice ai sensi dell'art. 96 cpc;
- in subordine, ridurre la pretesa nei limiti di quanto rigorosamente allegato e provato.”
MOTIVAZIONE
1. L'oggetto del giudizio
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21/02/2023, l'Avv. ha Controparte_1 convenuto in giudizio la società chiedendo la risoluzione per Controparte_2 inadempimento del contratto stipulato in data 23/03/2007, avente ad oggetto lo svolgimento di incarichi di natura legale da eseguire per conto della compagnia assicuratrice, nonché la condanna della stessa società convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dell'inadempimento.
1.2. A sostegno della domanda, ha riferito:
1.2.1. di aver svolto per circa trent'anni attività di assistenza professionale di natura legale per conto di diverse compagnie assicurative del e, a seguito della CP_5 CP_2 fusione per incorporazione di tali enti di assicurazione nella società Controparte_2
per conto di quest'ultima;
[...]
1.2.2. di aver stipulato, in data 23/03/2017, con la società convenuta, un contratto avente ad oggetto l'affidamento di incarichi di natura legale da eseguirsi nel territorio italiano in favore di quest'ultima; il professionista odierno attore avrebbe accettato condizioni contrattuali che prevedevano l'applicazione di onorari al di sotto dei minimi tariffari sul presupposto che la riduzione sarebbe stata compensata dal conferimento di numerosi incarichi ogni anno;
1.2.3. di aver ricevuto dalla società convenuta, nel periodo compreso tra il 2003 e il 2010, circa 63 incarichi l'anno; dopo l'anno 2008, il numero di incarichi conferiti sarebbe
Pag. 2 a 9 drasticamente diminuito sino al primo gennaio del 2017, data a decorrere dalla quale non sarebbe stato conferito più nessun incarico.
1.3. In base alla prospettazione dell'attore, la condotta della società convenuta configurerebbe un grave inadempimento del contratto stipulato tra le parti in causa.
1.4. In particolare, risulterebbe inadempiuto l'obbligo della società convenuta di conferire al professionista odierno attore incarichi di assistenza legale con continuità. L'esistenza di tale obbligazione sarebbe desumibile:
1.4.1. dalla stipula del contratto del 23/3/2007, contenente “condizioni generali di contratto applicabili agli incarichi professionali di natura legale conferiti dalle società del gruppo;
in base alla prospettazione attorea, se non vi fosse stato un obbligo CP_2 di conferimento continuativo d'incarichi, “non sarebbe stato necessario stipulare un contratto, in quanto sarebbe stato bastevole affidare di volta in volta gli incarichi, quando se ne fosse presentata, di tanto in tanto, l'esigenza”
1.4.2. dalla mole degli incarichi conferiti tra il 2003 al 2010, che l'attore ha quantificato nel numero di 509;
1.4.3. dal “contesto delle clausole contenute nel contratto” ed in particolare “dal tenore di cui all'art. 15 del contratto nonché, principalmente, dalle clausole di cui a pag. 1 e 2 del contratto”.
1.5. L'attore ha invocato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in base al quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU.
n. 13533/2001).
1.6. L'attore ha chiesto il risarcimento:
1.6.1. del danno emergente, che ha indicato e quantificato come la differenza tra il reddito atteso in caso di prosecuzione dell'affidamento degli incarichi con volume costante e conforme al periodo 2004-2010 e il reddito effettivo ricavato nel successivo periodo
(2011-2020) dagli incarichi ricevuti;
1.6.2. del lucro cessante, che sarebbe derivato dalla impossibilità per l'attore di accettare incarichi da nuovi clienti privati per cause di risarcimento del danno da intraprendere contro sino all'anno 2022, di definitivo smaltimento degli incarichi Controparte_2 ricevuti da l'attore ha quantificato tale voce di danno in €. 80.000,00; CP_2
Pag. 3 a 9
1.6.3. del danno non patrimoniale da lesione della dignità e della reputazione professionale, che ha quantificato in € 60.000.
1.7. Costituendosi in giudizio, la società ha eccepito l'incompetenza per Controparte_2 territorio del Tribunale di Agrigento. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda attorea deducendo l'insussistenza di un qualsivoglia obbligo contrattuale che le imponesse di conferire all'attore un certo e definito numero di incarichi professionali.
1.8. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione senza attività istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La competenza
2.1. Tutto ciò premesso, ritiene innanzitutto il Tribunale che l'eccezione di incompetenza territoriale sia infondata e debba essere disattesa.
2.2. Va ricordato che < convenuto, che intende eccepire l'incompetenza del giudice adito dall'attore, ha l'onere, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., di contestare specificamente, fin dal suo primo atto difensivo, la sussistenza di tutti i possibili criteri di collegamento suscettivi di radicare la competenza di detto giudice, se vuole evitare che questa, eventualmente insussistente secondo il criterio contestato, rimanga per altro verso definitivamente radicata presso il foro prescelto dall'attore, in base ad un criterio non fatto oggetto di espressa e specifica contestazione. pertanto, poiché nelle cause relative a diritti di obbligazione, la competenza per territorio si determina, oltre che in base al foro generale di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. anche in riferimento ai fori del luogo in cui
è sorta oppure deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio (art. 20 cod. proc. civ.), la mancata tempestiva contestazione di uno dei suddetti criteri di collegamento toglie rilevanza all'eccezione di incompetenza sollevata in ordine agli altri criteri concorrenti, e fissa in maniera non più discutibile la competenza, in base al criterio non contestato, dinanzi al giudice adito dall'attore>>. (Sez. 1, Sentenza n. 6571 del 12/12/1981 (Rv. 417413 - 01)).
2.3. Il convenuto è tenuto a contestare la competenza del giudice adito, anche in relazione ai fori facoltativi ex art. 20 del codice di rito indicando in modo sufficientemente specifico le ragioni per cui viene contrastata la scelta dell'attore di adire il giudice dinanzi al quale la causa è introdotta (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4337 del 27/06/1988 (Rv. 459335 - 01)). Perché l'eccezione sia efficace è inoltre necessaria l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno dei fori facoltativi (Cass. n. 21769/2016).
Pag. 4 a 9
2.4. Nel caso di specie, il convenuto ha contestato la competenza del Tribunale in relazione ai fori facoltativi di cui all'art. 20 in modo del tutto generico senza indicare le ragioni specifiche di tale contestazione e senza indicare il giudice ritenuto competente ed infatti:
2.4.1. nessuna indicazione è stata fornita in relazione al luogo in cui deve dirsi sorta l'obbligazione; il riferimento ai “singoli atti di conferimento dell'incarico” è del tutto generico, non è accompagnato dall'indicazione del luogo in cui tali atti sarebbero avvenuti né del giudice ritenuto competente;
2.4.2. in relazione al luogo dove deve eseguirsi l'obbligazione, la parte attrice ha fatto generico ed astratto richiamo al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione in relazione al luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie, senza considerare che nel caso di specie non è contestato l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria (Cass. Civ. SS.UU., sentenza n. 17989/2016).
2.5. Per le ragioni esposte, l'eccezione d'incompetenza è inefficacie e va disattesa.
2.6. Peraltro, va ricordato che per stabilire il foro competente, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., a decidere una domanda di risoluzione per inadempimento di contratto, occorre aver riguardo al luogo ove doveva esser adempiuta l' originaria obbligazione di cui in giudizio si deduce l'inadempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5832 del 14/06/1999 (Rv. 527396 - 01)).
2.7. Nel caso di specie, a prescindere dalla fondatezza della relativa prospettazione, l'obbligazione che la parte attrice assume inadempiuta è quella di conferimento di incarichi continuativi da parte della Controparte_6
2.8. La parte attrice ha allegato in modo specifico che le interlocuzioni necessarie ai fini del conferimento degli incarichi avvenivano sul territorio agrigentino e gli “incarichi venivano affidati ai fiduciari dall di Agrigento” (v. memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 Controparte_7
c.p.c. di parte attrice). L'allegazione non è stata contestata da parte convenuta. Se ne desume che il luogo di adempimento dell'obbligazione di cui si lamenta l'inadempimento sia effettivamente idoneo a radicare la competenza del Tribunale di Agrigento.
3. La domanda della parte attrice
3.1. Passando al merito, ritiene il Tribunale che la domanda dell'odierna parte attrice sia priva di fondamento e debba essere respinta.
3.2. La domanda introduttiva del giudizio si basa sull'assunto in base al quale la società odierna convenuta avrebbe assunto, con il contratto del 23/3/2007, l'obbligo di conferire incarichi di assistenza legale con continuità al professionista fiduciario odierno attore che avrebbe acquistato il diritto corrispondente di ricevere incarichi costanti nel corso degli anni. In base a tale
Pag. 5 a 9 prospettazione, la società convenuta sarebbe incorsa in inadempimento riducendo e poi cessando il conferimento d'incarichi professionali all'odierno attore.
3.3. La prospettazione è infondata.
3.4. Sotto un primo profilo, va osservato che il contratto depositato dalla parte attrice (doc. 7 fascicolo di parte attrice) non prevede nessun obbligo in capo alla società odierna convenuta di conferire incarichi al professionista attore né prevede alcuna indicazione in ordine alla continuità
o al numero degli incarichi da conferire.
3.5. Il contratto, denominato “condizioni generali di contratto applicabili agli incarichi professionali di natura legale conferiti dalle società del gruppo , contiene esclusivamente previsioni CP_2 di carattere generale sulle modalità di attribuzione ed esecuzione degli incarichi, senza in alcun modo stabilire quanti e quali incarichi la società committente avrebbe attribuito al professionista.
3.6. Si tratta infatti di un contratto normativo che stabilisce il quadro di disposizioni volte a regolare future ed eventuali prestazioni professionali che avrebbero potuto essere rese dal professionista odierno attore in favore della società cliente. Nessuna delle clausole contrattuali stabilisce espressamente -né presuppone necessariamente- il conferimento costante e continuativo di incarichi al professionista.
3.7. Neppure un obbligo di conferimento di incarichi è desumibile dalla lettura combinata delle clausole invocate dall'odierno attore. In particolare:
3.7.1. l'art. 15 del contratto contiene la disciplina convenzionale della risoluzione dei singoli incarichi conferiti al professionista;
tale disciplina, come il resto del contenuto del contratto, costituisce il quadro negoziale nell'ambito del quale si sarebbero poi collocati i singoli incarichi eventualmente conferiti dalla società assicuratrice ma non reca, neppure implicitamente, indicazioni nel senso della obbligatorietà del conferimento di incarichi, del loro numero, della loro frequenza;
3.7.2. neppure dalle “clausole di cui a pag. 1 e 2 del contratto” si ricava in alcun modo il diritto dell'odierno attore al conferimento di incarichi;
le clausole ivi contenute, che l'odierno attore richiama in modo del tutto generico, costituiscono esclusivamente
“condizioni generali” da applicare, nei rapporti tra società e professionista, a “tutti gli incarichi conferitigli dalla Società” senza che possa ricavarsene l'obbligo della società di assicurare continuità nel conferimento d'incarichi.
3.8. L'obbligazione di cui parte attrice lamenta l'inadempimento non è neppure ricavabile dal comportamento tenuto dalla parte convenuta ed in particolare dal conferimento, tra il 2003 e il
2010, di 509 incarichi professionali. Il conferimento di tali incarichi costituisce infatti l'esercizio della libera facoltà della società assicuratrice di scegliere, di volta in volta, il professionista da
Pag. 6 a 9 cui essere assistita nelle singole controversie e non genera di per sé alcun obbligo di conferimento di ulteriori incarichi.
3.9. Non potendosi individuare nel contenuto testuale del contratto la fonte del diritto di cui la parte attrice lamenta la violazione, l'obbligazione risarcitoria invocata da parte attrice potrebbe in astratto trovare origine esclusivamente in una eventuale violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza.
3.10.Deve dunque essere valutato se sia contrario a buona fede il comportamento del cliente che abbia conferito all'avvocato in modo continuativo incarichi per circa un decennio e che abbia successivamente ridotto, prima, e cessato, poi, il conferimento di ulteriori incarichi senza fornire giustificazioni al professionista.
3.11.Ritiene il Tribunale che debba escludersi che nel caso di specie ricorra una tale violazione del canone della buona fede.
3.12.Va considerata, in primo luogo, la peculiare natura del contratto di prestazione d'opera intellettuale, caratterizzato dalla centralità del vincolo fiduciario tra le parti.
3.13.Ne costituisce emersione il disposto dell'art. 2237 c.c. che attribuisce al cliente un'amplissima facoltà di recedere dal contratto di prestazione di opera intellettuale, indipendentemente da quello che è stato il comportamento del prestatore d'opera intellettuale, ossia prescindendo dalla presenza o meno di giusti motivi.
3.14.Tale amplissima facoltà trova la sua ragion d'essere nel preponderante rilievo attribuito al carattere fiduciario del rapporto ed ha come contropartita esclusivamente l'imposizione a carico del cliente dell'obbligo di rimborsare il prestatore delle spese sostenute e di corrispondergli il compenso per l'opera da lui svolta, mentre nessuna indennità è prevista per il mancato guadagno.
3.15. Nel caso di specie non risulta essere intervenuto alcun recesso della società convenuta dai singoli contratti d'opera intercorsi con l'odierno attore. Dalla disciplina appena richiamata, tuttavia, si ricava che il rapporto contrattuale con il prestatore d'opera intellettuale è caratterizzato dalla centralità del connotato fiduciario e dalla conseguente insussistenza di un'aspettativa giuridicamente tutelabile del prestatore d'opera alla conservazione nel tempo del rapporto.
3.16.Vanno considerati, inoltre, gli elementi fattuali della vicenda per cui è causa.
3.17.Sotto un primo profilo, si ritiene che non possa ricavarsi dal solo conferimento di numerosi incarichi per circa un decennio, un indice sufficientemente univoco idoneo ad ingenerare un incolpevole affidamento sull'ulteriore prosecuzione del rapporto con il medesimo volume d'incarichi.
Pag. 7 a 9
3.18.La sola continuità degli incarichi conferiti per un certo, anche se prolungato, periodo di tempo non consentiva infatti all'avvocato di escludere successive, legittime scelte della società cliente di revisione o riduzione del novero dei professionisti fiduciari. Non sono emersi, inoltre, elementi da cui desumere condotte ulteriori e più specifiche dalle quali l'odierno attore avrebbe potuto trarre il ragionevole convincimento della stabilità del rapporto con la società cliente.
3.19.Infine, va considerata la specifica qualifica professionale dell'odierno attore, avvocato con esperienza pluridecennale, dunque ben consapevole dei caratteri propri del rapporto d'opera professionale e della mancanza di garanzie in termini di stabilità nel tempo dei rapporti con la clientela.
3.20.Sotto un ulteriore profilo, e impiegando -per identità di ratio- concetti sviluppati dalla giurisprudenza formatasi sull'arbitraria interruzione delle relazioni contrattuali come fattispecie di abuso di posizione dominante, va escluso che, nel caso di specie, al professionista odierno attore fosse preclusa la possibilità concreta di reperire alternative soddisfacenti sul mercato.
3.21.Una volta determinatasi la riduzione degli incarichi da parte della società odierna convenuta, costituiva una facoltà pienamente esplicabile dell'odierno attore quella di diversificare e ampliare la clientela dello studio, se del caso, ma non necessariamente, anche nello stesso settore assicurativo. Neppure vale a restringere l'ambito del potenziale esercizio di tale facoltà, la dedotta incompatibilità rispetto all'acquisizione di incarichi da parte di soggetti coinvolti in controversie contro la società odierna convenuta essendo evidente che il mercato professionale
è di ampiezza ben maggiore del solo settore assicurativo e lo stesso settore dell'assicurazione della responsabilità civile vede coinvolte altre compagnie assicurative nell'ambito della fisiologica concorrenzialità del settore. Neppure l'odierno attore ha allegato (né tantomeno ha dimostrato) che il numero delle controversie che vedono coinvolta l'odierna parte convenuta nel
Foro di esercizio della professione sia di entità talmente elevata da determinare una significativa riduzione degli sbocchi professionali praticabili.
3.22.Ne consegue, sotto tale profilo, che non può affermarsi né che la società convenuta abbia ingenerato nell'odierno attore un incolpevole affidamento nella prosecuzione sine die del rapporto professionale con un costante volume d'incarichi né che l'odieno attore abbia patito, per effetto della scelta della società convenuta di rivedere il novero dei fiduciari, uno sproporzionato sacrificio.
3.23.Le domande attoree sono pertanto infondate e devono essere respinte.
4. Le spese
4.1. Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per la compensazione parziale delle spese.
Pag. 8 a 9
4.2. La questione esaminata, relativa alle conseguenze della interruzione del conferimento d'incarichi professionali in favore di un avvocato dopo un rapporto fiduciario di lunga durata, è caratterizzata in effetti da un profilo di spiccata novità rilevante ai sensi dell'art. 92 comma 2
c.p.c..
4.3. La liquidazione viene eseguita in dispositivo tenendo conto del valore indeterminabile della controversia. Le spese vengono liquidate in base ai parametri medi per la fase di studio e introduttiva e ai parametri minimi per le fasi successive, non connotate da un impegno difensivo peculiare e ulteriore rispetto alla fase introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 656/2023 promossa dall'AVV.
[...]
, contro la società con atto di citazione notificato il CP_1 Controparte_2
21/2/2023 disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge ogni domanda della parte attrice;
- compensa le spese per la metà;
- condanna la parte attrice alla rifusione della spese di lite in favore della parte convenuta, spese che liquida nella misura, già ridotta al 50 %, di Euro 2.630,50, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Agrigento, 31/3/2025.
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
Pag. 9 a 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Enrico Legnini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 656 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023, promossa da:
AVV. , nato a Favara (AG) il 27/03/1951 (C.F. e Controparte_1 C.F._1 residente in [...] bis, difeso in proprio;
PARTE ATTRICE
contro
(P.iva ) corrente in Mogliano Veneto (TV) in via Controparte_2 P.IVA_1
Marocchesa n. 14, in persona dei legali rappresentati pro tempore Dr. Controparte_3
(Amministratore Delegato e Direttore Generale) e Dr. (Dirigente), rappresentata e Controparte_4 difesa, giusta procura generali alle liti del 18 dicembre 2014, Notar Dr. Per_1 Persona_2 in Treviso, n° 186905 di rep. e n° 30367 di racc., rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo
(C.F. ), ed elettivamente domiciliata in Agrigento Via Cicerone 12, presso lo C.F._2 studio dell'Avv. Maria Carmela Infurna, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte attrice: “PIACCIA AL TRIBUNALE respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa 1) Ritenere e dichiarare risoluto il contratto intercorrente tra l'odierno attore, avv.
, e , per grave inadempimento contrattuale di quest'ultima Controparte_1 Controparte_2 società assicuratrice, per le argomentazioni sopra svolte. 2)Condannare, conseguentemente,
al risarcimento dei danni in favore del deducente avvocato della somma di €. Controparte_2
271.732,00, per la diminuzione degli incarichi in misura notevole, oltre alla somma di €. 80.000,00
Pag. 1 a 9 per mancata acquisizione di nuova clientela e all'ulteriore somma di €. 60.00,00 per danno non patrimoniale, e in subordine, condannare la convenuta assicurazione alle minori o maggiori somme che il tribunale riterrà dovute, anche in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data in cui si è verificata la riduzione degli incarichi e dei compensi fino alla data dell'effettivo soddisfo. 3)Condannare alle spese processuali del presente giudizio in favore Controparte_2 dell'attore.”
Nell'interesse di parte convenuta: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis: - ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Agrigento in favore del Tribunale di Treviso, con adozione dei necessari provvedimenti e riconoscimento delle spese legali in favore della deducente Compagnia;
- ritenere e dichiarare infondata la domanda attorea e per l'effetto rigettarla;
- condannare la parte attrice ai sensi dell'art. 96 cpc;
- in subordine, ridurre la pretesa nei limiti di quanto rigorosamente allegato e provato.”
MOTIVAZIONE
1. L'oggetto del giudizio
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21/02/2023, l'Avv. ha Controparte_1 convenuto in giudizio la società chiedendo la risoluzione per Controparte_2 inadempimento del contratto stipulato in data 23/03/2007, avente ad oggetto lo svolgimento di incarichi di natura legale da eseguire per conto della compagnia assicuratrice, nonché la condanna della stessa società convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti in conseguenza dell'inadempimento.
1.2. A sostegno della domanda, ha riferito:
1.2.1. di aver svolto per circa trent'anni attività di assistenza professionale di natura legale per conto di diverse compagnie assicurative del e, a seguito della CP_5 CP_2 fusione per incorporazione di tali enti di assicurazione nella società Controparte_2
per conto di quest'ultima;
[...]
1.2.2. di aver stipulato, in data 23/03/2017, con la società convenuta, un contratto avente ad oggetto l'affidamento di incarichi di natura legale da eseguirsi nel territorio italiano in favore di quest'ultima; il professionista odierno attore avrebbe accettato condizioni contrattuali che prevedevano l'applicazione di onorari al di sotto dei minimi tariffari sul presupposto che la riduzione sarebbe stata compensata dal conferimento di numerosi incarichi ogni anno;
1.2.3. di aver ricevuto dalla società convenuta, nel periodo compreso tra il 2003 e il 2010, circa 63 incarichi l'anno; dopo l'anno 2008, il numero di incarichi conferiti sarebbe
Pag. 2 a 9 drasticamente diminuito sino al primo gennaio del 2017, data a decorrere dalla quale non sarebbe stato conferito più nessun incarico.
1.3. In base alla prospettazione dell'attore, la condotta della società convenuta configurerebbe un grave inadempimento del contratto stipulato tra le parti in causa.
1.4. In particolare, risulterebbe inadempiuto l'obbligo della società convenuta di conferire al professionista odierno attore incarichi di assistenza legale con continuità. L'esistenza di tale obbligazione sarebbe desumibile:
1.4.1. dalla stipula del contratto del 23/3/2007, contenente “condizioni generali di contratto applicabili agli incarichi professionali di natura legale conferiti dalle società del gruppo;
in base alla prospettazione attorea, se non vi fosse stato un obbligo CP_2 di conferimento continuativo d'incarichi, “non sarebbe stato necessario stipulare un contratto, in quanto sarebbe stato bastevole affidare di volta in volta gli incarichi, quando se ne fosse presentata, di tanto in tanto, l'esigenza”
1.4.2. dalla mole degli incarichi conferiti tra il 2003 al 2010, che l'attore ha quantificato nel numero di 509;
1.4.3. dal “contesto delle clausole contenute nel contratto” ed in particolare “dal tenore di cui all'art. 15 del contratto nonché, principalmente, dalle clausole di cui a pag. 1 e 2 del contratto”.
1.5. L'attore ha invocato il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in base al quale il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS.UU.
n. 13533/2001).
1.6. L'attore ha chiesto il risarcimento:
1.6.1. del danno emergente, che ha indicato e quantificato come la differenza tra il reddito atteso in caso di prosecuzione dell'affidamento degli incarichi con volume costante e conforme al periodo 2004-2010 e il reddito effettivo ricavato nel successivo periodo
(2011-2020) dagli incarichi ricevuti;
1.6.2. del lucro cessante, che sarebbe derivato dalla impossibilità per l'attore di accettare incarichi da nuovi clienti privati per cause di risarcimento del danno da intraprendere contro sino all'anno 2022, di definitivo smaltimento degli incarichi Controparte_2 ricevuti da l'attore ha quantificato tale voce di danno in €. 80.000,00; CP_2
Pag. 3 a 9
1.6.3. del danno non patrimoniale da lesione della dignità e della reputazione professionale, che ha quantificato in € 60.000.
1.7. Costituendosi in giudizio, la società ha eccepito l'incompetenza per Controparte_2 territorio del Tribunale di Agrigento. Nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda attorea deducendo l'insussistenza di un qualsivoglia obbligo contrattuale che le imponesse di conferire all'attore un certo e definito numero di incarichi professionali.
1.8. Assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione senza attività istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti e sopra trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La competenza
2.1. Tutto ciò premesso, ritiene innanzitutto il Tribunale che l'eccezione di incompetenza territoriale sia infondata e debba essere disattesa.
2.2. Va ricordato che < convenuto, che intende eccepire l'incompetenza del giudice adito dall'attore, ha l'onere, ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., di contestare specificamente, fin dal suo primo atto difensivo, la sussistenza di tutti i possibili criteri di collegamento suscettivi di radicare la competenza di detto giudice, se vuole evitare che questa, eventualmente insussistente secondo il criterio contestato, rimanga per altro verso definitivamente radicata presso il foro prescelto dall'attore, in base ad un criterio non fatto oggetto di espressa e specifica contestazione. pertanto, poiché nelle cause relative a diritti di obbligazione, la competenza per territorio si determina, oltre che in base al foro generale di cui agli artt. 18 e 19 cod. proc. civ. anche in riferimento ai fori del luogo in cui
è sorta oppure deve essere eseguita l'obbligazione dedotta in giudizio (art. 20 cod. proc. civ.), la mancata tempestiva contestazione di uno dei suddetti criteri di collegamento toglie rilevanza all'eccezione di incompetenza sollevata in ordine agli altri criteri concorrenti, e fissa in maniera non più discutibile la competenza, in base al criterio non contestato, dinanzi al giudice adito dall'attore>>. (Sez. 1, Sentenza n. 6571 del 12/12/1981 (Rv. 417413 - 01)).
2.3. Il convenuto è tenuto a contestare la competenza del giudice adito, anche in relazione ai fori facoltativi ex art. 20 del codice di rito indicando in modo sufficientemente specifico le ragioni per cui viene contrastata la scelta dell'attore di adire il giudice dinanzi al quale la causa è introdotta (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4337 del 27/06/1988 (Rv. 459335 - 01)). Perché l'eccezione sia efficace è inoltre necessaria l'indicazione specifica del giudice ritenuto competente in relazione a ciascuno dei fori facoltativi (Cass. n. 21769/2016).
Pag. 4 a 9
2.4. Nel caso di specie, il convenuto ha contestato la competenza del Tribunale in relazione ai fori facoltativi di cui all'art. 20 in modo del tutto generico senza indicare le ragioni specifiche di tale contestazione e senza indicare il giudice ritenuto competente ed infatti:
2.4.1. nessuna indicazione è stata fornita in relazione al luogo in cui deve dirsi sorta l'obbligazione; il riferimento ai “singoli atti di conferimento dell'incarico” è del tutto generico, non è accompagnato dall'indicazione del luogo in cui tali atti sarebbero avvenuti né del giudice ritenuto competente;
2.4.2. in relazione al luogo dove deve eseguirsi l'obbligazione, la parte attrice ha fatto generico ed astratto richiamo al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione in relazione al luogo di adempimento delle obbligazioni pecuniarie, senza considerare che nel caso di specie non è contestato l'inadempimento di un'obbligazione pecuniaria (Cass. Civ. SS.UU., sentenza n. 17989/2016).
2.5. Per le ragioni esposte, l'eccezione d'incompetenza è inefficacie e va disattesa.
2.6. Peraltro, va ricordato che per stabilire il foro competente, ai sensi dell'art. 20 cod. proc. civ., a decidere una domanda di risoluzione per inadempimento di contratto, occorre aver riguardo al luogo ove doveva esser adempiuta l' originaria obbligazione di cui in giudizio si deduce l'inadempimento (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5832 del 14/06/1999 (Rv. 527396 - 01)).
2.7. Nel caso di specie, a prescindere dalla fondatezza della relativa prospettazione, l'obbligazione che la parte attrice assume inadempiuta è quella di conferimento di incarichi continuativi da parte della Controparte_6
2.8. La parte attrice ha allegato in modo specifico che le interlocuzioni necessarie ai fini del conferimento degli incarichi avvenivano sul territorio agrigentino e gli “incarichi venivano affidati ai fiduciari dall di Agrigento” (v. memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 Controparte_7
c.p.c. di parte attrice). L'allegazione non è stata contestata da parte convenuta. Se ne desume che il luogo di adempimento dell'obbligazione di cui si lamenta l'inadempimento sia effettivamente idoneo a radicare la competenza del Tribunale di Agrigento.
3. La domanda della parte attrice
3.1. Passando al merito, ritiene il Tribunale che la domanda dell'odierna parte attrice sia priva di fondamento e debba essere respinta.
3.2. La domanda introduttiva del giudizio si basa sull'assunto in base al quale la società odierna convenuta avrebbe assunto, con il contratto del 23/3/2007, l'obbligo di conferire incarichi di assistenza legale con continuità al professionista fiduciario odierno attore che avrebbe acquistato il diritto corrispondente di ricevere incarichi costanti nel corso degli anni. In base a tale
Pag. 5 a 9 prospettazione, la società convenuta sarebbe incorsa in inadempimento riducendo e poi cessando il conferimento d'incarichi professionali all'odierno attore.
3.3. La prospettazione è infondata.
3.4. Sotto un primo profilo, va osservato che il contratto depositato dalla parte attrice (doc. 7 fascicolo di parte attrice) non prevede nessun obbligo in capo alla società odierna convenuta di conferire incarichi al professionista attore né prevede alcuna indicazione in ordine alla continuità
o al numero degli incarichi da conferire.
3.5. Il contratto, denominato “condizioni generali di contratto applicabili agli incarichi professionali di natura legale conferiti dalle società del gruppo , contiene esclusivamente previsioni CP_2 di carattere generale sulle modalità di attribuzione ed esecuzione degli incarichi, senza in alcun modo stabilire quanti e quali incarichi la società committente avrebbe attribuito al professionista.
3.6. Si tratta infatti di un contratto normativo che stabilisce il quadro di disposizioni volte a regolare future ed eventuali prestazioni professionali che avrebbero potuto essere rese dal professionista odierno attore in favore della società cliente. Nessuna delle clausole contrattuali stabilisce espressamente -né presuppone necessariamente- il conferimento costante e continuativo di incarichi al professionista.
3.7. Neppure un obbligo di conferimento di incarichi è desumibile dalla lettura combinata delle clausole invocate dall'odierno attore. In particolare:
3.7.1. l'art. 15 del contratto contiene la disciplina convenzionale della risoluzione dei singoli incarichi conferiti al professionista;
tale disciplina, come il resto del contenuto del contratto, costituisce il quadro negoziale nell'ambito del quale si sarebbero poi collocati i singoli incarichi eventualmente conferiti dalla società assicuratrice ma non reca, neppure implicitamente, indicazioni nel senso della obbligatorietà del conferimento di incarichi, del loro numero, della loro frequenza;
3.7.2. neppure dalle “clausole di cui a pag. 1 e 2 del contratto” si ricava in alcun modo il diritto dell'odierno attore al conferimento di incarichi;
le clausole ivi contenute, che l'odierno attore richiama in modo del tutto generico, costituiscono esclusivamente
“condizioni generali” da applicare, nei rapporti tra società e professionista, a “tutti gli incarichi conferitigli dalla Società” senza che possa ricavarsene l'obbligo della società di assicurare continuità nel conferimento d'incarichi.
3.8. L'obbligazione di cui parte attrice lamenta l'inadempimento non è neppure ricavabile dal comportamento tenuto dalla parte convenuta ed in particolare dal conferimento, tra il 2003 e il
2010, di 509 incarichi professionali. Il conferimento di tali incarichi costituisce infatti l'esercizio della libera facoltà della società assicuratrice di scegliere, di volta in volta, il professionista da
Pag. 6 a 9 cui essere assistita nelle singole controversie e non genera di per sé alcun obbligo di conferimento di ulteriori incarichi.
3.9. Non potendosi individuare nel contenuto testuale del contratto la fonte del diritto di cui la parte attrice lamenta la violazione, l'obbligazione risarcitoria invocata da parte attrice potrebbe in astratto trovare origine esclusivamente in una eventuale violazione dell'obbligo di buona fede e correttezza.
3.10.Deve dunque essere valutato se sia contrario a buona fede il comportamento del cliente che abbia conferito all'avvocato in modo continuativo incarichi per circa un decennio e che abbia successivamente ridotto, prima, e cessato, poi, il conferimento di ulteriori incarichi senza fornire giustificazioni al professionista.
3.11.Ritiene il Tribunale che debba escludersi che nel caso di specie ricorra una tale violazione del canone della buona fede.
3.12.Va considerata, in primo luogo, la peculiare natura del contratto di prestazione d'opera intellettuale, caratterizzato dalla centralità del vincolo fiduciario tra le parti.
3.13.Ne costituisce emersione il disposto dell'art. 2237 c.c. che attribuisce al cliente un'amplissima facoltà di recedere dal contratto di prestazione di opera intellettuale, indipendentemente da quello che è stato il comportamento del prestatore d'opera intellettuale, ossia prescindendo dalla presenza o meno di giusti motivi.
3.14.Tale amplissima facoltà trova la sua ragion d'essere nel preponderante rilievo attribuito al carattere fiduciario del rapporto ed ha come contropartita esclusivamente l'imposizione a carico del cliente dell'obbligo di rimborsare il prestatore delle spese sostenute e di corrispondergli il compenso per l'opera da lui svolta, mentre nessuna indennità è prevista per il mancato guadagno.
3.15. Nel caso di specie non risulta essere intervenuto alcun recesso della società convenuta dai singoli contratti d'opera intercorsi con l'odierno attore. Dalla disciplina appena richiamata, tuttavia, si ricava che il rapporto contrattuale con il prestatore d'opera intellettuale è caratterizzato dalla centralità del connotato fiduciario e dalla conseguente insussistenza di un'aspettativa giuridicamente tutelabile del prestatore d'opera alla conservazione nel tempo del rapporto.
3.16.Vanno considerati, inoltre, gli elementi fattuali della vicenda per cui è causa.
3.17.Sotto un primo profilo, si ritiene che non possa ricavarsi dal solo conferimento di numerosi incarichi per circa un decennio, un indice sufficientemente univoco idoneo ad ingenerare un incolpevole affidamento sull'ulteriore prosecuzione del rapporto con il medesimo volume d'incarichi.
Pag. 7 a 9
3.18.La sola continuità degli incarichi conferiti per un certo, anche se prolungato, periodo di tempo non consentiva infatti all'avvocato di escludere successive, legittime scelte della società cliente di revisione o riduzione del novero dei professionisti fiduciari. Non sono emersi, inoltre, elementi da cui desumere condotte ulteriori e più specifiche dalle quali l'odierno attore avrebbe potuto trarre il ragionevole convincimento della stabilità del rapporto con la società cliente.
3.19.Infine, va considerata la specifica qualifica professionale dell'odierno attore, avvocato con esperienza pluridecennale, dunque ben consapevole dei caratteri propri del rapporto d'opera professionale e della mancanza di garanzie in termini di stabilità nel tempo dei rapporti con la clientela.
3.20.Sotto un ulteriore profilo, e impiegando -per identità di ratio- concetti sviluppati dalla giurisprudenza formatasi sull'arbitraria interruzione delle relazioni contrattuali come fattispecie di abuso di posizione dominante, va escluso che, nel caso di specie, al professionista odierno attore fosse preclusa la possibilità concreta di reperire alternative soddisfacenti sul mercato.
3.21.Una volta determinatasi la riduzione degli incarichi da parte della società odierna convenuta, costituiva una facoltà pienamente esplicabile dell'odierno attore quella di diversificare e ampliare la clientela dello studio, se del caso, ma non necessariamente, anche nello stesso settore assicurativo. Neppure vale a restringere l'ambito del potenziale esercizio di tale facoltà, la dedotta incompatibilità rispetto all'acquisizione di incarichi da parte di soggetti coinvolti in controversie contro la società odierna convenuta essendo evidente che il mercato professionale
è di ampiezza ben maggiore del solo settore assicurativo e lo stesso settore dell'assicurazione della responsabilità civile vede coinvolte altre compagnie assicurative nell'ambito della fisiologica concorrenzialità del settore. Neppure l'odierno attore ha allegato (né tantomeno ha dimostrato) che il numero delle controversie che vedono coinvolta l'odierna parte convenuta nel
Foro di esercizio della professione sia di entità talmente elevata da determinare una significativa riduzione degli sbocchi professionali praticabili.
3.22.Ne consegue, sotto tale profilo, che non può affermarsi né che la società convenuta abbia ingenerato nell'odierno attore un incolpevole affidamento nella prosecuzione sine die del rapporto professionale con un costante volume d'incarichi né che l'odieno attore abbia patito, per effetto della scelta della società convenuta di rivedere il novero dei fiduciari, uno sproporzionato sacrificio.
3.23.Le domande attoree sono pertanto infondate e devono essere respinte.
4. Le spese
4.1. Ritiene il Tribunale che sussistano i presupposti per la compensazione parziale delle spese.
Pag. 8 a 9
4.2. La questione esaminata, relativa alle conseguenze della interruzione del conferimento d'incarichi professionali in favore di un avvocato dopo un rapporto fiduciario di lunga durata, è caratterizzata in effetti da un profilo di spiccata novità rilevante ai sensi dell'art. 92 comma 2
c.p.c..
4.3. La liquidazione viene eseguita in dispositivo tenendo conto del valore indeterminabile della controversia. Le spese vengono liquidate in base ai parametri medi per la fase di studio e introduttiva e ai parametri minimi per le fasi successive, non connotate da un impegno difensivo peculiare e ulteriore rispetto alla fase introduttiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 656/2023 promossa dall'AVV.
[...]
, contro la società con atto di citazione notificato il CP_1 Controparte_2
21/2/2023 disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- respinge ogni domanda della parte attrice;
- compensa le spese per la metà;
- condanna la parte attrice alla rifusione della spese di lite in favore della parte convenuta, spese che liquida nella misura, già ridotta al 50 %, di Euro 2.630,50, oltre al 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.
Agrigento, 31/3/2025.
Il Giudice
dott. Enrico Legnini
Pag. 9 a 9