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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 02/12/2025, n. 998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 998 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 655\2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., composto dai sigg. Magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice rel.-est. dott.ssa Anna Smedile Giudice
Nel procedimento iscritto al n.655 \2025 R.G. vertente tra:
c.f.: nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.12.1994 ed elettivamente domiciliata in via Ten. Genovese 26, Barcellona
P.G., presso lo studio dell'avv. ta Sofia Elisabetta che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
, c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
25/08/1982, elettivamente domiciliato in Piazza Gen. Gioacchino Nastasi, 18,
Complesso “Le Palme”, Milazzo, presso lo studio dell'avv. ta Dante Santina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege riunito nella Camera di Consiglio, del 28/11/2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Con ricorso del 16.06.2025, ha premesso di aver Parte_1
avuto una relazione con dalla quale è nata la figlia Controparte_1 Per_1
(cl. 2019); che le parti sono addivenute ad una irreversibile crisi del proprio rapporto sentimentale e che, pertanto, con l'accordo recepito nel decreto del
14/07/2022 di questo Tribunale, le stesse hanno disciplinato le condizioni di affidamento e mantenimento della minore.
La ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo la modifica delle condizioni vigenti rispetto al diritto di visita paterno, riducendo gli incontri infrasettimanali padre-figlia e, conseguentemente, modificando la contribuzione economica ordinaria a carico dell'AIELLO, disponendo un assegno di mantenimento di
€.450,00 mensili in favore della minore.
Si è costituito , il quale – contestando le richieste Controparte_1
della ricorrente – ha chiesto, a sua volta, la modifica del regime di visita del genitore non collocatario con domiciliazione della minore presso di sé nel periodo estivo e natalizio.
Il resistente - nel concludere per il rigetto della domanda di modifica del contributo economico dovuto in favore della minore - ha chiesto la previsione dell'integrale percezione dell'assegno unico in favore della ricorrente.
Disposta la comparizione personale delle parti, in occasione dell'udienza del 21/11/2025, a tal uopo deputata, e Parte_1 CP_1
hanno raggiunto un accordo in merito alle modifiche della
[...]
regolamentazione dei rapporti vigenti tra le parti e la minore.
2 Le procuratrici, quindi, hanno precisato le conclusioni chiedendo che la causa fosse decisa secondo le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
Il Collegio osserva che le condizioni frutto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 21/11/2025 non risultano contrarie alla legge ed agli interessi delle parti e della figlia nata dall'unione (cfr. processo verbale d'udienza, in atti).
Non sussistono, conseguentemente, ragioni ostative al recepimento delle condizioni stesse– così come chiesto congiuntamente dalle parti - nella presente sentenza.
Va, pertanto, disposto - a parziale modifica ed integrazione del provvedimento n. 4107/2022 del 14/07/2022 – che il resistente potrà CP_1
vedere e portare con sé la figlia minore:
1) a settimane alterne, dalle ore 13:30 (uscita dalla scuola) o dalle ore 12:00
(nel caso in cui non ci sia scuola) del venerdì, con pernotto, fino alle ore
19:30 della domenica (in modo tale da trascorrere con la figlia due fine settimana in un mese) salvo variazioni, per giustificato motivo, da comunicarsi con congruo preavviso, di almeno 48 ore prima del venerdì, secondo il principio di leale cooperazione tra i genitori;
2) a settimane alterne (ovvero nelle settimane in cui la minore trascorrerà i fine settimana con la madre) nel pomeriggio del mercoledì dalle ore
13.30 (uscita dalla scuola) o dalle ore 12.00 (nel caso non ci sia scuola) alle ore 20.00; in ogni caso, con obbligo di preavviso per eventuali variazioni, nel termine di 48 ore prima dei singoli incontri;
3) per un ulteriore pomeriggio infrasettimanale, da concordare
3 preventivamente con la secondo gli impegni lavorativi delle Pt_1
parti e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
4) negli altri giorni, saranno garantiti tra la figlia minore e il genitore non collocatario, contatti telefonici giornalieri e/o videochiamate, secondo modalità da concordare tra le parti e nella fascia oraria compresa tra le ore 18:00 e le ore 20:00;
5) per le vacanze estive (ossia per il lasso temporale compreso fra il mese di Agosto e di Settembre) il padre potrà tenere la minore per venti giorni anche non consecutivi, da concordare preventivamente con la madre, per consentire una giusta organizzazione delle ferie e sempre tenendo conto degli impegni e dei desideri della minore, nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
Va confermato, nel resto, il vigente provvedimento di regolamentazione dei rapporti tra le parti, che qui si intende richiamato (cfr. all.ti 1-2 del ricorso).
Per quanto concerne il mantenimento ordinario della figlia minore, la ha rinunciato alla domanda di modifica dell'assegno di mantenimento Pt_1
posto a carico dell , che va confermato nell'importo mensile di €.300,00. CP_1
Le parti hanno raggiunto accordo, altresì, anche in ordine all'assegno unico familiare, affinché lo stesso sia percepito direttamente ed interamente dalla
(cfr. ancora processo verbale del 21/11/2025). Pt_1
Quanto alle spese straordinarie, sostenute da entrambi i genitori in misura del 50% - secondo il regime già vigente (cfr. provvedimento del 14/07/2022, allegato in atti) - va ribadito che in tale categoria rientrano tutte le spese dirette a fronteggiare eventi sostanzialmente eccezionali nella vita della figlia, oppure le
4 spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili
(a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, retta scolastica, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsabili dal SSN -a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste).
In regime di affidamento condiviso, peraltro, merita ricordare che tutte le spese straordinarie, per essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, devono essere preventivamente concordate.
Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute, anche in assenza della previa concertazione, sono le spese straordinarie "obbligatorie", tra cui rientrano, a titolo esemplificativo, tra le spese extra sanitarie: ticket per esami, visite specialistiche e terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
tra le spese extra di studio: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d)
5 abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
tra le ulteriori altre spese straordinarie: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
b) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta).
Considerato che il presente procedimento si è concluso con accordo, sussistono i presupposti per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 655 \2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
1. modifica il decreto n. 4107/2022 del Tribunale di Barcellona
P.G. depositato in data 14/07/2022, e per l'effetto:
- regola i tempi di frequentazione e la figlia Controparte_1
minore, , secondo quanto esplicitato in parte motiva;
Persona_2
- dispone che l'assegno unico universale sia percepito unicamente e direttamente da Parte_1
2. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 28/11/2025
Si manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
LA GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
6 (dott.ssa Elisa Di Giovanni) (dott. Antonino Orifici)
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale di Barcellona P.G., composto dai sigg. Magistrati: dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Elisa Di Giovanni Giudice rel.-est. dott.ssa Anna Smedile Giudice
Nel procedimento iscritto al n.655 \2025 R.G. vertente tra:
c.f.: nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.12.1994 ed elettivamente domiciliata in via Ten. Genovese 26, Barcellona
P.G., presso lo studio dell'avv. ta Sofia Elisabetta che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
e
, c.f. , nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
25/08/1982, elettivamente domiciliato in Piazza Gen. Gioacchino Nastasi, 18,
Complesso “Le Palme”, Milazzo, presso lo studio dell'avv. ta Dante Santina, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
resistente
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO. interventore ex lege riunito nella Camera di Consiglio, del 28/11/2025, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Con ricorso del 16.06.2025, ha premesso di aver Parte_1
avuto una relazione con dalla quale è nata la figlia Controparte_1 Per_1
(cl. 2019); che le parti sono addivenute ad una irreversibile crisi del proprio rapporto sentimentale e che, pertanto, con l'accordo recepito nel decreto del
14/07/2022 di questo Tribunale, le stesse hanno disciplinato le condizioni di affidamento e mantenimento della minore.
La ricorrente ha, quindi, concluso chiedendo la modifica delle condizioni vigenti rispetto al diritto di visita paterno, riducendo gli incontri infrasettimanali padre-figlia e, conseguentemente, modificando la contribuzione economica ordinaria a carico dell'AIELLO, disponendo un assegno di mantenimento di
€.450,00 mensili in favore della minore.
Si è costituito , il quale – contestando le richieste Controparte_1
della ricorrente – ha chiesto, a sua volta, la modifica del regime di visita del genitore non collocatario con domiciliazione della minore presso di sé nel periodo estivo e natalizio.
Il resistente - nel concludere per il rigetto della domanda di modifica del contributo economico dovuto in favore della minore - ha chiesto la previsione dell'integrale percezione dell'assegno unico in favore della ricorrente.
Disposta la comparizione personale delle parti, in occasione dell'udienza del 21/11/2025, a tal uopo deputata, e Parte_1 CP_1
hanno raggiunto un accordo in merito alle modifiche della
[...]
regolamentazione dei rapporti vigenti tra le parti e la minore.
2 Le procuratrici, quindi, hanno precisato le conclusioni chiedendo che la causa fosse decisa secondo le condizioni di cui all'accordo raggiunto dalle parti.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione in conformità al disposto di cui all'art. 473 bis.22 c.p.c.
Il Collegio osserva che le condizioni frutto dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 21/11/2025 non risultano contrarie alla legge ed agli interessi delle parti e della figlia nata dall'unione (cfr. processo verbale d'udienza, in atti).
Non sussistono, conseguentemente, ragioni ostative al recepimento delle condizioni stesse– così come chiesto congiuntamente dalle parti - nella presente sentenza.
Va, pertanto, disposto - a parziale modifica ed integrazione del provvedimento n. 4107/2022 del 14/07/2022 – che il resistente potrà CP_1
vedere e portare con sé la figlia minore:
1) a settimane alterne, dalle ore 13:30 (uscita dalla scuola) o dalle ore 12:00
(nel caso in cui non ci sia scuola) del venerdì, con pernotto, fino alle ore
19:30 della domenica (in modo tale da trascorrere con la figlia due fine settimana in un mese) salvo variazioni, per giustificato motivo, da comunicarsi con congruo preavviso, di almeno 48 ore prima del venerdì, secondo il principio di leale cooperazione tra i genitori;
2) a settimane alterne (ovvero nelle settimane in cui la minore trascorrerà i fine settimana con la madre) nel pomeriggio del mercoledì dalle ore
13.30 (uscita dalla scuola) o dalle ore 12.00 (nel caso non ci sia scuola) alle ore 20.00; in ogni caso, con obbligo di preavviso per eventuali variazioni, nel termine di 48 ore prima dei singoli incontri;
3) per un ulteriore pomeriggio infrasettimanale, da concordare
3 preventivamente con la secondo gli impegni lavorativi delle Pt_1
parti e nel rispetto degli impegni scolastici ed extrascolastici della minore;
4) negli altri giorni, saranno garantiti tra la figlia minore e il genitore non collocatario, contatti telefonici giornalieri e/o videochiamate, secondo modalità da concordare tra le parti e nella fascia oraria compresa tra le ore 18:00 e le ore 20:00;
5) per le vacanze estive (ossia per il lasso temporale compreso fra il mese di Agosto e di Settembre) il padre potrà tenere la minore per venti giorni anche non consecutivi, da concordare preventivamente con la madre, per consentire una giusta organizzazione delle ferie e sempre tenendo conto degli impegni e dei desideri della minore, nonché degli impegni lavorativi di entrambi i genitori.
Va confermato, nel resto, il vigente provvedimento di regolamentazione dei rapporti tra le parti, che qui si intende richiamato (cfr. all.ti 1-2 del ricorso).
Per quanto concerne il mantenimento ordinario della figlia minore, la ha rinunciato alla domanda di modifica dell'assegno di mantenimento Pt_1
posto a carico dell , che va confermato nell'importo mensile di €.300,00. CP_1
Le parti hanno raggiunto accordo, altresì, anche in ordine all'assegno unico familiare, affinché lo stesso sia percepito direttamente ed interamente dalla
(cfr. ancora processo verbale del 21/11/2025). Pt_1
Quanto alle spese straordinarie, sostenute da entrambi i genitori in misura del 50% - secondo il regime già vigente (cfr. provvedimento del 14/07/2022, allegato in atti) - va ribadito che in tale categoria rientrano tutte le spese dirette a fronteggiare eventi sostanzialmente eccezionali nella vita della figlia, oppure le
4 spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili
(a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, retta scolastica, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsabili dal SSN -a titolo esemplificativo: esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialiste).
In regime di affidamento condiviso, peraltro, merita ricordare che tutte le spese straordinarie, per essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, devono essere preventivamente concordate.
Le uniche spese che dovranno essere rimborsate in favore del genitore che le ha sostenute, anche in assenza della previa concertazione, sono le spese straordinarie "obbligatorie", tra cui rientrano, a titolo esemplificativo, tra le spese extra sanitarie: ticket per esami, visite specialistiche e terapie prescritti dal pediatra di base o dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche e ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
tra le spese extra di studio: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d)
5 abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
tra le ulteriori altre spese straordinarie: a) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
b) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta).
Considerato che il presente procedimento si è concluso con accordo, sussistono i presupposti per procedere all'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Barcellona P.G., nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando nel procedimento n. R.G. 655 \2025, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così provvede:
1. modifica il decreto n. 4107/2022 del Tribunale di Barcellona
P.G. depositato in data 14/07/2022, e per l'effetto:
- regola i tempi di frequentazione e la figlia Controparte_1
minore, , secondo quanto esplicitato in parte motiva;
Persona_2
- dispone che l'assegno unico universale sia percepito unicamente e direttamente da Parte_1
2. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona P.G. nella camera di consiglio del 28/11/2025
Si manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
LA GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
6 (dott.ssa Elisa Di Giovanni) (dott. Antonino Orifici)
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