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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/01/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro, nella persona del Dr. Francesco
Rigato, a seguito dell'udienza del 17.12.2024, trattata ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato in primo grado la seguente
SENTENZA
nella causa previdenziale iscritta al n. 23328 R.G. dell'anno 2024 del Tribunale di
Roma, promossa
DA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, per Parte_1
procura in allegato al ricorso introduttivo depositato in forma telematica, dall'avv.
CANDELORO Nadia presso il cui studio sito in Roma, alla via Fabio Massimo n. 45,
è elettivamente domiciliata;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del Presidente pro- Controparte_1
tempore
Resistente contumace
OGGETTO: ratei assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984 CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente, come nei rispettivi scritti difensivi, da intendersi qui, relativamente ad esse, integralmente riportati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 17/06/2024, si rivolgeva al Tribunale Parte_1
di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo quanto segue: che aveva promosso istanza per ATP al Tribunale di Roma in funzione di Giudice del Lavoro per il riconoscimento del requisito sanitario ai fini della liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984; che con decreto di omologa n. R.G. 15775/2023 del
09/02/2024 il Giudice del Lavoro del Tribunale di Roma aveva riconosciuto il requisito sanitario per il diritto all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dalla domanda amministrativa del 27.10.2022; che il predetto decreto era stato notificato all' in CP_1
data 12.02.2024; che nonostante fossero decorsi 120 giorni la prestazione non era stata erogata. Tanto premesso chiedeva, previo accertamento del suo diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 L. 222/1984, con decorrenza dalla domanda amministrativa, la condanna dell' a liquidare nei suoi confronti i ratei maturati e CP_1
maturandi, oltre interessi.
L' , sebbene regolarmente citato in giudizio, non si costituiva e deve esserne CP_1
dichiarata la contumacia.
Con provvedimento del 26.09.2024 codesto ufficio rilevando che la ricorrente non aveva prodotto alcuna prova documentale in merito alla sussistenza del cd “requisito contributivo mobile e complessivo” funzionale al riconoscimento della prestazione previdenziale invocata, limitandosi a dedurre che l' convenuto : “già in possesso CP_1
di tutti gli elementi necessari a procedere al pagamento, in quanto comunicati contestualmente alla presentazione della domanda” (pg 2 del ricorso) rinviava all'udienza cartolare del 17.12.2024, da celebrarsi ai sensi dell'art. 127 ter Cpc, per consentire la suindicata integrazione documentale.
Con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 06.12.2024, la ricorrente producendo il provvedimento di liquidazione dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 Legge 222/84, datato 09/09/2024 e asseritamente ricevuto in data 20/09/2024, unitamente al proprio estratto contributivo, rappresentava l'intervenuto pagamento del dovuto con valuta del 01.10.2024, chiedeva quindi di dichiarare cessata la materia del contendere e la condanna dell' al pagamento delle spese di giudizio con la CP_1
maggiorazione di cui ai sensi dell'art.4 del DM 55/2014, comma 1bis, oltre IVA e CPA
e spese generali da distrarsi in favore del difensore antistatario.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che l' – come risultante dalla documentazione prodotta in atti – ha CP_1
provveduto (a ottobre 2024) alla liquidazione della prestazione oggetto del ricorso introduttivo, versando anche i ratei arretrati, va dichiarata la intervenuta cessazione della materia del contendere, così come peraltro richiesto dalla parte ricorrente.
Tale liquidazione è tardiva rispetto al termine previsto dall'art. 445 bis c.p.c., il quale prevede che “il decreto omologato, non impugnabile, né modificabile, è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all'interessato e subordinatamente alla verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente per il riconoscimento della prestazione e della provvidenza, devono provvedere al pagamento delle stesse entro 120 giorni dalla notifica”. Infatti la prestazione previdenziale è stata correttamente messa in pagamento con erogazione anche gli arretrati a ottobre 2024.
Al di là del ritardo della predetta liquidazione, essa però deve ritenersi comunque pienamente satisfattiva delle pretese fatte valere dalla parte ricorrente.
Considerata, quindi, la posizione assunta dalle parti, non è ravvisabile tra le stesse alcun ulteriore elemento di contrasto, che giustifichi una pronuncia giudiziale sul merito
(Cass. SS.UU. 368/2000; Cass. SS.UU. 1048/2000; Cass. 10977/2002).
Quanto alle spese di lite, considerato che il provvedimento di liquidazione della prestazione previdenziale è successivo alla data di notifica del ricorso introduttivo
(21.06.2024), se ne può disporre la liquidazione in applicazione del principio della soccombenza. Con riferimento alla richiesta di applicazione della maggiorazione di cui all'art.4 del DM 55/2014 comma 1 bis, stante la facoltà di codesto giudice di liquidare le spese di lite in misura ridotta fino alla metà dei minimi tariffari per “le cause di particolare semplicità" di cui all'art. 4, comma 2, della L. 13.6.1942 n. 794 ( cfr: Cass. sent. n. 17014/ 2014), si ritiene che le stesse possano ritenersi compensate.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando:
A) dichiara cessata la materia del contendere;
B) condanna l' a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, da distrarsi in CP_1
favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
spese che liquida in € 3.290,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali.
Roma, 23/12/2024
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Rigato