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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 16/12/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 16 dicembre 2025, ha pronunciato, mediante pubblica lettura in udienza (assenti le parti) e successivo deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2606 nel ruolo generale dell'anno 2025 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Guglielmo;
Parte_1 contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura CP_1
Loreni ed AN PA LL;
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza di discussione parte ricorrente concludeva perché fossero accertati in capo a sé
i requisiti sanitari previsti per fruire dell'assegno ordinario di invalidità, previo espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, mentre l' contestava la fondatezza della domanda, avendo il TU CP_1 accertato la carenza dei presupposti necessari per l'erogazione della prestazione richiesta.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria o peritale, all'udienza odierna la stessa veniva decisa dallo scrivente mediante pubblica lettura in udienza, assenti le parti, della sentenza completa di contestuale motivazione.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate. Parte ricorrente fonda le proprie doglianze su una non corretta valutazione da parte del consulente tecnico delle patologie da cui è affetta, e più precisamente censurando l'omessa valutazione di patologie denunciate e diagnosticate anche dalla Commissione medica la contraddittorietà CP_1 delle determinazioni conclusive assunte, in quanto negano un diritto che era già in godimento e che era stato concesso sulla base di patologie degenerative, la scorretta valutazione della residua capacità lavorativa della ricorrente.
Con riguardo alla prima censura, ossia quella relativa alla omessa valutazione di patologie che erano state già rilevate anche dalla Commissione medica giova preliminarmente osservare -in chiave CP_1 metodologica- come il consulente tecnico d'Ufficio sia chiamato a valutare in piena autonomia il quadro medico-legale che sottende alla controversia, rimanendo vincolato -quando chiede ed ottiene l'autorizzazione ad avvalersi di esami compiuti da altri tecnici- ai soli dati obiettivi riscontrati clinicamente e strumentalmente e non certo alle interpretazioni diagnostiche e valutative che di questi elementi hanno dato altri specialisti.
Né pare lecito ipotizzare l'esistenza di una sorta di 'principio di non contestazione' con riguardo alle valutazioni medico-legali, che costituiscono delle interpretazioni di carattere scientifico e non dei
'fatti' cui applicare il primo comma dell'art. 115 c.p.c.
Il discostamento dalle risultanze diagnostiche veicolate da esame di altri specialisti non implica dunque in sé alcuna contraddizione della relazione peritale che, nella specie, appare invece correttamente ancorata alle risultanze dell'esame obiettivo condotto dallo stesso TU, e giunge ad esclude la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'erogazione della prestazione anelata.
Tali approdi valutativi sono stati confermati all'esito di un approfondimento argomentativo e valutativo sollecitato dalle osservazioni critiche mosse dal CT di parte istante. Il perito d'ufficio ha così replicato: “La citata oligoartrite senile, che è una forma di artrite con flogosi localizzata a poche, spesso piccole articolazioni ed è determinata dall'età, dall'artrite reumatoide o da traumi, provoca dolore, irrigidimento articolare, gonfiore ed arrossamento nelle zone interessate. La cura farmacologica con antiinfiammatori allevia il dolore, mentre la riabilitazione migliora la motilità. Nella paziente on sono stati riscontrati interessamenti Pt_1 articolari da riferire ad artrite reumatoide in atto (gonfiori od arrossamenti ai gomiti, alla terapia specifica dello specialista e la patologia infiammatoria poteva essere considerata in remissione clinica con incidenza invalidante minima. La spondilartrosi con discopatie multiple ha sicuramente un'incidenza invalidante più apprezzabile, sempre però segnalata “di lieve entità” così come l'artrosi evidenziata alle mani ed alle ginocchia. Nello stesso verbale di visita collegiale del 25. 05. 24, il parere discorde del CTP dott. era riferito alle “attività CP_1 Per_1 lavorative confacenti” e non già alla segnalata entità della obiettività clinica : “…. libere le articolazioni delle spalle, dei gomiti, dei polsi, delle mani, delle ginocchia;
… movimenti del rachide limitati in via antalgica ai gradi estremi”.
Peraltro la R M del 4. 04. 2018 richiamata nelle note del CTP alla nostra TU, pur evidenziando l'impronta compressiva erniaria sul midollo spinale chiariva che non c'erano segni di sofferenza. Confermiamo pertanto che il danno osteoarticolare nelle grandi e piccole articolazioni e nel rachide è apparso alla nostra visita di lieve entità.
C'è poi un'osservazione critica del CTP alla TU (mancata menzione della sindrome ansioso – depressiva di grado severo con episodi maggiori ricorrenti ed attacchi di panico) che merita una considerazione più specifica e puntuale. Di questa sindrome, così come viene proposta e descritta dal dott. non c'è agli atti alcuna documentazione Per_1 specialistica che la qualifichi e che la caratterizzi negli episodi maggiori ricorrenti con attacchi di panico;
non c'è indicata alcuna terapia farmacologica instaurata e proseguita nel tempo, peraltro definita inefficace. C'è solo nel verbale di visita collegiale del 20. 05. 24, già citato, una generica diagnosi di sindrome ansioso – depressiva, mentre alla nostra CP_1 visita espletata alla presenza dei consulenti delle parti non si erano manifestate ansia libera né irrequietezza emotiva, né umore fortemente depresso;
non erano stati riferiti attacchi di panico peraltro nemmeno prospettati dal CTP dott. ed delle terapie intercorse e della loro durata.. Non era pertanto Per_1 possibile assegnare ad una generica indicazione diagnostica, priva di valutazione e conforto specialistico alcuna misura invalidante la capacità lavorativa specifica. Diversa valutazione medico – legale sarebbe stato possibile fare se
l'anamnesi e soprattutto la documentazione medica avessero caratterizzato gli episodi depressivi maggiori con la loro ricorrenza. Infatti, questo disturbo psichiatrico è patologia importante che ha necessità di conforto diagnostico e di trattamento terapeutico personalizzato da parte di un professionista della salute mentale, essendo malattia di impatto sociale molto elevato. Il metodo medico – legale in contraddittorio avrebbe suggerito al CTO dott. , Per_1 pertanto, di prospettare questa patologia invalidante molto severa, accompagnandola dalla documentazione specialistica di pertinenza, se fosse esistita, per meglio indicare il percorso clinico – terapeutico. Rimane da aggiungere che neanche le note critiche alla TU contengono riferimenti a controlli specialistici e terapie instaurate e consigliate (…)”.
L'elaborato peritale nel complesso, quindi, appare ben motivato, dettagliatamente descrittivo delle condizioni della parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo ed ai successivi approfondimenti eseguiti.
Per quanto concerne, infine, le doglianze articolate in ricorso su una asserita non corretta valutazione da parte del consulente tecnico dell'attitudine invalidante delle patologie da cui la parte ricorrente è affetta, e più precisamente censurando non tanto e non solo la sottostima del quadro morboso diagnosticato in astratto, quanto più la sua declinazione in concreto, cioè in rapporto alle occupazioni confacenti alle attitudini della che svolge da oltre vent'anni mansioni di operaia e cuoca in Pt_1 un centro per anziani e, in precedenza, di operaia agricola.
La contestazione al perito d'ufficio sembra infatti riferirsi al fatto di non aver tenuto in debito conto, nella valutazione medico legale, quelle che sono le concrete dinamiche di svolgimento delle mansioni effettivamente disimpegnate dalla opponente e, pertanto, di non aver correttamente valutato la riduzione della sua capacità lavorativa.
Sul punto basti però rammentare che “a fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 l. 12 giugno 1984 n. 222, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute” (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 06/07/2007, n.
15265; Cassazione civile sez. VI - 13/03/2017, n. 6443).
Pertanto, nel caso di specie, non si deve rapportare la valutazione dell'effettiva perdita di capacità lavorativa alle sole occupazioni di operaia e cuoca in concreto svolte dalla parte ricorrente, ma si deve estendere l'ambito di valutazione ad una rosa più ampia di attività cui ella e potrebbe adattarsi in relazione alla propria età, sesso, attitudini e formazione.
Alla luce delle superiori considerazioni, le affermazioni del ricorrente in merito all'operato del TU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alle prestazioni assistenziali rivendicate, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di capacità lavorativa che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata.
Stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. le spese di lite devono dichiararsi irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Latina, 16 dicembre 2025 Il Giudice Umberto Maria Costume
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LATINA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Latina, nella persona del giudice dr. Umberto Maria Costume, all'esito dell'udienza del 16 dicembre 2025, ha pronunciato, mediante pubblica lettura in udienza (assenti le parti) e successivo deposito telematico, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 2606 nel ruolo generale dell'anno 2025 promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Guglielmo;
Parte_1 contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Laura CP_1
Loreni ed AN PA LL;
MOTIVI DELLA DECISIONE
All'odierna udienza di discussione parte ricorrente concludeva perché fossero accertati in capo a sé
i requisiti sanitari previsti per fruire dell'assegno ordinario di invalidità, previo espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, mentre l' contestava la fondatezza della domanda, avendo il TU CP_1 accertato la carenza dei presupposti necessari per l'erogazione della prestazione richiesta.
Ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di ulteriore attività istruttoria o peritale, all'udienza odierna la stessa veniva decisa dallo scrivente mediante pubblica lettura in udienza, assenti le parti, della sentenza completa di contestuale motivazione.
Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito concisamente esplicitate. Parte ricorrente fonda le proprie doglianze su una non corretta valutazione da parte del consulente tecnico delle patologie da cui è affetta, e più precisamente censurando l'omessa valutazione di patologie denunciate e diagnosticate anche dalla Commissione medica la contraddittorietà CP_1 delle determinazioni conclusive assunte, in quanto negano un diritto che era già in godimento e che era stato concesso sulla base di patologie degenerative, la scorretta valutazione della residua capacità lavorativa della ricorrente.
Con riguardo alla prima censura, ossia quella relativa alla omessa valutazione di patologie che erano state già rilevate anche dalla Commissione medica giova preliminarmente osservare -in chiave CP_1 metodologica- come il consulente tecnico d'Ufficio sia chiamato a valutare in piena autonomia il quadro medico-legale che sottende alla controversia, rimanendo vincolato -quando chiede ed ottiene l'autorizzazione ad avvalersi di esami compiuti da altri tecnici- ai soli dati obiettivi riscontrati clinicamente e strumentalmente e non certo alle interpretazioni diagnostiche e valutative che di questi elementi hanno dato altri specialisti.
Né pare lecito ipotizzare l'esistenza di una sorta di 'principio di non contestazione' con riguardo alle valutazioni medico-legali, che costituiscono delle interpretazioni di carattere scientifico e non dei
'fatti' cui applicare il primo comma dell'art. 115 c.p.c.
Il discostamento dalle risultanze diagnostiche veicolate da esame di altri specialisti non implica dunque in sé alcuna contraddizione della relazione peritale che, nella specie, appare invece correttamente ancorata alle risultanze dell'esame obiettivo condotto dallo stesso TU, e giunge ad esclude la sussistenza del requisito sanitario necessario per l'erogazione della prestazione anelata.
Tali approdi valutativi sono stati confermati all'esito di un approfondimento argomentativo e valutativo sollecitato dalle osservazioni critiche mosse dal CT di parte istante. Il perito d'ufficio ha così replicato: “La citata oligoartrite senile, che è una forma di artrite con flogosi localizzata a poche, spesso piccole articolazioni ed è determinata dall'età, dall'artrite reumatoide o da traumi, provoca dolore, irrigidimento articolare, gonfiore ed arrossamento nelle zone interessate. La cura farmacologica con antiinfiammatori allevia il dolore, mentre la riabilitazione migliora la motilità. Nella paziente on sono stati riscontrati interessamenti Pt_1 articolari da riferire ad artrite reumatoide in atto (gonfiori od arrossamenti ai gomiti, alla terapia specifica dello specialista e la patologia infiammatoria poteva essere considerata in remissione clinica con incidenza invalidante minima. La spondilartrosi con discopatie multiple ha sicuramente un'incidenza invalidante più apprezzabile, sempre però segnalata “di lieve entità” così come l'artrosi evidenziata alle mani ed alle ginocchia. Nello stesso verbale di visita collegiale del 25. 05. 24, il parere discorde del CTP dott. era riferito alle “attività CP_1 Per_1 lavorative confacenti” e non già alla segnalata entità della obiettività clinica : “…. libere le articolazioni delle spalle, dei gomiti, dei polsi, delle mani, delle ginocchia;
… movimenti del rachide limitati in via antalgica ai gradi estremi”.
Peraltro la R M del 4. 04. 2018 richiamata nelle note del CTP alla nostra TU, pur evidenziando l'impronta compressiva erniaria sul midollo spinale chiariva che non c'erano segni di sofferenza. Confermiamo pertanto che il danno osteoarticolare nelle grandi e piccole articolazioni e nel rachide è apparso alla nostra visita di lieve entità.
C'è poi un'osservazione critica del CTP alla TU (mancata menzione della sindrome ansioso – depressiva di grado severo con episodi maggiori ricorrenti ed attacchi di panico) che merita una considerazione più specifica e puntuale. Di questa sindrome, così come viene proposta e descritta dal dott. non c'è agli atti alcuna documentazione Per_1 specialistica che la qualifichi e che la caratterizzi negli episodi maggiori ricorrenti con attacchi di panico;
non c'è indicata alcuna terapia farmacologica instaurata e proseguita nel tempo, peraltro definita inefficace. C'è solo nel verbale di visita collegiale del 20. 05. 24, già citato, una generica diagnosi di sindrome ansioso – depressiva, mentre alla nostra CP_1 visita espletata alla presenza dei consulenti delle parti non si erano manifestate ansia libera né irrequietezza emotiva, né umore fortemente depresso;
non erano stati riferiti attacchi di panico peraltro nemmeno prospettati dal CTP dott. ed delle terapie intercorse e della loro durata.. Non era pertanto Per_1 possibile assegnare ad una generica indicazione diagnostica, priva di valutazione e conforto specialistico alcuna misura invalidante la capacità lavorativa specifica. Diversa valutazione medico – legale sarebbe stato possibile fare se
l'anamnesi e soprattutto la documentazione medica avessero caratterizzato gli episodi depressivi maggiori con la loro ricorrenza. Infatti, questo disturbo psichiatrico è patologia importante che ha necessità di conforto diagnostico e di trattamento terapeutico personalizzato da parte di un professionista della salute mentale, essendo malattia di impatto sociale molto elevato. Il metodo medico – legale in contraddittorio avrebbe suggerito al CTO dott. , Per_1 pertanto, di prospettare questa patologia invalidante molto severa, accompagnandola dalla documentazione specialistica di pertinenza, se fosse esistita, per meglio indicare il percorso clinico – terapeutico. Rimane da aggiungere che neanche le note critiche alla TU contengono riferimenti a controlli specialistici e terapie instaurate e consigliate (…)”.
L'elaborato peritale nel complesso, quindi, appare ben motivato, dettagliatamente descrittivo delle condizioni della parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo ed ai successivi approfondimenti eseguiti.
Per quanto concerne, infine, le doglianze articolate in ricorso su una asserita non corretta valutazione da parte del consulente tecnico dell'attitudine invalidante delle patologie da cui la parte ricorrente è affetta, e più precisamente censurando non tanto e non solo la sottostima del quadro morboso diagnosticato in astratto, quanto più la sua declinazione in concreto, cioè in rapporto alle occupazioni confacenti alle attitudini della che svolge da oltre vent'anni mansioni di operaia e cuoca in Pt_1 un centro per anziani e, in precedenza, di operaia agricola.
La contestazione al perito d'ufficio sembra infatti riferirsi al fatto di non aver tenuto in debito conto, nella valutazione medico legale, quelle che sono le concrete dinamiche di svolgimento delle mansioni effettivamente disimpegnate dalla opponente e, pertanto, di non aver correttamente valutato la riduzione della sua capacità lavorativa.
Sul punto basti però rammentare che “a fini del riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, la sussistenza del requisito posto dall'art. 1 l. 12 giugno 1984 n. 222, concernente la riduzione a meno di un terzo della capacità di lavoro dell'assicurato in occupazioni confacenti alle sue attitudini, deve essere verificata in riferimento non solo alle attività lavorative sostanzialmente identiche a quelle precedentemente svolte dall'assicurato (e nel corso delle quali si è manifestato il quadro patologico invalidante), ma anche a tutte quelle occupazioni che, pur diverse, non presentano una rilevante divaricazione rispetto al lavoro precedente, in quanto costituiscono una naturale estrinsecazione delle attitudini dell'assicurato medesimo, tenuto conto di età, sesso, formazione professionale e di ogni altra circostanza emergente nella concreta fattispecie, che faccia ragionevolmente presumere l'adattabilità professionale al nuovo lavoro, senza esporre l'assicurato ad ulteriore danno per la salute” (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 06/07/2007, n.
15265; Cassazione civile sez. VI - 13/03/2017, n. 6443).
Pertanto, nel caso di specie, non si deve rapportare la valutazione dell'effettiva perdita di capacità lavorativa alle sole occupazioni di operaia e cuoca in concreto svolte dalla parte ricorrente, ma si deve estendere l'ambito di valutazione ad una rosa più ampia di attività cui ella e potrebbe adattarsi in relazione alla propria età, sesso, attitudini e formazione.
Alla luce delle superiori considerazioni, le affermazioni del ricorrente in merito all'operato del TU si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, che, se sufficienti a giustificare l'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo in vista dell'accesso alle prestazioni assistenziali rivendicate, non bastano, tuttavia, ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
In altri termini: la semplice affermazione che il consulente abbia sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di capacità lavorativa che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica, né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, la domanda va rigettata.
Stante la dichiarazione ex art. 152 c.p.c. le spese di lite devono dichiararsi irripetibili
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta il ricorso
- dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Latina, 16 dicembre 2025 Il Giudice Umberto Maria Costume