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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 25/07/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Pistoia
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 571/2023 tra le parti:
(cf ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. BRUNETTI TOMMASO (cf C.F._2
ATTORE
(cf , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. CAPURRO TOMMASO (cf C.F._3
CONVENUTO
Decisa a Pistoia in data 23.7.2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. dep. 19.3.2025 per l'udienza cd. figurata di p.c., da intendersi qui integralmente richiamate
Convenuto: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. dep. 21.3.2025 per l'udienza cd. figurata di p.c., da intendersi qui integralmente richiamate
Fatto e diritto
I.1. Si decide la domanda risarcitoria avanzata da nei Parte_1 confronti del , ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in ipotesi dell'art. Controparte_1
2043 c.c., in riferimento al sinistro occorso in data 9.5.2020 lungo la Via di
Santomoro in di proprietà del convenuto quando, a bordo del CP_1 CP_1 proprio motociclo, l'attore perdeva il controllo del mezzo e cadeva a terra asseritamente a causa delle condizioni del manto stradale avallato riportando lesioni;
costui chiede al Tribunale di
“Condannare il convenuto, per le causali di cui in narrativa e per ogni altro motivi che sarà provato nel corso dell'espletanda istruttoria, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore per complessivi € 374.740,50 oltre alle spese, anche mediche e riabilitative, sostenute e da sostenere da parte dell'attore in conseguenza dei fatti di lite nella misura che sarà accertata nel corso dell'espletanda istruttoria, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Con vittoria di spese e competenze legali”.
I.2.Si è costituito in giudizio il , contestando la pretesa Controparte_1 avversaria nell'an e nel quantum siccome infondata e non provata, invocando in particolare il comportamento colposo del danneggiato quale fattore interruttivo del nesso di causalità ex art. 2051 c.c. e ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- rigettare la domanda proposta da parte attrice nei confronti dell'esponente per
i motivi di cui in narrativa, siccome infondata e non provata, e anche per la sussistenza del caso fortuito;
- in via subordinata, dichiarare che l'attore ha concorso con la propria condotta al verificarsi dell'evento lesivo e conseguentemente ridurre l'eventuale risarcimento al medesimo dovuto nella misura che sarà accertata in corso di causa e comunque ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, contenere la quantificazione del danno negli stretti limiti di quanto risulterà provato e dovuto in giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
I.3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo prova per testi e seguente confronto tra gli stessi ex art. 254 c.p.c. a causa delle forti contraddizioni tra le dichiarazioni rese;
ritenuta quindi la superfluità delle ulteriori istanze istruttorie formulate da entrambe le parti
(c.t.u. e ordini di esibizioni), all'udienza cd. figurata del 25.3.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190
c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
******
II. A giudizio di questo Tribunale la domanda attorea non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
II.1. Preliminarmente deve dirsi destituita di fondamento la contestazione mossa da parte attrice in ordine alla violazione ad opera del convenuto del principio del ne bis in idem per aver replicato in questa sede le medesime argomentazioni difensive circa la presunta responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro per cui è lite già svolte nel giudizio R.G. 4200/2020, incardinato dinanzi al Giudice di Pace su ricorso dell'odierno attore avverso la sanzione amministrativa irrogatagli e conclusosi con sentenza n. 299/2021, passata in giudicato, di annullamento della sanzione elevata ai danni del per violazione dell'art. 141 co. 2 e 11 CdS (cfr. doc. 7 fasc. attoreo). Parte_1
Invero, i due giudizi sono autonomi e distinti e presentano diverse finalità in quanto il ricorso davanti al Giudice di Pace ha ad oggetto soltanto l'accertamento della legittimità della sanzione elevata e, dunque, è volto a una verifica in ordine alla sussistenza e corretta valutazione della violazione rilevata e conseguentemente sanzionata e la dinamica del sinistro ivi viene analizzata solo in funzione della specifica violazione denunciata.
Nel giudizio civile per contro, la valutazione della dinamica del sinistro è finalizzata a stabilire la responsabilità e i danni subiti e, pertanto, in tale sede essa può essere nuovamente e autonomamente accertata rispetto a quanto avvenuto nell'altro procedimento giudiziale anche in considerazione del fatto che, per un verso, l'annullamento della sanzione comminata non comporta di per sé l'esclusione della responsabilità civile del trasgressore e, per altro verso, il giudice di pace nella citata sentenza n. 299/2021 ha dichiarato che “Le risultanze istruttorie non hanno peraltro consentito di accertare la reale dinamica degli eventi” facendone discendere l'assenza di prove sufficienti della responsabilità del motociclista per l'infrazione contestata (cfr. ancora doc. 7 fasc. attoreo, pag. 2) e proprio a tale accertamento è circoscritta la portata della pronuncia in discorso, ossia all'assenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione oggetto di opposizione i.e. non configurabilità dell'infrazione di cui all'art. 141 co. 2 CdS.
Peraltro, la differenza tra i due giudizi e i relativi accertamenti si nota anche in ciò, che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa la parte onerata della prova dei fatti costitutivi della pretesa (pretesa consistente, appunto, nella sanzione amministrativa oggetto di opposizione) è la P.A. irrogante la sanzione, per cui e dal punto di vista della dinamica del sinistro eventuali carenze probatorie tornano in danno della P.A.; mentre nel giudizio risarcitorio azionato dal danneggiato (nella presente fattispecie, coincidente con il soggetto attinto dalla sanzione amministrativa) l'onere della prova ricade su costui, sia che agisca ai sensi dell'art. 2051 c.c. oppure ai sensi dell'art. 2043 c.c., atteso che nel primo caso (responsabilità per cose in custodia) la semplificazione probatoria concerne esclusivamente l'elemento soggettivo dell'illecito essendo ormai acclarato, per elaborazione esegetica consolidata, essersi in presenza di una responsabilità di tipo oggettivo e gravando pur sempre sul preteso danneggiato l'onere di provare la dinamica dei fatti id est il nesso di causalità tra res e danni patiti, oltre ai danni stessi.
II.2. Premesso quanto sopra, parte attrice, a ciò onerata ex art. 2697 c.c. come appena evidenziato, non ha fornito adeguata prova della fondatezza della propria pretesa già in punto di an ossia di modalità di accadimento del sinistro e, in particolare, di nesso causale tra res (manto stradale su carreggiata di proprietà comunale) e danni: nell'ambito della disciplina di cui all'art. 2051
c.c., come detto, la responsabilità del custode della res si configura come oggettiva, potendo essere esclusa solo in presenza di caso fortuito atto a recidere il nesso causale tra res e danno e potenzialmente coincidente col comportamento dello stesso danneggiato (cfr. Cass. n. 24429/2009 che opera riferimento alla “condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe”) o di un terzo, ma la prova del nesso eziologico grava pur sempre sul danneggiato il quale, in tale prospettiva, non può esimersi dal dimostrare la concreta dinamica dei fatti.
D'altronde, considerazioni non dissimili possono spendersi in riferimento all'art. 2043 c.c., ove l'onere probatorio a carico del soggetto danneggiato è ancor più ampio dovendo comprendere sia il fatto generatore del danno,
l'asserito danno e il nesso di causalità fra tali due elementi (fatto e danno), sia la sussistenza dell'elemento soggettivo - dolo o colpa - in capo al danneggiante.
Nella vicenda per cui è contenzioso, le risultanze istruttorie di causa conducono a ritenere non adeguatamente provato il suddetto nesso causale tra res e danno ex art. 2051 c.c., ovvero tra fatto ed evento di danno ex art. 2043 c.c., non avendo parte attrice fornito supporto probatorio idoneo in punto di effettiva dinamica del sinistro e connesse responsabilità neppure in applicazione del criterio sotteso alla causalità civilistica, cd. “più probabile che non”. A livello documentale, nella Relazione di Servizio redatta dalla Polizia
Municipale intervenuta sul luogo dell'incidente si legge (cfr. doc. 2 pag. 1 fasc. convenuto):
(i) “il Sig. il quale preso a SIT riferiva che il giorno Parte_2
09/05/2020 alle ore 17:40 circa, stava percorrendo la Via di Santomoro verso
, dopo una curva prima del luogo dell'incidente ha visto un ciclista che CP_1 percorreva la medesima via nella stessa direzione. Detto ciclista non stava completamente sulla destra quindi, per cercare di superarlo si allargava”;
(ii) “nel fare detta manovra a causa di un avallamento sul fondo stradale perdeva il controllo del proprio mezzo finendo con urtare un auto in sosta e prima di essa un cassonetto”;
(iii) “Riferisce inoltre che un suo amico, sempre in moto, lo precedeva di qualche centinaio di metri, che però non ha assistito al sinistro, e che non può indicare nessun testimone”.
Rinviando al prosieguo la trattazione del punto (i), con riferimento alla presenza di un avallamento del fondo stradale che avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo all'odierno attore, la teste sentita a Testimone_1 controprova sui capitoli di parte attrice si è limitata a confermare, dopo aver detto di non ricordare la dinamica del sinistro, “che sulla strada c'era una buca nel punto raffigurato dalle fotografie che mi vengono mostrate” precisando tuttavia di non saper dire “se quando è avvenuto il sinistro la buca fosse o meno già stata coperta” (cfr. verbale udienza 14.2.2024), mentre l'altra teste oculare ha dichiarato di non riconoscere il punto indicato Testimone_2 come luogo del sinistro, né di ricordarsi se nel punto di caduta del vi Parte_1 fosse stata o meno una buca “Sulla dinamica del sinistro ho già detto quello che so. Per quanto riguarda le fotografie che mi vengono mostrate, mi sembra che il sinistro sia avvenuto più avanti, prima dei cassonetti. Ricordo che il Parte_1 passò sopra un tombino e perse il controllo. Ricordo che c'erano delle buche sulla strada in concomitanza di alcuni tombini. Non ricordo se ci fosse una buca dove cascò il ma comunque c'era un dislivello” (cfr. ancora verbale Parte_1 udienza 14.2.2024).
L'unico teste, che invece ha confermato la presenza della buca è
[...]
amico dell'odierno attore, il quale ha dichiarato che il giorno del Tes_3 sinistro seguiva a bordo del proprio motociclo il mezzo del “1) Si è Parte_1 vero, in quel luogo e in quella data e orario mi trovavo alla guida del mio motociclo e avevo davanti il sig. ” e, pertanto, ha asserito di poter Parte_1 confermare la dinamica del sinistro come ricostruita in citazione “2) Si è vero, lo confermo. Confermo anche che la buca si trovava nel punto raffigurato nelle fotografie che mi sono state mostrate. Preciso che non si trattava di una spaccatura dell'asfalto ma di un affossamento dello stesso. Preciso che nelle fotografie la buca risulta ricoperta ma all'epoca del sinistro c'era ancora”, aggiungendo di essersi fermato subito dopo aver visto il cadere “Si, Parte_1 mi sono fermato, mi sono fermato subito. Poi sono arrivati anche gli altri ragazzi che erano con noi in motocicletta ADR: non ho visto sul luogo del sinistro la signora che ha testimoniato prima di me” (cfr. verbale udienza 14.2.2024).
Invero, le dichiarazioni rese dagli altri testi e testimoni Tes_1 Tes_2 oculari dei fatti e della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, trattandosi di soggetti realmente “terzi” rispetto alle parti contendenti e del tutto estranei a esse, unitamente a quanto dichiarato da alla polizia municipale a Parte_1 seguito del sinistro ossia che “un suo amico, sempre in moto, lo precedeva di qualche centinaio di metri, che però non ha assistito al sinistro, e che non può indicare nessun testimone” bastano a incrinare la veridicità e a smentire la ricostruzione dei fatti operata dal teste Testimone_3
La teste sul punto così ha riferito “Sul cap. 2) Io so che quando il Tes_1 ragazzo cadde era da solo per terra e scesi a soccorrerlo insieme ad altri del condominio. Non so dire con certezza se il motociclista che era davanti si accorse
o meno del sinistro. Subito dopo l'impatto, quando abbiamo soccorso il sig.
, non c'erano altri motociclisti. Sono arrivati un po'dopo, probabilmente Parte_1 qualche minuto dopo. Uno di questi lo conoscevo anche perché era un mio alunno, mi sembra che si chiamasse e ancor più illuminante la Persona_1 deposizione della teste “In ordine alla dinamica del sinistro posso Tes_2 dire che erano due motociclisti, uno era molto più avanti e il dietro” Parte_1 motivo per cui “L'altro motociclista non ha assistito al sinistro perché era molto distante, egli è tornato sul luogo del sinistro dopo, non riesco a quantificare quanto dopo” (cfr. verbale udienza 14.2.2024).
Considerazioni analoghe, che minano l'attendibilità del teste valgono Tes_3 con riferimento ai soccorsi prestati, costui infatti ha dichiarato “Io sono stato con il fino a che non è arrivata l'autombulanza. I soccorsi sono stati Parte_1 chiamati dal sig. Mentre eravamo insieme al è Persona_2 Parte_1 passato soltanto un signore che si rivolse in malo modo nei confronti del
e poi entrò in casa. Sono stato con il fino al momento in cui è Parte_1 Parte_1 arrivata l'autombulanza e poi me ne sono andato via. In quel momento non era ancora arrivata la Polizia Municipale” (cfr. verbale ud. 14.2.2024).
Le medesime dichiarazioni sono state dallo stesso reiterate in sede di confronto ex art. 254 c.p.c. con gli altri testi, ove egli ha ribadito di “essere stato il solo ad aver soccorso il e poi sono arrivati gli altri ragazzi, solo Parte_1 successivamente si è creato il capannello. Non ricorda di aver visto la teste
(cfr. verbale udienza 10.10.2024); dunque sarebbe Tes_2 Testimone_3 stato, secondo la sua deposizione testimoniale, l'unico a soccorrere il Parte_1 ma, anziché chiamare egli stesso i soccorsi - secondo quello che avviene nella comune esperienza - “ha chiamato al telefono che era nella Persona_2 moto davanti, sicché il è tornato indietro e ha chiamato l'ambulanza” Persona_2
(cfr. ud. 10.10.2024).
Anche in parte qua la dichiarazione collide con la testimonianza della che ha confermato di “essersi dedicata a soccorrere il ” e “di Tes_2 Parte_1 aver subito chiamato l'ambulanza” e che da lì a poco sarebbero accorse altre persone (“Dopo il sinistro sono scese in strada diverse persone dei palazzi che attestavano sulla strada. Ricordo che si erano avvicinate e io dissi loro di fare largo per fare aria al ragazzo”, cfr. verbale ud. 14.2.2024, dichiarazioni confermate all'udienza cd. di confronto 10.10.2024), laddove il teste Tes_3 ha asserito che “Mentre eravamo insieme al è passato soltanto un Parte_1 signore che si rivolse in malo modo nei confronti del e poi entrò in Parte_1 casa” e ancor più strano il fatto che il abbia dichiarato di non Tes_3 ricordare di aver visto la la quale ha invece asserito (ripetesi, da Tes_2 posizione di perfetta terzietà) non solo di aver chiamato lei stessa l'ambulanza, ma di aver fatto compagnia al finché l'ambulanza è arrivata (cfr. Parte_1 verbale ud. 14.2.2024, “… io sono stata accanto al tenendogli la mano Parte_1 finché non è arrivata l'ambulanza”), da ciò l'inverosimiglianza del racconto del perché, dovendosi ritenere attendibile la teste per quanto Tes_3 Tes_2 detto, pare impossibile che il non l'abbia vista vicina al Tes_3 Parte_1 nell'immediatezza dei soccorsi.
In definitiva, per quanto sin qui descritto e argomentato circa gli esiti della prova orale assunta valutata insieme alle risultanze documentali (Relazione di servizio della PM, doc. 2 fasc. convenuto), portano a concludere per la mancata prova sufficiente - i.e., nella misura del cd. “più probabile che non” - del nesso causale tra res e danno, essendo rimasta indimostrata l'esatta dinamica del sinistro e, soprattutto, non essendo stata offerta prova del fatto che la caduta sia avvenuta proprio a causa dell'avallamento del manto stradale, atteso che le due testimoni e nulla hanno Tes_1 Tes_2 potuto confermare al riguardo e l'unico teste che ha riferito ciò (
[...]
è da considerare inattendibile, per tutte le ragioni dianzi Tes_3 ampiamente esposte.
Tali considerazioni sono assorbenti, manifestando la superfluità di ogni altra disquisizione ivi compresa quella afferente l'eventuale concorso di colpa, concorrente o esclusivo, del danneggiato per presunto suo eccesso di velocità o per imprudenza derivante da scarsa esperienza di guida (quale titolare di solo foglio rosa).
Tanto basta a condurre all'integrale rigetto della pretesa azionata, palesandosi superflua la c.t.u. chiesta da parte attrice per la quantificazione dei danni in mancanza della prova a “monte” dell'an della domanda risarcitoria.
III. A carico dell'attore soccombente vanno poste le spese di lite che si liquidano a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa e alla consistenza dell'attività processuale svolta, con applicazione di parametri medi
(arrotondati) dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) respinge la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva;
2) condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di euro 22.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Pistoia per le indagini di propria competenza in ordine ai reati eventualmente configurabili nei fatti di causa e avvenimenti processuali come descritti in motivazione.
Pistoia, 23.7.2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini
Tribunale di Pistoia
In Nome del Popolo Italiano il giudice dott.ssa Lucia Leoncini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 571/2023 tra le parti:
(cf ), Parte_1 C.F._1 con l'avv. BRUNETTI TOMMASO (cf C.F._2
ATTORE
(cf , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 con l'avv. CAPURRO TOMMASO (cf C.F._3
CONVENUTO
Decisa a Pistoia in data 23.7.2025 sulle seguenti conclusioni:
Attore: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. dep. 19.3.2025 per l'udienza cd. figurata di p.c., da intendersi qui integralmente richiamate
Convenuto: come da note scritte ex art. 127ter c.p.c. dep. 21.3.2025 per l'udienza cd. figurata di p.c., da intendersi qui integralmente richiamate
Fatto e diritto
I.1. Si decide la domanda risarcitoria avanzata da nei Parte_1 confronti del , ai sensi dell'art. 2051 c.c. o in ipotesi dell'art. Controparte_1
2043 c.c., in riferimento al sinistro occorso in data 9.5.2020 lungo la Via di
Santomoro in di proprietà del convenuto quando, a bordo del CP_1 CP_1 proprio motociclo, l'attore perdeva il controllo del mezzo e cadeva a terra asseritamente a causa delle condizioni del manto stradale avallato riportando lesioni;
costui chiede al Tribunale di
“Condannare il convenuto, per le causali di cui in narrativa e per ogni altro motivi che sarà provato nel corso dell'espletanda istruttoria, al risarcimento di tutti i danni conseguenti alle lesioni subite dall'odierno attore per complessivi € 374.740,50 oltre alle spese, anche mediche e riabilitative, sostenute e da sostenere da parte dell'attore in conseguenza dei fatti di lite nella misura che sarà accertata nel corso dell'espletanda istruttoria, ovvero nella somma diversa minore o maggiore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata.
Con vittoria di spese e competenze legali”.
I.2.Si è costituito in giudizio il , contestando la pretesa Controparte_1 avversaria nell'an e nel quantum siccome infondata e non provata, invocando in particolare il comportamento colposo del danneggiato quale fattore interruttivo del nesso di causalità ex art. 2051 c.c. e ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
- rigettare la domanda proposta da parte attrice nei confronti dell'esponente per
i motivi di cui in narrativa, siccome infondata e non provata, e anche per la sussistenza del caso fortuito;
- in via subordinata, dichiarare che l'attore ha concorso con la propria condotta al verificarsi dell'evento lesivo e conseguentemente ridurre l'eventuale risarcimento al medesimo dovuto nella misura che sarà accertata in corso di causa e comunque ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, contenere la quantificazione del danno negli stretti limiti di quanto risulterà provato e dovuto in giudizio.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
I.3. Assegnati i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., la causa è stata istruita a mezzo prova per testi e seguente confronto tra gli stessi ex art. 254 c.p.c. a causa delle forti contraddizioni tra le dichiarazioni rese;
ritenuta quindi la superfluità delle ulteriori istanze istruttorie formulate da entrambe le parti
(c.t.u. e ordini di esibizioni), all'udienza cd. figurata del 25.3.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come in epigrafe riportate e la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge ex art. 190
c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
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II. A giudizio di questo Tribunale la domanda attorea non merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
II.1. Preliminarmente deve dirsi destituita di fondamento la contestazione mossa da parte attrice in ordine alla violazione ad opera del convenuto del principio del ne bis in idem per aver replicato in questa sede le medesime argomentazioni difensive circa la presunta responsabilità dell'attore nella causazione del sinistro per cui è lite già svolte nel giudizio R.G. 4200/2020, incardinato dinanzi al Giudice di Pace su ricorso dell'odierno attore avverso la sanzione amministrativa irrogatagli e conclusosi con sentenza n. 299/2021, passata in giudicato, di annullamento della sanzione elevata ai danni del per violazione dell'art. 141 co. 2 e 11 CdS (cfr. doc. 7 fasc. attoreo). Parte_1
Invero, i due giudizi sono autonomi e distinti e presentano diverse finalità in quanto il ricorso davanti al Giudice di Pace ha ad oggetto soltanto l'accertamento della legittimità della sanzione elevata e, dunque, è volto a una verifica in ordine alla sussistenza e corretta valutazione della violazione rilevata e conseguentemente sanzionata e la dinamica del sinistro ivi viene analizzata solo in funzione della specifica violazione denunciata.
Nel giudizio civile per contro, la valutazione della dinamica del sinistro è finalizzata a stabilire la responsabilità e i danni subiti e, pertanto, in tale sede essa può essere nuovamente e autonomamente accertata rispetto a quanto avvenuto nell'altro procedimento giudiziale anche in considerazione del fatto che, per un verso, l'annullamento della sanzione comminata non comporta di per sé l'esclusione della responsabilità civile del trasgressore e, per altro verso, il giudice di pace nella citata sentenza n. 299/2021 ha dichiarato che “Le risultanze istruttorie non hanno peraltro consentito di accertare la reale dinamica degli eventi” facendone discendere l'assenza di prove sufficienti della responsabilità del motociclista per l'infrazione contestata (cfr. ancora doc. 7 fasc. attoreo, pag. 2) e proprio a tale accertamento è circoscritta la portata della pronuncia in discorso, ossia all'assenza dei presupposti per l'irrogazione della sanzione oggetto di opposizione i.e. non configurabilità dell'infrazione di cui all'art. 141 co. 2 CdS.
Peraltro, la differenza tra i due giudizi e i relativi accertamenti si nota anche in ciò, che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa la parte onerata della prova dei fatti costitutivi della pretesa (pretesa consistente, appunto, nella sanzione amministrativa oggetto di opposizione) è la P.A. irrogante la sanzione, per cui e dal punto di vista della dinamica del sinistro eventuali carenze probatorie tornano in danno della P.A.; mentre nel giudizio risarcitorio azionato dal danneggiato (nella presente fattispecie, coincidente con il soggetto attinto dalla sanzione amministrativa) l'onere della prova ricade su costui, sia che agisca ai sensi dell'art. 2051 c.c. oppure ai sensi dell'art. 2043 c.c., atteso che nel primo caso (responsabilità per cose in custodia) la semplificazione probatoria concerne esclusivamente l'elemento soggettivo dell'illecito essendo ormai acclarato, per elaborazione esegetica consolidata, essersi in presenza di una responsabilità di tipo oggettivo e gravando pur sempre sul preteso danneggiato l'onere di provare la dinamica dei fatti id est il nesso di causalità tra res e danni patiti, oltre ai danni stessi.
II.2. Premesso quanto sopra, parte attrice, a ciò onerata ex art. 2697 c.c. come appena evidenziato, non ha fornito adeguata prova della fondatezza della propria pretesa già in punto di an ossia di modalità di accadimento del sinistro e, in particolare, di nesso causale tra res (manto stradale su carreggiata di proprietà comunale) e danni: nell'ambito della disciplina di cui all'art. 2051
c.c., come detto, la responsabilità del custode della res si configura come oggettiva, potendo essere esclusa solo in presenza di caso fortuito atto a recidere il nesso causale tra res e danno e potenzialmente coincidente col comportamento dello stesso danneggiato (cfr. Cass. n. 24429/2009 che opera riferimento alla “condotta della stessa vittima, consistita nell'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe”) o di un terzo, ma la prova del nesso eziologico grava pur sempre sul danneggiato il quale, in tale prospettiva, non può esimersi dal dimostrare la concreta dinamica dei fatti.
D'altronde, considerazioni non dissimili possono spendersi in riferimento all'art. 2043 c.c., ove l'onere probatorio a carico del soggetto danneggiato è ancor più ampio dovendo comprendere sia il fatto generatore del danno,
l'asserito danno e il nesso di causalità fra tali due elementi (fatto e danno), sia la sussistenza dell'elemento soggettivo - dolo o colpa - in capo al danneggiante.
Nella vicenda per cui è contenzioso, le risultanze istruttorie di causa conducono a ritenere non adeguatamente provato il suddetto nesso causale tra res e danno ex art. 2051 c.c., ovvero tra fatto ed evento di danno ex art. 2043 c.c., non avendo parte attrice fornito supporto probatorio idoneo in punto di effettiva dinamica del sinistro e connesse responsabilità neppure in applicazione del criterio sotteso alla causalità civilistica, cd. “più probabile che non”. A livello documentale, nella Relazione di Servizio redatta dalla Polizia
Municipale intervenuta sul luogo dell'incidente si legge (cfr. doc. 2 pag. 1 fasc. convenuto):
(i) “il Sig. il quale preso a SIT riferiva che il giorno Parte_2
09/05/2020 alle ore 17:40 circa, stava percorrendo la Via di Santomoro verso
, dopo una curva prima del luogo dell'incidente ha visto un ciclista che CP_1 percorreva la medesima via nella stessa direzione. Detto ciclista non stava completamente sulla destra quindi, per cercare di superarlo si allargava”;
(ii) “nel fare detta manovra a causa di un avallamento sul fondo stradale perdeva il controllo del proprio mezzo finendo con urtare un auto in sosta e prima di essa un cassonetto”;
(iii) “Riferisce inoltre che un suo amico, sempre in moto, lo precedeva di qualche centinaio di metri, che però non ha assistito al sinistro, e che non può indicare nessun testimone”.
Rinviando al prosieguo la trattazione del punto (i), con riferimento alla presenza di un avallamento del fondo stradale che avrebbe fatto perdere il controllo del mezzo all'odierno attore, la teste sentita a Testimone_1 controprova sui capitoli di parte attrice si è limitata a confermare, dopo aver detto di non ricordare la dinamica del sinistro, “che sulla strada c'era una buca nel punto raffigurato dalle fotografie che mi vengono mostrate” precisando tuttavia di non saper dire “se quando è avvenuto il sinistro la buca fosse o meno già stata coperta” (cfr. verbale udienza 14.2.2024), mentre l'altra teste oculare ha dichiarato di non riconoscere il punto indicato Testimone_2 come luogo del sinistro, né di ricordarsi se nel punto di caduta del vi Parte_1 fosse stata o meno una buca “Sulla dinamica del sinistro ho già detto quello che so. Per quanto riguarda le fotografie che mi vengono mostrate, mi sembra che il sinistro sia avvenuto più avanti, prima dei cassonetti. Ricordo che il Parte_1 passò sopra un tombino e perse il controllo. Ricordo che c'erano delle buche sulla strada in concomitanza di alcuni tombini. Non ricordo se ci fosse una buca dove cascò il ma comunque c'era un dislivello” (cfr. ancora verbale Parte_1 udienza 14.2.2024).
L'unico teste, che invece ha confermato la presenza della buca è
[...]
amico dell'odierno attore, il quale ha dichiarato che il giorno del Tes_3 sinistro seguiva a bordo del proprio motociclo il mezzo del “1) Si è Parte_1 vero, in quel luogo e in quella data e orario mi trovavo alla guida del mio motociclo e avevo davanti il sig. ” e, pertanto, ha asserito di poter Parte_1 confermare la dinamica del sinistro come ricostruita in citazione “2) Si è vero, lo confermo. Confermo anche che la buca si trovava nel punto raffigurato nelle fotografie che mi sono state mostrate. Preciso che non si trattava di una spaccatura dell'asfalto ma di un affossamento dello stesso. Preciso che nelle fotografie la buca risulta ricoperta ma all'epoca del sinistro c'era ancora”, aggiungendo di essersi fermato subito dopo aver visto il cadere “Si, Parte_1 mi sono fermato, mi sono fermato subito. Poi sono arrivati anche gli altri ragazzi che erano con noi in motocicletta ADR: non ho visto sul luogo del sinistro la signora che ha testimoniato prima di me” (cfr. verbale udienza 14.2.2024).
Invero, le dichiarazioni rese dagli altri testi e testimoni Tes_1 Tes_2 oculari dei fatti e della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, trattandosi di soggetti realmente “terzi” rispetto alle parti contendenti e del tutto estranei a esse, unitamente a quanto dichiarato da alla polizia municipale a Parte_1 seguito del sinistro ossia che “un suo amico, sempre in moto, lo precedeva di qualche centinaio di metri, che però non ha assistito al sinistro, e che non può indicare nessun testimone” bastano a incrinare la veridicità e a smentire la ricostruzione dei fatti operata dal teste Testimone_3
La teste sul punto così ha riferito “Sul cap. 2) Io so che quando il Tes_1 ragazzo cadde era da solo per terra e scesi a soccorrerlo insieme ad altri del condominio. Non so dire con certezza se il motociclista che era davanti si accorse
o meno del sinistro. Subito dopo l'impatto, quando abbiamo soccorso il sig.
, non c'erano altri motociclisti. Sono arrivati un po'dopo, probabilmente Parte_1 qualche minuto dopo. Uno di questi lo conoscevo anche perché era un mio alunno, mi sembra che si chiamasse e ancor più illuminante la Persona_1 deposizione della teste “In ordine alla dinamica del sinistro posso Tes_2 dire che erano due motociclisti, uno era molto più avanti e il dietro” Parte_1 motivo per cui “L'altro motociclista non ha assistito al sinistro perché era molto distante, egli è tornato sul luogo del sinistro dopo, non riesco a quantificare quanto dopo” (cfr. verbale udienza 14.2.2024).
Considerazioni analoghe, che minano l'attendibilità del teste valgono Tes_3 con riferimento ai soccorsi prestati, costui infatti ha dichiarato “Io sono stato con il fino a che non è arrivata l'autombulanza. I soccorsi sono stati Parte_1 chiamati dal sig. Mentre eravamo insieme al è Persona_2 Parte_1 passato soltanto un signore che si rivolse in malo modo nei confronti del
e poi entrò in casa. Sono stato con il fino al momento in cui è Parte_1 Parte_1 arrivata l'autombulanza e poi me ne sono andato via. In quel momento non era ancora arrivata la Polizia Municipale” (cfr. verbale ud. 14.2.2024).
Le medesime dichiarazioni sono state dallo stesso reiterate in sede di confronto ex art. 254 c.p.c. con gli altri testi, ove egli ha ribadito di “essere stato il solo ad aver soccorso il e poi sono arrivati gli altri ragazzi, solo Parte_1 successivamente si è creato il capannello. Non ricorda di aver visto la teste
(cfr. verbale udienza 10.10.2024); dunque sarebbe Tes_2 Testimone_3 stato, secondo la sua deposizione testimoniale, l'unico a soccorrere il Parte_1 ma, anziché chiamare egli stesso i soccorsi - secondo quello che avviene nella comune esperienza - “ha chiamato al telefono che era nella Persona_2 moto davanti, sicché il è tornato indietro e ha chiamato l'ambulanza” Persona_2
(cfr. ud. 10.10.2024).
Anche in parte qua la dichiarazione collide con la testimonianza della che ha confermato di “essersi dedicata a soccorrere il ” e “di Tes_2 Parte_1 aver subito chiamato l'ambulanza” e che da lì a poco sarebbero accorse altre persone (“Dopo il sinistro sono scese in strada diverse persone dei palazzi che attestavano sulla strada. Ricordo che si erano avvicinate e io dissi loro di fare largo per fare aria al ragazzo”, cfr. verbale ud. 14.2.2024, dichiarazioni confermate all'udienza cd. di confronto 10.10.2024), laddove il teste Tes_3 ha asserito che “Mentre eravamo insieme al è passato soltanto un Parte_1 signore che si rivolse in malo modo nei confronti del e poi entrò in Parte_1 casa” e ancor più strano il fatto che il abbia dichiarato di non Tes_3 ricordare di aver visto la la quale ha invece asserito (ripetesi, da Tes_2 posizione di perfetta terzietà) non solo di aver chiamato lei stessa l'ambulanza, ma di aver fatto compagnia al finché l'ambulanza è arrivata (cfr. Parte_1 verbale ud. 14.2.2024, “… io sono stata accanto al tenendogli la mano Parte_1 finché non è arrivata l'ambulanza”), da ciò l'inverosimiglianza del racconto del perché, dovendosi ritenere attendibile la teste per quanto Tes_3 Tes_2 detto, pare impossibile che il non l'abbia vista vicina al Tes_3 Parte_1 nell'immediatezza dei soccorsi.
In definitiva, per quanto sin qui descritto e argomentato circa gli esiti della prova orale assunta valutata insieme alle risultanze documentali (Relazione di servizio della PM, doc. 2 fasc. convenuto), portano a concludere per la mancata prova sufficiente - i.e., nella misura del cd. “più probabile che non” - del nesso causale tra res e danno, essendo rimasta indimostrata l'esatta dinamica del sinistro e, soprattutto, non essendo stata offerta prova del fatto che la caduta sia avvenuta proprio a causa dell'avallamento del manto stradale, atteso che le due testimoni e nulla hanno Tes_1 Tes_2 potuto confermare al riguardo e l'unico teste che ha riferito ciò (
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è da considerare inattendibile, per tutte le ragioni dianzi Tes_3 ampiamente esposte.
Tali considerazioni sono assorbenti, manifestando la superfluità di ogni altra disquisizione ivi compresa quella afferente l'eventuale concorso di colpa, concorrente o esclusivo, del danneggiato per presunto suo eccesso di velocità o per imprudenza derivante da scarsa esperienza di guida (quale titolare di solo foglio rosa).
Tanto basta a condurre all'integrale rigetto della pretesa azionata, palesandosi superflua la c.t.u. chiesta da parte attrice per la quantificazione dei danni in mancanza della prova a “monte” dell'an della domanda risarcitoria.
III. A carico dell'attore soccombente vanno poste le spese di lite che si liquidano a mente del DM 147/2022 in base al valore della causa e alla consistenza dell'attività processuale svolta, con applicazione di parametri medi
(arrotondati) dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1) respinge la domanda attorea per le ragioni di cui in parte motiva;
2) condanna parte attrice alla refusione, in favore di parte convenuta, delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di euro 22.000,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e Cpa di legge.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Pistoia per le indagini di propria competenza in ordine ai reati eventualmente configurabili nei fatti di causa e avvenimenti processuali come descritti in motivazione.
Pistoia, 23.7.2025
Il giudice dr. Lucia Leoncini