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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 03/02/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 33/2021
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'avv. MARCOLINI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI
RICORRENTE contro
C.F. , e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
C.F.: con l'avv. IGNAZIO DANZUSO e l'avv. FRANZONE C.F._3
GAETANO
RESISTENTI
Conclusioni:
Come da note in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., si osserva quanto segue.
Vale rilevare come nel presente giudizio si controverta in materia di diritti eterodeterminati, cioè, i quali dipendono nella loro struttura dalla prospettazione contenuta nella domanda, di talché è precluso al giudicante di conoscere degli stessi sotto profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli prospettati in atto introduttivo diritti c.d. detti eterodeterminati, per la cui "individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte", e la cui "modificazione comporta modificazione della domanda, determinandone quindi la novità" (cfr. per tutte Cass. n. 15142/03).
In relazione a tale tipologia di diritti, dunque, il thema decidendum risulta determinato dalla prospettazione originaria del ricorrente, che concorre ad integrare la causa petendi della domanda.
Inoltre, la causa petendi prospettata nel ricorso introduttivo si risolve nelle doglianze, legittime, dei resistenti in riferimento alla inammissibilità dei capitoli, questi ultimi dedotti anche in violazione dell'art. 2721 co. 1 c.c..
Appare opportuno evidenziare come i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti (cfr. anche Cass. n. 3959/12, 11889/07 e n. 566/01).
Con ordinanza del 06.11.24 si rigettavano le prove orali dedotte da parte ricorrente
“…visto l'art. 2721 co. 1 c.c., preso atto della sollevata eccezione di inammissibilità della prova orale per ritenuto superamento dei limiti di valore;
rilevato che la norma in esame pone un limite dettato nell'esclusivo interesse delle parti e non di ordine pubblico;
rilevato che, qualora i limiti normativi vengano superati, è onere della parte interessata eccepire tempestivamente l'inammissibilità; in difetto di eccezione tempestiva la nullità relativa verrebbe irrimediabilmente sanata (cfr. Cass. n. 23431/21 e per tutte Cass. ord. S.U. 16723/20); ritenuto, quindi, che in tema di contratti i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c.c. per l'ammissione della prova testimoniale operano quando il contratto sia dedotto come fonte di reciproche obbligazioni fra le parti e non anche nel caso in cui lo stesso sia invocato ad colorandam possessionem in quanto diretto a caratterizzare il particolare stato di fatto inerente alla detenzione o al possesso del bene (Cass. Civ., sez. II, 18 novembre 2005, n. 24395); preso atto che, qualora il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto dall'art. 2721
c.c., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova testimoniale, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità (cfr. Cass. n. 12111/03). Preso atto delle deduzioni di parte resistente - cfr. memoria istruttoria del 30.09.24, ritenute quart'ultime legittime nel rispetto della citata giurisprudenza, non essendovi validi motivi per potersi discostare…”.
Pag. 2 di 4 Nel caso del quo non si è invocata l'esistenza del rapporto sinallagmatico come semplice fatto storico;
questo modus operandi, nel caso di ammissione della prova oltre i limiti di legge, influirebbe sulla decisione del processo.
Inoltre, alla stregua del principio di non contestazione, richiamato dall'art. 115 c.p.c., perché un fatto possa dirsi non contestato e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che parte resistente abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto.
D'altro canto, doveva essere data - dimostrazione del credito, onere processuale posto carico del ricorrente - compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte ha preso posizione con deduzioni legittime.
Al riguardo osservava parte resistente - dall'esame delle ricariche poste-pay, prodotte in atti da controparte sub doc.
2-a.b-c e d e che venivano integralmente contestate, emerge come in molte delle ricevute, non solo non si evincono gli importi presumibilmente accreditati, ma non è neanche riscontrabile l'intestazione del titolare della carta prepagata - prive di affidabilità probatoria appaiono essere le dichiarazioni sostitutive depositate in atti sub doc. 6 e 8 da controparte, contestate, in quanto oltre ad essere generiche e prive di data, determinano un litisconsorzio necessario con i soggetti sottoscrittori - la scrittura privata prodotta in atti dal sub doc. 3, nulla dice in Parte_1
ordine al presunto accordo in essere tra le parti in lite.
Nel caso parte resistente ha contestato da subito l'esistenza di qualsivoglia rapporto sinallagmatico così come dedotto nel ricorso introduttivo;
la contestazione non è stata generica.
Le anzidette argomentazioni sono fondate sui principi di carattere generale e in particolare principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c..
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Attesa l'ampia formulazione delle argomentazioni, è indubbio che con il giudizio per interpretazione il legislatore ha voluto offrire, alle parti del processo definito con
Pag. 3 di 4 decisione ed interessate all'applicazione e/o esecuzione della stessa, uno strumento finalizzato alla realizzazione in concreto della voluntas iudicis, quale esternata in sentenza;
donde tale giudizio non appare in alcun modo limitato alle sentenze di condanna, ma investe ogni decisione che ingeneri dubbi interpretativi nella sua concreta realizzazione.
Nel concreto, poi, il potere compensativo, ove si consideri che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza cassatoria, la compensazione delle spese, anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice adito che, ove adeguatamente argomentato ex art.111 Cost., sfugge a censure di illegittimità (cfr,. per tutte, in termini, Cass.: Sez.I 5 gennaio 1999, n.4455: Sez.II 15 marzo 2006, n.5783).
Attesa quindi la giustificabilità sotto il profilo logico-giuridico delle incertezze sorte sia sull'esatto contenuto delle argomentazioni delle parti processuali sottoposte al giudizio esegetico, consentono e sussistono sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese legali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, per i motivi di cui in epigrafe: rigetta la domanda introduttiva;
spese di lite compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 03/02/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI
SEZIONE UNICA CIVILE
N. R.G. 33/2021
Nella persona del Giudice Dott. Federico Monaco ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento introdotto da
C.F. , con l'avv. MARCOLINI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI
RICORRENTE contro
C.F. , e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
C.F.: con l'avv. IGNAZIO DANZUSO e l'avv. FRANZONE C.F._3
GAETANO
RESISTENTI
Conclusioni:
Come da note in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi del nuovo testo dell'art. 132, comma 2 nr.
4 c.p.c. introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009 ed applicabile ai processi pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge (04.07.2009), in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma 2 legge cit., si osserva quanto segue.
Vale rilevare come nel presente giudizio si controverta in materia di diritti eterodeterminati, cioè, i quali dipendono nella loro struttura dalla prospettazione contenuta nella domanda, di talché è precluso al giudicante di conoscere degli stessi sotto profili diversi ed ulteriori rispetto a quelli prospettati in atto introduttivo diritti c.d. detti eterodeterminati, per la cui "individuazione è indispensabile il riferimento al relativo fatto costitutivo così come allegato dalla parte", e la cui "modificazione comporta modificazione della domanda, determinandone quindi la novità" (cfr. per tutte Cass. n. 15142/03).
In relazione a tale tipologia di diritti, dunque, il thema decidendum risulta determinato dalla prospettazione originaria del ricorrente, che concorre ad integrare la causa petendi della domanda.
Inoltre, la causa petendi prospettata nel ricorso introduttivo si risolve nelle doglianze, legittime, dei resistenti in riferimento alla inammissibilità dei capitoli, questi ultimi dedotti anche in violazione dell'art. 2721 co. 1 c.c..
Appare opportuno evidenziare come i limiti legali di prova di un contratto per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, così come i limiti di valore previsti dall'art. 2721 c.c. per la prova testimoniale, operano esclusivamente quando il suddetto contratto sia invocato in giudizio come fonte di reciproci diritti ed obblighi tra le parti contraenti (cfr. anche Cass. n. 3959/12, 11889/07 e n. 566/01).
Con ordinanza del 06.11.24 si rigettavano le prove orali dedotte da parte ricorrente
“…visto l'art. 2721 co. 1 c.c., preso atto della sollevata eccezione di inammissibilità della prova orale per ritenuto superamento dei limiti di valore;
rilevato che la norma in esame pone un limite dettato nell'esclusivo interesse delle parti e non di ordine pubblico;
rilevato che, qualora i limiti normativi vengano superati, è onere della parte interessata eccepire tempestivamente l'inammissibilità; in difetto di eccezione tempestiva la nullità relativa verrebbe irrimediabilmente sanata (cfr. Cass. n. 23431/21 e per tutte Cass. ord. S.U. 16723/20); ritenuto, quindi, che in tema di contratti i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c.c. per l'ammissione della prova testimoniale operano quando il contratto sia dedotto come fonte di reciproche obbligazioni fra le parti e non anche nel caso in cui lo stesso sia invocato ad colorandam possessionem in quanto diretto a caratterizzare il particolare stato di fatto inerente alla detenzione o al possesso del bene (Cass. Civ., sez. II, 18 novembre 2005, n. 24395); preso atto che, qualora il giudice di merito ritenga di non poter derogare al limite di valore previsto dall'art. 2721
c.c., non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova testimoniale, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità (cfr. Cass. n. 12111/03). Preso atto delle deduzioni di parte resistente - cfr. memoria istruttoria del 30.09.24, ritenute quart'ultime legittime nel rispetto della citata giurisprudenza, non essendovi validi motivi per potersi discostare…”.
Pag. 2 di 4 Nel caso del quo non si è invocata l'esistenza del rapporto sinallagmatico come semplice fatto storico;
questo modus operandi, nel caso di ammissione della prova oltre i limiti di legge, influirebbe sulla decisione del processo.
Inoltre, alla stregua del principio di non contestazione, richiamato dall'art. 115 c.p.c., perché un fatto possa dirsi non contestato e perciò non richiedente una specifica dimostrazione, occorre o che lo stesso fatto sia da quello esplicitamente ammesso, o che parte resistente abbia improntato la sua difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili col disconoscimento di quel fatto.
D'altro canto, doveva essere data - dimostrazione del credito, onere processuale posto carico del ricorrente - compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa, in merito ai quali l'altra parte ha preso posizione con deduzioni legittime.
Al riguardo osservava parte resistente - dall'esame delle ricariche poste-pay, prodotte in atti da controparte sub doc.
2-a.b-c e d e che venivano integralmente contestate, emerge come in molte delle ricevute, non solo non si evincono gli importi presumibilmente accreditati, ma non è neanche riscontrabile l'intestazione del titolare della carta prepagata - prive di affidabilità probatoria appaiono essere le dichiarazioni sostitutive depositate in atti sub doc. 6 e 8 da controparte, contestate, in quanto oltre ad essere generiche e prive di data, determinano un litisconsorzio necessario con i soggetti sottoscrittori - la scrittura privata prodotta in atti dal sub doc. 3, nulla dice in Parte_1
ordine al presunto accordo in essere tra le parti in lite.
Nel caso parte resistente ha contestato da subito l'esistenza di qualsivoglia rapporto sinallagmatico così come dedotto nel ricorso introduttivo;
la contestazione non è stata generica.
Le anzidette argomentazioni sono fondate sui principi di carattere generale e in particolare principi di correttezza e buona fede di cui all'art. 1175 c.c..
La legge prevede infatti solo le situazioni più frequenti, ed i principi di buona fede e correttezza sono così clausole generali, inderogabili norme di ordine pubblico che consentono di identificare, nel caso concreto, nuovi divieti e nuovi obblighi idonei a meglio connotare la situazione delle parti.
Attesa l'ampia formulazione delle argomentazioni, è indubbio che con il giudizio per interpretazione il legislatore ha voluto offrire, alle parti del processo definito con
Pag. 3 di 4 decisione ed interessate all'applicazione e/o esecuzione della stessa, uno strumento finalizzato alla realizzazione in concreto della voluntas iudicis, quale esternata in sentenza;
donde tale giudizio non appare in alcun modo limitato alle sentenze di condanna, ma investe ogni decisione che ingeneri dubbi interpretativi nella sua concreta realizzazione.
Nel concreto, poi, il potere compensativo, ove si consideri che, secondo l'ormai consolidata giurisprudenza cassatoria, la compensazione delle spese, anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa, costituisce espressione di un potere discrezionale del giudice adito che, ove adeguatamente argomentato ex art.111 Cost., sfugge a censure di illegittimità (cfr,. per tutte, in termini, Cass.: Sez.I 5 gennaio 1999, n.4455: Sez.II 15 marzo 2006, n.5783).
Attesa quindi la giustificabilità sotto il profilo logico-giuridico delle incertezze sorte sia sull'esatto contenuto delle argomentazioni delle parti processuali sottoposte al giudizio esegetico, consentono e sussistono sufficienti motivi per disporre la compensazione delle spese legali del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, per i motivi di cui in epigrafe: rigetta la domanda introduttiva;
spese di lite compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c..
Rimini, 03/02/2025
Il Giudice
F. Monaco
Pag. 4 di 4