Sentenza 18 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Veneto, sentenza 18/03/2026, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Veneto |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO Composta da TO AR Presidente ANGIONI Roberto Consigliere ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di conto iscritto al n. 32661 del registro di Segreteria avente ad oggetto il conto giudiziale n. 69119 dell’agente contabile UNICREDIT s.p.a.,
Tesoriere del Comune di Casier (TV) per il periodo 1.1.2019/31.12.2019, depositato il giorno 25 settembre 2020;
Vista la relazione n. 383/2025 del Magistrato Istruttore sul conto, redatta in data 14 luglio 2025;
Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;
Udito all’udienza del 12 febbraio 2026, celebrata con l’assistenza del segretario d.ssa Mara Agostini, data per letta la relazione del Cons. Daniela GH, il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale MI PA, l’avv. Alvise Bragadin in sostituzione dell’Avv. NZ GI per l’agente e il dr. Fabio Gasparello, Responsabile del servizio finanziario del Comune di Casier, come da verbale.
SVOLGIMENTO IN FATTO
Con relazione di deferimento n. 383 in data 14 luglio 2025, il Magistrato istruttore chiedeva di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 69119 reso da Unicredit s.p.a., tesoriere del Comune di Casier (TV),
relativo al periodo 1 gennaio/31 dicembre 2019, ultima gestione dell’agente.
Al riguardo, il Magistrato riferiva che il conto in questione risultava reso dall’Istituto Tesoriere Unicredit S.p.A. in data 31.12.2019 e redatto sul prescritto schema di cui all’allegato n. 17/1-2 (entrate e uscite) e n. 17/3
(vincoli di cassa) del d. lgs. n. 118/2011. Lo stesso, inoltre, era stato parificato con le scritture contabili dell’Ente dal Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Casier (determinazione n. 189/2020) e depositato tardivamente oltre il termine previsto dall’art. 226 TUEL (60 giorni dall’approvazione del rendiconto 2019, avvenuta in data 30.06.2020).
Dall’esame del conto e dalla documentazione a corredo dello stesso la gestione complessiva delle operazioni finanziarie – riscossioni e pagamenti
– appariva, sotto il profilo sostanziale, regolare essendo stata, inoltre, acquisita l’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario che l’Ente non aveva fatto ricorso all’anticipazione di Tesoreria, né aveva utilizzato entrate vincolate a specifica destinazione (ex art. 195 del TUEL) e che non vi erano state contestazioni al Tesoriere.
Il Magistrato rappresentava che oggetto del conto era l’ultima gestione dell’agente e che il verbale di passaggio delle consegne era stato ritualmente redatto in data 30.06.2020.
Non risultava, invece, depositata – né era stata trasmessa in istruttoria- la relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139, co. 2, c.g.c..
Il conto veniva sottoposto all’esame del Collegio ai sensi dell’art. 147, comma 3, c.g.c.
Con decreto presidenziale in data 22 settembre 2025 veniva fissata l’udienza di discussione per il 12 febbraio 2026.
L’Ente provvedeva a notificare la relazione di deferimento e il decreto di fissazione dell’udienza all’agente in data 14 gennaio 2026.
In data 21 gennaio 2026 l’Agente, con il patrocinio degli avv. Andrea IO, CA EL, RC SI e NZ GI, depositava una memoria con la quale, preso atto che nessun rilievo era stato fatto in merito alla gestione di cui era stata affermata la regolarità, rappresentava che la censura relativa al mancato deposito della relazione dell’organo di controllo interno, trattandosi di obbligo posto dalla legge in capo all’Amministrazione, non poteva che ritenersi estranea all’ambito dell’attività di Unicredit quale agente contabile. Concludeva, pertanto, per il discarico.
In pari data anche il Comune di Casier depositava una breve memoria, con la quale dava ragione dell’omissione del deposito della relazione ex art.
139, comma 2, c.g.c., rappresentando che fino al 2022 erano incerti tanto l’obbligatorietà dell’adempimento ed il relativo contenuto quanto il soggetto tenutovi.
All’odierna udienza, il Pubblico Ministero formulava le proprie conclusioni come da verbale, mentre i rappresentanti dell’agente e del Comune di Casier si riportavano agli atti.
All’esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Oggetto di esame è il conto giudiziale reso, per il periodo 1 gennaio/31 dicembre 2019, dal tesoriere del Comune di Casier, Unicredit s.p.a., giusta convenzione rep. n. 410 bis in data 31 agosto/2 settembre 2015 con scadenza in data 31 dicembre 2019, non prorogata.
Il conto in esame, pertanto, è relativo all’ultima gestione dell’agente: a tal riguardo risultano correttamente adempiuti gli incombenti relativi al passaggio delle consegne, di cui al verbale in data 30 giugno 2020 acquisito agli atti nel corso dell’istruttoria.
2. Osserva il Collegio che, a far data dal 1 gennaio 2015, il modello di rendicontazione del tesoriere degli enti locali originariamente previsto dal D.P.R. 194/1996 (mod. 11) è stato sostituito (art. 77 del D.Lgs. 118/2011)
da quello previsto nell’allegato 17 al D.Lgs. 118/2011, che si compone di tre distinte parti: il mod. 17/1 (Entrate), il mod. 17/2 (Spese) e il mod. 17/3
(Quadro riassuntivo della gestione di cassa).
Come rilevato dal Magistrato istruttore, il conto depositato si compone dei previsti modelli: tuttavia, dall’esame del mod 17/3 emerge che la sezione relativa alla concordanza con la tesoreria provinciale non è stata compilata, rinviando ad un “allegato”, non depositato, né prodotto in giudizio in esito alla richiesta istruttoria in tal senso formulata con nota prot. n. 561 del 13 marzo 2025.
L’ente, infatti, nel riscontrare la richiesta si è limitato a comunicare i dati, per ciascun trimestre, da cui desumere la concordanza tra il saldo di cassa del tesoriere e quello del conto di tesoreria unica, senza tuttavia depositare i necessari prospetti (in ipotesi) forniti dall’Istituto tesoriere, né altra documentazione di riscontro.
Anche a non voler considerare che la rendicontazione è attività di competenza esclusiva dell’agente -il quale solo, infatti, vi è tenuto- e che le sue eventuali carenze non possono certo essere colmate da integrazioni eteronome, nel caso di specie la mera elencazione dei dati di concordanza da parte del responsabile SEF (che non ne ha neppure attestato la conformità alle scritture dell’ente), in assenza di qualsivoglia riscontro documentale, non potrebbe in alcun modo costituire un elemento utile all’esame, sul piano sostanziale, della gestione.
3. E ciò, a maggior ragione, alla luce della circostanza che il provvedimento di “approvazione” del conto da parte del Responsabile del Servizio finanziario (determinazione n. 189 del 28 aprile 2020, in atti) non presenta i contenuti propri della parificazione.
La parificazione del conto - adempimento previsto e disciplinato dall’art.
618 del RD 23 maggio 1924, n. 827 (“Tutti i conti devono essere, dagli uffici provinciali o compartimentali da cui dipendono i contabili e dalle rispettive amministrazioni centrali, riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle proprie scritture o ad altri elementi contabili in loro possesso”), norma applicabile anche agli enti locali in virtù del richiamo di cui all’art. 93 TUEL –, infatti, “è una dichiarazione certificativa, quale risultante procedimentale, della concordanza dei conti
(appositamente riveduti) con le scritture detenute dall'Amministrazione, che per quelle locali viene fatta coincidere con il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato all'esito della fase di verifica o controllo amministrativo” (SS.RR. n. 4/2020/CONS).
Ne consegue che tale adempimento “non può essere basato sulle sole scritture o documenti formati dall’agente contabile e tenuti nell’esclusiva disponibilità dello stesso, così esaurendosi in un semplice controllo di coerenza “interna” del conto: la parifica è, invece, finalizzata ad attestare che la rendicontazione della gestione, resa dal contabile, è coerente con le risultanze documentali “esterne” in possesso dell’amministrazione, presupponendo la possibilità di svolgere un “controllo incrociato” tra i dati contabili forniti dall’agente e quelli ricavabili dalle scritture dell’amministrazione (v. Corte Conti Sez. giur. Lazio sent. 9.6.2021 n. 511)”
(Sez. Campania, n. 63/2025, tra le più recenti).
Quanto sopra trova, inoltre, conferma nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011) che, al punto 4.2., specifica che “L’operazione di “parificazione” consiste nella verifica dell’avvenuto rispetto delle norme previste dall’ordinamento e dal regolamento di contabilità dell’ente e nella corrispondenza delle risultanze del rendiconto con quelle della contabilità dell’ente”.
Orbene, nulla di tutto ciò si rinviene nel citato provvedimento di
“approvazione”, nelle cui premesse sono meramente elencati i conti giudiziali presentati dagli agenti contabili del Comune di Casier (“VISTO che la scrivente Amministrazione ha ricevuto….”) e talune disposizioni di legge
(“RICHIAMATI: il vigente regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.38 del 30/11/2017, esecutiva ai sensi di legge; il Decreto Sindacale n.3 del 20/04/2020 di attribuzioni delle funzioni di Responsabile di Posizione Organizzativa del Settore IV – Servizi Economico-finanziari e Tributi - alla dott.ssa Francesca Dalla Torre; l’art.
233 del D. Lgs. n.267/2000; l’art.2 della Legge n.658 dell’8/10/1984; il comunicato della Corte dei conti, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.297 del 23/12/2014 con il quale è stato illustrato l’avvio del Sistema Informativo per la Resa Elettronica dei Conti Giudiziali (SIRECO); il D.Lgs. n. 112/1999; il D.lgs. n.33/2013”) senza alcuna traccia, neppure nella parte dispositiva
(“DETERMINA 1.di approvare i conti di gestione dell’economo comunale
(n.2 periodi anno 2019), il conto della gestione dei buoni pasto per i dipendenti, il conto di gestione dell’agente contabile dei servizi demografici, il conto di gestione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, di Abaco S.p.A.
(n.2 conti), il Conto del Tesoriere, come da prospetti allegati e richiamati in premessa; 2.di trasmettere il presente provvedimento alla Corte dei Conti –
Sezione Giurisdizionale regionale per il Veneto”), di quell’attività di verifica e certificazione di conformità alle scritture dell’Ente di cui si sostanzia la parificazione.
4. L’assenza di tali verifiche trova conferma, poi, nel raffronto tra i dati relativi alla concordanza con la Tesoreria provinciale forniti dal Responsabile del servizio finanziario con la nota del 9 aprile 2025 e quelli riportati nel verbale di passaggio delle consegne del 30 giugno 2020, sottoscritto dall’agente cessante e (anche) dal medesimo Responsabile, che riportano un differente saldo della contabilità speciale.
Nella nota a firma del responsabile SEF del 9 aprile 2025, infatti, il “Saldo in Banca d’Italia” al 31.12.2019 è indicato in euro 1.803.898,23 (il medesimo dato si rinviene nel verbale relativo alla verifica periodica di cassa del IV trimestre 2019 da cui, con evidenza, il dato è stato estrapolato), mentre nel verbale di passaggio delle consegne è riportato un minor saldo di euro 1.803.798,23 (la differenza sembrerebbe corrispondere al “Mandato 2936 non addebitato in T.U” dell’importo di euro 100).
4. Quanto al mancato deposito, unitamente al conto parificato, della relazione ex art. 139 co. 2 c.g.c., osserva il Collegio che si tratta di un adempimento specifico e diverso dalla parificazione del conto (cfr. Sez.
Sicilia n. 949/21), sulla cui natura e contenuti questa Sezione ha più volte avuto modo di pronunciarsi, escludendo che integri una condizione di procedibilità dell’esame del conto (come, invece, la parificazione), tuttavia rimarcandone, fin dall’entrata in vigore della disposizione, l’obbligatorietà
(e la correlativa responsabilità in caso di omissione).
In linea con un condiviso orientamento delle Sezioni territoriali di questa Corte, il Collegio ritiene che la relazione, inoltre, costituisca un elemento di giudizio al fine di valutare l’attendibilità delle risultanze del conto (cfr. Sez.
Veneto, n. 77/2024).
In particolare, con l’ordinanza n. 15/2023, questa Sezione ha chiarito che
“la relazione prevista dall’art. 139, c. 2, c.g.c. è resa dall’organo di controllo interno individuato dall’ente dovendosi in ogni caso garantire che lo stesso sia un soggetto terzo rispetto all'agente contabile al fine di non vanificare la funzione del controllo che, seppur interno, dev’essere svolto in posizione di terzietà; ferma restando l’autonomia regolamentare e organizzativa dell’ente, la relazione dovrebbe, preferibilmente, dare conto dell’attività di verifica svolta, comprendente, ad esempio: la regolarità formale del conto;
la corrispondenza della documentazione giustificativa con le scritture contabili dell’ente e con le risultanze contenute nel conto; la tipologia delle entrate e delle uscite e i versamenti effettuati in tesoreria; ogni evenienza che possa aver determinato un’alterazione dell'assetto contabile con evidenza di eventuali elementi significativi che siano intervenuti nel periodo di rendicontazione; il livello di approfondimento della relazione dipenderà dalla tipologia del conto giudiziale esaminato, dai dati analizzati ai fini della parifica del conto e della verifica della concordanza dello stesso con le scritture detenute dall'ente nell'ambito dell’attività di controllo”.
Trattandosi, tuttavia, di adempimento non posto in capo all’agente, l’omissione del deposito della relazione non può essere imputata a quest’ultimo.
6.Tutto ciò considerato, il Collegio non approva il conto, stanti i profili di irregolarità emersi, e non ammette a discarico l’agente.
7. Non è luogo a provvedere sulle spese in assenza di statuizione di condanna.
P.Q.M.
La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
32661 del registro di segreteria promosso nei confronti dell’agente Unicredit s.p.a. in relazione al conto giudiziale n. 69119 depositato il giorno 25 settembre 2020, lo dichiara irregolare e, per l’effetto, non discarica l’agente.
In assenza di condanna, non è luogo a provvedere sulle spese.
Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.
Così deciso in Venezia, all’esito della camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026.
Il Giudice Relatore Il Presidente Daniela GH AR ON
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)
Depositato in Segreteria il Il Funzionario Preposto
(firmato digitalmente)