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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 02/12/2025, n. 2570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2570 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1066/2018 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria per responsabilità sanitaria e vertente
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Princigalli in Parte_1
virtù di mandato in calce all'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- ATTORE -
E
Controparte_1
in persona del
[...]
Direttore generale, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Oliviero in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio della stessa domiciliato;
- CONVENUTO –
NONCHÉ
Dott. Controparte_2
1 - TERZO CHIAMATO CONTUMACE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 29-3-2018 agiva in Parte_1
giudizio nei confronti di di al fine di ottenere CP_1 CP_1 CP_1
il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa delle conseguenze lesive, riconducibili alla imperizia e negligenza del sanitario, che lo aveva sottoposto ad un intervento di resezione polmonare presso l'
[...]
Controparte_1
di . CP_1 CP_1 Controparte_1
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 25-06-2012 aveva eseguito un esame radiologico del torace presso il
Dipartimento di Scienze Radiologiche della Casa Sollievo della Sofferenza di San
NN RO, da cui era emersa una formazione nodulare di circa 8 mm nel segmento anteriore del lobo polmonare inferiore destro confermata anche all'esito del medesimo esame ripetuto in data 13-09-2012 e della TC torace eseguita in data 7-1-2013 presso la stessa struttura, dove in data 15-7-2013 aveva eseguito
2 anche una PET, che aveva evidenziato la non apprezzabilità di significativa fissazione del radiofarmaco in corrispondenza della nodulazione polmonare;
- tali esiti erano stati sottoposti a medici di sua fiducia che gli avevano consigliato di recarsi presso l' di , in quanto centro specializzato in materia, al CP_1 CP_1
fine di ricevere ulteriore parere circa l'opportunità di rimuovere il nodulo;
- in data 28-4-2014, ricoverato presso l' di , era CP_1 Controparte_1
stato sottoposto, in duplice accesso videolaparoscopico e minitoracotomia, a wedge resectione del segmento basale esterno, sede di nodularità pericentimetrica
a margini levigati, di consistenza parenchimatosa, con esame istologico estemporaneo, che aveva evidenziato iperplasia degli pneumociti, ed era stato dimesso in data 3-5-2014 con diagnosi di “Npl del polmone destro. Calcolosi della colecisti. In attesa di esame istologico definitivo” e prescrizione di medicazioni, ginnastica respiratoria, terapia medica e controllo al 14-5-2014;
- al controllo del 13-5-2014, essendo emerso dall'esame istologico definitivo
“Nodulo segmento latero-basale polmone destro: parenchima polmonare sede di lieve flogosi cronica, iperplasia degli pneumociti di 2° tipo, focolai di antracosi e stravasi emorragici recenti” ed era stato dimesso con diagnosi di “Focolaio di flogosi cronica ed entracosi del segmento polmonare latero-basale sinistro in esiti di carcinoma papillifero della tiroide pluritrattato”, era stato invitato a sottoporsi ad altra visita di controllo nel mese di Agosto, previa esecuzione di RX e TC torace;
- rientrato a casa, essendo stato contattato nella stessa giornata dal dott.
[...]
affinché rientrasse nella struttura per una estensione della resezione, CP_2
risultata incompleta, aveva richiesto spiegazioni ed era stato rassicurato dallo stesso medico, che aveva minimizzato, pur insistendo sulla opportunità di ampliare la resezione affinché fosse radicale;
- a fronte di tale sollecitazione, aveva sottoposto la documentazione medica ad
3 altri medici e, su prescrizione del proprio medico curante, dott.ssa Per_1
si era sottoposto in data 25-10-2014 ad una TC torace presso l'U.O.
[...]
Diagnostica per immagini del P.O. di Canosa di Puglia, all'esito della quale aveva appreso la presenza di un “nodulo polmonare, a margini lisci, delle dimensioni massime di 12 mm al segmento apicale inferiore destro”;
- il nodulo originariamente rilevato non era mai stato asportato e le dimensioni invariate ne attestavano la benignità, con la conseguenza che sarebbe stato opportuno attendere prima di sottoporlo ad interventi e a ripetuti esami radiologici che avevano sovraccaricato l'organismo di radiazioni;
- eseguita un'ulteriore TC torace presso il Policlinico Universitario “Gemelli” di
Roma, aveva ricevuto conferma delle immodificate dimensioni (circa 12,3 mm di maggior diametro) della lesione nodulare solida, a margini netti, non calcifica, localizzata nel segmento apicale del ID e della natura benigna della lesione stessa;
- dall'esame della documentazione era chiaramente emerso che l'intervento di resezione del segmento basale esterno del polmone destro eseguito al fine di rimuovere un nodulo benigno era stato del tutto intempestivo, inopportuno ed inefficace;
- pertanto, con raccomandata del 21-1-2016 aveva proceduto a richiedere il risarcimento del danno biologico, permanente e temporaneo (46 giorni di invalidità temporanea e postumi permanenti nella misura del 15%), e morale patito;
- l' di , dando seguito alla sua richiesta, lo aveva invitato a CP_1 CP_1
sottoporsi a visita medica presso il proprio consulente di fiducia;
- nel corso della visita era stata esaminata tutta la documentazione medica, comprensiva anche del parere medico-legale che egli aveva stragiudizialmente richiesto al dott. , il quale aveva accertato che a causa dell'intervento a cui Per_2
4 era stato sottoposto in assenza di una reale necessità egli aveva subito un danno biologico temporaneo quantificabile in complessivi 46 giorni, di cui 6 giorni per
ITT, 10 giorni per ITP al 75%, 15 giorni per ITP al 50% e 15 giorni di ITP al 15%
e un danno biologico permanente in misura non inferiore al 15%, liquidabile complessivamente in euro 58.005,00, a cui doveva aggiungersi la personalizzazione per le ripercussioni, anche a titolo di mancato reddito per la perdita delle giornate lavorative;
- inoltre, a causa della condotta colposa del sanitario, egli aveva subito un danno morale quantificabile nella misura di un terzo del danno biologico e, perciò, liquidabile in euro 19.333,33;
- egli aveva, altresì, subito un danno patrimoniale per gli esborsi sostenuti a titolo di spese mediche, quantificate nell'importo complessivo di euro 2.175,00;
- stante l'inerzia della struttura nell'adempimento della propria obbligazione risarcitoria, egli aveva promosso il tentativo obbligatorio di conciliazione presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, che si era concluso con esito negativo in data 15-11-2017.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che, accertata la responsabilità dell' Controparte_1
, quest'ultimo
[...]
venisse condannato al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, quantificato nell'importo complessivo di euro 65.000,00 ovvero in quello minore o maggiore accertato in corso di causa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal fatto dannoso fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25-10-2018 si costituiva in giudizio l' Controparte_1
di ,
[...] Controparte_1
il quale in via pregiudiziale chiedeva, previo differimento dell'udienza di
5 comparizione, di essere autorizzato alla chiamata in causa del dott.
[...]
in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per CP_2
violazione del principio di effettività della mediazione conclusasi con un verbale negativo nel quale si era dato atto che le parti “non erano interessate a dare effettivo inizio alla mediazione”; nel merito chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata nell'an debeatur: in particolare, deduceva che la decisione del sanitario di richiamare il paziente per estendere la resezione polmonare era stata giustificata dalla sua storia clinica di patologia tumorale maligna e la scelta di intervenire in mini-toracotomia era stata corretta, in quanto meno traumatica;
evidenziava, inoltre, che il percorso diagnostico era stato puntuale ed approfondito per un paziente con esiti di carcinoma follicolare tiroideo e che l'approccio chirurgico sulla lesione polmonare, peraltro assolutamente necessario secondo la letteratura scientifica, comunque annoverava tra le evenienze possibili nella misura del 50% anche l'inefficacia, nei casi in cui il nodulo da asportare avesse avuto dimensioni inferiori a 15 mm;
precisava, altresì, che, nonostante la mancata rimozione del nodulo rilevato radiologicamente, l'intervento aveva consentito l'individuazione e l'asportazione di una nodularità parenchimale non evidenziabile con le comuni indagini radiologiche. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, la struttura sanitaria chiedeva che il risarcimento fosse limitato al danno biologico nella misura del 3% e che il dott. venisse condannato a tenerla indenne dagli effetti della soccombenza. CP_2
In seguito alla notifica dell'atto di citazione per la chiamata del terzo in data 5-11-
2018, il dott. non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Esaurita la fase istruttoria - nel corso della quale veniva espletata la prova testimoniale richiesta dall'attore e veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio -, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del
26 Settembre 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva
6 riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del terzo chiamato in causa, il quale, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo, non si è costituito in giudizio.
Sempre in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla struttura sanitaria convenuta sul presupposto che non potesse ritenersi validamente esperito il tentativo di mediazione, in quanto conclusosi con un verbale che accertava la carenza di interesse delle parti a dare avvio alla procedura: sul punto deve osservarsi che il verbale nel quale si è dato atto che le parti comparse davanti all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli
Avvocati di Potenza in data 15-11-2017 “non sono interessate a dare effettivo inizio alla mediazione”, risulta espressivo di una volontà negativa di addivenire ad una soluzione concordata e che, pertanto, consente di ritenere che l'attore abbia documentato di avere esperito inutilmente la proceduta di mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 primo comma del Decreto legislativo n. 28 del 2010 nelle controversie di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria (si veda il verbale di mediazione negativo datato 15-11-2017 prodotto nel fascicolo attoreo).
Sempre in via preliminare rispetto all'esame del merito della domanda occorre delineare lo statuto della responsabilità azionata nei confronti della struttura sanitaria, precisando che nel presente giudizio non trova applicazione la disciplina sostanziale dettata dalla legge n. 24 del 2017 (legge Gelli-Bianco) per le seguenti ragioni.
Il ricovero presso l'U.O. di Toracica dell' di in CP_3 CP_1 CP_1
7 nel corso del quale è stato sottoposto a intervento CP_1 Parte_1
chirurgico di “Resezione atipica del lobo inferiore destro in toracotomia laterale previa esplorazione VATS”, da cui, secondo la prospettazione attorea, sarebbero derivati esiti cicatriziali nella regione toracica destra, algie nelle sedi di acceso chirurgico, limitazione funzionale alla spalla e persistente stato d'ansia, è durato dal 28-4-2014 al 3-5-2014 e, quindi, si colloca temporalmente prima dell'entrata in vigore della legge n. 24 del 2017 (1° aprile 2017).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale - da cui non vi sono ragioni per discostarsi, in quanto conforme ai principi generali sull'efficacia nella legge nel tempo stabiliti dall'articolo 11 delle preleggi - in tema di responsabilità sanitaria le norme poste dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 158 del
2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012, e dall'articolo 7 comma 3 della legge n. 24 del 2017 non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (Corte di cassazione n. 28994 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 28881 del
2019) e “la legge n. 24 del 2017 disegna compiutamente un nuovo sistema di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie e ha, pertanto, natura sostanziale, di tal che le disposizioni di natura processuale, pure in essa contenute, non possono che leggersi in stretta ed indispensabile connessione con il complesso del nuovo regime sostanziale di responsabilità, del quale rappresentano mero corollario, non essendone ipotizzabile un'applicazione avulsa dall'intera vigenza del nuovo sistema” (Corte dei conti n. 536 del 2017 e nello stesso senso
Corte dei conti Sezione Piemonte n. 15 del 2023 e n. 20 del 2023).
Tanto premesso in ordine all'inoperatività nel caso che ci occupa dello statuto della responsabilità civile extracontrattuale previsto dall'articolo 7 terzo comma della legge n. 24 del 2017 con riferimento al medico dipendente della struttura sanitaria e all'inapplicabilità delle norme dettate dagli articoli 9 e 13 della stessa
8 legge in tema di azione di regresso esercitata dalla struttura sanitaria nei confronti del medico, si rende necessario precisare che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale, in quanto il rapporto che si instaura fra il paziente e l'Ente ospedaliero trova la propria fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, nel quale, a fronte dell'obbligo di pagamento del corrispettivo che grava sul servizio sanitario nazionale, insorgono a carico della struttura sanitaria obblighi alberghieri in senso lato e obblighi di messa a disposizione del personale medico e di apprestamento delle attrezzature necessarie, con la conseguenza che l'Ente ospedaliero deve essere considerato responsabile non soltanto in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte ai sensi dell'articolo
1218 c.c. ove i danni lamentati siano riconducibili alla inadeguatezza della struttura, ma anche in ipotesi di inadempimento della prestazione medico- professionale svolta dal medico, quale suo ausiliario necessario, ai sensi dell'articolo 1228 c.c. (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n.
19133 del 2004, Corte di cassazione n. 13953 del 2007 e Corte di cassazione n.
1620 del 2012).
Dalla qualificazione della responsabilità dell'Ente ospedaliero come responsabilità contrattuale derivano due conseguenze che attengono l'una alla individuazione del termine di prescrizione del diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno e l'altra alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova.
Quanto al primo profilo, l'azione risarcitoria fondata sulla responsabilità della struttura sanitaria per il danno alla persona causato da imperizia nell'attività diagnostica o terapeutica oppure nell'esecuzione di una operazione chirurgica è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (in tal senso ex plurimis
Corte di cassazione n. 9085 del 2006).
In relazione alla distribuzione dell'onere probatorio, la giurisprudenza di
9 legittimità è consolidata nel ritenere che in tema di responsabilità contrattuale, in attuazione dei principi generali dettati dall'articolo 2697 c.c., l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere il risarcimento del danno deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, il pregiudizio subito a causa del dedotto inadempimento dell'altro contraente e l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata, limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre grava su quest'ultimo l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2221 del 1984, Corte di cassazione n. 8336 del 1990, n. 8336 del
1990, Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e Corte di cassazione n. 3373 del 2010).
A specificare come si distribuisca fra le parti l'onere della prova in tema di responsabilità sanitaria è intervenuta di recente la Corte di cassazione, che nella sentenza n. 28991 dell'11 novembre 2019, ha affermato il seguente principio di diritto: ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per
l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica o
l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Sul presupposto che in tema di responsabilità sanitaria l'interesse corrispondente alla prestazione è soltanto strumentale all'interesse primario alla cui soddisfazione
10 è finalizzata l'obbligazione dedotta in contratto (diritto alla salute) e che il danno evento (aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie) consiste nella lesione non dell'interesse strumentale, ma dell'interesse presupposto a quello regolato dal contratto, interesse presupposto che rileva come motivo comune ad entrambe le parti a livello della causa del contratto, la più recente giurisprudenza ritiene che il paziente danneggiato, che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa della imperizia, negligenza o imprudenza del medico nella esecuzione della prestazione sanitaria, deve dimostrare l'esistenza del contratto o del contatto sociale, il verificarsi di un evento di danno alla salute e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate
(causalità giuridica), ma anche la riconducibilità dell'insorgenza o l'aggravamento della patologia da cui è affetto (evento di danno) alla condotta del sanitario
(causalità materiale); soltanto dopo che il creditore/danneggiato ha provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorge a carico del debitore (struttura ospedaliera e medico) l'onere di dimostrare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, costituisce circostanza pacifica fra le parti - in quanto allegata da a fondamento della Parte_1
domanda e non contestata dall' , che, argomentando sulla CP_1
correttezza delle scelte chirurgiche effettuate dal sanitario che ha eseguito la resezione polmonare e contestando la quantificazione dei danni, si è difeso sulla base di argomentazioni logicamente incompatibili con la volontà di negarla - e, comunque, emerge dalla documentazione prodotta (si veda la copia dell'estratto della cartella clinica n. 2183/2014 prodotta al n. 5 nel fascicolo di parte attrice) che è stato ricoverato presso l'U.O. di Chirurgia Toracica Parte_1
11 del dal 28-4-2014 al 3-5-2014 e che in data 28-4-2014 è stato CP_1
sottoposto a resezione atipica del lobo inferiore destro in toracotomia laterale previa esplorazione VATS.
Pertanto, acquisita la prova della stipulazione del contratto atipico per effetto dell'accesso del paziente presso la struttura sanitaria e del contatto sociale con il medico dipendente della stessa struttura sanitaria che ha eseguito l'intervento dal quale, secondo la prospettazione attorea, sarebbero derivate le conseguenze lesive lamentate, occorre verificare se abbia o meno trovato riscontro probatorio l'allegazione del paziente della riconducibilità sul piano causale degli eventi di danno lamentati (esiti cicatriziali nella regione toracica destra, algie nelle sedi di acceso chirurgico, limitazione funzionale alla spalla e persistente stato d'ansia) ad un errore terapeutico del sanitario.
Dal momento che la consulenza tecnica di parte non ha pieno valore probatorio, ma efficacia di mero indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, posto che con essa il consulente tecnico di parte avvalora con una serie di valutazioni di carattere tecnico le tesi difensive della parte (in tal senso Corte di cassazione n. 33503 del
2018 e Corte di cassazione n. 23555 del 2019), nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica di ufficio al fine di verificare il rapporto di causalità fra i postumi permanenti lamentati dal paziente e l'operato dei sanitari che hanno eseguito l'intervento di resezione sul lobo inferiore destro del polmone.
Il Collegio medico nominato, composto da un medico legale e da uno specialista in oncologia e, quindi, da professionisti muniti di specifiche competenze - con valutazione che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e scientifici - ha accertato che:
1) all'epoca dei fatti occorsi il sig. aveva 55 anni ed una lieve e pregressa Pt_1
abitudine tabagica (6 packs/years), era affetto da ipotiroidismo in quanto,
12 essendo stato sottoposto nel 2012 (a 53 anni) a tiroidectomia per carcinoma tiroideo, necessitava di terapia ormonosostitutiva e da colelitiasi. Dalle patologie da cui risultava essere affetto, dall'anamnesi, dal diario clinico e dagli accertamenti preliminari all'intervento chirurgico (eseguito in data 29.04.2014) della cartella clinica relativa al ricovero presso l'U.O.C. di Chirurgia Toracica del CROB di è possibile dedurre che fosse in discrete CP_1 CP_1
condizioni cliniche generali. Inoltre, nella fattispecie, l'anamnesi cardiologica era silente, come documentato dall'ECG agli atti del 23.04.2014; gli esami ematici (comprensivi di funzionalità tiroidea) del 28.04.2014 erano nella norma;
la spirometria del 28.04.2014 (nella norma) escludeva un deficit ventilatorio;
la
TC del torace del 28.04.2014 benché evidenziasse il noto nodulo polmonare al
ID (invariato rispetto ai precedenti controlli) non documentava un quadro di broncopatia cronica e, come reperto accessorio, confermava la presenza di un calcolo nella colecisti;
2) in occasione del riscontro di neoplasia maligna della tiroide, fu riscontrato ad una TC del torace del 28.06.2012 un nodulo solido, non calcifico, di circa 1 cm di diametro, al segmento laterale del lobo inferiore del polmone destro (ID). In base alle caratteristiche morfologiche e dimensionali del nodulo, conformemente alle Linee Guida della il sig. ripeteva una TC del torace a Controparte_4 Pt_1
distanza di 3 mesi (in data 14.09.2012), così come consigliato dai medici afferenti alla “Casa Sollievo della Sofferenza” di San NN RO, che confermava la stazionarietà morfo-volumetrica del noto nodulo. A distanza di ulteriori 4 mesi
(in data 11.01.2013) dal primo riscontro il ricorrente ripeteva la TC del torace che confermava la presenza del suddetto nodulo con sovrapponibili caratteristiche morfo-dimensionali. In base alle Linee Guida dell'ACCP il paziente era presumibilmente classificabile come a rischio intermedio (storia di fumo poco rilevante ovvero lieve e pregressa abitudine tabagica, 6 packs/years;
13 età > 40 anni, anamnesi positiva per neoplasia maligna), pertanto in data
15.07.2013 eseguiva PET con 18-FDG che evidenziava la non apprezzabilità di significativa fissazione del radiofarmaco in corrispondenza della nodulazione polmonare evidenziata alla TC.
Nonostante il nodulo polmonare solido fosse rimasto invariato morfo- volumetricamente dopo 7 mesi di follow up strumentale e non avesse caratteristiche radiometaboliche sospette alla PET e non fosse stata accertata istologicamente la malignità mediante una biopsia, il sig. veniva sottoposto Pt_1
ad intervento chirurgico di “Wedge resection del segmento basale esterno” del
ID in data 29.04.2014, ad opera del dott. all'epoca dei fatti, Controparte_2
Direttore della U.O.C. di Chirurgia Toracica del CROB di Vulture CP_1
(PZ). Inoltre, in data 28.04.2014, e precisamente dopo 10 mesi dal primo riscontro del nodulo, il sig. ripeteva una TC del Torace senza m.d.c. che Pt_1
recitava:”Si conferma la presenza di unico nodulo polmonare, pericentimetrico a carico del lobo inferiore di destra, omogeneo e a margini regolari”.
Ciononostante, a fronte dell'ennesima conferma della stazionarietà morfo- volumetrica del noto nodulo polmonare dopo 10 mesi di follow up, veniva, comunque sottoposto in data 29.04.14 all'intervento chirurgico suddetto. È evidente come il comportamento del dott. non fu conforme alle Linee CP_2
Guida della e dell' in quanto non vi era indicazione a Controparte_4 CP_5
sottoporre il sig. all'intervento chirurgico effettuato, ma esclusivamente al Pt_1
monitoraggio strumentale del nodulo;
3) qualora l'intervento chirurgico avesse avuto il duplice scopo diagnostico- terapeutico nell'errata presunzione che il nodulo fosse di natura maligna, il suddetto obiettivo non sarebbe stato neanche portato a termine, in quanto il nodulo non era stato compreso nell'ambito del pezzo operatorio rimosso. La conferma di tale evidenza è data dall'esame estemporaneo, dall'esame istologico
14 definitivo e dalle indagini radiologiche (Rx e TC del torace) effettuate dal sig.
dopo l'intervento chirurgico. Qualora la descrizione macroscopica Pt_1
dell'esame estemporaneo fosse stata con attenzione letta, sarebbe stato possibile dedurre dalle dimensioni riportate che il nodulo incluso nel pezzo operatorio (del diam. di circa 0,6 cm) resecato non era quello noto (diam. di circa 1 cm). Alla luce di tanto, sarebbe stato possibile, in corso del medesimo intervento, ampliare
i margini di resezione chirurgica. In conclusione, l'intervento chirurgico non solo non era indicato ma non fu neanche eseguito conformemente alla lex artis, al pari del comportamento del chirurgo, dott. Controparte_2
4) Preliminarmente all'intervento chirurgico programmato il sig. fu Pt_1
correttamente sottoposto a tutte le indagini del caso. Tuttavia, in particolare alla luce della TC del torace eseguita il giorno prima dell'intervento chirurgico e che documentava una stazionarietà morfo-volumetrica del nodulo polmonare al ID dopo 10 mesi dal primo riscontro, i medici afferenti alla U.O.C. di Chirurgia
Toracica del di in non avrebbero dovuto sottoporre il CP_1 CP_1 CP_1
paziente all'intervento chirurgico. La decisione di sottoporre il sig. Pt_1
all'intervento chirurgico di “Wedge resection” è stata intempestiva, inopportuna ed inefficace. Nel caso di specie, non vi furono in rilievo problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendessero la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica ovvero rispetto ai quali siano stati discussi nella scienza medica sistemi diagnostici, terapeutici e di tecnica chirurgica diversi e incompatibili tra loro;
5) i medici afferenti alla U.O.C. di Chirurgia Toracica del di CP_1 CP_1
avrebbero dovuto certificare che l'intervento chirurgico non doveva
[...]
essere eseguito in quanto non indicato conformemente alle linee guida della
e dell'ACCP e, contestualmente, avrebbero dovuto consigliare Controparte_4
di proseguire il monitoraggio strumentale del nodulo che in base alla storia
15 naturale (10 mesi di follow up già trascorsi) possedeva con presumibile certezza i caratteri di nodulo benigno;
6) il ragionamento medico-legale finora condotto porta a suggerire come errata
l'indicazione all'atto chirurgico poi effettivamente condotto. Ne deriva che il danno temporaneo e permanente che verrà di seguito indicato potrà essere integralmente ricondotto all'evento per cui è causa (si vedano pag. 24 e seguenti della relazione peritale depositata in data 14-1-2025 dal Collegio medico composto dal dott. , quale specialista in Medicina legale, e dalla Persona_3
dott.ssa , quale specialista in Oncologia). Persona_4
Alla luce delle condivisibili conclusioni alle quali è pervenuto il Collegio medico, deve ritenersi che il creditore/paziente - sul quale, sulla base dei suesposti principi sulla distribuzione dell'onus probandi in tema di responsabilità sanitaria, gravava il relativo onere della prova - abbia dimostrato il rapporto di causalità materiale tra le conseguenze lesive lamentate e la condotta tenuta dal medico che nel Reparto di
Chirurgia Toracica della struttura sanitaria convenuta lo ha sottoposto all'intervento di resezione del lobo destro inferiore del polmone.
In particolare, appare opportuno evidenziare che la censurabilità della condotta tenuta dal chirurgo attiene alla scelta terapeutica: sul punto, gli ausiliari hanno chiarito che l'approccio chirurgico, in considerazione delle caratteristiche morfologiche (contorni definiti e lineari) e delle dimensioni del nodulo, rimaste immutate nel tempo e, perciò, suggestive, con probabilità vicine alla certezza, della natura benigna della formazione, era stato inopportuno, dal momento che, anche alla luce della letteratura scientifica più accreditata, una condizione clinica come quella del paziente avrebbe imposto soltanto la sottoposizione ad esami radiodiagnostici periodici al fine di controllare l'eventuale evoluzione del nodulo;
inoltre, il Collegio ha evidenziato che l'intervento, oltre che non necessario, è stato inefficace, in quanto, pur essendo stato eseguito nell'erronea presunzione
16 che la formazione avesse natura maligna, non ha assicurato l'asportazione del nodulo rilevato dagli esami diagnostici (si vedano le pagine 25, 26 e 2 della relazione peritale depositata dal Collegio medico in data 14-1-2025).
Pertanto, in considerazione dei profili di colpa evidenziati dagli ausiliari nell'approccio terapeutico e chirurgico adottato dal sanitario, deve ritenersi accertato che le conseguenze lesive lamentate dall'attore sono eziologicamente riconducibili in via esclusiva all'erronea scelta di intervenire chirurgicamente per l'asportazione del nodulo polmonare, peraltro non rimosso, con la conseguenza che, acquisita la prova dell'inesatto adempimento della prestazione sanitaria in fase terapeutica e chirurgica e del rapporto di causalità fra la condotta imperita del medico e il danno riportato dal paziente, la responsabilità della struttura sanitaria ai sensi dell'articolo 1228 c.c. deve considerarsi provata sotto il profilo dell'an.
In ordine al quantum del danno risarcibile, nell'atto introduttivo del giudizio
[...]
ha chiesto il risarcimento del danno biologico da invalidità Parte_1
temporanea e da invalidità permanente con la personalizzazione per il danno morale, oltre che del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute e per il lucro cessante derivato dalla perdita delle giornate lavorative.
Quanto al danno patrimoniale, l'attore ha chiesto il risarcimento sotto il profilo del danno emergente per le spese mediche sostenute a causa della lesione subita:
l'allegazione non ha trovato riscontro probatorio nella documentazione prodotta dall'attore e gli stessi componenti del Collegio nominato, in relazione al quesito relativo alla congruità e alla pertinenza delle spese mediche sostenute dal paziente, hanno confermato di non aver rinvenuto alcuna ricevuta di pagamento attestante gli esborsi allegati nell'atto introduttivo, sicché nessun risarcimento può essere riconosciuto all'attore a tale titolo.
Del pari, quanto al danno patrimoniale da lucro cessante causato dalla perdita delle giornate lavorative, ha fatto genericamente Parte_1
17 riferimento nell'atto introduttivo all'assenza dal lavoro riconducibile alla necessità di sottoporsi all'intervento, ma non ha allegato circostanze fattuali specifiche relative alla tipologia di attività svolta (autonoma o dipendente) né agli importi normalmente percepiti, rispetto ai quali non ha, comunque, tempestivamente prodotto alcuna documentazione utile a riscontrarne l'effettiva perdita.
Può essere, invece, riconosciuto all'attore il risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico, inteso come lesione dell'integrità psico-fisica, che prescinde dalla capacità del danneggiato di produrre reddito, ma non dell'incremento per sofferenza soggettiva.
In proposito appare opportuno rilevare che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale più recente, inaugurato dalla sentenza n. 26972 del 2008 della
Corte di cassazione a Sezioni Unite, da un lato, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (danno morale, danno biologico, danno estetico, danno esistenziale..) risponde ad esigenze descrittive e non implica il riconoscimento di autonome categorie di danno e, dall'altro, il riconoscimento al danneggiato del risarcimento del danno non patrimoniale non è subordinato alla configurabilità di un fatto- reato, dovendo il riferimento contenuto nell'articolo 2059 c.c. ai casi previsti dalla legge essere esteso, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, a tutte le ipotesi in cui il fatto illecito abbia leso diritti inviolabili della persona oggetto di tutela costituzionale: pertanto, il danno biologico, il danno morale e qualsiasi pregiudizio di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica devono essere risarciti, indipendentemente dalla configurabilità di un reato, non come autonome voci di danno, ma come componenti della categoria unitaria del danno non patrimoniale e la loro entità deve essere valutata soltanto ai fini della quantificazione della voce unitaria del danno non patrimoniale in sede di personalizzazione del danno.
18 A tal fine è necessario che ogni sub-specie di danno alla persona venga allegata e provata dal danneggiato in attuazione del principio di allegazione e di prova che regola il processo civile (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n.
13992 del 2018 e Corte di cassazione n. 7964 del 2020).
Con particolare riferimento al danno morale, inteso come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e che non assume rilevanza clinica (Corte di cassazione n. 9865 del 2020), la giurisprudenza di legittimità più recente ne ha ribadito la rilevanza ai fini della quantificazione quale componente del danno non patrimoniale, ritenendo che
“stante la piena autonomia del danno morale rispetto al danno biologico il
Giudice è tenuto a esperire la strada della risarcibilità del danno, anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta in atti” (Corte di cassazione n. 21970 del 2020).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa in sede di liquidazione del danno non patrimoniale non può essere riconosciuto all'attore alcun incremento del risarcimento del danno sotto il profilo della sofferenza morale soggettiva, in quanto non soltanto il danneggiato ha fatto generico richiamo alla categoria del danno morale, ma non ha neppure allegato dati fattuali dai quali sarebbe potuta emergere la sofferenza soggettiva patita in conseguenza della condotta imperita del sanitario, sofferenza che, soprattutto in considerazione dell'entità della lesione riportata, quantificabile in una percentuale minima, impone un onere probatorio aggravato a carico dell'attore.
Infatti, in proposito la giurisprudenza di legittimità, richiamando i consolidati principi in tema di accertamento e quantificazione del risarcimento del danno, ha precisato, con riferimento al danno morale che “con particolare riferimento
19 all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo. A tal fine, la possibilità di invocare li valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass. 10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di moderata entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del
c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023, cit.). Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno
20 biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria)” (Corte di cassazione n. 5547 del 2024).
Escluso, pertanto, che in sede di personalizzazione del danno alla salute si debba operare un incremento in vista del ristoro di ulteriori pregiudizi riconducibili alle lesioni subite della vittima che non sono stati specificamente allegati, il danno non patrimoniale subito da deve essere riconosciuto Parte_1
limitatamente alla percentuale di incidenza sulla sua integrità psico-fisica delle lesioni provocate dalla condotta imperita e negligente del medico al momento della individuazione del corretto approccio terapeutico.
Il Collegio medico - in seguito alle osservazioni formulate da parte attrice in relazione alla quantificazione del danno permanente accertato originariamente nella misura del 3% (si veda la risposta al quesito n. 7 riportata a pag. 28 della relazione peritale: “i postumi permanenti, considerando che la funzionalità respiratoria del sig. , stante l'ultima spirometria eseguita il 18.07.2024, è Pt_1
nella norma, sono riferibili a un deficit ventilatorio non misurabile legato all'asportazione di una parte, seppur esigua, di parenchima polmonare ed alla alterazione anatomica della gabbia toracica secondaria alla toracotomia, valutabile in base ai parametri valutativi in uso in ambito medico-legale nella misura del 3% (ovvero esiti di exeresi polmonare segmentaria atipica, in assenza
o con sfumata ripercussione funzionale) - ha accertato che le lesioni riportate da hanno provocato postumi permanenti complessivamente Parte_1
valutabili nella misura dell'8%, comprensivo di una “ulteriore componente inerente le ripercussioni estetiche riconducibili agli accessi chirurgici per il suddetto intervento. Queste, in considerazione della descrizione presente nell'esame obiettivo (indicazione delle dimensioni ed aspetto cheloideo di una di esse, delle caratteristiche cromatiche rientranti nella norma e pertanto non meglio dettagliate nel verbale), andranno fatte rientrare a cavallo tra la prima e
21 la seconda classe di danno estetico e dunque inquadrate con una stima pari al 5-
6%” (si veda pag. 39 della relazione peritale depositata dal Collegio medico in data 14-1-2025).
Gli ausiliari, poi, hanno accertato che le lesioni riportate in seguito all'intervento hanno impedito all'attore di attendere alle sue ordinarie occupazioni per un periodo complessivo di 24 giorni, determinando una invalidità temporanea totale di 6 giorni, una inabilità temporanea parziale al 75% di 6 giorni, una inabilità temporanea parziale al 50% di 6 giorni e una inabilità temporanea parziale al 25% di 6 giorni.
Sul punto, a fronte delle osservazioni formulate dalla parte attrice, in particolar modo rispetto alla quantificazione del danno biologico, sia temporaneo che permanente, appare opportuno precisare che questo Giudice ritiene condivisibili le conclusioni sull'entità del danno all'integrità psico-fisica contenute nella relazione peritale (8%), in quanto ampiamente argomentata sia con riferimento alle Linee guida e ai criteri di calcolo applicabili a lesioni analoghe sia con riferimento al pregiudizio estetico, che, seppur minimo, è derivato dalla deformità anatomica.
Quanto alla individuazione del parametro per la liquidazione del danno non patrimoniale, venendo in rilievo un danno alla salute con postumi permanenti inquadrabili nella categoria delle micropermanenti (postumi pari o inferiori al
9%), devono essere utilizzati come parametro di valutazione gli specifici criteri di liquidazione del danno da micropermanenti previsti dall'articolo 139 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 per l'ipotesi in cui il danno sia derivato dalla circolazione dei veicoli a motore e applicabili anche ai danni derivanti da responsabilità sanitaria in forza dell'espresso rinvio contenuto nell'articolo 7 comma 4 della legge n. 24 del 2017: in tema di responsabilità sanitaria appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche ai fatti
22 lesivi verificatisi prima dell'entrata in vigore dell'articolo 7 quarto comma della legge n. 24 del 2017, che richiama il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle Tabelle elaborate ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), e ai giudizi pendenti a quella data in relazione ai quali non si sia formato il giudicato interno sul quantum è applicabile la suddetta disciplina, in quanto la stessa non incide sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità, ma si rivolge direttamente al Giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità nella liquidazione equitativa del danno (si veda in tal senso Corte di cassazione n.
28990 del 2019).
Pertanto, il danno all'integrità psico-fisica subito dall'attore in conseguenza dell'errore terapeutico per cui è causa deve essere liquidato in via equitativa - sulla base delle suddette Tabelle, tenendo conto dell'età del danneggiato all'epoca dell'evento dannoso (55 anni), della durata dell'inabilità, della natura e dell'entità delle lesioni - nella somma complessiva di euro 13.386,17, di cui euro 12.543,47 per invalidità permanente ed euro 842,70 per invalidità temporanea, di cui euro
337,08 per invalidità temporanea totale (euro 56,18 x 6 giorni), euro 252,81 per inabilità temporanea parziale al 75% (euro 42,13 x 6 giorni), euro 168,54 per inabilità temporanea parziale al 50% (euro 28,09 x 6 giorni) ed euro 84,27 per inabilità temporanea parziale al 25% (euro 14,04 x 6 giorni).
Tanto chiarito anche in ordine al quantum della pretesa risarcitoria, occorre rilevare che di ha chiamato in causa il dott. CP_1 Controparte_1
individuandolo innanzitutto come soggetto tenuto a rispondere Controparte_2
in via esclusiva della pretesa azionata dall'attore sul presupposto che le censure mosse da quest'ultimo riguardassero l'esecuzione di obbligazioni di stretta competenza dello stesso medico e soltanto in via subordinata formulando nei confronti del terzo chiamato una domanda di regresso in via anticipata per
23 l'ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal danneggiato nei suoi confronti.
Per effetto della individuazione, ad opera del chiamante, del dott.
[...]
quale effettivo responsabile del fatto dannoso allegato a fondamento CP_2
della domanda risarcitoria (laudatio auctoris), quest'ultima deve intendersi automaticamente estesa nei confronti dello stesso medico.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità è assolutamente univoca nell'affermare che la estensione automatica della domanda implica che la chiamata in causa venga effettuata dal convenuto al fine di sottrarsi alla pretesa risarcitoria con "indicazione del terzo quale esclusivo responsabile" del danno: in tal senso l'automatico coinvolgimento del terzo nell'accertamento dello stesso rapporto obbligatorio che è già oggetto del giudizio si giustifica pienamente, poiché essendo "unico" il rapporto da accertare (tale essendo il rapporto tra il danneggiato-attore e l'autore della condotta da cui è derivato il danno), si tratta soltanto di stabilire chi tra i due soggetti che negano di essere entrambi l'effettivo destinatario della pretesa risarcitoria sia il vero responsabile in via alternativa (il convenuto o il terzo), ovviamente fatta salva in ogni caso la facoltà dell'attore di rinunciare successivamente alla domanda, automaticamente estesa, nei confronti del terzo (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione civile n. 30601 del
2018 e Corte di cassazione n. 5580 del 2018).
Quanto alla domanda di regresso formulata in via subordinata dalla struttura sanitaria convenuta nei confronti del terzo chiamato in causa, occorre premettere che per le ragioni di cui si è già detto nel caso che ci occupa non sono applicabili le norme dettate dagli articoli 9 e 13 della legge n. 24 del 2017 in tema di azione di rivalsa esercitata dalla struttura sanitaria nei confronti del medico, dal momento che il fatto illecito generatore del danno oggetto del giudizio si è verificato prima della sua entrata in vigore, sicchè il quadro normativo di riferimento deve essere
24 individuato nella norma di carattere generale dettata dall'articolo 2055 c.c., il quale prevede che se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate fra loro al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Chiarita la portata e gli effetti della chiamata in causa del terzo, occorre rilevare che, indipendentemente dal rapporto che la lega al medico (rapporto di lavoro subordinato, convenzione..), la struttura sanitaria deve ritenersi responsabile nei confronti del paziente anche nell'ipotesi in cui si avvalga per l'erogazione della prestazione di un medico scelto dallo stesso paziente, quale suo ausiliario necessario, posto che sussiste un collegamento fra la prestazione eseguita da quest'ultimo e la sua organizzazione aziendale (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 13953 del 2007 e Corte di cassazione n. 18610 del 2015), configurandosi, quindi, a suo carico una responsabilità diretta per fatto proprio in attuazione della norma dettata dall'articolo 1228 c.c. (responsabilità per fatto degli ausiliari), che obbliga al risarcimento del danno chiunque si avvalga dell'opera di terzi per adempiere la propria obbligazione (si veda in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 29001 del 2021).
Quanto ai rapporti interni fra il medico e la struttura sanitaria, poi, la giurisprudenza di legittimità più recente limita la possibilità dell'Ente ospedaliero di rivalersi integralmente nei confronti del sanitario all'ipotesi in cui lo stesso fornisca la dimostrazione non soltanto della colpa esclusiva del medico nella causazione del danno, ma anche della derivazione causale dell'evento lesivo da una condotta eccezionale, inescusabilmente grave e imprevedibile del sanitario dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e dell'assenza di trascuratezza nell'adempimento del contratto di spedalità da parte
25 della stessa struttura, comprensive dei controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 34516 del 2023 e, proprio con riferimento a fattispecie relativa a fatti verificatisi nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 24 del 2017, Corte di cassazione n. 29001 del
2021), in quanto l'Ente ospedaliero accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, ferma restando in ogni caso l'esclusione dell'azione di regresso nell'ipotesi in cui manchi il presupposto dell'addebitabilità del fatto dannoso alla condotta imperita o negligente del sanitario, dal momento che l'operatività dell'articolo 2055 c.c. nei rapporti interni fra obbligati in solido presuppone l'imputabilità del fatto dannoso a tutti i debitori solidali.
Chiarita la qualificazione della domanda proposta nei confronti del medico, si rende necessario verificare la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità (anch'essa di natura contrattuale, stante l'inoperatività dello statuto della responsabilità del medico introdotto dall'articolo 7 della legge n. 24 del
2017) a carico del dott. alla luce degli elementi acquisiti nel Controparte_2
corso del giudizio: in primo luogo, risulta documentalmente provato dal registro operatorio il contatto sociale del paziente con il dott. , il quale ha CP_2
eseguito l'intervento di VATS per resezione sublobare in data 29-4-2014 (si veda registro operatorio recante la firma del sanitario, prodotto sub 8 nel fascicolo di parte convenuta); inoltre, tale circostanza risulta provata anche dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla dott.ssa medico curante di , Per_1 Parte_1
la quale ha dichiarato che il proprio assistito l'aveva informata di essere stato contattato dal dott. che gli aveva comunicato la necessità di sottoporlo CP_2
ad un ampliamento della resezione affinché fosse radicale, così confermando sia la sussistenza del rapporto precedentemente instaurato col paziente sia l'esecuzione di un intervento soltanto parziale e non risolutivo.
26 Quanto al nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e il danno-evento dedotto in giudizio, si ritiene che, alla luce delle conclusioni formulate dal
Collegio nominato nel corso del giudizio, sia emersa la prova della riconducibilità sul piano causale della lesione all'integrità fisica patita dal paziente alla condotta negligente del chirurgo che lo ha inopportunamente e inefficacemente sottoposto ad un intervento chirurgico di resezione nodulare sublobare, nonostante il quadro clinico non richiedesse un approccio chirurgico e, in ogni caso, senza asportare il nodulo effettivamente rilevato dagli esami diagnostici.
Pertanto, deve essere riconosciuta la responsabilità del medico, ma allo stesso tempo deve escludersi che la stessa elida la responsabilità solidale della struttura sanitaria, dal momento che quest'ultima non ha dimostrato che l'evento lesivo lamentato dal paziente sia stato provocato da una condotta eccezionale, inescusabilmente grave e imprevedibile del sanitario.
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da nei confronti dell' ed estesa Parte_1 CP_6
automaticamente al dott. la struttura sanitaria convenuta e il Controparte_2
terzo chiamato in causa devono essere condannati in solido fra loro al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 13.386,17 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, mentre la domanda di regresso proposta in via subordinata dalla struttura sanitaria nei confronti del medico deve essere rigettata.
Sull'importo complessivo liquidato a favore dell'attore devono essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata (non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) di anno in anno dalla data dell'evento dannoso (28-4-2014) fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
27 Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, nei rapporti fra l'attore, da un lato, e la struttura sanitaria convenuta e il terzo chiamato, dall'altro, le stesse seguono il principio della soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c., non potendo operare, nonostante l'accoglimento soltanto parziale della domanda, la compensazione delle spese in attuazione del principio di soccombenza reciproca di cui all'articolo 92 primo comma c.p.c. alla luce della recente pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione, che hanno escluso che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo possa dare luogo a reciproca soccombenza ed hanno ritenuto ammissibile in tal caso la compensazione delle spese processuali soltanto in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 secondo comma c.p.c. (Corte di cassazione Sezioni Unite
n. 32061 del 2022).
Pertanto, le spese del giudizio devono essere poste a carico dell'
[...]
e del dott. in solido fra Controparte_1 Controparte_2
loro e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e applicando i valori medi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-
2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo
41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di
28 cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
Invece, nei rapporti fra la struttura sanitaria e il terzo chiamato in causa, la mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa rende ultronea la pronuncia sulle spese del giudizio.
Le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico della struttura sanitaria convenuta e del terzo chiamato in causa in solido fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
LI, pronunciando definitivamente sulla domanda principale proposta, con atto di citazione notificato in data 29-3-2018, da nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
di ,
[...] Controparte_1
estesa al dott. nonché sulla domanda di regresso proposta, con Controparte_2
atto di citazione per la chiamata in causa del terzo notificato in data 5-11-2018, dall' nei confronti del dott. Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così Controparte_2
provvede:
29 - dichiara la contumacia del dott. Controparte_2
- accoglie parzialmente la domanda principale e, per l'effetto, condanna l'
[...]
Controparte_1
e il dott. in solido fra loro al pagamento in favore di
[...] Controparte_2
della somma complessiva di euro 13.386,17 a titolo di Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale, oltre agli interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 28-4-2014 e rivalutata anno per anno sulla base degli indici
Istat dei prezzi al consumo fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo;
- rigetta la domanda di regresso proposta dall' Controparte_1
nei confronti del dott.
[...] Controparte_2
- condanna l' e il dott. Controparte_1 [...]
in solido fra loro al pagamento in favore di delle CP_2 Parte_1
spese processuali, che liquida nell'importo complessivo di euro 5.885,82, di cui euro 808,82 per esborsi ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- nulla per le spese nei rapporti fra l' Controparte_1
e il dott.
[...] Controparte_2
- pone definitivamente a carico dell' Controparte_1
e del dott. in solido fra loro il pagamento delle
[...] Controparte_2
spese relative alla C.T.U., liquidate con separato decreto.
Potenza, 2-12-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella LI
30
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1066/2018 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria per responsabilità sanitaria e vertente
[...]
, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Princigalli in Parte_1
virtù di mandato in calce all'atto di citazione e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- ATTORE -
E
Controparte_1
in persona del
[...]
Direttore generale, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Oliviero in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio della stessa domiciliato;
- CONVENUTO –
NONCHÉ
Dott. Controparte_2
1 - TERZO CHIAMATO CONTUMACE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 29-3-2018 agiva in Parte_1
giudizio nei confronti di di al fine di ottenere CP_1 CP_1 CP_1
il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito a causa delle conseguenze lesive, riconducibili alla imperizia e negligenza del sanitario, che lo aveva sottoposto ad un intervento di resezione polmonare presso l'
[...]
Controparte_1
di . CP_1 CP_1 Controparte_1
In particolare, l'attore allegava a fondamento della domanda che:
- in data 25-06-2012 aveva eseguito un esame radiologico del torace presso il
Dipartimento di Scienze Radiologiche della Casa Sollievo della Sofferenza di San
NN RO, da cui era emersa una formazione nodulare di circa 8 mm nel segmento anteriore del lobo polmonare inferiore destro confermata anche all'esito del medesimo esame ripetuto in data 13-09-2012 e della TC torace eseguita in data 7-1-2013 presso la stessa struttura, dove in data 15-7-2013 aveva eseguito
2 anche una PET, che aveva evidenziato la non apprezzabilità di significativa fissazione del radiofarmaco in corrispondenza della nodulazione polmonare;
- tali esiti erano stati sottoposti a medici di sua fiducia che gli avevano consigliato di recarsi presso l' di , in quanto centro specializzato in materia, al CP_1 CP_1
fine di ricevere ulteriore parere circa l'opportunità di rimuovere il nodulo;
- in data 28-4-2014, ricoverato presso l' di , era CP_1 Controparte_1
stato sottoposto, in duplice accesso videolaparoscopico e minitoracotomia, a wedge resectione del segmento basale esterno, sede di nodularità pericentimetrica
a margini levigati, di consistenza parenchimatosa, con esame istologico estemporaneo, che aveva evidenziato iperplasia degli pneumociti, ed era stato dimesso in data 3-5-2014 con diagnosi di “Npl del polmone destro. Calcolosi della colecisti. In attesa di esame istologico definitivo” e prescrizione di medicazioni, ginnastica respiratoria, terapia medica e controllo al 14-5-2014;
- al controllo del 13-5-2014, essendo emerso dall'esame istologico definitivo
“Nodulo segmento latero-basale polmone destro: parenchima polmonare sede di lieve flogosi cronica, iperplasia degli pneumociti di 2° tipo, focolai di antracosi e stravasi emorragici recenti” ed era stato dimesso con diagnosi di “Focolaio di flogosi cronica ed entracosi del segmento polmonare latero-basale sinistro in esiti di carcinoma papillifero della tiroide pluritrattato”, era stato invitato a sottoporsi ad altra visita di controllo nel mese di Agosto, previa esecuzione di RX e TC torace;
- rientrato a casa, essendo stato contattato nella stessa giornata dal dott.
[...]
affinché rientrasse nella struttura per una estensione della resezione, CP_2
risultata incompleta, aveva richiesto spiegazioni ed era stato rassicurato dallo stesso medico, che aveva minimizzato, pur insistendo sulla opportunità di ampliare la resezione affinché fosse radicale;
- a fronte di tale sollecitazione, aveva sottoposto la documentazione medica ad
3 altri medici e, su prescrizione del proprio medico curante, dott.ssa Per_1
si era sottoposto in data 25-10-2014 ad una TC torace presso l'U.O.
[...]
Diagnostica per immagini del P.O. di Canosa di Puglia, all'esito della quale aveva appreso la presenza di un “nodulo polmonare, a margini lisci, delle dimensioni massime di 12 mm al segmento apicale inferiore destro”;
- il nodulo originariamente rilevato non era mai stato asportato e le dimensioni invariate ne attestavano la benignità, con la conseguenza che sarebbe stato opportuno attendere prima di sottoporlo ad interventi e a ripetuti esami radiologici che avevano sovraccaricato l'organismo di radiazioni;
- eseguita un'ulteriore TC torace presso il Policlinico Universitario “Gemelli” di
Roma, aveva ricevuto conferma delle immodificate dimensioni (circa 12,3 mm di maggior diametro) della lesione nodulare solida, a margini netti, non calcifica, localizzata nel segmento apicale del ID e della natura benigna della lesione stessa;
- dall'esame della documentazione era chiaramente emerso che l'intervento di resezione del segmento basale esterno del polmone destro eseguito al fine di rimuovere un nodulo benigno era stato del tutto intempestivo, inopportuno ed inefficace;
- pertanto, con raccomandata del 21-1-2016 aveva proceduto a richiedere il risarcimento del danno biologico, permanente e temporaneo (46 giorni di invalidità temporanea e postumi permanenti nella misura del 15%), e morale patito;
- l' di , dando seguito alla sua richiesta, lo aveva invitato a CP_1 CP_1
sottoporsi a visita medica presso il proprio consulente di fiducia;
- nel corso della visita era stata esaminata tutta la documentazione medica, comprensiva anche del parere medico-legale che egli aveva stragiudizialmente richiesto al dott. , il quale aveva accertato che a causa dell'intervento a cui Per_2
4 era stato sottoposto in assenza di una reale necessità egli aveva subito un danno biologico temporaneo quantificabile in complessivi 46 giorni, di cui 6 giorni per
ITT, 10 giorni per ITP al 75%, 15 giorni per ITP al 50% e 15 giorni di ITP al 15%
e un danno biologico permanente in misura non inferiore al 15%, liquidabile complessivamente in euro 58.005,00, a cui doveva aggiungersi la personalizzazione per le ripercussioni, anche a titolo di mancato reddito per la perdita delle giornate lavorative;
- inoltre, a causa della condotta colposa del sanitario, egli aveva subito un danno morale quantificabile nella misura di un terzo del danno biologico e, perciò, liquidabile in euro 19.333,33;
- egli aveva, altresì, subito un danno patrimoniale per gli esborsi sostenuti a titolo di spese mediche, quantificate nell'importo complessivo di euro 2.175,00;
- stante l'inerzia della struttura nell'adempimento della propria obbligazione risarcitoria, egli aveva promosso il tentativo obbligatorio di conciliazione presso l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Potenza, che si era concluso con esito negativo in data 15-11-2017.
Alla luce di tali premesse in fatto, l'attore chiedeva che, accertata la responsabilità dell' Controparte_1
, quest'ultimo
[...]
venisse condannato al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, quantificato nell'importo complessivo di euro 65.000,00 ovvero in quello minore o maggiore accertato in corso di causa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal fatto dannoso fino al soddisfo.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25-10-2018 si costituiva in giudizio l' Controparte_1
di ,
[...] Controparte_1
il quale in via pregiudiziale chiedeva, previo differimento dell'udienza di
5 comparizione, di essere autorizzato alla chiamata in causa del dott.
[...]
in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per CP_2
violazione del principio di effettività della mediazione conclusasi con un verbale negativo nel quale si era dato atto che le parti “non erano interessate a dare effettivo inizio alla mediazione”; nel merito chiedeva il rigetto della domanda, in quanto infondata nell'an debeatur: in particolare, deduceva che la decisione del sanitario di richiamare il paziente per estendere la resezione polmonare era stata giustificata dalla sua storia clinica di patologia tumorale maligna e la scelta di intervenire in mini-toracotomia era stata corretta, in quanto meno traumatica;
evidenziava, inoltre, che il percorso diagnostico era stato puntuale ed approfondito per un paziente con esiti di carcinoma follicolare tiroideo e che l'approccio chirurgico sulla lesione polmonare, peraltro assolutamente necessario secondo la letteratura scientifica, comunque annoverava tra le evenienze possibili nella misura del 50% anche l'inefficacia, nei casi in cui il nodulo da asportare avesse avuto dimensioni inferiori a 15 mm;
precisava, altresì, che, nonostante la mancata rimozione del nodulo rilevato radiologicamente, l'intervento aveva consentito l'individuazione e l'asportazione di una nodularità parenchimale non evidenziabile con le comuni indagini radiologiche. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, la struttura sanitaria chiedeva che il risarcimento fosse limitato al danno biologico nella misura del 3% e che il dott. venisse condannato a tenerla indenne dagli effetti della soccombenza. CP_2
In seguito alla notifica dell'atto di citazione per la chiamata del terzo in data 5-11-
2018, il dott. non si costituiva in giudizio. Controparte_2
Esaurita la fase istruttoria - nel corso della quale veniva espletata la prova testimoniale richiesta dall'attore e veniva disposta una consulenza tecnica d'ufficio -, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del
26 Settembre 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la causa veniva
6 riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di quaranta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del terzo chiamato in causa, il quale, nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo, non si è costituito in giudizio.
Sempre in via preliminare deve essere disattesa l'eccezione di improcedibilità della domanda sollevata dalla struttura sanitaria convenuta sul presupposto che non potesse ritenersi validamente esperito il tentativo di mediazione, in quanto conclusosi con un verbale che accertava la carenza di interesse delle parti a dare avvio alla procedura: sul punto deve osservarsi che il verbale nel quale si è dato atto che le parti comparse davanti all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli
Avvocati di Potenza in data 15-11-2017 “non sono interessate a dare effettivo inizio alla mediazione”, risulta espressivo di una volontà negativa di addivenire ad una soluzione concordata e che, pertanto, consente di ritenere che l'attore abbia documentato di avere esperito inutilmente la proceduta di mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5 primo comma del Decreto legislativo n. 28 del 2010 nelle controversie di risarcimento del danno derivante da responsabilità sanitaria (si veda il verbale di mediazione negativo datato 15-11-2017 prodotto nel fascicolo attoreo).
Sempre in via preliminare rispetto all'esame del merito della domanda occorre delineare lo statuto della responsabilità azionata nei confronti della struttura sanitaria, precisando che nel presente giudizio non trova applicazione la disciplina sostanziale dettata dalla legge n. 24 del 2017 (legge Gelli-Bianco) per le seguenti ragioni.
Il ricovero presso l'U.O. di Toracica dell' di in CP_3 CP_1 CP_1
7 nel corso del quale è stato sottoposto a intervento CP_1 Parte_1
chirurgico di “Resezione atipica del lobo inferiore destro in toracotomia laterale previa esplorazione VATS”, da cui, secondo la prospettazione attorea, sarebbero derivati esiti cicatriziali nella regione toracica destra, algie nelle sedi di acceso chirurgico, limitazione funzionale alla spalla e persistente stato d'ansia, è durato dal 28-4-2014 al 3-5-2014 e, quindi, si colloca temporalmente prima dell'entrata in vigore della legge n. 24 del 2017 (1° aprile 2017).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale - da cui non vi sono ragioni per discostarsi, in quanto conforme ai principi generali sull'efficacia nella legge nel tempo stabiliti dall'articolo 11 delle preleggi - in tema di responsabilità sanitaria le norme poste dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 158 del
2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012, e dall'articolo 7 comma 3 della legge n. 24 del 2017 non hanno efficacia retroattiva e non sono applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (Corte di cassazione n. 28994 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 28881 del
2019) e “la legge n. 24 del 2017 disegna compiutamente un nuovo sistema di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie e ha, pertanto, natura sostanziale, di tal che le disposizioni di natura processuale, pure in essa contenute, non possono che leggersi in stretta ed indispensabile connessione con il complesso del nuovo regime sostanziale di responsabilità, del quale rappresentano mero corollario, non essendone ipotizzabile un'applicazione avulsa dall'intera vigenza del nuovo sistema” (Corte dei conti n. 536 del 2017 e nello stesso senso
Corte dei conti Sezione Piemonte n. 15 del 2023 e n. 20 del 2023).
Tanto premesso in ordine all'inoperatività nel caso che ci occupa dello statuto della responsabilità civile extracontrattuale previsto dall'articolo 7 terzo comma della legge n. 24 del 2017 con riferimento al medico dipendente della struttura sanitaria e all'inapplicabilità delle norme dettate dagli articoli 9 e 13 della stessa
8 legge in tema di azione di regresso esercitata dalla struttura sanitaria nei confronti del medico, si rende necessario precisare che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale, in quanto il rapporto che si instaura fra il paziente e l'Ente ospedaliero trova la propria fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, nel quale, a fronte dell'obbligo di pagamento del corrispettivo che grava sul servizio sanitario nazionale, insorgono a carico della struttura sanitaria obblighi alberghieri in senso lato e obblighi di messa a disposizione del personale medico e di apprestamento delle attrezzature necessarie, con la conseguenza che l'Ente ospedaliero deve essere considerato responsabile non soltanto in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte ai sensi dell'articolo
1218 c.c. ove i danni lamentati siano riconducibili alla inadeguatezza della struttura, ma anche in ipotesi di inadempimento della prestazione medico- professionale svolta dal medico, quale suo ausiliario necessario, ai sensi dell'articolo 1228 c.c. (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n.
19133 del 2004, Corte di cassazione n. 13953 del 2007 e Corte di cassazione n.
1620 del 2012).
Dalla qualificazione della responsabilità dell'Ente ospedaliero come responsabilità contrattuale derivano due conseguenze che attengono l'una alla individuazione del termine di prescrizione del diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno e l'altra alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova.
Quanto al primo profilo, l'azione risarcitoria fondata sulla responsabilità della struttura sanitaria per il danno alla persona causato da imperizia nell'attività diagnostica o terapeutica oppure nell'esecuzione di una operazione chirurgica è soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (in tal senso ex plurimis
Corte di cassazione n. 9085 del 2006).
In relazione alla distribuzione dell'onere probatorio, la giurisprudenza di
9 legittimità è consolidata nel ritenere che in tema di responsabilità contrattuale, in attuazione dei principi generali dettati dall'articolo 2697 c.c., l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere il risarcimento del danno deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, il pregiudizio subito a causa del dedotto inadempimento dell'altro contraente e l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata, limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre grava su quest'ultimo l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2221 del 1984, Corte di cassazione n. 8336 del 1990, n. 8336 del
1990, Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e Corte di cassazione n. 3373 del 2010).
A specificare come si distribuisca fra le parti l'onere della prova in tema di responsabilità sanitaria è intervenuta di recente la Corte di cassazione, che nella sentenza n. 28991 dell'11 novembre 2019, ha affermato il seguente principio di diritto: ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per
l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica o
l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Sul presupposto che in tema di responsabilità sanitaria l'interesse corrispondente alla prestazione è soltanto strumentale all'interesse primario alla cui soddisfazione
10 è finalizzata l'obbligazione dedotta in contratto (diritto alla salute) e che il danno evento (aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie) consiste nella lesione non dell'interesse strumentale, ma dell'interesse presupposto a quello regolato dal contratto, interesse presupposto che rileva come motivo comune ad entrambe le parti a livello della causa del contratto, la più recente giurisprudenza ritiene che il paziente danneggiato, che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa della imperizia, negligenza o imprudenza del medico nella esecuzione della prestazione sanitaria, deve dimostrare l'esistenza del contratto o del contatto sociale, il verificarsi di un evento di danno alla salute e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate
(causalità giuridica), ma anche la riconducibilità dell'insorgenza o l'aggravamento della patologia da cui è affetto (evento di danno) alla condotta del sanitario
(causalità materiale); soltanto dopo che il creditore/danneggiato ha provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorge a carico del debitore (struttura ospedaliera e medico) l'onere di dimostrare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, costituisce circostanza pacifica fra le parti - in quanto allegata da a fondamento della Parte_1
domanda e non contestata dall' , che, argomentando sulla CP_1
correttezza delle scelte chirurgiche effettuate dal sanitario che ha eseguito la resezione polmonare e contestando la quantificazione dei danni, si è difeso sulla base di argomentazioni logicamente incompatibili con la volontà di negarla - e, comunque, emerge dalla documentazione prodotta (si veda la copia dell'estratto della cartella clinica n. 2183/2014 prodotta al n. 5 nel fascicolo di parte attrice) che è stato ricoverato presso l'U.O. di Chirurgia Toracica Parte_1
11 del dal 28-4-2014 al 3-5-2014 e che in data 28-4-2014 è stato CP_1
sottoposto a resezione atipica del lobo inferiore destro in toracotomia laterale previa esplorazione VATS.
Pertanto, acquisita la prova della stipulazione del contratto atipico per effetto dell'accesso del paziente presso la struttura sanitaria e del contatto sociale con il medico dipendente della stessa struttura sanitaria che ha eseguito l'intervento dal quale, secondo la prospettazione attorea, sarebbero derivate le conseguenze lesive lamentate, occorre verificare se abbia o meno trovato riscontro probatorio l'allegazione del paziente della riconducibilità sul piano causale degli eventi di danno lamentati (esiti cicatriziali nella regione toracica destra, algie nelle sedi di acceso chirurgico, limitazione funzionale alla spalla e persistente stato d'ansia) ad un errore terapeutico del sanitario.
Dal momento che la consulenza tecnica di parte non ha pieno valore probatorio, ma efficacia di mero indizio, al pari di ogni documento proveniente da un terzo, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del Giudice, posto che con essa il consulente tecnico di parte avvalora con una serie di valutazioni di carattere tecnico le tesi difensive della parte (in tal senso Corte di cassazione n. 33503 del
2018 e Corte di cassazione n. 23555 del 2019), nel corso del giudizio è stata disposta consulenza tecnica di ufficio al fine di verificare il rapporto di causalità fra i postumi permanenti lamentati dal paziente e l'operato dei sanitari che hanno eseguito l'intervento di resezione sul lobo inferiore destro del polmone.
Il Collegio medico nominato, composto da un medico legale e da uno specialista in oncologia e, quindi, da professionisti muniti di specifiche competenze - con valutazione che appare condivisibile, in quanto adeguatamente motivata ed immune da vizi logici e scientifici - ha accertato che:
1) all'epoca dei fatti occorsi il sig. aveva 55 anni ed una lieve e pregressa Pt_1
abitudine tabagica (6 packs/years), era affetto da ipotiroidismo in quanto,
12 essendo stato sottoposto nel 2012 (a 53 anni) a tiroidectomia per carcinoma tiroideo, necessitava di terapia ormonosostitutiva e da colelitiasi. Dalle patologie da cui risultava essere affetto, dall'anamnesi, dal diario clinico e dagli accertamenti preliminari all'intervento chirurgico (eseguito in data 29.04.2014) della cartella clinica relativa al ricovero presso l'U.O.C. di Chirurgia Toracica del CROB di è possibile dedurre che fosse in discrete CP_1 CP_1
condizioni cliniche generali. Inoltre, nella fattispecie, l'anamnesi cardiologica era silente, come documentato dall'ECG agli atti del 23.04.2014; gli esami ematici (comprensivi di funzionalità tiroidea) del 28.04.2014 erano nella norma;
la spirometria del 28.04.2014 (nella norma) escludeva un deficit ventilatorio;
la
TC del torace del 28.04.2014 benché evidenziasse il noto nodulo polmonare al
ID (invariato rispetto ai precedenti controlli) non documentava un quadro di broncopatia cronica e, come reperto accessorio, confermava la presenza di un calcolo nella colecisti;
2) in occasione del riscontro di neoplasia maligna della tiroide, fu riscontrato ad una TC del torace del 28.06.2012 un nodulo solido, non calcifico, di circa 1 cm di diametro, al segmento laterale del lobo inferiore del polmone destro (ID). In base alle caratteristiche morfologiche e dimensionali del nodulo, conformemente alle Linee Guida della il sig. ripeteva una TC del torace a Controparte_4 Pt_1
distanza di 3 mesi (in data 14.09.2012), così come consigliato dai medici afferenti alla “Casa Sollievo della Sofferenza” di San NN RO, che confermava la stazionarietà morfo-volumetrica del noto nodulo. A distanza di ulteriori 4 mesi
(in data 11.01.2013) dal primo riscontro il ricorrente ripeteva la TC del torace che confermava la presenza del suddetto nodulo con sovrapponibili caratteristiche morfo-dimensionali. In base alle Linee Guida dell'ACCP il paziente era presumibilmente classificabile come a rischio intermedio (storia di fumo poco rilevante ovvero lieve e pregressa abitudine tabagica, 6 packs/years;
13 età > 40 anni, anamnesi positiva per neoplasia maligna), pertanto in data
15.07.2013 eseguiva PET con 18-FDG che evidenziava la non apprezzabilità di significativa fissazione del radiofarmaco in corrispondenza della nodulazione polmonare evidenziata alla TC.
Nonostante il nodulo polmonare solido fosse rimasto invariato morfo- volumetricamente dopo 7 mesi di follow up strumentale e non avesse caratteristiche radiometaboliche sospette alla PET e non fosse stata accertata istologicamente la malignità mediante una biopsia, il sig. veniva sottoposto Pt_1
ad intervento chirurgico di “Wedge resection del segmento basale esterno” del
ID in data 29.04.2014, ad opera del dott. all'epoca dei fatti, Controparte_2
Direttore della U.O.C. di Chirurgia Toracica del CROB di Vulture CP_1
(PZ). Inoltre, in data 28.04.2014, e precisamente dopo 10 mesi dal primo riscontro del nodulo, il sig. ripeteva una TC del Torace senza m.d.c. che Pt_1
recitava:”Si conferma la presenza di unico nodulo polmonare, pericentimetrico a carico del lobo inferiore di destra, omogeneo e a margini regolari”.
Ciononostante, a fronte dell'ennesima conferma della stazionarietà morfo- volumetrica del noto nodulo polmonare dopo 10 mesi di follow up, veniva, comunque sottoposto in data 29.04.14 all'intervento chirurgico suddetto. È evidente come il comportamento del dott. non fu conforme alle Linee CP_2
Guida della e dell' in quanto non vi era indicazione a Controparte_4 CP_5
sottoporre il sig. all'intervento chirurgico effettuato, ma esclusivamente al Pt_1
monitoraggio strumentale del nodulo;
3) qualora l'intervento chirurgico avesse avuto il duplice scopo diagnostico- terapeutico nell'errata presunzione che il nodulo fosse di natura maligna, il suddetto obiettivo non sarebbe stato neanche portato a termine, in quanto il nodulo non era stato compreso nell'ambito del pezzo operatorio rimosso. La conferma di tale evidenza è data dall'esame estemporaneo, dall'esame istologico
14 definitivo e dalle indagini radiologiche (Rx e TC del torace) effettuate dal sig.
dopo l'intervento chirurgico. Qualora la descrizione macroscopica Pt_1
dell'esame estemporaneo fosse stata con attenzione letta, sarebbe stato possibile dedurre dalle dimensioni riportate che il nodulo incluso nel pezzo operatorio (del diam. di circa 0,6 cm) resecato non era quello noto (diam. di circa 1 cm). Alla luce di tanto, sarebbe stato possibile, in corso del medesimo intervento, ampliare
i margini di resezione chirurgica. In conclusione, l'intervento chirurgico non solo non era indicato ma non fu neanche eseguito conformemente alla lex artis, al pari del comportamento del chirurgo, dott. Controparte_2
4) Preliminarmente all'intervento chirurgico programmato il sig. fu Pt_1
correttamente sottoposto a tutte le indagini del caso. Tuttavia, in particolare alla luce della TC del torace eseguita il giorno prima dell'intervento chirurgico e che documentava una stazionarietà morfo-volumetrica del nodulo polmonare al ID dopo 10 mesi dal primo riscontro, i medici afferenti alla U.O.C. di Chirurgia
Toracica del di in non avrebbero dovuto sottoporre il CP_1 CP_1 CP_1
paziente all'intervento chirurgico. La decisione di sottoporre il sig. Pt_1
all'intervento chirurgico di “Wedge resection” è stata intempestiva, inopportuna ed inefficace. Nel caso di specie, non vi furono in rilievo problemi tecnici di particolare difficoltà che trascendessero la preparazione media o non ancora sufficientemente studiati dalla scienza medica ovvero rispetto ai quali siano stati discussi nella scienza medica sistemi diagnostici, terapeutici e di tecnica chirurgica diversi e incompatibili tra loro;
5) i medici afferenti alla U.O.C. di Chirurgia Toracica del di CP_1 CP_1
avrebbero dovuto certificare che l'intervento chirurgico non doveva
[...]
essere eseguito in quanto non indicato conformemente alle linee guida della
e dell'ACCP e, contestualmente, avrebbero dovuto consigliare Controparte_4
di proseguire il monitoraggio strumentale del nodulo che in base alla storia
15 naturale (10 mesi di follow up già trascorsi) possedeva con presumibile certezza i caratteri di nodulo benigno;
6) il ragionamento medico-legale finora condotto porta a suggerire come errata
l'indicazione all'atto chirurgico poi effettivamente condotto. Ne deriva che il danno temporaneo e permanente che verrà di seguito indicato potrà essere integralmente ricondotto all'evento per cui è causa (si vedano pag. 24 e seguenti della relazione peritale depositata in data 14-1-2025 dal Collegio medico composto dal dott. , quale specialista in Medicina legale, e dalla Persona_3
dott.ssa , quale specialista in Oncologia). Persona_4
Alla luce delle condivisibili conclusioni alle quali è pervenuto il Collegio medico, deve ritenersi che il creditore/paziente - sul quale, sulla base dei suesposti principi sulla distribuzione dell'onus probandi in tema di responsabilità sanitaria, gravava il relativo onere della prova - abbia dimostrato il rapporto di causalità materiale tra le conseguenze lesive lamentate e la condotta tenuta dal medico che nel Reparto di
Chirurgia Toracica della struttura sanitaria convenuta lo ha sottoposto all'intervento di resezione del lobo destro inferiore del polmone.
In particolare, appare opportuno evidenziare che la censurabilità della condotta tenuta dal chirurgo attiene alla scelta terapeutica: sul punto, gli ausiliari hanno chiarito che l'approccio chirurgico, in considerazione delle caratteristiche morfologiche (contorni definiti e lineari) e delle dimensioni del nodulo, rimaste immutate nel tempo e, perciò, suggestive, con probabilità vicine alla certezza, della natura benigna della formazione, era stato inopportuno, dal momento che, anche alla luce della letteratura scientifica più accreditata, una condizione clinica come quella del paziente avrebbe imposto soltanto la sottoposizione ad esami radiodiagnostici periodici al fine di controllare l'eventuale evoluzione del nodulo;
inoltre, il Collegio ha evidenziato che l'intervento, oltre che non necessario, è stato inefficace, in quanto, pur essendo stato eseguito nell'erronea presunzione
16 che la formazione avesse natura maligna, non ha assicurato l'asportazione del nodulo rilevato dagli esami diagnostici (si vedano le pagine 25, 26 e 2 della relazione peritale depositata dal Collegio medico in data 14-1-2025).
Pertanto, in considerazione dei profili di colpa evidenziati dagli ausiliari nell'approccio terapeutico e chirurgico adottato dal sanitario, deve ritenersi accertato che le conseguenze lesive lamentate dall'attore sono eziologicamente riconducibili in via esclusiva all'erronea scelta di intervenire chirurgicamente per l'asportazione del nodulo polmonare, peraltro non rimosso, con la conseguenza che, acquisita la prova dell'inesatto adempimento della prestazione sanitaria in fase terapeutica e chirurgica e del rapporto di causalità fra la condotta imperita del medico e il danno riportato dal paziente, la responsabilità della struttura sanitaria ai sensi dell'articolo 1228 c.c. deve considerarsi provata sotto il profilo dell'an.
In ordine al quantum del danno risarcibile, nell'atto introduttivo del giudizio
[...]
ha chiesto il risarcimento del danno biologico da invalidità Parte_1
temporanea e da invalidità permanente con la personalizzazione per il danno morale, oltre che del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute e per il lucro cessante derivato dalla perdita delle giornate lavorative.
Quanto al danno patrimoniale, l'attore ha chiesto il risarcimento sotto il profilo del danno emergente per le spese mediche sostenute a causa della lesione subita:
l'allegazione non ha trovato riscontro probatorio nella documentazione prodotta dall'attore e gli stessi componenti del Collegio nominato, in relazione al quesito relativo alla congruità e alla pertinenza delle spese mediche sostenute dal paziente, hanno confermato di non aver rinvenuto alcuna ricevuta di pagamento attestante gli esborsi allegati nell'atto introduttivo, sicché nessun risarcimento può essere riconosciuto all'attore a tale titolo.
Del pari, quanto al danno patrimoniale da lucro cessante causato dalla perdita delle giornate lavorative, ha fatto genericamente Parte_1
17 riferimento nell'atto introduttivo all'assenza dal lavoro riconducibile alla necessità di sottoporsi all'intervento, ma non ha allegato circostanze fattuali specifiche relative alla tipologia di attività svolta (autonoma o dipendente) né agli importi normalmente percepiti, rispetto ai quali non ha, comunque, tempestivamente prodotto alcuna documentazione utile a riscontrarne l'effettiva perdita.
Può essere, invece, riconosciuto all'attore il risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo del danno biologico, inteso come lesione dell'integrità psico-fisica, che prescinde dalla capacità del danneggiato di produrre reddito, ma non dell'incremento per sofferenza soggettiva.
In proposito appare opportuno rilevare che, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale più recente, inaugurato dalla sentenza n. 26972 del 2008 della
Corte di cassazione a Sezioni Unite, da un lato, il riferimento a determinati tipi di pregiudizio (danno morale, danno biologico, danno estetico, danno esistenziale..) risponde ad esigenze descrittive e non implica il riconoscimento di autonome categorie di danno e, dall'altro, il riconoscimento al danneggiato del risarcimento del danno non patrimoniale non è subordinato alla configurabilità di un fatto- reato, dovendo il riferimento contenuto nell'articolo 2059 c.c. ai casi previsti dalla legge essere esteso, sulla base di un'interpretazione costituzionalmente orientata, a tutte le ipotesi in cui il fatto illecito abbia leso diritti inviolabili della persona oggetto di tutela costituzionale: pertanto, il danno biologico, il danno morale e qualsiasi pregiudizio di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica devono essere risarciti, indipendentemente dalla configurabilità di un reato, non come autonome voci di danno, ma come componenti della categoria unitaria del danno non patrimoniale e la loro entità deve essere valutata soltanto ai fini della quantificazione della voce unitaria del danno non patrimoniale in sede di personalizzazione del danno.
18 A tal fine è necessario che ogni sub-specie di danno alla persona venga allegata e provata dal danneggiato in attuazione del principio di allegazione e di prova che regola il processo civile (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n.
13992 del 2018 e Corte di cassazione n. 7964 del 2020).
Con particolare riferimento al danno morale, inteso come moto d'animo, manifestazione emotiva che può o meno accompagnarsi alla lesione della salute e che non assume rilevanza clinica (Corte di cassazione n. 9865 del 2020), la giurisprudenza di legittimità più recente ne ha ribadito la rilevanza ai fini della quantificazione quale componente del danno non patrimoniale, ritenendo che
“stante la piena autonomia del danno morale rispetto al danno biologico il
Giudice è tenuto a esperire la strada della risarcibilità del danno, anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta in atti” (Corte di cassazione n. 21970 del 2020).
Tanto premesso, nel caso che ci occupa in sede di liquidazione del danno non patrimoniale non può essere riconosciuto all'attore alcun incremento del risarcimento del danno sotto il profilo della sofferenza morale soggettiva, in quanto non soltanto il danneggiato ha fatto generico richiamo alla categoria del danno morale, ma non ha neppure allegato dati fattuali dai quali sarebbe potuta emergere la sofferenza soggettiva patita in conseguenza della condotta imperita del sanitario, sofferenza che, soprattutto in considerazione dell'entità della lesione riportata, quantificabile in una percentuale minima, impone un onere probatorio aggravato a carico dell'attore.
Infatti, in proposito la giurisprudenza di legittimità, richiamando i consolidati principi in tema di accertamento e quantificazione del risarcimento del danno, ha precisato, con riferimento al danno morale che “con particolare riferimento
19 all'uso delle presunzioni in materia di danno morale, occorrerà sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di tale danno in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti secondari idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo. A tal fine, la possibilità di invocare li valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass. 10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di moderata entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del
c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023, cit.). Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno
20 biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria)” (Corte di cassazione n. 5547 del 2024).
Escluso, pertanto, che in sede di personalizzazione del danno alla salute si debba operare un incremento in vista del ristoro di ulteriori pregiudizi riconducibili alle lesioni subite della vittima che non sono stati specificamente allegati, il danno non patrimoniale subito da deve essere riconosciuto Parte_1
limitatamente alla percentuale di incidenza sulla sua integrità psico-fisica delle lesioni provocate dalla condotta imperita e negligente del medico al momento della individuazione del corretto approccio terapeutico.
Il Collegio medico - in seguito alle osservazioni formulate da parte attrice in relazione alla quantificazione del danno permanente accertato originariamente nella misura del 3% (si veda la risposta al quesito n. 7 riportata a pag. 28 della relazione peritale: “i postumi permanenti, considerando che la funzionalità respiratoria del sig. , stante l'ultima spirometria eseguita il 18.07.2024, è Pt_1
nella norma, sono riferibili a un deficit ventilatorio non misurabile legato all'asportazione di una parte, seppur esigua, di parenchima polmonare ed alla alterazione anatomica della gabbia toracica secondaria alla toracotomia, valutabile in base ai parametri valutativi in uso in ambito medico-legale nella misura del 3% (ovvero esiti di exeresi polmonare segmentaria atipica, in assenza
o con sfumata ripercussione funzionale) - ha accertato che le lesioni riportate da hanno provocato postumi permanenti complessivamente Parte_1
valutabili nella misura dell'8%, comprensivo di una “ulteriore componente inerente le ripercussioni estetiche riconducibili agli accessi chirurgici per il suddetto intervento. Queste, in considerazione della descrizione presente nell'esame obiettivo (indicazione delle dimensioni ed aspetto cheloideo di una di esse, delle caratteristiche cromatiche rientranti nella norma e pertanto non meglio dettagliate nel verbale), andranno fatte rientrare a cavallo tra la prima e
21 la seconda classe di danno estetico e dunque inquadrate con una stima pari al 5-
6%” (si veda pag. 39 della relazione peritale depositata dal Collegio medico in data 14-1-2025).
Gli ausiliari, poi, hanno accertato che le lesioni riportate in seguito all'intervento hanno impedito all'attore di attendere alle sue ordinarie occupazioni per un periodo complessivo di 24 giorni, determinando una invalidità temporanea totale di 6 giorni, una inabilità temporanea parziale al 75% di 6 giorni, una inabilità temporanea parziale al 50% di 6 giorni e una inabilità temporanea parziale al 25% di 6 giorni.
Sul punto, a fronte delle osservazioni formulate dalla parte attrice, in particolar modo rispetto alla quantificazione del danno biologico, sia temporaneo che permanente, appare opportuno precisare che questo Giudice ritiene condivisibili le conclusioni sull'entità del danno all'integrità psico-fisica contenute nella relazione peritale (8%), in quanto ampiamente argomentata sia con riferimento alle Linee guida e ai criteri di calcolo applicabili a lesioni analoghe sia con riferimento al pregiudizio estetico, che, seppur minimo, è derivato dalla deformità anatomica.
Quanto alla individuazione del parametro per la liquidazione del danno non patrimoniale, venendo in rilievo un danno alla salute con postumi permanenti inquadrabili nella categoria delle micropermanenti (postumi pari o inferiori al
9%), devono essere utilizzati come parametro di valutazione gli specifici criteri di liquidazione del danno da micropermanenti previsti dall'articolo 139 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 per l'ipotesi in cui il danno sia derivato dalla circolazione dei veicoli a motore e applicabili anche ai danni derivanti da responsabilità sanitaria in forza dell'espresso rinvio contenuto nell'articolo 7 comma 4 della legge n. 24 del 2017: in tema di responsabilità sanitaria appare condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale anche ai fatti
22 lesivi verificatisi prima dell'entrata in vigore dell'articolo 7 quarto comma della legge n. 24 del 2017, che richiama il criterio equitativo di liquidazione del danno non patrimoniale fondato sulle Tabelle elaborate ai sensi degli articoli 138 e 139 del decreto legislativo n. 209 del 2005 (Codice delle assicurazioni private), e ai giudizi pendenti a quella data in relazione ai quali non si sia formato il giudicato interno sul quantum è applicabile la suddetta disciplina, in quanto la stessa non incide sugli elementi costitutivi della fattispecie legale della responsabilità, ma si rivolge direttamente al Giudice, delimitandone l'ambito di discrezionalità nella liquidazione equitativa del danno (si veda in tal senso Corte di cassazione n.
28990 del 2019).
Pertanto, il danno all'integrità psico-fisica subito dall'attore in conseguenza dell'errore terapeutico per cui è causa deve essere liquidato in via equitativa - sulla base delle suddette Tabelle, tenendo conto dell'età del danneggiato all'epoca dell'evento dannoso (55 anni), della durata dell'inabilità, della natura e dell'entità delle lesioni - nella somma complessiva di euro 13.386,17, di cui euro 12.543,47 per invalidità permanente ed euro 842,70 per invalidità temporanea, di cui euro
337,08 per invalidità temporanea totale (euro 56,18 x 6 giorni), euro 252,81 per inabilità temporanea parziale al 75% (euro 42,13 x 6 giorni), euro 168,54 per inabilità temporanea parziale al 50% (euro 28,09 x 6 giorni) ed euro 84,27 per inabilità temporanea parziale al 25% (euro 14,04 x 6 giorni).
Tanto chiarito anche in ordine al quantum della pretesa risarcitoria, occorre rilevare che di ha chiamato in causa il dott. CP_1 Controparte_1
individuandolo innanzitutto come soggetto tenuto a rispondere Controparte_2
in via esclusiva della pretesa azionata dall'attore sul presupposto che le censure mosse da quest'ultimo riguardassero l'esecuzione di obbligazioni di stretta competenza dello stesso medico e soltanto in via subordinata formulando nei confronti del terzo chiamato una domanda di regresso in via anticipata per
23 l'ipotesi di accoglimento della domanda risarcitoria proposta dal danneggiato nei suoi confronti.
Per effetto della individuazione, ad opera del chiamante, del dott.
[...]
quale effettivo responsabile del fatto dannoso allegato a fondamento CP_2
della domanda risarcitoria (laudatio auctoris), quest'ultima deve intendersi automaticamente estesa nei confronti dello stesso medico.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità è assolutamente univoca nell'affermare che la estensione automatica della domanda implica che la chiamata in causa venga effettuata dal convenuto al fine di sottrarsi alla pretesa risarcitoria con "indicazione del terzo quale esclusivo responsabile" del danno: in tal senso l'automatico coinvolgimento del terzo nell'accertamento dello stesso rapporto obbligatorio che è già oggetto del giudizio si giustifica pienamente, poiché essendo "unico" il rapporto da accertare (tale essendo il rapporto tra il danneggiato-attore e l'autore della condotta da cui è derivato il danno), si tratta soltanto di stabilire chi tra i due soggetti che negano di essere entrambi l'effettivo destinatario della pretesa risarcitoria sia il vero responsabile in via alternativa (il convenuto o il terzo), ovviamente fatta salva in ogni caso la facoltà dell'attore di rinunciare successivamente alla domanda, automaticamente estesa, nei confronti del terzo (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione civile n. 30601 del
2018 e Corte di cassazione n. 5580 del 2018).
Quanto alla domanda di regresso formulata in via subordinata dalla struttura sanitaria convenuta nei confronti del terzo chiamato in causa, occorre premettere che per le ragioni di cui si è già detto nel caso che ci occupa non sono applicabili le norme dettate dagli articoli 9 e 13 della legge n. 24 del 2017 in tema di azione di rivalsa esercitata dalla struttura sanitaria nei confronti del medico, dal momento che il fatto illecito generatore del danno oggetto del giudizio si è verificato prima della sua entrata in vigore, sicchè il quadro normativo di riferimento deve essere
24 individuato nella norma di carattere generale dettata dall'articolo 2055 c.c., il quale prevede che se il fatto dannoso è imputabile a più persone, tutte sono obbligate fra loro al risarcimento del danno. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri nella misura determinata dalla gravità della rispettiva colpa e dall'entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio, le singole colpe si presumono uguali.
Chiarita la portata e gli effetti della chiamata in causa del terzo, occorre rilevare che, indipendentemente dal rapporto che la lega al medico (rapporto di lavoro subordinato, convenzione..), la struttura sanitaria deve ritenersi responsabile nei confronti del paziente anche nell'ipotesi in cui si avvalga per l'erogazione della prestazione di un medico scelto dallo stesso paziente, quale suo ausiliario necessario, posto che sussiste un collegamento fra la prestazione eseguita da quest'ultimo e la sua organizzazione aziendale (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 13953 del 2007 e Corte di cassazione n. 18610 del 2015), configurandosi, quindi, a suo carico una responsabilità diretta per fatto proprio in attuazione della norma dettata dall'articolo 1228 c.c. (responsabilità per fatto degli ausiliari), che obbliga al risarcimento del danno chiunque si avvalga dell'opera di terzi per adempiere la propria obbligazione (si veda in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 29001 del 2021).
Quanto ai rapporti interni fra il medico e la struttura sanitaria, poi, la giurisprudenza di legittimità più recente limita la possibilità dell'Ente ospedaliero di rivalersi integralmente nei confronti del sanitario all'ipotesi in cui lo stesso fornisca la dimostrazione non soltanto della colpa esclusiva del medico nella causazione del danno, ma anche della derivazione causale dell'evento lesivo da una condotta eccezionale, inescusabilmente grave e imprevedibile del sanitario dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e dell'assenza di trascuratezza nell'adempimento del contratto di spedalità da parte
25 della stessa struttura, comprensive dei controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 34516 del 2023 e, proprio con riferimento a fattispecie relativa a fatti verificatisi nel regime anteriore all'entrata in vigore della legge n. 24 del 2017, Corte di cassazione n. 29001 del
2021), in quanto l'Ente ospedaliero accetta il rischio connaturato all'utilizzazione di terzi per l'adempimento della propria obbligazione contrattuale, ferma restando in ogni caso l'esclusione dell'azione di regresso nell'ipotesi in cui manchi il presupposto dell'addebitabilità del fatto dannoso alla condotta imperita o negligente del sanitario, dal momento che l'operatività dell'articolo 2055 c.c. nei rapporti interni fra obbligati in solido presuppone l'imputabilità del fatto dannoso a tutti i debitori solidali.
Chiarita la qualificazione della domanda proposta nei confronti del medico, si rende necessario verificare la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità (anch'essa di natura contrattuale, stante l'inoperatività dello statuto della responsabilità del medico introdotto dall'articolo 7 della legge n. 24 del
2017) a carico del dott. alla luce degli elementi acquisiti nel Controparte_2
corso del giudizio: in primo luogo, risulta documentalmente provato dal registro operatorio il contatto sociale del paziente con il dott. , il quale ha CP_2
eseguito l'intervento di VATS per resezione sublobare in data 29-4-2014 (si veda registro operatorio recante la firma del sanitario, prodotto sub 8 nel fascicolo di parte convenuta); inoltre, tale circostanza risulta provata anche dalle dichiarazioni testimoniali rese dalla dott.ssa medico curante di , Per_1 Parte_1
la quale ha dichiarato che il proprio assistito l'aveva informata di essere stato contattato dal dott. che gli aveva comunicato la necessità di sottoporlo CP_2
ad un ampliamento della resezione affinché fosse radicale, così confermando sia la sussistenza del rapporto precedentemente instaurato col paziente sia l'esecuzione di un intervento soltanto parziale e non risolutivo.
26 Quanto al nesso causale tra la condotta colposa del sanitario e il danno-evento dedotto in giudizio, si ritiene che, alla luce delle conclusioni formulate dal
Collegio nominato nel corso del giudizio, sia emersa la prova della riconducibilità sul piano causale della lesione all'integrità fisica patita dal paziente alla condotta negligente del chirurgo che lo ha inopportunamente e inefficacemente sottoposto ad un intervento chirurgico di resezione nodulare sublobare, nonostante il quadro clinico non richiedesse un approccio chirurgico e, in ogni caso, senza asportare il nodulo effettivamente rilevato dagli esami diagnostici.
Pertanto, deve essere riconosciuta la responsabilità del medico, ma allo stesso tempo deve escludersi che la stessa elida la responsabilità solidale della struttura sanitaria, dal momento che quest'ultima non ha dimostrato che l'evento lesivo lamentato dal paziente sia stato provocato da una condotta eccezionale, inescusabilmente grave e imprevedibile del sanitario.
Ne consegue che, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da nei confronti dell' ed estesa Parte_1 CP_6
automaticamente al dott. la struttura sanitaria convenuta e il Controparte_2
terzo chiamato in causa devono essere condannati in solido fra loro al pagamento in favore dell'attore della somma complessiva di euro 13.386,17 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, mentre la domanda di regresso proposta in via subordinata dalla struttura sanitaria nei confronti del medico deve essere rigettata.
Sull'importo complessivo liquidato a favore dell'attore devono essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata e via via rivalutata (non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) di anno in anno dalla data dell'evento dannoso (28-4-2014) fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
27 Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, nei rapporti fra l'attore, da un lato, e la struttura sanitaria convenuta e il terzo chiamato, dall'altro, le stesse seguono il principio della soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c., non potendo operare, nonostante l'accoglimento soltanto parziale della domanda, la compensazione delle spese in attuazione del principio di soccombenza reciproca di cui all'articolo 92 primo comma c.p.c. alla luce della recente pronuncia delle
Sezioni Unite della Corte di cassazione, che hanno escluso che l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo possa dare luogo a reciproca soccombenza ed hanno ritenuto ammissibile in tal caso la compensazione delle spese processuali soltanto in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 secondo comma c.p.c. (Corte di cassazione Sezioni Unite
n. 32061 del 2022).
Pertanto, le spese del giudizio devono essere poste a carico dell'
[...]
e del dott. in solido fra Controparte_1 Controparte_2
loro e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta e applicando i valori medi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 5.201,00 ed euro 26.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-
2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo
41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di
28 cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente.
Invece, nei rapporti fra la struttura sanitaria e il terzo chiamato in causa, la mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa rende ultronea la pronuncia sulle spese del giudizio.
Le spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio, liquidate con separato decreto, devono essere poste definitivamente a carico della struttura sanitaria convenuta e del terzo chiamato in causa in solido fra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
LI, pronunciando definitivamente sulla domanda principale proposta, con atto di citazione notificato in data 29-3-2018, da nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
di ,
[...] Controparte_1
estesa al dott. nonché sulla domanda di regresso proposta, con Controparte_2
atto di citazione per la chiamata in causa del terzo notificato in data 5-11-2018, dall' nei confronti del dott. Controparte_1
ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così Controparte_2
provvede:
29 - dichiara la contumacia del dott. Controparte_2
- accoglie parzialmente la domanda principale e, per l'effetto, condanna l'
[...]
Controparte_1
e il dott. in solido fra loro al pagamento in favore di
[...] Controparte_2
della somma complessiva di euro 13.386,17 a titolo di Parte_1
risarcimento del danno non patrimoniale, oltre agli interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 28-4-2014 e rivalutata anno per anno sulla base degli indici
Istat dei prezzi al consumo fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo;
- rigetta la domanda di regresso proposta dall' Controparte_1
nei confronti del dott.
[...] Controparte_2
- condanna l' e il dott. Controparte_1 [...]
in solido fra loro al pagamento in favore di delle CP_2 Parte_1
spese processuali, che liquida nell'importo complessivo di euro 5.885,82, di cui euro 808,82 per esborsi ed euro 5.077,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge;
- nulla per le spese nei rapporti fra l' Controparte_1
e il dott.
[...] Controparte_2
- pone definitivamente a carico dell' Controparte_1
e del dott. in solido fra loro il pagamento delle
[...] Controparte_2
spese relative alla C.T.U., liquidate con separato decreto.
Potenza, 2-12-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella LI
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