CA
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 11/07/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dott. Emanuele De Gregorio Consigliere relatore dott. Gaetano Sole Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 314/2019 R.G. promossa in grado di appello DA
- , nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]; - , Controparte_1 nato a [...] il 17/ 12/1985 (C.F. , residente in RA (CL), CodiceFiscale_2 nella Via Cav. di Vittorio Veneto, n. 83; - , nata a [...] il Controparte_2 02/04/1979, ivi residente in [...](C.F. ) e CodiceFiscale_3 CP_3
, nata a [...] il [...] (C.F. ), ivi residente nella
[...] CodiceFiscale_4 Via Cav. di Vittorio Veneto n. 83, tutti eredi di nato a [...] il Persona_1 14/07/1953 (C.F. ); CodiceFiscale_5
- , nato a [...] il [...] e ivi res. nella Via Cav. Parte_2 Vittorio Veneto, n. 6 (C.F. ); CodiceFiscale_6
- , nato a [...] il [...] e res. in RA (CL), nella Via Parte_3 Papa Giovanni XXIII, n. 69/A (C.F. ; CodiceFiscale_7
- , nato a [...] il [...], res. in RA (CL), nella Parte_4 Via Papa Giovanni XXXIII, n. 97 (C.F. ); CodiceFiscale_8
- (C.F./P.I. , con sede in Parte_5 P.IVA_1 RA (CL), nella C.da Banduto, Zona Artigianale, s.n., in persona del suo leg. rappr. pro tempore, (C.F. ), res. in RA (CL), nella C.da Parte_5 CodiceFiscale_9 Lago Cuba s.n.;
- (C.F. , con sede in Controparte_4 P.IVA_2 RA (CL), nella Via della Regione Siciliana, n. 15/A, in persona del suo leg. rappr. protempore, (C.F. ), res. in RA (CL), Controparte_5 CodiceFiscale_10 nella Via della Regione Siciliana n. 15;
- C.F./P.I. ), con sede in RA (CL), Controparte_6 P.IVA_3 nella C.da Banduto, Zona Artigianale, s.n., in persona del suo leg. rappr. pro tempore, CP_6
(C.F. ), con domicilio in RA, nella Via Filippo Turati, n. 2; CodiceFiscale_11
- (C.F./P.I. ), con sede in Controparte_7 P.IVA_4 RA (CL), nella Via Montante, n. 69, in persona del leg. rappr. pro tempore, Controparte_7 (C.F. ), res. in RA (CL), nella Via Montante, n. 69; CodiceFiscale_12 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Umberto AR, C.F. , con lui CodiceFiscale_13 elettivamente domiciliati presso il suo studio di Caltanissetta, via La Cittadella n.1, giusta procure in primo grado nonché giusta procure da intendersi – anche ai fini telematici apposte – in calce all'atto
1 di citazione in appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c. (per le comunicazioni e le notificazioni: Fax 0934/556916; P.E.C. ; Email_1
APPELLANTI
NONCHE'
(P.I. ), con sede in RA (CL), in Controparte_8 P.IVA_5 Corso Garibaldi, n. 41, in persona del titolare, (C.F. Controparte_8 C.F._14
), res. nella via Sferrazza, n. 73, rappr. e dif. dall'Avv. Umberto AR, C.F.
[...] C.F._13
, con lui elettiv. dom. presso il suo studio di Caltanissetta, via La Cittadella n.1, giusta procura
[...] in calce alla Comparsa di costituzione e risposta di primo grado del 9 settembre 2016 (per le comunicazioni e le notificazioni: Fax 0934/556916; P.E.C. ; Email_2
ALTRO APPELLANTE CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_9 C.F._15
) ed ivi residente in C.da Banduto;
, nata a [...] il
[...] CP_10 13.10.1932 (C.F. ) e ivi residente in Salita Calvario, n. 18; nella qualità di CodiceFiscale_16 eredi di , nato a [...] il [...] e ivi deceduto in data Persona_2 22.01.2014; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Caponnetto (C.F.: ; CodiceFiscale_17 FAX: 092229713; PEC: , con il quale eleggono domicilio Email_3 presso la Cancelleria della Corte di Appello di Caltanissetta, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATE
- c.f. e part. iva in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_11 P.IVA_6 Amministrazione Dott. corrente in , Via Italia 2, elettivamente domiciliata Controparte_12 CP_11 in Enna, Viale della Provincia n. 86, presso l'Avv. Giuseppe Gioia (cod. fisc. ; CodiceFiscale_18 fax 0935 26624; p.e.c. , che la rappresenta e difende, anche Email_4 disgiuntamente con l'Avv. Luca Boggio (cod. fisc. , fax 015 8556666, p.e.c CodiceFiscale_19
e l'Avv. Luca Recami (cod. fisc. fax 015 Email_5 C.F._20 8556666, p.e.c per delega in data 14 luglio 2016 da intendersi in calce alla Email_6 presente comparsa di risposta ai sensi dell'art. 18, comma 5, d.m. n. 44/2011
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE NONCHE'
- , nato a [...] il [...] e residente in [...], CN Ticino, C.F. Controparte_13 ; CodiceFiscale_16 tutti in proprio e nella qualità di eredi del Sig. nato a [...] il [...] Persona_2
e ivi deceduto in data 22/1/2014, rappresentati e difesi in prime cure dall'Avv. Gaetano Caponnetto, con lui elettiv. dom.ti in Caltanissetta, nella Via Sardegna n.17, presso lo studio legale dell'Avv. Vincenzo D'Anna; APPELLATO-CONTUMACE ED
[...]
con sede in RA (CL), Piazza Papa Giovanni XXIII n. 69/A, C.F. Controparte_14
, in persona del suo leg. rappr. pro tempore, rappr. e dif. in prime cure dall'Avv. P.IVA_7 Alessandro Orlando, con lui elettiv. dom. presso il suo studio di SS (CL), C.da ANta Croce s.n., ora Via Benvenuto Cellini n. 34/A;
- con sede a RA (CL), Piazza Papa Giovanni Controparte_15 Parte_5 nn.10/12/14, in persona del suo leg. rappr. pro tempore, rappr. e dif. in prime cure dall'Avv. Alessandro Orlando, con lui elettiv. dom. presso il suo studio di SS (CL), C.da ANta Croce s.n., ora Via Benvenuto Cellini n. 34/A;
- , con sede a RA (CL), Via Papa Giovanni XXIII n.14, P.IVA CP_16
, in persona del suo leg. rappr. pro tempore, non costituito in prime cure; P.IVA_8
- , nata a [...], il [...], residente a [...] Piazza n.5, C.F. quale erede del Sig. , CodiceFiscale_21 Persona_3
2 nato a [...] il [...], non costituita nel giudizio di prime cure;
- nato a [...], il [...], residente a [...] Amendola Pal. B n. 15, P.IVA , terzo chiamato in causa non costituito nel giudizio di P.IVA_9 prime cure;
- nato a [...] il [...] e ivi residente in C.da Lago Cuba s.n., Parte_5 C.F. , rappr. e dif. in prime cure dall'Avv. Umberto AR, con lui elettiv. CodiceFiscale_22 dom. presso il suo studio di Caltanissetta, Via La Cittadella n.1;
- , nato a [...] il 23/ 12/1950 e ivi residente nella Via Iacuzzo n. 5, Parte_6 C.F. , rappr. e dif. in prime cure dall'Avv. Umberto AR, con lui elettiv. CodiceFiscale_23 dom. presso il suo studio di Caltanissetta, Via La Cittadella n.1;
- , nata a [...] il [...], C.F. , ed ivi Parte_7 CodiceFiscale_24 residente nella Via G. Piazza n. 5, erede del Sig. , nato a [...] Persona_3 (CL) il 24/04/1953 C.F. rappr. e dif. in prime cure dall'Avv. Umberto AR, CodiceFiscale_25 con lui elettiv. dom. presso il suo studio di Caltanissetta, Via La Cittadella n.1;
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Crucillà Parte_8 n.131, C.F. , rappr. e dif. in prime cure dall'Avv. Umberto AR, con lui CodiceFiscale_26 elettiv. dom. presso il suo studio di Caltanissetta, Via La Cittadella n.1;
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente in C.F. Parte_9 Controparte_19
, rappr. e dif. in prime cure dall'Avv. Umberto AR, con lui elettiv. dom. CodiceFiscale_27 presso il suo studio di Caltanissetta, Via La Cittadella n.1;
- nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Montante n. 69, Controparte_7 (C.F. , rappr. e dif. in prime cure dall'Avv. Umberto AR, con lui elettiv. CodiceFiscale_12 dom. presso il suo studio di Caltanissetta, Via La Cittadella n.1;
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Emanuele n.1, C.F. , rappr. e dif. in prime cure dall'Avv. Umberto AR, CodiceFiscale_28 con lui elettiv. dom. presso il suo studio di Caltanissetta, Via La Cittadella n.1;
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Nardillo n. 15, C.F. Parte_11
), rappr. e dif. in prime cure dall'Avv. Umberto AR, con lui elettiv. dom. CodiceFiscale_29 presso il suo studio di Caltanissetta, Via La Cittadella n.1;
- nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via ANta Lucia Parte_12 n. 54, C.F. , rappr. e dif. in prime cure dall'Avv. Umberto AR, con lui CodiceFiscale_30 elettiv. dom. presso il suo studio di Caltanissetta, Via La Cittadella n.1;
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via Controparte_8 Sferrazza n. 73, C.F. , rappr. e dif. in prime cure dall'Avv. Umberto AR, CodiceFiscale_31 con lui elettiv. dom. presso il suo studio di Caltanissetta, Via La Cittadella n.1;
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via della Parte_13 Regione Siciliana n. 15/A, C.F. , rappr. e dif. in prime cure dall'Avv. CodiceFiscale_32 Umberto AR, con lui elettiv. dom. presso il suo studio di Caltanissetta, Via La Cittadella n.1;
- C.F. e P.IVA con sede in Parte_14 P.IVA_10
RA (CL), nella Via S. Lucia n. 27, in persona del suo leg. rappr. pro-tempore, Sig.ra
[...]
(C.F. ), res. in RA (CL), nella Via Crucillà, n. 219, rappr. Pt_14 CodiceFiscale_33 e dif. in prime cure dall'Avv. Umberto AR, con lui elettiv. dom. presso il suo studio di Caltanissetta, Via La Cittadella n.1;
- , nata a [...] il [...] e residente in [...] n.11, C.F. , rappr. e dif. in prime cure dall'Avv. Umberto AR, con lui CodiceFiscale_11 elettiv. dom. presso il suo studio di Caltanissetta, Via La Cittadella n.1;
- (P.I. ), con sede in RA (CL), nella Via Crucillà, Controparte_20 P.IVA_11 n. 117, in persona del suo leg. rappr. pro tempore, , rappr. e dif. in prime cure Controparte_21 dall'Avv. Umberto AR, con lui elettiv. dom. presso il suo studio di Caltanissetta, Via La Cittadella n.1;
APPELLATI-CONTUMACI
3 alla quale è riunita la causa in grado di appello iscritta al n. 318/2019 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_9 C.F._15
) ed ivi residente in C.da Banduto, in proprio e nella qualità di erede di
[...] Per_2
, nato a [...] il [...] e ivi deceduto in data 22.01.2014;
[...] CP_10
nata a [...] il [...] (C.F. ) e ivi residente in
[...] CodiceFiscale_16 Salita Calvario, n. 18, in proprio e nella qualità di erede di , nato a Persona_2 RA (CL) il 12.02.1919 e ivi deceduto in data 22.01.2014; , nato a Controparte_13 AN CA (CL) il 24.04.1963 (C.F. e residente in [...], CN Ticino, CodiceFiscale_34 nella qualità di erede di , nato a [...] il [...] e ivi Persona_2 deceduto in data 22.01.2014; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Caponnetto (C.F.:
[...] ; FAX: 092229713; PEC: , con il quale C.F._35 Email_3 eleggono domicilio presso la Cancelleria della Corte di Appello di Caltanissetta, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTI-APPELLATI IN VIA INCIDENTALE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]; - , Controparte_1 nato a [...] il 17/ 12/1985 (C.F. , residente in RA (CL), CodiceFiscale_2 nella Via Cav. di Vittorio Veneto, n. 83; - , nata a [...] il Controparte_2 02/04/1979, ivi residente in [...](C.F. ) e CodiceFiscale_3 CP_3
, nata a [...] il [...] (C.F. ), ivi residente nella
[...] CodiceFiscale_4
Via Cav. di Vittorio Veneto n. 83, tutti eredi di nato a [...] il Persona_1 14/07/1953 (C.F. ); CodiceFiscale_5
- , nato a [...] il [...] e ivi res. nella Via Cav. Parte_2 Vittorio Veneto, n. 6 (C.F. ); CodiceFiscale_6
- , nato a [...] il [...] e res. in RA (CL), nella Via Parte_3
Papa Giovanni XXIII, n. 69/A (C.F. ; CodiceFiscale_7
- , nato a [...] il [...], res. in RA (CL), nella Parte_4 Via Papa Giovanni XXXIII, n. 97 (C.F. ); CodiceFiscale_8
- (C.F./P.I. , con sede in Parte_5 P.IVA_1 RA (CL), nella C.da Banduto, Zona Artigianale, s.n., in persona del suo leg. rappr. pro tempore, (C.F. ), res. in RA (CL), nella C.da Parte_5 CodiceFiscale_9 Lago Cuba s.n.;
- (C.F. , con sede in Controparte_4 P.IVA_2 RA (CL), nella Via della Regione Siciliana, n. 15/A, in persona del suo leg. rappr. protempore, (C.F. ), res. in RA (CL), Controparte_5 CodiceFiscale_10 nella Via della Regione Siciliana n. 15;
- C.F./P.I. ), con sede in RA (CL), Controparte_6 P.IVA_3 nella C.da Banduto, Zona Artigianale, s.n., in persona del suo leg. rappr. pro tempore, CP_6 (C.F. ), con domicilio in RA, nella Via Filippo Turati, n. 2; CodiceFiscale_11
- (C.F./P.I. ), con sede in Controparte_7 P.IVA_4 RA (CL), nella Via Montante, n. 69, in persona del leg. rappr. pro tempore, Controparte_7 (C.F. ), res. in RA (CL), nella Via Montante, n. 69; CodiceFiscale_12 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Umberto AR, C.F. , con lui elettiv. CodiceFiscale_13 dom. presso il suo studio di Caltanissetta, via La Cittadella n.1, giusta procure in primo grado nonché giusta procure - da intendersi, anche ai fini telematici, apposte – in calce all'Atto di citazione in appello iscritto al n. 314/2019 R.G. (per le comunicazioni e le notificazioni: Fax 0934/556916; P.E.C. ; Email_1
4 APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHÉ
- (P.I. ), con sede in RA (CL), in Controparte_8 P.IVA_5 Corso Garibaldi, n. 41, in persona del titolare, (C.F. Controparte_8 C.F._14
), res. nella via Sferrazza, n. 73, rappr. e dif. dall'Avv. Umberto AR, C.F.
[...] C.F._13
, con lui elettiv. dom. presso il suo studio di Caltanissetta, via La Cittadella n.1, giusta procura
[...] in calce alla Comparsa di costituzione e risposta di primo grado del 9 settembre 2016 (per le comunicazioni e le notificazioni: Fax 0934/556916; P.E.C. ; Email_7
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
- nato a [...] il [...] e ivi residente in C.da Lago Parte_5
Cuba s.n., C.F. ; CodiceFiscale_22
- , nato a [...] il [...] e ivi residente nella Via Iacuzzo Parte_6
n. 5, C.F. ; CodiceFiscale_23
- , nata a [...] il [...], C.F. , ed ivi Parte_7 CodiceFiscale_24 residente nella Via G. Piazza n. 5, erede del Sig. , nato a Persona_3 RA (CL) il 24/04/1953 C.F. CodiceFiscale_25
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Crucillà Parte_8 n.131, C.F. ; CodiceFiscale_26
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente in C.F. Parte_9 Controparte_19 ; CodiceFiscale_27
- nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Montante n. 69, Controparte_7
C.F. ; CodiceFiscale_12
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Emanuele n.1, C.F. ; CodiceFiscale_28
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Nardillo n. 15, Parte_11 C.F. ; CodiceFiscale_29
- nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via ANta Lucia Parte_12 n. 54, C.F. ; CodiceFiscale_30
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via Controparte_8 Sferrazza n. 73, C.F. ; CodiceFiscale_31
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via della Parte_13 Regione Siciliana n. 15/A, C.F. ; CodiceFiscale_32
- C.F. e P.IVA con sede in Parte_14 P.IVA_10 RA (CL), nella Via S. Lucia n. 27, in persona del suo leg. rappr. Pro tempore, Sig.ra
[...] ; Pt_14
5 - , nata a [...] il [...] e residente in [...] n.11, C.F. ; CodiceFiscale_11
- P.I. con sede in RA (CL), nella Via Crucillà, Controparte_20 P.IVA_11 n. 117, in persona del suo leg. rappr. pro tempore, ; Controparte_21
tutti, rappresentati e difesi dall'Avv. Umberto AR, C.F. , con lui CodiceFiscale_13 elettivamente domiciliati presso il suo studio di Caltanissetta, via La Cittadella n.1, giusta procura in calce alla Comparsa di costituzione e risposta di primo grado del 9 settembre 2016 (per le comunicazioni e le notificazioni: Fax 0934/556916; P.E.C. ; Email_8
APPELLATI
NONCHE'
c.f. e part. iva , in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_11 P.IVA_6 Amministrazione Dott. corrente in , Via Italia 2, elettivamente domiciliata Controparte_12 CP_11 in Enna, Viale della Provincia n. 86, presso l'Avv. Giuseppe Gioia (cod. fisc. ; CodiceFiscale_18 fax 0935 26624; p.e.c. , che la rappresenta e difende, anche Email_4 disgiuntamente con l'Avv. Luca Boggio (cod. fisc. , fax 015 8556666, p.e.c CodiceFiscale_19
e l'Avv. Luca Recami (cod. fisc. fax 015 Email_5 C.F._20 8556666, p.e.c per delega in calce alla comparsa di costituzione e Email_6 risposta con appello incidentale
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(P.I.: ) con sede in RA, via Papa Giovanni XXIII, n. CP_16 P.IVA_8 14 (PEC , in persona del le gale rappresentante pro-tempore Email_9 (C.F.: ) con domicilio in RA, via S.Lucia, Parte_12 CodiceFiscale_36 n. 54 – già contumace nel giudizio di primo grado;
APPELLATO-CONTUMACE
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_17 CodiceFiscale_21 residente in [...], quale erede del Sig. Persona_3
nato a [...] il [...] (C.F. – già contumace nel
[...] CodiceFiscale_25 giudizio di primo grado;
APPELLATA-CONTUMACE
nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via CP_18 Rosso n. 77 – già contumace nel giudizio di primo grado;
APPELLATO-CONTUMACE
Oggetto: ; responsabilità verso i terzi ex art. 2615 c.c. CP_16
CONCLUSIONI: le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni nelle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 27 giugno 2024.
6 Conclusioni per - , , Parte_1 Controparte_1
e , tutti eredi di Controparte_2 CP_3 Persona_1 nato a [...] il [...] (C.F. ); - CodiceFiscale_37 Parte_2 ; - ; - ; -
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
- -
[...] Controparte_4 [...]
- e Controparte_6 Controparte_7
(Avv. Umberto AR): “In ottemperanza a quanto Controparte_8 disposto dalll'Ill.mo Presidente con provvedimento dello scorso 5 giugno 2024, si redigono e depositano le presenti “Note di trattazione scritta”, con cui gli odierni appellanti (nel giudizio 314/2019 R.G.) e appellati (nel giudizio 318/2019 R.G.), - nel preliminarmente richiamare il contenuto tutto dell'Atto di citazione in appello (R.G. 314/2019) e della Comparsa di costituzione e risposta (R.G. 318/2019), nonché tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito nei verbali e note di udienza;
- nel ribadire le contestazioni, in fatto e in diritto, alla Comparsa di costituzione e risposta dei Sig.ri (R.G. 314/2028) e all'atto di appello dagli stessi proposto (R.G. 318/2019), nonché Per_2 agli atti costituzione con appello incidentale depositati dalla insistono - per Controparte_11 l'accoglimento delle conclusioni tutte, di rito, di merito ed istruttorie, formulate nei propri precedenti scritti difensivi, qui da intendersi integralmente ripetuti e trascritti;
chiedono - che i procedimenti riuniti vengano posti in decisione, con concessione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica”.
Conclusioni per - - - Controparte_14 Controparte_22 Parte_5
- - erede del Sig.
[...] Parte_6 Parte_7 Persona_3
- ; - ; - - ;
[...] Parte_8 Parte_9 Controparte_7 Parte_10
- ; - - ; - ; - Parte_11 Parte_12 Controparte_8 Parte_13
- ; - Parte_14 CP_6 Controparte_20 (Avv. Umberto AR): “In ottemperanza a quanto disposto sall'Ill.mo Presidente con decreto
[...] dello scorso 5 giugno 2024, si redigono e depositano le presenti “Note di trattazione scritta”, con cui gli odierni appellati/appellanti incidentali: - nel richiamare il contenuto tutto della Comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, nonché tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito nei verbali e note di udienza;
- nel contestare, ulteriormente, il contenuto tutto, in fatto e diritto, sia dell'atto di appello proposto dai Sig.ri , sia dell'atto di costituzione con appello incidentale Per_2 della nonché, in genere, delle relative difese;
insistono per l'accoglimento delle Controparte_11 conclusioni formulate nei propri precedenti scritti difensivi, qui da intendersi integralmente ripetute e trascritte, chiedendo altresì che vengano concessi i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
Conclusioni per con gli Avvocati Luca Boggio, Luca Recami e Controparte_11 Giuseppe Gioia - appellata/appellante incidentale -: “Premesso che - pende tra le parti il giudizio di appello rubricato al numero RG 314/2019 con prossima udienza al 27.06.2024 per la precisazione delle conclusioni;
- con provvedimento del 05.06.2024 il Presidente di sezione Dott. Melisenda disponeva la trattazione scritta della causa ai sensi degli artt. 127 e 127ter c.p.c. con termine perentorio fino al 27.06.2024 ore 7.00 per il deposito delle note scritte. Tutto ciò premesso, gli Avv.ti Luca Boggio, Luca Recami e Giuseppe Gioia per l'appellata/appellante incidentale CP_11 precisano le seguenti CONCLUSIONI Disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione
[...] e deduzione, nonché ogni domanda nuova ed istanza istruttoria irrituale e non ammissibile, in principalità: dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto e per l'effetto confermarsi la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 417 del 16.07.2019, pubblicata il 18.07.2019, notificata. In accoglimento dell'appello incidentale proposto con le comparse di costituzione e risposta nelle cause riunite Rg. 314/19 e 318/19, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite tra i Sigg. , e , attori in primo grado, Controparte_9 CP_10 Controparte_13
7 e nonché tra quest'ultima e il Sig. e, per l'effetto, condannare Controparte_11 CP_18 gli attori in primo grado Sigg. , e nonché Controparte_9 CP_10 Parte_15 il Sig. al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di . CP_18 Controparte_11 Con vittoria delle spese ed onorari del presente grado di giudizio”.
Conclusioni per , , nella qualità di Controparte_9 CP_10 eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Caponnetto: “Il Persona_2 sottoscritto Avv. Gaetano Caponnetto, nell'interesse dei propri assistiti, precisa le conclusioni come nell'atto di appello introduttivo del giudizio n. 318/2019 R.G. qui riunito, e come nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 15/1/2020 nel giudizio n. 314/2019 R.G.; chiede che la causa venga posta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 22/4/2016 e CP_9 CP_10
(tutti in proprio e quali eredi di nato a [...] il Controparte_13 Persona_2
12/2/1919, ivi deceduto in data 22/1/2014) convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Caltanissetta, il (P.I.: ), nonché CP_16 P.IVA_8 Parte_5
quale erede di , Parte_6 Controparte_17 Persona_3
Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
tutti eredi di ,
[...] Persona_1 Parte_2 Parte_8
, Parte_9 Controparte_7 Parte_10 Parte_3 CP_6
,
[...] Parte_4 Parte_12 Controparte_8 [...]
, Parte_13 CP_18 Parte_5 [...]
CP_11 Parte_14 Controparte_23
Controparte_22 Controparte_4
,
[...] Controparte_8 Controparte_6 [...]
chiedendo che i Controparte_7 Controparte_20 convenuti venissero condannati, in solido tra loro, al pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione legittima, per come statuito con la sentenza n. 218/2010 della Corte di Appello di Caltanissetta, nella misura in detta decisione determinata.
Gli attori esponevano che in data 05/08/1999 alcuni imprenditori ed operatori economici di
RA avevano presentato al di RA, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 7.8.1997 Pt_16
n. 30, un progetto per la realizzazione di un piano attuativo volto all'assegnazione di vasti appezzamenti di terreno ricadenti nella zona territoriale omogenea D/1 e finalizzato alla costruzione di n. 11 capannoni per attività artigianali e commerciali, nonché di un centro direzionale e di elaborazione dati.
8 A tal fine, in data 18/10/1999, con atto rep. n. 63455 racc. n. 14133, innanzi al notaio , Persona_4 gli stessi avevano costituito, ai sensi degli artt. 2602, 2612 e ss. del codice civile, un consorzio con attività esterna, denominato " ", avente lo scopo di acquisire aree e/o fabbricati CP_16 necessari per l'esercizio delle attività dei consorziati, nonché per gli altri scopi indicati nello “statuto”,
e comunque per lo svolgimento di attività di impresa (cfr. doc. n. 1, fascicolo attoreo di 1° grado).
Così il aveva assunto la titolarità del precitato progetto e della relativa richiesta CP_16 di assegnazione dell'area.
In data 22/03/2001 era stata stipulata in RA, innanzi al notaio , la Convenzione Persona_5
Urbanistica (rep. 1205) tra il e il nell'ambito della quale Parte_17 CP_16 il era stato delegato dallo stesso a procedere direttamente alla CP_16 Pt_16 realizzazione delle opere ed a provvedere alle procedure espropriative, nonché all'occupazione provvisoria in via d'urgenza dei terreni assegnati (cfr. doc. n. 2, fascicolo attoreo di 1° grado).
In seguito alla presentazione ed approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione che sarebbero state eseguite dal stesso, il Responsabile dell'Unità Operativa - 1 del Comune CP_16 di RA, con determinazione n. 125 del 7.03.2002, aveva autorizzato la redazione dello stato di consistenza degli immobili ricadenti nella Zona Territoriale Omogenea D1 (cfr. doc. n. 3, fascicolo attoreo di 1° grado).
Con ordinanza del 30.09.2004, il Presidente pro-tempore del , in nome e per conto CP_16 del , aveva pronunziato ed ordinato l'espropriazione e la definitiva Parte_17 occupazione in favore del medesimo e del dei terreni ricadenti CP_16 Parte_17 nella Z.T.O. D1 del PRG (cfr. doc. n. 4, fascicolo attoreo di 1° grado). Nell'ambito dei terreni espropriati in favore dell' rientravano anche i terreni di proprietà, in ragione di 1/2 ciascuno, CP_16 di e di distinti originariamente al Catasto Terreni del Comune Persona_2 CP_10 di RA al foglio 17, particelle 625, 627, 628, 630 e 631, nonché i terreni di Controparte_9
distinti in origine al Catasto terreni del Comune di RA al foglio 17, particelle 635,
[...]
636, 637, 638, 640, 641, 643, 645, 646, 647, 649, 650, 653, 654, 656, e 658 (v. all. n. 2 della relazione del Geom. in doc. n 9, fascicolo attoreo di 1° grado). CP_24
Con il predetto provvedimento era stata, altresì, determinata l'indennità definitiva di espropriazione al prezzo unitario di € 5,16 al mq, così come previsto dall'art. 5 bis, comma 1°, del D.L. 11.07.1992
n.333, convertito in L. 08.08.1992 n.359, e in virtù della valutazione resa dalla Commissione provinciale presso l'Ufficio del Territorio di Caltanissetta.
Avverso tale stima gli attori avevano proposto opposizione innanzi alla Corte di Appello di
Caltanissetta, chiedendo la giusta indennità di espropriazione, calcolata tenendo conto dell'effettivo valore venale delle aree, nonché l'indennità di occupazione spettante dalla data dell'immissione in possesso (07.03.2002) fino alla data di emissione del decreto di esproprio (30.09.2004).
9 Con sentenza n. 218/2010 del 28.10.2010 (cfr. doc. n. 5 fascicolo attoreo di primo grado), depositata il 27.11.2010, la Corte d'Appello di Caltanissetta, pronunciandosi nel giudizio n. 336/04
R.G., promosso dai Sig.ri contro il e il , Per_2 Parte_17 CP_16 accogliendo le domande attoree, aveva determinato:
– in € 165.640,00 l'indennità di espropriazione spettante ad , di cui € 25.220,00 a CP_9 carico del ed € 140.420,00 a carico del;
Parte_17 CP_16
– in € 65.240,00 l'indennità di espropriazione spettante ad e CP_10 Persona_2 di cui € 11.600,00 a carico del ed € 53.640,00 a carico del Parte_17 CP_16
;
[...]
– in € 12.137,10 l'indennità di occupazione legittima spettante ad , di cui € 1.847,97 CP_9
a carico del Comune di RA ed € 10.289,13 a carico del;
CP_16
– in € 4.780,38 l'indennità di occupazione legittima spettante ad e CP_10 Per_2
di cui € 849,97 a carico del Comune di RA ed € 3.930,41 a carico del
[...] CP_16
.
[...]
La Corte d'Appello di Caltanissetta aveva ordinato, dunque, il deposito delle suddette somme presso la Cassa Depositi e Prestiti, oltre interessi legali da calcolare, quanto all'indennità di espropriazione, dal 30.09.2004 (data del decreto di espropriazione) al soddisfo e, quanto all'indennità di occupazione legittima dal 7.03.2002 (data del decreto di occupazione d'urgenza) fino al soddisfo.
La suddetta sentenza n. 218/2010, munita di formula esecutiva in data 24.03.2011, era stata notificata al ed al in data 28.04.2011. Parte_17 CP_16
Non avendo il Comune di RA ed il provveduto al pagamento di quanto CP_16 dovuto, e avevano proceduto per il recupero coattivo delle somme con CP_9 CP_10 apposito atto di precetto, cui era seguito pignoramento mobiliare presso terzi.
Tuttavia, mentre l'azione esecutiva avviata nei confronti del aveva avuto Parte_17 un esito positivo, in quanto il tesoriere del predetto ente aveva vincolato le somme dovute sulla base della sentenza della Corte d'Appello, procedendo all'assegnazione delle stesse ai creditori procedenti, lo stesso non era avvenuto per il . CP_16
Ed invero, il pignoramento mobiliare presso terzi promosso nei confronti del , in CP_16 seguito alla notifica dell'atto di precetto, non aveva dato esito positivo, in quanto i terzi pignorati, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., avevano dichiarato di non intrattenere più rapporti con il o che CP_16 alla data del pignoramento non sussistevano crediti o beni di pertinenza del debitore esecutato (cfr. doc. n.6, fascicolo attoreo di 1°grado).
A questo punto, gli attori, con raccomandata A/R inviata in data 08.01.2013, avevano diffidato sia il sia i singoli consorziati, in quanto coobbligati solidali insieme al per CP_16 CP_16
10 le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, a versare alla Cassa Depositi e Prestiti le somme dovute
(cft. doc. n. 7, fascicolo attoreo di 1° grado).
Erano seguite, da parte dei singoli consorziati, nuove manifestazioni di intenti o ipotetiche proposte transattive, mai, però, concretamente attuate.
Nelle more, il aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza CP_16 della Corte di Appello di Caltanissetta, impugnazione che era stata rigettata con la condanna alle spese (cfr. doc. n. 8, fascicolo attoreo di 1° grado).
Pertanto, con l'atto di citazione notificato il 22.04.2016, l'azione veniva dagli attori esercitata nei confronti dei singoli soci succedutisi all'interno del , quali soggetti responsabili CP_16 illimitatamente e solidalmente, dell'obbligazione di pagamento assunta dal in favore dei CP_16
Sig.ri così come determinata con la sentenza n. 218/2010 pronunciata dalla Corte di Appello Per_2 di Caltanissetta, trattandosi di obbligazioni assunte nell'interesse dei singoli consorziati.
Ed invero, secondo gli attori, l'intera zona espropriata, comprensiva anche dei fondi degli appellanti, era stata dapprima censita in capo al ; successivamente l'intera CP_16 area era stata suddivisa in 12 lotti che erano stati assegnati ai singoli soci succedutisi all'interno del (vedi all. B relazione del Geom. in doc. n. 9, fascicolo attoreo di CP_16 CP_24
1°grado). Ad eccezione di qualche lotto rimasto inedificato, su tutti gli altri era stato realizzato un capannone destinato allo svolgimento di attività artigianale e/o commerciale;
in alcuni casi il lotto era stato addirittura oggetto di successive cessioni, peraltro vietate dalla Convenzione stipulata con il
(cfr. doc. n.2, fascicolo attoreo di 1° grado). Pt_16
Con la realizzazione dei capannoni ed il successivo accatastamento dell'edificio, molte delle particelle originarie erano state soppresse e risultano attualmente censite al Catasto Fabbricati con la modifica della loro denominazione originaria (vedi stralcio attuale foglio 17 in all. D della relazione del Geom.
in doc. n.9, fasc. attoreo 1° grado). CP_24
Segnatamente, secondo gli attori, si evinceva dalla ricostruzione operata dal geometra a CP_24 pagg 4- 10 della relazione, peraltro debitamente documentata attraverso le incluse planimetrie, nonché attraverso gli atti contenuti nei fascicoli allegati alla relazione stessa e relativi a ciascun lotto, che i fondi espropriati agli attori ricadevano nelle particelle di cui ai lotti A, B, G, H, I e CD (centro direzionale).
In punto di diritto, affermavano che il , per come previsto nell'atto Controparte_16 costitutivo, possedeva la forma giuridica di “consorzio con attività esterna”, il cui regime di responsabilità verso i terzi era regolato dall'art. 2615 c.c.
Sostenevano che l'attività espropriativa compiuta dal , su delega del Controparte_16
, era stata finalizzata all'acquisizione di aree, alcune delle quali di Parte_17
11 proprietà degli attori, sulle quali erano stati realizzati dei capannoni per l'esercizio di attività artigianale e commerciale, assegnati poi ai singoli consorziati.
Quindi, ad avviso degli attori, le obbligazioni assunte in nome proprio dal Controparte_16 nei confronti dei terzi erano state assunte nell'interesse dei singoli consorziati e questi ultimi non potevano invocare la limitazione di responsabilità di cui al primo comma dell'art. 2615
c.c., trattandosi degli stessi consorziati che sul terreno espropriato agli attori avevano poi realizzato dei capannoni, con finanziamenti agevolati, che gli erano stati assegnati in proprietà.
Assumevano che i convenuti, in quanto reali beneficiari dell'esproprio, non potevano sottrarsi al pagamento dell'indennità di esproprio dovuta agli attori, come stabilita in sede giurisdizionale, schermandosi dietro un apparente consorzio privo di risorse finanziarie.
In conclusione, gli attori, chiedevano la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle somme determinate a favore degli attori, a titolo di indennità di espropriazione ed indennità di occupazione legittima con la citata sentenza n. 218 del 2010 della Corte d'Appello di
Caltanissetta, ormai passata in autorità di cosa giudicata;
o in subordine al deposito delle stesse somme presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Nel giudizio di primo grado rimanevano contumaci il , e CP_16 Controparte_17
CP_18
Si costituivano gli altri convenuti, i quali contestavano in fatto e in diritto le domande attoree, perché
a loro dire infondate in fatto e diritto, facendo rilevare, inoltre, che nessuna obbligazione poteva gravare nei confronti dei singoli consorziati e/o aventi causa, essendo il solo il CP_16 soggetto obbligato per legge a corrispondere quanto dovuto agli attori a titolo di indennità di espropriazione ed occupazione.
In particolare, alcuni dei convenuti, rappresentati dall'avv. Umberto AR, eccepivano che non erano mai stati (come ad esempio, e ) consorziati, atteso CP_6 Controparte_8 che, avvalendosi della facoltà di sostituzione contemplata dall'art.7 dello Statuto consortile, avevano praticamente ab initio proceduto alla sostituzione in loro vece “…di persone diverse da quelle sopra elencate o società costituite successivamente alla nascita del ” (ad esempio, era il caso CP_25 di , , , Parte_8 Controparte_7 Parte_12 Parte_13 Parte_5
che avevano sostituito a sé, rispettivamente,
[...] Controparte_20 [...]
Controparte_7 Controparte_6 [...]
. Altri convenuti, Controparte_26 Parte_5 poi, erano receduti dal , talora all'inizio dell'attività di detto organismo. E sia gli uni che CP_16 gli altri (soggetti mai stati consorziati, soggetti sostituiti o receduti), così come anche altri consorziati in essere, non avevano ricevuto dal alcuna delle aree espropriate agli attori, le CP_16 quali aree erano state vendute dal predetto (in vendita, acquistandole con CP_16
12 appositi rogiti ed emissione di apposite fatture) solo ad alcuni dei convenuti, tra cui: Per_1
,
[...] Parte_2 Controparte_20 Controparte_7
[...] Controparte_6 Controparte_26
, ,
[...] Parte_5 Controparte_27 Parte_3 [...]
Controparte_8
I convenuti rappresentati e difesi dall'avv. Umberto AR così concludevano: Ritenere e dichiarare inammissibile (estromettendo dal giudizio i soggetti nei confronti dei quali difetta palesemente l'azione e/o la legittimazione passiva) e nullo l'atto di citazione e/o comunque prescritte, infondate, in fatto ed in diritto, ed in ogni caso eccessive, le domande svolte dagli attori, rigettandole di conseguenza. In mero subordine, accoglierle solo per quanto di ragione, comunque in applicazione dei principi sopra espressi nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi di difesa.
La convenuta (acquirente per atto pubblico notarile di uno dei capannoni da parte Controparte_11 di invocava la propria estraneità alla vicenda patrimoniale e conseguentemente al CP_18 giudizio stesso. In ogni caso, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa in garanzia il proprio dante causa a titolo particolare , per essere da costui manlevata e/o CP_18 tenuta indenne per le somme che eventualmente la fosse stata costretta a Controparte_11 pagare agli attori.
Il giudice autorizzava, sul punto, il differimento dell'udienza per permettere la chiamata in causa in garanzia del che rimaneva contumace. CP_18
Anche i convenuti Controparte_14 Controparte_22
(in primo grado rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Orlando) deducevano l'inammissibilità, nullità, prescrizione, erroneità ed infondatezza delle pretese attoree.
La causa veniva istruita con produzione documentale e poi posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 417/2019, pubblicata in data 18 luglio 2019, definendo il procedimento iscritto al n. 1585/2016 R.G., ha statuito come segue:
“Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese:
- Dichiara l'esistenza della legittimazione passiva unicamente in capo ai convenuti CP_16
in persona del legale rappresentante pro-tempore; ;
[...] Controparte_28 [...]
; CP_23 Controparte_29 Controparte_30 [...]
Controparte_26 Controparte_8 CP_20
; nonchè a carico
[...] Controparte_7 CP_18 di , , e (quali Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 eredi di ), Persona_1 Controparte_31
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo a tutti gli altri convenuti;
13 - Condanna, per l'effetto, in solidarietà bilaterale tra le singole quote come sotto stabilite ed il
in persona del legale rappresentante pro-tempore; ; CP_16 Controparte_28
; ; CP_23 Controparte_29 Controparte_30 [...]
; Controparte_26 Controparte_8 CP_20 nonchè a carico di
[...] Controparte_7 CP_18
, , e (quali eredi Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 di ), al pagamento in favore degli attori, Persona_1 Controparte_31 delle somme rispettivamente (in vantaggio dei singoli attori) portate dalla sentenza della Corte
d'Appello di Caltanissetta n. 218/2010, emessa in data 28/10/2010, quote da stabilirsi in sede esecutiva con parametro commisurato alla cubatura dei capannoni avuti dai convenuti in rispettiva assegnazione (anche se oggetto di successiva cessione a terzi) rispetto alla cubatura complessiva dei capannoni effettivamente realizzati su tutti i fondi oggetto del complessivo esproprio condotto dal
. CP_16
- Condanna, in solido tra loro, i convenuti in persona del legale CP_16 rappresentante pro-tempore; ; ; Controparte_28 CP_23 Controparte_29
Controparte_30 Controparte_26 di;
CP_8 Controparte_8 Controparte_20 [...]
nonchè a carico di , Controparte_7 CP_18 Parte_1 [...]
, e (quali eredi di , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Persona_1 [...] al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, liquidate in Controparte_31 complessivi Euro 11.242,00 per competenze (complessive di due aumenti del 20 % per i due assistiti in più rispetto al primo da parte di un unico difensore : E. 8.030,00 + E. 1606,00 + E. 1.606,00),
E.786,00 per spese, oltre il 15 % di quanto liquidato per competenze a titolo di rimborso forfettario spese generali ed oltre IVA e CA.
- Compensa le spese di lite tra gli attori e tutte le altre parti nonché tra la ed il Controparte_11 chiamato . CP_18
La sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 417/2019 ha la seguente motivazione (cfr. pagine
10-16):
“IL COINVOLGIMENTO DEL NELLA PROCEDURA CP_16
ESPROPRIATIVA E LA SUA ESPOSIZIONE DEBITORIA NEI CONFRONTI DEGLI
ATTORI, NEI TERMINI INDICATI DALLA SENTENZA N. 218/2010 EMESSA DALLA
CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA IN DATA 28/10/2018 [recte 2010].
Com'è noto, per effetto della concentrazione della attività connesse all'esproprio in capo ad un unico
Ente espropriante introdotta dal TU Espropriazione dPR 8/6/2001, n. 327 e per effetto della successiva delegabilità delle operazioni di esproprio ad un soggetto specializzato, da parte dell'Ente
14 espropriante, può operarsi il coinvolgimento del soggetto incaricato dell'esecuzione dell'opera nel procedimento espropriativo, con conseguente attribuzione allo stesso degli oneri correlati all'espropriazione, specularmente ai vantaggi che il soggetto assuntore di tali oneri ricava (in primis il vantaggio della speditezza dell'iter espropriativo cui egli stesso dà impulso).
Nel caso concreto soggetto delegato all'espletamento delle procedure di esproprio per la realizzazione dei capannoni nell'area in parte in proprietà degli attori (attori che hanno ricevuto giurisdizionale e definitiva quantificazione del credito per indennità espropriativa e da occupazione legittima da parte della locale Corte d'Appello) è il . Grava, per l'effetto, sul CP_16
in questione il debito per indennità di esproprio e di occupazione legittima nelle modalità CP_16 che si espongono nuovamente, contenute nella sentenza n. 218/2010 sopra indicata: per indennità di esproprio:
- in favore di Euro 165.640,00 (di cui Euro 25.220,00 a carico del Controparte_9 [...]
ed Euro 140.420,00 a carico del ); Parte_17 CP_16
- in favore di e di (per lui in favore degli eredi) Euro CP_10 Persona_2
65.240,00 (di cui Euro 11.600,00 a carico del ed Euro 53.640,00 a carico Parte_17 del ). CP_16 per indennità di occupazione legittima:
- in favore di Euro 12.137,10 (di cui Euro 1.847,9 a carico del Controparte_9 [...]
ed Euro 10.298,13 a carico del ); Parte_17 CP_16
- in favore di e di (per lui in favore degli eredi) Euro CP_10 Persona_2
4.780,38 (di cui Euro 849,97 a carico del ed Euro 3.930,41 a carico del Parte_17
). CP_16
LA RESPONSABILITA' SOLIDALE TRA E SINGOLI CONSORZIATI O LORO CP_16
INDICATARI, BENEFICIARI IN CONCRETO DELL' ATTIVITA' POSTA IN ESSERE DAGLI
ORGANI DEL NEL LORO INTERESSE SPECIFICO. LA LIMITAZIONE CP_16
DELLA SOLIDARIETA' DEI SINGOLI CONSORZIATI ALL'INTERNO DELLA SOGLIA DI
PARTECIPAZIONE, PARI ALLA LORO QUOTA CONSORTILE.
Vigono nella presente fattispecie le norme che più in generale disciplinano i consorzi e la responsabilità patrimoniale “ consortile ”. In particolare è il che risponde con il proprio CP_16 fondo consortile per i debiti contratti dai propri amministratori nell'interesse generale del CP_16
(art. 2615, co. I cc ).
Quando, invece, gli Organi Consortili pongano in essere attività nell'interesse dei singoli consorziati ne deriva una responsabilità solidale tra questi ultimi ed il (nei limiti delle rispettive quote CP_16 di partecipazione al ) per l'impegno assunto dal nel loro interesse (art. 2615, co. CP_16 CP_16
II cc ).
15 Perché sia operativo il meccanismo di partecipazione del consorziato ai debiti del è, per CP_16
l'effetto, necessario:
- che il consorziato abbia effettivamente beneficiato di un'attività posta in essere dagli Organi del
nel suo interesse specifico;
CP_16
- che quando il abbia operato nell'interesse di più consorziati ciascuno di essi risponda CP_16 solo nei limiti della propria quota di partecipazione al . CP_16
Sulla scorta di quanto sopra affermato deve ritenersi che non abbiano legittimazione passiva nel presente giudizio sede tutti quei consorziati che non siano stati diretti beneficiari dell'azione degli
Organi del ovvero tutti quei consorziati nel cui interesse il non abbia assunto CP_16 CP_16 impegni o che abbiano tempestivamente indicato altri soggetti verso cui far confluire i vantaggi dell'attività del . CP_16
Per l'effetto nel presente giudizio – mirante alla distribuzione tra i consorziati del peso per indennità di espropriazione e di occupazione legittima - dovranno assumere una specifica posizione debitoria
(e sono pertanto, titolari di legittimazione passiva a stare in giudizio) quei consorziati che: - siano stati destinatari dei capannoni costruiti o siano stati beneficiari delle aree assegnate o quei soggetti non originariamente consorziati verso i quali, per indicazione tempestiva proveniente dai consorziati, siano stati fatti confluire gli effetti dell'attività espletata dal . CP_16
Costituendosi il ha esposto un elenco di soggetti che hanno avuto CP_16 effettivamente l'assegnazione dei capannoni o di aree tra tutti i consorziati.
Sono, per l'effetto, legittimati passivi nella presente azione i seguenti convenuti, giacchè non è contestato tra le parti che siano loro ed unicamente loro i soggetti che hanno tratto concreto beneficio dall'intera operazione economica sottesa dall'esproprio quali assegnatari di capannoni o lotti (non risulta in alcun modo contestato l'elenco degli stessi fatto dall'Avv. Umberto AR nella comparsa di costituzione e risposta):
- ; Controparte_28
- ; CP_23
- ; Controparte_29
- Controparte_30
- Controparte_4
- ; Controparte_8
- Controparte_6
- Controparte_32
- Controparte_20
- (e per lo stesso i suoi eredi odierni convenuti , Persona_1 Parte_1 [...]
, e ); Controparte_1 Controparte_2 CP_3
16 - CP_18
Tutti gli altri consorziati convenuti, invece, in quanto non destinatari di impegni per loro conto presi dal non possono essere considerati titolari di legittimazione passiva. Ritiene il GU che gli CP_16 atti di esproprio si sono evidentemente risolti a vantaggio degli assegnatari effettivi sopra indicati.
In tale senso il si è impegnato nel loro interesse ovvero ha posto in essere atti finalizzati CP_16 al completamento della procedura espropriativa onde poter consentire alla loro sfera patrimoniale di avere un effettivo e concreto incremento.
LA POSIZIONE DI . Controparte_11
La società non risulta parte del né risulta diretta assegnataria di porzioni immobiliare CP_16 direttamente intestatele, avendo invece operato il solo acquisto postumo delle porzioni immobiliari in atto nella sua titolarità dal consorziato CP_18
Quest'ultimo, per l'effetto, è il solo legittimato passivo, in quanto fornito della veste di consorziato e di soggetto per il quale, ai tempi, il operò i vari atti inseriti nell'iter espropriativo, venendo CP_16 incontro ad un suo interesse specifico.
Inoltre deve osservarsi che nella fattispecie in esame non si verte in materia di obbligazioni propter rem (ovvero di obblighi che seguono la cosa e gravano progressivamente sui soggetti che ne vengono nella relativa titolarità) essendo necessario che via sia un legame personale tra soggetto gravato ed ente consortile, legame, quest'ultimo, di natura personale e non reale (derivante o dalla originaria appartenenza al o dalla espressa indicazione effettuata tempestivamente da un consorziato CP_16 in favore di un singolo o di una società, terzo dal consorziato stesso designato come soggetto fruitore della sua personale posizione di vantaggio).
Per l'effetto dovrà concorrere al soddisfacimento del credito degli attori per indennità di esproprio
e per indennità di occupazione legittima il consorziato e non la sua formale CP_18 cessionaria successiva, , che deve ritenersi estranea al presente giudizio. Controparte_11
Non vi sono elementi da cui ricavare la conclusione che ancor prima del consolidarsi del vantaggio consortile in capo a sé il abbia indicato agli organi consortile il subentro nella sua posizione CP_18 della Tale subentro è successivo ed è frutto di un atto pubblico di acquisto, Controparte_11 dunque sfugge da una prospettiva di designazione personale proveniente dal consorziato originario.
L'INFONDATEZZA DELLA ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELL'AZIONE PER
GENERICITA'.
Da quanto sopra esposto scaturisce l'infondatezza dell'eccezione di genericità della domanda avanzata dagli attori. Infatti, è, da un lato, chiaro l'oggetto del petitum del presente giudizio (si chiede la partecipazione al debito per indennità di esproprio e per indennità di occupazione legittima da parte dei consorziati o soggetti dagli stessi anteriormente designati, in quanto destinatari di impegni assunti dall'incapiente nel loro interesse), dall'altro vi sono in atti – ed emergono CP_16
17 dall'istruttoria del procedimento e dalle avverse allegazioni – elementi per distinguere quali tra i consorziati siano portatori della legittimazione passiva in concreto.
La circostanza che l'atto introduttivo del giudizio si mantenga generico in punto di indicazione delle singole azioni positivamente poste in essere dal per i consorziati è solo apparente. Infatti CP_16 gli attori rimandano ad un allegato B a firma del geom. contenente l'elenco degli assegnatari CP_24 dei beni espropriati o edificati su suolo espropriato. E' evidente, per l'effetto, che la lettura integrata della citazione con i soggetti compresi in tale allegato B, consente di individuare quei consorziati beneficiari ovvero quei consorziati per i quali gli Organi consortili hanno assunto obbligazioni e, per questo, tenuti a rispondere del debito consortile per indennità di esproprio ed indennità di occupazione legittima nei confronti degli attori.
LA NECESSITA' DI EMETTERE UNA SENTENZA DI CONDANNA DETTANTE I CRITERI
CERTI PER LA SUCCESSIVA QUANTIFICAZIONE DELLE SINGOLE QUOTE IN
SEPARATA SEDE ESECUTIVA
Ritiene questo GU che debba disporsi, nei confronti dei soggetti ritenuti come sopra titolari di legittimazione passiva nel procedimento (in quanto primi intestatari dei manufatti), per economia processuale, la condanna al pagamento in favore degli attori della quota delle somme stabilite nella sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 218/2010, emessa in data 28/10/2010, in proporzione delle quote di rispettiva spettanza parametrate sulla cubatura dei capannoni avuti in assegnazione in rapporto alla complessiva cubatura dei capannoni edificata (in sede esecutiva, per
l'effetto, dovrà accertarsi l'entità complessiva della cubatura realizzata con la costruzione di tutti i capannoni, operazione materiale che non richiede alcuna discrezionalità. Dovrà, poi, stabilirsi il valore unitario delle singole quote gravanti sui singoli convenuti oggi destinatari di condanna, da stabilirsi in relazione al criterio certo, ed anch'esso non discrezionale, della proporzione del concorso dei beni loro assegnati sulla cubatura complessiva).
SPESE DEL PROCEDIMENTO
Vanno compensate le spese tra gli attori ed i convenuti per i quali questo GU non ha ritenuto la sussistenza della legittimazione passiva, in considerazione della difficoltà della materia trattata e dei dubbi interpretativi conseguenti.
Vanno, per le stesse ragioni, compensate le spese di lite tra gli attori e la convenuta
[...] nonché tra quest'ultima ed il chiamato CP_11 CP_18
Vanno poste, in solido tra loro, a carico dei convenuti in persona del legale CP_16 rappresentante pro-tempore; ; ; Controparte_28 CP_23 Controparte_29
Controparte_30 Controparte_26
; Controparte_8 Controparte_20 [...]
nonchè a carico di , Controparte_7 CP_18 Parte_1 Pt_1
18 , e ( quali eredi di , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Persona_1 [...]
le spese di lite liquidate come in dispositivo”. Controparte_31
Avverso la sentenza n. 417/2019 del Tribunale di Caltanissetta, pubblicata in data 18 luglio
2019, notificata in data 9 settembre 2019 alle controparti dall'avv. Luca Recami, difensore della
, sono stati proposti separati appelli, iscritti ai nn. 314/2019 R.G. e Controparte_11
318/2019 R.G.
§§§
L'APPELLO ISCRITTO AL N. 314/2019 R.G.
Con atto di citazione in appello notificato in data 9 ottobre 2019 , Parte_1
, e (tutti eredi Controparte_1 Controparte_2 CP_3 di , , , Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5 [...]
Controparte_4 Controparte_6 [...]
(tutti rappresentati e difesi Controparte_7 Controparte_8 dall'avv. Umberto AR) hanno impugnato la suindicata sentenza per i motivi di seguito indicati.
Il detto gruppo di appellanti, anzitutto, premette che la sentenza impugnata contiene evidenti errori idonei a minare la ricostruzione della vicenda operata dal giudice di primo grado, segnatamente laddove a pag. 12 della sentenza il Tribunale afferma che “…costituendosi il CP_16 ha esposto un elenco di soggetti che hanno avuto effettivamente l'assegnazione dei capannoni o di aree tra tutti i consorziati…”; che ciò non corrisponde al vero, atteso che il CP_16 non si è costituito in giudizio;
che il Tribunale nisseno, pur rigettando la domanda attorea volta a far valere una responsabilità solidale indifferenziata tra e consorziati ed altri convenuti, CP_16 ha errato a ritenere superabile l'eccezione di nullità/inammissibilità delle domande attoree ed a ritenere applicabile, per taluni dei convenuti, la responsabilità ex art. 2615, comma 2, c.c. tra e consorziati, la quale, per converso, nella odierna fattispecie è da escludersi in nuce. CP_16
Con il primo motivo di appello (rubricato: “omissività, erroneità ed illegittimità della sentenza del tribunale – prescrizione estintiva delle domande attoree ed inopponibilità della sentenza della corte di appello n. 218/2010 e della ordinanza n. 2780/2014 della corte di cassazione”), il detto gruppo di appellanti deduce che il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione, ritualmente svolta dagli stessi appellanti, in ragione del fatto che la sentenza della
Corte di appello di Caltanissetta n. 218/2010, poi confermata dalla Suprema Corte con ordinanza (cfr.
Cass. Civ., Sez. VI-1, n. 2780 del 2014), su cui parte attrice ha fondato le proprie pretese nei confronti, tra gli altri, degli odierni appellanti, è stata pronunciata all'esito di un giudizio a cui gli stessi sono rimasti del tutto estranei;
che tanto comporta: a) per un verso, l'inopponibilità ad essi della suddetta
19 pronuncia, e, quindi, della pretesa attorea che sulla stessa si basa;
b) per altro verso, la prescrizione della pretesa azionata rispetto agli odierni appellanti, atteso che, non avendo costoro preso parte a tale giudizio, nessuno degli atti in esso intrapresi è valso ad interromperne il decorso del termine prescrizionale nei loro confronti;
che il primo atto con cui gli attori hanno invocato una presunta solidarietà dei consorziati, ossia la diffida dell'8 gennaio 2013, è successiva di oltre dieci anni alla prima annualità della indennità di occupazione illegittima, da cui il termine di prescrizione decennale della pretesa attorea decorre;
che è comunque inesistente una coobbligazione unitaria illimitata e solidale che avvincerebbe indifferenziatamente consorzio e consorziati per l'intero ed indifferenziato importo di Euro 208.279,54; che difettano i requisiti di specificità dell'atto di costituzione in mora, perché lo stesso possa effettivamente esplicare l'effetto interruttivo dei termini prescrizionali neppure nei confronti dei soggetti ai quali lo stesso è stato effettivamente recapitato;
che il giudice di prime cure non ha affatto esaminato la proposta eccezione di prescrizione, così incorrendo nel vizio di omessa pronuncia.
Il detto gruppo di appellanti, pertanto, chiede alla Corte d'appello di accogliere l'eccezione di prescrizione svolta in prime cure dagli stessi appellanti e, per l'effetto, dichiarare prescritte, nei confronti dei deducenti, le relative pretese.
Con il secondo motivo di appello (rubricato: erroneità, illegittimità, infondatezza della sentenza impugnata – nullità della domanda – difetto di azione - violazione dell'art. 112 c.p.c.”) i suddetti appellanti lamentano che la sentenza di prime cure abbia rigettato l'eccezione di nullità/inammissibilità delle domande attoree per genericità.
Sostengono, in particolare, che parte attorea non avrebbe assolto l'onere sulla stessa incombente di individuare esattamente i soggetti su cui far ricadere le proprie pretese, e, per altro verso, non avrebbe chiesto la condanna “pro quota” dei singoli consorziati, bensì la condanna solidale di tutti i chiamati in causa ( , consorziati, terzi acquirenti), ossia una domanda che, in quanto tale, CP_16 non sarebbe prevista dall'ordinamento (ed in particolare non corrisponderebbe alla dinamica dell'art. 2615, 2° comma, c.c.), sicché sarebbe viziata da carenza di azione.
Deducono che sin dall'atto di costituzione, gli odierni appellanti hanno rilevato come diversi convenuti non fossero consorziati del (talora non lo sono mai stati, talaltra sono CP_16 stati sostituiti e/o hanno comunque subito dismesso tale qualità, e comunque non hanno ricevuto in vendita dal alcuna area espropriata agli attori), evidenziando come da ciò conseguisse il CP_16 difetto di legittimazione passiva di essi. Eccezioni non specificatamente contestate da parte attrice.
Affermano che gli attori, forzando i termini dell'art. 2615, 2° comma, c.c., che – per l'ipotesi di obbligazioni assunte dagli organi del per conto di “singoli consorziati” – postula una CP_16 corresponsabilità (c.d. biunivoca o bilaterale) tra singoli consorziati e fondo consortile, hanno invece
20 postulato una sorta di solidarietà indifferenziata tra i convenuti (ossia: tutti i convenuti) ed il
, ossia alla stregua del ben diverso modello delle società di persone. CP_16
Sostengono che norma dell'art. 2615, comma 2, c.c. richiede che il consorziato per il quale il ha agito sia comunque identificabile e che l'eventuale sua responsabilità sia modulata sulla CP_16 specifica obbligazione contratta per suo conto.
Deducono che gli attori non hanno mai allegato per conto di quali dei consorziati il CP_16
avrebbe assunto specifiche obbligazioni, non provvedendo ad indicare se e quali aree
[...] sarebbero state assegnate e/o cedute agli odierni appellanti, né a specificare quale sarebbe il collegamento tra queste ed i singoli convenuti, essendosi limitati a domandare, a tutti i convenuti, in applicazione di una generale solidarietà, il pagamento dell'intero; che questa mancanza di allegazione non può ritenersi colmata dal fatto che gli attori, ai fini dell'individuazione dei singoli consorziati, abbiano fatto rinvio alla documentazione prodotta e, in particolare, alla consulenza tecnica di parte degli attori a firma del Geom. CP_24
Deducono che il Tribunale avrebbe dovuto, in assenza di specificazione delle obbligazioni che sarebbero state assunte dal nell'interesse di specifici consorziati avrebbe dovuto CP_16 dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c.
Aggiungono che il giudice di prime cure, nel riconoscere la responsabilità bilaterale (Consorzio- consorziato) ha pronunciato oltre i limiti della domanda, finendo con l'attribuire agli attori un bene della vita dagli stessi non richiesto e quindi vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato).
Affermano che la sentenza del Tribunale è contraddittoria, atteso che, per un verso, ha rigettato l'eccezione di indeterminatezza, nullità e inammissibilità delle domande attoree, per altro verso, poi, ha sostenuto che la determinazione delle singole quote e del quantum dovuto da ciascuno dei condannati dovrà essere determinato in sede esecutiva, il che, secondo gli appellanti, contrasta con la pretesa determinatezza delle domande svolte dagli attori e peraltro era preciso onere di questi ultimi indicare specificamente non solo i consorziati su cui sarebbe dovuta ricadere la condanna, ma anche in che misura.
Sostengono che la sentenza impugnata va riformata, con declaratoria di nullità e/o inammissibilità delle domande svolte dagli attori in primo grado.
Con il terzo motivo di appello (rubricato: “erroneità ed infondatezza della sentenza di primo grado – erronea e/o omessa valutazione del materiale probatorio versato in atti – violazione dell'art.
2615, comma 2, c.p.c.”) deducono che giudice di prime cure ha violato l'art. 2615 c.c., omettendo di valutare (o comunque non valutando correttamente) il materiale probatorio versato in atti, anche dagli stessi attori;
che il giudice di prime cure non ha tenuto conto del fatto che la sentenza in forza della quale gli attori hanno promosso il giudizio, ossia la sentenza n. 218/2010 di Codesta Corte di
21 appello, poi confermata dalla Cassazione, è stata pronunciata tra gli attori, il ed CP_16 il , con la conseguenza che il giudicato formatosi fa stato solo tra le suddette Parte_17 parti, mentre non è opponibile ai consorziati, odierni appellanti, che non hanno preso parte a quel giudizio;
che ciò pone in crisi gli assunti del primo giudice i quali poggiano, ad avviso degli appellanti, sull'erroneo presupposto dell'estensione degli effetti della sentenza del 2010 ai singoli consorziati.
Sostengono, altresì, che l'attività di acquisizione delle aree espropriate è stata condotta dal CP_16
in nome e per conto del , e non già in nome e per conto dei singoli
[...] Parte_17 consorziati, donde l'inconferenza del richiamo nella sentenza gravata all'art. 2615, 2° comma, c.c.
Evidenziano che la Convenzione Urbanistica, rep. n. 1205, racc. n. 471, prodotta dagli attori (doc.
n.2 del fascicolo di primo grado degli attori), ha espressamente sancito che “L'espropriazione dell'area, già precisata nel precedente articolo 2 sarà effettuata dal a proprie spese in
CP_16 nome e per conto del ed entrerà a far parte del patrimonio del medesimo…” (v. Pt_16 Pt_16 art.3 della Convenzione) e che: “Per effetto della delega di cui al superiore articolo 2, il
CP_16 provvederà direttamente ad acquisire l'area in nome e per conto del pagandone, ai Pt_16 proprietari espropriati, le indennità relative con somme che dal saranno anticipate ai
CP_16 sensi del successivo articolo 5…” (art. 4 della Convenzione), il quale (giusta quanto ancora Pt_16 previsto dal suo conto” dal , avrebbe definitivamente trattenuto per sé le aree “…destinate
CP_16
a parcheggi pubblici, verde attrezzato e strade pubbliche, meglio indicate nei successivi articoli 6 e
7…”, mentre si è previsto che, con riferimento alle aree “…in cui insisteranno le strutture produttive del e le relative pertinenze, passano in proprietà del o dei suoi aventi causa”. CP_16 CP_16
Affermano che vi è una prova documentale che l'attività di acquisizione delle aree espropriate è stata condotta dal in nome e per conto del e non già in CP_16 Parte_17 nome e per conto dei singoli consorziati, circostanza, questa, idonea a far cadere l'intera impalcatura su cui poggiava l'atto di citazione e di cui il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto.
Deducono che la maggior parte delle aree espropriate sono rimaste definitivamente acquisite al
; che non v'è stata alcuna assegnazione delle aree da parte del Parte_17 CP_16
in favore dei consorziati;
che le aree sono state espropriate dal , in
[...] CP_16 nome e per conto del , in forza della suddetta convenzione, per poi essere Parte_17 cedute, mediante appositi atti di compravendita (e non mere assegnazioni) ai consorziati, i quali, quindi, hanno corrisposto in cambio il relativo prezzo;
che detta circostanza si pone in contrasto con l'affermazione del giudice di prime cure, per cui l'espropriazione delle aree sarebbe stata fatta dal nell'interesse dei singoli consorziati;
che ciò, infatti, avrebbe potuto avere – astrattamente CP_16
– un senso ove il avesse espropriato le aeree direttamente a suo nome e poi le avesse CP_16 assegnate ai consorziati, cosa che invece non è avvenuta;
che tutte le aree espropriate, siccome
22 espropriate per conto del e/o comunque destinate allo stesso non Parte_17 Pt_16 costituiscono, ex art. 2615, 2° comma, c.c., obbligazioni contratte nell'interesse di singoli consorziati.
Evidenziano che sono state depositate in giudizio tre sentenze del giudice tributario (C.T.R. di
Palermo, Sez. Staccata di Caltanissetta), in allegato alle memorie ex art. 183 c.p.c. (documenti
1, 2, 3), e tali sentenze hanno ritenuto che il ricavato delle compravendite costituiscono ricavi del stesso;
che il giudice di prime cure ha omesso qualsiasi riferimento a dette sentenze CP_16 del giudice tributario e, soprattutto, non ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto non condivisibili i principi espressi nelle stesse sentenze.
Con il quarto motivo di appello (rubricato: “ulteriore profilo di erroneità ed infondatezza della sentenza di primo grado”) deducono che, a tutto voler concedere, le quote consortili non debbono essere parametrate – come sembra affermare la sentenza di primo grado – alla volumetria (cubatura) di ciò che si è realizzato, in rapporto alla cubatura complessiva realizzata, bensì alla estensione e/o alla potenzialità edificatoria delle aree;
che il criterio indicato dal giudice di prime cure penalizza coloro che hanno acquisito delle aree sulle quali siano stati realizzati i capannoni (con realizzo di cubatura), mentre addossa loro, di fatto, con l'attribuzione di una maggiore quota partecipativa
(commisurata alla cubatura realizzata), il costo delle aree rimaste inedificate e/o comunque diverse da quelle in cui insistono i capannoni da essi acquistati;
che, inoltre, addossa loro anche il costo di acquisizione di aree che sono state destinate ad opere di urbanizzazione, strade, verde pubblico etc.,
e che quindi sono state destinate a servizio del e, in genere, e non già a Parte_17 specifico vantaggi dei consorziati.
Deducono che, in ogni caso, dovrebbero prendersi in considerazione pure le aree sulle quali sono state realizzate opere di urbanizzazione, primaria o secondaria (strade, aree a verde pubblico etc.), le quali vanno a servizio della intera collettività di RA e che, quindi, non possono ritenersi realizzate nell'interesse di singoli consorziati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2615, 2° comma, c.c.
Con il quinto motivo di appello (rubricato: “ulteriore profilo di erroneità ed infondatezza della sentenza di primo grado con riferimento alla condanna alle spese”) impugnano la sentenza di primo grado pure nella parte in cui ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese di lite nei confronti degli attori. Deducono che il Tribunale di Caltanissetta non ha tenuto conto del fatto che la domanda principale degli attori, postulante la responsabilità solidale indifferenziata tra il e tutti i soggetti convenuti in primo grado (consorziati e non), è stata rigettata, CP_16 sicché, gli stessi, sul punto, sono rimasti soccombenti;
che tanto avrebbe giustificato, assieme alla scarsa chiarezza della domanda attorea, la compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti.
§§§ L'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DA NELL'AMBITO Controparte_11
DEL GIUDIZIO DI APPELLO ISCRITTO AL N. 314/2019 R.G.
23 La costituitasi tempestivamente nel giudizio iscritto al n. 314/2019 R.G. Controparte_11
(comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale depositata in data 14.1.2020, con prima udienza indicata nell'atto di citazione in appello per il 5.2.2020 poi differita d'ufficio al 18.3.2020), oltre a chiedere il rigetto dell'appello principale, ha proposto appello incidentale e ha chiesto di riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite tra , e , attori in primo Controparte_9 CP_10 Controparte_13 grado, e la nonché tra quest'ultima e e, per l'effetto, Controparte_11 CP_18 condannare gli attori in primo grado Sigg. e Controparte_9 CP_10 CP_13
nonché il Sig. al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di
[...] CP_18
. Con vittoria delle spese ed onorari del presente grado di giudizio. Controparte_11
A sostegno del proposto appello incidentale, ha dedotto che la - non è Controparte_11 stata parte del processo civile conclusosi con la sentenza n. 218/2010 pronunciata dalla Corte
d'Appello di Caltanissetta con la conseguenza che la sentenza e le relative statuizioni dichiarative e di condanna contenute nella medesima non sono opponibili alla stessa;
che, in quanto società esercente l'attività di leasing finanziario, si è limitata ad acquistare dal , con atto di CP_16 compravendita e concessione in leasing del 02.08.2007 a rogito Notaio , una porzione Per_4 immobiliare, corrispondendo l'importo di € 804.000,00, pari a quattro volte l'indennità reclamata a suo carico dagli attori, per poi concederla in leasing a senza mai svolgere alcun tipo CP_18 di attività sulle porzioni immobiliari a suo tempo oggetto di esproprio in danno degli che Per_2 non è mai stata né è uno dei soci succedutisi all'interno del tanto più che, non solo CP_16 dalle stesse clausole del contratto di compravendita e leasing di cui sopra era chiara la volontà delle parti di porre in capo al solo tutti gli oneri e i rischi connessi alla proprietà immobiliare, ma, CP_18
a seguito dell'acquisto, venne deliberato l'ingresso nel consorzio del solo e non di CP_18 CP_11
; che nessuna obbligazione è stata “assunta per conto di” dal;
[...] Controparte_11 CP_16 che giusta, infine, l'osservazione del Tribunale circa la necessità di un legame personale tra soggetto gravato ed ente consortile (non vertendosi, nel caso de quo, in materia di obbligazioni propter rem) con la conseguenza che l'obbligazione di pagamento dev'essere riconosciuta esclusivamente in capo al consorziato che la sentenza n. 417/19 dovrà essere confermata in punto carenza CP_18 di legittimazione passiva in capo a che, in punto “spese del procedimento”, il Controparte_11 giudice di primo grado ha ritenuto di compensare le spese di lite tra gli attori e la convenuta
[...] nonché tra quest'ultima e il chiamato che tale statuizione non è CP_11 CP_18 corretta e, per tale motivo, propone appello incidentale affinchè la Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 417/19 -nella parte in cui, a pagina 16, compensa le spese di lite tra gli attori e nonché tra quest'ultima e il Sig. voglia Controparte_11 CP_18
24 disporre la condanna sia degli attori , e , Controparte_9 CP_10 Controparte_13 sia di in qualità di terzo chiamato da parte dell'odierna appellante, al pagamento CP_18 delle spese del doppio grado di giudizio in favore di non ricorrendo i presupposti Controparte_11 per pronunciare la compensazione;
che, nel caso di specie, il Tribunale di Caltanissetta ha giustificato la compensazione delle spese processuali “in considerazione della difficoltà della materia e dei dubbi interpretativi conseguenti”, motivi che, ad avviso dell'appellante incidentale, non solo esulano dalle “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dalla norma dell'art. 92 c.p.c. ma che rivestono il carattere di assoluta genericità e quindi la relativa statuizione va riformata.
§§§
Nel giudizio di appello iscritto al n. 314/2019 R.G. si sono costituiti Controparte_9
e , nella qualità di eredi di (nato a
[...] CP_10 Persona_2
RA il 12.02.1919 e ivi deceduto in data 22.01.2014), e hanno chiesto rigettarsi i motivi di appello principale.
§§§
IL SEPARATO APPELLO PROPOSTO DA , Controparte_9 CP_10
E , NELLE INDICATE RISPETTIVE QUALITÀ,
[...] Controparte_13
ISCRITTO AL N. 318/2019 R.G.
Con atto di citazione notificato in data 9 ottobre 2019 , in Controparte_9 proprio e nella qualità di erede di , nata a Persona_2 CP_10
RA, in proprio e nella qualità di erede di;
, Persona_2 Controparte_13 nella qualità di erede di , hanno proposto un separato appello avverso la Persona_2 sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 417/2019, pubblicata il 18 luglio 2019 e notificata il 9 settembre 2019.
L'appello degli è affidato a due motivi. Per_2
Con il primo motivo di appello (rubricato: “Erronea limitazione della legittimazione passiva tra i soggetti convenuti in giudizio. Violazione degli artt. 2615 c.c. , 24 Cost. e 81 c.p.c.”) deducono che il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che nell'azione promossa in primo grado dagli originari attori, tra i convenuti in giudizio, solo alcuni di essi siano effettivamente titolari della legittimazione passiva, e, in particolare, si tratterebbe soltanto di coloro i quali hanno concretamente
“tratto beneficio dall'intera operazione economica sottesa all'esproprio, quali assegnatari di capannoni o lotti”, in ragione del fatto che “il si è impegnato nel loro interesse ovvero CP_16 ha posto in essere atti finalizzati al completamento della procedura espropriativa onde poter consentire alla loro sfera patrimoniale di avere un effettivo e concreto incremento”.
25 Sostengono che dagli atti depositati ed allegati alla relazione di parte del Geom. si evince CP_24 che l'intera zona espropriata è stata dapprima censita al e solo successivamente è CP_16 stata suddivisa in 12 lotti, e poi 11 di questi assegnati ai singoli soci succedutisi all'interno del ed uno trattenuto dal che alcuni lotti assegnati sono rimasti inedificati, CP_16 Pt_16 mentre su altri sono stati realizzati i rispettivi capannoni, destinati allo svolgimento di attività artigianale e/o commerciale;
che in alcuni casi il lotto e/o il capannone è stato addirittura oggetto di successive cessioni (peraltro vietate dalla Convenzione urbanistica stipulata con il;
che è Pt_16 proprio la complessa e intricata successione di rapporti di proprietà relativi ai vari lotti in questione a rendere impossibile procedere all'estromissione di alcuni soggetti dal giudizio;
che tutti i consorziati, seppur attraverso vari passaggi, hanno tratto benefici personali e patrimoniali direttamente o indirettamente attraverso le società ad essi collegate;
che alcuni consorziati hanno sostituito a sé stessi società costituite successivamente alla nascita del che risultano, già dalla stessa CP_16 denominazione, riconducibili direttamente agli stessi soci;
che l'art. 7 dello Statuto del CP_16
stabilisce che “in caso di trasferimento di azienda per morte o per atto tra vivi, o nel caso in
[...] cui si trasferisce l'immobile (fabbricato o area) collegato con gli scopi consortili sopra precisati, il nuovo proprietario o titolare subentra nel contratto del ” (alla sola condizione che esso sia
CP_16 in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione al ); che l'art. 10 del medesimo statuto
CP_16 stabilisce che “i consorziati receduti o esclusi e i nuovi titolari delle imprese trasferite per causa di morte o per atto tra vivi non ammessi al sono responsabili verso il e verso i
CP_16 CP_16 terzi, nei modi indicati nell'art. 2615 del codice civile, per tutte le obbligazioni assunte dal
CP_16 sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate fino alla data stessa”; che tale ultima previsione consente di censurare, altresì, la decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva anche la in quanto “non risulta parte del , né risulta direttamente Controparte_11 CP_16 assegnataria di porzioni immobiliari direttamente intestatele, avendo invece operato il solo acquisto postumo delle porzioni immobiliari in atto nella sua titolarità dal consorziato ”; che, CP_18 in definitiva, va riconosciuta la legittimazione passiva in capo a tutti i soggetti convenuti in giudizio in primo grado, a prescindere dal fatto che siano originari consorziati oppure soci subentrati solo successivamente al medesimo (l'art. 2615, 2° comma, si riferisce, in generale, ai
CP_16
“consorziati”), oppure soggetti divenuti nuovi titolari delle imprese trasferite […] non ammessi al
, in quanto tutti soggetti che hanno tratto, sia direttamente che indirettamente beneficio CP_16 dall'appartenenza al , o per essere stati assegnatari dei lotti e/o dei capannoni, per averli CP_16 ceduti a terzi e comunque per avere compartecipato, con il , al perseguimento dei CP_16 suoi scopi attraverso la espropriazione delle aree di proprietà degli appellanti.
26 Con il secondo motivo di appello (rubricato: “Mancato riconoscimento della responsabilità solidale e illimitata sussistente in capo ai singoli consorziati e al fondo consortile. In subordine, erronea individuazione dei criteri utili alla ripartizione dell'obbligazione di pagamento. Violazione degli artt. 2615, 2° comma, c.c. e 32 e 37 D.P.R. 327/2001”) deducono l'erronea applicazione, da parte del Giudice di primo grado, dell'art. 2615, 2° comma, c.c., avendo ritenuto di dover disporre la condanna al pagamento delle somme determinate dalla Corte d'Appello di Caltanissetta con la sentenza n. 218/2010, “in proporzione delle quote di rispettiva spettanza parametrate sulla cubatura dei capannoni avuti in assegnazione in rapporto alla complessiva cubatura dei capannoni edificata”.
Sostengono che, ai sensi dell'art. 2615, comma 2, c.c., poiché l'obbligazione al pagamento, in favore degli odierni appellanti, dell'indennità di esproprio e di occupazione legittima, è stata evidentemente assunta dal in favore dei singoli consorziati, essa grava CP_16 solidalmente sui singoli consorziati e sul fondo consortile;
che l'attività espropriativa compiuta dal
, su delega del è stata chiaramente finalizzata all'acquisizione di aree, CP_16 Pt_16 alcune delle quali di proprietà degli odierni appellanti, sulle quali sono stati poi realizzati dei capannoni per l'esercizio di attività artigianali e commerciali, assegnati successivamente ai singoli consorziati;
che la sentenza impugnata, oltre ad aver erroneamente riconosciuto una responsabilità parziaria, anziché solidale, ha anche errato nell'individuazione dei criteri di ripartizione di tale - eventuale e residuale – responsabilità parziaria;
che è certamente più corretto, nell'individuazione delle quote di pagamento delle somme dovute, considerare la complessiva area espropriata dal e non il volume di ciascuno dei capannoni assegnati ai vari consorziati, considerato anche CP_16 che alcune di queste aree sono rimaste in edificate.
Nel giudizio di appello iscritto al n. 318/2019 R.G. si sono costituiti , Parte_1
, e , tutti eredi Controparte_1 Controparte_2 CP_3 di , , Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5 [...]
Controparte_4 Controparte_6 [...]
i quali hanno richiamato e ribadito il contenuto (e le conclusioni) del Controparte_7 proprio atto di citazione in appello iscritto al 314/2019 R.G., integralmente ripetuto e trascritto in chiave confutativa dell'appello avversario.
Nello stesso giudizio iscritto al n. 318/2019 R.G. si sono costituiti, con separata comparsa di costituzione e risposta, contenente appello incidentale, , Parte_5 Parte_6
(erede di ), , Parte_7 Persona_3 Parte_8 Parte_9
, , , , ,
[...] Controparte_7 Parte_10 Parte_11 Parte_12 CP_8
, ,
[...] Parte_13 Parte_14 CP_6
27 i CP_6 Controparte_20 Controparte_14 Controparte_22 quali hanno proposto appello incidentale affidato a quattro motivi così rubricati.
1) “omissività, erroneità ed illegittimità della sentenza del tribunale – prescrizione estintiva delle domande attoree ed inopponibilità della sentenza della corte di appello n. 218/2010 e della ordinanza n. 2780/2014 della corte di cassazione”;
2) “erroneità, illegittimità, infondatezza della sentenza impugnata – nullità della domanda – difetto di azione - violazione dell'art. 112 c.p.c.”
3) “erroneità ed infondatezza della sentenza di primo grado – erronea e/o omessa valutazione del materiale probatorio versato in atti – violazione dell'art. 2615, comma 2, c.c.”;
4) “ulteriore profilo di erroneità ed infondatezza della sentenza di primo grado con riferimento alla statuizione sulle spese”.
Gli stessi appellati-appellanti incidentali hanno chiesto di ritenere e dichiarare inammissibile e/o nullo l'atto di citazione proposto in prime cure dai Sig.ri e/o comunque ritenere e dichiarare Per_2 prescritte le domande dagli stessi formulate, e/o comunque rigettarle perché infondate, in fatto ed in diritto;
di dichiarare, in ogni caso, inammissibile l'appello proposto dai Sig.ri e/o Per_2 comunque rigettarlo nel merito, siccome erroneo ed infondato.
Nel giudizio iscritto al n. 318/2019 R.G. si è costituita la che ha Controparte_11 chiesto di confermare la sentenza n. 417/19 del Tribunale di Caltanissetta in punto carenza di legittimazione passiva in capo alla con conseguente assenza di sua Controparte_11 responsabilità, anche con riferimento alla condanna alle spese, nei confronti degli appellanti.
La ha proposto appello incidentale relativamente al capo della Controparte_11 sentenza di primo grado che ha compensato le spese processuali tra gli attori e la convenuta nonché tra quest'ultima e il chiamato Controparte_11 CP_18
La stessa società ha quindi chiesto alla Corte di disporre la condanna sia degli attori
[...]
, e , sia di in qualità di terzo CP_9 CP_10 Controparte_13 CP_18 chiamato da parte dell'odierna appellante incidentale, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di non ricorrendo, a suo avviso, i presupposti per pronunciare Controparte_11 la compensazione delle spese.
La Corte, con ordinanza in data 16/12/2020, ha disposto, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione delle cause di appello iscritte ai nn. 314/2019 R.G. e 318/2019 R.G.
La Corte, con ordinanza depositata in data 25 gennaio 2021, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 417/2019 del Tribunale di Caltanissetta in date 16 luglio
2019/18 luglio 2019, e ha rinviato all'udienza del 26 ottobre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
28 L'udienza per la precisazione delle conclusioni, in ragione dei carichi dei ruoli della Corte,
è stata poi rinviata al 27 giugno 2024 sempre per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza del 27 giugno 2024 è stata sostituita dal deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. e la Corte, all'esito del deposito di tali noti, con le quali le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, in epigrafe trascritte, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, sia l'appello principale iscritto al n. 314/2019 R.G. che quello iscritto al n. 318/2019
R.G. risultano tempestivi.
Infatti la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 417/2019, pubblicata il 18 luglio 2019 è stata notificata il 9 settembre 2019, su impulso della e gli atti di appello Controparte_11 principale, separatamente proposti ed iscritti ai nn. 314/2019 R.G. e 318/2019 R.G., sono stati entrambi notificati in data 9 ottobre 2019.
In tema di notificazione di un atto di impugnazione ciò che rileva è che esso sia stato tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario e quindi il notificante non incorre in alcuna decadenza se l'iter notificatorio si perfeziona successivamente allo spirare del termine per proporre gravame, atteso che non può ridondare a danno del notificante il tempo necessario per la prosecuzione del procedimento notificatorio presso il luogo in cui si trova il notificatario (cfr. ex multis Cass. 29039/2018).
In relazione al processo civile di cognizione, anche dopo l'introduzione del modello processuale speciale del cd. rito societario, nel caso di chiamata in giudizio di più convenuti, il termine di dieci giorni per la costituzione dell'attore, di cui all'art. 165, comma 1, c.p.c., si consuma con il decorso di dieci giorni dal perfezionamento della prima notificazione verso uno dei convenuti dell'atto di citazione, conformemente alla lettera ed alla "ratio" del comma 2 dello stesso articolo, in base alla quale, entro dieci giorni dall'ultima notifica di esso, l'originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che presuppone l'avvenuta costituzione;
tale costituzione può avere luogo con il deposito di una copia della citazione, estesa anche alla procura, se essa sia stata rilasciata a margine od in calce, ovvero con il deposito di tale copia unitamente alla procura (generale o speciale) rilasciata per atto pubblico o scrittura privata, mentre nel giudizio di appello, essendo la costituzione tempestiva dell'appellante prevista a pena di improcedibilità, il mancato deposito della copia della citazione entro il suddetto termine decorrente dalla prima notificazione comporta l'improcedibilità dell'appello
(Cass. 89/2017).
29 Nel caso di specie, quanto alla costituzione degli appellanti nella causa iscritta al n. Per_2
318/2019 R.G. la stessa deve ritenersi tempestiva e comunque sussistono i presupposti per la remissione in termini come richiesta dagli stessi appellanti con istanza depositata in Per_2 data 2/11/2019 nel giudizio iscritto al n. 318/2019 R.G.
Infatti dalla lettura del fascicolo processuale telematico emerge che l'avv. Gaetano Caponnetto, nell'interesse dei sui assistiti, notificava a mezzo PEC ed a mezzo posta, rispettivamente in data
9/10/2019 e 17/10/2019, l'atto di appello sopra indicato;
che in data 19/10/2019, depositava in via telematica il suddetto atto di appello, unitamente a tutti gli atti e documenti necessari alla relativa iscrizione a ruolo;
che, successivamente all'invio telematico dell'atto, si vedeva recapitare nella propria casella PEC la ricevuta di accettazione e quella di consegna, e successivamente si vedeva recapitare la PEC di esito dei controlli automatici recante la dicitura “ACCETTAZIONE” e riportante la descrizione dell'esito “errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente”; che, a seguito di contatto telefonico con la Cancelleria, l'avv. Caponnetto apprendeva in data 23/10/2019 che l'atto telematico non era mai giunto a destinazione in quanto la stessa busta telematica, per un errore tecnico non imputabile al difensore, non si riusciva ad aprire;
che pertanto il difensore provvedeva ad effettuare un nuovo tentativo di deposito che andava a buon fine in data
23/10/2019; che il malfunzionamento non può imputarsi alla parte istante trattandosi di anomalia telematicamente “non fatale”; che la ricevuta di accettazione generata dal gestore dell'istante, generata in un momento antecedente al termine della scadenza per la costituzione in giudizio
(19/10/2019), è idonea a provare l'avvenuto invio dell'atto entro i termini;
che la ricevuta di consegna del primo tentativo di deposito, generata dal gestore dell'ufficio in un momento antecedente al termine della scadenza, è idonea a provare l'avvenuta consegna dell'atto entro i termini;
che ai sensi del secondo comma dell'art. 153 del codice di procedura civile, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini e tanto è stato richiesto dal difensore degli e tale richiesta è meritevole di accoglimento. Per_2
Quindi la costituzione in giudizio degli appellanti principali nella causa iscritta al n. Per_2
318/2019 R.G. può ritenersi tempestiva seppure, dalla lettura del fascicolo telematico, risulta avvenuta in data 23.10.2019.
Sempre in rito, sia gli appelli principali che gli appelli incidentali proposti sono ammissibili ex art.342 c.p.c.
La Suprema Corte ha chiarito che l'art. 342 c.p.c. nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, (ratione temporis applicabile) va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
30 parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie, sia gli appelli principali separatamente proposti e poi riuniti ex art. 335 c.p.c. che quelli incidentali contengono la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
La Corte ritiene che, facendo applicazione del criterio della ragione più liquida, vada esaminato per primo il terzo motivo di appello principale nella causa iscritta al n. 314/2019 R.G. rubricato “erroneità ed infondatezza della sentenza di primo grado – erronea e/o omessa valutazione del materiale probatorio versato in atti – violazione dell'art. 2615, comma 2, c.p.c.”).
Occorre muovere dalla premessa che il principio della “ragione più liquida” si traduce soltanto in una deroga dell'ordine di trattazione delle questioni, come desumibile dall'art. 276 cod. proc. civ., ma non può certo snaturare il carattere devolutivo del sindacato demandato al giudice d'appello.
Invero, il suddetto principio risulta “desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ.”. (tra le molte, Cass. Sez. Lav., ord. del 20 maggio 2020, n. 9309, non massimata).
Ciò detto, va anche evidenziato come l'operatività di tale principio abbia conosciuto, nella giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione, delle opportune delimitazioni. Si è, in particolare, osservato che se l'art. 276 cod. proc. civ. “non prevede alcun ordine di trattazione per le varie questioni di merito (sicché il giudice resta libero di esaminare per prima quella che ritiene, come
è d'uso dire, “più liquida”), stabilisce una gerarchia rigorosa tra l'esame delle questioni di rito e l'esame di quelle di merito, stabilendo che non possa mai esaminarsi il merito d'una domanda, se prima non vengano affrontate e risolte le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2019, n. 30745, Rv. 656177-02).
Si tratta, del resto, di rilievi, gli ultimi indicati, compiuti dal giudice di legittimità, perfino nella sua massima sede nomofilattica, essendosi affermato che l'art. 276, comma 2, cod. proc. civ., “stabilisce
31 un ordine di esame e decisione delle questioni, distinguendo soltanto fra le questioni e, dunque, le eccezioni, pregiudiziali di rito e, genericamente, il «merito», mentre non stabilisce un ordine all'interno dell'esame di quest'ultimo (e, quindi, della pluralità di eccezioni, in ipotesi proposte)”, sicché il giudice, “mentre deve necessariamente seguire un criterio di decisione che gli impone di decidere prima le questioni di rito, in quanto esse pregiudicano astrattamente la possibilità di decidere nel merito, viceversa è libero di decidere sul merito, individuando la questione posta a base della decisione” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 12 maggio 2017, n. 11799, non massimata sul punto).
Orbene, alla stregua di questa configurazione più rigorosa del principio della “ragione più liquida”, deve ritenersi che la sua operatività, nell'ambito dei giudizi di appello, come chiarito da Cass. n.
30507 del 3/11/2023, non possa contravvenire alla natura pur sempre devolutiva del sindacato ivi destinato a svolgersi. Resta, infatti, fermo che “il «thema decidendi» nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex art. 342 cod. proc. civ., per la individuazione dell'oggetto della domanda di appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata”, con la conseguenza che, “se il riesame esorbita dai motivi, sussiste la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 3, sent. 16 maggio 2003, n. 7629, Rv. 563150-
01).
Calati questi principi al caso che occupa, deve rilevarsi che a questo giudice di appello è stato richiesto di pronunciarsi su uno specifico motivo di gravame (il terzo articolato dagli appellanti principali nella causa iscritta al n. 314/2019 R.G.), che comporta l'esatta interpretazione della norma dettata dall'art. 2615 c.c.
A tale riguardo la Corte rileva che gli attori hanno depositato in primo grado l'atto costitutivo del (cfr. atto a rogito notaio di Caltanissetta in data Controparte_16 Persona_4
18.10.1999, repertorio n. 63455 raccolta n. 14133), da cui si evince che esso è stato costituito da , , Parte_5 Parte_6 Persona_1 Parte_2 [...]
, , , Persona_3 Parte_8 Parte_9 Controparte_7
, , . Parte_10 Parte_3 Parte_11
Dallo stesso atto costitutivo si evince che tra tutti i comparenti suddetti veniva costituito, ai sensi degli artt. 2602 e 2612 e seguenti del codice civile, un , denominato CP_16 CP_16
, con attività esterna avente lo scopo di acquisire aree e/o fabbricati necessari per l'esercizio
[...] delle attività dei consorziati nonché gli altri scopi indicati nello statuto allegato (art. 1 atto costitutivo).
32 La quota di ammissione di ciascun consorziato veniva fissata in lire 2.500.000 e pertanto il fondo consortile iniziale era complessivamente di lire 27.500.000 (art. 6 atto costitutivo).
Il veniva costituito con attività esterna ai sensi dell'art. 2612 e seguenti del codice CP_16 civile (art. 7 atto costitutivo).
Ai sensi dell'art. 3 dello statuto il aveva per oggetto: Acquisizione di aree Controparte_16
e/o fabbricati necessari per l'esercizio delle attività dei consorziati;
realizzazione di opere di urbanizzazione il nome e per conto dei consorziati, del comune, nonché per conto di enti pubblici e privati;
realizzazione di aree industriali e artigianali per conto dei consorziati;
stipulare mutui anche ipotecari, con società finanziarie ed istituti di credito;
gestire le opere infrastrutturali per la produzione dei servizi da fornire alle imprese dell'area consortile o a terzi;
cessione di aree, immobili e relative pertinenze ai consorziati, terze persone o ad altri enti;
curare la formazione professionale atta a favorire il reperimento di idonee risorse umane per le piccole e medie imprese;
promuovere e partecipare a mostre e fiere nazionali ed internazionali;
curare l'iscrizione presso l'istituto per il commercio estero (I.C.E.); svolgere attività che siano strettamente connesse a quelle sopra elencate e concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche vuoi che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti;
nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità.
Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, “La durata del è fissata fino al 2020 e potrà essere CP_16 prorogata. Il voi comunque durerà per tutto il tempo necessario per la realizzazione degli CP_16 scopi consortili, precisandosi che in ogni caso è comunque gli impegni dei consorziati permarranno per tutti e ciascuno fino alla completa esecuzione e liquidazione dei lavori assunti dallo stesso, nonché fino alla definizione chiusura di ogni rapporto tra gli stessi associati.
Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto “Il numero dei consorziati è illimitato. Possono far parte del le imprese e le persone fisiche e/o giuridiche ed enti che abbiano comunque interessi CP_16 collegati con gli scopi consortili sopraindicati. In caso di trasferimento di azienda per morte o per atto tra vivi, o nel caso in cui si trasferisce l'immobile (fabbricato o area) collegato con gli scopi consortili sopra precisati, il nuovo titolare o proprietario subentra nel contratto del a condizione che CP_16 esso sia in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione al ”. CP_16
Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto “I consorziati receduti o esclusi e i nuovi titolari delle imprese trasferite per causa di morte o per atto tra vivi non ammessi al sono responsabili verso il CP_16
e verso i terzi, nei modi indicati nell'art. 2615 del codice civile, per tutte le obbligazioni CP_16 assunte dal sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di CP_16 carattere generale effettuate sino alla data stessa. Al socio receduto o escluso o non ammesso a
33 seguito di trasferimento dell'impresa non sarà rimborsato né il contributo al fondo consortile versato, ne la quota di gestione del ”. CP_16
Si può concludere che, alla stregua dell'atto costitutivo e dello statuto, il Controparte_16 non è una società di capitali o di persone né una associazione non riconosciuta, ed esso va qualificato come un consorzio con rilevanza esterna ex artt. 2612-2615 cod. civ. e che prevedeva fra i consorziati il perseguimento di un fine di lucro.
Gli attori hanno pure depositato la Convenzione Urbanistica per l'attuazione di un piano attuativo in zona territoriale omogenea “D” del vigente P.R.G. del Comune di RA, ai sensi dell'art. 36 della Legge Reg. Sicilia 7 agosto 1997, n. 30, stipulata in data 22 marzo
2001 dinanzi al notaio di RA (rep. n. 1205) tra il e Persona_5 Controparte_16 il , da cui si evince che il delegò allo stesso Parte_17 Parte_17
(composto di artigiani e commercianti), anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 CP_16 legge 865/1971, il compito di procedere all'espropriazione delle arre indicate nella stessa convenzione.
Gli artt. 2 e 3 della convenzione prevedevano che le procedure di esproprio dovessero essere fatte dal per nome e per conto del e che le Controparte_16 Parte_17 somme necessarie per l'esproprio dovessero essere interamente versate dal . Controparte_16
L'art. 5 della stessa Convenzione urbanistica si evince che il si obbligava Controparte_16 nei confronti del a versare nella cassa comunale le somme occorrenti Parte_17 per dare corso alla procedura espropriativa e si obbligava altresì a versare le maggiori somme eventualmente eccedenti per sollevare il da ogni responsabilità verso i proprietari delle Pt_16 aree espropriate.
E' stato depositato dagli attori in atti pure il provvedimento di espropriazione delle aree (in nome e per conto del ) emesso dal presidente del Parte_17 Controparte_16 in data 30 settembre 2004, con l'indicazione dei terreni espropriati a favore del Parte_17
e di quelli espropriati a favore del , per la realizzazione di n.
[...] Controparte_16
11 capannoni per attività artigianali, ed un centro direzionale ed elaborazione dati ricadente nella zona territoriale omogenea D1 del vigente P.R.G di RA nell'area assegnata con deliberazione commissariale n. 1 del 28 agosto 2000.
Emerge dunque la prova che il è stato costituito in vista dell'urbanizzazione Controparte_16 aree artigianali, come previsto dall'art. 36 della legge Regione Siciliana 7 agosto 1997, n. 30, che al primo comma così dispone: “1. Le aree degli strumenti urbanistici generali destinate a zona omogenea D, indipendentemente dalle norme di attuazione degli stessi strumenti urbanistici, possono essere assegnate agli operatori economici o a loro consorzi o cooperative mediante piani attuativi,
34 redatti dagli stessi operatori ed approvati dal Consiglio comunale, per l'acquisizione ed urbanizzazione di aree artigianali”.
Atteso che il decreto di esproprio dei terreni degli in favore del Per_2 Controparte_16 ha fatto sorgere una obbligazione indennitaria per lo stesso , che deve risponderne CP_16 col suo fondo consortile a norma dell'art. 2615, comma 1, c.c., si tratta di verificare se possa trovare applicazione, per il caso di incapienza del fondo medesimo, l'art. 2615, comma 2, c.c. invocato dagli stessi originari attori.
L'art. 2615 c.c. pone una distinzione, nell'ambito delle obbligazioni assunte in nome del ,
CP_16 tra: a) obbligazioni per conto del , per le quali risponde il stesso: trattasi delle
CP_16 CP_16 obbligazioni assunte per far fronte alle spese necessarie all'esistenza del , relative quindi al
CP_16 personale, al funzionamento degli uffici, ecc.; b) obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziati, per le quali si ha una responsabilità solidale fra e singolo consorziato. Ciò
CP_16 rappresenta una deroga alla disciplina generale dettata dall'art. 1705 c.c. (vedi Cass. 3664/06). E' evidente, però, la difficoltà di stabilire la linea di demarcazione tra obbligazioni assunte in nome del obbligazioni assunte in nome dei singoli consorziati. L'ipotesi sub b) si verificherebbe,
CP_16 secondo un orientamento, solo se al terzo è stato reso noto che l'atto è stato compiuto per un singolo consorziato indicato specificatamente (vedi Cass. 2197/59); secondo altra opinione, oggi prevalente,
l'art. 2615, comma 2, c.c., non richiede la spendita del nome dei consorziati e li rende responsabili per il solo fatto che le obbligazioni siano state assunte nel loro interesse (vedi Cass. 3829/01). Di conseguenza nella norma è riscontrabile una deroga al principio generale contenuto nell'art. 1705
c.c. per il mandato senza rappresentanza, in quanto l'atto produce effetti diretti in capo al consorziato pur senza che si sia avuta la spendita del nome. Anche secondo la giurisprudenza i consorzi, contrattando con i terzi, operano quali mandatari dei consorziati, per cui le obbligazioni assunte sorgono direttamente in capo al singolo consorziato, senza bisogno della spendita del nome dello stesso (vedi Cass. 3829/01). L'obbligazione sorge direttamente in capo al consorziato per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse. Trattandosi di responsabilità per debito altrui, l'obbligazione, nei rapporti interni fra e consorziato, grava unicamente su quest'ultimo (vedi Cass. CP_16
3664/06).
Tutte le obbligazioni assunte in nome del ma per conto di tutti i consorziati, secondo le CP_16 regole del mandato, sorgono direttamente in capo ad ogni singolo consorziato, senza la necessità che il abbia operato a nome dei consorziati perché l'assunzione in nome del CP_16 CP_16 sottintende anche l'assunzione in nome di tutti i consorziati, realizzando una disciplina unitaria della medesima attività economica mediante un'organizzazione comune. Non sussiste mai, invece, una
35 responsabilità personale dei gestori del per le obbligazioni assunte per conto dei singoli CP_16 consorziati.
Ciò detto, gli originari attori hanno indubbiamente provato, mediante il deposito della sentenza n. 218/2010, pubblicata il 27.11.2010, coperta dal giudicato, che il è Controparte_16 tenuto a versare in loro favore l'indennità di occupazione e l'indennità di espropriazione così come determinata nella stessa sentenza, la quale fa stato tra le parti, loro eredi ed aventi causa.
La sentenza della Corte di Appello n. 218/2010 - coperta dal giudicato - individua l'esatto contenuto dell'obbligazione indennitaria posta a carico del e del Controparte_16 [...]
. Parte_17
Atteso che i singoli consorziati, successivamente convenuti in giudizio dagli per il Per_2 pagamento dell'indennità di occupazione e dell'indennità di espropriazione per come esse erano state stabilite dalla Corte di Appello di Caltanissetta con la sentenza n. 218/2010, coperta dal giudicato, non sono stati parte di quel giudizio, era onere degli attori provare, Per_2 anzitutto, chi erano i consorziati alla data di emissione del decreto di espropriazione in data
30 settembre 2004, data in cui, per effetto dell'emissione del provvedimento ablativo del diritto di proprietà, è sorto in capo al espropriante l'obbligazione di pagare le CP_16 indennità di stima e di espropriazione dei terreni ablati in favore degli Per_2
Nel caso di specie, atteso che il convenuto è rimasto contumace in primo Controparte_16 grado e in appello, è smentita “per tabulas” l'affermazione contenuta nella sentenza appellata che “Costituendosi il ha esposto un elenco di soggetti che hanno avuto CP_16 effettivamente l'assegnazione dei capannoni o di aree tra tutti i consorziati. Sono, per l'effetto, legittimati passivi nella presente azione i seguenti convenuti, giacchè non è contestato tra le parti che siano loro ed unicamente loro i soggetti che hanno tratto concreto beneficio dall'intera operazione economica sottesa dall'esproprio quali assegnatari di capannoni o lotti (non risulta in alcun modo contestato l'elenco degli stessi fatto dall'Avv. Umberto AR nella comparsa di costituzione e risposta): - ; - ; - ; - Controparte_28 CP_23 Controparte_29
- Controparte_30 Controparte_4
- ; - - Controparte_8 Controparte_6 [...]
- - e per Controparte_32 Controparte_20 Persona_1 lo stesso i suoi eredi odierni convenuti , , Parte_1 Controparte_1 [...]
e ); - Tutti gli altri consorziati convenuti, invece, in CP_2 CP_3 CP_18 quanto non destinatari di impegni per loro conto presi dal non possono essere considerati CP_16 titolari di legittimazione passiva”.
36 L'onere probatorio gravante sugli di individuare ed indicare esattamente i nominativi Per_2 dei consorziati alla data del decreto di esproprio non è stato assolto, mentre esso poteva essere assolto depositando l'estratto storico delle risultanze del registro delle imprese in cui il doveva essere iscritto ex art. 2612 c.c. in relazione all'attività esterna svolta. Controparte_16
Infatti il è stato costituito per svolgere attività esterna e quindi doveva Controparte_16 essere iscritto ex art. 2612 c.c. nel registro delle imprese e dal registro delle imprese ben poteva evincersi il cognome ed il nome dei consorziati e le successive variazioni della compagine dei consorziati.
Gli si sono limitati a richiamare gli allegati alla relazione del loro consulente tecnico Per_2
Geom. da cui si evince che l'intera zona espropriata è stata dapprima censita al CP_24 CP_16
e solo successivamente è stata suddivisa in 12 lotti, e poi 11 di questi assegnati ai singoli soci
[...] succedutisi all'interno del ed uno trattenuto dal che alcuni lotti assegnati CP_16 Pt_16 sono rimasti inedificati, mentre su altri sono stati realizzati i rispettivi capannoni, destinati allo svolgimento di attività artigianale e/o commerciale;
che in alcuni casi il lotto e/o il capannone è stato addirittura oggetto di successive cessioni (peraltro vietate dalla Convenzione urbanistica stipulata con il . Pt_16
Osserva il collegio che le evidenze documentali provano unicamente chi erano i consorziati all'atto della costituzione del in data 18 ottobre 1999 e non in data 30 Controparte_16 settembre 2004 (data di emissione del decreto di espropriazione con il conseguente sorgere dell'obbligazione indennitaria).
In ogni caso, gli malamente invocano l'applicazione della norma dell'art. 2615, Per_2 comma 2, c.c. per ottenere il pagamento degli importi definitivamente stabiliti dalla Corte di
Appello di Caltanissetta con la sentenza n. 218/2010, in cui erano parte gli da un Per_2 lato, e il e il dall'altro, importi che costituiscono Controparte_16 Parte_17
l'oggetto di vere e proprie obbligazioni indennitarie.
L'art. 2615 c.c., comma 2, rende responsabili (anche) i consorziati, nonostante la mancata spendita del loro nome, essendo sufficiente che le obbligazioni siano assunte nel loro interesse. Il , CP_16 dal canto suo, anche quando agisce "per conto" di un singolo consorziato, rimane comunque obbligato in virtù dell'assunzione di una garanzia "ex lege" (cfr. Cass. 27 settembre 1997 n. 9509). Trattasi di una responsabilità per debito altrui, in quanto il vero e proprio debito è solo quello del consorziato, sicché, salva restando l'obbligazione del verso i terzi, lo stesso, nei rapporti interni fra CP_16
e consorziato, deve gravare unicamente su quest'ultimo. CP_16
La circostanza che dal decreto di esproprio del 30.9.2004 si evinca solo che la proprietà degli è stata ablata, per una parte in favore del e per altra parte Per_2 Controparte_16
37 in favore del Comune di RA, rende priva di supporto probatorio documentale l'allegazione che l'espropriazione dei terreni degli sia avvenuta, alla data Per_2 dell'espropriazione (data alla quale va fatta risalire la nascita dell'obbligazione indennitaria), in favore di singoli consorziati del anziché in favore dello stesso Controparte_16 CP_16
.
[...]
Irrilevante, ai fini dell'invocata applicazione dell'art. 2615, comma 2, c.c., la circostanza che alcuni anni dopo l'emissione del decreto di espropriazione in data 30.9.2004 alcuni singoli consorziati o società composte da consorziati abbiano ottenuto la proprietà di porzioni delle aree espropriate ormai lottizzate e urbanizzate.
Infatti ciò che conta è che l'espropriazione è avvenuta in parte in favore del Controparte_16 ed in parte in favore del . Parte_17
Atteso che non è stato provato che l'espropriazione in favore del sia stata Controparte_16 effettuata nell'interesse di singoli e ben individuati consorziati, quindi nel loro interesse e non nell'interesse del , si conclude che l'art. 2615, comma 2, c.c. non può trovare Controparte_16 applicazione e che delle obbligazioni indennitarie deve rispondere unicamente il CP_16
con il fondo consortile.
[...]
E' questione di fatto che il fondo consortile non sia risultato capiente in sede esecutiva.
Sul punto è opportuno evidenziare che, per affermazione della giurisprudenza di legittimità,
“Nei procedimenti espropriativi per l'esecuzione di opere pubbliche demandate all'ente concessionario, l'esigenza, costituzionalmente imposta, di assicurare il serio ristoro delle situazioni soggettive e l'effettività dei rimedi giurisdizionali comporta, ove il concessionario sia insolvente rispetto al proprio obbligo indennitario, il sorgere di un autonomo obbligo di garanzia della P.A. concedente, beneficiaria dell'espropriazione, per il pagamento del ristoro dovuto dal concessionario, onde assicurare, ex art. 42, comma 3, Cost., l'effettivo bilanciamento di interessi tra il titolare del bene ablato e la P.A. che persegue, attraverso l'espropriazione, finalità di interesse generale” (Cass.
Sez. 1 - , Sentenza n. 30442 del 21/11/2019 Rv. 655953 - 01) e che “In tema di espropriazione, il concessionario di poteri pubblicistici, ivi compresi quelli occorrenti per l'espletamento delle procedure ablatorie, in quanto soggetto attivo del rapporto espropriativo, è unico titolare, dal lato passivo, delle obbligazioni indennitarie ad esso ricollegabili e, dunque, unico legittimato passivo in caso di opposizione alla stima, a meno che non ne sia dichiarato il fallimento e da questo derivi la mancanza di solvibilità, situazione questa in cui l'ente concedente diviene legittimato passivo in via concorrente e può essere condannato in via alternativa-sussidiaria al pagamento dell'obbligazione risarcitoria nei confronti dell'espropriato, garantendosi in tal modo l'effettività del
38 relativo diritto, che, altrimenti, si risolverebbe in una mera astratta previsione” (Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 23566 del 02/08/2023 Rv. 668693 - 01).
Le pretese indennitarie degli rimaste insoddisfatte nei confronti del , Per_2 Controparte_16 potevano essere soddisfatte per altra via, in ragione dell'insolvenza dello stesso , cioè CP_16 agendo nei confronti dell'ente concedente secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 23566/2023).
La sentenza di primo grado va quindi riformata, con rigetto delle domande proposte dagli nei confronti di tutti i convenuti diversi dal , rimasto contumace. Per_2 Controparte_16
Quanto al , l'appello degli è infondato in quanto nel rapporto Controparte_16 Per_2 processuale tra il stesso e gli la statuizione contenuta nella sentenza di CP_16 Per_2 primo grado, in questa sede gravata, non incide sulle statuizioni di condanna che riguardano il predetto , come stabilito nella sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta n. CP_16
218/2010, coperta da giudicato.
Le statuizioni della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 417/2019 sono, di conseguenza, confermate, anche quanto alle spese processuali poste a carico del , solamente Controparte_16 nel rapporto processuale tra gli originari attori e l'originario convenuto Per_2 CP_16
.
[...]
Le suindicate ragioni della decisione assorbono tutti i residui motivi di appello, principale ed incidentale, ad eccezione dell'appello incidentale della che va Controparte_11 esaminato alla stregua delle seguenti considerazioni.
Come è noto, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr.
Cass. n. 14916/2020; Cass. 23226 del 2013).
Nel caso di specie, atteso che la sentenza di primo grado è parzialmente riformata (in quanto rimangono ferme le sole statuizioni che riguardano il rapporto processuale tra gli e il Per_2 contumace , anche quanto alla regolamentazione delle spese processuali nel Controparte_16 rapporto tra dette parti), le spese processuali, ivi incluse quelle regolamentate nel capo di sentenza impugnato dalla devono essere nuovamente regolamentate Controparte_11 tra gli originari attori e gli originari convenuti e chiamati in causa (escluso il solo CP_16
, come detto), avendo riguardo al complessivo esito finale della lite.
[...]
39 A tale riguardo è indubbio che le spese processuali del doppio grado di giudizio nel fascio di rapporti processuali tra gli originari attori e gli originari convenuti costituiti devono seguire ex art. 91 c.p.c. la soccombenza finale degli Per_2
Pertanto, facendo applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le spese processuali sono regolate, in base agli atti, come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della controversia (compreso nella fascia da €
52.001 a € 260.000) e del fatto che per il giudizio di primo grado vanno liquidate la fase studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria/trattazione, la fase decisoria;
mentre per il giudizio di appello vanno liquidate la fase studio, la fase introduttiva e la fase decisoria (non essendovi stata attività istruttoria/trattazione in appello).
Nei confronti dei contumaci quale erede di Controparte_17 Persona_3
, le spese processuali sono dichiarate irripetibili.
[...] CP_18
Parimenti irripetibili sono dichiarate le spese del grado nei confronti del CP_16 rimasto contumace, mentre rimangono per il resto ferme per lo stesso le Controparte_16 spese processuali come poste a suo carico dalla sentenza di primo grado.
In ragione del rigetto dell'appello proposto da , in proprio e Controparte_9 nella qualità di erede di , , in proprio e nella qualità Persona_2 CP_10 di erede di , , nella qualità di erede di Persona_2 Controparte_13 Per_2
la Corte deve dare atto che sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13,
[...] comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte degli stessi appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 417/2019, pubblicata in data 18 luglio 2019, nella contumacia, che dichiara, degli appellati , quale Controparte_16 Controparte_17 erede di e così provvede: Persona_3 CP_18
- rigetta le domande proposte da , in proprio e nella qualità di Controparte_9 erede di , , in proprio e nella qualità di erede di Persona_2 CP_10
, , nella qualità di erede di Persona_2 Controparte_13 Persona_2 nei confronti di quale erede Parte_5 Parte_6 Controparte_17 di , Persona_3 Parte_1 Controparte_1
tutti eredi di Controparte_2 CP_3 Persona_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_8 Parte_9 Controparte_7 Pt_10
40 , Pt_10 Parte_3 CP_6 Parte_4 Parte_12 [...]
, Controparte_8 Parte_13 CP_18 Parte_5
[...] Controparte_11 Parte_14
[...] Controparte_23 Controparte_22 [...]
, Controparte_4 Controparte_8 [...]
Controparte_6 Controparte_7 [...]
CP_20
- condanna in solido , in proprio e nella qualità di erede di Controparte_9
, , in proprio e nella qualità di erede di Persona_2 CP_10 Per_2
, , nella qualità di erede di al
[...] Controparte_13 Persona_2 pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come segue: 1) in favore di Parte_5 Parte_6 Parte_1 [...]
, tutti eredi di Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Persona_1
, Parte_2 Parte_8 Parte_9 [...]
, , CP_7 Parte_10 Parte_3 CP_6 Parte_4 Pt_12
, ,
[...] Controparte_8 Parte_13 Parte_5
[...] Controparte_11 Parte_14
[...] Controparte_23 Controparte_22 [...]
, Controparte_4 Controparte_8 [...]
Controparte_6 Controparte_7 [...]
quanto al giudizio di primo grado euro 8.030,00 per compensi ed euro CP_20
786,00 per spese, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
quanto al giudizio di appello euro 1.165,50 per spese ed euro 10.000,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
2) in favore di CP_11 CP_11 quanto al giudizio di primo grado euro 7.500,00 per compensi ed euro 786,00 per spese, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
quanto al giudizio di appello euro 1.165,50 per spese ed euro 8.000,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
- dichiara irripetibili le spese processuali del doppio grado di giudizio nei confronti dei contumaci quale erede di , Controparte_17 Persona_3 CP_18
[...]
- conferma le statuizioni della sentenza impugnata limitatamente al rapporto processuale tra gli originari attori ed il . Controparte_16
- dà atto che sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti , in proprio e Controparte_9
41 nella qualità di erede di , , in proprio e nella qualità Persona_2 CP_10 di erede di , , nella qualità di erede di Persona_2 Controparte_13 Per_2
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione ove dovuto.
Caltanissetta, 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Emanuele De Gregorio Giuseppe Melisenda Giambertoni
42
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE composta dai magistrati: dott. Giuseppe Melisenda Giambertoni Presidente dott. Emanuele De Gregorio Consigliere relatore dott. Gaetano Sole Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 314/2019 R.G. promossa in grado di appello DA
- , nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]; - , Controparte_1 nato a [...] il 17/ 12/1985 (C.F. , residente in RA (CL), CodiceFiscale_2 nella Via Cav. di Vittorio Veneto, n. 83; - , nata a [...] il Controparte_2 02/04/1979, ivi residente in [...](C.F. ) e CodiceFiscale_3 CP_3
, nata a [...] il [...] (C.F. ), ivi residente nella
[...] CodiceFiscale_4 Via Cav. di Vittorio Veneto n. 83, tutti eredi di nato a [...] il Persona_1 14/07/1953 (C.F. ); CodiceFiscale_5
- , nato a [...] il [...] e ivi res. nella Via Cav. Parte_2 Vittorio Veneto, n. 6 (C.F. ); CodiceFiscale_6
- , nato a [...] il [...] e res. in RA (CL), nella Via Parte_3 Papa Giovanni XXIII, n. 69/A (C.F. ; CodiceFiscale_7
- , nato a [...] il [...], res. in RA (CL), nella Parte_4 Via Papa Giovanni XXXIII, n. 97 (C.F. ); CodiceFiscale_8
- (C.F./P.I. , con sede in Parte_5 P.IVA_1 RA (CL), nella C.da Banduto, Zona Artigianale, s.n., in persona del suo leg. rappr. pro tempore, (C.F. ), res. in RA (CL), nella C.da Parte_5 CodiceFiscale_9 Lago Cuba s.n.;
- (C.F. , con sede in Controparte_4 P.IVA_2 RA (CL), nella Via della Regione Siciliana, n. 15/A, in persona del suo leg. rappr. protempore, (C.F. ), res. in RA (CL), Controparte_5 CodiceFiscale_10 nella Via della Regione Siciliana n. 15;
- C.F./P.I. ), con sede in RA (CL), Controparte_6 P.IVA_3 nella C.da Banduto, Zona Artigianale, s.n., in persona del suo leg. rappr. pro tempore, CP_6
(C.F. ), con domicilio in RA, nella Via Filippo Turati, n. 2; CodiceFiscale_11
- (C.F./P.I. ), con sede in Controparte_7 P.IVA_4 RA (CL), nella Via Montante, n. 69, in persona del leg. rappr. pro tempore, Controparte_7 (C.F. ), res. in RA (CL), nella Via Montante, n. 69; CodiceFiscale_12 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Umberto AR, C.F. , con lui CodiceFiscale_13 elettivamente domiciliati presso il suo studio di Caltanissetta, via La Cittadella n.1, giusta procure in primo grado nonché giusta procure da intendersi – anche ai fini telematici apposte – in calce all'atto
1 di citazione in appello ai sensi dell'art. 83 c.p.c. (per le comunicazioni e le notificazioni: Fax 0934/556916; P.E.C. ; Email_1
APPELLANTI
NONCHE'
(P.I. ), con sede in RA (CL), in Controparte_8 P.IVA_5 Corso Garibaldi, n. 41, in persona del titolare, (C.F. Controparte_8 C.F._14
), res. nella via Sferrazza, n. 73, rappr. e dif. dall'Avv. Umberto AR, C.F.
[...] C.F._13
, con lui elettiv. dom. presso il suo studio di Caltanissetta, via La Cittadella n.1, giusta procura
[...] in calce alla Comparsa di costituzione e risposta di primo grado del 9 settembre 2016 (per le comunicazioni e le notificazioni: Fax 0934/556916; P.E.C. ; Email_2
ALTRO APPELLANTE CONTRO
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_9 C.F._15
) ed ivi residente in C.da Banduto;
, nata a [...] il
[...] CP_10 13.10.1932 (C.F. ) e ivi residente in Salita Calvario, n. 18; nella qualità di CodiceFiscale_16 eredi di , nato a [...] il [...] e ivi deceduto in data Persona_2 22.01.2014; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Caponnetto (C.F.: ; CodiceFiscale_17 FAX: 092229713; PEC: , con il quale eleggono domicilio Email_3 presso la Cancelleria della Corte di Appello di Caltanissetta, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATE
- c.f. e part. iva in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_11 P.IVA_6 Amministrazione Dott. corrente in , Via Italia 2, elettivamente domiciliata Controparte_12 CP_11 in Enna, Viale della Provincia n. 86, presso l'Avv. Giuseppe Gioia (cod. fisc. ; CodiceFiscale_18 fax 0935 26624; p.e.c. , che la rappresenta e difende, anche Email_4 disgiuntamente con l'Avv. Luca Boggio (cod. fisc. , fax 015 8556666, p.e.c CodiceFiscale_19
e l'Avv. Luca Recami (cod. fisc. fax 015 Email_5 C.F._20 8556666, p.e.c per delega in data 14 luglio 2016 da intendersi in calce alla Email_6 presente comparsa di risposta ai sensi dell'art. 18, comma 5, d.m. n. 44/2011
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE NONCHE'
- , nato a [...] il [...] e residente in [...], CN Ticino, C.F. Controparte_13 ; CodiceFiscale_16 tutti in proprio e nella qualità di eredi del Sig. nato a [...] il [...] Persona_2
e ivi deceduto in data 22/1/2014, rappresentati e difesi in prime cure dall'Avv. Gaetano Caponnetto, con lui elettiv. dom.ti in Caltanissetta, nella Via Sardegna n.17, presso lo studio legale dell'Avv. Vincenzo D'Anna; APPELLATO-CONTUMACE ED
[...]
con sede in RA (CL), Piazza Papa Giovanni XXIII n. 69/A, C.F. Controparte_14
, in persona del suo leg. rappr. pro tempore, rappr. e dif. in prime cure dall'Avv. P.IVA_7 Alessandro Orlando, con lui elettiv. dom. presso il suo studio di SS (CL), C.da ANta Croce s.n., ora Via Benvenuto Cellini n. 34/A;
- con sede a RA (CL), Piazza Papa Giovanni Controparte_15 Parte_5 nn.10/12/14, in persona del suo leg. rappr. pro tempore, rappr. e dif. in prime cure dall'Avv. Alessandro Orlando, con lui elettiv. dom. presso il suo studio di SS (CL), C.da ANta Croce s.n., ora Via Benvenuto Cellini n. 34/A;
- , con sede a RA (CL), Via Papa Giovanni XXIII n.14, P.IVA CP_16
, in persona del suo leg. rappr. pro tempore, non costituito in prime cure; P.IVA_8
- , nata a [...], il [...], residente a [...] Piazza n.5, C.F. quale erede del Sig. , CodiceFiscale_21 Persona_3
2 nato a [...] il [...], non costituita nel giudizio di prime cure;
- nato a [...], il [...], residente a [...] Amendola Pal. B n. 15, P.IVA , terzo chiamato in causa non costituito nel giudizio di P.IVA_9 prime cure;
- nato a [...] il [...] e ivi residente in C.da Lago Cuba s.n., Parte_5 C.F. , rappr. e dif. in prime cure dall'Avv. Umberto AR, con lui elettiv. CodiceFiscale_22 dom. presso il suo studio di Caltanissetta, Via La Cittadella n.1;
- , nato a [...] il 23/ 12/1950 e ivi residente nella Via Iacuzzo n. 5, Parte_6 C.F. , rappr. e dif. in prime cure dall'Avv. Umberto AR, con lui elettiv. CodiceFiscale_23 dom. presso il suo studio di Caltanissetta, Via La Cittadella n.1;
- , nata a [...] il [...], C.F. , ed ivi Parte_7 CodiceFiscale_24 residente nella Via G. Piazza n. 5, erede del Sig. , nato a [...] Persona_3 (CL) il 24/04/1953 C.F. rappr. e dif. in prime cure dall'Avv. Umberto AR, CodiceFiscale_25 con lui elettiv. dom. presso il suo studio di Caltanissetta, Via La Cittadella n.1;
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Crucillà Parte_8 n.131, C.F. , rappr. e dif. in prime cure dall'Avv. Umberto AR, con lui CodiceFiscale_26 elettiv. dom. presso il suo studio di Caltanissetta, Via La Cittadella n.1;
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente in C.F. Parte_9 Controparte_19
, rappr. e dif. in prime cure dall'Avv. Umberto AR, con lui elettiv. dom. CodiceFiscale_27 presso il suo studio di Caltanissetta, Via La Cittadella n.1;
- nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Montante n. 69, Controparte_7 (C.F. , rappr. e dif. in prime cure dall'Avv. Umberto AR, con lui elettiv. CodiceFiscale_12 dom. presso il suo studio di Caltanissetta, Via La Cittadella n.1;
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
Emanuele n.1, C.F. , rappr. e dif. in prime cure dall'Avv. Umberto AR, CodiceFiscale_28 con lui elettiv. dom. presso il suo studio di Caltanissetta, Via La Cittadella n.1;
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Nardillo n. 15, C.F. Parte_11
), rappr. e dif. in prime cure dall'Avv. Umberto AR, con lui elettiv. dom. CodiceFiscale_29 presso il suo studio di Caltanissetta, Via La Cittadella n.1;
- nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via ANta Lucia Parte_12 n. 54, C.F. , rappr. e dif. in prime cure dall'Avv. Umberto AR, con lui CodiceFiscale_30 elettiv. dom. presso il suo studio di Caltanissetta, Via La Cittadella n.1;
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via Controparte_8 Sferrazza n. 73, C.F. , rappr. e dif. in prime cure dall'Avv. Umberto AR, CodiceFiscale_31 con lui elettiv. dom. presso il suo studio di Caltanissetta, Via La Cittadella n.1;
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via della Parte_13 Regione Siciliana n. 15/A, C.F. , rappr. e dif. in prime cure dall'Avv. CodiceFiscale_32 Umberto AR, con lui elettiv. dom. presso il suo studio di Caltanissetta, Via La Cittadella n.1;
- C.F. e P.IVA con sede in Parte_14 P.IVA_10
RA (CL), nella Via S. Lucia n. 27, in persona del suo leg. rappr. pro-tempore, Sig.ra
[...]
(C.F. ), res. in RA (CL), nella Via Crucillà, n. 219, rappr. Pt_14 CodiceFiscale_33 e dif. in prime cure dall'Avv. Umberto AR, con lui elettiv. dom. presso il suo studio di Caltanissetta, Via La Cittadella n.1;
- , nata a [...] il [...] e residente in [...] n.11, C.F. , rappr. e dif. in prime cure dall'Avv. Umberto AR, con lui CodiceFiscale_11 elettiv. dom. presso il suo studio di Caltanissetta, Via La Cittadella n.1;
- (P.I. ), con sede in RA (CL), nella Via Crucillà, Controparte_20 P.IVA_11 n. 117, in persona del suo leg. rappr. pro tempore, , rappr. e dif. in prime cure Controparte_21 dall'Avv. Umberto AR, con lui elettiv. dom. presso il suo studio di Caltanissetta, Via La Cittadella n.1;
APPELLATI-CONTUMACI
3 alla quale è riunita la causa in grado di appello iscritta al n. 318/2019 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_9 C.F._15
) ed ivi residente in C.da Banduto, in proprio e nella qualità di erede di
[...] Per_2
, nato a [...] il [...] e ivi deceduto in data 22.01.2014;
[...] CP_10
nata a [...] il [...] (C.F. ) e ivi residente in
[...] CodiceFiscale_16 Salita Calvario, n. 18, in proprio e nella qualità di erede di , nato a Persona_2 RA (CL) il 12.02.1919 e ivi deceduto in data 22.01.2014; , nato a Controparte_13 AN CA (CL) il 24.04.1963 (C.F. e residente in [...], CN Ticino, CodiceFiscale_34 nella qualità di erede di , nato a [...] il [...] e ivi Persona_2 deceduto in data 22.01.2014; tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Caponnetto (C.F.:
[...] ; FAX: 092229713; PEC: , con il quale C.F._35 Email_3 eleggono domicilio presso la Cancelleria della Corte di Appello di Caltanissetta, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello
APPELLANTI-APPELLATI IN VIA INCIDENTALE
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in [...]; - , Controparte_1 nato a [...] il 17/ 12/1985 (C.F. , residente in RA (CL), CodiceFiscale_2 nella Via Cav. di Vittorio Veneto, n. 83; - , nata a [...] il Controparte_2 02/04/1979, ivi residente in [...](C.F. ) e CodiceFiscale_3 CP_3
, nata a [...] il [...] (C.F. ), ivi residente nella
[...] CodiceFiscale_4
Via Cav. di Vittorio Veneto n. 83, tutti eredi di nato a [...] il Persona_1 14/07/1953 (C.F. ); CodiceFiscale_5
- , nato a [...] il [...] e ivi res. nella Via Cav. Parte_2 Vittorio Veneto, n. 6 (C.F. ); CodiceFiscale_6
- , nato a [...] il [...] e res. in RA (CL), nella Via Parte_3
Papa Giovanni XXIII, n. 69/A (C.F. ; CodiceFiscale_7
- , nato a [...] il [...], res. in RA (CL), nella Parte_4 Via Papa Giovanni XXXIII, n. 97 (C.F. ); CodiceFiscale_8
- (C.F./P.I. , con sede in Parte_5 P.IVA_1 RA (CL), nella C.da Banduto, Zona Artigianale, s.n., in persona del suo leg. rappr. pro tempore, (C.F. ), res. in RA (CL), nella C.da Parte_5 CodiceFiscale_9 Lago Cuba s.n.;
- (C.F. , con sede in Controparte_4 P.IVA_2 RA (CL), nella Via della Regione Siciliana, n. 15/A, in persona del suo leg. rappr. protempore, (C.F. ), res. in RA (CL), Controparte_5 CodiceFiscale_10 nella Via della Regione Siciliana n. 15;
- C.F./P.I. ), con sede in RA (CL), Controparte_6 P.IVA_3 nella C.da Banduto, Zona Artigianale, s.n., in persona del suo leg. rappr. pro tempore, CP_6 (C.F. ), con domicilio in RA, nella Via Filippo Turati, n. 2; CodiceFiscale_11
- (C.F./P.I. ), con sede in Controparte_7 P.IVA_4 RA (CL), nella Via Montante, n. 69, in persona del leg. rappr. pro tempore, Controparte_7 (C.F. ), res. in RA (CL), nella Via Montante, n. 69; CodiceFiscale_12 tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Umberto AR, C.F. , con lui elettiv. CodiceFiscale_13 dom. presso il suo studio di Caltanissetta, via La Cittadella n.1, giusta procure in primo grado nonché giusta procure - da intendersi, anche ai fini telematici, apposte – in calce all'Atto di citazione in appello iscritto al n. 314/2019 R.G. (per le comunicazioni e le notificazioni: Fax 0934/556916; P.E.C. ; Email_1
4 APPELLATI-APPELLANTI INCIDENTALI
NONCHÉ
- (P.I. ), con sede in RA (CL), in Controparte_8 P.IVA_5 Corso Garibaldi, n. 41, in persona del titolare, (C.F. Controparte_8 C.F._14
), res. nella via Sferrazza, n. 73, rappr. e dif. dall'Avv. Umberto AR, C.F.
[...] C.F._13
, con lui elettiv. dom. presso il suo studio di Caltanissetta, via La Cittadella n.1, giusta procura
[...] in calce alla Comparsa di costituzione e risposta di primo grado del 9 settembre 2016 (per le comunicazioni e le notificazioni: Fax 0934/556916; P.E.C. ; Email_7
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
- nato a [...] il [...] e ivi residente in C.da Lago Parte_5
Cuba s.n., C.F. ; CodiceFiscale_22
- , nato a [...] il [...] e ivi residente nella Via Iacuzzo Parte_6
n. 5, C.F. ; CodiceFiscale_23
- , nata a [...] il [...], C.F. , ed ivi Parte_7 CodiceFiscale_24 residente nella Via G. Piazza n. 5, erede del Sig. , nato a Persona_3 RA (CL) il 24/04/1953 C.F. CodiceFiscale_25
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Crucillà Parte_8 n.131, C.F. ; CodiceFiscale_26
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente in C.F. Parte_9 Controparte_19 ; CodiceFiscale_27
- nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Montante n. 69, Controparte_7
C.F. ; CodiceFiscale_12
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Emanuele n.1, C.F. ; CodiceFiscale_28
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via Nardillo n. 15, Parte_11 C.F. ; CodiceFiscale_29
- nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via ANta Lucia Parte_12 n. 54, C.F. ; CodiceFiscale_30
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via Controparte_8 Sferrazza n. 73, C.F. ; CodiceFiscale_31
- , nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via della Parte_13 Regione Siciliana n. 15/A, C.F. ; CodiceFiscale_32
- C.F. e P.IVA con sede in Parte_14 P.IVA_10 RA (CL), nella Via S. Lucia n. 27, in persona del suo leg. rappr. Pro tempore, Sig.ra
[...] ; Pt_14
5 - , nata a [...] il [...] e residente in [...] n.11, C.F. ; CodiceFiscale_11
- P.I. con sede in RA (CL), nella Via Crucillà, Controparte_20 P.IVA_11 n. 117, in persona del suo leg. rappr. pro tempore, ; Controparte_21
tutti, rappresentati e difesi dall'Avv. Umberto AR, C.F. , con lui CodiceFiscale_13 elettivamente domiciliati presso il suo studio di Caltanissetta, via La Cittadella n.1, giusta procura in calce alla Comparsa di costituzione e risposta di primo grado del 9 settembre 2016 (per le comunicazioni e le notificazioni: Fax 0934/556916; P.E.C. ; Email_8
APPELLATI
NONCHE'
c.f. e part. iva , in persona del Presidente del Consiglio di Controparte_11 P.IVA_6 Amministrazione Dott. corrente in , Via Italia 2, elettivamente domiciliata Controparte_12 CP_11 in Enna, Viale della Provincia n. 86, presso l'Avv. Giuseppe Gioia (cod. fisc. ; CodiceFiscale_18 fax 0935 26624; p.e.c. , che la rappresenta e difende, anche Email_4 disgiuntamente con l'Avv. Luca Boggio (cod. fisc. , fax 015 8556666, p.e.c CodiceFiscale_19
e l'Avv. Luca Recami (cod. fisc. fax 015 Email_5 C.F._20 8556666, p.e.c per delega in calce alla comparsa di costituzione e Email_6 risposta con appello incidentale
APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE
NONCHE'
(P.I.: ) con sede in RA, via Papa Giovanni XXIII, n. CP_16 P.IVA_8 14 (PEC , in persona del le gale rappresentante pro-tempore Email_9 (C.F.: ) con domicilio in RA, via S.Lucia, Parte_12 CodiceFiscale_36 n. 54 – già contumace nel giudizio di primo grado;
APPELLATO-CONTUMACE
, nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_17 CodiceFiscale_21 residente in [...], quale erede del Sig. Persona_3
nato a [...] il [...] (C.F. – già contumace nel
[...] CodiceFiscale_25 giudizio di primo grado;
APPELLATA-CONTUMACE
nato a [...] il [...] ed ivi residente nella Via CP_18 Rosso n. 77 – già contumace nel giudizio di primo grado;
APPELLATO-CONTUMACE
Oggetto: ; responsabilità verso i terzi ex art. 2615 c.c. CP_16
CONCLUSIONI: le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni nelle note ex art. 127-ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 27 giugno 2024.
6 Conclusioni per - , , Parte_1 Controparte_1
e , tutti eredi di Controparte_2 CP_3 Persona_1 nato a [...] il [...] (C.F. ); - CodiceFiscale_37 Parte_2 ; - ; - ; -
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5
- -
[...] Controparte_4 [...]
- e Controparte_6 Controparte_7
(Avv. Umberto AR): “In ottemperanza a quanto Controparte_8 disposto dalll'Ill.mo Presidente con provvedimento dello scorso 5 giugno 2024, si redigono e depositano le presenti “Note di trattazione scritta”, con cui gli odierni appellanti (nel giudizio 314/2019 R.G.) e appellati (nel giudizio 318/2019 R.G.), - nel preliminarmente richiamare il contenuto tutto dell'Atto di citazione in appello (R.G. 314/2019) e della Comparsa di costituzione e risposta (R.G. 318/2019), nonché tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito nei verbali e note di udienza;
- nel ribadire le contestazioni, in fatto e in diritto, alla Comparsa di costituzione e risposta dei Sig.ri (R.G. 314/2028) e all'atto di appello dagli stessi proposto (R.G. 318/2019), nonché Per_2 agli atti costituzione con appello incidentale depositati dalla insistono - per Controparte_11 l'accoglimento delle conclusioni tutte, di rito, di merito ed istruttorie, formulate nei propri precedenti scritti difensivi, qui da intendersi integralmente ripetuti e trascritti;
chiedono - che i procedimenti riuniti vengano posti in decisione, con concessione dei termini per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica”.
Conclusioni per - - - Controparte_14 Controparte_22 Parte_5
- - erede del Sig.
[...] Parte_6 Parte_7 Persona_3
- ; - ; - - ;
[...] Parte_8 Parte_9 Controparte_7 Parte_10
- ; - - ; - ; - Parte_11 Parte_12 Controparte_8 Parte_13
- ; - Parte_14 CP_6 Controparte_20 (Avv. Umberto AR): “In ottemperanza a quanto disposto sall'Ill.mo Presidente con decreto
[...] dello scorso 5 giugno 2024, si redigono e depositano le presenti “Note di trattazione scritta”, con cui gli odierni appellati/appellanti incidentali: - nel richiamare il contenuto tutto della Comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale, nonché tutto quanto dedotto, richiesto ed eccepito nei verbali e note di udienza;
- nel contestare, ulteriormente, il contenuto tutto, in fatto e diritto, sia dell'atto di appello proposto dai Sig.ri , sia dell'atto di costituzione con appello incidentale Per_2 della nonché, in genere, delle relative difese;
insistono per l'accoglimento delle Controparte_11 conclusioni formulate nei propri precedenti scritti difensivi, qui da intendersi integralmente ripetute e trascritte, chiedendo altresì che vengano concessi i termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
Conclusioni per con gli Avvocati Luca Boggio, Luca Recami e Controparte_11 Giuseppe Gioia - appellata/appellante incidentale -: “Premesso che - pende tra le parti il giudizio di appello rubricato al numero RG 314/2019 con prossima udienza al 27.06.2024 per la precisazione delle conclusioni;
- con provvedimento del 05.06.2024 il Presidente di sezione Dott. Melisenda disponeva la trattazione scritta della causa ai sensi degli artt. 127 e 127ter c.p.c. con termine perentorio fino al 27.06.2024 ore 7.00 per il deposito delle note scritte. Tutto ciò premesso, gli Avv.ti Luca Boggio, Luca Recami e Giuseppe Gioia per l'appellata/appellante incidentale CP_11 precisano le seguenti CONCLUSIONI Disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione
[...] e deduzione, nonché ogni domanda nuova ed istanza istruttoria irrituale e non ammissibile, in principalità: dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto e per l'effetto confermarsi la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 417 del 16.07.2019, pubblicata il 18.07.2019, notificata. In accoglimento dell'appello incidentale proposto con le comparse di costituzione e risposta nelle cause riunite Rg. 314/19 e 318/19, riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite tra i Sigg. , e , attori in primo grado, Controparte_9 CP_10 Controparte_13
7 e nonché tra quest'ultima e il Sig. e, per l'effetto, condannare Controparte_11 CP_18 gli attori in primo grado Sigg. , e nonché Controparte_9 CP_10 Parte_15 il Sig. al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di . CP_18 Controparte_11 Con vittoria delle spese ed onorari del presente grado di giudizio”.
Conclusioni per , , nella qualità di Controparte_9 CP_10 eredi di , rappresentati e difesi dall'Avv. Gaetano Caponnetto: “Il Persona_2 sottoscritto Avv. Gaetano Caponnetto, nell'interesse dei propri assistiti, precisa le conclusioni come nell'atto di appello introduttivo del giudizio n. 318/2019 R.G. qui riunito, e come nella comparsa di costituzione e risposta depositata il 15/1/2020 nel giudizio n. 314/2019 R.G.; chiede che la causa venga posta in decisione con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica”.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 22/4/2016 e CP_9 CP_10
(tutti in proprio e quali eredi di nato a [...] il Controparte_13 Persona_2
12/2/1919, ivi deceduto in data 22/1/2014) convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di
Caltanissetta, il (P.I.: ), nonché CP_16 P.IVA_8 Parte_5
quale erede di , Parte_6 Controparte_17 Persona_3
Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3
tutti eredi di ,
[...] Persona_1 Parte_2 Parte_8
, Parte_9 Controparte_7 Parte_10 Parte_3 CP_6
,
[...] Parte_4 Parte_12 Controparte_8 [...]
, Parte_13 CP_18 Parte_5 [...]
CP_11 Parte_14 Controparte_23
Controparte_22 Controparte_4
,
[...] Controparte_8 Controparte_6 [...]
chiedendo che i Controparte_7 Controparte_20 convenuti venissero condannati, in solido tra loro, al pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di espropriazione e di occupazione legittima, per come statuito con la sentenza n. 218/2010 della Corte di Appello di Caltanissetta, nella misura in detta decisione determinata.
Gli attori esponevano che in data 05/08/1999 alcuni imprenditori ed operatori economici di
RA avevano presentato al di RA, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 7.8.1997 Pt_16
n. 30, un progetto per la realizzazione di un piano attuativo volto all'assegnazione di vasti appezzamenti di terreno ricadenti nella zona territoriale omogenea D/1 e finalizzato alla costruzione di n. 11 capannoni per attività artigianali e commerciali, nonché di un centro direzionale e di elaborazione dati.
8 A tal fine, in data 18/10/1999, con atto rep. n. 63455 racc. n. 14133, innanzi al notaio , Persona_4 gli stessi avevano costituito, ai sensi degli artt. 2602, 2612 e ss. del codice civile, un consorzio con attività esterna, denominato " ", avente lo scopo di acquisire aree e/o fabbricati CP_16 necessari per l'esercizio delle attività dei consorziati, nonché per gli altri scopi indicati nello “statuto”,
e comunque per lo svolgimento di attività di impresa (cfr. doc. n. 1, fascicolo attoreo di 1° grado).
Così il aveva assunto la titolarità del precitato progetto e della relativa richiesta CP_16 di assegnazione dell'area.
In data 22/03/2001 era stata stipulata in RA, innanzi al notaio , la Convenzione Persona_5
Urbanistica (rep. 1205) tra il e il nell'ambito della quale Parte_17 CP_16 il era stato delegato dallo stesso a procedere direttamente alla CP_16 Pt_16 realizzazione delle opere ed a provvedere alle procedure espropriative, nonché all'occupazione provvisoria in via d'urgenza dei terreni assegnati (cfr. doc. n. 2, fascicolo attoreo di 1° grado).
In seguito alla presentazione ed approvazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione che sarebbero state eseguite dal stesso, il Responsabile dell'Unità Operativa - 1 del Comune CP_16 di RA, con determinazione n. 125 del 7.03.2002, aveva autorizzato la redazione dello stato di consistenza degli immobili ricadenti nella Zona Territoriale Omogenea D1 (cfr. doc. n. 3, fascicolo attoreo di 1° grado).
Con ordinanza del 30.09.2004, il Presidente pro-tempore del , in nome e per conto CP_16 del , aveva pronunziato ed ordinato l'espropriazione e la definitiva Parte_17 occupazione in favore del medesimo e del dei terreni ricadenti CP_16 Parte_17 nella Z.T.O. D1 del PRG (cfr. doc. n. 4, fascicolo attoreo di 1° grado). Nell'ambito dei terreni espropriati in favore dell' rientravano anche i terreni di proprietà, in ragione di 1/2 ciascuno, CP_16 di e di distinti originariamente al Catasto Terreni del Comune Persona_2 CP_10 di RA al foglio 17, particelle 625, 627, 628, 630 e 631, nonché i terreni di Controparte_9
distinti in origine al Catasto terreni del Comune di RA al foglio 17, particelle 635,
[...]
636, 637, 638, 640, 641, 643, 645, 646, 647, 649, 650, 653, 654, 656, e 658 (v. all. n. 2 della relazione del Geom. in doc. n 9, fascicolo attoreo di 1° grado). CP_24
Con il predetto provvedimento era stata, altresì, determinata l'indennità definitiva di espropriazione al prezzo unitario di € 5,16 al mq, così come previsto dall'art. 5 bis, comma 1°, del D.L. 11.07.1992
n.333, convertito in L. 08.08.1992 n.359, e in virtù della valutazione resa dalla Commissione provinciale presso l'Ufficio del Territorio di Caltanissetta.
Avverso tale stima gli attori avevano proposto opposizione innanzi alla Corte di Appello di
Caltanissetta, chiedendo la giusta indennità di espropriazione, calcolata tenendo conto dell'effettivo valore venale delle aree, nonché l'indennità di occupazione spettante dalla data dell'immissione in possesso (07.03.2002) fino alla data di emissione del decreto di esproprio (30.09.2004).
9 Con sentenza n. 218/2010 del 28.10.2010 (cfr. doc. n. 5 fascicolo attoreo di primo grado), depositata il 27.11.2010, la Corte d'Appello di Caltanissetta, pronunciandosi nel giudizio n. 336/04
R.G., promosso dai Sig.ri contro il e il , Per_2 Parte_17 CP_16 accogliendo le domande attoree, aveva determinato:
– in € 165.640,00 l'indennità di espropriazione spettante ad , di cui € 25.220,00 a CP_9 carico del ed € 140.420,00 a carico del;
Parte_17 CP_16
– in € 65.240,00 l'indennità di espropriazione spettante ad e CP_10 Persona_2 di cui € 11.600,00 a carico del ed € 53.640,00 a carico del Parte_17 CP_16
;
[...]
– in € 12.137,10 l'indennità di occupazione legittima spettante ad , di cui € 1.847,97 CP_9
a carico del Comune di RA ed € 10.289,13 a carico del;
CP_16
– in € 4.780,38 l'indennità di occupazione legittima spettante ad e CP_10 Per_2
di cui € 849,97 a carico del Comune di RA ed € 3.930,41 a carico del
[...] CP_16
.
[...]
La Corte d'Appello di Caltanissetta aveva ordinato, dunque, il deposito delle suddette somme presso la Cassa Depositi e Prestiti, oltre interessi legali da calcolare, quanto all'indennità di espropriazione, dal 30.09.2004 (data del decreto di espropriazione) al soddisfo e, quanto all'indennità di occupazione legittima dal 7.03.2002 (data del decreto di occupazione d'urgenza) fino al soddisfo.
La suddetta sentenza n. 218/2010, munita di formula esecutiva in data 24.03.2011, era stata notificata al ed al in data 28.04.2011. Parte_17 CP_16
Non avendo il Comune di RA ed il provveduto al pagamento di quanto CP_16 dovuto, e avevano proceduto per il recupero coattivo delle somme con CP_9 CP_10 apposito atto di precetto, cui era seguito pignoramento mobiliare presso terzi.
Tuttavia, mentre l'azione esecutiva avviata nei confronti del aveva avuto Parte_17 un esito positivo, in quanto il tesoriere del predetto ente aveva vincolato le somme dovute sulla base della sentenza della Corte d'Appello, procedendo all'assegnazione delle stesse ai creditori procedenti, lo stesso non era avvenuto per il . CP_16
Ed invero, il pignoramento mobiliare presso terzi promosso nei confronti del , in CP_16 seguito alla notifica dell'atto di precetto, non aveva dato esito positivo, in quanto i terzi pignorati, ai sensi dell'art. 547 c.p.c., avevano dichiarato di non intrattenere più rapporti con il o che CP_16 alla data del pignoramento non sussistevano crediti o beni di pertinenza del debitore esecutato (cfr. doc. n.6, fascicolo attoreo di 1°grado).
A questo punto, gli attori, con raccomandata A/R inviata in data 08.01.2013, avevano diffidato sia il sia i singoli consorziati, in quanto coobbligati solidali insieme al per CP_16 CP_16
10 le obbligazioni assunte nei confronti dei terzi, a versare alla Cassa Depositi e Prestiti le somme dovute
(cft. doc. n. 7, fascicolo attoreo di 1° grado).
Erano seguite, da parte dei singoli consorziati, nuove manifestazioni di intenti o ipotetiche proposte transattive, mai, però, concretamente attuate.
Nelle more, il aveva proposto ricorso per Cassazione avverso la citata sentenza CP_16 della Corte di Appello di Caltanissetta, impugnazione che era stata rigettata con la condanna alle spese (cfr. doc. n. 8, fascicolo attoreo di 1° grado).
Pertanto, con l'atto di citazione notificato il 22.04.2016, l'azione veniva dagli attori esercitata nei confronti dei singoli soci succedutisi all'interno del , quali soggetti responsabili CP_16 illimitatamente e solidalmente, dell'obbligazione di pagamento assunta dal in favore dei CP_16
Sig.ri così come determinata con la sentenza n. 218/2010 pronunciata dalla Corte di Appello Per_2 di Caltanissetta, trattandosi di obbligazioni assunte nell'interesse dei singoli consorziati.
Ed invero, secondo gli attori, l'intera zona espropriata, comprensiva anche dei fondi degli appellanti, era stata dapprima censita in capo al ; successivamente l'intera CP_16 area era stata suddivisa in 12 lotti che erano stati assegnati ai singoli soci succedutisi all'interno del (vedi all. B relazione del Geom. in doc. n. 9, fascicolo attoreo di CP_16 CP_24
1°grado). Ad eccezione di qualche lotto rimasto inedificato, su tutti gli altri era stato realizzato un capannone destinato allo svolgimento di attività artigianale e/o commerciale;
in alcuni casi il lotto era stato addirittura oggetto di successive cessioni, peraltro vietate dalla Convenzione stipulata con il
(cfr. doc. n.2, fascicolo attoreo di 1° grado). Pt_16
Con la realizzazione dei capannoni ed il successivo accatastamento dell'edificio, molte delle particelle originarie erano state soppresse e risultano attualmente censite al Catasto Fabbricati con la modifica della loro denominazione originaria (vedi stralcio attuale foglio 17 in all. D della relazione del Geom.
in doc. n.9, fasc. attoreo 1° grado). CP_24
Segnatamente, secondo gli attori, si evinceva dalla ricostruzione operata dal geometra a CP_24 pagg 4- 10 della relazione, peraltro debitamente documentata attraverso le incluse planimetrie, nonché attraverso gli atti contenuti nei fascicoli allegati alla relazione stessa e relativi a ciascun lotto, che i fondi espropriati agli attori ricadevano nelle particelle di cui ai lotti A, B, G, H, I e CD (centro direzionale).
In punto di diritto, affermavano che il , per come previsto nell'atto Controparte_16 costitutivo, possedeva la forma giuridica di “consorzio con attività esterna”, il cui regime di responsabilità verso i terzi era regolato dall'art. 2615 c.c.
Sostenevano che l'attività espropriativa compiuta dal , su delega del Controparte_16
, era stata finalizzata all'acquisizione di aree, alcune delle quali di Parte_17
11 proprietà degli attori, sulle quali erano stati realizzati dei capannoni per l'esercizio di attività artigianale e commerciale, assegnati poi ai singoli consorziati.
Quindi, ad avviso degli attori, le obbligazioni assunte in nome proprio dal Controparte_16 nei confronti dei terzi erano state assunte nell'interesse dei singoli consorziati e questi ultimi non potevano invocare la limitazione di responsabilità di cui al primo comma dell'art. 2615
c.c., trattandosi degli stessi consorziati che sul terreno espropriato agli attori avevano poi realizzato dei capannoni, con finanziamenti agevolati, che gli erano stati assegnati in proprietà.
Assumevano che i convenuti, in quanto reali beneficiari dell'esproprio, non potevano sottrarsi al pagamento dell'indennità di esproprio dovuta agli attori, come stabilita in sede giurisdizionale, schermandosi dietro un apparente consorzio privo di risorse finanziarie.
In conclusione, gli attori, chiedevano la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle somme determinate a favore degli attori, a titolo di indennità di espropriazione ed indennità di occupazione legittima con la citata sentenza n. 218 del 2010 della Corte d'Appello di
Caltanissetta, ormai passata in autorità di cosa giudicata;
o in subordine al deposito delle stesse somme presso la Cassa Depositi e Prestiti.
Nel giudizio di primo grado rimanevano contumaci il , e CP_16 Controparte_17
CP_18
Si costituivano gli altri convenuti, i quali contestavano in fatto e in diritto le domande attoree, perché
a loro dire infondate in fatto e diritto, facendo rilevare, inoltre, che nessuna obbligazione poteva gravare nei confronti dei singoli consorziati e/o aventi causa, essendo il solo il CP_16 soggetto obbligato per legge a corrispondere quanto dovuto agli attori a titolo di indennità di espropriazione ed occupazione.
In particolare, alcuni dei convenuti, rappresentati dall'avv. Umberto AR, eccepivano che non erano mai stati (come ad esempio, e ) consorziati, atteso CP_6 Controparte_8 che, avvalendosi della facoltà di sostituzione contemplata dall'art.7 dello Statuto consortile, avevano praticamente ab initio proceduto alla sostituzione in loro vece “…di persone diverse da quelle sopra elencate o società costituite successivamente alla nascita del ” (ad esempio, era il caso CP_25 di , , , Parte_8 Controparte_7 Parte_12 Parte_13 Parte_5
che avevano sostituito a sé, rispettivamente,
[...] Controparte_20 [...]
Controparte_7 Controparte_6 [...]
. Altri convenuti, Controparte_26 Parte_5 poi, erano receduti dal , talora all'inizio dell'attività di detto organismo. E sia gli uni che CP_16 gli altri (soggetti mai stati consorziati, soggetti sostituiti o receduti), così come anche altri consorziati in essere, non avevano ricevuto dal alcuna delle aree espropriate agli attori, le CP_16 quali aree erano state vendute dal predetto (in vendita, acquistandole con CP_16
12 appositi rogiti ed emissione di apposite fatture) solo ad alcuni dei convenuti, tra cui: Per_1
,
[...] Parte_2 Controparte_20 Controparte_7
[...] Controparte_6 Controparte_26
, ,
[...] Parte_5 Controparte_27 Parte_3 [...]
Controparte_8
I convenuti rappresentati e difesi dall'avv. Umberto AR così concludevano: Ritenere e dichiarare inammissibile (estromettendo dal giudizio i soggetti nei confronti dei quali difetta palesemente l'azione e/o la legittimazione passiva) e nullo l'atto di citazione e/o comunque prescritte, infondate, in fatto ed in diritto, ed in ogni caso eccessive, le domande svolte dagli attori, rigettandole di conseguenza. In mero subordine, accoglierle solo per quanto di ragione, comunque in applicazione dei principi sopra espressi nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi di difesa.
La convenuta (acquirente per atto pubblico notarile di uno dei capannoni da parte Controparte_11 di invocava la propria estraneità alla vicenda patrimoniale e conseguentemente al CP_18 giudizio stesso. In ogni caso, chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa in garanzia il proprio dante causa a titolo particolare , per essere da costui manlevata e/o CP_18 tenuta indenne per le somme che eventualmente la fosse stata costretta a Controparte_11 pagare agli attori.
Il giudice autorizzava, sul punto, il differimento dell'udienza per permettere la chiamata in causa in garanzia del che rimaneva contumace. CP_18
Anche i convenuti Controparte_14 Controparte_22
(in primo grado rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandro Orlando) deducevano l'inammissibilità, nullità, prescrizione, erroneità ed infondatezza delle pretese attoree.
La causa veniva istruita con produzione documentale e poi posta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale di Caltanissetta, con sentenza n. 417/2019, pubblicata in data 18 luglio 2019, definendo il procedimento iscritto al n. 1585/2016 R.G., ha statuito come segue:
“Definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese:
- Dichiara l'esistenza della legittimazione passiva unicamente in capo ai convenuti CP_16
in persona del legale rappresentante pro-tempore; ;
[...] Controparte_28 [...]
; CP_23 Controparte_29 Controparte_30 [...]
Controparte_26 Controparte_8 CP_20
; nonchè a carico
[...] Controparte_7 CP_18 di , , e (quali Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 eredi di ), Persona_1 Controparte_31
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva in capo a tutti gli altri convenuti;
13 - Condanna, per l'effetto, in solidarietà bilaterale tra le singole quote come sotto stabilite ed il
in persona del legale rappresentante pro-tempore; ; CP_16 Controparte_28
; ; CP_23 Controparte_29 Controparte_30 [...]
; Controparte_26 Controparte_8 CP_20 nonchè a carico di
[...] Controparte_7 CP_18
, , e (quali eredi Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 CP_3 di ), al pagamento in favore degli attori, Persona_1 Controparte_31 delle somme rispettivamente (in vantaggio dei singoli attori) portate dalla sentenza della Corte
d'Appello di Caltanissetta n. 218/2010, emessa in data 28/10/2010, quote da stabilirsi in sede esecutiva con parametro commisurato alla cubatura dei capannoni avuti dai convenuti in rispettiva assegnazione (anche se oggetto di successiva cessione a terzi) rispetto alla cubatura complessiva dei capannoni effettivamente realizzati su tutti i fondi oggetto del complessivo esproprio condotto dal
. CP_16
- Condanna, in solido tra loro, i convenuti in persona del legale CP_16 rappresentante pro-tempore; ; ; Controparte_28 CP_23 Controparte_29
Controparte_30 Controparte_26 di;
CP_8 Controparte_8 Controparte_20 [...]
nonchè a carico di , Controparte_7 CP_18 Parte_1 [...]
, e (quali eredi di , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Persona_1 [...] al pagamento delle spese di lite in favore degli attori, liquidate in Controparte_31 complessivi Euro 11.242,00 per competenze (complessive di due aumenti del 20 % per i due assistiti in più rispetto al primo da parte di un unico difensore : E. 8.030,00 + E. 1606,00 + E. 1.606,00),
E.786,00 per spese, oltre il 15 % di quanto liquidato per competenze a titolo di rimborso forfettario spese generali ed oltre IVA e CA.
- Compensa le spese di lite tra gli attori e tutte le altre parti nonché tra la ed il Controparte_11 chiamato . CP_18
La sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 417/2019 ha la seguente motivazione (cfr. pagine
10-16):
“IL COINVOLGIMENTO DEL NELLA PROCEDURA CP_16
ESPROPRIATIVA E LA SUA ESPOSIZIONE DEBITORIA NEI CONFRONTI DEGLI
ATTORI, NEI TERMINI INDICATI DALLA SENTENZA N. 218/2010 EMESSA DALLA
CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA IN DATA 28/10/2018 [recte 2010].
Com'è noto, per effetto della concentrazione della attività connesse all'esproprio in capo ad un unico
Ente espropriante introdotta dal TU Espropriazione dPR 8/6/2001, n. 327 e per effetto della successiva delegabilità delle operazioni di esproprio ad un soggetto specializzato, da parte dell'Ente
14 espropriante, può operarsi il coinvolgimento del soggetto incaricato dell'esecuzione dell'opera nel procedimento espropriativo, con conseguente attribuzione allo stesso degli oneri correlati all'espropriazione, specularmente ai vantaggi che il soggetto assuntore di tali oneri ricava (in primis il vantaggio della speditezza dell'iter espropriativo cui egli stesso dà impulso).
Nel caso concreto soggetto delegato all'espletamento delle procedure di esproprio per la realizzazione dei capannoni nell'area in parte in proprietà degli attori (attori che hanno ricevuto giurisdizionale e definitiva quantificazione del credito per indennità espropriativa e da occupazione legittima da parte della locale Corte d'Appello) è il . Grava, per l'effetto, sul CP_16
in questione il debito per indennità di esproprio e di occupazione legittima nelle modalità CP_16 che si espongono nuovamente, contenute nella sentenza n. 218/2010 sopra indicata: per indennità di esproprio:
- in favore di Euro 165.640,00 (di cui Euro 25.220,00 a carico del Controparte_9 [...]
ed Euro 140.420,00 a carico del ); Parte_17 CP_16
- in favore di e di (per lui in favore degli eredi) Euro CP_10 Persona_2
65.240,00 (di cui Euro 11.600,00 a carico del ed Euro 53.640,00 a carico Parte_17 del ). CP_16 per indennità di occupazione legittima:
- in favore di Euro 12.137,10 (di cui Euro 1.847,9 a carico del Controparte_9 [...]
ed Euro 10.298,13 a carico del ); Parte_17 CP_16
- in favore di e di (per lui in favore degli eredi) Euro CP_10 Persona_2
4.780,38 (di cui Euro 849,97 a carico del ed Euro 3.930,41 a carico del Parte_17
). CP_16
LA RESPONSABILITA' SOLIDALE TRA E SINGOLI CONSORZIATI O LORO CP_16
INDICATARI, BENEFICIARI IN CONCRETO DELL' ATTIVITA' POSTA IN ESSERE DAGLI
ORGANI DEL NEL LORO INTERESSE SPECIFICO. LA LIMITAZIONE CP_16
DELLA SOLIDARIETA' DEI SINGOLI CONSORZIATI ALL'INTERNO DELLA SOGLIA DI
PARTECIPAZIONE, PARI ALLA LORO QUOTA CONSORTILE.
Vigono nella presente fattispecie le norme che più in generale disciplinano i consorzi e la responsabilità patrimoniale “ consortile ”. In particolare è il che risponde con il proprio CP_16 fondo consortile per i debiti contratti dai propri amministratori nell'interesse generale del CP_16
(art. 2615, co. I cc ).
Quando, invece, gli Organi Consortili pongano in essere attività nell'interesse dei singoli consorziati ne deriva una responsabilità solidale tra questi ultimi ed il (nei limiti delle rispettive quote CP_16 di partecipazione al ) per l'impegno assunto dal nel loro interesse (art. 2615, co. CP_16 CP_16
II cc ).
15 Perché sia operativo il meccanismo di partecipazione del consorziato ai debiti del è, per CP_16
l'effetto, necessario:
- che il consorziato abbia effettivamente beneficiato di un'attività posta in essere dagli Organi del
nel suo interesse specifico;
CP_16
- che quando il abbia operato nell'interesse di più consorziati ciascuno di essi risponda CP_16 solo nei limiti della propria quota di partecipazione al . CP_16
Sulla scorta di quanto sopra affermato deve ritenersi che non abbiano legittimazione passiva nel presente giudizio sede tutti quei consorziati che non siano stati diretti beneficiari dell'azione degli
Organi del ovvero tutti quei consorziati nel cui interesse il non abbia assunto CP_16 CP_16 impegni o che abbiano tempestivamente indicato altri soggetti verso cui far confluire i vantaggi dell'attività del . CP_16
Per l'effetto nel presente giudizio – mirante alla distribuzione tra i consorziati del peso per indennità di espropriazione e di occupazione legittima - dovranno assumere una specifica posizione debitoria
(e sono pertanto, titolari di legittimazione passiva a stare in giudizio) quei consorziati che: - siano stati destinatari dei capannoni costruiti o siano stati beneficiari delle aree assegnate o quei soggetti non originariamente consorziati verso i quali, per indicazione tempestiva proveniente dai consorziati, siano stati fatti confluire gli effetti dell'attività espletata dal . CP_16
Costituendosi il ha esposto un elenco di soggetti che hanno avuto CP_16 effettivamente l'assegnazione dei capannoni o di aree tra tutti i consorziati.
Sono, per l'effetto, legittimati passivi nella presente azione i seguenti convenuti, giacchè non è contestato tra le parti che siano loro ed unicamente loro i soggetti che hanno tratto concreto beneficio dall'intera operazione economica sottesa dall'esproprio quali assegnatari di capannoni o lotti (non risulta in alcun modo contestato l'elenco degli stessi fatto dall'Avv. Umberto AR nella comparsa di costituzione e risposta):
- ; Controparte_28
- ; CP_23
- ; Controparte_29
- Controparte_30
- Controparte_4
- ; Controparte_8
- Controparte_6
- Controparte_32
- Controparte_20
- (e per lo stesso i suoi eredi odierni convenuti , Persona_1 Parte_1 [...]
, e ); Controparte_1 Controparte_2 CP_3
16 - CP_18
Tutti gli altri consorziati convenuti, invece, in quanto non destinatari di impegni per loro conto presi dal non possono essere considerati titolari di legittimazione passiva. Ritiene il GU che gli CP_16 atti di esproprio si sono evidentemente risolti a vantaggio degli assegnatari effettivi sopra indicati.
In tale senso il si è impegnato nel loro interesse ovvero ha posto in essere atti finalizzati CP_16 al completamento della procedura espropriativa onde poter consentire alla loro sfera patrimoniale di avere un effettivo e concreto incremento.
LA POSIZIONE DI . Controparte_11
La società non risulta parte del né risulta diretta assegnataria di porzioni immobiliare CP_16 direttamente intestatele, avendo invece operato il solo acquisto postumo delle porzioni immobiliari in atto nella sua titolarità dal consorziato CP_18
Quest'ultimo, per l'effetto, è il solo legittimato passivo, in quanto fornito della veste di consorziato e di soggetto per il quale, ai tempi, il operò i vari atti inseriti nell'iter espropriativo, venendo CP_16 incontro ad un suo interesse specifico.
Inoltre deve osservarsi che nella fattispecie in esame non si verte in materia di obbligazioni propter rem (ovvero di obblighi che seguono la cosa e gravano progressivamente sui soggetti che ne vengono nella relativa titolarità) essendo necessario che via sia un legame personale tra soggetto gravato ed ente consortile, legame, quest'ultimo, di natura personale e non reale (derivante o dalla originaria appartenenza al o dalla espressa indicazione effettuata tempestivamente da un consorziato CP_16 in favore di un singolo o di una società, terzo dal consorziato stesso designato come soggetto fruitore della sua personale posizione di vantaggio).
Per l'effetto dovrà concorrere al soddisfacimento del credito degli attori per indennità di esproprio
e per indennità di occupazione legittima il consorziato e non la sua formale CP_18 cessionaria successiva, , che deve ritenersi estranea al presente giudizio. Controparte_11
Non vi sono elementi da cui ricavare la conclusione che ancor prima del consolidarsi del vantaggio consortile in capo a sé il abbia indicato agli organi consortile il subentro nella sua posizione CP_18 della Tale subentro è successivo ed è frutto di un atto pubblico di acquisto, Controparte_11 dunque sfugge da una prospettiva di designazione personale proveniente dal consorziato originario.
L'INFONDATEZZA DELLA ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELL'AZIONE PER
GENERICITA'.
Da quanto sopra esposto scaturisce l'infondatezza dell'eccezione di genericità della domanda avanzata dagli attori. Infatti, è, da un lato, chiaro l'oggetto del petitum del presente giudizio (si chiede la partecipazione al debito per indennità di esproprio e per indennità di occupazione legittima da parte dei consorziati o soggetti dagli stessi anteriormente designati, in quanto destinatari di impegni assunti dall'incapiente nel loro interesse), dall'altro vi sono in atti – ed emergono CP_16
17 dall'istruttoria del procedimento e dalle avverse allegazioni – elementi per distinguere quali tra i consorziati siano portatori della legittimazione passiva in concreto.
La circostanza che l'atto introduttivo del giudizio si mantenga generico in punto di indicazione delle singole azioni positivamente poste in essere dal per i consorziati è solo apparente. Infatti CP_16 gli attori rimandano ad un allegato B a firma del geom. contenente l'elenco degli assegnatari CP_24 dei beni espropriati o edificati su suolo espropriato. E' evidente, per l'effetto, che la lettura integrata della citazione con i soggetti compresi in tale allegato B, consente di individuare quei consorziati beneficiari ovvero quei consorziati per i quali gli Organi consortili hanno assunto obbligazioni e, per questo, tenuti a rispondere del debito consortile per indennità di esproprio ed indennità di occupazione legittima nei confronti degli attori.
LA NECESSITA' DI EMETTERE UNA SENTENZA DI CONDANNA DETTANTE I CRITERI
CERTI PER LA SUCCESSIVA QUANTIFICAZIONE DELLE SINGOLE QUOTE IN
SEPARATA SEDE ESECUTIVA
Ritiene questo GU che debba disporsi, nei confronti dei soggetti ritenuti come sopra titolari di legittimazione passiva nel procedimento (in quanto primi intestatari dei manufatti), per economia processuale, la condanna al pagamento in favore degli attori della quota delle somme stabilite nella sentenza della Corte d'Appello di Caltanissetta n. 218/2010, emessa in data 28/10/2010, in proporzione delle quote di rispettiva spettanza parametrate sulla cubatura dei capannoni avuti in assegnazione in rapporto alla complessiva cubatura dei capannoni edificata (in sede esecutiva, per
l'effetto, dovrà accertarsi l'entità complessiva della cubatura realizzata con la costruzione di tutti i capannoni, operazione materiale che non richiede alcuna discrezionalità. Dovrà, poi, stabilirsi il valore unitario delle singole quote gravanti sui singoli convenuti oggi destinatari di condanna, da stabilirsi in relazione al criterio certo, ed anch'esso non discrezionale, della proporzione del concorso dei beni loro assegnati sulla cubatura complessiva).
SPESE DEL PROCEDIMENTO
Vanno compensate le spese tra gli attori ed i convenuti per i quali questo GU non ha ritenuto la sussistenza della legittimazione passiva, in considerazione della difficoltà della materia trattata e dei dubbi interpretativi conseguenti.
Vanno, per le stesse ragioni, compensate le spese di lite tra gli attori e la convenuta
[...] nonché tra quest'ultima ed il chiamato CP_11 CP_18
Vanno poste, in solido tra loro, a carico dei convenuti in persona del legale CP_16 rappresentante pro-tempore; ; ; Controparte_28 CP_23 Controparte_29
Controparte_30 Controparte_26
; Controparte_8 Controparte_20 [...]
nonchè a carico di , Controparte_7 CP_18 Parte_1 Pt_1
18 , e ( quali eredi di , Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Persona_1 [...]
le spese di lite liquidate come in dispositivo”. Controparte_31
Avverso la sentenza n. 417/2019 del Tribunale di Caltanissetta, pubblicata in data 18 luglio
2019, notificata in data 9 settembre 2019 alle controparti dall'avv. Luca Recami, difensore della
, sono stati proposti separati appelli, iscritti ai nn. 314/2019 R.G. e Controparte_11
318/2019 R.G.
§§§
L'APPELLO ISCRITTO AL N. 314/2019 R.G.
Con atto di citazione in appello notificato in data 9 ottobre 2019 , Parte_1
, e (tutti eredi Controparte_1 Controparte_2 CP_3 di , , , Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5 [...]
Controparte_4 Controparte_6 [...]
(tutti rappresentati e difesi Controparte_7 Controparte_8 dall'avv. Umberto AR) hanno impugnato la suindicata sentenza per i motivi di seguito indicati.
Il detto gruppo di appellanti, anzitutto, premette che la sentenza impugnata contiene evidenti errori idonei a minare la ricostruzione della vicenda operata dal giudice di primo grado, segnatamente laddove a pag. 12 della sentenza il Tribunale afferma che “…costituendosi il CP_16 ha esposto un elenco di soggetti che hanno avuto effettivamente l'assegnazione dei capannoni o di aree tra tutti i consorziati…”; che ciò non corrisponde al vero, atteso che il CP_16 non si è costituito in giudizio;
che il Tribunale nisseno, pur rigettando la domanda attorea volta a far valere una responsabilità solidale indifferenziata tra e consorziati ed altri convenuti, CP_16 ha errato a ritenere superabile l'eccezione di nullità/inammissibilità delle domande attoree ed a ritenere applicabile, per taluni dei convenuti, la responsabilità ex art. 2615, comma 2, c.c. tra e consorziati, la quale, per converso, nella odierna fattispecie è da escludersi in nuce. CP_16
Con il primo motivo di appello (rubricato: “omissività, erroneità ed illegittimità della sentenza del tribunale – prescrizione estintiva delle domande attoree ed inopponibilità della sentenza della corte di appello n. 218/2010 e della ordinanza n. 2780/2014 della corte di cassazione”), il detto gruppo di appellanti deduce che il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sull'eccezione di prescrizione, ritualmente svolta dagli stessi appellanti, in ragione del fatto che la sentenza della
Corte di appello di Caltanissetta n. 218/2010, poi confermata dalla Suprema Corte con ordinanza (cfr.
Cass. Civ., Sez. VI-1, n. 2780 del 2014), su cui parte attrice ha fondato le proprie pretese nei confronti, tra gli altri, degli odierni appellanti, è stata pronunciata all'esito di un giudizio a cui gli stessi sono rimasti del tutto estranei;
che tanto comporta: a) per un verso, l'inopponibilità ad essi della suddetta
19 pronuncia, e, quindi, della pretesa attorea che sulla stessa si basa;
b) per altro verso, la prescrizione della pretesa azionata rispetto agli odierni appellanti, atteso che, non avendo costoro preso parte a tale giudizio, nessuno degli atti in esso intrapresi è valso ad interromperne il decorso del termine prescrizionale nei loro confronti;
che il primo atto con cui gli attori hanno invocato una presunta solidarietà dei consorziati, ossia la diffida dell'8 gennaio 2013, è successiva di oltre dieci anni alla prima annualità della indennità di occupazione illegittima, da cui il termine di prescrizione decennale della pretesa attorea decorre;
che è comunque inesistente una coobbligazione unitaria illimitata e solidale che avvincerebbe indifferenziatamente consorzio e consorziati per l'intero ed indifferenziato importo di Euro 208.279,54; che difettano i requisiti di specificità dell'atto di costituzione in mora, perché lo stesso possa effettivamente esplicare l'effetto interruttivo dei termini prescrizionali neppure nei confronti dei soggetti ai quali lo stesso è stato effettivamente recapitato;
che il giudice di prime cure non ha affatto esaminato la proposta eccezione di prescrizione, così incorrendo nel vizio di omessa pronuncia.
Il detto gruppo di appellanti, pertanto, chiede alla Corte d'appello di accogliere l'eccezione di prescrizione svolta in prime cure dagli stessi appellanti e, per l'effetto, dichiarare prescritte, nei confronti dei deducenti, le relative pretese.
Con il secondo motivo di appello (rubricato: erroneità, illegittimità, infondatezza della sentenza impugnata – nullità della domanda – difetto di azione - violazione dell'art. 112 c.p.c.”) i suddetti appellanti lamentano che la sentenza di prime cure abbia rigettato l'eccezione di nullità/inammissibilità delle domande attoree per genericità.
Sostengono, in particolare, che parte attorea non avrebbe assolto l'onere sulla stessa incombente di individuare esattamente i soggetti su cui far ricadere le proprie pretese, e, per altro verso, non avrebbe chiesto la condanna “pro quota” dei singoli consorziati, bensì la condanna solidale di tutti i chiamati in causa ( , consorziati, terzi acquirenti), ossia una domanda che, in quanto tale, CP_16 non sarebbe prevista dall'ordinamento (ed in particolare non corrisponderebbe alla dinamica dell'art. 2615, 2° comma, c.c.), sicché sarebbe viziata da carenza di azione.
Deducono che sin dall'atto di costituzione, gli odierni appellanti hanno rilevato come diversi convenuti non fossero consorziati del (talora non lo sono mai stati, talaltra sono CP_16 stati sostituiti e/o hanno comunque subito dismesso tale qualità, e comunque non hanno ricevuto in vendita dal alcuna area espropriata agli attori), evidenziando come da ciò conseguisse il CP_16 difetto di legittimazione passiva di essi. Eccezioni non specificatamente contestate da parte attrice.
Affermano che gli attori, forzando i termini dell'art. 2615, 2° comma, c.c., che – per l'ipotesi di obbligazioni assunte dagli organi del per conto di “singoli consorziati” – postula una CP_16 corresponsabilità (c.d. biunivoca o bilaterale) tra singoli consorziati e fondo consortile, hanno invece
20 postulato una sorta di solidarietà indifferenziata tra i convenuti (ossia: tutti i convenuti) ed il
, ossia alla stregua del ben diverso modello delle società di persone. CP_16
Sostengono che norma dell'art. 2615, comma 2, c.c. richiede che il consorziato per il quale il ha agito sia comunque identificabile e che l'eventuale sua responsabilità sia modulata sulla CP_16 specifica obbligazione contratta per suo conto.
Deducono che gli attori non hanno mai allegato per conto di quali dei consorziati il CP_16
avrebbe assunto specifiche obbligazioni, non provvedendo ad indicare se e quali aree
[...] sarebbero state assegnate e/o cedute agli odierni appellanti, né a specificare quale sarebbe il collegamento tra queste ed i singoli convenuti, essendosi limitati a domandare, a tutti i convenuti, in applicazione di una generale solidarietà, il pagamento dell'intero; che questa mancanza di allegazione non può ritenersi colmata dal fatto che gli attori, ai fini dell'individuazione dei singoli consorziati, abbiano fatto rinvio alla documentazione prodotta e, in particolare, alla consulenza tecnica di parte degli attori a firma del Geom. CP_24
Deducono che il Tribunale avrebbe dovuto, in assenza di specificazione delle obbligazioni che sarebbero state assunte dal nell'interesse di specifici consorziati avrebbe dovuto CP_16 dichiarare la nullità dell'atto di citazione ex art. 164, comma 4, c.p.c.
Aggiungono che il giudice di prime cure, nel riconoscere la responsabilità bilaterale (Consorzio- consorziato) ha pronunciato oltre i limiti della domanda, finendo con l'attribuire agli attori un bene della vita dagli stessi non richiesto e quindi vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. (corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato).
Affermano che la sentenza del Tribunale è contraddittoria, atteso che, per un verso, ha rigettato l'eccezione di indeterminatezza, nullità e inammissibilità delle domande attoree, per altro verso, poi, ha sostenuto che la determinazione delle singole quote e del quantum dovuto da ciascuno dei condannati dovrà essere determinato in sede esecutiva, il che, secondo gli appellanti, contrasta con la pretesa determinatezza delle domande svolte dagli attori e peraltro era preciso onere di questi ultimi indicare specificamente non solo i consorziati su cui sarebbe dovuta ricadere la condanna, ma anche in che misura.
Sostengono che la sentenza impugnata va riformata, con declaratoria di nullità e/o inammissibilità delle domande svolte dagli attori in primo grado.
Con il terzo motivo di appello (rubricato: “erroneità ed infondatezza della sentenza di primo grado – erronea e/o omessa valutazione del materiale probatorio versato in atti – violazione dell'art.
2615, comma 2, c.p.c.”) deducono che giudice di prime cure ha violato l'art. 2615 c.c., omettendo di valutare (o comunque non valutando correttamente) il materiale probatorio versato in atti, anche dagli stessi attori;
che il giudice di prime cure non ha tenuto conto del fatto che la sentenza in forza della quale gli attori hanno promosso il giudizio, ossia la sentenza n. 218/2010 di Codesta Corte di
21 appello, poi confermata dalla Cassazione, è stata pronunciata tra gli attori, il ed CP_16 il , con la conseguenza che il giudicato formatosi fa stato solo tra le suddette Parte_17 parti, mentre non è opponibile ai consorziati, odierni appellanti, che non hanno preso parte a quel giudizio;
che ciò pone in crisi gli assunti del primo giudice i quali poggiano, ad avviso degli appellanti, sull'erroneo presupposto dell'estensione degli effetti della sentenza del 2010 ai singoli consorziati.
Sostengono, altresì, che l'attività di acquisizione delle aree espropriate è stata condotta dal CP_16
in nome e per conto del , e non già in nome e per conto dei singoli
[...] Parte_17 consorziati, donde l'inconferenza del richiamo nella sentenza gravata all'art. 2615, 2° comma, c.c.
Evidenziano che la Convenzione Urbanistica, rep. n. 1205, racc. n. 471, prodotta dagli attori (doc.
n.2 del fascicolo di primo grado degli attori), ha espressamente sancito che “L'espropriazione dell'area, già precisata nel precedente articolo 2 sarà effettuata dal a proprie spese in
CP_16 nome e per conto del ed entrerà a far parte del patrimonio del medesimo…” (v. Pt_16 Pt_16 art.3 della Convenzione) e che: “Per effetto della delega di cui al superiore articolo 2, il
CP_16 provvederà direttamente ad acquisire l'area in nome e per conto del pagandone, ai Pt_16 proprietari espropriati, le indennità relative con somme che dal saranno anticipate ai
CP_16 sensi del successivo articolo 5…” (art. 4 della Convenzione), il quale (giusta quanto ancora Pt_16 previsto dal suo conto” dal , avrebbe definitivamente trattenuto per sé le aree “…destinate
CP_16
a parcheggi pubblici, verde attrezzato e strade pubbliche, meglio indicate nei successivi articoli 6 e
7…”, mentre si è previsto che, con riferimento alle aree “…in cui insisteranno le strutture produttive del e le relative pertinenze, passano in proprietà del o dei suoi aventi causa”. CP_16 CP_16
Affermano che vi è una prova documentale che l'attività di acquisizione delle aree espropriate è stata condotta dal in nome e per conto del e non già in CP_16 Parte_17 nome e per conto dei singoli consorziati, circostanza, questa, idonea a far cadere l'intera impalcatura su cui poggiava l'atto di citazione e di cui il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto.
Deducono che la maggior parte delle aree espropriate sono rimaste definitivamente acquisite al
; che non v'è stata alcuna assegnazione delle aree da parte del Parte_17 CP_16
in favore dei consorziati;
che le aree sono state espropriate dal , in
[...] CP_16 nome e per conto del , in forza della suddetta convenzione, per poi essere Parte_17 cedute, mediante appositi atti di compravendita (e non mere assegnazioni) ai consorziati, i quali, quindi, hanno corrisposto in cambio il relativo prezzo;
che detta circostanza si pone in contrasto con l'affermazione del giudice di prime cure, per cui l'espropriazione delle aree sarebbe stata fatta dal nell'interesse dei singoli consorziati;
che ciò, infatti, avrebbe potuto avere – astrattamente CP_16
– un senso ove il avesse espropriato le aeree direttamente a suo nome e poi le avesse CP_16 assegnate ai consorziati, cosa che invece non è avvenuta;
che tutte le aree espropriate, siccome
22 espropriate per conto del e/o comunque destinate allo stesso non Parte_17 Pt_16 costituiscono, ex art. 2615, 2° comma, c.c., obbligazioni contratte nell'interesse di singoli consorziati.
Evidenziano che sono state depositate in giudizio tre sentenze del giudice tributario (C.T.R. di
Palermo, Sez. Staccata di Caltanissetta), in allegato alle memorie ex art. 183 c.p.c. (documenti
1, 2, 3), e tali sentenze hanno ritenuto che il ricavato delle compravendite costituiscono ricavi del stesso;
che il giudice di prime cure ha omesso qualsiasi riferimento a dette sentenze CP_16 del giudice tributario e, soprattutto, non ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto non condivisibili i principi espressi nelle stesse sentenze.
Con il quarto motivo di appello (rubricato: “ulteriore profilo di erroneità ed infondatezza della sentenza di primo grado”) deducono che, a tutto voler concedere, le quote consortili non debbono essere parametrate – come sembra affermare la sentenza di primo grado – alla volumetria (cubatura) di ciò che si è realizzato, in rapporto alla cubatura complessiva realizzata, bensì alla estensione e/o alla potenzialità edificatoria delle aree;
che il criterio indicato dal giudice di prime cure penalizza coloro che hanno acquisito delle aree sulle quali siano stati realizzati i capannoni (con realizzo di cubatura), mentre addossa loro, di fatto, con l'attribuzione di una maggiore quota partecipativa
(commisurata alla cubatura realizzata), il costo delle aree rimaste inedificate e/o comunque diverse da quelle in cui insistono i capannoni da essi acquistati;
che, inoltre, addossa loro anche il costo di acquisizione di aree che sono state destinate ad opere di urbanizzazione, strade, verde pubblico etc.,
e che quindi sono state destinate a servizio del e, in genere, e non già a Parte_17 specifico vantaggi dei consorziati.
Deducono che, in ogni caso, dovrebbero prendersi in considerazione pure le aree sulle quali sono state realizzate opere di urbanizzazione, primaria o secondaria (strade, aree a verde pubblico etc.), le quali vanno a servizio della intera collettività di RA e che, quindi, non possono ritenersi realizzate nell'interesse di singoli consorziati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2615, 2° comma, c.c.
Con il quinto motivo di appello (rubricato: “ulteriore profilo di erroneità ed infondatezza della sentenza di primo grado con riferimento alla condanna alle spese”) impugnano la sentenza di primo grado pure nella parte in cui ha condannato gli appellanti al pagamento delle spese di lite nei confronti degli attori. Deducono che il Tribunale di Caltanissetta non ha tenuto conto del fatto che la domanda principale degli attori, postulante la responsabilità solidale indifferenziata tra il e tutti i soggetti convenuti in primo grado (consorziati e non), è stata rigettata, CP_16 sicché, gli stessi, sul punto, sono rimasti soccombenti;
che tanto avrebbe giustificato, assieme alla scarsa chiarezza della domanda attorea, la compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti.
§§§ L'APPELLO INCIDENTALE PROPOSTO DA NELL'AMBITO Controparte_11
DEL GIUDIZIO DI APPELLO ISCRITTO AL N. 314/2019 R.G.
23 La costituitasi tempestivamente nel giudizio iscritto al n. 314/2019 R.G. Controparte_11
(comparsa di costituzione e risposta contenente appello incidentale depositata in data 14.1.2020, con prima udienza indicata nell'atto di citazione in appello per il 5.2.2020 poi differita d'ufficio al 18.3.2020), oltre a chiedere il rigetto dell'appello principale, ha proposto appello incidentale e ha chiesto di riformare la sentenza di primo grado nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite tra , e , attori in primo Controparte_9 CP_10 Controparte_13 grado, e la nonché tra quest'ultima e e, per l'effetto, Controparte_11 CP_18 condannare gli attori in primo grado Sigg. e Controparte_9 CP_10 CP_13
nonché il Sig. al pagamento delle spese del primo grado di giudizio in favore di
[...] CP_18
. Con vittoria delle spese ed onorari del presente grado di giudizio. Controparte_11
A sostegno del proposto appello incidentale, ha dedotto che la - non è Controparte_11 stata parte del processo civile conclusosi con la sentenza n. 218/2010 pronunciata dalla Corte
d'Appello di Caltanissetta con la conseguenza che la sentenza e le relative statuizioni dichiarative e di condanna contenute nella medesima non sono opponibili alla stessa;
che, in quanto società esercente l'attività di leasing finanziario, si è limitata ad acquistare dal , con atto di CP_16 compravendita e concessione in leasing del 02.08.2007 a rogito Notaio , una porzione Per_4 immobiliare, corrispondendo l'importo di € 804.000,00, pari a quattro volte l'indennità reclamata a suo carico dagli attori, per poi concederla in leasing a senza mai svolgere alcun tipo CP_18 di attività sulle porzioni immobiliari a suo tempo oggetto di esproprio in danno degli che Per_2 non è mai stata né è uno dei soci succedutisi all'interno del tanto più che, non solo CP_16 dalle stesse clausole del contratto di compravendita e leasing di cui sopra era chiara la volontà delle parti di porre in capo al solo tutti gli oneri e i rischi connessi alla proprietà immobiliare, ma, CP_18
a seguito dell'acquisto, venne deliberato l'ingresso nel consorzio del solo e non di CP_18 CP_11
; che nessuna obbligazione è stata “assunta per conto di” dal;
[...] Controparte_11 CP_16 che giusta, infine, l'osservazione del Tribunale circa la necessità di un legame personale tra soggetto gravato ed ente consortile (non vertendosi, nel caso de quo, in materia di obbligazioni propter rem) con la conseguenza che l'obbligazione di pagamento dev'essere riconosciuta esclusivamente in capo al consorziato che la sentenza n. 417/19 dovrà essere confermata in punto carenza CP_18 di legittimazione passiva in capo a che, in punto “spese del procedimento”, il Controparte_11 giudice di primo grado ha ritenuto di compensare le spese di lite tra gli attori e la convenuta
[...] nonché tra quest'ultima e il chiamato che tale statuizione non è CP_11 CP_18 corretta e, per tale motivo, propone appello incidentale affinchè la Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza di primo grado n. 417/19 -nella parte in cui, a pagina 16, compensa le spese di lite tra gli attori e nonché tra quest'ultima e il Sig. voglia Controparte_11 CP_18
24 disporre la condanna sia degli attori , e , Controparte_9 CP_10 Controparte_13 sia di in qualità di terzo chiamato da parte dell'odierna appellante, al pagamento CP_18 delle spese del doppio grado di giudizio in favore di non ricorrendo i presupposti Controparte_11 per pronunciare la compensazione;
che, nel caso di specie, il Tribunale di Caltanissetta ha giustificato la compensazione delle spese processuali “in considerazione della difficoltà della materia e dei dubbi interpretativi conseguenti”, motivi che, ad avviso dell'appellante incidentale, non solo esulano dalle “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dalla norma dell'art. 92 c.p.c. ma che rivestono il carattere di assoluta genericità e quindi la relativa statuizione va riformata.
§§§
Nel giudizio di appello iscritto al n. 314/2019 R.G. si sono costituiti Controparte_9
e , nella qualità di eredi di (nato a
[...] CP_10 Persona_2
RA il 12.02.1919 e ivi deceduto in data 22.01.2014), e hanno chiesto rigettarsi i motivi di appello principale.
§§§
IL SEPARATO APPELLO PROPOSTO DA , Controparte_9 CP_10
E , NELLE INDICATE RISPETTIVE QUALITÀ,
[...] Controparte_13
ISCRITTO AL N. 318/2019 R.G.
Con atto di citazione notificato in data 9 ottobre 2019 , in Controparte_9 proprio e nella qualità di erede di , nata a Persona_2 CP_10
RA, in proprio e nella qualità di erede di;
, Persona_2 Controparte_13 nella qualità di erede di , hanno proposto un separato appello avverso la Persona_2 sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 417/2019, pubblicata il 18 luglio 2019 e notificata il 9 settembre 2019.
L'appello degli è affidato a due motivi. Per_2
Con il primo motivo di appello (rubricato: “Erronea limitazione della legittimazione passiva tra i soggetti convenuti in giudizio. Violazione degli artt. 2615 c.c. , 24 Cost. e 81 c.p.c.”) deducono che il Giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che nell'azione promossa in primo grado dagli originari attori, tra i convenuti in giudizio, solo alcuni di essi siano effettivamente titolari della legittimazione passiva, e, in particolare, si tratterebbe soltanto di coloro i quali hanno concretamente
“tratto beneficio dall'intera operazione economica sottesa all'esproprio, quali assegnatari di capannoni o lotti”, in ragione del fatto che “il si è impegnato nel loro interesse ovvero CP_16 ha posto in essere atti finalizzati al completamento della procedura espropriativa onde poter consentire alla loro sfera patrimoniale di avere un effettivo e concreto incremento”.
25 Sostengono che dagli atti depositati ed allegati alla relazione di parte del Geom. si evince CP_24 che l'intera zona espropriata è stata dapprima censita al e solo successivamente è CP_16 stata suddivisa in 12 lotti, e poi 11 di questi assegnati ai singoli soci succedutisi all'interno del ed uno trattenuto dal che alcuni lotti assegnati sono rimasti inedificati, CP_16 Pt_16 mentre su altri sono stati realizzati i rispettivi capannoni, destinati allo svolgimento di attività artigianale e/o commerciale;
che in alcuni casi il lotto e/o il capannone è stato addirittura oggetto di successive cessioni (peraltro vietate dalla Convenzione urbanistica stipulata con il;
che è Pt_16 proprio la complessa e intricata successione di rapporti di proprietà relativi ai vari lotti in questione a rendere impossibile procedere all'estromissione di alcuni soggetti dal giudizio;
che tutti i consorziati, seppur attraverso vari passaggi, hanno tratto benefici personali e patrimoniali direttamente o indirettamente attraverso le società ad essi collegate;
che alcuni consorziati hanno sostituito a sé stessi società costituite successivamente alla nascita del che risultano, già dalla stessa CP_16 denominazione, riconducibili direttamente agli stessi soci;
che l'art. 7 dello Statuto del CP_16
stabilisce che “in caso di trasferimento di azienda per morte o per atto tra vivi, o nel caso in
[...] cui si trasferisce l'immobile (fabbricato o area) collegato con gli scopi consortili sopra precisati, il nuovo proprietario o titolare subentra nel contratto del ” (alla sola condizione che esso sia
CP_16 in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione al ); che l'art. 10 del medesimo statuto
CP_16 stabilisce che “i consorziati receduti o esclusi e i nuovi titolari delle imprese trasferite per causa di morte o per atto tra vivi non ammessi al sono responsabili verso il e verso i
CP_16 CP_16 terzi, nei modi indicati nell'art. 2615 del codice civile, per tutte le obbligazioni assunte dal
CP_16 sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate fino alla data stessa”; che tale ultima previsione consente di censurare, altresì, la decisione del Giudice di primo grado nella parte in cui ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva anche la in quanto “non risulta parte del , né risulta direttamente Controparte_11 CP_16 assegnataria di porzioni immobiliari direttamente intestatele, avendo invece operato il solo acquisto postumo delle porzioni immobiliari in atto nella sua titolarità dal consorziato ”; che, CP_18 in definitiva, va riconosciuta la legittimazione passiva in capo a tutti i soggetti convenuti in giudizio in primo grado, a prescindere dal fatto che siano originari consorziati oppure soci subentrati solo successivamente al medesimo (l'art. 2615, 2° comma, si riferisce, in generale, ai
CP_16
“consorziati”), oppure soggetti divenuti nuovi titolari delle imprese trasferite […] non ammessi al
, in quanto tutti soggetti che hanno tratto, sia direttamente che indirettamente beneficio CP_16 dall'appartenenza al , o per essere stati assegnatari dei lotti e/o dei capannoni, per averli CP_16 ceduti a terzi e comunque per avere compartecipato, con il , al perseguimento dei CP_16 suoi scopi attraverso la espropriazione delle aree di proprietà degli appellanti.
26 Con il secondo motivo di appello (rubricato: “Mancato riconoscimento della responsabilità solidale e illimitata sussistente in capo ai singoli consorziati e al fondo consortile. In subordine, erronea individuazione dei criteri utili alla ripartizione dell'obbligazione di pagamento. Violazione degli artt. 2615, 2° comma, c.c. e 32 e 37 D.P.R. 327/2001”) deducono l'erronea applicazione, da parte del Giudice di primo grado, dell'art. 2615, 2° comma, c.c., avendo ritenuto di dover disporre la condanna al pagamento delle somme determinate dalla Corte d'Appello di Caltanissetta con la sentenza n. 218/2010, “in proporzione delle quote di rispettiva spettanza parametrate sulla cubatura dei capannoni avuti in assegnazione in rapporto alla complessiva cubatura dei capannoni edificata”.
Sostengono che, ai sensi dell'art. 2615, comma 2, c.c., poiché l'obbligazione al pagamento, in favore degli odierni appellanti, dell'indennità di esproprio e di occupazione legittima, è stata evidentemente assunta dal in favore dei singoli consorziati, essa grava CP_16 solidalmente sui singoli consorziati e sul fondo consortile;
che l'attività espropriativa compiuta dal
, su delega del è stata chiaramente finalizzata all'acquisizione di aree, CP_16 Pt_16 alcune delle quali di proprietà degli odierni appellanti, sulle quali sono stati poi realizzati dei capannoni per l'esercizio di attività artigianali e commerciali, assegnati successivamente ai singoli consorziati;
che la sentenza impugnata, oltre ad aver erroneamente riconosciuto una responsabilità parziaria, anziché solidale, ha anche errato nell'individuazione dei criteri di ripartizione di tale - eventuale e residuale – responsabilità parziaria;
che è certamente più corretto, nell'individuazione delle quote di pagamento delle somme dovute, considerare la complessiva area espropriata dal e non il volume di ciascuno dei capannoni assegnati ai vari consorziati, considerato anche CP_16 che alcune di queste aree sono rimaste in edificate.
Nel giudizio di appello iscritto al n. 318/2019 R.G. si sono costituiti , Parte_1
, e , tutti eredi Controparte_1 Controparte_2 CP_3 di , , Persona_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
,
[...] Parte_5 [...]
Controparte_4 Controparte_6 [...]
i quali hanno richiamato e ribadito il contenuto (e le conclusioni) del Controparte_7 proprio atto di citazione in appello iscritto al 314/2019 R.G., integralmente ripetuto e trascritto in chiave confutativa dell'appello avversario.
Nello stesso giudizio iscritto al n. 318/2019 R.G. si sono costituiti, con separata comparsa di costituzione e risposta, contenente appello incidentale, , Parte_5 Parte_6
(erede di ), , Parte_7 Persona_3 Parte_8 Parte_9
, , , , ,
[...] Controparte_7 Parte_10 Parte_11 Parte_12 CP_8
, ,
[...] Parte_13 Parte_14 CP_6
27 i CP_6 Controparte_20 Controparte_14 Controparte_22 quali hanno proposto appello incidentale affidato a quattro motivi così rubricati.
1) “omissività, erroneità ed illegittimità della sentenza del tribunale – prescrizione estintiva delle domande attoree ed inopponibilità della sentenza della corte di appello n. 218/2010 e della ordinanza n. 2780/2014 della corte di cassazione”;
2) “erroneità, illegittimità, infondatezza della sentenza impugnata – nullità della domanda – difetto di azione - violazione dell'art. 112 c.p.c.”
3) “erroneità ed infondatezza della sentenza di primo grado – erronea e/o omessa valutazione del materiale probatorio versato in atti – violazione dell'art. 2615, comma 2, c.c.”;
4) “ulteriore profilo di erroneità ed infondatezza della sentenza di primo grado con riferimento alla statuizione sulle spese”.
Gli stessi appellati-appellanti incidentali hanno chiesto di ritenere e dichiarare inammissibile e/o nullo l'atto di citazione proposto in prime cure dai Sig.ri e/o comunque ritenere e dichiarare Per_2 prescritte le domande dagli stessi formulate, e/o comunque rigettarle perché infondate, in fatto ed in diritto;
di dichiarare, in ogni caso, inammissibile l'appello proposto dai Sig.ri e/o Per_2 comunque rigettarlo nel merito, siccome erroneo ed infondato.
Nel giudizio iscritto al n. 318/2019 R.G. si è costituita la che ha Controparte_11 chiesto di confermare la sentenza n. 417/19 del Tribunale di Caltanissetta in punto carenza di legittimazione passiva in capo alla con conseguente assenza di sua Controparte_11 responsabilità, anche con riferimento alla condanna alle spese, nei confronti degli appellanti.
La ha proposto appello incidentale relativamente al capo della Controparte_11 sentenza di primo grado che ha compensato le spese processuali tra gli attori e la convenuta nonché tra quest'ultima e il chiamato Controparte_11 CP_18
La stessa società ha quindi chiesto alla Corte di disporre la condanna sia degli attori
[...]
, e , sia di in qualità di terzo CP_9 CP_10 Controparte_13 CP_18 chiamato da parte dell'odierna appellante incidentale, al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio in favore di non ricorrendo, a suo avviso, i presupposti per pronunciare Controparte_11 la compensazione delle spese.
La Corte, con ordinanza in data 16/12/2020, ha disposto, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione delle cause di appello iscritte ai nn. 314/2019 R.G. e 318/2019 R.G.
La Corte, con ordinanza depositata in data 25 gennaio 2021, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 417/2019 del Tribunale di Caltanissetta in date 16 luglio
2019/18 luglio 2019, e ha rinviato all'udienza del 26 ottobre 2023 per la precisazione delle conclusioni.
28 L'udienza per la precisazione delle conclusioni, in ragione dei carichi dei ruoli della Corte,
è stata poi rinviata al 27 giugno 2024 sempre per la precisazione delle conclusioni.
L'udienza del 27 giugno 2024 è stata sostituita dal deposito delle note ex art. 127-ter c.p.c. e la Corte, all'esito del deposito di tali noti, con le quali le parti hanno precisato le rispettive conclusioni, in epigrafe trascritte, ha trattenuto la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE In rito, sia l'appello principale iscritto al n. 314/2019 R.G. che quello iscritto al n. 318/2019
R.G. risultano tempestivi.
Infatti la sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 417/2019, pubblicata il 18 luglio 2019 è stata notificata il 9 settembre 2019, su impulso della e gli atti di appello Controparte_11 principale, separatamente proposti ed iscritti ai nn. 314/2019 R.G. e 318/2019 R.G., sono stati entrambi notificati in data 9 ottobre 2019.
In tema di notificazione di un atto di impugnazione ciò che rileva è che esso sia stato tempestivamente consegnato all'ufficiale giudiziario e quindi il notificante non incorre in alcuna decadenza se l'iter notificatorio si perfeziona successivamente allo spirare del termine per proporre gravame, atteso che non può ridondare a danno del notificante il tempo necessario per la prosecuzione del procedimento notificatorio presso il luogo in cui si trova il notificatario (cfr. ex multis Cass. 29039/2018).
In relazione al processo civile di cognizione, anche dopo l'introduzione del modello processuale speciale del cd. rito societario, nel caso di chiamata in giudizio di più convenuti, il termine di dieci giorni per la costituzione dell'attore, di cui all'art. 165, comma 1, c.p.c., si consuma con il decorso di dieci giorni dal perfezionamento della prima notificazione verso uno dei convenuti dell'atto di citazione, conformemente alla lettera ed alla "ratio" del comma 2 dello stesso articolo, in base alla quale, entro dieci giorni dall'ultima notifica di esso, l'originale di tale atto va inserito nel fascicolo, il che presuppone l'avvenuta costituzione;
tale costituzione può avere luogo con il deposito di una copia della citazione, estesa anche alla procura, se essa sia stata rilasciata a margine od in calce, ovvero con il deposito di tale copia unitamente alla procura (generale o speciale) rilasciata per atto pubblico o scrittura privata, mentre nel giudizio di appello, essendo la costituzione tempestiva dell'appellante prevista a pena di improcedibilità, il mancato deposito della copia della citazione entro il suddetto termine decorrente dalla prima notificazione comporta l'improcedibilità dell'appello
(Cass. 89/2017).
29 Nel caso di specie, quanto alla costituzione degli appellanti nella causa iscritta al n. Per_2
318/2019 R.G. la stessa deve ritenersi tempestiva e comunque sussistono i presupposti per la remissione in termini come richiesta dagli stessi appellanti con istanza depositata in Per_2 data 2/11/2019 nel giudizio iscritto al n. 318/2019 R.G.
Infatti dalla lettura del fascicolo processuale telematico emerge che l'avv. Gaetano Caponnetto, nell'interesse dei sui assistiti, notificava a mezzo PEC ed a mezzo posta, rispettivamente in data
9/10/2019 e 17/10/2019, l'atto di appello sopra indicato;
che in data 19/10/2019, depositava in via telematica il suddetto atto di appello, unitamente a tutti gli atti e documenti necessari alla relativa iscrizione a ruolo;
che, successivamente all'invio telematico dell'atto, si vedeva recapitare nella propria casella PEC la ricevuta di accettazione e quella di consegna, e successivamente si vedeva recapitare la PEC di esito dei controlli automatici recante la dicitura “ACCETTAZIONE” e riportante la descrizione dell'esito “errore imprevisto, sono necessarie verifiche tecniche da parte dell'ufficio ricevente”; che, a seguito di contatto telefonico con la Cancelleria, l'avv. Caponnetto apprendeva in data 23/10/2019 che l'atto telematico non era mai giunto a destinazione in quanto la stessa busta telematica, per un errore tecnico non imputabile al difensore, non si riusciva ad aprire;
che pertanto il difensore provvedeva ad effettuare un nuovo tentativo di deposito che andava a buon fine in data
23/10/2019; che il malfunzionamento non può imputarsi alla parte istante trattandosi di anomalia telematicamente “non fatale”; che la ricevuta di accettazione generata dal gestore dell'istante, generata in un momento antecedente al termine della scadenza per la costituzione in giudizio
(19/10/2019), è idonea a provare l'avvenuto invio dell'atto entro i termini;
che la ricevuta di consegna del primo tentativo di deposito, generata dal gestore dell'ufficio in un momento antecedente al termine della scadenza, è idonea a provare l'avvenuta consegna dell'atto entro i termini;
che ai sensi del secondo comma dell'art. 153 del codice di procedura civile, la parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa ad essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini e tanto è stato richiesto dal difensore degli e tale richiesta è meritevole di accoglimento. Per_2
Quindi la costituzione in giudizio degli appellanti principali nella causa iscritta al n. Per_2
318/2019 R.G. può ritenersi tempestiva seppure, dalla lettura del fascicolo telematico, risulta avvenuta in data 23.10.2019.
Sempre in rito, sia gli appelli principali che gli appelli incidentali proposti sono ammissibili ex art.342 c.p.c.
La Suprema Corte ha chiarito che l'art. 342 c.p.c. nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, (ratione temporis applicabile) va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla
30 parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. Sez. Un. -, Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, Rv. 645991 - 01).
Nel caso di specie, sia gli appelli principali separatamente proposti e poi riuniti ex art. 335 c.p.c. che quelli incidentali contengono la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuta e contrasta le ragioni addotte dal primo Giudice.
La Corte ritiene che, facendo applicazione del criterio della ragione più liquida, vada esaminato per primo il terzo motivo di appello principale nella causa iscritta al n. 314/2019 R.G. rubricato “erroneità ed infondatezza della sentenza di primo grado – erronea e/o omessa valutazione del materiale probatorio versato in atti – violazione dell'art. 2615, comma 2, c.p.c.”).
Occorre muovere dalla premessa che il principio della “ragione più liquida” si traduce soltanto in una deroga dell'ordine di trattazione delle questioni, come desumibile dall'art. 276 cod. proc. civ., ma non può certo snaturare il carattere devolutivo del sindacato demandato al giudice d'appello.
Invero, il suddetto principio risulta “desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., secondo cui la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza necessità di esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 cod. proc. civ.”. (tra le molte, Cass. Sez. Lav., ord. del 20 maggio 2020, n. 9309, non massimata).
Ciò detto, va anche evidenziato come l'operatività di tale principio abbia conosciuto, nella giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione, delle opportune delimitazioni. Si è, in particolare, osservato che se l'art. 276 cod. proc. civ. “non prevede alcun ordine di trattazione per le varie questioni di merito (sicché il giudice resta libero di esaminare per prima quella che ritiene, come
è d'uso dire, “più liquida”), stabilisce una gerarchia rigorosa tra l'esame delle questioni di rito e l'esame di quelle di merito, stabilendo che non possa mai esaminarsi il merito d'una domanda, se prima non vengano affrontate e risolte le questioni pregiudiziali proposte dalle parti o rilevabili d'ufficio” (così, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 26 novembre 2019, n. 30745, Rv. 656177-02).
Si tratta, del resto, di rilievi, gli ultimi indicati, compiuti dal giudice di legittimità, perfino nella sua massima sede nomofilattica, essendosi affermato che l'art. 276, comma 2, cod. proc. civ., “stabilisce
31 un ordine di esame e decisione delle questioni, distinguendo soltanto fra le questioni e, dunque, le eccezioni, pregiudiziali di rito e, genericamente, il «merito», mentre non stabilisce un ordine all'interno dell'esame di quest'ultimo (e, quindi, della pluralità di eccezioni, in ipotesi proposte)”, sicché il giudice, “mentre deve necessariamente seguire un criterio di decisione che gli impone di decidere prima le questioni di rito, in quanto esse pregiudicano astrattamente la possibilità di decidere nel merito, viceversa è libero di decidere sul merito, individuando la questione posta a base della decisione” (così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. 12 maggio 2017, n. 11799, non massimata sul punto).
Orbene, alla stregua di questa configurazione più rigorosa del principio della “ragione più liquida”, deve ritenersi che la sua operatività, nell'ambito dei giudizi di appello, come chiarito da Cass. n.
30507 del 3/11/2023, non possa contravvenire alla natura pur sempre devolutiva del sindacato ivi destinato a svolgersi. Resta, infatti, fermo che “il «thema decidendi» nel giudizio di secondo grado è delimitato dai motivi di impugnazione, la cui specifica indicazione è richiesta, ex art. 342 cod. proc. civ., per la individuazione dell'oggetto della domanda di appello e per stabilire l'ambito entro il quale deve essere effettuato il riesame della sentenza impugnata”, con la conseguenza che, “se il riesame esorbita dai motivi, sussiste la violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ.” (Cass. Sez. 3, sent. 16 maggio 2003, n. 7629, Rv. 563150-
01).
Calati questi principi al caso che occupa, deve rilevarsi che a questo giudice di appello è stato richiesto di pronunciarsi su uno specifico motivo di gravame (il terzo articolato dagli appellanti principali nella causa iscritta al n. 314/2019 R.G.), che comporta l'esatta interpretazione della norma dettata dall'art. 2615 c.c.
A tale riguardo la Corte rileva che gli attori hanno depositato in primo grado l'atto costitutivo del (cfr. atto a rogito notaio di Caltanissetta in data Controparte_16 Persona_4
18.10.1999, repertorio n. 63455 raccolta n. 14133), da cui si evince che esso è stato costituito da , , Parte_5 Parte_6 Persona_1 Parte_2 [...]
, , , Persona_3 Parte_8 Parte_9 Controparte_7
, , . Parte_10 Parte_3 Parte_11
Dallo stesso atto costitutivo si evince che tra tutti i comparenti suddetti veniva costituito, ai sensi degli artt. 2602 e 2612 e seguenti del codice civile, un , denominato CP_16 CP_16
, con attività esterna avente lo scopo di acquisire aree e/o fabbricati necessari per l'esercizio
[...] delle attività dei consorziati nonché gli altri scopi indicati nello statuto allegato (art. 1 atto costitutivo).
32 La quota di ammissione di ciascun consorziato veniva fissata in lire 2.500.000 e pertanto il fondo consortile iniziale era complessivamente di lire 27.500.000 (art. 6 atto costitutivo).
Il veniva costituito con attività esterna ai sensi dell'art. 2612 e seguenti del codice CP_16 civile (art. 7 atto costitutivo).
Ai sensi dell'art. 3 dello statuto il aveva per oggetto: Acquisizione di aree Controparte_16
e/o fabbricati necessari per l'esercizio delle attività dei consorziati;
realizzazione di opere di urbanizzazione il nome e per conto dei consorziati, del comune, nonché per conto di enti pubblici e privati;
realizzazione di aree industriali e artigianali per conto dei consorziati;
stipulare mutui anche ipotecari, con società finanziarie ed istituti di credito;
gestire le opere infrastrutturali per la produzione dei servizi da fornire alle imprese dell'area consortile o a terzi;
cessione di aree, immobili e relative pertinenze ai consorziati, terze persone o ad altri enti;
curare la formazione professionale atta a favorire il reperimento di idonee risorse umane per le piccole e medie imprese;
promuovere e partecipare a mostre e fiere nazionali ed internazionali;
curare l'iscrizione presso l'istituto per il commercio estero (I.C.E.); svolgere attività che siano strettamente connesse a quelle sopra elencate e concludere tutte le operazioni finanziarie ed economiche vuoi che siano necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi predetti;
nonché compiere ogni altro atto avente per oggetto il perseguimento di tali finalità.
Ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, “La durata del è fissata fino al 2020 e potrà essere CP_16 prorogata. Il voi comunque durerà per tutto il tempo necessario per la realizzazione degli CP_16 scopi consortili, precisandosi che in ogni caso è comunque gli impegni dei consorziati permarranno per tutti e ciascuno fino alla completa esecuzione e liquidazione dei lavori assunti dallo stesso, nonché fino alla definizione chiusura di ogni rapporto tra gli stessi associati.
Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto “Il numero dei consorziati è illimitato. Possono far parte del le imprese e le persone fisiche e/o giuridiche ed enti che abbiano comunque interessi CP_16 collegati con gli scopi consortili sopraindicati. In caso di trasferimento di azienda per morte o per atto tra vivi, o nel caso in cui si trasferisce l'immobile (fabbricato o area) collegato con gli scopi consortili sopra precisati, il nuovo titolare o proprietario subentra nel contratto del a condizione che CP_16 esso sia in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione al ”. CP_16
Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto “I consorziati receduti o esclusi e i nuovi titolari delle imprese trasferite per causa di morte o per atto tra vivi non ammessi al sono responsabili verso il CP_16
e verso i terzi, nei modi indicati nell'art. 2615 del codice civile, per tutte le obbligazioni CP_16 assunte dal sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di CP_16 carattere generale effettuate sino alla data stessa. Al socio receduto o escluso o non ammesso a
33 seguito di trasferimento dell'impresa non sarà rimborsato né il contributo al fondo consortile versato, ne la quota di gestione del ”. CP_16
Si può concludere che, alla stregua dell'atto costitutivo e dello statuto, il Controparte_16 non è una società di capitali o di persone né una associazione non riconosciuta, ed esso va qualificato come un consorzio con rilevanza esterna ex artt. 2612-2615 cod. civ. e che prevedeva fra i consorziati il perseguimento di un fine di lucro.
Gli attori hanno pure depositato la Convenzione Urbanistica per l'attuazione di un piano attuativo in zona territoriale omogenea “D” del vigente P.R.G. del Comune di RA, ai sensi dell'art. 36 della Legge Reg. Sicilia 7 agosto 1997, n. 30, stipulata in data 22 marzo
2001 dinanzi al notaio di RA (rep. n. 1205) tra il e Persona_5 Controparte_16 il , da cui si evince che il delegò allo stesso Parte_17 Parte_17
(composto di artigiani e commercianti), anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 27 CP_16 legge 865/1971, il compito di procedere all'espropriazione delle arre indicate nella stessa convenzione.
Gli artt. 2 e 3 della convenzione prevedevano che le procedure di esproprio dovessero essere fatte dal per nome e per conto del e che le Controparte_16 Parte_17 somme necessarie per l'esproprio dovessero essere interamente versate dal . Controparte_16
L'art. 5 della stessa Convenzione urbanistica si evince che il si obbligava Controparte_16 nei confronti del a versare nella cassa comunale le somme occorrenti Parte_17 per dare corso alla procedura espropriativa e si obbligava altresì a versare le maggiori somme eventualmente eccedenti per sollevare il da ogni responsabilità verso i proprietari delle Pt_16 aree espropriate.
E' stato depositato dagli attori in atti pure il provvedimento di espropriazione delle aree (in nome e per conto del ) emesso dal presidente del Parte_17 Controparte_16 in data 30 settembre 2004, con l'indicazione dei terreni espropriati a favore del Parte_17
e di quelli espropriati a favore del , per la realizzazione di n.
[...] Controparte_16
11 capannoni per attività artigianali, ed un centro direzionale ed elaborazione dati ricadente nella zona territoriale omogenea D1 del vigente P.R.G di RA nell'area assegnata con deliberazione commissariale n. 1 del 28 agosto 2000.
Emerge dunque la prova che il è stato costituito in vista dell'urbanizzazione Controparte_16 aree artigianali, come previsto dall'art. 36 della legge Regione Siciliana 7 agosto 1997, n. 30, che al primo comma così dispone: “1. Le aree degli strumenti urbanistici generali destinate a zona omogenea D, indipendentemente dalle norme di attuazione degli stessi strumenti urbanistici, possono essere assegnate agli operatori economici o a loro consorzi o cooperative mediante piani attuativi,
34 redatti dagli stessi operatori ed approvati dal Consiglio comunale, per l'acquisizione ed urbanizzazione di aree artigianali”.
Atteso che il decreto di esproprio dei terreni degli in favore del Per_2 Controparte_16 ha fatto sorgere una obbligazione indennitaria per lo stesso , che deve risponderne CP_16 col suo fondo consortile a norma dell'art. 2615, comma 1, c.c., si tratta di verificare se possa trovare applicazione, per il caso di incapienza del fondo medesimo, l'art. 2615, comma 2, c.c. invocato dagli stessi originari attori.
L'art. 2615 c.c. pone una distinzione, nell'ambito delle obbligazioni assunte in nome del ,
CP_16 tra: a) obbligazioni per conto del , per le quali risponde il stesso: trattasi delle
CP_16 CP_16 obbligazioni assunte per far fronte alle spese necessarie all'esistenza del , relative quindi al
CP_16 personale, al funzionamento degli uffici, ecc.; b) obbligazioni assunte per conto dei singoli consorziati, per le quali si ha una responsabilità solidale fra e singolo consorziato. Ciò
CP_16 rappresenta una deroga alla disciplina generale dettata dall'art. 1705 c.c. (vedi Cass. 3664/06). E' evidente, però, la difficoltà di stabilire la linea di demarcazione tra obbligazioni assunte in nome del obbligazioni assunte in nome dei singoli consorziati. L'ipotesi sub b) si verificherebbe,
CP_16 secondo un orientamento, solo se al terzo è stato reso noto che l'atto è stato compiuto per un singolo consorziato indicato specificatamente (vedi Cass. 2197/59); secondo altra opinione, oggi prevalente,
l'art. 2615, comma 2, c.c., non richiede la spendita del nome dei consorziati e li rende responsabili per il solo fatto che le obbligazioni siano state assunte nel loro interesse (vedi Cass. 3829/01). Di conseguenza nella norma è riscontrabile una deroga al principio generale contenuto nell'art. 1705
c.c. per il mandato senza rappresentanza, in quanto l'atto produce effetti diretti in capo al consorziato pur senza che si sia avuta la spendita del nome. Anche secondo la giurisprudenza i consorzi, contrattando con i terzi, operano quali mandatari dei consorziati, per cui le obbligazioni assunte sorgono direttamente in capo al singolo consorziato, senza bisogno della spendita del nome dello stesso (vedi Cass. 3829/01). L'obbligazione sorge direttamente in capo al consorziato per il solo fatto che sia stata assunta nel suo interesse. Trattandosi di responsabilità per debito altrui, l'obbligazione, nei rapporti interni fra e consorziato, grava unicamente su quest'ultimo (vedi Cass. CP_16
3664/06).
Tutte le obbligazioni assunte in nome del ma per conto di tutti i consorziati, secondo le CP_16 regole del mandato, sorgono direttamente in capo ad ogni singolo consorziato, senza la necessità che il abbia operato a nome dei consorziati perché l'assunzione in nome del CP_16 CP_16 sottintende anche l'assunzione in nome di tutti i consorziati, realizzando una disciplina unitaria della medesima attività economica mediante un'organizzazione comune. Non sussiste mai, invece, una
35 responsabilità personale dei gestori del per le obbligazioni assunte per conto dei singoli CP_16 consorziati.
Ciò detto, gli originari attori hanno indubbiamente provato, mediante il deposito della sentenza n. 218/2010, pubblicata il 27.11.2010, coperta dal giudicato, che il è Controparte_16 tenuto a versare in loro favore l'indennità di occupazione e l'indennità di espropriazione così come determinata nella stessa sentenza, la quale fa stato tra le parti, loro eredi ed aventi causa.
La sentenza della Corte di Appello n. 218/2010 - coperta dal giudicato - individua l'esatto contenuto dell'obbligazione indennitaria posta a carico del e del Controparte_16 [...]
. Parte_17
Atteso che i singoli consorziati, successivamente convenuti in giudizio dagli per il Per_2 pagamento dell'indennità di occupazione e dell'indennità di espropriazione per come esse erano state stabilite dalla Corte di Appello di Caltanissetta con la sentenza n. 218/2010, coperta dal giudicato, non sono stati parte di quel giudizio, era onere degli attori provare, Per_2 anzitutto, chi erano i consorziati alla data di emissione del decreto di espropriazione in data
30 settembre 2004, data in cui, per effetto dell'emissione del provvedimento ablativo del diritto di proprietà, è sorto in capo al espropriante l'obbligazione di pagare le CP_16 indennità di stima e di espropriazione dei terreni ablati in favore degli Per_2
Nel caso di specie, atteso che il convenuto è rimasto contumace in primo Controparte_16 grado e in appello, è smentita “per tabulas” l'affermazione contenuta nella sentenza appellata che “Costituendosi il ha esposto un elenco di soggetti che hanno avuto CP_16 effettivamente l'assegnazione dei capannoni o di aree tra tutti i consorziati. Sono, per l'effetto, legittimati passivi nella presente azione i seguenti convenuti, giacchè non è contestato tra le parti che siano loro ed unicamente loro i soggetti che hanno tratto concreto beneficio dall'intera operazione economica sottesa dall'esproprio quali assegnatari di capannoni o lotti (non risulta in alcun modo contestato l'elenco degli stessi fatto dall'Avv. Umberto AR nella comparsa di costituzione e risposta): - ; - ; - ; - Controparte_28 CP_23 Controparte_29
- Controparte_30 Controparte_4
- ; - - Controparte_8 Controparte_6 [...]
- - e per Controparte_32 Controparte_20 Persona_1 lo stesso i suoi eredi odierni convenuti , , Parte_1 Controparte_1 [...]
e ); - Tutti gli altri consorziati convenuti, invece, in CP_2 CP_3 CP_18 quanto non destinatari di impegni per loro conto presi dal non possono essere considerati CP_16 titolari di legittimazione passiva”.
36 L'onere probatorio gravante sugli di individuare ed indicare esattamente i nominativi Per_2 dei consorziati alla data del decreto di esproprio non è stato assolto, mentre esso poteva essere assolto depositando l'estratto storico delle risultanze del registro delle imprese in cui il doveva essere iscritto ex art. 2612 c.c. in relazione all'attività esterna svolta. Controparte_16
Infatti il è stato costituito per svolgere attività esterna e quindi doveva Controparte_16 essere iscritto ex art. 2612 c.c. nel registro delle imprese e dal registro delle imprese ben poteva evincersi il cognome ed il nome dei consorziati e le successive variazioni della compagine dei consorziati.
Gli si sono limitati a richiamare gli allegati alla relazione del loro consulente tecnico Per_2
Geom. da cui si evince che l'intera zona espropriata è stata dapprima censita al CP_24 CP_16
e solo successivamente è stata suddivisa in 12 lotti, e poi 11 di questi assegnati ai singoli soci
[...] succedutisi all'interno del ed uno trattenuto dal che alcuni lotti assegnati CP_16 Pt_16 sono rimasti inedificati, mentre su altri sono stati realizzati i rispettivi capannoni, destinati allo svolgimento di attività artigianale e/o commerciale;
che in alcuni casi il lotto e/o il capannone è stato addirittura oggetto di successive cessioni (peraltro vietate dalla Convenzione urbanistica stipulata con il . Pt_16
Osserva il collegio che le evidenze documentali provano unicamente chi erano i consorziati all'atto della costituzione del in data 18 ottobre 1999 e non in data 30 Controparte_16 settembre 2004 (data di emissione del decreto di espropriazione con il conseguente sorgere dell'obbligazione indennitaria).
In ogni caso, gli malamente invocano l'applicazione della norma dell'art. 2615, Per_2 comma 2, c.c. per ottenere il pagamento degli importi definitivamente stabiliti dalla Corte di
Appello di Caltanissetta con la sentenza n. 218/2010, in cui erano parte gli da un Per_2 lato, e il e il dall'altro, importi che costituiscono Controparte_16 Parte_17
l'oggetto di vere e proprie obbligazioni indennitarie.
L'art. 2615 c.c., comma 2, rende responsabili (anche) i consorziati, nonostante la mancata spendita del loro nome, essendo sufficiente che le obbligazioni siano assunte nel loro interesse. Il , CP_16 dal canto suo, anche quando agisce "per conto" di un singolo consorziato, rimane comunque obbligato in virtù dell'assunzione di una garanzia "ex lege" (cfr. Cass. 27 settembre 1997 n. 9509). Trattasi di una responsabilità per debito altrui, in quanto il vero e proprio debito è solo quello del consorziato, sicché, salva restando l'obbligazione del verso i terzi, lo stesso, nei rapporti interni fra CP_16
e consorziato, deve gravare unicamente su quest'ultimo. CP_16
La circostanza che dal decreto di esproprio del 30.9.2004 si evinca solo che la proprietà degli è stata ablata, per una parte in favore del e per altra parte Per_2 Controparte_16
37 in favore del Comune di RA, rende priva di supporto probatorio documentale l'allegazione che l'espropriazione dei terreni degli sia avvenuta, alla data Per_2 dell'espropriazione (data alla quale va fatta risalire la nascita dell'obbligazione indennitaria), in favore di singoli consorziati del anziché in favore dello stesso Controparte_16 CP_16
.
[...]
Irrilevante, ai fini dell'invocata applicazione dell'art. 2615, comma 2, c.c., la circostanza che alcuni anni dopo l'emissione del decreto di espropriazione in data 30.9.2004 alcuni singoli consorziati o società composte da consorziati abbiano ottenuto la proprietà di porzioni delle aree espropriate ormai lottizzate e urbanizzate.
Infatti ciò che conta è che l'espropriazione è avvenuta in parte in favore del Controparte_16 ed in parte in favore del . Parte_17
Atteso che non è stato provato che l'espropriazione in favore del sia stata Controparte_16 effettuata nell'interesse di singoli e ben individuati consorziati, quindi nel loro interesse e non nell'interesse del , si conclude che l'art. 2615, comma 2, c.c. non può trovare Controparte_16 applicazione e che delle obbligazioni indennitarie deve rispondere unicamente il CP_16
con il fondo consortile.
[...]
E' questione di fatto che il fondo consortile non sia risultato capiente in sede esecutiva.
Sul punto è opportuno evidenziare che, per affermazione della giurisprudenza di legittimità,
“Nei procedimenti espropriativi per l'esecuzione di opere pubbliche demandate all'ente concessionario, l'esigenza, costituzionalmente imposta, di assicurare il serio ristoro delle situazioni soggettive e l'effettività dei rimedi giurisdizionali comporta, ove il concessionario sia insolvente rispetto al proprio obbligo indennitario, il sorgere di un autonomo obbligo di garanzia della P.A. concedente, beneficiaria dell'espropriazione, per il pagamento del ristoro dovuto dal concessionario, onde assicurare, ex art. 42, comma 3, Cost., l'effettivo bilanciamento di interessi tra il titolare del bene ablato e la P.A. che persegue, attraverso l'espropriazione, finalità di interesse generale” (Cass.
Sez. 1 - , Sentenza n. 30442 del 21/11/2019 Rv. 655953 - 01) e che “In tema di espropriazione, il concessionario di poteri pubblicistici, ivi compresi quelli occorrenti per l'espletamento delle procedure ablatorie, in quanto soggetto attivo del rapporto espropriativo, è unico titolare, dal lato passivo, delle obbligazioni indennitarie ad esso ricollegabili e, dunque, unico legittimato passivo in caso di opposizione alla stima, a meno che non ne sia dichiarato il fallimento e da questo derivi la mancanza di solvibilità, situazione questa in cui l'ente concedente diviene legittimato passivo in via concorrente e può essere condannato in via alternativa-sussidiaria al pagamento dell'obbligazione risarcitoria nei confronti dell'espropriato, garantendosi in tal modo l'effettività del
38 relativo diritto, che, altrimenti, si risolverebbe in una mera astratta previsione” (Cass.
Sez. 1 - , Ordinanza n. 23566 del 02/08/2023 Rv. 668693 - 01).
Le pretese indennitarie degli rimaste insoddisfatte nei confronti del , Per_2 Controparte_16 potevano essere soddisfatte per altra via, in ragione dell'insolvenza dello stesso , cioè CP_16 agendo nei confronti dell'ente concedente secondo le indicazioni della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 23566/2023).
La sentenza di primo grado va quindi riformata, con rigetto delle domande proposte dagli nei confronti di tutti i convenuti diversi dal , rimasto contumace. Per_2 Controparte_16
Quanto al , l'appello degli è infondato in quanto nel rapporto Controparte_16 Per_2 processuale tra il stesso e gli la statuizione contenuta nella sentenza di CP_16 Per_2 primo grado, in questa sede gravata, non incide sulle statuizioni di condanna che riguardano il predetto , come stabilito nella sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta n. CP_16
218/2010, coperta da giudicato.
Le statuizioni della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 417/2019 sono, di conseguenza, confermate, anche quanto alle spese processuali poste a carico del , solamente Controparte_16 nel rapporto processuale tra gli originari attori e l'originario convenuto Per_2 CP_16
.
[...]
Le suindicate ragioni della decisione assorbono tutti i residui motivi di appello, principale ed incidentale, ad eccezione dell'appello incidentale della che va Controparte_11 esaminato alla stregua delle seguenti considerazioni.
Come è noto, il potere del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronunzia di merito adottata, sussiste in caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il corrispondente onere deve essere attribuito e ripartito in ragione dell'esito complessivo della lite, mentre in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere dal giudice del gravame modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione (cfr.
Cass. n. 14916/2020; Cass. 23226 del 2013).
Nel caso di specie, atteso che la sentenza di primo grado è parzialmente riformata (in quanto rimangono ferme le sole statuizioni che riguardano il rapporto processuale tra gli e il Per_2 contumace , anche quanto alla regolamentazione delle spese processuali nel Controparte_16 rapporto tra dette parti), le spese processuali, ivi incluse quelle regolamentate nel capo di sentenza impugnato dalla devono essere nuovamente regolamentate Controparte_11 tra gli originari attori e gli originari convenuti e chiamati in causa (escluso il solo CP_16
, come detto), avendo riguardo al complessivo esito finale della lite.
[...]
39 A tale riguardo è indubbio che le spese processuali del doppio grado di giudizio nel fascio di rapporti processuali tra gli originari attori e gli originari convenuti costituiti devono seguire ex art. 91 c.p.c. la soccombenza finale degli Per_2
Pertanto, facendo applicazione dei parametri dettati dal D.M. 55/2014 e successive modificazioni e integrazioni, le spese processuali sono regolate, in base agli atti, come da dispositivo, tenuto conto del valore dichiarato della controversia (compreso nella fascia da €
52.001 a € 260.000) e del fatto che per il giudizio di primo grado vanno liquidate la fase studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria/trattazione, la fase decisoria;
mentre per il giudizio di appello vanno liquidate la fase studio, la fase introduttiva e la fase decisoria (non essendovi stata attività istruttoria/trattazione in appello).
Nei confronti dei contumaci quale erede di Controparte_17 Persona_3
, le spese processuali sono dichiarate irripetibili.
[...] CP_18
Parimenti irripetibili sono dichiarate le spese del grado nei confronti del CP_16 rimasto contumace, mentre rimangono per il resto ferme per lo stesso le Controparte_16 spese processuali come poste a suo carico dalla sentenza di primo grado.
In ragione del rigetto dell'appello proposto da , in proprio e Controparte_9 nella qualità di erede di , , in proprio e nella qualità Persona_2 CP_10 di erede di , , nella qualità di erede di Persona_2 Controparte_13 Per_2
la Corte deve dare atto che sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13,
[...] comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002, per il versamento da parte degli stessi appellanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Caltanissetta n. 417/2019, pubblicata in data 18 luglio 2019, nella contumacia, che dichiara, degli appellati , quale Controparte_16 Controparte_17 erede di e così provvede: Persona_3 CP_18
- rigetta le domande proposte da , in proprio e nella qualità di Controparte_9 erede di , , in proprio e nella qualità di erede di Persona_2 CP_10
, , nella qualità di erede di Persona_2 Controparte_13 Persona_2 nei confronti di quale erede Parte_5 Parte_6 Controparte_17 di , Persona_3 Parte_1 Controparte_1
tutti eredi di Controparte_2 CP_3 Persona_1 Parte_2
, ,
[...] Parte_8 Parte_9 Controparte_7 Pt_10
40 , Pt_10 Parte_3 CP_6 Parte_4 Parte_12 [...]
, Controparte_8 Parte_13 CP_18 Parte_5
[...] Controparte_11 Parte_14
[...] Controparte_23 Controparte_22 [...]
, Controparte_4 Controparte_8 [...]
Controparte_6 Controparte_7 [...]
CP_20
- condanna in solido , in proprio e nella qualità di erede di Controparte_9
, , in proprio e nella qualità di erede di Persona_2 CP_10 Per_2
, , nella qualità di erede di al
[...] Controparte_13 Persona_2 pagamento delle spese processuali del doppio grado di giudizio, liquidate come segue: 1) in favore di Parte_5 Parte_6 Parte_1 [...]
, tutti eredi di Controparte_1 Controparte_2 CP_3 Persona_1
, Parte_2 Parte_8 Parte_9 [...]
, , CP_7 Parte_10 Parte_3 CP_6 Parte_4 Pt_12
, ,
[...] Controparte_8 Parte_13 Parte_5
[...] Controparte_11 Parte_14
[...] Controparte_23 Controparte_22 [...]
, Controparte_4 Controparte_8 [...]
Controparte_6 Controparte_7 [...]
quanto al giudizio di primo grado euro 8.030,00 per compensi ed euro CP_20
786,00 per spese, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
quanto al giudizio di appello euro 1.165,50 per spese ed euro 10.000,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
2) in favore di CP_11 CP_11 quanto al giudizio di primo grado euro 7.500,00 per compensi ed euro 786,00 per spese, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
quanto al giudizio di appello euro 1.165,50 per spese ed euro 8.000,00 per compenso, oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA;
- dichiara irripetibili le spese processuali del doppio grado di giudizio nei confronti dei contumaci quale erede di , Controparte_17 Persona_3 CP_18
[...]
- conferma le statuizioni della sentenza impugnata limitatamente al rapporto processuale tra gli originari attori ed il . Controparte_16
- dà atto che sussistono i presupposti processuali, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti , in proprio e Controparte_9
41 nella qualità di erede di , , in proprio e nella qualità Persona_2 CP_10 di erede di , , nella qualità di erede di Persona_2 Controparte_13 Per_2
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per
[...]
l'impugnazione ove dovuto.
Caltanissetta, 28 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Emanuele De Gregorio Giuseppe Melisenda Giambertoni
42