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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 20/11/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 430/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 430/2025 V.G., vertente
TRA
, n. a Lanciano il 29.09.1975 – CF difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Giancristofaro
E
n. a Lanciano il 21.05.1970 - CF Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Rita Teresa Aruffo
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
- Vista la domanda congiunta di cessazione effetti civili del matrimonio depositata il 09.09.2025 dai coniugi predetti;
- Viste le note scritte depositate dalle parti per l'udienza camerale (trattazione scritta) del 04.11.2025 con le quali i coniugi stessi hanno confermato la loro richiesta, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il mantenimento per , ormai maggiorenne, sarà diretto, per cui le spese ordinarie Per_1 saranno integralmente pagate dal padre (fino a quando non sarà economicamente autosufficiente), mentre quelle straordinarie saranno sostenute al 50%: sanitarie, scolastiche, sportive e di svago;
gli ex coniugi continueranno a provvedere in maniera paritaria al mantenimento del figlio ormai maggiorenne che Persona_2 frequenta l'Università a Roma;
3) L'assegno unico sarà percepito dai coniugi al 50%, mentre le detrazioni saranno effettuate secondo le spese effettivamente sostenute dai genitori.
6) i ricorrenti rappresentano che con atto di compravendita del 05.11.2024 a firma del Notaio (registrato a Ortona in data 13.11.2024 e trascritto a Chieti in Persona_3 data 14.11.2024 al n.20903 RG e al n.16454 RP) hanno venduto la casa, di cui erano comproprietari, sita in Lanciano alla Via Santa Maria Maggiore Vico 3 n.3 (dove risultavano residenti il sig. e la figlia ) e, con parte del Parte_2 Per_1 corrispettivo della predetta vendita, di aver proceduto all'estinzione anticipata del mutuo ipotecario (giusto atto per Notaio in data 13 settembre 2006, Persona_4
Rep. n. 20439/7215) e del prestito DV NA (con cessione del quinto dello stipendio del sig. ) con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due Parte_2 abbia diritto ad ulteriori pretese;
7) gli ex coniugi si trovano ancora oggi a dover far fronte a posizioni debitorie e precisamente: un prestito Unicredit KR (ex Unicredit) di cui residuano n.40 rate da € 150,00 + 1 rata da € 132,60; - rimborso prestito (ex prestito Findomestic), con CP_1 decorrenza dal 31.08.2023, n.18 rate da € 300,00 + 1 rata da € 100,00; per questo la sig.ra contribuirà nella misura del 50% al monte debitorio (ammontante oggi nel Pt_1 totale ad € 450,00 mensile e da calcolare al 50% in € 225,00 mensili per ciascuna delle parti) o alla diversa cifra che dovesse risultare successivamente. A tal proposito, il sig.
si impegna a comunicare tempestivamente alla sig.ra ogni Parte_2 Pt_1 variazione relativa alle rate da versare mensilmente.
8) la casa coniugale sita a Lanciano, in C.da S. Giusta n.158, di proprietà della sig.ra e dove il figlio risulta residente, rimarrà assegnata nella piena ed Pt_1 Per_2 esclusiva disponibilità della sig.ra Parte_1
9) I ricorrenti posseggono due autovetture, una Fiat Panda di colore giallo, targata GH612GJ, che resterà nella disponibilità della sig.ra che provvederà a Pt_1 sostenerne ogni relativo costo (es. assicurazione, bollo, ecc.), ed una Fiat Panda di colore blu, targata GR075VV, che resterà nella disponibilità del sig. , che Parte_2 provvederà a sostenerne ogni relativo costo.
10) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e, a parte gli obblighi come sopra assunti, danno atto di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò nulla da pretendere l'uno dall'altro, e non vi sono beni comuni sui quali far valere il diritto alla restituzione.
11) i ricorrenti esprimono reciproco consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio.
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n. 898 e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
- Visto il parere favorevole del P.M.;
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra coniugi possa essere ricostituita in relazione alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- Ritenuta l'equità delle condizioni concordate e che gli accordi tra coniugi non sono in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi sopra generalizzati il 14.07.2001 in Orsogna alle condizioni concordate dalle parti e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orsogna, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, anno 2001, n. 9, parte II, serie A.
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20.11.2025.
Il Presidente Estensore Angela Di Girolamo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr.ssa Angela DI GIROLAMO Presidente Estensore
Dr. Massimo CANOSA Giudice
Dr. Giovanni NAPPI Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 430/2025 V.G., vertente
TRA
, n. a Lanciano il 29.09.1975 – CF difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Francesco Giancristofaro
E
n. a Lanciano il 21.05.1970 - CF Parte_2 C.F._2 difeso dall'Avv. Rita Teresa Aruffo
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
Oggetto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
IL TRIBUNALE
- Vista la domanda congiunta di cessazione effetti civili del matrimonio depositata il 09.09.2025 dai coniugi predetti;
- Viste le note scritte depositate dalle parti per l'udienza camerale (trattazione scritta) del 04.11.2025 con le quali i coniugi stessi hanno confermato la loro richiesta, alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) il mantenimento per , ormai maggiorenne, sarà diretto, per cui le spese ordinarie Per_1 saranno integralmente pagate dal padre (fino a quando non sarà economicamente autosufficiente), mentre quelle straordinarie saranno sostenute al 50%: sanitarie, scolastiche, sportive e di svago;
gli ex coniugi continueranno a provvedere in maniera paritaria al mantenimento del figlio ormai maggiorenne che Persona_2 frequenta l'Università a Roma;
3) L'assegno unico sarà percepito dai coniugi al 50%, mentre le detrazioni saranno effettuate secondo le spese effettivamente sostenute dai genitori.
6) i ricorrenti rappresentano che con atto di compravendita del 05.11.2024 a firma del Notaio (registrato a Ortona in data 13.11.2024 e trascritto a Chieti in Persona_3 data 14.11.2024 al n.20903 RG e al n.16454 RP) hanno venduto la casa, di cui erano comproprietari, sita in Lanciano alla Via Santa Maria Maggiore Vico 3 n.3 (dove risultavano residenti il sig. e la figlia ) e, con parte del Parte_2 Per_1 corrispettivo della predetta vendita, di aver proceduto all'estinzione anticipata del mutuo ipotecario (giusto atto per Notaio in data 13 settembre 2006, Persona_4
Rep. n. 20439/7215) e del prestito DV NA (con cessione del quinto dello stipendio del sig. ) con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due Parte_2 abbia diritto ad ulteriori pretese;
7) gli ex coniugi si trovano ancora oggi a dover far fronte a posizioni debitorie e precisamente: un prestito Unicredit KR (ex Unicredit) di cui residuano n.40 rate da € 150,00 + 1 rata da € 132,60; - rimborso prestito (ex prestito Findomestic), con CP_1 decorrenza dal 31.08.2023, n.18 rate da € 300,00 + 1 rata da € 100,00; per questo la sig.ra contribuirà nella misura del 50% al monte debitorio (ammontante oggi nel Pt_1 totale ad € 450,00 mensile e da calcolare al 50% in € 225,00 mensili per ciascuna delle parti) o alla diversa cifra che dovesse risultare successivamente. A tal proposito, il sig.
si impegna a comunicare tempestivamente alla sig.ra ogni Parte_2 Pt_1 variazione relativa alle rate da versare mensilmente.
8) la casa coniugale sita a Lanciano, in C.da S. Giusta n.158, di proprietà della sig.ra e dove il figlio risulta residente, rimarrà assegnata nella piena ed Pt_1 Per_2 esclusiva disponibilità della sig.ra Parte_1
9) I ricorrenti posseggono due autovetture, una Fiat Panda di colore giallo, targata GH612GJ, che resterà nella disponibilità della sig.ra che provvederà a Pt_1 sostenerne ogni relativo costo (es. assicurazione, bollo, ecc.), ed una Fiat Panda di colore blu, targata GR075VV, che resterà nella disponibilità del sig. , che Parte_2 provvederà a sostenerne ogni relativo costo.
10) le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e, a parte gli obblighi come sopra assunti, danno atto di aver definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò nulla da pretendere l'uno dall'altro, e non vi sono beni comuni sui quali far valere il diritto alla restituzione.
11) i ricorrenti esprimono reciproco consenso al rilascio dei documenti personali validi per l'espatrio.
- Ritenuto che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della legge 1/12/1970, n. 898 e successive modificazioni, come si rileva dalla documentazione in atti;
- Visto il parere favorevole del P.M.;
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra coniugi possa essere ricostituita in relazione alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- Ritenuta l'equità delle condizioni concordate e che gli accordi tra coniugi non sono in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi sopra generalizzati il 14.07.2001 in Orsogna alle condizioni concordate dalle parti e sopra testualmente riportate, da considerarsi parte integrante della sentenza;
- Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Orsogna, in cui il matrimonio è stato trascritto, di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, anno 2001, n. 9, parte II, serie A.
Dichiara integralmente compensate le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 20.11.2025.
Il Presidente Estensore Angela Di Girolamo