Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 28/01/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 1099/2024 R.G.
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di conIGlio in data 27.1.2025, letti gli atti della causa n. 1099/2024 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. , nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] C.F._1
Della Porta n. 98, rappresentato e difeso dall'avv. Valentina Marzoli del Foro di Pescara
ricorrente e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...] C.F._2
Modesto Della Porta n. 98, rappresentata e difesa dall'avv. Serena Pompilio del Foro di Chieti
resistente e
PUBBLICO MINISTERO presso questo Tribunale
interventore necessario
Oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni del ricorrente: dichiarazione di separazione coniugale e dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni indicate negli atti difensivi.
Conclusioni della resistente: rigetto delle domande di separazione e divorzio, in subordine, dichiarazione di separazione e divorzio alle condizioni indicate negli atti difensivi.
Conclusioni del p.m.: //
Il IG. ha chiesto che venga dichiarata la sua separazione dalla coniuge IG.ra , Parte_1 CP_1 con la quale ha contratto matrimonio a Tirana (Albania) il 17.6.2003 (trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Chieti come atto n. 2003/16/2/C, anno 2003), e dal quale non sono nati figli.
CP Ha chiesto, inoltre, che sia previsto l'obbligo a carico della IG.ra di lasciare la casa familiare di cui egli ha la proprietà esclusiva e che al decorso dei termini previsti dall'art. 3 della l. n. 898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione, sia dichiarato lo scioglimento del predetto matrimonio.
Ha dichiarato di essere invalido da epoca anteriore alla celebrazione del matrimonio e di percepire una pensione di invalidità di importo mensile pari a € 1.300,00 circa;
ha dichiarato altresì che il rapporto coniugale negli ultimi anni è completamente venuto meno, tanto che -pur continuando a vivere nella stessa
CP abitazione- egli e la IG.ra conducono la loro vita in modo totalmente indipendente l'uno dall'altra.
CP La IG.ra costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto delle domande formulate dal ricorrente e, in caso di dichiarazione di separazione e successivo divorzio, ha chiesto che le sia assegnata la casa coniugale in tutto o in parte, e che le sia riconosciuto il diritto ad un assegno di mantenimento e divorzile di importo pari ad € 500,00 mensili, ovvero che, in caso di mancata assegnazione della casa coniugale, l'importo dell'assegno sia determinato in € 800,00 mensili.
Ha dichiarato che la causa del deterioramento del rapporto coniugale è stata la condotta del IG. Pt_1
che è dedito al consumo di alcool e al gioco di azzardo.
All'udienza del 7.1.2025, fallito il tentativo di conciliazione, la causa è stata trattenuta in decisione per l'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti, per le determinazioni istruttorie e per l'emissione della sentenza non definitiva di separazione.
CP Osserva il collegio che l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra i IGnori e Pt_1
emerge in maniera evidente dai contrasti tra essi in ordine sia all'individuazione delle cause del deterioramento del rapporto coniugale, sia alle condizioni economiche della separazione.
Ricorrono quindi i presupposti stabiliti dall'art. 151 c.c. perché venga dichiarata la separazione coniugale dei
IGnori e , con prosecuzione dell'istruttoria nei tempi e nei modi già indicati Parte_1 CP_1
con separata ordinanza dal giudice istruttore.
La natura non definitiva della presente decisione esime dal provvedere sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1 confronti di , con ricorso presentato in data 7.10.2024, così decide: CP_1 • dichiara la separazione coniugale dei IGnori e , che hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio in Tirana (Albania) in data 17.6.2003, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del comune di Chieti come atto n. 2003/16/2/C, anno 2003;
• manda al cancelliere ed al competente ufficiale di stato civile per gli adempimenti di loro competenza;
• dispone la prosecuzione dell'istruttoria nei tempi e nei modi stabiliti con separata ordinanza emessa dal giudice istruttore.
Chieti, 27/1/2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco