CA
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 12/09/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Marcella Celesti Consigliere
Dott.ssa Valeria Di Stefano Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 833/2023 R.G. promosso
DA
( ), Parte_1 P.IVA_1
mandatario senza rappresentanza del Sicilia Parte_2
Orientale, in persona del commissario p.t., rappresentato e difeso Parte_3
dall'avv. Guglielmo Rustico
Appellante
CONTRO
( ), Controparte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Nino Cortese
Appellato
OGGETTO: spese processuali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 277 del 6.04.2023, il Tribunale di Ragusa in funzione di giudice del lavoro, pronunciandosi sull'opposizione proposta dal
[...]
avverso il decreto ingiuntivo n. 774/2016 emesso in Parte_1 favore di , dichiarava cessata la materia del Controparte_1
contendere, revocava il decreto ingiuntivo opposto e, per l'effetto, condannava l' a restituire al quanto percepito CP_1 Parte_1
in esecuzione del decreto ingiuntivo oltre interessi legali dal giorno del pagamento sino al soddisfo.
Il Tribunale - premesso che con il decreto n. 774/2016 era stato ingiunto al di pagare la somma di € 6.521,78, oltre interessi e spese, a titolo di Parte_1
retribuzioni maturate nei mesi da maggio ad agosto 2016, in forza della sentenza n. 363/2016 emessa da questa Corte di Appello che aveva dichiarato la nullità dell'apposizione del termine al contratto stipulato tra le parti in data
26.09.2002 e condannato il a riammettere in servizio il lavoratore Parte_1
alle condizioni e alle mansioni di cui al contratto nonché al risarcimento del danno - dava atto che la sentenza di appello sulla cui base era stato emesso il decreto ingiuntivo opposto era stata nelle more del giudizio cassata dalla Corte di Cassazione e che, pertanto, la caducazione del titolo provvisoriamente esecutivo determinava la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, la revoca del decreto ingiuntivo, in ossequio a quanto previsto dall'art. 336 c.p.c.; aggiungeva che per effetto della cassazione della sentenza d'appello, sulla quale si fondava il diritto a percepire le retribuzioni oggetto del decreto ingiuntivo opposto, dovevano considerarsi indebite le somme percepite dal lavoratore (cfr. Cass. n. 14601/2020). Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, in applicazione analogica del principio enunciato dalle Sezioni Unite n.
25478/2021, attesa l'infondatezza del primo motivo e la fondatezza del secondo motivo di opposizione, compensava le spese di lite.
Con atto depositato il 6.10.2023 appellava la sentenza il Parte_1
di resisteva al gravame l'appellato.
[...] Pt_1
La causa è stata posta in decisione in data 11 settembre 2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per il deposito di note telematiche. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appellante censura il capo della sentenza relativo alle spese di lite.
Assume che il primo giudice avrebbe errato nel compensare le spese del giudizio in virtù del principio della soccombenza virtuale. Evidenzia che con l'ordinanza n. 9375/2022 la Suprema Corte di cassazione, in accoglimento del terzo motivo di ricorso proposto dal , ha cassato la sentenza n. Parte_1
363/2016 di questa Corte di Appello, determinando il venir meno della statuizione avente ad oggetto la conversione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato a far data dal 26.09.2002 e conseguentemente la condanna del alla riammissione in servizio dell' con Parte_1 CP_1
contratto a tempo indeterminato. Rileva che è venuto meno il titolo su cui si fondava il pagamento delle retribuzioni relative al periodo intercorrente tra la pubblicazione della sentenza contenente l'ordine di riassunzione del lavoratore e la sua effettiva riammissione in servizio e che, pertanto, non sono dovute le retribuzioni dal mese di maggio ad agosto del 2016 in cui non è stata prestata alcuna attività lavorativa.
Sostiene che il Tribunale di Ragusa ha accolto tutte le eccezioni sollevate dal
, accertando il venir meno del titolo costitutivo posto a fondamento Parte_1
della pretesa creditoria dell , l'insussistenza ex tunc del diritto del CP_1
dipendente alla riassunzione in servizio, la fondatezza della contestazione relativa all'errata quantificazione degli importi ingiunti nonché la domanda restitutoria delle somme indebitamente percepite in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. Assume che il è stato Parte_1
interamente vittorioso nel giudizio di primo grado e che pertanto il giudice, in applicazione dell'art. 91, comma 1, c.p.c., avrebbe dovuto condannare la parte soccombente alla refusione delle spese anziché disporne la compensazione.
2. L'appello è infondato.
In linea generale, la compensazione delle spese di lite, totale o parziale, può essere disposta al verificarsi delle ragioni previste dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. quando vi è soccombenza reciproca, nel caso di novità della questione trattata, di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti o, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale con sentenza n.
77/2018, qualora sussistano altre gravi ed eccezionali ragioni, delle quali va dato conto in motivazione.
La Suprema Corte ha affermato in proposito che “ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c.” (Cass.
Sez. 6 - 2, ord. n. 4696 del 18/02/2019; Cass. Sez.
6-5 ord. n. 3977 del
18/2/2020).
Nel caso di specie, in applicazione del principio per cui “la sopravvenuta caducazione del titolo per effetto di una pronuncia del giudice della cognizione
… importa che il giudizio di opposizione all'esecuzione per altri motivi proposto vada definito con una pronuncia di cessazione della materia del contendere, e non già di accoglimento dell'opposizione, e le spese processuali regolate, per conseguenza, secondo il criterio della soccombenza virtuale, da valutare unicamente in relazione agli originari motivi di opposizione” (cfr.
SS.UU. n. 25478/2021), il giudice di primo grado, dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai fini della regolazione delle spese di lite, ha esaminato, nel merito, i motivi sottesi alla opposizione spiegata.
Indi, ha ritenuto “infondato il motivo di cui alla lettera A) del ricorso. La sentenza di secondo grado, invero, ha censurato il contratto stipulato dal
con l a causa dell'apposizione di un termine non Parte_1 CP_1 giustificata da ragioni di carattere tecnico, organizzativo o produttivo come richiesto dalla legge, e per l'effetto, ha dichiarato il rapporto sin dall'origine
a tempo indeterminato. Ciò che è oggetto di censura, quindi, è la limitazione della prestazione ad un determinato numero di giornate lavorative nell'arco di un periodo determinato senza che si evidenzino le ragioni giustificative della temporaneità della prestazione. Ne deriva che la mancata riassunzione dell'odierno opposto deve ritenersi addebitabile al , che ha proposto Parte_1
al lavoratore l'instaurazione di un rapporto quantitativamente diverso da quello che, secondo la pronuncia del giudice di secondo grado, deve ritenersi effettivamente concluso ab origine tra le parti (in senso analogo, si è già espresso questo Tribunale con sentenza n. 268/2022 del 10 marzo 2022) È, invece, fondata la contestazione del ricorrente circa la quantificazione degli importi ingiunti. Dalla delibera del Commissario straordinario del Parte_1
n. 1597 del 20 marzo 2017 (in atti) si evince che l'inquadramento contrattuale cui commisurare le retribuzioni maturate è la 5ˆ fascia funzionale, 2° livello, al quale corrisponde secondo le tabelle retributive prodotte dal ricorrente il parametro 127 dell'area B ed una paga mensile pari ad euro 1.607,36 a decorrere dall'1 novembre 2014, inferiore a quella, di euro 1.642,82 richiesta dall' . Spettava all'odierno resistente, attore in senso sostanziale, CP_1
allegare specificamente anche con riferimento alle declaratorie contrattuali, e provare in modo idoneo la riconducibilità delle mansioni svolte al superiore parametro 132 dell'area B del sistema di classificazione del personale dipendente dei Consorzi di bonifica”.
A fronte di detta statuizione, il appellante si è limitato a sostenere Parte_1
di essere stato “interamente vittorioso nel primo grado del giudizio”, senza in alcun modo censurare il suddetto percorso argomentativo, posto dal giudice di primo grado a fondamento della compensazione delle spese processuali.
L'appello, inoltre, non solo non si confronta con la sentenza di primo grado, ma risulta comunque infondato alla luce di quanto disposto dalla Corte di cassazione con l'ordinanza n. 9375/2022.
La summenzionata ordinanza - che, come evidenziato, ha cassato la sentenza di questa Corte che, dichiarando la nullità del termine apposto al contratto di lavoro, aveva condannato il alla riammissione in servizio Parte_1
dell - richiama integralmente, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. CP_1
c.p.c., il precedente costituito dalla sentenza n. 274/2019 ove era stato compiutamente ricostruito il quadro normativo di riferimento, anche alla luce della legislazione regionale, e dispone la compensazione delle spese, oltre che
“per l'accoglimento parziale della domanda originaria”, anche “per il consolidarsi della giurisprudenza di legittimità in ordine alle questioni esaminate in epoca successiva all'introduzione del giudizio”.
L'approdo giurisprudenziale della Suprema Corte in tema di conversione dei rapporti di lavoro a termine instaurati con il in rapporti Parte_1
a tempo indeterminato, che ha segnato, in senso sfavorevole al lavoratore,
l'esito del giudizio già intrapreso da ai fini della conversione del CP_1
proprio rapporto di lavoro con il , essendo Parte_1
intervenuto in epoca successiva alla data di deposito da parte dell'appellato
(19.9.2016) dell'ulteriore ricorso per decreto ingiuntivo, fondato sugli esiti del primo processo, giustifica pertanto, in ogni caso, l'integrale compensazione delle spese di lite di tale secondo giudizio, stante l'evidente correlazione della domanda ivi proposta con il presupposto logico-fattuale - la conversione del rapporto instaurato a termine in rapporto di lavoro a tempo indeterminato - oggetto del successivo consolidarsi della giurisprudenza di legittimità.
3. L'appello proposto dal deve pertanto Parte_1
essere rigettato.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, secondo il valore del valore del devolutum in appello, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (aggiornati al DM
147/2022). Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando:
rigetta l'appello; condanna il di alla rifusione in favore di Parte_1 Pt_1
delle spese processuali del presente grado di Controparte_1
giudizio, che liquida in € 1.458,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, CPA e IVA.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di parte appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso di appello a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Catania, nella camera del consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza dell'11 settembre 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese