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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 03/04/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.17/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di LOCRI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 17/2024 tra
Parte_1
ATTORE
e
Controparte_1
CONVENUTI
Oggi 3 APRILE 2025 innanzi alla dott.ssa Antonella Lupis, sono comparsi
Per l'avv. Gerecitano Parte_1
Nessuno è presente per i convenuti.
Il Giudice invita a precisare le conclusioni.
L'attore precisa come da atto introduttivo e successivi verbali di causa chiedendo l'accoglimento della domanda.
Dopo breve discussione orale, il Giudice, ritiratosi in camera di consiglio, pronuncia il seguente provvedimento.
.
Il Giudice dott. ssa Antonella Lupis
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Antonella Lupis ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 17/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi residente Parte_1 C.F._1
in Via Olisa n. 22, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Gerecitano giusta procura in atti, elettivamente domiciliato presso e nello studio di lui in Bivongi, Via della Libertà n. 25;
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...] (C.F. ), residente Controparte_2 C.F._2
in 20835 Muggiò (MB), Via L. Manara n, 27; , nata in [...] il Controparte_3
21/09/1959 (C.F. ), residente in [...]; C.F._3
, nato in [...] il [...] (C.F. ), residente Controparte_4 C.F._4
in 24060 Chiuduno (BG), Via Tenente Belotti n. 48; , nato a [...] il Controparte_5
15/02/1965 (C.F. ), residente in 20158 Milano, C.F._5
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Parte attrice precisa come da rispettivi atti introduttivi e successivi verbali di causa.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. proponeva domanda per il riconoscimento Pt_2 del suo diritto di proprietà acquisito per intervenuto usucapione relativamente all'unità immobiliare adibita a magazzino-deposito identificata nel N.C.E.U. del Comune di Bivongi al foglio 29, particella
664, sub 1, Categoria C/2, Classe 2, Consistenza 28 m2, Rendita € 69,41, Via Oriani n. 12 Piano T, di fatto numero civico 11. Rappresentava che detto manufatto adibito a magazzino era stato dallo stesso posseduto da oltre trent'anni, avendo effettuato una serie di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Chiedeva pertanto che venisse accertato e dichiarato il suo diritto di proprietà acquisito per usucapione sul bene suddetto.
Dichiarata alla prima udienza la contumacia dei convenuti, la causa veniva istruita con prova documentale e testimoniale e all'udienza odierna la parte attrice ha precisato le proprie conclusioni e la causa, dopo discussione orale, è stata assunta in decisone ex art.281 sexies cpc.
Nel merito, si osserva che l'attore, nel corso del giudizio ha dato prova di aver posseduto uti dominus in modo incontrastato per oltre un ventennio l'immobile oggetto di causa adibendolo a deposito e rivendita attualmente di olio di sua produzione.
La prova testimoniale espletata con i testi e ha confermato tutte Tes_1 Testimone_2 le circostanze di fatto esposte dall'attore che possiede sin dagli anni '80 l'immobile oggetto di causa senza che mai nessuno gli abbia opposto qualche contestazione. Entrambi i testimoni che hanno dato prova di conoscere bene i luoghi di causa descrivendone i lavori che sono stati realizzati
(piastrellatura) e l'uso che l'attore vi ha fatto.
Per come noto, in tema di possesso, l'animus possidendi –da presumersi iuris tantum in presenza del corpus possessionis, consiste nell'intento di tenere la cosa come propria indipendentemente dalla conoscenza che si abbia del diritto altrui (Cass. 12.5.1999 n.4702). Nell'ordinamento giuridico, infatti il possesso si concreta nell'esercizio del potere di fatto sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà o di altro diritto reale, distinguendosi dalla detenzione per l'elemento psicologico del soggetto che lo esercita, caratterizzato dal cd animus rem sibi habendi, ovvero dall'intenzione e dall'atteggiamento di esercitare una signoria sul bene.
Con riferimento all'esercizio del potere di fatto sui beni indicati, ed alla relativa corrispondenza al diritto di proprietà, è appena il caso di rilevare come l'attività espletata continuativamente e stabilmente dall'attrice, secondo quanto emerso dalle risultanze dell'attività istruttoria ed in assenza di elementi oggettivi idonei ad escludere che la situazione possessoria sia riconducibile a un diritto diverso dalla proprietà, ovvero a un rapporto obbligatorio, possano fondare un giudizio di corrispondenza alle facoltà di norma spettanti al proprietario. Il fatto che un soggetto utilizzi un immobile provvedendo alla sua manutenzione, autorizza a ricondurre la descritta disponibilità e la predetta stabile utilizzazione ad una situazione possessoria oggettivamente corrispondente al diritto di proprietà.
Con riguardo all'elemento soggettivo del possesso utile “ad usucapionem”, occorre aggiungere che non è in atti alcun elemento – la prova del quale incombeva sulla parte convenuta – idoneo a vincere la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi in favore degli attori, in presenza del corpus possessionis (Cass. n. 14092/10; n. 17339/09; n. 15145/04; n.11286/98).
Quanto al decorso del tempo, deve, in primo luogo, ricordarsi che il termine previsto per l'usucapione di immobile è, come è noto, ventennale.
Il termine “a quo” in cui la parte attrice ha iniziato ad esercitare il possesso ad usucapionem sui beni in questione, in considerazione delle dichiarazioni dei testi, va fissato in epoca sicuramente anteriore al ventennio precedente la proposizione della domanda giudiziale.
Non vi è la prova negativa, il cui onere incombeva ancora una volta sulla parte convenuta, che l'acquisto del possesso sia avvenuto con violenza o clandestinità, oppure che il decorso del termine per l'usucapione sia stato sospeso o interrotto.
Deve, pertanto, dichiararsi che è proprietario esclusivo dell'immobile Parte_1
indicato in domanda per averlo usucapito.
Le ragioni della decisione, e la contumacia dei convenuti giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
con atto ritualmente notificato, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) Accoglie la domanda attrice e per l'effetto dichiara proprietario per Parte_1
intervenuto usucapione del seguente bene sito a Bivongi Via Oriani n.12:
1) magazzino-deposito identificata nel N.C.E.U. al foglio 29, particella 664, sub 1, Categoria C/2,
Classe 2, Consistenza 28 m2, Rendita € 69.
Autorizza la parte interessata alla trascrizione della presente sentenza presso la Conservatoria dei
RR.II. di Reggio Calabria, con esonero del conservatore da ogni responsabilità al riguardo e la contestuale voltura catastale presso l'Agenzia del Territorio con cancellazione degli attuali intestatari;
c) - compensa integralmente le spese del giudizio. Così deciso in Locri a seguito della camera di consiglio del 3 aprile 2025.
Il GOP
Dott.ssa Antonella Lupis