TAR Aosta, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 5
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Decreto presidenziale 3 novembre 2025
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TAR
Sentenza 30 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Incongruenze della verbalizzazione

    Il giudice ha ritenuto che le censure riguardassero irregolarità meramente formali, inidonee a inficiare l'esito elettorale, e ha ritenuto provata la correttezza del numero totale delle schede autenticate e la coerenza dei dati relativi alle schede nulle.

  • Accolto
    Attribuzione di un voto a una scheda con segno di riconoscimento

    Il Collegio ha ritenuto che l'indicazione del numero '12' per una preferenza, non corrispondente ad alcun candidato della lista (che ne aveva solo 7), costituisse un segno di riconoscimento ai sensi della legge, comportando l'annullamento dell'intera scheda, inclusa la preferenza di lista e le altre preferenze espresse.

  • Rigettato
    Illegittima dichiarazione di nullità di una scheda con nome incompleto

    Il giudice ha rigettato il motivo per infondatezza, poiché non vi era prova documentale o elementi forniti dal ricorrente che dimostrassero la dichiarazione di nullità della scheda per il motivo addotto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Aosta, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 5
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Aosta
    Numero : 5
    Data del deposito : 30 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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