Decreto presidenziale 3 novembre 2025
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Aosta, sez. I, sentenza 30/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Aosta |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00005/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00047/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 47 del 2025, proposto dal signor SE D'ST, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Rodi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Champdepraz, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati MA Monaco e MA Morosetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
dei signori IC TI, MA DA, RO NO, DA EL, MA D'ER, UN AN RI, UC ER, UC RO e AN AR, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del verbale delle operazioni elettorali e dell'atto di proclamazione degli eletti contenuto nello stesso, e comunque, ove occorrendo, delle operazioni elettorali svolte nel comune di Champdepraz concernenti l'elezione del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale del Comune di Champdepraz tenutasi il 28 settembre 2025;
- della deliberazione di consiglio comunale n. 17 del 13 ottobre 2025 avente ad oggetto “Elezione del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale del 28 settembre 2025. Esame della condizione degli eletti e convalida”;
- di ogni altro atto presupposto connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto dai ricorrenti;
nonché per la verifica delle schede di voto e per la conseguente correzione del risultato elettorale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Champdepraz;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 il dott. EL SI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso depositato il 29 ottobre 2025 e notificato il 6-11 novembre successivi il signor SE D'ST, nella duplice veste di elettore iscritto nelle liste elettorali del Comune di Champdepraz e di candidato alla carica di consigliere nella lista denominata “Champdepraz Avenir”, ha impugnato il verbale delle operazioni elettorali e l’atto di proclamazione degli eletti nel predetto comune concernenti l’elezione del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale tenutasi il 28 settembre 2025.
2. All’esito del relativo scrutinio, svoltosi in data 30 settembre 2025, è risultato che la lista n. 2 “Insieme Si Può Per Il Futuro Di Champdepraz” ha vinto le elezioni, ottenendo 224 voti (con il 50,11%) e che la lista n. 1 “Champdepraz Aveni r ” ha ottenuto un solo voto in meno (49,89% dei voti, 223 voti).
3. L’interessato ha dedotto censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
4. Il Comune si è costituito in giudizio in resistenza al ricorso.
5. All’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026 la causa è passata in decisione.
6. Il ricorso è fondato, nei sensi appresso indicati.
7. Col primo motivo sono dedotte alcune incongruenze della verbalizzazione.
7.1. In particolare è evidenziato
a) che della rettifica a pagina 7 e 8 del verbale, relativa all’aumento del numero di schede totali (corretto da 608 a 609) e del numero di schede autenticate dallo scrutatore Ferruccio Borretaz (originariamente 158, modificato in 159) non è nota la paternità, né quando è stata materialmente autenticata la scheda in più risultante, né come e quando sia stata operata la rettifica al verbale;
b) che la tabella al par. 31 (pag. 28) del verbale (voti di lista dichiarati nulli) riporta un totale di zero voti di lista dichiarati nulli, mentre – del tutto contraddittoriamente - la tabella al par. 30 (pag. 27, schede nulle) riporta 8 voti nulli per i motivi di cui al n. 1 e zero voti nulli per i motivi di cui al n. 3, per un totale di n. 8 voti nulli (oltre 9 schede nulle per non identificabilità della scelta dell’elettore);
c) l’illegittimo anticipo dell’orario di riunione dell’adunanza del martedì 30 settembre 2025 (avvenuta alle 7 invece che alle 8 del mattino) per l’avvio delle operazioni di scrutinio;
d) il verificarsi di alcune anomalie e imprecisioni del verbale:
- non è stata indicata la modalità di selezione dei soggetti scrutatori (cioè se “siano stati nominati dalla Commissione elettorale comunale ovvero se siano stati chiamati dal presidente della sezione in sostituzione di quelli designati a norma dell’art. 28 della l.r. 9 febbraio 1995 n. 4”);
- non è stato specificato se il segretario designato dal presidente di seggio fosse munito di “titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado”, come richiesto dall’art. 24, comma 3, della legge regionale n. 4/1995;
- non risulta allegato al verbale in oggetto l’atto di designazione dei rappresentanti della lista n. 2 “Insieme si può per il futuro di Champdepraz” (in violazione dell’art. 28 della legge regionale n. 4/1995).
7.2. Il motivo è infondato.
7.3. Le censure veicolate col primo mezzo di gravame sono volte a lamentare presunte irregolarità di carattere esclusivamente formale che, ove anche esistenti, non sarebbero comunque in grado di inficiare il risultato elettorale, con conseguente loro infondatezza.
Infatti - tenuto conto dell’interesse fatto valere dal ricorrente nel presente giudizio e anche in ragione di quel che si dirà nell’esaminare il secondo motivo di ricorso - la correzione del numero delle schede totali da 608 a 609 e la relativa verbalizzazione non sono idonee ad incidere sull’esito elettorale nel senso rivendicato dal deducente.
Il fatto che il numero totale delle schede elettorali non abbia subito alcuna impropria “alterazione” trova inequivocabile conferma comparando il numero dei voti espressi con il numero delle schede autenticate riconsegnate dall’Ufficio elettorale.
Infatti:
- a pag. 21 del verbale è riportato chiaramente che il numero complessivo dei votanti è stato pari a 474;
- a pag. 23 del verbale, il Presidente dell’Ufficio elettorale attesta invece che il numero delle schede autenticate non utilizzate per la votazione è stato pari a 135.
Ebbene, sommando le suddette cifre si ha che il numero delle schede autenticate è pari a 609, vale a dire esattamente il numero indicato a pagina 7 del verbale delle operazioni elettorali.
7.4. Nemmeno il dedotto disallineamento delle indicazioni numeriche delle tabelle par. 30 e par. 31 costituisce di per sé elemento d’illegittimità delle operazioni.
Nella tabella al par. 30 è indicato che, all’esito delle operazioni elettorali, sono state dichiarate nulle 17 schede, di cui: (a) 8 sono state dichiarate nulle in quanto contenenti segni di riconoscimento; mentre (b) le restanti 9 sono state dichiarate nulle in quanto prive di indicazioni idonee a rendere comprensibile il voto espresso dall’elettore.
La scheda riportata al paragrafo 31 attiene, invece, ai soli “voti di lista dichiarati nulli” ed è quindi ben possibile che la sommatoria dei voti di lista dichiarati nulli non coincida con quella delle schede dichiarate nulle, giacché tra le schede dichiarate nulle in quanto contenenti segni di riconoscimento rientrano anche quelle per le quali non sia possibile individuare l’espressione di un voto di lista e cioè quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto.
A prescindere da questo rilievo, comunque assorbente, si osserva che il ricorrente non mette mai in discussione il fatto che il numero complessivo delle schede dichiarate nulle sia pari a 17.
7.5. Anche la censura relativa all’ora in cui il Presidente ha provveduto a ricostituire l’ufficio elettorale il giorno 30 settembre 2025 non costituisce un indizio di irregolarità delle operazioni elettorali, in mancanza peraltro di qualsiasi ulteriore elemento o collegamento con uno specifico vizio delle operazioni stesse, mai prospettato dal ricorrente.
7.6. Le generiche contestazioni sub lett. d), concernenti alcune anomalie e imprecisioni del verbale, costituiscono anch’esse al più mere irregolarità di carattere esclusivamente formale, inidonee ad invalidare il risultato elettorale, alla luce dei noti principi di strumentalità delle forme e conservazione delle operazioni elettorali.
7.7. Il primo motivo è quindi complessivamente infondato.
8. Col secondo motivo il ricorrente ha contestato l’attribuzione di un voto alla lista “Insieme si può per il futuro di Champdepraz” di una scheda contenente, secondo la sua prospettazione, un evidente segno di riconoscimento. Più nello specifico, all’interno della scheda in argomento l’elettore risulta aver manifestato la propria preferenza di lista a favore della compagine n. 2 (ossia, “Insieme si può per il futuro di Champdepraz”), indicando, altresì, tre distinti segni numerici negli spazi deputati alla manifestazione delle preferenze relative ai singoli candidati. Ebbene, sopra la terza alinea della scheda in argomento è stato indicato il numero “12”, che, come verbalizzato, non può corrispondere ad alcuno dei candidati facenti parte della lista n. 2, essendo costoro soltanto in 7. Ciò, diversamente da quanto ritenuto dal seggio, avrebbe dovuto comportare l’annullamento dell’intero voto e non della sola espressione della preferenza.
8.1. Il motivo è fondato.
8.2. Introduttivamente occorre precisare che non si tratta qui di affermare il principio della preminenza del voto di lista su quello di preferenza, ma di verificare se l’indicazione di una preferenza palesemente inesistente possa costituire segno di riconoscimento o meno ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), della legge regionale n. 4/1995, secondo il quale “Sono nulli i voti contenuti in schede: […] b) che presentano scritture o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto”.
Nel primo caso, infatti, va annullata l’intera scheda (e non già soltanto il voto di preferenza espresso in favore di un candidato inesistente), nel secondo caso va annullata la sola espressione della preferenza, fatta salva l’indicazione di voto per la lista e l’indicazione delle altre preferenze legittimamente espresse.
8.3. Il Collegio ritiene che, nella fattispecie, l’indicazione del numero 12 tra le preferenze costituisca un segno di riconoscimento e, quindi, contrariamente a quanto ritenuto dal seggio, l’intera scheda doveva essere dichiarata nulla.
8.4. Giova, anzitutto, premettere che, in base alla consolidata giurisprudenza amministrativa, dalla quale non v’è motivo di discostarsi, l'elemento della riconoscibilità “deve essere valutato caso per caso, al fine di stabilire se l'anomalia del voto possa giustificarsi ragionevolmente con cause diverse da quella della volontà di far identificare il consenso attribuito alla lista o al candidato (cfr. in ultimo, Cons. Stato, V, n. 142/2016), di modo che possono essere ritenuti segni di riconoscimento solo quelli eccedenti il modo normale di esprimere la volontà elettorale, e dunque una particolare anomalia nella compilazione della scheda che non si possa qualificare quale segno superfluo o incertezza grafica, ovvero non sia spiegabile con difficoltà di movimento o di vista dell’elettore, occorse nell'indicare un determinato simbolo, nell'apporre il crocesegno o nell'indicare il nominativo del candidato suffragato …..” (Cons. di Stato, n. 4523/2016).
L’espressione “in modo inoppugnabile”, utilizzata al riguardo dal legislatore, non può essere intesa in senso letterale, come se fosse volta a esigere un’effettiva certezza della volontà dell’elettore di far riconoscere il proprio voto, poiché una simile inoppugnabilità si avrebbe solo nel caso, di interesse meramente scolastico, che l’elettore sottoscriva il voto dato con il proprio nome e cognome (così Cons. di Stato, n. 5428/2021).
8.5. Nel caso di specie, dall’esame del verbale, emerge effettivamente che nel terzo alinea della scheda in argomento è stato indicato il numero “12”, che, come verbalizzato, non può corrispondere ad alcuno dei candidati facenti parte della lista n. 2, essendo costoro soltanto in 7.
Si tratta pertanto dell’indicazione di una preferenza non riferibile ad alcun candidato della lista “Insieme Si Può Per Il Futuro Di Champdepraz”, essendo incontestato che i relativi candidati alla carica di consigliere erano soltanto 7 e, quindi, identificati coi numeri da 1 a 7.
In coerenza con la giurisprudenza amministrativa che ha ritenuto che “costituisce altresì segno di riconoscimento l’indicazione del nominativo di un candidato inesistente” (Cons. di Stato, n. 5428/2021), allora, anche l’indicazione di un numero diretto ad indicare un candidato inesistente non può che essere un segno di riconoscimento.
Peraltro, nel caso di specie, anche la lista n. 1 non arrivava ai 12 candidati, ma ne aveva solo 9, con la conseguenza che mancava del tutto qualsivoglia condizione o plausibile giustificazione per indicare e scrivere il numero 12 che, a questo punto, si rivela un elemento del tutto estraneo all’espressione della preferenza e diretto inequivocabilmente al riconoscimento del voto.
Tra l’altro, più in generale e già in via astratta, i candidati non avrebbero potuto essere più di 9, dato che, ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. a), della legge regionale n. 4/1995 “Le candidature alla carica di Sindaco e di Vicesindaco, nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, sono collegate ad una lista di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente un numero di candidati determinato nel modo seguente:
a) da un minimo di 7 ad un massimo di 9 per i Comuni con popolazione sino 1.000 abitanti”.
Ne consegue, per le anzidette ragioni, che l’indicazione del numero 12 risulta del tutto eccentrica e assolutamente incoerente, anche con le stesse regole elettorali, che l’elettore in questione ha dimostrato di padroneggiare, avendo espresso tre preferenze e conoscendo il numero identificativo dei candidati.
8.6. Né l’indicazione del numero 12 può ragionevolmente attribuirsi ad un semplice errore nell’individuazione del candidato a cui esprimere la preferenza, da intendersi quindi quale preferenza espressa al candidato n. 1 o al n. 2. In primis perché una tale volontà non è oggettivamente ricostruibile, in secondo luogo perché l’eventuale errore andava eventualmente emendato da parte dell’elettore con la richiesta di sostituzione della scheda, costituendo invece cancellature e altre aggiunte/correzioni un chiaro segno di riconoscimento.
8.7. Il secondo motivo è quindi fondato perché l’intera scheda andava in toto annullata; quindi anche il voto di lista e le altre due preferenze non potevano ritenersi legittimamente espresse in favore della lista “Insieme Si Può Per Il Futuro Di Champdepraz”.
9. Col terzo motivo il ricorrente ha contestato l’illegittima dichiarazione di nullità di una scheda contenente, a fianco del simbolo della lista n.1, il nome proprio “UC”, non seguito da alcun cognome, e perciò ritenuta non idonea ad esprimere la volontà dell’elettore per la lista n.1. Secondo la tesi attorea, la scelta dell’elettore era invece univoca: da un lato, perché, per la lista “Champdepraz Avenir” s’è candidata una sola persona con quel nome di battesimo (UC NT); dall’altro lato, perché nessuno dei candidati presenti nella lista n. 2 recava quale nome di battesimo “UC”.
9.1. Il motivo è infondato.
9.2. Come ha correttamente rilevato la difesa comunale, in nessuno dei documenti agli atti del giudizio, nemmeno nel verbale delle operazioni elettorali è indicato o può comunque desumersi che una delle schede elettorali sia stata dichiarata nulla per le ragioni prospettate. Né il ricorrente ha fornito al riguardo un principio di prova, non indicando – neppure a fronte dell’eccezione comunale – da quali elementi possa aver desunto la contestata dichiarazione di nullità della scheda per il motivo indicato.
9.3. Il terzo motivo è quindi infondato.
10. In conclusione, alle considerazioni che precedono e in accoglimento del secondo motivo di ricorso, consegue che, in parziale accoglimento del ricorso, vanno corretti i risultati del turno elettorale delle elezioni amministrative del 28 settembre 2025 nel comune di Champdepraz, con le conseguenti statuizioni ai sensi dell’art. 130, comma 9, del codice del processo amministrativo:
a) la lista n. 1 “Champdepraz Avenir” ha riportato n. 223 voti validi;
b) la lista n. 2 “Insieme si può per il futuro di Champdepraz” ha riportato n. 223 voti validi (224 - 1).
Alla parità di voti tra due candidati alla carica di sindaco e del vicesindaco collegato consegue il rinvio della proclamazione degli eletti al secondo turno di votazione come previsto dall’art. 66 della legge regionale n. 4/1995; per l’effetto va disposto l’annullamento della proclamazione degli eletti e l’espletamento del secondo turno elettorale.
Le spese di lite, per la natura degli interessi sottesi alla presente vertenza, possono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei sensi indicati in motivazione, e per l’effetto,
- corregge i risultati del turno elettorale delle elezioni amministrative 28 settembre 2025 nel comune di Champdepraz nei sensi indicati in motivazione;
- annulla la proclamazione degli eletti nelle predette elezioni;
- dispone l’espletamento del secondo turno elettorale ai sensi dell’art. 66 della legge regionale n. 4/1995.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Aosta nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
US AM, Presidente
EL SI, Primo Referendario, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EL SI | US AM |
IL SEGRETARIO