Sentenza breve 14 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 14/09/2021, n. 1085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1085 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/09/2021
N. 01085/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00681/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 681 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. Veronica Panarotto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63;
per l'annullamento
previa sospensione,
del decreto del -OMISSIS-, notificato in data 20.05.2021, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata il 17.06.2019 dal sig. -OMISSIS- Cat.A-12/2021/Immig/so/ass. -OMISSIS-, con l'intimazione a lasciare il territorio nazionale nel termine di quindici giorni lavorativi, attraverso un posto di Polizia di Frontiera decorrenti dalla data di notifica del suddetto decreto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 17.06.2019 il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari n. -OMISSIS-, rinnovato in data 05/06/2018, con scadenza 04/07/2019, ha presentato istanza di rinnovo del permesso per motivi di lavoro subordinato ex art. 22, d.lgs. n. 286 del 1998, in relazione alla quale la Questura di -OMISSIS- ha notificato al ricorrente, in data 20.05.2021, il relativo provvedimento di rigetto, fondato sui seguenti rilievi, in sintesi:
1. presso la Procura Tribunale per i -OMISSIS- sono pendenti a carico del ricorrente cinque procedimenti penali per reati contro il -OMISSIS- e per violazione sulla normativa in -OMISSIS- (n. 2015/1710 per -OMISSIS- art, 648 CP e violazione sulla normativa in -OMISSIS- ex DPR 309/90; n. 2016/1116 per -OMISSIS- ex arti. 624 e 625 n. I CP; n. 2017/557 per -OMISSIS- ex ant. 110 — 624 — 624bis —625 n. 2 CP; n. 2018/822 per violazione sulla normativa in -OMISSIS- ex DPR 309/90; n. 2019/1700 per -OMISSIS- a artt. 624 — 625 a4 CP);
2. in data 16/03/2021 la Questura ha emesso nei confronti del ricorrente la misura dì prevenzione dell'Avviso Orale, in considerazione della ritenuta sua pessima condotta caratterizzata, nonostante la giovane età, da una serie di segnalazioni all'Autorità Giudiziaria per diverse tipologie di reato e da alcuni arresti effettuati sia in esecuzione di ordinanza di applicazione di misura cautelare (2017) sia in flagranza di reato (2018) nonché dalla frequentazione di personaggi a loro volta gravati da pregiudizi di Polizia;
3. il ricorrente, quindi, rientrerebbe nella categoria delle persone ritenute pericolose per la sicurezza e la tranquillità pubblica ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159;
4. pur non essendosi concluso nessuno dei procedimenti penali pendenti, la P.a. ha ritenuto che il ricorrente abbia tenuto, nel corso degli anni, una condotta riprovevole la quale, sebbene possa essere derivata da un disagio giovanile, da un'indole indisciplinata e da una conflittuale situazione familiare, rappresenta la mancanza di volontà, da parte del soggetto, di integrarsi appieno ed uniformarsi al tessuto sociale del Paese ospitante ed adeguarsi al rispetto delle regole del vivere civile;
5. la presenza in loco dei familiari e il tempo trascorso nel territorio dello Stato non sono elementi sufficienti a controbilanciare i profili di pericolosità manifestati dal ricorrente, ai sensi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998.
Avverso il suddetto provvedimento il ricorrente ha proposto impugnazione con ricorso depositato in data 3 luglio 2021, chiedendone l’annullamento sulla scorta dei seguenti motivi, in sintesi:
1. la Questura non avrebbe bilanciato in modo proporzionato la tutela dei legami familiari dell’interessato con quella della sicurezza pubblica, in violazione dell’art. 5 comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 e dell’art. 8 CEDU, stante la permanenza sua e della propria famiglia ormai da parecchi anni in Italia, dalla quale ne sarebbe derivata l’instaurazione di solide relazioni sociali; a fronte di ciò, non sarebbero elementi sufficienti a giustificare il diniego impugnato, né la sussistenza di procedimenti penali non ancora giunti a conclusione, per reati comuni, né il comportamento negativo dello straniero ancorché lo stesso abbia portato all’emissione nei suoi confronti della misura di prevenzione dell’Avviso Orale.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno contestando l’ammissibilità e fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All’esito dell’udienza del 8 settembre 2021 la causa è stata trattenuta in decisione e viene decisa in forma semplificata sussistendone i presupposti, effettuato l’avviso come da verbale di udienza.
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, d.lgs. n. 286 del 1998 <<non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale...>>.
Ai sensi dell’art. 5, comma 5, per quanto in questa sede di interesse, <<il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati …… quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato …. Nell'adottare il provvedimento di rifiuto del rilascio, di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare ovvero del familiare ricongiunto, ai sensi dell'articolo 29, si tiene anche conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato e dell'esistenza di legami familiari e sociali con il suo Paese d'origine, nonché, per lo straniero già presente sul territorio nazionale, anche della durata del suo soggiorno nel medesimo territorio nazionale>>.
Come noto, la Corte Costituzionale, con sentenza 18 luglio 2013, n. 202, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del suddetto comma, nella parte in cui prevede che la valutazione discrezionale in esso stabilita si applichi solo allo straniero che «ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare» o al «familiare ricongiunto», e non anche allo straniero «che abbia legami familiari nel territorio dello Stato».
Il comma 5 bis dell’art. 5, poi, prevede che nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3.
Sul punto, va rilevato che il Consiglio di Stato (in una pronuncia che aveva riguardo all’art. 9, comma 4, d.lgs. n. 286 del 1998, ma i cui principi sono applicabili anche al caso di specie) ha sottolineato che il diniego di rilascio del titolo di soggiorno può fondarsi non solo su precedenti condanne penali per talune tipologie di reato particolarmente allarmanti per la società civile, e non presuppone l’accertamento della pericolosità desunta dall’appartenenza a particolari categorie di soggetti, quali quelli individuati nelle disposizioni indicate nella stessa norma, ma prevede una sorta di clausola generale che consente alla Questura di valutare qualunque condotta – a prescindere dall’esito del procedimento penale o dall’applicazione delle misure di prevenzione – che denoti la pericolosità sociale del cittadino straniero per l’ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato. (Si veda Cons. Stato, 21 dicembre 2020, n. 8197).
In mancanza di una c.d. “condanna ostativa”, certamente l’obbligo motivazionale a carico della P.a. diventa più stringente, dovendo la stessa specificare per quali ragioni lo straniero può ritenersi pericoloso, e, una volta assolto l’obbligo motivazionale in parte qua , deve altresì bilanciare tale condizione di pericolosità con gli altri elementi previsti dall’art. 5, comma 5, ovvero la durata del soggiorno nel territorio nazionale e l'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato.
Nel caso di specie, la Questura con una motivazione estremamente articolata, ampia e dettagliata, ha non solo specificamente e adeguatamente indicato tutti gli elementi idonei a sorreggere una valutazione di pericolosità in capo al ricorrente, a dispetto della mancanza di una sentenza di condanna anche non definitiva, ma ha altresì sufficientemente giustificato la natura subvalente dei legami familiari e dei rapporti sociali e lavorativi facenti capo al ricorrente rispetto alla pericolosità stessa da questi manifestata nel corso degli anni.
L’Amministrazione, infatti, in primo luogo, ha valorizzato gli aspetti ricordati nella parte in fatto, ovvero:
I. la pendenza presso la Procura del Tribunale per i -OMISSIS- di una serie di procedimenti penali per gravi fatti di reato alcuni concernenti anche la -OMISSIS-;
II. la recentissima emissione della misura di prevenzione dell’Avviso orale, sostanzialmente correlata ai fatti di cui ai procedimenti penali citati.
La P.a., inoltre, ha articolato la motivazione del provvedimento impugnato sottolineando come le condotte e lo stile di vita sin qui tenuti dal ricorrente costituiscano ampia manifestazione di un soggetto pericoloso in quanto recidivo nel rifiutare una positiva integrazione nella comunità.
In particolare, la Questura ha sottolineato che:
a. il ricorrente è stato notato in numerose occasioni da personale del Comando -OMISSIS- in compagnia di altri minorenni controindicati del posto o residenti nei comuni limitrofi, uno dei quali in particolare, risulta titolare di numerosissimi precedenti di polizia per -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- ecc.;
b. lo straniero a seguito del suo arresto e di altri successivi trascorsi giudiziari è stato collocato presso alcune comunità per minori e ha trascorso un breve periodo presso il carcere di -OMISSIS-, essendosi allontanato da una delle predette comunità;
c. dopo aver raggiunto la maggiore età e terminato il percorso rieducativo, è stato in più occasioni controllato mentre si trovava appartato con altri minori controindicati della zona presso un parco pubblico in un'area verde denominata "-OMISSIS-" frequentata da -OMISSIS-;
d. da ultimo dalla relazione dei Carabinieri del 09/03/2021, risulta la segnalazione per violazione dell'art. 648 CP (-OMISSIS-) che ha dato origine al procedimento penale n. -OMISSIS- attualmente in fase di indagini preliminari;
e. dalle informazioni pervenute dal Servizio Sociale dell'Unione di Comuni "-OMISSIS- -OMISSIS-" - competente per il territorio di residenza del ricorrente - presso il quale lo straniero nel 2017 era stato affidato su disposizione del Tribunale dei -OMISSIS-, è emerso che a seguito dei reati commessi, dopo essere stato scarcerato dall'Istituto Penale -OMISSIS-, il ricorrente ha trascorso un periodo presso la Comunità Educativa "-OMISSIS-" di -OMISSIS-, dalla quale è stato dimesso avendo messo in atto molteplici contravvenzioni alle regole concordate per la sua ospitalità;
f. nonostante le strutture pubbliche interessate dalla gestione del ragazzo si siano adoperate per fornirgli un adeguato bagaglio linguistico e una coscienza civile basata sulla consapevolezza delle proprie capacità, dei propri diritti e del necessario rispetto dei propri doveri, il ricorrente non ha fatto nulla per apportare sensibili cambiamenti al proprio stile di vita, non ha manifestato la volontà di integrarsi nella comunità, avendo reiterato abitudini pessime e pericolose condotte, le quali, per la loro estensione temporale in rapporto alla giovane età del soggetto, suffragano una prognosi sfavorevole sulle sue capacità per il futuro di mettere in atto un radicale cambiamento.
La condotta di vita del ricorrente, in tal senso, non fa che confermare il giudizio espresso dall'Amministrazione circa la scarsa propensione dello stesso ad una effettiva volontà di integrazione.
L’Amministrazione, quindi, procedendo, correttamente e sufficientemente, al bilanciamento richiesto dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, ha sottolineato che sebbene il ricorrente, tramite il lavoro con i Servizi sociali abbia recuperato il rapporto con il padre (il quale, in passato, è stato protagonista di episodi di maltrattamenti nei suoi confronti) e abbia mantenuto un rapporto con la madre, i profili di pericolosità sociale emersi a suo carico rappresentano un evidente ostacolo al mantenimento del relativo diritto di soggiorno; inoltre, il suo comportamento può costituire un fuorviante esempio per i coetanei attratti dall'emulazione di condotte spregiudicate.
Peraltro, come è stato chiarito dalla giurisprudenza, l'esistenza di vincoli familiari o la formazione di una famiglia sul territorio nazionale non possono costituire scudo o garanzia assoluta di immunità dal rischio di revoca o diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, ossia del titolo in base al quale lo straniero può trattenersi sul territorio italiano ( ex multis , T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 7 maggio 2019, n. 2450; T.A.R. Marche, sez. I, 21 maggio 2021, n.441).
Infine, va rilevato come, alla luce di quanto sopra esposto e degli elementi emergenti dagli atti di causa, nel caso di specie, non risultino sussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 19, comma 1.1, atteso peraltro che il provvedimento impugnato non dispone l’espulsione o il respingimento, con conseguente inapplicabilità della norma citata.
Pertanto il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo in conformità al d.m. n. 55 del 2014 ss.mm.ii.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente le spese del presente giudizio che si liquidano in Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.