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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/11/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
AN FE presidente
Antonio Rizzuti consigliere
AN IA HI consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 855 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto un contratto per l'erogazione di prestazioni sanitarie e vertente
TRA
difesa dall'avvocato Enzo Paolini Parte_1
Parte appellante
e
, difesa dagli avvocati Salvatore Controparte_1
CI e EL CE
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “disattesa e respinta ogni contraria istanza sentire revocare e/o annullare e/o riformare l'ordinanza emessa dal Giudice del Tribunale di Cosenza dr. Lento nel giudizio iscritto al n. 3155/2018 – Di conseguenza condannare l al pagamento, in favore CP_2
dell'appellante, degli importi richiesti in primo grado e cioè € 41.160,75 per prestazioni rese e remunerabili all'interno del budget sottoscritto in contratto
2016 nonché € 6.318,25 a titolo di indebito arricchimento per le ragioni espresse in narrativa, oltre interessi ex d.lvo 231/2002 e spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata: “per l'integrale rigetto dell'atto di appello in quanto illegittimo e infondato, in fatto e in diritto.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nel provvedimento impugnato nei seguenti termini: “ Parte_2
conveniva in giudizio l chiedendo di accertare che
[...] CP_2
“l'istante ha espletato prestazioni sanitarie nell'anno 2017, pari ad €
110.868,86, ricevendosi la minor somma di € 63.389,86, condannare l'
[...]
al pagamento in favore della deducente, della somma di € CP_2
41.160,75 (differenza fra il tetto contrattuale e quanto percepito), nonché dell'ulteriore somma di € 6.318,25 a titolo di indebito arricchimento ex art.
2041 ccc, corrispondente alla differenza fra il limite di spesa previsto del contratto sottoscritto fra le parti il 28.9.2016 (€ 104.550,61) e quanto prodotto dalla struttura privata (€ 110.868,86). Somme da incrementare degli interessi maturati, calcolati ai sensi del D.L: 231/2002”.
A sostegno del ricorso parte ricorrente rappresentava :
2 di essere accreditata col servizio sanitario nazionale per prestazioni specialistiche ambulatoriali;
di aver sottoscritto, nel 2016, con l contratto con il CP_2
quale era stato stabilito il limite massimo di spesa delle prestazioni erogabili nella misura di euro 144.550,61;
il suddetto contratto, in vigore fino al 31 dicembre 2016, prevedeva che “fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto…. le condizioni oggi convenute con il presente contratto rimangono provvisoriamente confermate”;
la struttura ricorrente, nell'anno 2017, in attesa di un nuovo accordo, aveva espletato una produzione, al netto del ticket delle quote di ricetta, pari CCont ad euro 110.868,86 e che aveva corrisposto la minor somma di euro
93.618,39.
L' , costituitasi in giudizio: CP_2
eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione del Tar Calabria vertendosi in materia rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
nel merito, deduceva che la ricorrente aveva rifiutato di sottoscrivere
l'accordo-contratto per le medesime prestazioni relativamente all'anno 2017 pur essendo stata regolarmente convocata con gli altri enti erogatori;
Il Tribunale di Cosenza, con provvedimento reso in data 5.4.2019 a definizione del giudizio n. 3155/2018, aveva rigettato la domanda dell'attore.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto infondata l'azione di esatto adempimento, in quanto relativa alla remunerazione delle prestazioni eccedenti i limiti massimi di spesa, nonché quella ex art. 2041 c.c., difettando la richiesta assenza di giusta causa della locupletazione.
3 L'appellante ha impugnato la sentenza sulla scorta dei seguenti motivi d'appello: 1) erroneità dell'ordinanza impugnata poiché la fissazione del tetto di spesa per l'anno 2017 è intervenuta quando la struttura aveva già superato il tetto previsto per il 2016; 2) errato rigetto della domanda di arricchimento senza causa.
Si è costituita l'appellata, argomentando per l'infondatezza dell'appello ed evidenziando, tra l'altro, il rifiuto della struttura alla sottoscrizione del contratto per l'anno 2017.
All'udienza del 22 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 29.1.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il primo motivo d'appello è infondato.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal decreto legislativo
502/1992, che ha introdotto il sistema di accreditamento delle strutture erogatrici delle prestazioni sanitarie con remunerazione delle prestazioni mediante il sistema "a tariffa"; la Regione, l'azienda ospedaliera e i singoli soggetti erogatori definiscono le specifiche condizioni di scambio, anche in termini di volumi e tipologie di prestazioni scambiate e dei relativi livelli tariffari.
Esigenze di bilancio e contenimento della spesa pubblica hanno imposto una programmazione delle spese, subordinando l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture accreditate alla stipula di appositi accordi contrattuali, nei quali sono definiti gli obiettivi di salute, nonché il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima si impegnano Pt_3
4 ad assicurare, distinto per tipologia e modalità di assistenza, i requisiti del servizio da rendere, il corrispettivo.
L'art. 8 quinquies, lettera d) D.Lgs. 502/1992 prevede il cosiddetto tetto di spesa, che nel contratto siano indicati i corrispettivi preventivati a fronte delle attività concordate, globalmente risultanti dall'applicazione dei valori tariffari e dalla remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte.
I tetti di spesa sono considerati legittimi dalla giurisprudenza amministrativa, in ragione delle ineludibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica;
e la loro previsione non risulta lesiva del diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione, in quanto esso dev'essere armonizzato, pur tutelandone il nucleo essenziale, col rispetto dei vincoli finanziari.
Nel caso di specie, la società erogatrice chiede il pagamento delle prestazioni erogate nel corso dell'anno 2017 oltre il tetto di spesa fissato annualmente dalla Regione e richiamato nel contratto concluso inter partes nel 2016, in quanto applicabile in prorogatio il tetto fissato per l'anno precedente e non dovendosi applicare quello previsto per il 2017.
Deve, tuttavia, rilevarsi che, per i principi sopra espressi non possono ritenersi remunerabili le prestazioni rese dalla struttura sanitaria in regime di accreditamento, nell'ambito del rapporto di convenzione, oltre i limiti del tetto di spesa annua.
La giurisprudenza amministrativa ha affermato che la legittimazione della struttura privata a operare per conto e a carico del servizio sanitario pubblico è normativamente limitata dal sistema di remunerazione ancorato a tariffe predeterminate con riferimento a un tetto di spesa (ex multis Cons.
5 Stato sez. III 10 aprile 2015 n. 1832; Cons. Stato. Ad. Plen., 2 maggio 2006,
T.A.R.Calabria, sez. I, 07/07/2017, n. 1056).
Ed invero le prestazioni erogate dalla struttura nel 2017 oltre il tetto di spesa previsto per il 2017, sono da ritenersi non remunerabili, in quanto occorre applicare il tetto massimo previsto per tale annualità.
L'art.
9.2 del contratto stipulato in data 28 settembre 2016 stabilisce:
“fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto, da concludersi per disciplinare le condizioni del sinallagma che regolamenti i rapporti dell'anno successivo e che, pertanto, andrà a svolgere la sua efficacia contrattuale a decorrere dal 1 gennaio 2017, le condizioni oggi convenute con il presente contratto rimangono provvisoriamente confermate.”
All'art.
4.13 le parti si sono accordate nel senso che oltre il tetto massimo stabilito nel contratto-accordo non sono riconosciuti oneri a carico del e all'art. 14.2 hanno sottoscritto una clausola di salvaguardia, che Pt_4
prevede testualmente: “resta inteso che l'erogatore si impegna ad adeguarsi ad eventuali ulteriori requisiti che possono richiesti per effetto di normativa nazionale e o regionale intervenuta successivamente alla stipula del presente contratto, come pure ad adeguarsi a prescrizioni dettate da norme imperative”
La corte condivide l'interpretazione sistematica del contratto effettuata dal giudice di primo grado, secondo la quale si può affermare che le parti abbiano inteso stabilire provvisoriamente per il 2017 il tetto di spesa annuo in misura pari a quello fissato per il 2016, rimettendo convenzionalmente la definitiva e concreta determinazione della misura del corrispettivo erogabile all'adozione del provvedimento di fissazione del nuovo limite del tetto di spesa per il 2017.
6 La delibera del commissario ad acta richiamata dall , Controparte_1
in quanto definisce i tetti di spesa inderogabili per l'anno 2017, non può non costituire normativa cui l'erogatore ha inteso conformarsi in via preventiva.
Il secondo motivo d'appello - relativo al mancato accoglimento della domanda di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c. – è infondato.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, nella sentenza n.
10798/2015, hanno affermato che il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di arricchimento imposto.
Al fine di ravvisare l'imposizione di tale arricchimento, peraltro, è sufficiente che la pubblica amministrazione abbia deliberato, come avvenuto nel caso in esame, un tetto di spesa, adempiendo gli obblighi di legge di sana gestione delle finanze pubbliche – nel caso di specie accettato in via preventiva dall'erogatore -, in ciò ravvisandosi, inequivocabilmente, il suo diniego a sostenere una spesa superiore e ad accettare prestazioni che siano ulteriori rispetto a quelle che generano un corrispettivo nei limiti di spesa, con conseguente esclusione del diritto all'indennizzo.
Tra l'altro, sullo specifico tema dell'ingiustificato arricchimento in relazione alle prestazioni sociosanitarie rese oltre il tetto di spesa si è pronunciata la Corte di cassazione, affermando che l'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per
7 l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà a una spesa superiore ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite, cosicché
l'arricchimento che la pubblica amministrazione consegue dall'esecuzione delle prestazioni oltre il tetto di spesa assume un carattere “imposto”, come tale preclusivo dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. nei suoi confronti (Cass. sez. III, n. 13884/2020; n. 36654/2021; n.
25514/2024).
Dalle considerazioni suesposte discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese che giustificano l'applicazione dei parametri minimi - dello scaglione di riferimento (da € 26.001 a € 52.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.996,00 per onorari, oltre accessori di legge.
8 Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
AN IA HI AN FE
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio e composta dai dottori
AN FE presidente
Antonio Rizzuti consigliere
AN IA HI consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 855 del R.G.A.C. dell'anno 2019, avente a oggetto un contratto per l'erogazione di prestazioni sanitarie e vertente
TRA
difesa dall'avvocato Enzo Paolini Parte_1
Parte appellante
e
, difesa dagli avvocati Salvatore Controparte_1
CI e EL CE
Parte appellata
1 Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “disattesa e respinta ogni contraria istanza sentire revocare e/o annullare e/o riformare l'ordinanza emessa dal Giudice del Tribunale di Cosenza dr. Lento nel giudizio iscritto al n. 3155/2018 – Di conseguenza condannare l al pagamento, in favore CP_2
dell'appellante, degli importi richiesti in primo grado e cioè € 41.160,75 per prestazioni rese e remunerabili all'interno del budget sottoscritto in contratto
2016 nonché € 6.318,25 a titolo di indebito arricchimento per le ragioni espresse in narrativa, oltre interessi ex d.lvo 231/2002 e spese di entrambi i gradi di giudizio.”
Per la parte appellata: “per l'integrale rigetto dell'atto di appello in quanto illegittimo e infondato, in fatto e in diritto.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio di primo grado risulta esaurientemente esposto nel provvedimento impugnato nei seguenti termini: “ Parte_2
conveniva in giudizio l chiedendo di accertare che
[...] CP_2
“l'istante ha espletato prestazioni sanitarie nell'anno 2017, pari ad €
110.868,86, ricevendosi la minor somma di € 63.389,86, condannare l'
[...]
al pagamento in favore della deducente, della somma di € CP_2
41.160,75 (differenza fra il tetto contrattuale e quanto percepito), nonché dell'ulteriore somma di € 6.318,25 a titolo di indebito arricchimento ex art.
2041 ccc, corrispondente alla differenza fra il limite di spesa previsto del contratto sottoscritto fra le parti il 28.9.2016 (€ 104.550,61) e quanto prodotto dalla struttura privata (€ 110.868,86). Somme da incrementare degli interessi maturati, calcolati ai sensi del D.L: 231/2002”.
A sostegno del ricorso parte ricorrente rappresentava :
2 di essere accreditata col servizio sanitario nazionale per prestazioni specialistiche ambulatoriali;
di aver sottoscritto, nel 2016, con l contratto con il CP_2
quale era stato stabilito il limite massimo di spesa delle prestazioni erogabili nella misura di euro 144.550,61;
il suddetto contratto, in vigore fino al 31 dicembre 2016, prevedeva che “fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto…. le condizioni oggi convenute con il presente contratto rimangono provvisoriamente confermate”;
la struttura ricorrente, nell'anno 2017, in attesa di un nuovo accordo, aveva espletato una produzione, al netto del ticket delle quote di ricetta, pari CCont ad euro 110.868,86 e che aveva corrisposto la minor somma di euro
93.618,39.
L' , costituitasi in giudizio: CP_2
eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e la giurisdizione del Tar Calabria vertendosi in materia rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo;
nel merito, deduceva che la ricorrente aveva rifiutato di sottoscrivere
l'accordo-contratto per le medesime prestazioni relativamente all'anno 2017 pur essendo stata regolarmente convocata con gli altri enti erogatori;
Il Tribunale di Cosenza, con provvedimento reso in data 5.4.2019 a definizione del giudizio n. 3155/2018, aveva rigettato la domanda dell'attore.
Il giudice di primo grado aveva ritenuto infondata l'azione di esatto adempimento, in quanto relativa alla remunerazione delle prestazioni eccedenti i limiti massimi di spesa, nonché quella ex art. 2041 c.c., difettando la richiesta assenza di giusta causa della locupletazione.
3 L'appellante ha impugnato la sentenza sulla scorta dei seguenti motivi d'appello: 1) erroneità dell'ordinanza impugnata poiché la fissazione del tetto di spesa per l'anno 2017 è intervenuta quando la struttura aveva già superato il tetto previsto per il 2016; 2) errato rigetto della domanda di arricchimento senza causa.
Si è costituita l'appellata, argomentando per l'infondatezza dell'appello ed evidenziando, tra l'altro, il rifiuto della struttura alla sottoscrizione del contratto per l'anno 2017.
All'udienza del 22 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c., decorrenti dal 29.1.2025, data di comunicazione dell'ordinanza ai difensori.
L'appello è infondato e dev'essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il primo motivo d'appello è infondato.
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal decreto legislativo
502/1992, che ha introdotto il sistema di accreditamento delle strutture erogatrici delle prestazioni sanitarie con remunerazione delle prestazioni mediante il sistema "a tariffa"; la Regione, l'azienda ospedaliera e i singoli soggetti erogatori definiscono le specifiche condizioni di scambio, anche in termini di volumi e tipologie di prestazioni scambiate e dei relativi livelli tariffari.
Esigenze di bilancio e contenimento della spesa pubblica hanno imposto una programmazione delle spese, subordinando l'erogazione di prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale da parte delle strutture accreditate alla stipula di appositi accordi contrattuali, nei quali sono definiti gli obiettivi di salute, nonché il volume massimo di prestazioni che le strutture presenti nell'ambito territoriale della medesima si impegnano Pt_3
4 ad assicurare, distinto per tipologia e modalità di assistenza, i requisiti del servizio da rendere, il corrispettivo.
L'art. 8 quinquies, lettera d) D.Lgs. 502/1992 prevede il cosiddetto tetto di spesa, che nel contratto siano indicati i corrispettivi preventivati a fronte delle attività concordate, globalmente risultanti dall'applicazione dei valori tariffari e dalla remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell'accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte.
I tetti di spesa sono considerati legittimi dalla giurisprudenza amministrativa, in ragione delle ineludibili esigenze di equilibrio finanziario e di razionalizzazione della spesa pubblica;
e la loro previsione non risulta lesiva del diritto alla salute previsto dall'art. 32 della Costituzione, in quanto esso dev'essere armonizzato, pur tutelandone il nucleo essenziale, col rispetto dei vincoli finanziari.
Nel caso di specie, la società erogatrice chiede il pagamento delle prestazioni erogate nel corso dell'anno 2017 oltre il tetto di spesa fissato annualmente dalla Regione e richiamato nel contratto concluso inter partes nel 2016, in quanto applicabile in prorogatio il tetto fissato per l'anno precedente e non dovendosi applicare quello previsto per il 2017.
Deve, tuttavia, rilevarsi che, per i principi sopra espressi non possono ritenersi remunerabili le prestazioni rese dalla struttura sanitaria in regime di accreditamento, nell'ambito del rapporto di convenzione, oltre i limiti del tetto di spesa annua.
La giurisprudenza amministrativa ha affermato che la legittimazione della struttura privata a operare per conto e a carico del servizio sanitario pubblico è normativamente limitata dal sistema di remunerazione ancorato a tariffe predeterminate con riferimento a un tetto di spesa (ex multis Cons.
5 Stato sez. III 10 aprile 2015 n. 1832; Cons. Stato. Ad. Plen., 2 maggio 2006,
T.A.R.Calabria, sez. I, 07/07/2017, n. 1056).
Ed invero le prestazioni erogate dalla struttura nel 2017 oltre il tetto di spesa previsto per il 2017, sono da ritenersi non remunerabili, in quanto occorre applicare il tetto massimo previsto per tale annualità.
L'art.
9.2 del contratto stipulato in data 28 settembre 2016 stabilisce:
“fino alla stipula dell'eventuale successivo contratto, da concludersi per disciplinare le condizioni del sinallagma che regolamenti i rapporti dell'anno successivo e che, pertanto, andrà a svolgere la sua efficacia contrattuale a decorrere dal 1 gennaio 2017, le condizioni oggi convenute con il presente contratto rimangono provvisoriamente confermate.”
All'art.
4.13 le parti si sono accordate nel senso che oltre il tetto massimo stabilito nel contratto-accordo non sono riconosciuti oneri a carico del e all'art. 14.2 hanno sottoscritto una clausola di salvaguardia, che Pt_4
prevede testualmente: “resta inteso che l'erogatore si impegna ad adeguarsi ad eventuali ulteriori requisiti che possono richiesti per effetto di normativa nazionale e o regionale intervenuta successivamente alla stipula del presente contratto, come pure ad adeguarsi a prescrizioni dettate da norme imperative”
La corte condivide l'interpretazione sistematica del contratto effettuata dal giudice di primo grado, secondo la quale si può affermare che le parti abbiano inteso stabilire provvisoriamente per il 2017 il tetto di spesa annuo in misura pari a quello fissato per il 2016, rimettendo convenzionalmente la definitiva e concreta determinazione della misura del corrispettivo erogabile all'adozione del provvedimento di fissazione del nuovo limite del tetto di spesa per il 2017.
6 La delibera del commissario ad acta richiamata dall , Controparte_1
in quanto definisce i tetti di spesa inderogabili per l'anno 2017, non può non costituire normativa cui l'erogatore ha inteso conformarsi in via preventiva.
Il secondo motivo d'appello - relativo al mancato accoglimento della domanda di arricchimento senza causa ai sensi dell'art. 2041 c.c. – è infondato.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, nella sentenza n.
10798/2015, hanno affermato che il riconoscimento dell'utilità da parte dell'arricchito non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, sicché il depauperato che agisce ex art. 2041 c.c. nei confronti della pubblica amministrazione ha solo l'onere di provare il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, esso potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, e che si trattò, quindi, di arricchimento imposto.
Al fine di ravvisare l'imposizione di tale arricchimento, peraltro, è sufficiente che la pubblica amministrazione abbia deliberato, come avvenuto nel caso in esame, un tetto di spesa, adempiendo gli obblighi di legge di sana gestione delle finanze pubbliche – nel caso di specie accettato in via preventiva dall'erogatore -, in ciò ravvisandosi, inequivocabilmente, il suo diniego a sostenere una spesa superiore e ad accettare prestazioni che siano ulteriori rispetto a quelle che generano un corrispettivo nei limiti di spesa, con conseguente esclusione del diritto all'indennizzo.
Tra l'altro, sullo specifico tema dell'ingiustificato arricchimento in relazione alle prestazioni sociosanitarie rese oltre il tetto di spesa si è pronunciata la Corte di cassazione, affermando che l'azienda sanitaria, comunicando alla struttura accreditata il limite di spesa stabilito per
7 l'erogazione delle prestazioni sanitarie, manifesta implicitamente la sua contrarietà a una spesa superiore ovvero a prestazioni ulteriori rispetto a quelle il cui corrispettivo sarebbe rientrato nel predetto limite, cosicché
l'arricchimento che la pubblica amministrazione consegue dall'esecuzione delle prestazioni oltre il tetto di spesa assume un carattere “imposto”, come tale preclusivo dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. nei suoi confronti (Cass. sez. III, n. 13884/2020; n. 36654/2021; n.
25514/2024).
Dalle considerazioni suesposte discende il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo - avuto riguardo alla complessità della causa e delle difese che giustificano l'applicazione dei parametri minimi - dello scaglione di riferimento (da € 26.001 a € 52.000) per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale.
Occorre, infine, dare atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- condanna la parte appellante a rifondere alla parte appellata le spese di lite, liquidate in complessivi € 4.996,00 per onorari, oltre accessori di legge.
8 Si dà atto che sussistono i presupposti per la maggiorazione del contributo unificato, ove dovuto, ai sensi dell'art. 13 comma I quater D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.
Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2025.
Il consigliere estensore La presidente
AN IA HI AN FE
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