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Sentenza 12 luglio 2025
Sentenza 12 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/07/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4063 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione con ordinanza del
28.3.2025, vertente
TRA
, con gli avv.ti Arianna Moccia e Claudia Parte_1
IO
RICORRENTE
E
con l'avv. Giancarlo Germani Controparte_1
RESISTENTE
E
, con il curatore speciale avv. Chiara Controparte_2
Borromeo
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: separazione giudiziale
1 conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha domandato all'intestato Tribunale la Parte_1
pronuncia della separazione con addebito al coniuge, con Controparte_1
il quale ha contratto matrimonio in Satu Mare (Romania) in data 5
settembre 2019, precisando che dall'unione tra le parti è nata la figlia in data 22 agosto 2018 e che la ricorrente è altresì Controparte_2
madre di , nato in data [...] da diversa relazione. Persona_1
2. Parte ricorrente ha così definitivamente articolato le proprie conclusioni:
“Nel rispetto del termine assegnato dall'Ill.mo Tribunale adito, con il presente
atto la Signora così precisa le proprie conclusioni e Parte_1
richieste chiedendo all'Ill.mo Tribunale di pronunciare la separazione personale
dei coniugi con addebito al marito alle seguenti condizioni: 1) Disporre il c.d.
affido super esclusivo della figlia minore alla madre, con esercizio esclusivo in
capo a quest'ultima della responsabilità genitoriale e con possibilità per la madre
di adottare tutte le scelte in ordine alla straordinaria ed ordinaria
amministrazione per la minore;
2) disporre il collocamento della minore presso la
madre nell'abitazione sita in Monterotondo in Via Giovanni XXIII n. 19; 3)
disporre l'assegnazione della casa coniugale condotta in locazione sita in
Monterotondo, alla via Papa Giovanni XXIII n. 19 alla Signora con Pt_1
quanto in essa contenuto;
4) in via principale: in ordine alle frequentazione del
padre con la minore si aderisce totalmente alle richieste avanzate dal CTU nel
corpo della relazione peritale depositata in data 5 luglio 2024: “Rispetto alla
frequentazione padre/figlia, si ritiene opportuno mantenere, al momento, la
sospensione, poiché i fragili aspetti emotivi osservati nella minore possono essere
rappresentativi di difficoltà che richiedono un'attenta ed approfondita valutazione
per determinare la condizione della bambina e la sua sostenibilità ad eventuali
incontri in contesto protetto con il padre”, insistendo per il loro integrale
2 accoglimento; 5) In subordine: in caso di mancato accoglimento della domanda
principale, si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di sospendere gli incontri del padre
con la minore e nelle more prescrivere allo stesso di effettuare un percorso di
sostegno alla genitorialità nonché un percorso psicoterapico individuale. Disporre
gli incontri protetti del padre con la minore solo all'esito positivo del per-corso
terapeutico individuale del padre e di sostegno alla genitorialità di cui sopra;
6)
determinare a carico del Signor l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un CP_1
importo mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento della figlia, a far data
dalla domanda ed entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico
annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre il 50%
delle spese straordinarie per la bambina come previste e disciplinate dal protocollo
del Tribunale di Tivol;
7) si riportano le richieste istruttorie rassegnate con il
ricorso introduttivo da qui intendersi integralmente richiamate e trascritte;
8) si
chiede il rigetto di tutte le istanze e richieste formulate dalla controparte, in
quanto irrilevanti ai fini del presente procedimento, nonché infondate. Con
vittoria spese, competenze ed onorari del presente procedimento.”.
3. Si è costituito in giudizio il quale ha contestato quanto Controparte_1
dedotto da parte ricorrente e così concluso: “Non ci si oppone alla conferma
dei provvedimenti presidenziali ad eccezion fatta che per l'affido esclusivo alla
madre della minore almeno sino a quando non sarà verificato il CP_2
tipo di rapporto che la predetta ha in essere con il suo ex sia dal Persona_2
punto di vista psicologico che di morbosa dipendenza dal predetto, considerato che
il ha posto in essere gravi comportamenti a sfondo sessuale nei Persona_2
confronti dellla figlia maggiore del Si insiste pertanto nel richiedere il CP_1
supplemento di CTU sulla persona di per i motivi innanzi Parte_1
esposti e nelle richieste istruttorie avanzate in sede di precisazione delle
conclusioni :prova per testi su 4 capitoli di prova con la teste indicata sig.ra
. Si chiede infine che il Tribunale specifichi modi e tempi con i Testimone_1
quali il possa vedere la figlia minore, con le modalità che saranno ritenute CP_1
3 opportune autorizzando il a poter inviare dei regali alla figlia nelle feste, CP_1
considerato che anche i servizi sociali hanno evitato di intervenire, pur sollecitati
dal sottoscritto legale, per far consegnare dei doni di Natale alla piccola CP_2
sicuramente incolpevole di questa situazione e che si chiederà ,dopo oltre
[...]
un anno e mezzo che fine abbia fatta il padre. Si chiede inoltre che il Tribunale
disponga modalità e tempi con i quali gli zii della minore CP_2
(fratello e sorelle del possano vedere e visitare la bambina che hanno potuto CP_1
visitare una sola volta in un anno e mezzo alla presenza degli assistenti sociali.
Tali richieste sono avanzate nell'esclusivo interesse della minore a conservare un
minimo di rapporto e di situazione affettiva con il padre e con la famiglia
paterna.”.
4. Il curatore speciale della prole nominato dal Tribunale ha così concluso:
“1) Affidare in modo esclusivo la minore alla madre;
2) Controparte_2
Sospendere gli incontri tra padre e figlia fino al completamento di un percorso di
responsabilità e consapevolezza del padre dei bisogni reali della figlia, non solo
sotto l'aspetto fisico ma, soprattutto, psicologico.”.
5. Il Pubblico Ministero in sede ha concluso chiedendo di disporre la sospensione della responsabilità genitoriale di e di Controparte_1
accogliere le domande formulate da parte ricorrente.
6. Audite le parti, con ordinanza del 25.1.2024 sono stati emessi i provvedimenti temporanei e urgenti.
7. Espletata indagine socio familiare a cura dei servizi sociali del Comune
di residenza della minore nonché consulenza tecnica d'ufficio, la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 28.3.2025,
previa concessione dei termini di cui all'art. 473bis.28 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Deve essere dichiarata, anzitutto, la separazione personale dei coniugi,
essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sui quali deve fondarsi il rapporto coniugale. Altrettanto
4 provata è la crisi del rapporto stesso, tanto da potersi escludere ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale.
2. Circa la causa della separazione, osserva il Collegio come parte ricorrente abbia esposto che ha posto in essere un contegno Controparte_1
offensivo e minatorio nei confronti della coniuge, nonché agito violenze dirette verso la figlia e il minore CP_2 Persona_1
2.1. Nella specie, ha esposto che: Parte_1
- “nell'anno 2022: in un'occasione il resistente ha sferrato un calcio al piccolo
perché stava piangendo e, chiamata dalla madre, è intervenuta la Polizia Per_1
ed il bambino è stato condotto dal pediatra che non ha fortunatamente riportato
traumi. A seguito di tale episodio, il resistente ha minacciato la moglie di
ritorsioni qualora lo avesse denunciato.”;
- “Nel mese di gennaio 2022, il marito ha aggredito fisicamente la coniuge
torcendole con forza la mano e fratturando il metacarpo.”
- “In data 30 marzo 2022: il resistente ha nuovamente colpito la moglie con calci e
pugni, causandole molteplici lividi sull'addome, sul petto e sul fianco.”;
- “Nel mese di luglio 2022: il Signor ha sferrato diversi calci con scarpe CP_1
“antiinfortunistica” sulle gambe della ricorrente, provocandole diversi lividi sulle
cosce.”;
- “In data 12 settembre 2023, la ricorrente ha chiesto al marito di firmarle alcune
deleghe scolastiche per la figlia e quest'ultimo di tutta risposta l'ha CP_2
insultata pesantemente, gridando: “non rompere i coglioni” e, contestualmente,
ha iniziato a lanciare oggetti in aria. Tale episodio è avvenuto alla presenza del
piccolo il quale ha iniziato a piangere e, purtroppo, il Signor ha Per_1 CP_1
preso un coltello puntandolo contro la moglie, rivolgendo al bambino le seguenti e
testuali parole: “non devi piangere sennò non vedrai più tua madre”.”;
- “La sera del 14 settembre 2023, il resistente, a fronte delle richieste della moglie
di condurre a letto la figlia che era stanca, l'ha colpita con un violento calcio, in
presenza dei due minori. Successivamente, la ricorrente ha preso in braccio la
5 piccola che stava piangendo e, a quel punto, il padre ha sferrato un pugno CP_2
verso la stessa figlia, insultando la coniuge che riusciva a scappare ed ha chiudersi
in bagno, contattando le Forze dell'Ordine. Durante il collegamento telefonico con
il 112, il resistente ha iniziato a spingere con forza la porta del bagno dove la
moglie si era rifugiata con i bambini, urlando ed imprecando;
la situazione non è
degenerata solo grazie all'intervento tempestivo delle Forze dell'Ordine.”;
- “Sempre in data 15 settembre 2023, l'istante ed i minori sono stati condotti
presso la struttura ospedaliera “Policlinico Umberto I”, dove alla Signora è Pt_1
stato diagnosticato: “aggressione, trauma contusivo parete addominale” con
prognosi di 10 giorni (doc. n. 6).”.
2.2. L'analitica esposizione di parte ricorrente di circostanze di fatto rivelatrici di contegno violento e abusante del resistente, posto in essere nei confronti sia della coniuge sia della prole, ha trovato riscontro negli atti prodotti in giudizio e relativi al procedimento penale promosso verso il cui esame nella presente sede, ove beninteso non si Controparte_1
tratta di accertare la penale rilevanza delle condotte addebitate, assume rilevanza, nell'àmbito del complessivo compendio probatorio, quale elemento apprezzabile dal Collegio onde valutare la sussistenza di violazioni dei doveri coniugali.
Ebbene, la coerenza e l'attendibilità di quanto esposto da parte ricorrente trae conferma, ai fini diazi rammentati qui rilevanti, dalle relazioni depositate dai servizi sociali nonché dal perspicuo e persuasivo apparato argomentativo dell'ordinanza applicativa di misura cautelare e del decreto di rinvio a giudizio emesso nei confronti di prodotti in Controparte_1
atti, risultando altresì corroborate dalla relazione del centro antiviolenza.
2.3. A fronte di tale convergente compendio documentale, parte resistente non ha offerto l'allegazione di specifiche circostanze di fatto e vieppiù
l'asseverazione di elementi idonei ad infirmare l'attendibilità
dell'esposizione di parte ricorrente, suffragata dai suindicati documenti.
6 2.4. Ciò posto, come noto, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ritiene che la pronuncia di addebito non possa fondarsi unicamente sul mero riscontro della violazione dei doveri che discendono dal vincolo matrimoniale, che sia invece necessario l'accertamento dell'effettiva idoneità della condotta a essere causa, non necessariamente unica ma comunque determinante, dell'intollerabilità della prosecuzione del rapporto (Cass. civ. 12.05.2017, n. 11929) e che il nesso possa escludersi presuntivamente allorquando la violazione intervenga nel contesto di una globale e consolidata crisi del rapporto (Cass. civ. 07.12.2007 n. 25618).
Pertanto, in capo a chi lamenta la violazione dei doveri coniugali e domanda la dichiarazione di addebito della separazione al coniuge,
incombe un doppio onere di prova: un primo concernente l'esistenza della violazione e un secondo riferito alla efficacia causale della stessa a determinare la domanda di separazione.
2.5. Ciò beninteso non contrasta con il condivisibile orientamento di legittimità avente per oggetto la valutazione dell'onere probatorio in tema di violazione dei doveri coniugali mediante condotte violente perpetrate ai danni del coniuge. Dette condotte, a motivo della particolare gravità della violazione dei doveri di cui all'art. 143 cod. civ., sono idonee non solo a fondare la pronuncia di separazione, ma altresì a fondare per sé sole,
quand'anche concentratesi in un unico episodio di violenza, la dichiarazione di addebitabilità all'autore. Sono inoltre insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell'altro coniuge e non rileva, neanche, la posteriorità delle stesse alla situazione di globale conflittualità fra coniugi (Cass. civ. n. 30721 del
29/11/2024).
2.6. L'onere della prova, ai soli fini della pronuncia della separazione e della dichiarazione di addebito, si affievolisce, pur non esaurendosi, in
7 favore di una presunzione relativa di idoneità (Cass. Civ. n. 7388 del 22
marzo 2017; Cass. civ. n. 27324 del 16 settembre 2022).
2.7. Deve conseguentemente, in applicazione dei richiamati princìpi e alla luce del suindicato compendio probatorio, dichiararsi l'addebito della separazione al marito Controparte_1
3. Per quanto attiene alle migliori condizioni di affidamento e frequentazione della prole, rileva il Collegio come nel presente giudizio sia stata esperita consulenza tecnica d'ufficio che è pervenuta all'esito del contraddittorio alle seguenti conclusioni.
“a. Quale sia lo stato psicologico e la personalità delle parti, con particolare
riferimento alla conflittualità fra i genitori ed alle possibili ricadute sul processo di
formazione della minore: la sig.ra presenta una strutturazione dell'Io Pt_1
adeguata con media compromissione, legata a situazioni traumatiche che hanno
indebolito la struttura armonica della personalità, evidenziando la presenza di
stati depressivi reattivi in un disturbo da stress post-traumatico. Il sig. CP_1
presenta un profilo con difficoltà di mentalizzazione, rigidità cognitive e di
adattamento che condizionano in maniera peggiorativa l'assetto affettivo e la
percezione dell'altro. La misura cautelare disposta nei confronti del sig. CP_1
nell'ambito del procedimento penale in capo allo stesso è rappresentativa del
livello di criticità presente nel nucleo familiare e dei relativi rischi evolutivi nello
sviluppo psichico della minore. le caratteristiche di personalità della madre,
nonostante le criticità attuali emerse, non interferiscono nello svolgimento
adeguato della funzione genitoriale e non compromettono il processo di
formazione della minore. Le caratteristiche di personalità del sig. per le sue CP_1
caratteristiche in merito alla capacità affettiva, possono compromettere il processo
di formazione della minore. b. Quali siano i rapporti della minore con entrambi i
genitori ed i relativi ambienti familiari, evidenziando eventuali situazioni di
disagio della stessa: mostra una buona ed adeguata relazione con la CP_2
madre. Non è stato possibile definire le caratteristiche tra il padre e la minore
8 poiché nei confronti del primo è stata disposta una misura cautelare che prevede il
divieto di avvicinamento alla minore. c. Se sussistano condotte della madre,
ovvero del padre, idonee a pregiudicare lo sviluppo psichico della minore, ovvero
ad ostacolare il rapporto con l'altro genitore: il rapporto tra la minore e il sig.
risulta pregiudicato a seguito delle condotte che hanno portato al CP_1
procedimento penale in capo allo stesso. Nella storia familiare non si riscontrano
condotte che abbiano portato ad ostacolare da parte della madre ovvero del padre il
rapporto con l'altro genitore. d. Se le odierne parti possiedano adeguate capacità
genitoriali, tenuto conto, in tal senso, della capacità di ciascuna di esse di
relazionarsi con l'altra nel superiore interesse della prole, di riconoscere le
esigenze della minore e di preservare la continuità delle relazioni parentali con
l'altro genitore, a tutela del diritto della figlia alla bigenitorialità e ad una crescita
equilibrata e serena: le condotte del sig. denunciate e la misura cautelare CP_1
disposta nei suoi confronti a seguito delle stesse, hanno inevitabilmente
determinato la condizione relazionale attuale tra i due genitori e, quindi,
compromesso la possibilità che essi possano coordinarsi reciprocamente nel
superiore interesse della minore. Analoga condizione si determina rispetto alla continuità delle relazioni parentali e alla bigenitorialità. e. Quali siano le migliori
condizioni di affido e di frequentazione della minore con riguardo a entrambi i
genitori: Osservando le caratteristiche di personalità e le capacità genitoriali di
entrambe le figure parentali, il sig. diversamente dalla sig.ra si CP_1 Pt_1
presenta clinicamente ed obiettivamente non adeguato e scarsamente tutelante il
benessere della minore, anche in considerazione delle allegazioni di violenza che,
seppur presunte, inserite nel contesto delle inadatte ed inadeguate capacità
affettive e genitoriali, nonché della condizione emotiva della minore,
contribuiscono a creare un pregiudizio rispetto alla tutela della stessa. La
valutazione della storia familiare, l'osservazione delle caratteristiche di personalità
e le capacità genitoriali di entrambe le figure parentali, determinano che il sig.
non si presenti come genitore tutelante il benessere e la sicurezza della CP_1
9 propria figlia. La mancanza di mentalizzazione, lo scarso investimento affettivo,
l'atteggiamento di distacco, l'energia non adeguatamente controllata, l'espressione
di verbalizzazioni e agiti aggressivi, come emerso dall'esame psicodiagnostico,
relativamente alla competenza genitoriale, appaiono pregiudizievoli per il rischio
evolutivo alla quale la minore può essere esposta. La sig.ra in Pt_1
considerazione di quanto emerso dalla storia familiare e individuale,
dall'osservazione della relazione con la minore e dalla valutazione delle
competenze genitoriali, si presenta come l'unico genitore tutelante il benessere e la
sicurezza della propria figlia e come l'unico genitore esclusivamente idoneo alla
crescita e alla cura della minore. Si ritiene opportuno che l'esclusività dell'affido
in capo alla madre sia rafforzata. Rispetto alla frequentazione padre/figlia, si
ritiene opportuno mantenere, al momento, la sospensione, poiché i fragili aspetti
emotivi osservati nella minore possono essere rappresentativi di difficoltà che
richiedono un'attenta ed approfondita valutazione per determinare la condizione
della bambina e la sua sostenibilità ad eventuali incontri in contesto protetto con
il padre. f. Se vi siano provvedimenti da adottare a tutela della minore: alla luce di
quanto evidenziato, si suggerisce una immediata valutazione degli aspetti
cognitivi ed emotivi della minore presso il TSMREE di riferimento. Si indica,
inoltre, l'attivazione di un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali sul nucleo
familiare materno, nonché di un percorso psicologico individuale per la sig.ra
che la sostenga nell'affrontare le difficoltà riportate, anche in relazione alle Pt_1
risorse psicoaffettive emerse in valutazione.”.
3.1. La relazione di consulenza tecnica d'ufficio ha altresì raggiunto le seguenti osservazioni conclusive:
“Rispetto alle caratteristiche di personalità, la sig.ra evidenzia una Pt_1
strutturazione dell'Io adeguata con media compromissione, legata a situazioni
traumatiche che hanno indebolito la struttura armonica della personalità,
evidenziando la presenza di stati depressivi reattivi in un disturbo da stress post-
traumatico. Riguardo aspetti che interessano la sig.ra presenta CP_2 Pt_1
10 caratteristiche di personalità che da un punto di vista affettivo si configurano
come risorsa nella capacità di costruire relazioni adeguate con la figlia e
soprattutto mostra la capacità di comprendere e cogliere, con atteggiamento
empatico i suoi stati e i suoi bisogni emotivi, riuscendo, pertanto, a darvi la giusta
risposta, come chiaramente emerge dalla valutazione dell'osservazione della
relazione diadica madre/figlia. La sig.ra si mostra un genitore Pt_1
adeguatamente capace di tutelare la figlia rispetto alle necessità di vita quotidiana
di superiore interesse, mostrandosi come l'unico genitore tutelante il benessere
della minore. Le sue caratteristiche personologiche, le consentono di identificarsi
nei bisogni emotivi della bambina e di interpretarli e di corrispondervi in maniera
appropriata. Rispetto al sig. emerge un profilo con difficoltà di CP_1
mentalizzazione, rigidità cognitive e di adattamento che condizionano in maniera peggiorativa l'assetto affettivo e la percezione dell'altro. Elemento critico è
rappresentato dalla manifestazione di un'affettività piuttosto limitata che
comporta la difficoltà a comprendere empaticamente l'altro e i suoi stati emotivi.
Nella relazione con la minore tutto ciò determina la mancata capacità di
comprendere ed accogliere i suoi bisogni, trovandone la giusta risoluzione.
Rispetto alla minore, sembra presentare una struttura identitaria, CP_2
compatibilmente con la giovane età, caratterizzata da schemi cognitivi, emotivi,
comportamentali non sempre adeguati e rimandanti una profonda sofferenza,
derivata dai tentativi di evitamento della bambina di argomentazioni che
presentano un contenuto per lei poco sostenibile. Si presenta come una bambina
indubbiamente intelligente e sensibile, che tende alla chiusura affettiva e alla
chiusura relazionale in assenza di informazioni chiare e coordinate definite. A
livello affettivo si evidenziano, quindi, alcune difficoltà relazionali in ambito
sociale, rispetto quindi alla capacità e alla necessità di creare legami con il mondo
dei pari. Rispetto alle criticità osservate, le condotte del sig. denunciate e la CP_1
misura cautelare disposta nei suoi confronti a seguito delle stesse, hanno
inevitabilmente determinato la condizione relazionale attuale tra i due genitori e,
11 quindi, compromesso la possibilità che essi possano coordinarsi reciprocamente
nell'interesse della minore. Le medesime condotte determinano che il sig. CP_1
non si presenti come genitore tutelante il benessere della minore, in
considerazione del pregiudizio che potrebbero costituire per la stessa. Rispetto alle
risorse, la figura materna si presenta come un riferimento affettivamente e
materialmente utile alla bambina, ma in considerazione degli stati depressivi
reattivi osservati e della presenza di un disturbo post-traumatico da stress
dipendente, si ritiene fondamentale che la sig.ra intraprenda un percorso Pt_1
psicologico individuale mirato non tanto alla ricostruzione di vicende connesse ad
un passato remoto che risulta privo di criticità, ma piuttosto alla situazione
attuale. In considerazione di una strutturazione dell'Io integra e adeguata, si può
supporre che tale angoscia sia legata ad eventi esterni e situazioni stressogene che
abbiano inciso negativamente nell'equilibrio psico-emotivo della donna. Si può
quindi escludere che tale situazione traumatica sia avvenuta in età evolutiva,
ovvero fino al termine dell'adolescenza poiché la formazione dell'identità del
soggetto appare integra e solida.”.
3.2. La relazione di consulenza tecnica d'ufficio, approfondita, coerente e immune da vizi logici, merita di essere condivisa dal Tribunale.
4. Quanto al regime di affidamento della prole, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità e merito, alla regola generale dell'affidamento condiviso può derogarsi ove la sua applicazione risulti
"contraria all'interesse del minore"; non avendo, peraltro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto,
con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo. La giurisprudenza, anche di merito, si è
espressa, per tali ragioni, in numerosi casi di affidamento esclusivo di minori che consentono, quindi, di poter determinare una tassonomia circa
12 le situazioni che legittimano la scelta dell'affidamento esclusivo o ne escludono l'utilità, come segue:
- il caso in cui il minore manifesti difficoltà di relazione con uno dei due genitori (Tribunale Messina, sez. I, 18/11/2011, n. 2023), o a fronte della sua radicata e persistente avversione, al punto di rifiutare anche solo di incontrarlo (Corte appello Napoli, 17/05/2006);
- il caso in cui uno dei genitori manifesti una incapacità di controllo dell'impulsività dell'agire, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia (Tribunale Roma, sez. I, 15/07/2016);
- in ragione dell'inidoneità di uno dei genitori che, con le sue cure eccessive, sottopone il bimbo ad uno stress continuo, non consentendogli una vita armonica e serena (Cassazione civile, sez. I, 19/05/2011, n. 11068);
- dinanzi alla costante violazione, da parte di uno dei genitori, delle modalità relative all'esercizio del diritto di visita, violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori, in modo tale da elidere la figura del genitore non collocatario e determinare un grave pregiudizio nello sviluppo psicofisico del figlio
(Tribunale di Caltanissetta, 30/12/2015; Tribunale di Catania, sez. I,
30/12/2014);
- in ragione del comportamento di un genitore, inadempiente per cospicuo lasso di tempo all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del figlio, e che aveva esercitato in modo discontinuo il diritto di visita (Cassazione civile, sez. I, 17/12/2009, n. 26587);
- il caso di disinteressamento, da parte di uno dei genitori, verso il minore
(Tribunale di Bologna, 17/04/2008), ad esempio qualora non abbia presenziato in momenti significativi per la sua esistenza (quali la nascita ed il battesimo) fino a rendersi irreperibile e rifiutando esplicitamente il ruolo genitoriale (Tribunale minorenni dell'Aquila, 08/06/2007);
13 - se uno dei genitori ha usato violenza nei confronti dell'altro alla presenza dei figli (Tribunale di Roma, sez. I, 27/01/2015, n.1821);
- il caso di perduranti problematiche di aggressività di uno dei genitori.
4.1. deve essere dunque affidata in via esclusiva Controparte_2
alla madre, la quale potrà adottare anche le decisioni di maggiore importanza nell'interesse della prole, atteso che è Parte_1
risultata, alla stregua dei convergenti esiti della relazione peritale e dell'indagine socio-familiare dei servizi sociali, figura capace di adeguate cura e accudimento nei confronti della prole, non essendo state allegate in modo specifico e circostanziato da parte resistente né altrimenti constando in atti rilevanti e concludenti elementi sulla cui base ritenere che la ricorrente non disponga di idonee risorse e competenze genitoriali, mentre l'affidamento condiviso anche al padre si rivela nel caso di specie pregiudizievole per gli interessi della minore, considerate le surrichiamate criticità emerse in sede di consulenza tecnica d'ufficio e i gravi fatti, riferiti in via diretta anche alla minore, di cui al paragrafo 2. e seguenti.
4.2. La minore avrà il suo domicilio e residenza prevalente presso la madre, con la quale del resto convive dalla disgregazione del consorzio familiare, nella sua attuale abitazione.
5. La gravità delle menzionate condotte e il carattere pregiudizievole per lo sviluppo della minore riferibile a le cui competenze Controparte_1
genitoriali sono risultate compromesse secondo la perspicua e approfondita valutazione del consulente tecnico d'ufficio, rendono necessario disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale di nei confronti e nel superiore interesse di Controparte_1
secondo i canoni di gradualità e proporzionalità Controparte_2
dell'intervento ai sensi dell'art. 333 cod. civ. e dell'art. 8 Cedu (Cass., Sez.
I, 2 febbraio 2023, n. 3272), ciò che è stato domandato nel presente giudizio da parte ricorrente e dal P.M. in sede.
14 6. In accoglimento di quanto domandato da parte ricorrente, dal curatore speciale della prole e dal P.M. in sede, conformemente alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, deve essere allo stato sospesa la frequentazione tra figlia minore e padre, atteso che quest'ultimo non dispone all'attualità di risorse genitoriali idonee ad assicurare che la frequentazione con la figlia non dispieghi conseguenze pregiudizievoli per il processo di sviluppo psicofisico della minore.
6.1. Risulta invece tardiva la domanda, formulata per la prima volta da parte resistente in sede di precisazione delle conclusioni, volta ad introdurre un regime di frequentazione tra minore e zii del ramo paterno.
7. Alla luce di quanto emerso dagli atti processuali e dalla relazione peritale, Asl del Distretto Sanitario competente per territorio dovrà
effettuare, a sostegno della minore, una valutazione psicodiagnostica, e predisporre, se del caso, un percorso di sostegno psicologico per la stessa.
7.1. Considerata la delicatezza della situazione della prole, i servizi sociali del Comune di residenza della minore sono incaricati del monitoraggio,
dell'assistenza e del supporto al nucleo familiare.
8. Quanto agli aspetti economici, ritiene il Collegio che il padre debba contribuire al mantenimento della figlia minore versando alla madre la somma mensile di euro 350,00 con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e fermi i provvedimenti vigenti in corso di causa,
rivalutabile secondo gli indici Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate secondo il protocollo siglato dal Tribunale di
Tivoli, sostenute nell'interesse della figlia.
8.1. La determinazione del contributo suindicato si motiva alla luce della collocazione prevalente della minore, della sospensione della frequentazione tra padre e figlia e dunque della concentrazione dei tempi di vita della minore presso la madre, con conseguente sostenimento in via diretta da parte di quest'ultima dei relativi oneri, dell'età della prole e
15 delle relative esigenze, nonché della capacità economica e reddituale delle parti per come rappresentata (la ricorrente ha dichiarato di essere attualmente assunta con contratto a tempo indeterminato come cameriera ai piani, con stipendio di euro 1.400,00 mensili;
il resistente, che ha affermato d'aver conseguito il diploma di autista meccanico in Romania,
ha altresì dichiarato di svolgere lavori occasionali e d'esser stato in precedenza operaio nel settore del recupero materiali ferrosi, nonché di guadagnare la somma di euro 600/800 netti circa al mese), del contributo indefettibile dovuto per il mantenimento della prole, nonché del principio di proporzionalità (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013,
Rv. 627982 – 01; Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020, Rv.
658723 – 01; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4811 del
01/03/2018, Rv. 647894 – 01).
9. La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
9.1. Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di e in Parte_1 Controparte_1
solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Satu Mare Controparte_1
(Romania) in data 5 settembre 2019;
- dichiara l'addebito della separazione a Controparte_1
- dispone la sospensione di dall'esercizio della Controparte_1
responsabilità genitoriale nei confronti di Controparte_2
16 - affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, Controparte_2
la quale potrà adottare anche le decisioni di maggiore rilevanza nell'interesse della prole;
- avrà il suo domicilio e residenza prevalente Controparte_2
presso la madre sua attuale abitazione;
- sospende la frequentazione tra e Controparte_1 Controparte_2
- i Servizi Sociali del Comune di residenza della minore dovranno prendere in carico il nucleo familiare di e svolgere Controparte_2
azioni di monitoraggio, assistenza e supporto;
- dispone che la Asl del Distretto Sanitario competente per territorio effettui, a sostegno di una valutazione Controparte_2
psicodiagnostica, e predisponga, se del caso, un percorso di sostegno psicologico per la stessa;
- fermi per il passato i provvedimenti assunti in corso di causa,
[...]
contribuirà al mantenimento della figlia minore corrispondendo CP_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro Parte_1
350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50%
delle spese straordinarie individuate come da protocollo di intesa vigente presso il Tribunale di Tivoli;
- respinge ogni altra domanda;
- compensa tra le parti le spese del giudizio;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di Parte_1
e in solido. Controparte_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.7.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Michele Cappai Presidente
dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel.
dott. Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 4063 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione con ordinanza del
28.3.2025, vertente
TRA
, con gli avv.ti Arianna Moccia e Claudia Parte_1
IO
RICORRENTE
E
con l'avv. Giancarlo Germani Controparte_1
RESISTENTE
E
, con il curatore speciale avv. Chiara Controparte_2
Borromeo
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
oggetto: separazione giudiziale
1 conclusioni: come da note di trattazione scritta in atti
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. ha domandato all'intestato Tribunale la Parte_1
pronuncia della separazione con addebito al coniuge, con Controparte_1
il quale ha contratto matrimonio in Satu Mare (Romania) in data 5
settembre 2019, precisando che dall'unione tra le parti è nata la figlia in data 22 agosto 2018 e che la ricorrente è altresì Controparte_2
madre di , nato in data [...] da diversa relazione. Persona_1
2. Parte ricorrente ha così definitivamente articolato le proprie conclusioni:
“Nel rispetto del termine assegnato dall'Ill.mo Tribunale adito, con il presente
atto la Signora così precisa le proprie conclusioni e Parte_1
richieste chiedendo all'Ill.mo Tribunale di pronunciare la separazione personale
dei coniugi con addebito al marito alle seguenti condizioni: 1) Disporre il c.d.
affido super esclusivo della figlia minore alla madre, con esercizio esclusivo in
capo a quest'ultima della responsabilità genitoriale e con possibilità per la madre
di adottare tutte le scelte in ordine alla straordinaria ed ordinaria
amministrazione per la minore;
2) disporre il collocamento della minore presso la
madre nell'abitazione sita in Monterotondo in Via Giovanni XXIII n. 19; 3)
disporre l'assegnazione della casa coniugale condotta in locazione sita in
Monterotondo, alla via Papa Giovanni XXIII n. 19 alla Signora con Pt_1
quanto in essa contenuto;
4) in via principale: in ordine alle frequentazione del
padre con la minore si aderisce totalmente alle richieste avanzate dal CTU nel
corpo della relazione peritale depositata in data 5 luglio 2024: “Rispetto alla
frequentazione padre/figlia, si ritiene opportuno mantenere, al momento, la
sospensione, poiché i fragili aspetti emotivi osservati nella minore possono essere
rappresentativi di difficoltà che richiedono un'attenta ed approfondita valutazione
per determinare la condizione della bambina e la sua sostenibilità ad eventuali
incontri in contesto protetto con il padre”, insistendo per il loro integrale
2 accoglimento; 5) In subordine: in caso di mancato accoglimento della domanda
principale, si chiede all'Ill.mo Tribunale adito di sospendere gli incontri del padre
con la minore e nelle more prescrivere allo stesso di effettuare un percorso di
sostegno alla genitorialità nonché un percorso psicoterapico individuale. Disporre
gli incontri protetti del padre con la minore solo all'esito positivo del per-corso
terapeutico individuale del padre e di sostegno alla genitorialità di cui sopra;
6)
determinare a carico del Signor l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un CP_1
importo mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento della figlia, a far data
dalla domanda ed entro il giorno 5 di ogni mese, con adeguamento automatico
annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall'ISTAT, oltre il 50%
delle spese straordinarie per la bambina come previste e disciplinate dal protocollo
del Tribunale di Tivol;
7) si riportano le richieste istruttorie rassegnate con il
ricorso introduttivo da qui intendersi integralmente richiamate e trascritte;
8) si
chiede il rigetto di tutte le istanze e richieste formulate dalla controparte, in
quanto irrilevanti ai fini del presente procedimento, nonché infondate. Con
vittoria spese, competenze ed onorari del presente procedimento.”.
3. Si è costituito in giudizio il quale ha contestato quanto Controparte_1
dedotto da parte ricorrente e così concluso: “Non ci si oppone alla conferma
dei provvedimenti presidenziali ad eccezion fatta che per l'affido esclusivo alla
madre della minore almeno sino a quando non sarà verificato il CP_2
tipo di rapporto che la predetta ha in essere con il suo ex sia dal Persona_2
punto di vista psicologico che di morbosa dipendenza dal predetto, considerato che
il ha posto in essere gravi comportamenti a sfondo sessuale nei Persona_2
confronti dellla figlia maggiore del Si insiste pertanto nel richiedere il CP_1
supplemento di CTU sulla persona di per i motivi innanzi Parte_1
esposti e nelle richieste istruttorie avanzate in sede di precisazione delle
conclusioni :prova per testi su 4 capitoli di prova con la teste indicata sig.ra
. Si chiede infine che il Tribunale specifichi modi e tempi con i Testimone_1
quali il possa vedere la figlia minore, con le modalità che saranno ritenute CP_1
3 opportune autorizzando il a poter inviare dei regali alla figlia nelle feste, CP_1
considerato che anche i servizi sociali hanno evitato di intervenire, pur sollecitati
dal sottoscritto legale, per far consegnare dei doni di Natale alla piccola CP_2
sicuramente incolpevole di questa situazione e che si chiederà ,dopo oltre
[...]
un anno e mezzo che fine abbia fatta il padre. Si chiede inoltre che il Tribunale
disponga modalità e tempi con i quali gli zii della minore CP_2
(fratello e sorelle del possano vedere e visitare la bambina che hanno potuto CP_1
visitare una sola volta in un anno e mezzo alla presenza degli assistenti sociali.
Tali richieste sono avanzate nell'esclusivo interesse della minore a conservare un
minimo di rapporto e di situazione affettiva con il padre e con la famiglia
paterna.”.
4. Il curatore speciale della prole nominato dal Tribunale ha così concluso:
“1) Affidare in modo esclusivo la minore alla madre;
2) Controparte_2
Sospendere gli incontri tra padre e figlia fino al completamento di un percorso di
responsabilità e consapevolezza del padre dei bisogni reali della figlia, non solo
sotto l'aspetto fisico ma, soprattutto, psicologico.”.
5. Il Pubblico Ministero in sede ha concluso chiedendo di disporre la sospensione della responsabilità genitoriale di e di Controparte_1
accogliere le domande formulate da parte ricorrente.
6. Audite le parti, con ordinanza del 25.1.2024 sono stati emessi i provvedimenti temporanei e urgenti.
7. Espletata indagine socio familiare a cura dei servizi sociali del Comune
di residenza della minore nonché consulenza tecnica d'ufficio, la causa è
stata rimessa al Collegio per la decisione con ordinanza del 28.3.2025,
previa concessione dei termini di cui all'art. 473bis.28 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Deve essere dichiarata, anzitutto, la separazione personale dei coniugi,
essendo risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sui quali deve fondarsi il rapporto coniugale. Altrettanto
4 provata è la crisi del rapporto stesso, tanto da potersi escludere ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale.
2. Circa la causa della separazione, osserva il Collegio come parte ricorrente abbia esposto che ha posto in essere un contegno Controparte_1
offensivo e minatorio nei confronti della coniuge, nonché agito violenze dirette verso la figlia e il minore CP_2 Persona_1
2.1. Nella specie, ha esposto che: Parte_1
- “nell'anno 2022: in un'occasione il resistente ha sferrato un calcio al piccolo
perché stava piangendo e, chiamata dalla madre, è intervenuta la Polizia Per_1
ed il bambino è stato condotto dal pediatra che non ha fortunatamente riportato
traumi. A seguito di tale episodio, il resistente ha minacciato la moglie di
ritorsioni qualora lo avesse denunciato.”;
- “Nel mese di gennaio 2022, il marito ha aggredito fisicamente la coniuge
torcendole con forza la mano e fratturando il metacarpo.”
- “In data 30 marzo 2022: il resistente ha nuovamente colpito la moglie con calci e
pugni, causandole molteplici lividi sull'addome, sul petto e sul fianco.”;
- “Nel mese di luglio 2022: il Signor ha sferrato diversi calci con scarpe CP_1
“antiinfortunistica” sulle gambe della ricorrente, provocandole diversi lividi sulle
cosce.”;
- “In data 12 settembre 2023, la ricorrente ha chiesto al marito di firmarle alcune
deleghe scolastiche per la figlia e quest'ultimo di tutta risposta l'ha CP_2
insultata pesantemente, gridando: “non rompere i coglioni” e, contestualmente,
ha iniziato a lanciare oggetti in aria. Tale episodio è avvenuto alla presenza del
piccolo il quale ha iniziato a piangere e, purtroppo, il Signor ha Per_1 CP_1
preso un coltello puntandolo contro la moglie, rivolgendo al bambino le seguenti e
testuali parole: “non devi piangere sennò non vedrai più tua madre”.”;
- “La sera del 14 settembre 2023, il resistente, a fronte delle richieste della moglie
di condurre a letto la figlia che era stanca, l'ha colpita con un violento calcio, in
presenza dei due minori. Successivamente, la ricorrente ha preso in braccio la
5 piccola che stava piangendo e, a quel punto, il padre ha sferrato un pugno CP_2
verso la stessa figlia, insultando la coniuge che riusciva a scappare ed ha chiudersi
in bagno, contattando le Forze dell'Ordine. Durante il collegamento telefonico con
il 112, il resistente ha iniziato a spingere con forza la porta del bagno dove la
moglie si era rifugiata con i bambini, urlando ed imprecando;
la situazione non è
degenerata solo grazie all'intervento tempestivo delle Forze dell'Ordine.”;
- “Sempre in data 15 settembre 2023, l'istante ed i minori sono stati condotti
presso la struttura ospedaliera “Policlinico Umberto I”, dove alla Signora è Pt_1
stato diagnosticato: “aggressione, trauma contusivo parete addominale” con
prognosi di 10 giorni (doc. n. 6).”.
2.2. L'analitica esposizione di parte ricorrente di circostanze di fatto rivelatrici di contegno violento e abusante del resistente, posto in essere nei confronti sia della coniuge sia della prole, ha trovato riscontro negli atti prodotti in giudizio e relativi al procedimento penale promosso verso il cui esame nella presente sede, ove beninteso non si Controparte_1
tratta di accertare la penale rilevanza delle condotte addebitate, assume rilevanza, nell'àmbito del complessivo compendio probatorio, quale elemento apprezzabile dal Collegio onde valutare la sussistenza di violazioni dei doveri coniugali.
Ebbene, la coerenza e l'attendibilità di quanto esposto da parte ricorrente trae conferma, ai fini diazi rammentati qui rilevanti, dalle relazioni depositate dai servizi sociali nonché dal perspicuo e persuasivo apparato argomentativo dell'ordinanza applicativa di misura cautelare e del decreto di rinvio a giudizio emesso nei confronti di prodotti in Controparte_1
atti, risultando altresì corroborate dalla relazione del centro antiviolenza.
2.3. A fronte di tale convergente compendio documentale, parte resistente non ha offerto l'allegazione di specifiche circostanze di fatto e vieppiù
l'asseverazione di elementi idonei ad infirmare l'attendibilità
dell'esposizione di parte ricorrente, suffragata dai suindicati documenti.
6 2.4. Ciò posto, come noto, l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità ritiene che la pronuncia di addebito non possa fondarsi unicamente sul mero riscontro della violazione dei doveri che discendono dal vincolo matrimoniale, che sia invece necessario l'accertamento dell'effettiva idoneità della condotta a essere causa, non necessariamente unica ma comunque determinante, dell'intollerabilità della prosecuzione del rapporto (Cass. civ. 12.05.2017, n. 11929) e che il nesso possa escludersi presuntivamente allorquando la violazione intervenga nel contesto di una globale e consolidata crisi del rapporto (Cass. civ. 07.12.2007 n. 25618).
Pertanto, in capo a chi lamenta la violazione dei doveri coniugali e domanda la dichiarazione di addebito della separazione al coniuge,
incombe un doppio onere di prova: un primo concernente l'esistenza della violazione e un secondo riferito alla efficacia causale della stessa a determinare la domanda di separazione.
2.5. Ciò beninteso non contrasta con il condivisibile orientamento di legittimità avente per oggetto la valutazione dell'onere probatorio in tema di violazione dei doveri coniugali mediante condotte violente perpetrate ai danni del coniuge. Dette condotte, a motivo della particolare gravità della violazione dei doveri di cui all'art. 143 cod. civ., sono idonee non solo a fondare la pronuncia di separazione, ma altresì a fondare per sé sole,
quand'anche concentratesi in un unico episodio di violenza, la dichiarazione di addebitabilità all'autore. Sono inoltre insuscettibili di essere poste a fondamento del giudizio di comparazione con le condotte dell'altro coniuge e non rileva, neanche, la posteriorità delle stesse alla situazione di globale conflittualità fra coniugi (Cass. civ. n. 30721 del
29/11/2024).
2.6. L'onere della prova, ai soli fini della pronuncia della separazione e della dichiarazione di addebito, si affievolisce, pur non esaurendosi, in
7 favore di una presunzione relativa di idoneità (Cass. Civ. n. 7388 del 22
marzo 2017; Cass. civ. n. 27324 del 16 settembre 2022).
2.7. Deve conseguentemente, in applicazione dei richiamati princìpi e alla luce del suindicato compendio probatorio, dichiararsi l'addebito della separazione al marito Controparte_1
3. Per quanto attiene alle migliori condizioni di affidamento e frequentazione della prole, rileva il Collegio come nel presente giudizio sia stata esperita consulenza tecnica d'ufficio che è pervenuta all'esito del contraddittorio alle seguenti conclusioni.
“a. Quale sia lo stato psicologico e la personalità delle parti, con particolare
riferimento alla conflittualità fra i genitori ed alle possibili ricadute sul processo di
formazione della minore: la sig.ra presenta una strutturazione dell'Io Pt_1
adeguata con media compromissione, legata a situazioni traumatiche che hanno
indebolito la struttura armonica della personalità, evidenziando la presenza di
stati depressivi reattivi in un disturbo da stress post-traumatico. Il sig. CP_1
presenta un profilo con difficoltà di mentalizzazione, rigidità cognitive e di
adattamento che condizionano in maniera peggiorativa l'assetto affettivo e la
percezione dell'altro. La misura cautelare disposta nei confronti del sig. CP_1
nell'ambito del procedimento penale in capo allo stesso è rappresentativa del
livello di criticità presente nel nucleo familiare e dei relativi rischi evolutivi nello
sviluppo psichico della minore. le caratteristiche di personalità della madre,
nonostante le criticità attuali emerse, non interferiscono nello svolgimento
adeguato della funzione genitoriale e non compromettono il processo di
formazione della minore. Le caratteristiche di personalità del sig. per le sue CP_1
caratteristiche in merito alla capacità affettiva, possono compromettere il processo
di formazione della minore. b. Quali siano i rapporti della minore con entrambi i
genitori ed i relativi ambienti familiari, evidenziando eventuali situazioni di
disagio della stessa: mostra una buona ed adeguata relazione con la CP_2
madre. Non è stato possibile definire le caratteristiche tra il padre e la minore
8 poiché nei confronti del primo è stata disposta una misura cautelare che prevede il
divieto di avvicinamento alla minore. c. Se sussistano condotte della madre,
ovvero del padre, idonee a pregiudicare lo sviluppo psichico della minore, ovvero
ad ostacolare il rapporto con l'altro genitore: il rapporto tra la minore e il sig.
risulta pregiudicato a seguito delle condotte che hanno portato al CP_1
procedimento penale in capo allo stesso. Nella storia familiare non si riscontrano
condotte che abbiano portato ad ostacolare da parte della madre ovvero del padre il
rapporto con l'altro genitore. d. Se le odierne parti possiedano adeguate capacità
genitoriali, tenuto conto, in tal senso, della capacità di ciascuna di esse di
relazionarsi con l'altra nel superiore interesse della prole, di riconoscere le
esigenze della minore e di preservare la continuità delle relazioni parentali con
l'altro genitore, a tutela del diritto della figlia alla bigenitorialità e ad una crescita
equilibrata e serena: le condotte del sig. denunciate e la misura cautelare CP_1
disposta nei suoi confronti a seguito delle stesse, hanno inevitabilmente
determinato la condizione relazionale attuale tra i due genitori e, quindi,
compromesso la possibilità che essi possano coordinarsi reciprocamente nel
superiore interesse della minore. Analoga condizione si determina rispetto alla continuità delle relazioni parentali e alla bigenitorialità. e. Quali siano le migliori
condizioni di affido e di frequentazione della minore con riguardo a entrambi i
genitori: Osservando le caratteristiche di personalità e le capacità genitoriali di
entrambe le figure parentali, il sig. diversamente dalla sig.ra si CP_1 Pt_1
presenta clinicamente ed obiettivamente non adeguato e scarsamente tutelante il
benessere della minore, anche in considerazione delle allegazioni di violenza che,
seppur presunte, inserite nel contesto delle inadatte ed inadeguate capacità
affettive e genitoriali, nonché della condizione emotiva della minore,
contribuiscono a creare un pregiudizio rispetto alla tutela della stessa. La
valutazione della storia familiare, l'osservazione delle caratteristiche di personalità
e le capacità genitoriali di entrambe le figure parentali, determinano che il sig.
non si presenti come genitore tutelante il benessere e la sicurezza della CP_1
9 propria figlia. La mancanza di mentalizzazione, lo scarso investimento affettivo,
l'atteggiamento di distacco, l'energia non adeguatamente controllata, l'espressione
di verbalizzazioni e agiti aggressivi, come emerso dall'esame psicodiagnostico,
relativamente alla competenza genitoriale, appaiono pregiudizievoli per il rischio
evolutivo alla quale la minore può essere esposta. La sig.ra in Pt_1
considerazione di quanto emerso dalla storia familiare e individuale,
dall'osservazione della relazione con la minore e dalla valutazione delle
competenze genitoriali, si presenta come l'unico genitore tutelante il benessere e la
sicurezza della propria figlia e come l'unico genitore esclusivamente idoneo alla
crescita e alla cura della minore. Si ritiene opportuno che l'esclusività dell'affido
in capo alla madre sia rafforzata. Rispetto alla frequentazione padre/figlia, si
ritiene opportuno mantenere, al momento, la sospensione, poiché i fragili aspetti
emotivi osservati nella minore possono essere rappresentativi di difficoltà che
richiedono un'attenta ed approfondita valutazione per determinare la condizione
della bambina e la sua sostenibilità ad eventuali incontri in contesto protetto con
il padre. f. Se vi siano provvedimenti da adottare a tutela della minore: alla luce di
quanto evidenziato, si suggerisce una immediata valutazione degli aspetti
cognitivi ed emotivi della minore presso il TSMREE di riferimento. Si indica,
inoltre, l'attivazione di un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali sul nucleo
familiare materno, nonché di un percorso psicologico individuale per la sig.ra
che la sostenga nell'affrontare le difficoltà riportate, anche in relazione alle Pt_1
risorse psicoaffettive emerse in valutazione.”.
3.1. La relazione di consulenza tecnica d'ufficio ha altresì raggiunto le seguenti osservazioni conclusive:
“Rispetto alle caratteristiche di personalità, la sig.ra evidenzia una Pt_1
strutturazione dell'Io adeguata con media compromissione, legata a situazioni
traumatiche che hanno indebolito la struttura armonica della personalità,
evidenziando la presenza di stati depressivi reattivi in un disturbo da stress post-
traumatico. Riguardo aspetti che interessano la sig.ra presenta CP_2 Pt_1
10 caratteristiche di personalità che da un punto di vista affettivo si configurano
come risorsa nella capacità di costruire relazioni adeguate con la figlia e
soprattutto mostra la capacità di comprendere e cogliere, con atteggiamento
empatico i suoi stati e i suoi bisogni emotivi, riuscendo, pertanto, a darvi la giusta
risposta, come chiaramente emerge dalla valutazione dell'osservazione della
relazione diadica madre/figlia. La sig.ra si mostra un genitore Pt_1
adeguatamente capace di tutelare la figlia rispetto alle necessità di vita quotidiana
di superiore interesse, mostrandosi come l'unico genitore tutelante il benessere
della minore. Le sue caratteristiche personologiche, le consentono di identificarsi
nei bisogni emotivi della bambina e di interpretarli e di corrispondervi in maniera
appropriata. Rispetto al sig. emerge un profilo con difficoltà di CP_1
mentalizzazione, rigidità cognitive e di adattamento che condizionano in maniera peggiorativa l'assetto affettivo e la percezione dell'altro. Elemento critico è
rappresentato dalla manifestazione di un'affettività piuttosto limitata che
comporta la difficoltà a comprendere empaticamente l'altro e i suoi stati emotivi.
Nella relazione con la minore tutto ciò determina la mancata capacità di
comprendere ed accogliere i suoi bisogni, trovandone la giusta risoluzione.
Rispetto alla minore, sembra presentare una struttura identitaria, CP_2
compatibilmente con la giovane età, caratterizzata da schemi cognitivi, emotivi,
comportamentali non sempre adeguati e rimandanti una profonda sofferenza,
derivata dai tentativi di evitamento della bambina di argomentazioni che
presentano un contenuto per lei poco sostenibile. Si presenta come una bambina
indubbiamente intelligente e sensibile, che tende alla chiusura affettiva e alla
chiusura relazionale in assenza di informazioni chiare e coordinate definite. A
livello affettivo si evidenziano, quindi, alcune difficoltà relazionali in ambito
sociale, rispetto quindi alla capacità e alla necessità di creare legami con il mondo
dei pari. Rispetto alle criticità osservate, le condotte del sig. denunciate e la CP_1
misura cautelare disposta nei suoi confronti a seguito delle stesse, hanno
inevitabilmente determinato la condizione relazionale attuale tra i due genitori e,
11 quindi, compromesso la possibilità che essi possano coordinarsi reciprocamente
nell'interesse della minore. Le medesime condotte determinano che il sig. CP_1
non si presenti come genitore tutelante il benessere della minore, in
considerazione del pregiudizio che potrebbero costituire per la stessa. Rispetto alle
risorse, la figura materna si presenta come un riferimento affettivamente e
materialmente utile alla bambina, ma in considerazione degli stati depressivi
reattivi osservati e della presenza di un disturbo post-traumatico da stress
dipendente, si ritiene fondamentale che la sig.ra intraprenda un percorso Pt_1
psicologico individuale mirato non tanto alla ricostruzione di vicende connesse ad
un passato remoto che risulta privo di criticità, ma piuttosto alla situazione
attuale. In considerazione di una strutturazione dell'Io integra e adeguata, si può
supporre che tale angoscia sia legata ad eventi esterni e situazioni stressogene che
abbiano inciso negativamente nell'equilibrio psico-emotivo della donna. Si può
quindi escludere che tale situazione traumatica sia avvenuta in età evolutiva,
ovvero fino al termine dell'adolescenza poiché la formazione dell'identità del
soggetto appare integra e solida.”.
3.2. La relazione di consulenza tecnica d'ufficio, approfondita, coerente e immune da vizi logici, merita di essere condivisa dal Tribunale.
4. Quanto al regime di affidamento della prole, alla stregua della consolidata giurisprudenza di legittimità e merito, alla regola generale dell'affidamento condiviso può derogarsi ove la sua applicazione risulti
"contraria all'interesse del minore"; non avendo, peraltro, il legislatore ritenuto di tipizzare le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del Giudice nel caso concreto,
con riferimento alla peculiarità della fattispecie che giustifichi, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo. La giurisprudenza, anche di merito, si è
espressa, per tali ragioni, in numerosi casi di affidamento esclusivo di minori che consentono, quindi, di poter determinare una tassonomia circa
12 le situazioni che legittimano la scelta dell'affidamento esclusivo o ne escludono l'utilità, come segue:
- il caso in cui il minore manifesti difficoltà di relazione con uno dei due genitori (Tribunale Messina, sez. I, 18/11/2011, n. 2023), o a fronte della sua radicata e persistente avversione, al punto di rifiutare anche solo di incontrarlo (Corte appello Napoli, 17/05/2006);
- il caso in cui uno dei genitori manifesti una incapacità di controllo dell'impulsività dell'agire, anche se tale impulsività non sia riferibile direttamente ad una psicopatologia (Tribunale Roma, sez. I, 15/07/2016);
- in ragione dell'inidoneità di uno dei genitori che, con le sue cure eccessive, sottopone il bimbo ad uno stress continuo, non consentendogli una vita armonica e serena (Cassazione civile, sez. I, 19/05/2011, n. 11068);
- dinanzi alla costante violazione, da parte di uno dei genitori, delle modalità relative all'esercizio del diritto di visita, violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori, in modo tale da elidere la figura del genitore non collocatario e determinare un grave pregiudizio nello sviluppo psicofisico del figlio
(Tribunale di Caltanissetta, 30/12/2015; Tribunale di Catania, sez. I,
30/12/2014);
- in ragione del comportamento di un genitore, inadempiente per cospicuo lasso di tempo all'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore del figlio, e che aveva esercitato in modo discontinuo il diritto di visita (Cassazione civile, sez. I, 17/12/2009, n. 26587);
- il caso di disinteressamento, da parte di uno dei genitori, verso il minore
(Tribunale di Bologna, 17/04/2008), ad esempio qualora non abbia presenziato in momenti significativi per la sua esistenza (quali la nascita ed il battesimo) fino a rendersi irreperibile e rifiutando esplicitamente il ruolo genitoriale (Tribunale minorenni dell'Aquila, 08/06/2007);
13 - se uno dei genitori ha usato violenza nei confronti dell'altro alla presenza dei figli (Tribunale di Roma, sez. I, 27/01/2015, n.1821);
- il caso di perduranti problematiche di aggressività di uno dei genitori.
4.1. deve essere dunque affidata in via esclusiva Controparte_2
alla madre, la quale potrà adottare anche le decisioni di maggiore importanza nell'interesse della prole, atteso che è Parte_1
risultata, alla stregua dei convergenti esiti della relazione peritale e dell'indagine socio-familiare dei servizi sociali, figura capace di adeguate cura e accudimento nei confronti della prole, non essendo state allegate in modo specifico e circostanziato da parte resistente né altrimenti constando in atti rilevanti e concludenti elementi sulla cui base ritenere che la ricorrente non disponga di idonee risorse e competenze genitoriali, mentre l'affidamento condiviso anche al padre si rivela nel caso di specie pregiudizievole per gli interessi della minore, considerate le surrichiamate criticità emerse in sede di consulenza tecnica d'ufficio e i gravi fatti, riferiti in via diretta anche alla minore, di cui al paragrafo 2. e seguenti.
4.2. La minore avrà il suo domicilio e residenza prevalente presso la madre, con la quale del resto convive dalla disgregazione del consorzio familiare, nella sua attuale abitazione.
5. La gravità delle menzionate condotte e il carattere pregiudizievole per lo sviluppo della minore riferibile a le cui competenze Controparte_1
genitoriali sono risultate compromesse secondo la perspicua e approfondita valutazione del consulente tecnico d'ufficio, rendono necessario disporre la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale di nei confronti e nel superiore interesse di Controparte_1
secondo i canoni di gradualità e proporzionalità Controparte_2
dell'intervento ai sensi dell'art. 333 cod. civ. e dell'art. 8 Cedu (Cass., Sez.
I, 2 febbraio 2023, n. 3272), ciò che è stato domandato nel presente giudizio da parte ricorrente e dal P.M. in sede.
14 6. In accoglimento di quanto domandato da parte ricorrente, dal curatore speciale della prole e dal P.M. in sede, conformemente alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, deve essere allo stato sospesa la frequentazione tra figlia minore e padre, atteso che quest'ultimo non dispone all'attualità di risorse genitoriali idonee ad assicurare che la frequentazione con la figlia non dispieghi conseguenze pregiudizievoli per il processo di sviluppo psicofisico della minore.
6.1. Risulta invece tardiva la domanda, formulata per la prima volta da parte resistente in sede di precisazione delle conclusioni, volta ad introdurre un regime di frequentazione tra minore e zii del ramo paterno.
7. Alla luce di quanto emerso dagli atti processuali e dalla relazione peritale, Asl del Distretto Sanitario competente per territorio dovrà
effettuare, a sostegno della minore, una valutazione psicodiagnostica, e predisporre, se del caso, un percorso di sostegno psicologico per la stessa.
7.1. Considerata la delicatezza della situazione della prole, i servizi sociali del Comune di residenza della minore sono incaricati del monitoraggio,
dell'assistenza e del supporto al nucleo familiare.
8. Quanto agli aspetti economici, ritiene il Collegio che il padre debba contribuire al mantenimento della figlia minore versando alla madre la somma mensile di euro 350,00 con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza e fermi i provvedimenti vigenti in corso di causa,
rivalutabile secondo gli indici Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie, individuate secondo il protocollo siglato dal Tribunale di
Tivoli, sostenute nell'interesse della figlia.
8.1. La determinazione del contributo suindicato si motiva alla luce della collocazione prevalente della minore, della sospensione della frequentazione tra padre e figlia e dunque della concentrazione dei tempi di vita della minore presso la madre, con conseguente sostenimento in via diretta da parte di quest'ultima dei relativi oneri, dell'età della prole e
15 delle relative esigenze, nonché della capacità economica e reddituale delle parti per come rappresentata (la ricorrente ha dichiarato di essere attualmente assunta con contratto a tempo indeterminato come cameriera ai piani, con stipendio di euro 1.400,00 mensili;
il resistente, che ha affermato d'aver conseguito il diploma di autista meccanico in Romania,
ha altresì dichiarato di svolgere lavori occasionali e d'esser stato in precedenza operaio nel settore del recupero materiali ferrosi, nonché di guadagnare la somma di euro 600/800 netti circa al mese), del contributo indefettibile dovuto per il mantenimento della prole, nonché del principio di proporzionalità (cfr. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 17089 del 10/07/2013,
Rv. 627982 – 01; Cass. civ. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 19299 del 16/09/2020, Rv.
658723 – 01; nello stesso senso, Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4811 del
01/03/2018, Rv. 647894 – 01).
9. La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
9.1. Le spese di C.T.U., liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di e in Parte_1 Controparte_1
solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Satu Mare Controparte_1
(Romania) in data 5 settembre 2019;
- dichiara l'addebito della separazione a Controparte_1
- dispone la sospensione di dall'esercizio della Controparte_1
responsabilità genitoriale nei confronti di Controparte_2
16 - affida la figlia minore in via esclusiva alla madre, Controparte_2
la quale potrà adottare anche le decisioni di maggiore rilevanza nell'interesse della prole;
- avrà il suo domicilio e residenza prevalente Controparte_2
presso la madre sua attuale abitazione;
- sospende la frequentazione tra e Controparte_1 Controparte_2
- i Servizi Sociali del Comune di residenza della minore dovranno prendere in carico il nucleo familiare di e svolgere Controparte_2
azioni di monitoraggio, assistenza e supporto;
- dispone che la Asl del Distretto Sanitario competente per territorio effettui, a sostegno di una valutazione Controparte_2
psicodiagnostica, e predisponga, se del caso, un percorso di sostegno psicologico per la stessa;
- fermi per il passato i provvedimenti assunti in corso di causa,
[...]
contribuirà al mantenimento della figlia minore corrispondendo CP_1
, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di euro Parte_1
350,00, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50%
delle spese straordinarie individuate come da protocollo di intesa vigente presso il Tribunale di Tivoli;
- respinge ogni altra domanda;
- compensa tra le parti le spese del giudizio;
- pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di Parte_1
e in solido. Controparte_1
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.7.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
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