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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 09/04/2025, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3743/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 3743 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto”
Tra
(P.I Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_1 Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Antonioli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via XIV Settembre, n. 71, come da procura speciale rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
Attrice-opponente
e
(C.F. ), nato in [...], il Controparte_1 C.F._1
28/10/1973, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Alfì, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Puccini n. 63, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
Convenuto-opposto
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
pagina 1 di 11 Con atto di citazione notificato in data 29/05/2017, l
[...] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 705/2017, emesso da questo Tribunale il 30/03/2017 e notificato in data
19/04/2017, con cui, su istanza di veniva ingiunto all'opponente Controparte_1 il pagamento della somma di euro 50.664,00, oltre interessi e spese della procedura, per il mancato pagamento del saldo delle fatture n. 10/2010,
12/2010, 13/2010, 14/2010, 2/2011 e 3/2011, emesse a fronte dell'esecuzione di lavori edili eseguiti in subappalto su commissione di Parte_2 presso i cantieri di Spoleto, loc. San Nicolò, Via dei Gesuiti, Via Porta Fuga,
[...]
Via del Trivio e Vicolo Tentori.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha lamentato il difetto di prova scritta del credito in quanto fondato soltanto sulle fatture emesse da e Controparte_1 su documentazione contabile priva di autenticazione.
Ha poi sostenuto di aver parzialmente provveduto al pagamento dell'importo ingiunto e, segnatamente, della somma di euro 24.000,00 a mezzo di assegno bancario n. 0416373106-06 emesso il 13/05/2013, come risultante anche dalla propria scheda contabile.
Ha negato di essere tenuto al pagamento della somma residua, in considerazione dell'errata esecuzione da parte dell'opposto dei lavori nel cantiere di Spoleto, Loc.
S. Nicolò ove lo aveva eseguito, oltre le opere oggetto del subappalto, CP_1 anche i pavimenti e i rivestimenti, i cui vizi erano stati riconosciuti dallo stesso opposto in occasione di un sopralluogo congiunto e a causa dei quali Pt_1 aveva dovuto concedere uno sconto di euro 30.000,00 alla committenza.
Ha poi aggiunto che anche nel cantiere di Spoleto Loc. Morgnano la committenza aveva contestato la corretta esecuzione della pavimentazione esterna realizzata dallo il quale, dopo aver presenziato ad un sopralluogo congiunto CP_1 riconosceva i vizi delle lavorazioni, i cui costi di emenda ammontavano ad euro
8.050,00.
Ha lamentato che a causa dell'esecuzione dei lavori non a regola d'arte da parte dell'opposto, ha subito un danno di immagine quantificabile in almeno Pt_1 euro 10.000,00.
pagina 2 di 11 In ragione di ciò, la società opponente ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto e ha spiegato domanda riconvenzionale per la condanna di al pagamento della somma complessiva di euro 48.050,00 a titolo Controparte_1 di risarcimento dei danni subiti, individuati nei mancati guadagni e nel danno all'immagine.
Con comparsa depositata in data 30/11/2017, si è tempestivamente costituito in giudizio il quale ha riconosciuto l'avvenuto pagamento della Controparte_1 somma di euro 24.000,00, sostenendo che per mero errore non ne aveva tenuto conto in sede monitoria e precisando che il credito residuo ammonta ad euro
26.664,00.
Ha, poi, contestato l'eccepito difetto di prova scritta del credito, evidenziando di aver depositato in sede monitoria con nota del 28/03/2017 gli estratti autentici dei registri fatture vendita della propria ditta individuale certificati da Notaio.
Quanto alla contestazione dei vizi delle opere realizzate, lo ha, CP_1 innanzitutto, formulato eccezione di decadenza dall'azione di regresso ai sensi dell'art. 1670 c.c., sostenendo di non aver ricevuto comunicazione della denuncia dei vizi da parte dell'appaltatore entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia in relazione ad entrambi i cantieri;
ha poi, rispetto alla domanda riconvenzionale, formulato eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 1667 c.c. per non aver l'opponente agito nel termine di due anni dalla consegna dei cantieri, contestando altresì la fondatezza e la quantificazione del danno all'immagine lamentato dall'opponente.
Con specifico riferimento al cantiere di Spoleto, loc. San Nicolò, l'opposto ha anche negato di aver eseguito altre lavorazioni rispetto a quelle previste nel contratto di subappalto, sostenendo che i pavimenti e i rivestimenti sono stati posti in opera da altro subappaltatore della Pt_1
Ha, inoltre, negato anche di aver riconosciuto i pretesi vizi riscontrati, deducendo di aver effettuato un unico sopralluogo congiunto con il direttore dei lavori e la committenza nell'aprile 2013, nel quale il direttore dei lavori contestava l'errata esecuzione dell'intonaco del soffitto per mancato posizionamento di reti di plastica, circostanza smentita in quella sede dall'opposto, il quale ha iniziato a rimuovere parti di intonaco con ciò dimostrando al direttore dei lavori e al pagina 3 di 11 committente – risultati all'esito soddisfatti – l'apposizione delle predette reti di plastica.
Con riguardo, invece, al cantiere di Spoleto, Loc. Morgnano, ha respinto le doglianze avversarie, sostenendo di aver agito quale nudus minister, seguendo le direttive impartite dalla ovvero quelle di procedere alla realizzazione della Pt_1 pavimentazione richiesta senza apporre alcun basamento in cemento al fine di contenere i costi, nonostante avesse rappresentato all'opponente che l'esecuzione in quel modo della pavimentazione avrebbe con il tempo potuto presentare criticità.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto limitatamente all'importo di euro 26.664,00 e scambiate le rispettive memorie ex art. 183, comma 6 n. 1),
2), 3) c.p.c., la causa è stata istruita mediante prova per testi.
Mutata la persona del Giudice istruttore, all'udienza del 17/07/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
- L'opponente, come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero: “piaccia all'Ecc. mo Tribunale di Perugia, contrariis reiectis: A) in via pregiudiziale: dichiarare che il decreto ingiuntivo è stato emesso in assenza delle condizioni richieste dalla legge, per carenza di prova scritta e quindi revocare lo stesso, dichiarandolo nullo e /o inefficace;
B) nel merito (in via principale): per le ragioni esposte in narrativa, in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare che nulla deve l'opponente all'opposta, revocando quindi il decreto ingiuntivo opposto e dichiarandolo nullo ed inefficace e condannare, la ridetta opposta, al pagamento, in favore dell'opponente, della somma di Euro 48.050,00 (salvo la minore che sarà accertata in corso di causa, ritenuta di Giustizie e di Equità, quest'ultima solo per la voce n. 8); C) nel merito (in via subordinata): per le ragioni esposte in narrativa, in accoglimento dell'eccezione di compensazione fino alla concorrenza della somma richiesta dall'opposto (in proprio e quale omonimo titolare della ditta individuale), dichiarare che nulla deve l'opponente all'opposta, per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, revocando quindi il decreto ingiuntivo opposto e dichiarandolo nullo ed inefficace;
D) in ogni caso: condannare (in proprio e quale omonimo Controparte_1
pagina 4 di 11 titolare della ditta individuale), al pagamento delle spese, competenze di causa, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CI, come per legge”;
- come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero Controparte_1
“piaccia all'On. Tribunale di Perugia, contrariis reiectis, preliminarmente: 1) concedere, ex art. 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo n. 705/2017, limitatamente all'importo di euro 26.664,00, stante la pretestuosità dell'opposizione, promossa a soli fine dilatori e non supportata da nessuna prova scritta in merito a tale credito. 2) confermare il decreto ingiuntivo n. 705/2017, emanato dal Tribunale Civile di Perugia in data 30/03/2017, limitatamente all'importo di euro 26.664,00, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, in ogni caso, 3) dichiarare il diritto del sig. ad ottenere dalla Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, la somma di € 26.664,00, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo, a titolo di saldo delle fatture n. 10/2010, 12/2010, 13/2010,
14/2010, 2/2011 e 3/2011, nonché le anticipazioni e i compensi del procedimento monitorio e per l'effetto, 4) condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore a Parte_1 corrispondere al sig. la somma di € 26.664,00, oltre interessi Controparte_1 legali sino all'effettivo soddisfo, a titolo di saldo delle fatture n. 10/2010,
12/2010, 13/2010, 14/2010, 2/2011 e 3/2011, 5) pronunciare il rigetto, con qualunque statuizione di tutte le avverse domande riconvenzionali proposte contro il sig. , poiché infondate in fatto e diritto, per i Controparte_1 motivi esposti nel presente atto o per quelli diversi ed ulteriori che verranno ritenuti di giustizia. Con vittoria di spese ed ai compensi di lite”.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica.
****
1. L'opposizione proposta dalla società opponente è solo parzialmente fondata.
1.1. Da principio, va respinta l'eccezione di difetto di prova scritta del credito, atteso che, a seguito della richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'art. 640 c.p.c. da parte del giudice del monitorio, ha provveduto – Controparte_1
pagina 5 di 11 come richiesto dall'art. 634 c.p.c. ai fini della prova scritta del credito in sede monitoria – a produrre l'estratto autentico del registro fatture di vendita certificato da Notaio che ne ha attestato la regolare tenuta.
Sul punto, null'altro v'è da aggiungere, non essendo in discussione tra le parti la sussistenza del rapporto contrattuale afferente alle lavorazioni di cui alle fatture oggetto della richiesta monitoria.
1.2. Si può, allora, passare ad esaminare la contestazione dei vizi delle opere realizzate dall'opposto.
La società opponente lamenta l'errata esecuzione delle opere subappaltate allo in relazione tanto al cantiere di Spoleto, loc. San Nicolò, quanto al CP_1 cantiere di Spoleto, loc. Morgnano.
1.2.1. In particolare, assume, rispetto al cantiere di San Nicolò, la non esecuzione a regola d'arte non solo di talune opere individuate nel contratto di subappalto stipulato per iscritto dalle parti ma anche di altre lavorazioni, quali pavimentazioni e rivestimenti, eseguite sempre in subappalto dall'opposto ancorché non formalizzate in un contratto di subappalto scritto.
Produce, a tal proposito, una denuncia dei vizi trasmessa dal direttore dei lavori e datata 6/12/2011.
L'opposto, dal canto suo, oltre a contestare di aver eseguito le lavorazioni afferenti alle pavimentazioni e ai rivestimenti sull'assunto che sarebbero state affidate ad altra ditta dalla società opponente, eccepisce l'intervenuta decadenza dell'appaltatore dall'azione di regresso ai sensi dell'art. 1670 c.c. per non avergli la comunicato la denuncia dei vizi entro il termine previsto dalla legge e Pt_1 contesta di aver riconosciuto i vizi.
L'eccezione è fondata.
L'art. 1670 c.c. dispone che l'appaltatore, per agire in regresso nei confronti del subappaltatore, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad esso la denuncia entro sessanta giorni dal ricevimento.
Nel caso in esame, non vi è prova che la abbia comunicato per iscritto la Pt_1 denuncia dei vizi allo entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa. CP_1
Non vi è prova nemmeno che la predetta comunicazione sia tempestivamente avvenuta in forma verbale.
pagina 6 di 11 Sul punto, è appena il caso di precisare che la prova per testimoni richiesta sul capitolo di cui al capitolo n. 3), ovvero “vero che fu informato Controparte_1 tempestivamente da delle contestazioni relative al cantiere di Spoleto, Loc. Pt_1
San Nicolò e riconobbe le criticità delle sue lavorazioni?”, oltre che genericamente formulato, nella parte in cui è finalizzato a domandare se l'opposto fosse stato informato tempestivamente si appalesa evidentemente valutativa e, pertanto, inammissibile.
Ciò posto, l'opponente assume che lo abbia comunque riconosciuto i vizi CP_1 contestati dal direttore dei lavori a seguito del sopralluogo congiunto svoltosi presso il cantiere.
La circostanza non risulta comprovata all'esito dell'istruttoria svolta.
Il teste di parte opponente – ex dipendente della il quale ha Testimone_1 Pt_1 rivestito anche il ruolo di capo-cantiere – nulla ha saputo riferire in ordine al sopralluogo congiunto e al riconoscimento dei vizi.
Il teste – direttore tecnico della società opponente – ha, invece, Tes_2 riferito che era stato contestato dalla committenza, in occasione del sopralluogo congiunto, un problema di complanarità dei pavimenti e un problema di distacco dell'intonaco da un solaio, a fronte dei quali lo aveva dichiarato che CP_1 avrebbe provveduto a rimuoverli salvo poi il committente cambiare idea e chiedere una riduzione del corrispettivo.
Il dichiarava, altresì, che lo aveva eseguito per detto cantiere anche Pt_1 CP_1
i pavimenti e i rivestimenti interni ed esterni.
Tali dichiarazioni – che confermerebbero il riconoscimento dei vizi da parte dello
– non si appalesano, tuttavia, attendibili, difettando di coerenza CP_1 estrinseca rispetto alle dichiarazioni rese dagli altri testi sentiti.
In particolare, l'attendibilità delle dichiarazioni è inficiata dal fatto che tutti gli altri testi sentiti, ovvero di parte opponente da un lato e Testimone_1 [...]
e di parte opposta dall'altro, hanno dichiarato che le Per_1 Per_2 pavimentazioni e i rivestimenti sono state eseguite da altro subappaltatore della ovvero . Pt_1 Per_2
infatti, ha dichiarato che l'esecuzione dei lavori di pavimentazione Testimone_1
e i rivestimenti è stata svolta da altra ditta, ovvero , seppur abbia Per_2
pagina 7 di 11 aggiunto di non ricordare se questi avesse lavorato in subappalto della o di Pt_1 altro subappaltatore, mentre fratello dell'opposto, ha dichiarato Persona_1 che i pavimenti e i rivestimenti esterni ed interni sono stati realizzati da altro artigiano che aveva lavorato, al pari dell'opposto, in subappalto.
ha dichiarato di aver eseguito, presso il cantiere di San Nicolò, i Per_2 pavimenti e i rivestimenti e di aver sottoscritto un contratto di subappalto con la con ciò smentendo la tesi sostenuta dall'opponente secondo cui, anche Pt_1 ove detti lavori fossero stati eseguiti da un terzo, questo era alle dipendenze o comunque in subappalto allo CP_1
La testimonianza di risulta particolarmente attendibile, atteso che Per_2 egli è senz'altro indifferente rispetto alle parti in causa e alle questioni oggetto di controversia.
D'altra parte, non va trascurato nemmeno che lo stesso pur Tes_2 dichiarando che il faceva parte della squadra dello ha comunque Per_2 CP_1 aggiunto che il era stato pagato direttamente dalla con ciò Per_2 Pt_1 smentendo definitivamente la tesi dell'opponente circa la riconducibilità allo delle opere di pavimentazione e rivestimenti realizzate presso il cantiere. CP_1
L'attendibilità del è, quindi, stata compromessa da siffatte incongruenti Pt_1 dichiarazioni che non consentono di ritenere credibile la versione da lui fornita circa l'intervenuto riconoscimento dei vizi da parte dello in sede di CP_1 sopralluogo congiunto.
Peraltro, tale dichiarazione si pone in contrasto con quanto dichiarato da
[...] che, ancorché fratello dell'opposto, ha reso dichiarazioni che non Per_1 appaiono né contraddittorie né smentite dalle altre risultanze processuali. ha dichiarato che la contestazione mossa all'opposto era quella di Persona_1 non aver posizionato delle reti di plastica sotto l'intonaco del soffitto e che, in sede di sopralluogo, l'opposto aveva dimostrato, rompendo parte dell'intonaco, di aver apposto la predetta rete.
È chiaro, allora, come dalle dichiarazioni del teste emerga in maniera chiara che non vi è stata alcun riconoscimento dei vizi da parte dell'opposto.
Ne consegue, quindi, che in difetto di prova di una tempestiva comunicazione della denuncia dei vizi o, comunque, di un intervenuto riconoscimento degli stessi pagina 8 di 11 da parte del subappaltatore, l'eccezione di decadenza dall'azione di regresso deve dirsi fondata, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta.
Ed infatti, l'azione di regresso è volta a riversare sulla sfera giuridica del subappaltatore le conseguenze negative derivanti all'appaltatore dalla contestazione dei vizi da parte del committente, quali appunto la diminuzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668 c.c., con la conseguenza che la decadenza dall'azione di regresso impedisce l'accoglimento della domanda riconvenzionale per danni così quantificati dall'appaltatore nella riduzione del corrispettivo dell'appalto e nel danno all'immagine, peraltro non provato.
1.2.2. Rispetto al cantiere di Spoleto, Loc. Morgnano, l'opponente assume la cattiva realizzazione della pavimentazione esterna da parte dello CP_1
Rappresenta, tuttavia, circostanza non contestata dall'opponente il fatto dedotto dall'opposto di aver quest'ultimo agito sotto le direttive della società appaltatrice, pur avendo fatto presente alla che la richiesta di eseguire la Pt_1 pavimentazione senza previamente realizzare un basamento di cemento ma soltanto procedendo alla stuccatura delle parti su cui poggiavano i ciottoli avrebbe potuto presentare criticità con il passare del tempo e ricevendo, come risposta, la conferma delle direttive precedentemente impartite.
In punto di diritto, va detto che il subappaltatore non risponde dei difetti dell'opera se si sia limitato a eseguire gli ordini impartiti dall'appaltatore senza alcuna possibilità di controllo tecnico.
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in materia di contratto di subappalto, poiché l'obbligazione assunta dal subappaltatore ha ugualmente natura di obbligazione "di risultato" e non di mezzi, anche nel caso di affidamento dell'incarico sulla base di un progetto già predisposto, la diligenza nell'adempimento deve essere valutata in base ai criteri dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ.; ne consegue che permane l'obbligo del subappaltatore di segnalare al subcommittente gli inconvenienti derivanti dalle direttive ricevute, riducendosi il ruolo del subappaltatore al rango di "nudus minister", come tale esente da responsabilità, soltanto nell'estrema ipotesi di conferma delle precedenti disposizioni nonostante detta segnalazione” (Cass. Civ.
Sez. II, 13/02/2009, n. 3659, Rv. 606654).
pagina 9 di 11 Ciò è, evidentemente, quanto avvenuto nel caso di specie, in cui risulta pacifico che lo abbia eseguito le direttive dell'appaltatore CP_1 Pt_1 rappresentandone le criticità tecniche e ricevendo comunque come risposta la conferma delle indicazioni impartite per l'esecuzione dell'opera.
Ne discende che, anche in relazione al predetto cantiere, la contestazione circa l'esistenza dei vizi dell'opera deve dirsi infondata, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale volta alla condanna dell'opposto per i danni asseritamente subiti in conseguenza del non corretto adempimento della prestazione subappaltata.
2. Sulla scorta di tutto quanto osservato, allora, il decreto ingiuntivo deve essere senz'altro revocato in ragione della fondatezza dell'eccezione di pagamento parziale formulata dall'opponente, spettando all'opposto il minor importo di euro
26.664,00 oltre interessi al tasso legale sino al soddisfo, come richiesti e ottenuti in sede monitoria in difetto di contestazione da parte opponente sul punto e da intendersi dovuti, in difetto di specificazioni da parte dell'opposto, dalla domanda giudiziale.
La domanda riconvenzionale proposta da parte opponente è, come detto, risultata infondata e dovrà, pertanto, essere respinta.
3. L'esito del giudizio, quindi, depone per una compensazione parziale delle spese di lite, dovendosi evidenziare come, pur a fronte dell'infondatezza della domanda riconvenzionale, l'opposizione al decreto ingiuntivo si è resa comunque necessaria in ragione dell'ingiunzione da parte dell'opposto di un importo superiore al dovuto.
Ritiene, pertanto, il Tribunale equo e congruo compensare le spese di lite nella misura del 50%, ponendo il residuo 50% a carico dell'opponente stante l'infondatezza delle contestazioni in materia di vizi del subappalto e il conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa determinato secondo il decisum e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 705/2017;
- Condanna al Parte_1 pagamento in favore di della somma di euro 26.664,00 Controparte_1 oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
Parte_1
- Condanna al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore dello Stato ai dell'art. 133 d.P.R. n.
115 del 2002, nella misura del 50% che si liquidano per l'intero in euro
7.616,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Compensa il residuo 50% delle spese di lite tra le parti.
Perugia, 9/04/2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in persona del Giudice
Monocratico dott.ssa Alessia Zampolini, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al N. 3743 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017, avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo in materia di appalto”
Tra
(P.I Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t. P.IVA_1 Parte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Antonioli, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Perugia, Via XIV Settembre, n. 71, come da procura speciale rilasciata su foglio separato ma accluso all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo,
Attrice-opponente
e
(C.F. ), nato in [...], il Controparte_1 C.F._1
28/10/1973, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Alfì, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Perugia, Via Puccini n. 63, come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
Convenuto-opposto
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
pagina 1 di 11 Con atto di citazione notificato in data 29/05/2017, l
[...] ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo Parte_1
n. 705/2017, emesso da questo Tribunale il 30/03/2017 e notificato in data
19/04/2017, con cui, su istanza di veniva ingiunto all'opponente Controparte_1 il pagamento della somma di euro 50.664,00, oltre interessi e spese della procedura, per il mancato pagamento del saldo delle fatture n. 10/2010,
12/2010, 13/2010, 14/2010, 2/2011 e 3/2011, emesse a fronte dell'esecuzione di lavori edili eseguiti in subappalto su commissione di Parte_2 presso i cantieri di Spoleto, loc. San Nicolò, Via dei Gesuiti, Via Porta Fuga,
[...]
Via del Trivio e Vicolo Tentori.
A fondamento dell'opposizione, l'opponente ha lamentato il difetto di prova scritta del credito in quanto fondato soltanto sulle fatture emesse da e Controparte_1 su documentazione contabile priva di autenticazione.
Ha poi sostenuto di aver parzialmente provveduto al pagamento dell'importo ingiunto e, segnatamente, della somma di euro 24.000,00 a mezzo di assegno bancario n. 0416373106-06 emesso il 13/05/2013, come risultante anche dalla propria scheda contabile.
Ha negato di essere tenuto al pagamento della somma residua, in considerazione dell'errata esecuzione da parte dell'opposto dei lavori nel cantiere di Spoleto, Loc.
S. Nicolò ove lo aveva eseguito, oltre le opere oggetto del subappalto, CP_1 anche i pavimenti e i rivestimenti, i cui vizi erano stati riconosciuti dallo stesso opposto in occasione di un sopralluogo congiunto e a causa dei quali Pt_1 aveva dovuto concedere uno sconto di euro 30.000,00 alla committenza.
Ha poi aggiunto che anche nel cantiere di Spoleto Loc. Morgnano la committenza aveva contestato la corretta esecuzione della pavimentazione esterna realizzata dallo il quale, dopo aver presenziato ad un sopralluogo congiunto CP_1 riconosceva i vizi delle lavorazioni, i cui costi di emenda ammontavano ad euro
8.050,00.
Ha lamentato che a causa dell'esecuzione dei lavori non a regola d'arte da parte dell'opposto, ha subito un danno di immagine quantificabile in almeno Pt_1 euro 10.000,00.
pagina 2 di 11 In ragione di ciò, la società opponente ha domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto e ha spiegato domanda riconvenzionale per la condanna di al pagamento della somma complessiva di euro 48.050,00 a titolo Controparte_1 di risarcimento dei danni subiti, individuati nei mancati guadagni e nel danno all'immagine.
Con comparsa depositata in data 30/11/2017, si è tempestivamente costituito in giudizio il quale ha riconosciuto l'avvenuto pagamento della Controparte_1 somma di euro 24.000,00, sostenendo che per mero errore non ne aveva tenuto conto in sede monitoria e precisando che il credito residuo ammonta ad euro
26.664,00.
Ha, poi, contestato l'eccepito difetto di prova scritta del credito, evidenziando di aver depositato in sede monitoria con nota del 28/03/2017 gli estratti autentici dei registri fatture vendita della propria ditta individuale certificati da Notaio.
Quanto alla contestazione dei vizi delle opere realizzate, lo ha, CP_1 innanzitutto, formulato eccezione di decadenza dall'azione di regresso ai sensi dell'art. 1670 c.c., sostenendo di non aver ricevuto comunicazione della denuncia dei vizi da parte dell'appaltatore entro il termine di sessanta giorni dalla denuncia in relazione ad entrambi i cantieri;
ha poi, rispetto alla domanda riconvenzionale, formulato eccezione di prescrizione ai sensi dell'art. 1667 c.c. per non aver l'opponente agito nel termine di due anni dalla consegna dei cantieri, contestando altresì la fondatezza e la quantificazione del danno all'immagine lamentato dall'opponente.
Con specifico riferimento al cantiere di Spoleto, loc. San Nicolò, l'opposto ha anche negato di aver eseguito altre lavorazioni rispetto a quelle previste nel contratto di subappalto, sostenendo che i pavimenti e i rivestimenti sono stati posti in opera da altro subappaltatore della Pt_1
Ha, inoltre, negato anche di aver riconosciuto i pretesi vizi riscontrati, deducendo di aver effettuato un unico sopralluogo congiunto con il direttore dei lavori e la committenza nell'aprile 2013, nel quale il direttore dei lavori contestava l'errata esecuzione dell'intonaco del soffitto per mancato posizionamento di reti di plastica, circostanza smentita in quella sede dall'opposto, il quale ha iniziato a rimuovere parti di intonaco con ciò dimostrando al direttore dei lavori e al pagina 3 di 11 committente – risultati all'esito soddisfatti – l'apposizione delle predette reti di plastica.
Con riguardo, invece, al cantiere di Spoleto, Loc. Morgnano, ha respinto le doglianze avversarie, sostenendo di aver agito quale nudus minister, seguendo le direttive impartite dalla ovvero quelle di procedere alla realizzazione della Pt_1 pavimentazione richiesta senza apporre alcun basamento in cemento al fine di contenere i costi, nonostante avesse rappresentato all'opponente che l'esecuzione in quel modo della pavimentazione avrebbe con il tempo potuto presentare criticità.
Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto limitatamente all'importo di euro 26.664,00 e scambiate le rispettive memorie ex art. 183, comma 6 n. 1),
2), 3) c.p.c., la causa è stata istruita mediante prova per testi.
Mutata la persona del Giudice istruttore, all'udienza del 17/07/2024, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni come segue:
- L'opponente, come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, ovvero: “piaccia all'Ecc. mo Tribunale di Perugia, contrariis reiectis: A) in via pregiudiziale: dichiarare che il decreto ingiuntivo è stato emesso in assenza delle condizioni richieste dalla legge, per carenza di prova scritta e quindi revocare lo stesso, dichiarandolo nullo e /o inefficace;
B) nel merito (in via principale): per le ragioni esposte in narrativa, in accoglimento della domanda riconvenzionale, accertare e dichiarare che nulla deve l'opponente all'opposta, revocando quindi il decreto ingiuntivo opposto e dichiarandolo nullo ed inefficace e condannare, la ridetta opposta, al pagamento, in favore dell'opponente, della somma di Euro 48.050,00 (salvo la minore che sarà accertata in corso di causa, ritenuta di Giustizie e di Equità, quest'ultima solo per la voce n. 8); C) nel merito (in via subordinata): per le ragioni esposte in narrativa, in accoglimento dell'eccezione di compensazione fino alla concorrenza della somma richiesta dall'opposto (in proprio e quale omonimo titolare della ditta individuale), dichiarare che nulla deve l'opponente all'opposta, per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, revocando quindi il decreto ingiuntivo opposto e dichiarandolo nullo ed inefficace;
D) in ogni caso: condannare (in proprio e quale omonimo Controparte_1
pagina 4 di 11 titolare della ditta individuale), al pagamento delle spese, competenze di causa, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CI, come per legge”;
- come da comparsa di costituzione e risposta, ovvero Controparte_1
“piaccia all'On. Tribunale di Perugia, contrariis reiectis, preliminarmente: 1) concedere, ex art. 648 c.p.c., l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo n. 705/2017, limitatamente all'importo di euro 26.664,00, stante la pretestuosità dell'opposizione, promossa a soli fine dilatori e non supportata da nessuna prova scritta in merito a tale credito. 2) confermare il decreto ingiuntivo n. 705/2017, emanato dal Tribunale Civile di Perugia in data 30/03/2017, limitatamente all'importo di euro 26.664,00, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto e, comunque, in ogni caso, 3) dichiarare il diritto del sig. ad ottenere dalla Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, la somma di € 26.664,00, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo, a titolo di saldo delle fatture n. 10/2010, 12/2010, 13/2010,
14/2010, 2/2011 e 3/2011, nonché le anticipazioni e i compensi del procedimento monitorio e per l'effetto, 4) condannare la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore a Parte_1 corrispondere al sig. la somma di € 26.664,00, oltre interessi Controparte_1 legali sino all'effettivo soddisfo, a titolo di saldo delle fatture n. 10/2010,
12/2010, 13/2010, 14/2010, 2/2011 e 3/2011, 5) pronunciare il rigetto, con qualunque statuizione di tutte le avverse domande riconvenzionali proposte contro il sig. , poiché infondate in fatto e diritto, per i Controparte_1 motivi esposti nel presente atto o per quelli diversi ed ulteriori che verranno ritenuti di giustizia. Con vittoria di spese ed ai compensi di lite”.
Concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c., le parti hanno depositato le rispettive comparse conclusionali e le memorie di replica.
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1. L'opposizione proposta dalla società opponente è solo parzialmente fondata.
1.1. Da principio, va respinta l'eccezione di difetto di prova scritta del credito, atteso che, a seguito della richiesta di integrazione documentale ai sensi dell'art. 640 c.p.c. da parte del giudice del monitorio, ha provveduto – Controparte_1
pagina 5 di 11 come richiesto dall'art. 634 c.p.c. ai fini della prova scritta del credito in sede monitoria – a produrre l'estratto autentico del registro fatture di vendita certificato da Notaio che ne ha attestato la regolare tenuta.
Sul punto, null'altro v'è da aggiungere, non essendo in discussione tra le parti la sussistenza del rapporto contrattuale afferente alle lavorazioni di cui alle fatture oggetto della richiesta monitoria.
1.2. Si può, allora, passare ad esaminare la contestazione dei vizi delle opere realizzate dall'opposto.
La società opponente lamenta l'errata esecuzione delle opere subappaltate allo in relazione tanto al cantiere di Spoleto, loc. San Nicolò, quanto al CP_1 cantiere di Spoleto, loc. Morgnano.
1.2.1. In particolare, assume, rispetto al cantiere di San Nicolò, la non esecuzione a regola d'arte non solo di talune opere individuate nel contratto di subappalto stipulato per iscritto dalle parti ma anche di altre lavorazioni, quali pavimentazioni e rivestimenti, eseguite sempre in subappalto dall'opposto ancorché non formalizzate in un contratto di subappalto scritto.
Produce, a tal proposito, una denuncia dei vizi trasmessa dal direttore dei lavori e datata 6/12/2011.
L'opposto, dal canto suo, oltre a contestare di aver eseguito le lavorazioni afferenti alle pavimentazioni e ai rivestimenti sull'assunto che sarebbero state affidate ad altra ditta dalla società opponente, eccepisce l'intervenuta decadenza dell'appaltatore dall'azione di regresso ai sensi dell'art. 1670 c.c. per non avergli la comunicato la denuncia dei vizi entro il termine previsto dalla legge e Pt_1 contesta di aver riconosciuto i vizi.
L'eccezione è fondata.
L'art. 1670 c.c. dispone che l'appaltatore, per agire in regresso nei confronti del subappaltatore, deve, sotto pena di decadenza, comunicare ad esso la denuncia entro sessanta giorni dal ricevimento.
Nel caso in esame, non vi è prova che la abbia comunicato per iscritto la Pt_1 denuncia dei vizi allo entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa. CP_1
Non vi è prova nemmeno che la predetta comunicazione sia tempestivamente avvenuta in forma verbale.
pagina 6 di 11 Sul punto, è appena il caso di precisare che la prova per testimoni richiesta sul capitolo di cui al capitolo n. 3), ovvero “vero che fu informato Controparte_1 tempestivamente da delle contestazioni relative al cantiere di Spoleto, Loc. Pt_1
San Nicolò e riconobbe le criticità delle sue lavorazioni?”, oltre che genericamente formulato, nella parte in cui è finalizzato a domandare se l'opposto fosse stato informato tempestivamente si appalesa evidentemente valutativa e, pertanto, inammissibile.
Ciò posto, l'opponente assume che lo abbia comunque riconosciuto i vizi CP_1 contestati dal direttore dei lavori a seguito del sopralluogo congiunto svoltosi presso il cantiere.
La circostanza non risulta comprovata all'esito dell'istruttoria svolta.
Il teste di parte opponente – ex dipendente della il quale ha Testimone_1 Pt_1 rivestito anche il ruolo di capo-cantiere – nulla ha saputo riferire in ordine al sopralluogo congiunto e al riconoscimento dei vizi.
Il teste – direttore tecnico della società opponente – ha, invece, Tes_2 riferito che era stato contestato dalla committenza, in occasione del sopralluogo congiunto, un problema di complanarità dei pavimenti e un problema di distacco dell'intonaco da un solaio, a fronte dei quali lo aveva dichiarato che CP_1 avrebbe provveduto a rimuoverli salvo poi il committente cambiare idea e chiedere una riduzione del corrispettivo.
Il dichiarava, altresì, che lo aveva eseguito per detto cantiere anche Pt_1 CP_1
i pavimenti e i rivestimenti interni ed esterni.
Tali dichiarazioni – che confermerebbero il riconoscimento dei vizi da parte dello
– non si appalesano, tuttavia, attendibili, difettando di coerenza CP_1 estrinseca rispetto alle dichiarazioni rese dagli altri testi sentiti.
In particolare, l'attendibilità delle dichiarazioni è inficiata dal fatto che tutti gli altri testi sentiti, ovvero di parte opponente da un lato e Testimone_1 [...]
e di parte opposta dall'altro, hanno dichiarato che le Per_1 Per_2 pavimentazioni e i rivestimenti sono state eseguite da altro subappaltatore della ovvero . Pt_1 Per_2
infatti, ha dichiarato che l'esecuzione dei lavori di pavimentazione Testimone_1
e i rivestimenti è stata svolta da altra ditta, ovvero , seppur abbia Per_2
pagina 7 di 11 aggiunto di non ricordare se questi avesse lavorato in subappalto della o di Pt_1 altro subappaltatore, mentre fratello dell'opposto, ha dichiarato Persona_1 che i pavimenti e i rivestimenti esterni ed interni sono stati realizzati da altro artigiano che aveva lavorato, al pari dell'opposto, in subappalto.
ha dichiarato di aver eseguito, presso il cantiere di San Nicolò, i Per_2 pavimenti e i rivestimenti e di aver sottoscritto un contratto di subappalto con la con ciò smentendo la tesi sostenuta dall'opponente secondo cui, anche Pt_1 ove detti lavori fossero stati eseguiti da un terzo, questo era alle dipendenze o comunque in subappalto allo CP_1
La testimonianza di risulta particolarmente attendibile, atteso che Per_2 egli è senz'altro indifferente rispetto alle parti in causa e alle questioni oggetto di controversia.
D'altra parte, non va trascurato nemmeno che lo stesso pur Tes_2 dichiarando che il faceva parte della squadra dello ha comunque Per_2 CP_1 aggiunto che il era stato pagato direttamente dalla con ciò Per_2 Pt_1 smentendo definitivamente la tesi dell'opponente circa la riconducibilità allo delle opere di pavimentazione e rivestimenti realizzate presso il cantiere. CP_1
L'attendibilità del è, quindi, stata compromessa da siffatte incongruenti Pt_1 dichiarazioni che non consentono di ritenere credibile la versione da lui fornita circa l'intervenuto riconoscimento dei vizi da parte dello in sede di CP_1 sopralluogo congiunto.
Peraltro, tale dichiarazione si pone in contrasto con quanto dichiarato da
[...] che, ancorché fratello dell'opposto, ha reso dichiarazioni che non Per_1 appaiono né contraddittorie né smentite dalle altre risultanze processuali. ha dichiarato che la contestazione mossa all'opposto era quella di Persona_1 non aver posizionato delle reti di plastica sotto l'intonaco del soffitto e che, in sede di sopralluogo, l'opposto aveva dimostrato, rompendo parte dell'intonaco, di aver apposto la predetta rete.
È chiaro, allora, come dalle dichiarazioni del teste emerga in maniera chiara che non vi è stata alcun riconoscimento dei vizi da parte dell'opposto.
Ne consegue, quindi, che in difetto di prova di una tempestiva comunicazione della denuncia dei vizi o, comunque, di un intervenuto riconoscimento degli stessi pagina 8 di 11 da parte del subappaltatore, l'eccezione di decadenza dall'azione di regresso deve dirsi fondata, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta.
Ed infatti, l'azione di regresso è volta a riversare sulla sfera giuridica del subappaltatore le conseguenze negative derivanti all'appaltatore dalla contestazione dei vizi da parte del committente, quali appunto la diminuzione del prezzo ai sensi dell'art. 1668 c.c., con la conseguenza che la decadenza dall'azione di regresso impedisce l'accoglimento della domanda riconvenzionale per danni così quantificati dall'appaltatore nella riduzione del corrispettivo dell'appalto e nel danno all'immagine, peraltro non provato.
1.2.2. Rispetto al cantiere di Spoleto, Loc. Morgnano, l'opponente assume la cattiva realizzazione della pavimentazione esterna da parte dello CP_1
Rappresenta, tuttavia, circostanza non contestata dall'opponente il fatto dedotto dall'opposto di aver quest'ultimo agito sotto le direttive della società appaltatrice, pur avendo fatto presente alla che la richiesta di eseguire la Pt_1 pavimentazione senza previamente realizzare un basamento di cemento ma soltanto procedendo alla stuccatura delle parti su cui poggiavano i ciottoli avrebbe potuto presentare criticità con il passare del tempo e ricevendo, come risposta, la conferma delle direttive precedentemente impartite.
In punto di diritto, va detto che il subappaltatore non risponde dei difetti dell'opera se si sia limitato a eseguire gli ordini impartiti dall'appaltatore senza alcuna possibilità di controllo tecnico.
Ed infatti, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che “in materia di contratto di subappalto, poiché l'obbligazione assunta dal subappaltatore ha ugualmente natura di obbligazione "di risultato" e non di mezzi, anche nel caso di affidamento dell'incarico sulla base di un progetto già predisposto, la diligenza nell'adempimento deve essere valutata in base ai criteri dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ.; ne consegue che permane l'obbligo del subappaltatore di segnalare al subcommittente gli inconvenienti derivanti dalle direttive ricevute, riducendosi il ruolo del subappaltatore al rango di "nudus minister", come tale esente da responsabilità, soltanto nell'estrema ipotesi di conferma delle precedenti disposizioni nonostante detta segnalazione” (Cass. Civ.
Sez. II, 13/02/2009, n. 3659, Rv. 606654).
pagina 9 di 11 Ciò è, evidentemente, quanto avvenuto nel caso di specie, in cui risulta pacifico che lo abbia eseguito le direttive dell'appaltatore CP_1 Pt_1 rappresentandone le criticità tecniche e ricevendo comunque come risposta la conferma delle indicazioni impartite per l'esecuzione dell'opera.
Ne discende che, anche in relazione al predetto cantiere, la contestazione circa l'esistenza dei vizi dell'opera deve dirsi infondata, con conseguente rigetto della domanda riconvenzionale volta alla condanna dell'opposto per i danni asseritamente subiti in conseguenza del non corretto adempimento della prestazione subappaltata.
2. Sulla scorta di tutto quanto osservato, allora, il decreto ingiuntivo deve essere senz'altro revocato in ragione della fondatezza dell'eccezione di pagamento parziale formulata dall'opponente, spettando all'opposto il minor importo di euro
26.664,00 oltre interessi al tasso legale sino al soddisfo, come richiesti e ottenuti in sede monitoria in difetto di contestazione da parte opponente sul punto e da intendersi dovuti, in difetto di specificazioni da parte dell'opposto, dalla domanda giudiziale.
La domanda riconvenzionale proposta da parte opponente è, come detto, risultata infondata e dovrà, pertanto, essere respinta.
3. L'esito del giudizio, quindi, depone per una compensazione parziale delle spese di lite, dovendosi evidenziare come, pur a fronte dell'infondatezza della domanda riconvenzionale, l'opposizione al decreto ingiuntivo si è resa comunque necessaria in ragione dell'ingiunzione da parte dell'opposto di un importo superiore al dovuto.
Ritiene, pertanto, il Tribunale equo e congruo compensare le spese di lite nella misura del 50%, ponendo il residuo 50% a carico dell'opponente stante l'infondatezza delle contestazioni in materia di vizi del subappalto e il conseguente rigetto della domanda riconvenzionale proposta.
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto dello scaglione corrispondente al valore della causa determinato secondo il decisum e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Perugia, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n. 705/2017;
- Condanna al Parte_1 pagamento in favore di della somma di euro 26.664,00 Controparte_1 oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale sino al soddisfo;
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da
[...]
Parte_1
- Condanna al Parte_1 pagamento delle spese di lite in favore dello Stato ai dell'art. 133 d.P.R. n.
115 del 2002, nella misura del 50% che si liquidano per l'intero in euro
7.616,00 oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- Compensa il residuo 50% delle spese di lite tra le parti.
Perugia, 9/04/2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Zampolini
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