Articolo 3 della Legge 2 marzo 1954, n. 33
Articolo 2
Versione
6 aprile 1954
Art. 3.
Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si fara' fronte con lo stanziamento iscritto ai capitoli nn. 3, 9 e 12 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1953-54.

Entrata in vigore il 6 aprile 1954