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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 29/01/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il collegio, riunito in camera di consiglio, nelle persone di Magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2279/2022 R.G. promossa
DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
corrente in Mirano (VE), rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Stefano
Mirate e Natalia Frison, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Dolo
(VE), via Marconi n. 1, in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione in primo grado;
APPELLANTE
CONTRO
1 , in persona del sindaco pro tempore, corrente in Controparte_1
Vigonovo (VE), rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to Alessandra Frison, con domicilio eletto presso il suo studio in Piove di Sacco (PD), via Boresse n. 47/b, in forza di procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1825/2022, pubblicata in data 26 ottobre 2022, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 ottobre 2024, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia, sez. I civ., dott. , 26.10.2022 n. 1825, resa inter partes e Persona_1
notificata il 27.10.2022 accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado che qui si riportano. Accertato e dichiarato l'obbligo di legge del Comune di di CP_1 assumersi l'onere di integrazione economica delle rette di ricovero dei soggetti residenti nel proprio territorio prima del ricovero e per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, condannarlo a corrispondere all'
[...]
la somma complessiva di euro 30.838,40.=, oltre interessi, dovuta in Parte_1
relazione alle rette alberghiere per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, agosto, ottobre 2011, marzo, giugno, luglio, agosto, novembre 2012, marzo, giugno, luglio, dicembre 2013, gennaio, maggio, giugno, settembre 2014, maggio (parziale) 2018, aprile 2019, nonché l'ulteriore somma che dovesse successivamente maturare nelle more del presente giudizio, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia. Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese e competenze. In via istruttoria, come da memorie ex art. 183 comma 6 nn. 2) e 3) cpc, rispettivamente datate 27.1.2020 e 18.2.2020”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
2 “In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 342 cpc e/o ex art. 348 bis cpc per tutti i motivi dedotti in narrativa. Nel merito, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 1825/2022 del Tribunale di
Venezia, depositata in data 26.10.2022. In ogni caso, condannare parte appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria, rigettata, in ogni caso, ogni avversa istanza, in via istruttoria la parte appellata chiede che il sig. Giudice voglia ordinare ex art. 210 cpc a parte attrice di esibire in giudizio il contratto di accoglimento/ricovero del sig. CP_2 presso l' , completo delle “garanzie economiche” sottoscritte Parte_1 dalle figlie sig.re e all'atto dell'ingresso del padre Parte_2 Persona_2
nella struttura (v. doc. 4 pag. 2 parte attrice); copia dell'atto di denuncia/querela presentato presso la competente autorità giudiziaria nei confronti delle sig.re Parte_2
e e degli eventuali atti e provvedimenti conseguenti (v. doc. 6
[...] Persona_2
parte convenuta); copia delle attestazioni di pagamento effettuate dal sig. CP_2
e/o dalle figlie prima della nomina dell'amministratore di sostegno, quindi
[...]
nel periodo dal 2007 al 2014, al fine di evincere il nome dell'Istituto bancario o degli
Istituti bancari in cui il sig. aveva il conto corrente, nonché per ricostruire il CP_2
totale dei versamenti effettuati in favore dell'Ipab. Il sig. Giudice voglia ordinare ex art. 210 cpc all'amministratore di sostegno del sig. , avv. Caterina CP_2
Barbiero, di esibire in giudizio copia dell'inventario e dei rendiconti depositati presso il competente Giudice Tutelare a far data dal 2014 ad oggi e di quant'altro possa risultare utile per la ricostruzione della situazione economico-finanziaria del sig.
; copia degli estratti conto bancari del sig. relativi al CP_2 CP_2
periodo antecedente la nomina dell'AdS, al fine di evincere il nome dell'Istituto bancario o degli Istituti bancari in cui il sig. aveva il conto corrente, nonché CP_2
per ricostruire la sua situazione economico-finanziaria; copia dei cedolini della pensione del sig. dal 2007 ad oggi. Il sig. Giudice voglia ordinare ex CP_2
art. 210 cpc all'istituto o agli istituti bancari che risulteranno all'esito degli ordini di
3 esibizione di cui sopra di esibire in giudizio gli estratti conto del sig. CP_2 dall'anno 2007 all'anno 2014, nonché di esibire la documentazione attestante la delega della sig.ra e/o della sig.ra per poter operare Parte_2 Persona_2
sul conto del padre e/o per riscuotere la pensione dello stesso. Il sig. Giudice voglia ordinare ex art. 210 cpc alle figlie del sig. sig.re e di CP_2 Pt_2 Persona_2
esibire in giudizio gli estratti conto relativi ai conti correnti intestati al padre dall'anno 2007 all'anno 2014, nonché le attestazioni di pagamento effettuate in favore dell' dal 2007 ad oggi. Il sig. Giudice voglia ordinare ex art. 210 Parte_1 cpc all'INPS di esibire in giudizio i cedolini della pensione del sig. CP_2
dal 2007 ad oggi, nonché i documenti relativi ad ogni altra eventuale erogazione effettuata in suo favore nello stesso arco temporale. Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) < sig.re e CP_2 Pt_2
hanno sottoscritto il contratto di accoglimento/ricovero del padre Persona_2 presso l' in data 5.02.2007 ed hanno altresì sottoscritto le relative Parte_1
garanzie economiche>>; 2) < è titolare di pensione CP_2
di circa euro 1.200,00.=>>; 3) < avevano CP_2
la delega per la riscossione della pensione del padre e per operare sui conti correnti intestati allo stesso>>; 4) < , dal 2007 e CP_2 fino alla nomina dell'AdS avvenuta il 19.05.14, riscuotevano ogni mese la pensione del padre e versavano saltuariamente le rette di ricovero all' ; Parte_1
5) < nei confronti dell' CP_2 [...]
è imputabile alle figlie dello stesso, che hanno riscosso la pensione Parte_1
del padre e versato saltuariamente le rette all' ; 6) < Parte_1
conferma il contenuto della Pec del 1.08.18 inviata all'avv. Stefano Mirate e prodotta sub. Doc. 6 di parte attrice che si rammostra>>. Si indica a teste, da sentire anche a prova contraria, l'Amministratore di Sostegno del sig. avv. Caterina CP_2
Barbiero con studio in 30031 Dolo (VE), P.tta Aldo Moro n. 14/1”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4
Con atto di citazione notificato in data 11 luglio 2019, Parte_1
evocava in giudizio dinanzi il Tribunale di Venezia il Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di euro
30.838,00.= a titolo di integrazione della retta di ricovero di accolto CP_2
nella struttura come ospite definitivo non autosufficiente a partire dal 5 febbraio
2007.
A sostegno della propria domanda, parte attrice evidenziava l'inadempimento di nella corresponsione di varie rette alberghiere maturate nel periodo tra CP_2
marzo 2011 ed aprile 2019, rimaste ancora insolute nonostante la nomina di un amministratore di sostegno ed a causa del disinteresse dimostrato dal comune, il quale non aveva provveduto a quanto di sua competenza, limitandosi al riconoscimento di una minima integrazione economica del tutto insufficiente a ripianare il debito maturato.
Il comune di si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della CP_1
domanda attorea, sostenendo che, solo a partire dal 7 febbraio 2014, aveva Pt_1 richiesto l'avvio del procedimento per il riconoscimento di un contributo al pagamento della retta alberghiera, allegando il prospetto del debito fino a quel momento maturato. Inoltre, l'amministrazione convenuta evidenziava che, prima del
2014, nulla si sapeva in merito alla posizione debitoria di e che, all'epoca del CP_2
ricovero, la situazione reddituale dello stesso non necessitava dell'integrazione richiesta da controparte.
Con sentenza n. 1825/2022, pubblicata in data 26 ottobre 2022, il Tribunale di
Venezia rigettava la domanda di condanna avanzata da , condannando Pt_1 quest'ultima alla rifusione in favore del delle spese di lite. Controparte_1
A fondamento della propria decisione, il Giudice di primo grado evidenziava che il comune era stato edotto della posizione debitoria dell'ospite solo a seguito della richiesta di integrazione pervenutagli in data 31 gennaio 2014. Ciò posto, a detta del Tribunale, non poteva ascriversi all'ente territoriale il mancato pagamento
5 dei debiti pregressi al 2014, maturati per colpa della figlia di delegata e CP_2
riscuotere la pensione, né poteva imputarsi al comune il mancato pagamento delle quote alberghiere della retta per il periodo richiesto, addebitabile al comportamento colposo dell' , per la tardiva nomina dell'amministratore di sostegno e per la Pt_1
mancata preventiva informazione della situazione debitoria dell'ospite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , con il quale ha riproposto la Pt_1
medesima domanda di condanna avanzata nel giudizio di primo grado.
Con il primo motivo di gravame l'appellante evidenzia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha attribuito all'istituto la responsabilità di essersi tardivamente attivato per la nomina dell'amministrazione di sostegno, affermandosi che il comune fosse perfettamente consapevole dell'indispensabilità della figura dell'amministrazione di sostegno per garantire una puntuale tutela dell'assistito, assicurando, tra l'altro, la corretta gestione delle sue limitate risorse economiche.
Asserisce, altresì, l'appellante che il comune si sarebbe completamente disinteressato del caso in esame, omettendo di avviare la procedura per la nomina dell'amministratore di sostegno e preferendo scaricare sull' ogni conseguenza Pt_1
della cattiva gestione delle limitate risorse economiche dell'ospite.
Con il secondo motivo di impugnazione parte appellante censura la violazione dell'art. 6 comma 4 legge n. 328/2000, dell'art. 13 Legge Regionale n. 5/1996 e della
Delibera della Giunta Regionale n. 457/2007. L'appellante lamenta che il CP_1
come dimostrato documentalmente, avrebbe respinto la richiesta di integrazione della retta sulla base del solo rilievo formale della mancata preventiva informazione, mai contestando l'assenza dei presupposti di legge per il suo intervento e/o l'assenza di adeguate risorse economiche allocate a bilancio. A detta dell'impugnate, il ritardo nella presentazione dell'istanza non la rende per ciò solo inammissibile, dovendosi tenere conto che non vi era stata un'interruzione nei pagamenti delle rette, ma bensì un pagamento parziale e che solo in un secondo momento il Comune aveva potuto rendersi conto della pretestuosità delle giustificazioni addotte dai familiari del CP_2 in relazione all'inadempimento.
6 Con il terzo motivo di gravame l'appellante evidenzia che la domanda proposta nel primo grado di giudizio avrebbe sempre avuto ad oggetto solo le rette indicate nel documento n. 5) e per l'importo di euro 30.838,00.= in esso indicato e che il diverso ammontare risultante da altri documenti depositati in atti non era mai stato oggetto della domanda giudiziale. Inoltre, tale differenza quantitativa, secondo l'appellante, sarebbe dovuta al fatto che nei prospetti erano inserite somme inerenti alle spese legali sostenute nel tentativo di ottenere dai familiari del RI quanto dovuto per le rette non corrisposte.
A sua volta, l'appellato , con la propria costituzione nel Controparte_1
presente grado, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del gravame ex artt.
342 e 348 bis cpc, affermando nel merito ed in ogni caso l'infondatezza dell'impugnazione.
*****
1 – In via preliminare, non sono meritevoli di accoglimento le eccezioni di inammissibilità proposte da parte appellata ex artt. 342 e 348 bis cpc.
L'impugnazione di , infatti, rispetta i connotati di cui all'art. 342 cpc in vigore Pt_1
ratione temporis, in quanto ha individuato le specifiche parti della decisione impugnata, ha formulato specifici motivi di gravame, denunciando così la violazione delle disposizioni di legge che vengono in considerazione nella presente controversia, gli asseriti errori compiuti dal Giudice di primo grado in relazione alla valutazione dei fatti e documenti e la loro rilevanza ai fini della decisione. Secondo la Cassazione “per la sussistenza del requisito della specificità dei motivi di gravame, prescritto dall'art. 342 cpc, occorre indicare nell'atto di appello, anche mediante un'esposizione sommaria, le doglianze in modo tale che il Giudice del gravame sia posto in grado non solo di identificare i punti impugnati, ma anche le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene richiesta la riforma della pronuncia di primo grado” (Cass. n. 22123/2009).
7 1.2 – Parimenti non accoglibile è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cpc, in vigore ratione temporis. Infatti, la declaratoria di inammissibilità dell'appello per insussistenza di una ragionevole possibilità di accoglimento deve essere emanata all'esito della prima udienza di trattazione della causa, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa ed il riferimento a precedenti conformi. La richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello reiterata in sede di precisazione delle conclusioni non può essere accolta, in quanto l'emanazione dell'ordinanza di inammissibilità non è più possibile, dovendo necessariamente avvenire all'esito dell'udienza ex art. 350 cpc.
2 – Nel merito, i primi due motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertenti su questioni tra loro collegate. La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di pagamento da parte di della quota Pt_1
alberghiera maturata tra marzo 2011 ed aprile 2019. In relazione alla sussistenza dei presupposti relativi all'onere del comune di corrispondere l'integrazione della quota alberghiera va considerato, in primo luogo, l'art. 6 comma 4 L.n. 328/2000 che dispone che per i soggetti, inclusi i minori, per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica. Peraltro, in modo del tutto analogo, l'art. 13 bis della L.R.
n. 5/1996 prevede che per i soggetti, inclusi i minori, per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica. In tal senso, infine, anche la deliberazione di
Giunta Regione Veneto 27.2.2007 n. 457 che prevede che la quota di retta di residenzialità qualificata come “alberghiera” sia a carico della persona accolta nel
Centri di Servizio residenziali o, se del caso, del comune, previamente informato, presso il quale il cittadino è residente o è iscritto ai registri anagrafici al momento
8 dell'ingresso in struttura, indipendentemente dalla sua condizione di non autosufficienza.
2.1 – Ciò posto, i motivi di impugnazione proposti da non possono essere Pt_1
accolti. In primo luogo, il comune ha analizzato adeguatamente la situazione personale e reddituale dell'ospite, come risulta dalla scheda SVAMA datata 27 dicembre 2006 (doc. 3 fascicolo di primo grado appellato). vedovo da molto CP_2
tempo, versava in condizioni psico-fisiche che non gli permettevano di vivere da solo, non essendo autosufficiente ed in quanto affetto, tra l'altro, da demenza senile.
Veniva proposto,
per questi motivi
, il suo inserimento in una casa di riposo e la nomina, qualora ve ne fosse stata la necessità, di un amministratore di sostegno.
Nella scheda SVAMA anche l'aspetto economico è stato vagliato dall'ente, come risulta nell'analisi della situazione economica di Egli risultava titolare di CP_2
reddito da pensione pari a euro 1.061,00=, giudicato adeguato a tal punto da non ritenere certamente necessaria l'integrazione economica da parte del comune della retta alberghiera (in particolare, a pag. 3 della scheda relativamente alla Pt_3
situazione economica). Il Comune ha analizzato la situazione complessiva di CP_2
ed ha ritenuto che non ci fossero i presupposti per l'integrazione economica della retta alberghiera al momento dell'inizio suo ricovero.
2.2 – A seguito del ricovero, il comune di non ha ricevuto ulteriori CP_1
informazioni da relativamente alla situazione economica in cui versava l'ospite Pt_1
e relativamente agli inadempimenti da parte della figlia di nella CP_2
corresponsione della retta alberghiera della casa di riposo. L'odierna appellante ha informato l'amministrazione comunale del debito complessivo maturato da CP_2 solo con PEC inviata in data 7 febbraio 2014, con la quale, assieme all'allegazione del prospetto del debito maturato, ha richiesto solo in quel momento il contributo economico per l'integrazione della retta di soggiorno ai sensi dell'art. 6 comma 4
L.n. 328/2000 (doc. 6, fascicolo di primo grado parte appellata). A seguito della richiesta da parte dell' , l'odierno appellato si è tempestivamente attivato per Pt_1 fornire l'integrazione economica della retta, riconoscendo dapprima da marzo 2014
9 la somma di euro 190,00= mensili (doc. 8 appellato). Successivamente il CP_1
ha versato un contributo una tantum di importo pari a euro 400,00.= in
[...]
data 24 ottobre 2014, un altro contributo di euro 600,00.= in data 21 giugno 2017 e uno pari a euro 950,00.= corrisposto in data 16 novembre 2017 (doc. 11, fascicolo di primo grado, parte appellata). A partire dal gennaio 2018 il contributo mensile corrisposto dal Comune è stato innalzato a euro 420,00.= (doc. 12 appellato).
2.3 – Dall'esame della documentazione allegata si evince che il comune di CP_1 si è tempestivamente adoperato per corrispondere a l'integrazione della retta CP_2
alberghiera, non appena ha ricevuto la comunicazione da parte di ai sensi Pt_1 dell'art. 6 comma 4 legge n. 328/2000. Prima della PEC inviata il 7 febbraio 2014,
non ha informato il comune di della situazione debitoria di Pt_1 CP_1 CP_2
che andava progressivamente peggiorando, accumulando un debito, come da prospetto ed al netto della non precisa quantificazione, di circa oltre euro
38.000,00.=. L'ammontare di tale esposizione debitoria è stato cagionato dall'inerzia dell' che non ha tempestivamente reso edotto il comune di , come era Pt_1 CP_1 suo onere al fine di ottenere l'integrazione della retta ai sensi della L.n. 328/2000 e della L.R. n. 5/1996. Così, l'odierno appellato non può essere condannato al pagamento delle rette pregresse non corrisposte ad dalla famiglia di Pt_1 CP_2 posto che l'inerzia colpevole di non può recare danno all'appellato che, nel Pt_1 momento in cui è stato informato, ha corrisposto l'integrazione della retta alberghiera
(doc. 8, 11, 12).
2.4 - L'inerzia colpevole di e la sua corresponsabilità nella maturazione del Pt_1
debito del la si evince anche dalla mancata nomina tempestiva CP_2 dell'amministratore di sostegno. L'appellante, da quanto indicato nella scheda
SVAMA, era al corrente della possibile necessità della nomina di un amministratore di sostegno, il quale però è stato nominato solo nel maggio 2014 quando era già stato accumulato il debito derivante dal mancato adempimento del pagamento delle rette mensili. Se avesse agito in modo diligente e avesse tempestivamente Pt_1
provveduto per la nomina dell'amministratore di sostegno al verificarsi di primi
10 mancati adempimenti, tale esposizione debitoria non vi sarebbe stata, considerato che la gestione dei risparmi del e del suo reddito da pensione sarebbe stata affidata CP_2
a persona terza, come poi è avvenuto con la nomina dell'AdS in data 19 maggio
2014. In conclusione, non si può ritenere imputabile al il Controparte_1
mancato pagamento delle rette alberghiera da parte dei familiari di attesa CP_2
l'inerzia colpevole di nella nomina dell'amministratore di sostegno e nella Pt_1
mancata tempestiva informazione del comune ai sensi dell'art. 6 comma 4 L.n.
328/2000 per l'ottenimento dell'integrazione del pagamento della retta.
3 – Anche il terzo motivo di appello non è fondato. Parte appellante non ha provato il quantum del proprio asserito diritto di credito. Sul punto vi è discordanza tra la documentazione prodotta dallo stesso appellante, in quanto risulta nel doc. 5) allegato all'atto di citazione in primo grado un credito vantato pari a euro
30.838,00.=, mentre nel doc. 12) allegato alla memoria n. 2) ex art. 183 comma 6 cpc un asserito credito di importo pari a euro 34.070,58.=. Non risulta, quindi, provato l'esatto ammontare del credito vantato, considerato altresì che il prospetto che la stessa ha allegato nella PEC inviata al comune di riporta una somma Pt_1 CP_1
ancora diversa, pari a euro 38.012,74= (doc. 6 appellato). Non sono altresì specificate le imputazioni dei pagamenti operati dal sia per quanto attiene le CP_1
integrazioni mensili e sia per i contributi una tantum.
4 – Infine, non sono accoglibili le istanze istruttorie contenute nella memoria n. 2) ex art. 183 comma 6 cpc e reiterate nel presente giudizio dall'appellante, in quanto esplorative e inerenti a circostanze da dimostrarsi in via documentale.
5 – L'appello va, dunque, respinto e le spese del presente grado debbono seguire la soccombenza dell'appellante, andando liquidate a valore medio, in applicazione del
D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
11
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Venezia n. 1825/2022, pubblicata in data 26 ottobre 2022;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna alla rifusione in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro
6.946,00.= per compensi, oltre al rimborso forfetario , IVA e CPA dovuti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 27 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il collegio, riunito in camera di consiglio, nelle persone di Magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2279/2022 R.G. promossa
DA
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
corrente in Mirano (VE), rappresentato e difeso in giudizio dagli avv.ti Stefano
Mirate e Natalia Frison, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in Dolo
(VE), via Marconi n. 1, in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione in primo grado;
APPELLANTE
CONTRO
1 , in persona del sindaco pro tempore, corrente in Controparte_1
Vigonovo (VE), rappresentato e difeso in giudizio dall'avv.to Alessandra Frison, con domicilio eletto presso il suo studio in Piove di Sacco (PD), via Boresse n. 47/b, in forza di procura alle liti a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello;
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 1825/2022, pubblicata in data 26 ottobre 2022, rimesso al Collegio per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28 ottobre 2024, tenutasi mediante il deposito di note di trattazione scritta.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Venezia, in riforma della sentenza del Tribunale di Venezia, sez. I civ., dott. , 26.10.2022 n. 1825, resa inter partes e Persona_1
notificata il 27.10.2022 accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado che qui si riportano. Accertato e dichiarato l'obbligo di legge del Comune di di CP_1 assumersi l'onere di integrazione economica delle rette di ricovero dei soggetti residenti nel proprio territorio prima del ricovero e per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, condannarlo a corrispondere all'
[...]
la somma complessiva di euro 30.838,40.=, oltre interessi, dovuta in Parte_1
relazione alle rette alberghiere per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno, agosto, ottobre 2011, marzo, giugno, luglio, agosto, novembre 2012, marzo, giugno, luglio, dicembre 2013, gennaio, maggio, giugno, settembre 2014, maggio (parziale) 2018, aprile 2019, nonché l'ulteriore somma che dovesse successivamente maturare nelle more del presente giudizio, o in quella diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia. Con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese e competenze. In via istruttoria, come da memorie ex art. 183 comma 6 nn. 2) e 3) cpc, rispettivamente datate 27.1.2020 e 18.2.2020”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
2 “In via preliminare, dichiarare inammissibile l'appello proposto ex art. 342 cpc e/o ex art. 348 bis cpc per tutti i motivi dedotti in narrativa. Nel merito, rigettare l'appello proposto in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi dedotti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado n. 1825/2022 del Tribunale di
Venezia, depositata in data 26.10.2022. In ogni caso, condannare parte appellante alla rifusione delle spese e competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio. In via istruttoria, rigettata, in ogni caso, ogni avversa istanza, in via istruttoria la parte appellata chiede che il sig. Giudice voglia ordinare ex art. 210 cpc a parte attrice di esibire in giudizio il contratto di accoglimento/ricovero del sig. CP_2 presso l' , completo delle “garanzie economiche” sottoscritte Parte_1 dalle figlie sig.re e all'atto dell'ingresso del padre Parte_2 Persona_2
nella struttura (v. doc. 4 pag. 2 parte attrice); copia dell'atto di denuncia/querela presentato presso la competente autorità giudiziaria nei confronti delle sig.re Parte_2
e e degli eventuali atti e provvedimenti conseguenti (v. doc. 6
[...] Persona_2
parte convenuta); copia delle attestazioni di pagamento effettuate dal sig. CP_2
e/o dalle figlie prima della nomina dell'amministratore di sostegno, quindi
[...]
nel periodo dal 2007 al 2014, al fine di evincere il nome dell'Istituto bancario o degli
Istituti bancari in cui il sig. aveva il conto corrente, nonché per ricostruire il CP_2
totale dei versamenti effettuati in favore dell'Ipab. Il sig. Giudice voglia ordinare ex art. 210 cpc all'amministratore di sostegno del sig. , avv. Caterina CP_2
Barbiero, di esibire in giudizio copia dell'inventario e dei rendiconti depositati presso il competente Giudice Tutelare a far data dal 2014 ad oggi e di quant'altro possa risultare utile per la ricostruzione della situazione economico-finanziaria del sig.
; copia degli estratti conto bancari del sig. relativi al CP_2 CP_2
periodo antecedente la nomina dell'AdS, al fine di evincere il nome dell'Istituto bancario o degli Istituti bancari in cui il sig. aveva il conto corrente, nonché CP_2
per ricostruire la sua situazione economico-finanziaria; copia dei cedolini della pensione del sig. dal 2007 ad oggi. Il sig. Giudice voglia ordinare ex CP_2
art. 210 cpc all'istituto o agli istituti bancari che risulteranno all'esito degli ordini di
3 esibizione di cui sopra di esibire in giudizio gli estratti conto del sig. CP_2 dall'anno 2007 all'anno 2014, nonché di esibire la documentazione attestante la delega della sig.ra e/o della sig.ra per poter operare Parte_2 Persona_2
sul conto del padre e/o per riscuotere la pensione dello stesso. Il sig. Giudice voglia ordinare ex art. 210 cpc alle figlie del sig. sig.re e di CP_2 Pt_2 Persona_2
esibire in giudizio gli estratti conto relativi ai conti correnti intestati al padre dall'anno 2007 all'anno 2014, nonché le attestazioni di pagamento effettuate in favore dell' dal 2007 ad oggi. Il sig. Giudice voglia ordinare ex art. 210 Parte_1 cpc all'INPS di esibire in giudizio i cedolini della pensione del sig. CP_2
dal 2007 ad oggi, nonché i documenti relativi ad ogni altra eventuale erogazione effettuata in suo favore nello stesso arco temporale. Ammettersi prova per testi sulle seguenti circostanze: 1) < sig.re e CP_2 Pt_2
hanno sottoscritto il contratto di accoglimento/ricovero del padre Persona_2 presso l' in data 5.02.2007 ed hanno altresì sottoscritto le relative Parte_1
garanzie economiche>>; 2) < è titolare di pensione CP_2
di circa euro 1.200,00.=>>; 3) < avevano CP_2
la delega per la riscossione della pensione del padre e per operare sui conti correnti intestati allo stesso>>; 4) < , dal 2007 e CP_2 fino alla nomina dell'AdS avvenuta il 19.05.14, riscuotevano ogni mese la pensione del padre e versavano saltuariamente le rette di ricovero all' ; Parte_1
5) < nei confronti dell' CP_2 [...]
è imputabile alle figlie dello stesso, che hanno riscosso la pensione Parte_1
del padre e versato saltuariamente le rette all' ; 6) < Parte_1
conferma il contenuto della Pec del 1.08.18 inviata all'avv. Stefano Mirate e prodotta sub. Doc. 6 di parte attrice che si rammostra>>. Si indica a teste, da sentire anche a prova contraria, l'Amministratore di Sostegno del sig. avv. Caterina CP_2
Barbiero con studio in 30031 Dolo (VE), P.tta Aldo Moro n. 14/1”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4
Con atto di citazione notificato in data 11 luglio 2019, Parte_1
evocava in giudizio dinanzi il Tribunale di Venezia il Controparte_1
chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore della somma di euro
30.838,00.= a titolo di integrazione della retta di ricovero di accolto CP_2
nella struttura come ospite definitivo non autosufficiente a partire dal 5 febbraio
2007.
A sostegno della propria domanda, parte attrice evidenziava l'inadempimento di nella corresponsione di varie rette alberghiere maturate nel periodo tra CP_2
marzo 2011 ed aprile 2019, rimaste ancora insolute nonostante la nomina di un amministratore di sostegno ed a causa del disinteresse dimostrato dal comune, il quale non aveva provveduto a quanto di sua competenza, limitandosi al riconoscimento di una minima integrazione economica del tutto insufficiente a ripianare il debito maturato.
Il comune di si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della CP_1
domanda attorea, sostenendo che, solo a partire dal 7 febbraio 2014, aveva Pt_1 richiesto l'avvio del procedimento per il riconoscimento di un contributo al pagamento della retta alberghiera, allegando il prospetto del debito fino a quel momento maturato. Inoltre, l'amministrazione convenuta evidenziava che, prima del
2014, nulla si sapeva in merito alla posizione debitoria di e che, all'epoca del CP_2
ricovero, la situazione reddituale dello stesso non necessitava dell'integrazione richiesta da controparte.
Con sentenza n. 1825/2022, pubblicata in data 26 ottobre 2022, il Tribunale di
Venezia rigettava la domanda di condanna avanzata da , condannando Pt_1 quest'ultima alla rifusione in favore del delle spese di lite. Controparte_1
A fondamento della propria decisione, il Giudice di primo grado evidenziava che il comune era stato edotto della posizione debitoria dell'ospite solo a seguito della richiesta di integrazione pervenutagli in data 31 gennaio 2014. Ciò posto, a detta del Tribunale, non poteva ascriversi all'ente territoriale il mancato pagamento
5 dei debiti pregressi al 2014, maturati per colpa della figlia di delegata e CP_2
riscuotere la pensione, né poteva imputarsi al comune il mancato pagamento delle quote alberghiere della retta per il periodo richiesto, addebitabile al comportamento colposo dell' , per la tardiva nomina dell'amministratore di sostegno e per la Pt_1
mancata preventiva informazione della situazione debitoria dell'ospite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello , con il quale ha riproposto la Pt_1
medesima domanda di condanna avanzata nel giudizio di primo grado.
Con il primo motivo di gravame l'appellante evidenzia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha attribuito all'istituto la responsabilità di essersi tardivamente attivato per la nomina dell'amministrazione di sostegno, affermandosi che il comune fosse perfettamente consapevole dell'indispensabilità della figura dell'amministrazione di sostegno per garantire una puntuale tutela dell'assistito, assicurando, tra l'altro, la corretta gestione delle sue limitate risorse economiche.
Asserisce, altresì, l'appellante che il comune si sarebbe completamente disinteressato del caso in esame, omettendo di avviare la procedura per la nomina dell'amministratore di sostegno e preferendo scaricare sull' ogni conseguenza Pt_1
della cattiva gestione delle limitate risorse economiche dell'ospite.
Con il secondo motivo di impugnazione parte appellante censura la violazione dell'art. 6 comma 4 legge n. 328/2000, dell'art. 13 Legge Regionale n. 5/1996 e della
Delibera della Giunta Regionale n. 457/2007. L'appellante lamenta che il CP_1
come dimostrato documentalmente, avrebbe respinto la richiesta di integrazione della retta sulla base del solo rilievo formale della mancata preventiva informazione, mai contestando l'assenza dei presupposti di legge per il suo intervento e/o l'assenza di adeguate risorse economiche allocate a bilancio. A detta dell'impugnate, il ritardo nella presentazione dell'istanza non la rende per ciò solo inammissibile, dovendosi tenere conto che non vi era stata un'interruzione nei pagamenti delle rette, ma bensì un pagamento parziale e che solo in un secondo momento il Comune aveva potuto rendersi conto della pretestuosità delle giustificazioni addotte dai familiari del CP_2 in relazione all'inadempimento.
6 Con il terzo motivo di gravame l'appellante evidenzia che la domanda proposta nel primo grado di giudizio avrebbe sempre avuto ad oggetto solo le rette indicate nel documento n. 5) e per l'importo di euro 30.838,00.= in esso indicato e che il diverso ammontare risultante da altri documenti depositati in atti non era mai stato oggetto della domanda giudiziale. Inoltre, tale differenza quantitativa, secondo l'appellante, sarebbe dovuta al fatto che nei prospetti erano inserite somme inerenti alle spese legali sostenute nel tentativo di ottenere dai familiari del RI quanto dovuto per le rette non corrisposte.
A sua volta, l'appellato , con la propria costituzione nel Controparte_1
presente grado, ha eccepito in via preliminare l'inammissibilità del gravame ex artt.
342 e 348 bis cpc, affermando nel merito ed in ogni caso l'infondatezza dell'impugnazione.
*****
1 – In via preliminare, non sono meritevoli di accoglimento le eccezioni di inammissibilità proposte da parte appellata ex artt. 342 e 348 bis cpc.
L'impugnazione di , infatti, rispetta i connotati di cui all'art. 342 cpc in vigore Pt_1
ratione temporis, in quanto ha individuato le specifiche parti della decisione impugnata, ha formulato specifici motivi di gravame, denunciando così la violazione delle disposizioni di legge che vengono in considerazione nella presente controversia, gli asseriti errori compiuti dal Giudice di primo grado in relazione alla valutazione dei fatti e documenti e la loro rilevanza ai fini della decisione. Secondo la Cassazione “per la sussistenza del requisito della specificità dei motivi di gravame, prescritto dall'art. 342 cpc, occorre indicare nell'atto di appello, anche mediante un'esposizione sommaria, le doglianze in modo tale che il Giudice del gravame sia posto in grado non solo di identificare i punti impugnati, ma anche le ragioni di fatto e di diritto in base alle quali viene richiesta la riforma della pronuncia di primo grado” (Cass. n. 22123/2009).
7 1.2 – Parimenti non accoglibile è l'eccezione di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis cpc, in vigore ratione temporis. Infatti, la declaratoria di inammissibilità dell'appello per insussistenza di una ragionevole possibilità di accoglimento deve essere emanata all'esito della prima udienza di trattazione della causa, con ordinanza succintamente motivata, anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa ed il riferimento a precedenti conformi. La richiesta di declaratoria di inammissibilità dell'appello reiterata in sede di precisazione delle conclusioni non può essere accolta, in quanto l'emanazione dell'ordinanza di inammissibilità non è più possibile, dovendo necessariamente avvenire all'esito dell'udienza ex art. 350 cpc.
2 – Nel merito, i primi due motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertenti su questioni tra loro collegate. La presente controversia ha ad oggetto la richiesta di pagamento da parte di della quota Pt_1
alberghiera maturata tra marzo 2011 ed aprile 2019. In relazione alla sussistenza dei presupposti relativi all'onere del comune di corrispondere l'integrazione della quota alberghiera va considerato, in primo luogo, l'art. 6 comma 4 L.n. 328/2000 che dispone che per i soggetti, inclusi i minori, per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica. Peraltro, in modo del tutto analogo, l'art. 13 bis della L.R.
n. 5/1996 prevede che per i soggetti, inclusi i minori, per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all'eventuale integrazione economica. In tal senso, infine, anche la deliberazione di
Giunta Regione Veneto 27.2.2007 n. 457 che prevede che la quota di retta di residenzialità qualificata come “alberghiera” sia a carico della persona accolta nel
Centri di Servizio residenziali o, se del caso, del comune, previamente informato, presso il quale il cittadino è residente o è iscritto ai registri anagrafici al momento
8 dell'ingresso in struttura, indipendentemente dalla sua condizione di non autosufficienza.
2.1 – Ciò posto, i motivi di impugnazione proposti da non possono essere Pt_1
accolti. In primo luogo, il comune ha analizzato adeguatamente la situazione personale e reddituale dell'ospite, come risulta dalla scheda SVAMA datata 27 dicembre 2006 (doc. 3 fascicolo di primo grado appellato). vedovo da molto CP_2
tempo, versava in condizioni psico-fisiche che non gli permettevano di vivere da solo, non essendo autosufficiente ed in quanto affetto, tra l'altro, da demenza senile.
Veniva proposto,
per questi motivi
, il suo inserimento in una casa di riposo e la nomina, qualora ve ne fosse stata la necessità, di un amministratore di sostegno.
Nella scheda SVAMA anche l'aspetto economico è stato vagliato dall'ente, come risulta nell'analisi della situazione economica di Egli risultava titolare di CP_2
reddito da pensione pari a euro 1.061,00=, giudicato adeguato a tal punto da non ritenere certamente necessaria l'integrazione economica da parte del comune della retta alberghiera (in particolare, a pag. 3 della scheda relativamente alla Pt_3
situazione economica). Il Comune ha analizzato la situazione complessiva di CP_2
ed ha ritenuto che non ci fossero i presupposti per l'integrazione economica della retta alberghiera al momento dell'inizio suo ricovero.
2.2 – A seguito del ricovero, il comune di non ha ricevuto ulteriori CP_1
informazioni da relativamente alla situazione economica in cui versava l'ospite Pt_1
e relativamente agli inadempimenti da parte della figlia di nella CP_2
corresponsione della retta alberghiera della casa di riposo. L'odierna appellante ha informato l'amministrazione comunale del debito complessivo maturato da CP_2 solo con PEC inviata in data 7 febbraio 2014, con la quale, assieme all'allegazione del prospetto del debito maturato, ha richiesto solo in quel momento il contributo economico per l'integrazione della retta di soggiorno ai sensi dell'art. 6 comma 4
L.n. 328/2000 (doc. 6, fascicolo di primo grado parte appellata). A seguito della richiesta da parte dell' , l'odierno appellato si è tempestivamente attivato per Pt_1 fornire l'integrazione economica della retta, riconoscendo dapprima da marzo 2014
9 la somma di euro 190,00= mensili (doc. 8 appellato). Successivamente il CP_1
ha versato un contributo una tantum di importo pari a euro 400,00.= in
[...]
data 24 ottobre 2014, un altro contributo di euro 600,00.= in data 21 giugno 2017 e uno pari a euro 950,00.= corrisposto in data 16 novembre 2017 (doc. 11, fascicolo di primo grado, parte appellata). A partire dal gennaio 2018 il contributo mensile corrisposto dal Comune è stato innalzato a euro 420,00.= (doc. 12 appellato).
2.3 – Dall'esame della documentazione allegata si evince che il comune di CP_1 si è tempestivamente adoperato per corrispondere a l'integrazione della retta CP_2
alberghiera, non appena ha ricevuto la comunicazione da parte di ai sensi Pt_1 dell'art. 6 comma 4 legge n. 328/2000. Prima della PEC inviata il 7 febbraio 2014,
non ha informato il comune di della situazione debitoria di Pt_1 CP_1 CP_2
che andava progressivamente peggiorando, accumulando un debito, come da prospetto ed al netto della non precisa quantificazione, di circa oltre euro
38.000,00.=. L'ammontare di tale esposizione debitoria è stato cagionato dall'inerzia dell' che non ha tempestivamente reso edotto il comune di , come era Pt_1 CP_1 suo onere al fine di ottenere l'integrazione della retta ai sensi della L.n. 328/2000 e della L.R. n. 5/1996. Così, l'odierno appellato non può essere condannato al pagamento delle rette pregresse non corrisposte ad dalla famiglia di Pt_1 CP_2 posto che l'inerzia colpevole di non può recare danno all'appellato che, nel Pt_1 momento in cui è stato informato, ha corrisposto l'integrazione della retta alberghiera
(doc. 8, 11, 12).
2.4 - L'inerzia colpevole di e la sua corresponsabilità nella maturazione del Pt_1
debito del la si evince anche dalla mancata nomina tempestiva CP_2 dell'amministratore di sostegno. L'appellante, da quanto indicato nella scheda
SVAMA, era al corrente della possibile necessità della nomina di un amministratore di sostegno, il quale però è stato nominato solo nel maggio 2014 quando era già stato accumulato il debito derivante dal mancato adempimento del pagamento delle rette mensili. Se avesse agito in modo diligente e avesse tempestivamente Pt_1
provveduto per la nomina dell'amministratore di sostegno al verificarsi di primi
10 mancati adempimenti, tale esposizione debitoria non vi sarebbe stata, considerato che la gestione dei risparmi del e del suo reddito da pensione sarebbe stata affidata CP_2
a persona terza, come poi è avvenuto con la nomina dell'AdS in data 19 maggio
2014. In conclusione, non si può ritenere imputabile al il Controparte_1
mancato pagamento delle rette alberghiera da parte dei familiari di attesa CP_2
l'inerzia colpevole di nella nomina dell'amministratore di sostegno e nella Pt_1
mancata tempestiva informazione del comune ai sensi dell'art. 6 comma 4 L.n.
328/2000 per l'ottenimento dell'integrazione del pagamento della retta.
3 – Anche il terzo motivo di appello non è fondato. Parte appellante non ha provato il quantum del proprio asserito diritto di credito. Sul punto vi è discordanza tra la documentazione prodotta dallo stesso appellante, in quanto risulta nel doc. 5) allegato all'atto di citazione in primo grado un credito vantato pari a euro
30.838,00.=, mentre nel doc. 12) allegato alla memoria n. 2) ex art. 183 comma 6 cpc un asserito credito di importo pari a euro 34.070,58.=. Non risulta, quindi, provato l'esatto ammontare del credito vantato, considerato altresì che il prospetto che la stessa ha allegato nella PEC inviata al comune di riporta una somma Pt_1 CP_1
ancora diversa, pari a euro 38.012,74= (doc. 6 appellato). Non sono altresì specificate le imputazioni dei pagamenti operati dal sia per quanto attiene le CP_1
integrazioni mensili e sia per i contributi una tantum.
4 – Infine, non sono accoglibili le istanze istruttorie contenute nella memoria n. 2) ex art. 183 comma 6 cpc e reiterate nel presente giudizio dall'appellante, in quanto esplorative e inerenti a circostanze da dimostrarsi in via documentale.
5 – L'appello va, dunque, respinto e le spese del presente grado debbono seguire la soccombenza dell'appellante, andando liquidate a valore medio, in applicazione del
D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Venezia n. 1825/2022, pubblicata in data 26 ottobre 2022;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna alla rifusione in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro
6.946,00.= per compensi, oltre al rimborso forfetario , IVA e CPA dovuti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 27 gennaio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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