TRIB
Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21027/2023
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott.ssa Flora Mazzaro Giudice dott.ssa Enrica Ciocca Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281TERDECIES C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21027/2023 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Sebastiano Foti, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Roma, Via della Mendola n. 39 nonché presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata PEC Email_1
RICORRENTE contro in persona dei legali rappresentanti pro tempore, con sede in Roma, Viale CP_1
Bruno Buozzi n. 47, difesa e rappresentata, giusta delega depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta, dall'avv. Adriana Boscagli, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla via dei Monti Parioli n. 8/A
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che la ha distribuito solo parzialmente alla socia CP_1 ricorrente gli utili prodotti negli anni 2018 e 2019 ed ha omesso di distribuirle gli utili prodotti negli anni 2020 e 2021;
pagina 1 di 7 accertare e dichiarare che gli utili non corrisposti per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 ammontano ad € 56.575,70; per quanto concerne i presunti e contestati utili che la resistente avrebbe versato in eccedenza per gli anni, 2014, 2015, 2016 e 2017, ritenuto che nessuna domanda interruttiva della prescrizione è stata avanzata negli anni antecedenti il quinquennio dalla data di presentazione del ricorso per cui è causa, si eccepisce la prescrizione ex art. 2949 c.c.; conseguentemente condannare la in persona dei suoi legali rappresentanti pro CP_1 tempore a pagare alla ricorrente la somma di € 56.575,70 oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata dal dì del dovuto fino al dì dell'effettivo pagamento;
vista la temeraria difesa della resistente, chiede che la stessa sia condannata anche ex art. 96
c.p.c.. con vittoria delle spese di lite secondo le tariffe vigenti da liquidarsi in favore dell'avv. Carlo Sebastiano Foti, che le ha anticipate e che si dichiara antistatario”
PARTE RESISTENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
➢ In via principale, rigettare le domande della Ricorrente poichè infondate in fatto e in diritto;
➢ in via riconvenzionale, accertato e dichiarato l'esistenza di un credito dalla nei Controparte_2 confronti di per le ragioni sopra esposte, per l'importo di euro 1.710,40 Parte_1 accogliere l'eccezione di compensazione quivi formulata, condannare al Parte_1 pagamento dell'importo di euro 1.710,40;
➢ con vittoria di spese, competenze ed onorari”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 12.04.2023 socia al Parte_1
30% della agiva in giudizio avverso quest'ultima società chiedendo la condanna Controparte_2
della società al pagamento di utili non corrisposti.
Parte ricorrente esponeva in fatto:
- che la aveva distribuito alla ricorrente solo parzialmente gli utili conseguiti negli Controparte_2
anni 2018 e 2019, mentre non aveva distribuito quelli prodotti negli anni 2020 e 2021;
- che, in particolare, la società aveva prodotto utili nell'anno 2018 pari ad € 70.125,00 avrebbe dovuto, sicché avrebbe dovuto distribuire alla ricorrente il 30%, pari ad € 21.037,50, mentre le aveva distribuito il minore importo di € 18.200,00, con conseguente residuo credito della società di € 2.837,50;
- che la nel 2019 aveva prodotto utili per € 65.103,00, quindi avrebbe dovuto Controparte_2
distribuire alla ricorrente il 30%, pari ad € 19.530,90, mentre le aveva distribuito il minore importo di € 6.500,00, pertanto, la ricorrente era creditrice dell'importo di € 13.030,90;
- che la società aveva prodotto utili nell'anno 2020 per € 79.570,00, quindi avrebbe dovuto distribuire alla ricorrente il 30%, pari ad € 23.871,00, mentre non le aveva distribuito alcun importo, con conseguente credito residuo della ricorrente di € 23.871,00;
pagina 2 di 7 - che la aveva prodotto utili nell'anno 2021 per € 56.121,00, quindi avrebbe dovuto Controparte_2 distribuire alla ricorrente utili per € 16.836,30, mentre non le aveva distribuito alcun importo, con conseguente credito della ricorrente di € 16.836,30;
- che la somma complessiva del credito attoreo a titolo di utili a lei non versati era pari a complessivi € 56.575,70;
- che soltanto nell'assemblea di approvazione del bilancio 2021 i soci avevano deliberato la distribuzione degli utili, mentre in tutte le altre assemblee era stato deliberato di riportare gli utili a nuovo e cioè nel bilancio successivo;
- che dall'esame dello “Stato Patrimoniale” del 2020, in cui era stato riportato anche quello relativo 2019, emergevano gli utili di entrambi gli anni come sopra riportati, ma non era presente la voce “IX utili (perdite) portate a nuovo”, che sarebbe stata presente se avesse rappresentato un valore diverso da zero, pertanto, con altra delibera non rinvenibile nel Registro delle Imprese aveva provveduto a distribuire gli utili;
- che dall'esame dello “Stato Patrimoniale” del 2021, in cui era stato riportato anche quello del
2020, erano emersi non solo gli utili di entrambi gli anni come sopra riportati, ma era presente la voce “IX utili (perdite) portate a nuovo” e a tale voce corrispondeva il valore zero, sicché nessun utile era stato portato a nuovo.
Tanto premesso, chiedeva la condanna della al pagamento in proprio Parte_1 CP_1
favore della somma di € 56.575,70, oltre a rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata dal dovuto fino all'effettivo pagamento, previo accertamento che la resistente aveva distribuito solo parzialmente alla Lega gli utili prodotti negli anni 2018 e 2019 ed aveva omesso di distribuirle gli utili relativi agli anni 2020 e 2021, per complessivi € 56.575,70.
2. - Con comparsa depositata il 20/9/2023 si costituiva in giudizio la in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, che chiedeva il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, previo accertamento del proprio credito nei confronti di di € 24.087,70, accogliere Parte_1
l'eccezione di compensazione formulata, con condanna di al pagamento Parte_1 dell'importo di € 1.710,40.
La resistente esponeva che le somme liquidate a favore della Lega a titolo di utili prodotti dalla resistente a far tempo dal 2014 fino all'anno 2019 erano superiori alla quota del 30% del capitale sociale di cui era titolare, tanto che dal 2014 al 2019 gli utili distribuiti in favore della ricorrente erano stati pari ad € 152.650,00, a fronte della minor somma di € 128.562,30, corrispondente alla quota del 30% a lei spettante, con conseguente credito della società di € 24.087,70.
pagina 3 di 7 La in particolare, deduceva che dal 2014 al 2019 gli utili deliberati erano stati CP_1
corrisposti alla controparte con bonifico bancario dal conto corrente della resistente a quello personale della ricorrente e che, a far tempo dal 2020, su richiesta di e previ Parte_1
accordi con i soci e a causa delle difficoltà riscontrate dalla Controparte_3 Controparte_4
ricorrente durante la vigenza dei provvedimenti restrittivi volti al contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19 ad accedere alla filiale bancaria in cui le parti detenevano i rispettivi conti correnti, era stata accreditata la quota del 30% degli utili deliberati (con riferimento agli anni 2020 e 2021) sul conto corrente intestato a , marito della che Controparte_3 Pt_1
aveva, poi, provveduto a corrispondere le relative somme a quest'ultima con bonifici periodici di importi maggiori al quantum corrispondente alla quota di utili dovuta e transitata sul proprio conto.
3.- Esperiti gli incombenti preliminari, la ricorrente, con le note scritte di trattazione del
24/11/2023, contestava ogni avversa deduzione, evidenziando la mancanza di prova degli utili che la controparte deduceva di aver conseguito nel periodo 2013-2017 ed eccependo, per gli anni dal 2014 al 2017, la prescrizione estintiva ex art. 2949 c.c..
In ordine agli utili relativi agli anni 2020 e 2021, la ricorrente contestava che il coniuge
[...]
le avesse riversato i relativi importi e che vi fosse stato un accordo tra le parti in CP_3 virtù del quale gli utili sarebbero stati versati a quest'ultimo per suo conto.
All'udienza del 27/11/2024, all'esito della discussione, il collegio tratteneva la causa in decisione.
4.- ha chiesto la condanna della di cui è socia pro quota del 30%, al Parte_1 Controparte_2 pagamento in proprio favore della somma di € 56.575,70, oltre agli accessori di legge, a titolo di utili non versati per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Non è contestato tra le parti il diritto della ricorrente di percepire utili: la società resistente, a prescindere dalle delibere che riportavano a nuovo gli utili, ha riconosciuto gli importi spettanti alla ricorrente per gli anni dal 2018 al 2021, nello specifico per l'anno 2018 € 21.037,50, per il pagina 4 di 7 2019 € 19.530,90, per il 2020 €23.871,00, per il 2021 € 16.836,30.
Nella specie, è documentale e non contestato che la resistente ha versato alla ricorrente, a titolo di utili di gestione, le seguenti somme: € 18.200,00 nel 2018 e € 6.500,00 nel 2019.
Non vi è prova, invece, che negli anni 2020 e 2021 siano stati corrisposti gli utili di esercizio all'odierna ricorrente, poiché l'asserzione attorea, secondo cui i relativi importi sono stati versati al coniuge su accordo delle parti non è supportata da idonea prova. Controparte_3
Richiamato quanto sopra esposto in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio, nella specie, a fronte della deduzione attorea in ordine alla mancata distribuzione degli utili relativi agli anni
2020 e 2021, la resistente, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha provato l'esatto adempimento dell'obbligazione a suo carico, non avendo fornito idonea prova dell'accordo con cui, secondo la prospettazione della resistente, la Lega avrebbe autorizzato la al Controparte_2
pagamento degli utili a , marito della ricorrente, a causa delle difficoltà di Controparte_3
movimento conseguenti alle restrizioni introdotte per contrastare la diffusione della pandemia da covid-19. Non risulta, inoltre, che vigesse tra le parti la prassi di versare gli utili della CP_2 spettanti all'odierna attrice tramite il coniuge , avendo, al contrario, la
[...] Controparte_3
stessa convenuta affermato che ciò sarebbe avvenuto solo nel biennio 2020/2021 a causa delle difficoltà della Lega di accedere alla banca.
Ne consegue che i bonifici bancari eseguiti dalla resistente al non costituiscono CP_3
esatto adempimento del pagamento degli utili spettanti alla Lega.
La resistente ha eccepito la compensazione di ogni avverso credito con le somme percepite dalla
Lega a titolo di utili della gestione della resistente nel periodo 2014-2021.
La Lega ha a sua volta eccepito la prescrizione delle avverse pretese creditorie relativamente agli anni 2014-2017.
L'eccezione è fondata ed assorbente rispetto ad ogni altra considerazione.
Invero, ai sensi dell'art. 2949 c.c., si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese.
E' costante la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, nel senso che “la prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2949, primo comma, cod. civ., opera con riguardo ai diritti che scaturiscono dal rapporto societario, e cioè dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società o che derivano dalle situazioni determinate dallo svolgimento della vita in società, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto. Pertanto, è soggetta alla suindicata prescrizione
pagina 5 di 7 quinquennale l'Azione che il curatore di una società a R. l., dichiarata fallita, esercita, come avente causa di essa, al fine di ottenere la restituzione dai soci usciti dalla società di attività loro attribuite, previa declaratoria di nullità della deliberazione di approvazione del bilancio con conseguente distribuzione di utili ai soci, per violazione degli artt. 2423 e 2433 cod. civ., e degli
Atti di cessione delle quote di alcuni soci ad altri mediante il trasferimento ai soci cedenti di diritti di credito della società verso terzi, per violazione degli artt. 2445 e 2437 cod. civ. in quanto risolventisi in una parziale liquidazione della società e nel recesso dei soci cedenti al di fuori dei modi stabiliti dalla legge. (Cass.civ. sez. 1, 9 marzo 1982, n. 1475, Cass.civ. sez. 1, 25 settembre 2013, n. 21903).
La distribuzione degli utili rientra di certo tra i diritti che scaturiscono dal rapporto societario, per cui va applicata la prescrizione breve di cui all'art. 2949 c.c., pur nella sua interpretazione restrittiva (Cass.civ. sez.2, 13 febbraio 2024, n. 4007).
Ebbene, considerato che la resistente ha sollevato l'eccezione di compensazione con la comparsa di risposta depositata il 20/9/2023, in assenza di alcun atto interruttivo documentato, è prescritto ogni credito della relativo al periodo 2013-2017. Controparte_2
E' meritevole di accoglimento, pertanto, la domanda attorea di condanna della controparte al pagamento in proprio favore della somma di € 56.575,70 a titolo di utili non corrisposti per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, come ammessi dalla stessa parte resistente, deliberati e nella quota spettante del 30%; su tale importo, trattandosi di debito di valuta, decorrono gli interessi come per legge dalla domanda al saldo, esclusa la rivalutazione monetaria, in mancanza di idonea allegazione e prova del maggior danno di cui al capoverso dell'art. 1224 c.c..
Non ricorrono i presupposti della richiesta condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte ricorrente
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo e da distrarsi in favore dell'avv. Carlo
Sebastiano Foti, dichiaratosi antistatario della ricorrente, seguono la soccombenza, sono determinate in base alle sole attività svolte, tra minimo e medio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nel procedimento tra e la ogni Parte_1 Controparte_2
diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA la al pagamento in favore Controparte_2 di della somma di € 56.575,70, oltre agli interessi come per legge dalla Parte_1
domanda al saldo;
2) CONDANNA altresì la a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, Controparte_2
pagina 6 di 7 che si liquidano in € 786,00 per spese vive ed € 5000,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi in favore dell'avv. Carlo
Sebastiano Foti, dichiaratosi antistatario della ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 dicembre 2024
Il Presidente
Giuseppe Di Salvo
Il Giudice dott. Enrica Ciocca
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVI CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe Di Salvo Presidente dott.ssa Flora Mazzaro Giudice dott.ssa Enrica Ciocca Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281TERDECIES C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 21027/2023 promossa da:
(C.F. , nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Sebastiano Foti, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato al ricorso, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore sito in Roma, Via della Mendola n. 39 nonché presso il suo indirizzo di posta elettronica certificata PEC Email_1
RICORRENTE contro in persona dei legali rappresentanti pro tempore, con sede in Roma, Viale CP_1
Bruno Buozzi n. 47, difesa e rappresentata, giusta delega depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta, dall'avv. Adriana Boscagli, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma alla via dei Monti Parioli n. 8/A
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE RICORRENTE: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che la ha distribuito solo parzialmente alla socia CP_1 ricorrente gli utili prodotti negli anni 2018 e 2019 ed ha omesso di distribuirle gli utili prodotti negli anni 2020 e 2021;
pagina 1 di 7 accertare e dichiarare che gli utili non corrisposti per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 ammontano ad € 56.575,70; per quanto concerne i presunti e contestati utili che la resistente avrebbe versato in eccedenza per gli anni, 2014, 2015, 2016 e 2017, ritenuto che nessuna domanda interruttiva della prescrizione è stata avanzata negli anni antecedenti il quinquennio dalla data di presentazione del ricorso per cui è causa, si eccepisce la prescrizione ex art. 2949 c.c.; conseguentemente condannare la in persona dei suoi legali rappresentanti pro CP_1 tempore a pagare alla ricorrente la somma di € 56.575,70 oltre rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata dal dì del dovuto fino al dì dell'effettivo pagamento;
vista la temeraria difesa della resistente, chiede che la stessa sia condannata anche ex art. 96
c.p.c.. con vittoria delle spese di lite secondo le tariffe vigenti da liquidarsi in favore dell'avv. Carlo Sebastiano Foti, che le ha anticipate e che si dichiara antistatario”
PARTE RESISTENTE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,
➢ In via principale, rigettare le domande della Ricorrente poichè infondate in fatto e in diritto;
➢ in via riconvenzionale, accertato e dichiarato l'esistenza di un credito dalla nei Controparte_2 confronti di per le ragioni sopra esposte, per l'importo di euro 1.710,40 Parte_1 accogliere l'eccezione di compensazione quivi formulata, condannare al Parte_1 pagamento dell'importo di euro 1.710,40;
➢ con vittoria di spese, competenze ed onorari”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 12.04.2023 socia al Parte_1
30% della agiva in giudizio avverso quest'ultima società chiedendo la condanna Controparte_2
della società al pagamento di utili non corrisposti.
Parte ricorrente esponeva in fatto:
- che la aveva distribuito alla ricorrente solo parzialmente gli utili conseguiti negli Controparte_2
anni 2018 e 2019, mentre non aveva distribuito quelli prodotti negli anni 2020 e 2021;
- che, in particolare, la società aveva prodotto utili nell'anno 2018 pari ad € 70.125,00 avrebbe dovuto, sicché avrebbe dovuto distribuire alla ricorrente il 30%, pari ad € 21.037,50, mentre le aveva distribuito il minore importo di € 18.200,00, con conseguente residuo credito della società di € 2.837,50;
- che la nel 2019 aveva prodotto utili per € 65.103,00, quindi avrebbe dovuto Controparte_2
distribuire alla ricorrente il 30%, pari ad € 19.530,90, mentre le aveva distribuito il minore importo di € 6.500,00, pertanto, la ricorrente era creditrice dell'importo di € 13.030,90;
- che la società aveva prodotto utili nell'anno 2020 per € 79.570,00, quindi avrebbe dovuto distribuire alla ricorrente il 30%, pari ad € 23.871,00, mentre non le aveva distribuito alcun importo, con conseguente credito residuo della ricorrente di € 23.871,00;
pagina 2 di 7 - che la aveva prodotto utili nell'anno 2021 per € 56.121,00, quindi avrebbe dovuto Controparte_2 distribuire alla ricorrente utili per € 16.836,30, mentre non le aveva distribuito alcun importo, con conseguente credito della ricorrente di € 16.836,30;
- che la somma complessiva del credito attoreo a titolo di utili a lei non versati era pari a complessivi € 56.575,70;
- che soltanto nell'assemblea di approvazione del bilancio 2021 i soci avevano deliberato la distribuzione degli utili, mentre in tutte le altre assemblee era stato deliberato di riportare gli utili a nuovo e cioè nel bilancio successivo;
- che dall'esame dello “Stato Patrimoniale” del 2020, in cui era stato riportato anche quello relativo 2019, emergevano gli utili di entrambi gli anni come sopra riportati, ma non era presente la voce “IX utili (perdite) portate a nuovo”, che sarebbe stata presente se avesse rappresentato un valore diverso da zero, pertanto, con altra delibera non rinvenibile nel Registro delle Imprese aveva provveduto a distribuire gli utili;
- che dall'esame dello “Stato Patrimoniale” del 2021, in cui era stato riportato anche quello del
2020, erano emersi non solo gli utili di entrambi gli anni come sopra riportati, ma era presente la voce “IX utili (perdite) portate a nuovo” e a tale voce corrispondeva il valore zero, sicché nessun utile era stato portato a nuovo.
Tanto premesso, chiedeva la condanna della al pagamento in proprio Parte_1 CP_1
favore della somma di € 56.575,70, oltre a rivalutazione monetaria e interessi sulla somma rivalutata dal dovuto fino all'effettivo pagamento, previo accertamento che la resistente aveva distribuito solo parzialmente alla Lega gli utili prodotti negli anni 2018 e 2019 ed aveva omesso di distribuirle gli utili relativi agli anni 2020 e 2021, per complessivi € 56.575,70.
2. - Con comparsa depositata il 20/9/2023 si costituiva in giudizio la in persona del CP_1
legale rappresentante pro tempore, che chiedeva il rigetto del ricorso e, in via riconvenzionale, previo accertamento del proprio credito nei confronti di di € 24.087,70, accogliere Parte_1
l'eccezione di compensazione formulata, con condanna di al pagamento Parte_1 dell'importo di € 1.710,40.
La resistente esponeva che le somme liquidate a favore della Lega a titolo di utili prodotti dalla resistente a far tempo dal 2014 fino all'anno 2019 erano superiori alla quota del 30% del capitale sociale di cui era titolare, tanto che dal 2014 al 2019 gli utili distribuiti in favore della ricorrente erano stati pari ad € 152.650,00, a fronte della minor somma di € 128.562,30, corrispondente alla quota del 30% a lei spettante, con conseguente credito della società di € 24.087,70.
pagina 3 di 7 La in particolare, deduceva che dal 2014 al 2019 gli utili deliberati erano stati CP_1
corrisposti alla controparte con bonifico bancario dal conto corrente della resistente a quello personale della ricorrente e che, a far tempo dal 2020, su richiesta di e previ Parte_1
accordi con i soci e a causa delle difficoltà riscontrate dalla Controparte_3 Controparte_4
ricorrente durante la vigenza dei provvedimenti restrittivi volti al contenimento della diffusione della pandemia da Covid-19 ad accedere alla filiale bancaria in cui le parti detenevano i rispettivi conti correnti, era stata accreditata la quota del 30% degli utili deliberati (con riferimento agli anni 2020 e 2021) sul conto corrente intestato a , marito della che Controparte_3 Pt_1
aveva, poi, provveduto a corrispondere le relative somme a quest'ultima con bonifici periodici di importi maggiori al quantum corrispondente alla quota di utili dovuta e transitata sul proprio conto.
3.- Esperiti gli incombenti preliminari, la ricorrente, con le note scritte di trattazione del
24/11/2023, contestava ogni avversa deduzione, evidenziando la mancanza di prova degli utili che la controparte deduceva di aver conseguito nel periodo 2013-2017 ed eccependo, per gli anni dal 2014 al 2017, la prescrizione estintiva ex art. 2949 c.c..
In ordine agli utili relativi agli anni 2020 e 2021, la ricorrente contestava che il coniuge
[...]
le avesse riversato i relativi importi e che vi fosse stato un accordo tra le parti in CP_3 virtù del quale gli utili sarebbero stati versati a quest'ultimo per suo conto.
All'udienza del 27/11/2024, all'esito della discussione, il collegio tratteneva la causa in decisione.
4.- ha chiesto la condanna della di cui è socia pro quota del 30%, al Parte_1 Controparte_2 pagamento in proprio favore della somma di € 56.575,70, oltre agli accessori di legge, a titolo di utili non versati per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021.
La domanda è fondata e deve essere accolta.
In tema di prova dell'adempimento di un'obbligazione, inoltre, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr., ex plurimis, Cass. sez. un. n. 13533 del 30/10/2001).
Non è contestato tra le parti il diritto della ricorrente di percepire utili: la società resistente, a prescindere dalle delibere che riportavano a nuovo gli utili, ha riconosciuto gli importi spettanti alla ricorrente per gli anni dal 2018 al 2021, nello specifico per l'anno 2018 € 21.037,50, per il pagina 4 di 7 2019 € 19.530,90, per il 2020 €23.871,00, per il 2021 € 16.836,30.
Nella specie, è documentale e non contestato che la resistente ha versato alla ricorrente, a titolo di utili di gestione, le seguenti somme: € 18.200,00 nel 2018 e € 6.500,00 nel 2019.
Non vi è prova, invece, che negli anni 2020 e 2021 siano stati corrisposti gli utili di esercizio all'odierna ricorrente, poiché l'asserzione attorea, secondo cui i relativi importi sono stati versati al coniuge su accordo delle parti non è supportata da idonea prova. Controparte_3
Richiamato quanto sopra esposto in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio, nella specie, a fronte della deduzione attorea in ordine alla mancata distribuzione degli utili relativi agli anni
2020 e 2021, la resistente, su cui gravava il relativo onere probatorio, non ha provato l'esatto adempimento dell'obbligazione a suo carico, non avendo fornito idonea prova dell'accordo con cui, secondo la prospettazione della resistente, la Lega avrebbe autorizzato la al Controparte_2
pagamento degli utili a , marito della ricorrente, a causa delle difficoltà di Controparte_3
movimento conseguenti alle restrizioni introdotte per contrastare la diffusione della pandemia da covid-19. Non risulta, inoltre, che vigesse tra le parti la prassi di versare gli utili della CP_2 spettanti all'odierna attrice tramite il coniuge , avendo, al contrario, la
[...] Controparte_3
stessa convenuta affermato che ciò sarebbe avvenuto solo nel biennio 2020/2021 a causa delle difficoltà della Lega di accedere alla banca.
Ne consegue che i bonifici bancari eseguiti dalla resistente al non costituiscono CP_3
esatto adempimento del pagamento degli utili spettanti alla Lega.
La resistente ha eccepito la compensazione di ogni avverso credito con le somme percepite dalla
Lega a titolo di utili della gestione della resistente nel periodo 2014-2021.
La Lega ha a sua volta eccepito la prescrizione delle avverse pretese creditorie relativamente agli anni 2014-2017.
L'eccezione è fondata ed assorbente rispetto ad ogni altra considerazione.
Invero, ai sensi dell'art. 2949 c.c., si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese.
E' costante la giurisprudenza della Suprema Corte sul punto, nel senso che “la prescrizione quinquennale, di cui all'art. 2949, primo comma, cod. civ., opera con riguardo ai diritti che scaturiscono dal rapporto societario, e cioè dalle relazioni che si istituiscono fra i soggetti dell'organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società o che derivano dalle situazioni determinate dallo svolgimento della vita in società, mentre ne restano esclusi tutti gli altri diritti che trovano la loro ragion d'essere negli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre al pari di ogni altro soggetto. Pertanto, è soggetta alla suindicata prescrizione
pagina 5 di 7 quinquennale l'Azione che il curatore di una società a R. l., dichiarata fallita, esercita, come avente causa di essa, al fine di ottenere la restituzione dai soci usciti dalla società di attività loro attribuite, previa declaratoria di nullità della deliberazione di approvazione del bilancio con conseguente distribuzione di utili ai soci, per violazione degli artt. 2423 e 2433 cod. civ., e degli
Atti di cessione delle quote di alcuni soci ad altri mediante il trasferimento ai soci cedenti di diritti di credito della società verso terzi, per violazione degli artt. 2445 e 2437 cod. civ. in quanto risolventisi in una parziale liquidazione della società e nel recesso dei soci cedenti al di fuori dei modi stabiliti dalla legge. (Cass.civ. sez. 1, 9 marzo 1982, n. 1475, Cass.civ. sez. 1, 25 settembre 2013, n. 21903).
La distribuzione degli utili rientra di certo tra i diritti che scaturiscono dal rapporto societario, per cui va applicata la prescrizione breve di cui all'art. 2949 c.c., pur nella sua interpretazione restrittiva (Cass.civ. sez.2, 13 febbraio 2024, n. 4007).
Ebbene, considerato che la resistente ha sollevato l'eccezione di compensazione con la comparsa di risposta depositata il 20/9/2023, in assenza di alcun atto interruttivo documentato, è prescritto ogni credito della relativo al periodo 2013-2017. Controparte_2
E' meritevole di accoglimento, pertanto, la domanda attorea di condanna della controparte al pagamento in proprio favore della somma di € 56.575,70 a titolo di utili non corrisposti per gli anni 2018, 2019, 2020 e 2021, come ammessi dalla stessa parte resistente, deliberati e nella quota spettante del 30%; su tale importo, trattandosi di debito di valuta, decorrono gli interessi come per legge dalla domanda al saldo, esclusa la rivalutazione monetaria, in mancanza di idonea allegazione e prova del maggior danno di cui al capoverso dell'art. 1224 c.c..
Non ricorrono i presupposti della richiesta condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata da parte ricorrente
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo e da distrarsi in favore dell'avv. Carlo
Sebastiano Foti, dichiaratosi antistatario della ricorrente, seguono la soccombenza, sono determinate in base alle sole attività svolte, tra minimo e medio.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, sezione specializzata in materia di impresa, definitivamente pronunciando nel procedimento tra e la ogni Parte_1 Controparte_2
diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) DICHIARA tenuta e, per l'effetto, CONDANNA la al pagamento in favore Controparte_2 di della somma di € 56.575,70, oltre agli interessi come per legge dalla Parte_1
domanda al saldo;
2) CONDANNA altresì la a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, Controparte_2
pagina 6 di 7 che si liquidano in € 786,00 per spese vive ed € 5000,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, da distrarsi in favore dell'avv. Carlo
Sebastiano Foti, dichiaratosi antistatario della ricorrente.
Così deciso nella camera di consiglio del 24 dicembre 2024
Il Presidente
Giuseppe Di Salvo
Il Giudice dott. Enrica Ciocca
pagina 7 di 7