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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/12/2025, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6274 /2019 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 6 marzo 2025, promossa da
(C.F. Parte_1
, persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente P.IVA_1 domiciliata in Catania, Corso Italia n. 226, presso lo studio dell'avv. Antonio Vitale, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, opponente contro (C.F. e P.I. , in persona del legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in via La Pt_1
Farina, is. 278, presso lo studio dell'avv. Massimiliano Pantano, che la rappresenta e difende giusta procura in atti, convenuta opposta avente ad oggetto: promessa di pagamento – ricognizione di debito. In fatto ed in diritto Con atto di citazione del 17 dicembre 2019, ritualmente notificato, l' (nel prosieguo ha Parte_1 Parte_2 proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1572/2019, con il quale il Tribunale di Messina le ha ingiunto di pagare in favore di la CP_1 somma di € 514.689,21, oltre interessi e spese della fase monitoria, quale saldo creditorio alla stessa spettante per il servizio di riabilitazione per soggetti portatori di handicap di ambo i sessi e senza limiti d'età, effettuato per gli anni 2007 e 2010 (di cui € 198.601,17 a titolo di saldo dovuto per le prestazioni rese nel 2007 ed € 316.088,04 per quelle relative al 2010), in forza della deliberazione n. 3064 del 08 settembre 2003, alla quale è allegata per farne parte integrate la convenzione sottoscritta tra le parti. A fondamento dell'opposizione svolta, ha eccepito: Parte_2
l'estinzione del credito vantato dalla per intervenuta CP_1 prescrizione;
l'infondatezza della pretesa creditoria relativa alle prestazioni rese nel 2007 avendo l'azienda provveduto al pagamento integrale del proprio debito nei confronti della struttura convenzionata, tenuto conto del budget assegnato al centro di riabilitazione e dei vincoli finanziari e tariffari dettati dall'Assessorato alla Salute della Regione Sicilia;
l'infondatezza altresì della pretesa creditoria relativa alle prestazioni rese nel 2010 per i periodi di cessazione dello status di soggetto accreditato in conseguenza della revoca dell'accreditamento istituzionale al SSN deliberato dal
[...] ssessorato alla Salute. Controparte_2
costituendosi in giudizio, ha contestato la fondatezza CP_1 dell'opposizione svolta e – evidenziando la propria natura di struttura riabilitativa regolata dall'art. 26 legge n. 833/78 e dal D.A. Sanità 29 aprile 2005, ai sensi dei quali è determinata la tipologia dei trattamenti da effettuare, la loro cadenza temporale, il costo del trattamento a carico del SSR sulla base Parte delle autorizzazioni al trattamento che di volta in volta l' (già le Pt_3 invia (c.d. impegnative) – ha contestato l'eccezione di prescrizione del credito, ritenendo l'applicabilità al caso di specie del termine ordinario di prescrizione e la sussistenza di atti interruttivi inviati dal tali da CP_1 impedire l'inutile decorso del termine prescrizionale decennale;
ha rilevato l'inapplicabilità dei DD.AA. che regolano l'esigenza di contenimento del tetto di spesa sanitaria ai centri ambulatoriali che svolgono prestazioni di riabilitazione per i soggetti portatori di handicap, sul presupposto che gli stessi non rientrerebbero nella nozione di “strutture specialistiche convenzionate”; avuto riguardo alla revoca dell'accreditamento, inoltre, ha precisato di aver tempestivamente impugnato il provvedimento di revoca e che, nelle more di giudizi amministrativi volti ad accertare la legittimità dell'operato dell'Amministrazione, è stata sospesa in via cautelare l'efficacia del provvedimento di “non accreditamento”, poi definitivamente superato dal riconoscimento dell'accreditamento istituzionale definitivo deliberato in data 21 agosto 2012. Autorizzata la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., la causa è stata assunta in decisione. L'opposizione è parzialmente fondata e merita di essere accolta nei limiti che seguono. Ai fini della decisione va preliminarmente osservato che, l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non è azione di impugnazione della validità del decreto stesso, in cui l'opponente ha la veste di attore, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione diretto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito che parte opposta ha fatto valere attraverso il procedimento monitorio. In tale giudizio il creditore opposto ed il debitore opponente assumono la posizione sostanziale, rispettivamente di attore e di convenuto, con le relative conseguenze in ordine alla ripartizione dell'onere della prova
2 che ricadrà, quindi, sull'opposto che fa valere il proprio diritto in giudizio. La sentenza pronunciata all'esito del giudizio di opposizione, poi, deve accogliere la domanda, rigettando l'opposizione medesima, ove il decidente riscontri che le condizioni dell'azione proposta in sede monitoria, pur se carenti al momento del relativo ricorso, sussistano in quello successivo della decisione;
nel caso in cui, invece, ritenga solo parzialmente provato il credito fatto valere con il ricorso, deve revocare il decreto ingiuntivo, ma pronunciarsi comunque sulla domanda avanzata, condannando l'opponente al pagamento della somma, inferiore rispetto a quella portata dal decreto, che si ritiene dovuta. Ne consegue che, ai fini della valutazione della domanda e della legittimità del decreto, dovrà tenersi conto non solo di quanto allegato al ricorso monitorio, ma di tutto il materiale istruttorio prodotto in sede di opposizione, con la conseguente conferma del decreto nell'ipotesi in cui, a seguito della verifica di tale documentazione, anche prodotta solo dopo l'opposizione, si ritenesse comunque totalmente fondata la domanda proposta con l'originario ricorso. Nel presente giudizio di merito, quindi, deve verificarsi la fondatezza della domanda proposta con il ricorso monitorio da soggetto al CP_1 quale compete la posizione sostanziale di attore e sul quale grava l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in proposito, Cass. 4 dicembre 1997, n. 12311; id 14 aprile 1999, n. 3671; id 25 maggio 1999, n. 5055; id. 7 settembre 1977 n. 3902; id. 11 luglio 1983 n. 4689; id. 9 aprile 1975 n. 1304) e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. Solo successivamente, si dovrà anche valutare se l'opponente ha dato prova di fatti estintivi, Parte_2 impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cass. n. 15107/2004; 6666/2004; 9285/2003). Ciò premesso, va preliminarmente rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente. Si deve al riguardo osservare che il creditore, in qualità di soggetto privato accreditato al SSN, chiede il pagamento di somme a titolo di remunerazione per le prestazioni sanitarie riabilitative erogate tra 2007 e il 2010 in convenzione con il SSN, approvata con deliberazione n. 3064 del 08 settembre 2003, con la quale il si è obbligato all'erogazione del CP_1 servizio sanitario di competenza per n. 76 prestazioni riabilitative pro die e n. 57 prestazioni domiciliari pro die, dietro corrispettivo determinato, ai sensi dell'art. 8 della convenzione, in misura “pari alle tariffe previste dal Decreto Assessoriale 26 marzo 2002 pubblicato in GURS n° 18 – Parte I° del 19.04.02 ed eventualmente dalla circolare 1088 del 31.07.02” (cfr. convenzione del 08.09.2003, in atti). Tali prestazioni vengono disciplinate dal D.lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i. (Riordino della disciplina in materia sanitaria) il quale non prevede, nelle
3 norme riguardanti le prestazioni erogate dai soggetti accreditati ed, in particolare, nell'art 8 sexies che disciplina specificamente la remunerazione a carico del SSN, alcun termine prescrizionale quinquennale. Non può nemmeno invocarsi la disposizione di cui al n. 4) dell'art. 2948 c.c. che sottopone ad un termine di prescrizionale quinquennale le prestazioni che devono “pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Al riguardo, come ha specificato la giurisprudenza di legittimità, si deve osservare che “(…) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948 c.c., n. 4), (..) si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti (…), per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale” (cfr. Cass. Civ.,6 dicembre 2006, n. 26161). Con specifico riferimento alle remunerazioni delle prestazioni a carico del SSN, poi, la Corte di Cassazione ha affermato il principio in forza del quale la periodicità delle prestazioni in esame “(…) non è imposta da cadenze obbligate come avviene, ad esempio, per il pagamento delle utenze con bollette, bensì unicamente da esigenze di rendiconto. (…) Ciò comporta che il credito in questione non può farsi rientrare tra quelli per i quali si applica la prescrizione quinquennale, dovendosi invece applicare quella decennale” (cfr. Cass. Civ., Sez. VI, 20/12/2017, n. 30546). Conseguentemente, alla presente controversia deve applicarsi la prescrizione decennale che, nella specie, è stata più volte interrotta nel periodo di riferimento. Nel corso del giudizio, infatti, sono stati prodotti gli atti interruttivi della prescrizione e, tra gli altri, in particolare, l'atto di costituzione in mora per i crediti maturati tra il 2007 e il 2010, regolarmente notificato all'odierna opponente in data 16 dicembre 2016 e successivamente reiterato il 20 aprile 2017 e il 15 aprile 2019. Com'è noto, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2943 c.c. “La prescrizione è interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”, tale dovendosi intendere un atto che contenga, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, senza necessità di formule sacramentali (Cass. lav., 12 gennaio 2018, n. 1166; Cass. 25 novembre 2015, n. 24054). Nel caso di specie, tutti gli elementi richiesti dalla giurisprudenza di legittimità sono rinvenibili nell'atto di costituzione in mora portato a conoscenza del debitore, sicché può affermarsi che la prescrizione è stata interrotta, iniziando a decorrere da questa data un nuovo termine senza che il diritto fatto valere possa per ciò ritenersi estinto.
4 Pertanto, l'eccezione di prescrizione è infondata. Nel merito, ai fini della decisione della presente controversia, occorre analizzare la disciplina dei rapporti tra Pubblica amministrazione e strutture sanitarie private alla luce della normativa statale e regionale vigente. Il regime dell'accreditamento attualmente vigente è stato introdotto, in sostituzione del precedente regime di convenzionamento esterno, dall'art. 8 del d.lgs. 502/92, come integrato dall'art. 6 della l. 724/94 e successive modifiche ed ha come obiettivo il contenimento della spesa sanitaria e la qualità delle prestazioni, cedendo solamente di fronte alla necessità di erogazione di prestazioni indifferibili, che non consentano, a tutela della salute del cittadino, dilazioni di sorta. La l. 23 dicembre 1994 n. 724 ha disciplinato il sistema del pagamento a tariffa, introducendo stretti limiti di spesa regionale e precisando che “a decorrere dalla data di entrata in funzione del sistema di pagamento delle prestazioni sulla base di tariffe predeterminate dalla regione cessano i rapporti convenzionali in atto ed entrano in vigore i nuovi rapporti fondati sull'accreditamento, sulla remunerazione delle prestazioni e sull'adozione del sistema di verifica della qualità previsti all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni”, con la specificazione che “l'accreditamento opera comunque nei confronti dei soggetti convenzionali e dei soggetti eroganti prestazioni di alta specialità in regime di assistenza indiretta regolata da leggi regionali alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, che accettino il sistema della remunerazione a prestazione sulla base delle citate tariffe” (art. 6, comma 6). La l. del 30 novembre 1998 n. 419, di “delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale” a modifica al D.lgs. n. 502/1992, ha indicato al Governo quale principio per l'emanazione dei decreti legislativi, quello per cui i rapporti tra il servizio sanitario nazionale e le strutture accreditate devono svolgersi
“nell'ambito della programmazione sanitaria” (art. 2, comma 1, lett. d). Il D.lgs. del 19 giugno 1999 n. 229, in attuazione della suddetta delega e a modifica dell'art. 1 del D.lgs. n. 502/1992, ha affermato il principio per il quale deve procedersi in maniera contestuale all'individuazione dei livelli di assistenza e dell'entità delle risorse finanziarie (comma 3: “L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico finanziaria”). Il rinnovato art. 1 prevede, altresì,
5 che il Piano Sanitario Nazionale, al quale quelli regionali devono adeguarsi (comma 13), indichi “la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validità del Piano e la sua disaggregazione per livelli di assistenza” (comma 10). Infine, il citato D.lgs. n. 229/1999 ha aggiunto al D.lgs. n. 502/1992 gli articoli da 8 bis a 8 octies, i quali definiscono un sistema di collaborazione tra strutture private e servizio pubblico basato su una pluralità di livelli destinati alla progressiva integrazione e individuati dall'autorizzazione, dal successivo accreditamento ed infine dal vero e proprio accordo, il solo che giustifica, da parte della struttura privata, l'erogazione dell'assistenza diretta a carico del servizio sanitario pubblico nazionale e regionale (art. 8 bis, comma 3: “La realizzazione di strutture sanitarie e l'esercizio di attività sanitarie, l'esercizio di attività sanitarie per conto del Servizio sanitario nazionale e l'esercizio di attività sanitarie a carico del Servizio sanitario nazionale sono subordinate, rispettivamente, al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 8- ter , dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8- quater, nonché alla stipulazione degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8- quinquies”). Inoltre, l'art. 8 sexies D.lgs. n. 502/1992 statuisce che “le strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale sono finanziate secondo un ammontare globale predefinito indicato negli accordi contrattuali di cui all'articolo 8- quinquies e determinato in base alle funzioni assistenziali e alle attività svolte nell'ambito e per conto della rete dei servizi di riferimento. Ai fini della determinazione del finanziamento globale delle singole strutture, le funzioni assistenziali di cui al comma 2 sono remunerate in base al costo standard di produzione del programma di assistenza, mentre le attività di cui al comma 4 sono remunerate in base a tariffe predefinite per prestazione”. Dal sistema normativo emerge, pertanto, l'esigenza del Legislatore di contemperare la presenza di una pluralità di soggetti qualificati erogatori di prestazioni che vengono rimborsate tramite tariffe standard, con l'esigenza di contenere la spesa sanitaria. L'art. 1, c. 32, L. 662/1996 prevede la fissazione di un tetto massimo di spesa sostenibile, stabilita secondo una procedura che consta di due fasi (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 02 febbraio 2011, n. 2467): la determinazione unilaterale ed autoritativa da parte della regione del limite massimo di spesa sostenibile e la contrattazione con le strutture pubbliche e private ed i professionisti convenzionati, determinativa delle prestazioni da ciascuno erogabili e dei limiti massimi di spesa a ciascuno consentiti (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 14.12.2012, n, 6432, per il quale “le deliberazioni con le quali vengono fissati i tetti di spesa per le prestazioni dei soggetti accreditati con il sistema sanitario sono assunte in attuazione di precisi vincoli che discendono dalla necessità di rispettare la disciplina speciale sul rientro dei disavanzi delle regioni;
l'osservanza del tetto di spesa rappresenta
6 pertanto per esse un vincolo ineludibile, che costituisce la misura delle prestazioni sanitarie che il S.S.N. può erogare e può quindi permettersi di acquistare da ciascun erogatore privato;
la mancata previsione di criteri di remunerazione delle prestazioni extra budget può ritenersi quindi giustificata dalla necessità di dover comunque rispettare i tetti di spesa e, quindi, il vincolo delle risorse disponibili”). La giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare la legittimità di tale modalità di attribuzione del budget alle strutture convenzionali, evidenziando che le medesime non possono lamentare “l'effetto retroattivo” del contratto sulle prestazioni rese, e la conseguente illegittimità del sistema della regressione tariffaria, per violazione dell'affidamento che la struttura convenzionata ha posto sulla preventiva attribuzione del budget e sulla necessità della medesima di conoscere anticipatamente il budget al fine di organizzare razionalmente la propria attività, avendo le medesime incondizionatamente accettato le determinazione della pubblica amministrazione tramite la sottoscrizione dell'atto negoziale (cfr. Consiglio di Stato sez. III, 25 settembre 2012 n. 5103, per il quale “L'adesione incondizionata della appellante alla proposta avanzata dalla non consente infatti di contestarne il contenuto né consente la permanenza di un interesse alla contestazione degli atti “generali” presupposti, in base ai quali l' ha formulato la sua proposta, risultando incompatibile la sottoscrizione dell'atto negoziale con la pretesa di contestarne subito dopo i contenuti economici fondamentali”; conf., ex multis, Cons. Stato, sez. III, 7 marzo 2012, n. 1289; Cons. Stato, 23 dicembre 2011, n. 6811; Cons. Stato, 7 dicembre 2011, n. 6454; Cons. Stato, 17 ottobre 2011, n. 5550; Cons. Stato, 29 luglio 2011, n. 4529; Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2011, n. 1431; Cons. Stato, 28 febbraio 2011, n. 1252). Ne consegue che il vincolo della necessitata programmazione delle attività sanitarie, legata anche alle disponibilità economiche stanziate per singole annualità nei bilanci degli Enti pubblici, comporta che, ai sensi dell'art. 8 quater d. lgs. n. 502/1992, introdotto dal d. lgs. n. 229/1999, al di fuori degli accordi di cui all'art. 8 quinquies, non sussiste alcun vincolo per le Aziende sanitarie di corrispondere ai soggetti accreditati la remunerazione delle prestazioni erogate, posto che al cittadino richiedente la prestazione sanitaria la struttura privata ben può e deve opporre il superamento della propria capacità prestazionale, nel cui ambito prefissato legittimamente vige e si spiega il rapporto di accreditamento (cfr. Cass. civ. sent. 16 aprile 2021, n. 10182, secondo cui in tema di remunerazione delle prestazioni sanitarie Parte fornite in regime di accreditamento, grava sulla a dimostrazione del fatto, non costitutivo del diritto dell'attore ma impeditivo dell'accoglimento della pretesa della struttura sanitaria accreditata, rappresentato dal superamento del tetto di spesa, nel qual caso non è possibile configurare alcun diritto della
7 struttura accreditata ad ottenere il pagamento di prestazioni eseguite oltre tale limite). La Corte regolatrice ha avuto modo di chiarire più volte che la suddetta riforma non ha modificato la natura del rapporto intercorrente tra l'amministrazione e le strutture private, che ha mantenuto natura di concessione traslativa di pubblico servizio: ne consegue che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimo delle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l'ammontare dei corrispettivi, dovendosi in ogni caso escludere, ai sensi dell'art. 8 quinquies del citato D.lgs. n. 502/1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per facta concludentia, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta. (Cass. 6 agosto 2014, n. 17711; Cass. 11 marzo 2020, n. 7019). Alla stipulazione di specifici accordi contrattuali, con i quali vengono definiti i volumi, le caratteristiche ed i corrispettivi delle prestazioni da rendere, è affidata la funzione di costruire una specifica relazione tra il privato e la pubblica amministrazione e di far sorgere il conseguenziale diritto del primo alla remunerazione. Tanto chiarito, per quanto qui di interesse, in Sicilia per gli anni 2005/2006 il Decreto Assessoriale n. 6424 del 17 ottobre 2005, premessa
“l'obbligatorietà della determinazione dei limiti di spesa e dei budget aziendali” e la competenza delle aziende locali a “procedere alla contrattazione con i singoli sanitari sul volume massimo di prestazioni e sul corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, fermi gli insuperabili vincoli di bilancio”, ha fissato per il 2005/2006 alle strutture provvisoriamente accreditate “un budget individuale pari al budget 2004, incrementato del 5%, nonché della quota ticket riscossa, sul fatturato individuale, nell'anno medesimo”, prevedendo il calcolo per le eventuali regressioni tariffarie e che “al relativo pagamento non potrà comunque provvedersi in caso di superamento del tetto di spesa”. Avuto riguardo all'ambito applicativo di tale decreto, inoltre, all'art. 3 è espressamente stabilito che “le previsioni del presente decreto non si applicano le prestazioni di emodialisi, che, per la loro connotazione
“salvavita” necessitano di specifica disciplina, anche sul sistema di remunerazione”. Alla luce della richiamata normativa, non può convenirsi con la deduzione dell'opposto per la quale sarebbe illegittima l'applicazione del D.A. 17 ottobre 2005, recante i “criteri di calcolo del budget per le strutture specialistiche convenzionate relativamente agli anni 2005/2006” ai soggetti giuridici
8 eroganti prestazioni ex art. 26 l. n. 833/78, come il (centro di CP_1 riabilitazione). Nel caso di specie, infatti, non vi è ragione di ritenere l'inapplicabilità della disciplina della regressione tariffaria alle strutture riabilitative, e ciò anche tenendo conto della natura della prestazione erogata in quanto, ove ritenuto opportuno, il Legislatore avrebbe espressamente previsto una simile esclusione, così come effettivamente avvenuto per le prestazioni di emodialisi, le uniche espressamente escluse dal campo di applicazione. A ciò si aggiunga che, con nota prot. 1027 del 12 ottobre 2006, l' Pt_2 ha recepito il richiamato Decreto Assessoriale estendendo
[...] espressamente anche alle strutture eroganti prestazioni riabilitative convenzionate la normativa relativa alla regressione tariffaria per la specialistica convenzionata esterna, stabilendo che “sulle prestazioni eventualmente eccedenti il budget assegnato in misura di cui al precedente art. 4 dovranno applicarsi le seguenti regressioni: oltre il budget e fino al 20% abbattimento del 20% della tariffa, oltre il 20% abbattimento del 75% della tariffa” (cfr. nota prot. 1027 del 12 ottobre 2006). A ciò ha fatto seguito anche la comunicazione della riduzione del 2% del tetto di spesa – fermi i criteri di abbattimento già comunicati – di cui alla L.R. 2 del 08 febbraio 2007 e la contestazione al di aver fatturato oltre i limiti normativamente e CP_1 convenzionalmente stabiliti, con invito all'emissione di nota di credito per le somme a tale titolo non dovute (cfr. nota prot. 21759 del 12 aprile 2007 e nota prot. 92 del 27 marzo 2008, in atti). Dalla documentazione in atti, pertanto, emerge la applicabilità alle strutture riabilitative, quali appunto, della disciplina di cui al Decreto CP_1
Assessoriale n. 6424 del 17 ottobre 2005 e, conseguentemente, la legittimità delle determinazioni assunte dall relativamente alle Parte_2 prestazioni erogate nell'anno 2007. Il sistema normativo della remunerazione delle prestazioni rese dalle strutture accreditate a favore del servizio sanitario nazionale, incentrato su tariffe predeterminate con la fissazione di un tetto di spesa, invero, si pone come insuperabile limite alla pretesa della convenzionata di conseguire un importo maggiore rispetto a quanto attribuito, essendo d'altra parte conforme ai principi che reggono il sistema negoziale dell'ordinamento giuridico, l'impossibilità per la parte contrattuale di lamentare gli effetti di un contratto dalla medesima sottoscritto ed accettato, ossia, in altri termini, l'impossibilità di considerare illegittimo un negozio voluto e condiviso dalla medesima parte negoziale, che ne lamenti successivamente gli effetti, sol perché a sé sfavorevoli (cfr. Tribunale Roma, sez. II, 28 agosto 2018, n. 16656, per il quale “la legittimazione della struttura privata ad operare per conto e a carico del servizio sanitario pubblico (…) trova un insuperabile limite normativo nell'esistenza di un sistema di remunerazione ancorato a tariffe
9 predeterminate con riferimento ad un tetto di spesa, il quale nell'attuale sistema (…) è indefettibile, anche a prescindere dalla sua concreta e specifica quantificazione annua, ed anche a prescindere dal concreto e specifico sistema di tariffazione ad esso di volta in volta correlato. Tale essendo il sistema, appare strutturalmente non configurabile una pretesa economica, comunque qualificata, che si sostanzi nel porre a carico del servizio sanitario pubblico prestazioni sanitarie erogate dalla struttura privata in difetto dei presupposti (rispetto dei limiti tariffari correlati ad un limite di spesa) che la legittimino ad operare per suo conto. Non è infatti configurabile un diritto di fonte contrattuale, perché l'adeguamento al sistema tariffario ed il rispetto del connesso limite di spesa sono parte integrante dell'accordo, onde manca ab origine l'azione contrattuale per difetto del titolo posto a suo fondamento”). Né tale conclusione può essere superata in ragione della tipologia della struttura o della prestazione erogata in quanto, anche in tale contesto, sarebbe necessaria un'esplicita limitazione normativa (come, ad esempio, nel caso dell'emodialisi) che, nel caso di specie, non si è verificata. Il credito vantato dall'opposta non può essere riconosciuto, inoltre, neanche a titolo di ingiustificato arricchimento di cui all'art. 2041 c.c., dovendosi escludere nel caso di specie la sussistenza del presupposto dell'arricchimento del legittimato passivo dell'azione, ossia l'utilitas pubblica della prestazione fruita. In tema di indebito arricchimento nei confronti della pubblica amministrazione, infatti, la giurisprudenza è ormai costante nel considerare che il riconoscimento dell'utilità da parte della Pubblica Amministrazione non costituisce requisito dell'azione di indebito arricchimento, con la conseguenza che è onere del depauperato provare solamente il fatto oggettivo dell'arricchimento, senza che l'ente pubblico possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, potendo, invece, eccepire e provare che l'arricchimento non fu voluto o non fu consapevole, trattandosi di arricchimento imposto (cfr. Cassazione civile, SS.UU., 26 maggio 2015, n. 10798, per la quale “ciò che il privato attore ex art. 2041 c.c., nei confronti della P.A. deve provare è il fatto dell'arricchimento; e il relativo accertamento da parte del giudice non incorre nei limiti di cognizione ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, art. 4, all. E, trattandosi di verificare un evento patrimoniale oggettivo, qual è l'arricchimento, senza che l'amministrazione possa opporre il mancato riconoscimento dello stesso, perché altrimenti si riconoscerebbe all'amministrazione una posizione di vantaggio che è priva di base normativa… Mentre le esigenze di tutela delle finanze pubbliche e la considerazione delle dimensioni e della complessità dell'articolazione interna della pubblica amministrazione, che l'espediente giurisprudenziale del riconoscimento dell'utilitas ha inteso perseguire,
10 possono essere adeguatamente coniugate con la piena garanzia del diritto di azione del depauperato, nell'ambito del principio di diritto comune dell'arricchimento imposto, in ragione del quale l'indennizzo non è dovuto se l'arricchito ha rifiutato l'arricchimento o non abbia potuto rifiutarlo, perché inconsapevole dell'eventum utilitatis”). Alla luce della richiamata giurisprudenza, in caso di domanda ex art. 2041 c.c. per conseguire prestazioni rese extra budget, deve considerarsi di per sé infondata la pretesa, potendosi in radice considerare la prestazione come “non voluta” dalla Pubblica Amministrazione che, prevedendo dei tetti massimi di retribuzione, ha esplicitamente escluso il riconoscimento dei servizi resi in eccesso (cfr. Tribunale Roma, sez. II, 28 agosto 2018, n. 16656, per il quale
“con riferimento alle prestazioni rese oltre tale tetto (e quindi al di fuori di qualsivoglia accordo contrattuale), e proprio tenendosi doverosamente conto dei condivisibili insegnamenti delle Sezioni unite civili della Corte di legittimità, non potrà ritenersi in linea di principio sussistente il requisito dell'arricchimento per l'Amministrazione sanitaria. Infatti, tale arricchimento
- pur inteso come arricchimento del servizio sanitario nazionale per l'effettuazione di prestazioni utili al perseguimento degli obiettivi pubblici di tutela della salute collettiva - appare implicitamente escluso nel momento in cui l'ente regionale fissa preventivamente il budget di spesa, con ciò evidenziando a priori di non aver interesse alcuno alle prestazioni erogate al di sopra del tetto. (…) Coerentemente a tali principi, con la fissazione del limite massimo della spesa sanitaria annuale, l'amministrazione regionale ha discrezionalmente operato un bilanciamento di interessi contrapposti, ritenendo che, al di sopra del limite del budget, prevalga l'interesse collettivo al controllo della spesa pubblica piuttosto che l'interesse del singolo assistito ad usufruire della prestazione sanitaria in regime di accreditamento con il SSR. Tale valutazione discrezionale, dunque, come non consente di configurare una vantaggiosità per l'Amministrazione della prestazione erogata dalla struttura privata oltre il limite del budget annuale, non consente in linea di massima (…) la dimostrazione di un'oggettiva utilitas pubblica delle prestazioni rese, atteso che tali prestazioni sono già state ritenute, dall'amministrazione competente, non riconducibile al servizio pubblico sanitario reso in regime di accreditamento;
e una simile valutazione - di carattere discrezionale e implicante l'esercizio di poteri autoritativi e pubblicistici - non potrebbe essere in questa sede né sindacata, né disattesa”). Per tali ragioni, l'opposizione merita di essere accolta limitatamente all'importo di € 198.601,17 relativamente alle prestazioni rese da CP_1 nei mesi di marzo (fatt. 04/07), aprile (fatt. 05/07), maggio (fatt. 06/07),
[...] giugno (fatt. 07/07), luglio (fatt. 08/07), settembre (fatt. 10/07) e ottobre 2007 (fatt. 11/07).
11 Non merita accoglimento, invece, l'ulteriore motivo di opposizione proposto dall Parte_2
Avuto riguardo all'importo ingiunto di € 316.088,04, ricavabile dalla differenza tra la somma delle fatture 60/2010, 61/2010, 62/2010 e 65/2010 e gli importi liquidati per ciascuna di esse dall' a fronte della prova del Pt_1 credito risultante dalla produzione della convenzione, delle prestazioni rese e delle relative fatture, l'opponente non ha contestato l'esistenza del diritto ma la sua esigibilità, eccependo a tale scopo l'impossibilità di provvedere al pagamento in conseguenza della revoca dell'accreditamento e in pendenza del relativo giudizio volto ad accertare la legittimità del provvedimento amministrativo, fatta eccezione per i periodi di sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento di revoca. Invero, benché possa ritenersi astrattamente condivisibile l'iniziale sospensione dell'efficacia del rapporto convenzionale tra l e Parte_2 il per effetto del venir meno dell'accreditamento istituzionale CP_1 deliberato dalla Regione, occorre però prendere atto di come, a seguito dell'ordinanza n. 17/2012 del 13 gennaio 2012 del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, che ha accolto l'appello proposto dal e, in riforma dell'ordinanza del TAR Palermo, ha sospeso l'efficacia CP_1 del provvedimento di “non accreditamento”, preso atto altresì del sopravvenire del definitivo accreditamento istituzionale deliberato con DDG n. 1657/2012, le prestazioni rese nelle more del giudizio dalla struttura convenzionata dovevano successivamente essere riconosciute in virtù del noto principio generale per cui “gli effetti di un provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda se a tale momento esistevano già le condizioni richieste per l'emanazione del provvedimento” (Cass., Sez. 1, n. 6322/1983). Invero, preso atto dell'intervento di un provvedimento giurisdizionale di sospensione dell'efficacia della mancata inclusione di tra le CP_1 strutture accreditate e rilevato altresì che il successivo riconoscimento dell'accreditamento istituzionale – anche a definizione dei giudizi pendenti – ha dato atto della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per l'erogazione di prestazioni sanitarie in convenzione con il SSN, tenuto conto anche del fatto che il servizio sanitario, in quanto servizio pubblico essenziale, non può essere interrotto e le prestazioni erogate dalla struttura in regime di accreditamento vanno comunque prestate in favore degli utenti, l'opposta ha diritto ad ottenere la liquidazione delle prestazioni sanitarie erogate per l'intero arco temporale oggetto di contestazione (da agosto a novembre 2010). Da ciò consegue che l è tenuta a corrispondere a Parte_2 la somma di € 316.088,04 a titolo di saldo dovuto per le CP_1 fatture 60/2010, 61/2010, 62/2010 e 65/2010.
12 In conclusione, l'opposizione va accolta nei limiti descritti ed il decreto Parte ingiuntivo va, quindi, revocato, con condanna dell' al pagamento in favore di della somma la somma di € 316.088,04 oltre interessi CP_1 dalla domanda al soddisfo. Resta assorbita la valutazione su ogni ulteriore questione Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, sussistono i presupposti per disporre la compensazione in ragione di metà delle spese di lite, condannando dell a pagare alla la restante Parte_2 CP_1 metà, liquidata, come in dispositivo, applicando i parametri minimi di cui al D.M. 55/2014 relativi alle controversie di valore compreso tra € 260.001,00 ed € 520.000,00 (fase studio, introduttiva, istruttoria e decisoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 6274/2019 R.G., rigettata ogni contraria domanda, eccezione, deduzione, così dispone: 1. In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1572/2019 e per l'effetto condanna l a corrispondere a Parte_2 la somma di € 316.088,04 a titolo di saldo dovuto per le CP_1 fatture 60/2010, 61/2010, 62/2010 e 65/2010, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2. compensa in ragione di metà e spese di lite, condannando parte opponente al pagamento della restante metà in favore di che liquida in CP_1
€ 5614,5 per compensi, oltre accessori di legge. Si comunichi. Cosi deciso in Messina il 5 dicembre 2025. Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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