Ordinanza cautelare 8 giugno 2023
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00191/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00504/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 504 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Parillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze e presso di essa domiciliato come da PEC da Registri di Giustizia.
per l'annullamento
previa sospensione,
del provvedimento prot. -OMISSIS-, adottato il -OMISSIS- dal Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri – I Reparto – SM – Ufficio Impiego Personale Marescialli Brigadieri Appuntati e Carabinieri e notificato, per il tramite del Comando Compagnia Carabinieri di -OMISSIS-, in data 14.04.2023, recante rigetto dell'istanza tesa ad ottenere i benefici di cui agli artt. 42-bis d.lgs. 26.03.01 n. 151 e 1493 COM, in particolare l'assegnazione temporanea presso reparti della Legione Carabinieri “Campania” nell'ambito del Comando Provinciale di -OMISSIS-, e, comunque, più prossimi al Comune di -OMISSIS-, in una agli atti preordinati, connessi e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2025 la dott.ssa LV De LI e viste le conclusioni delle parti ricorrenti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, vice brigadiere dell’Arma dei Carabinieri in servizio presso il Comando di -OMISSIS-, in provincia di Grosseto, a seguito della nascita della seconda figlia, ha chiesto di essere assegnato temporaneamente presso reparti ubicati nell’ambito del Comando Provinciale di -OMISSIS- o in altra località vicina al Comune di -OMISSIS-, dove risiede la famiglia e dove la moglie lavora con contratto a tempo indeterminato.
La domanda è stata formulata ai sensi del combinato disposto dell’art. 1493 del d.lgs. n. 66/2010 “Codice dell’ordinamento militare” - che estende al personale militare la normativa vigente per il personale delle pubbliche amministrazioni in materia di maternità e paternità - e dell’art. 42 bis del d.lgs. n. 151/2001 che, per il genitore con figli di età inferiore a tre anni, prevede la possibilità di essere assegnato temporaneamente ad una sede ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione.
Con provvedimento notificato all’interessato il 14 aprile 2023, l’istanza è stata respinta.
2. Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso, lamentando, in estrema sintesi, la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, per omessa comunicazione dell’avvio del procedimento, la carenza di motivazione del provvedimento di diniego e, in ultimo, l’insussistenza di circostanze ed esigenze eccezionali dell’Amministrazione che potessero legittimamente precludere il trasferimento dell’interessato presso le sedi richieste.
3. Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio, per chiedere il rigetto del ricorso.
4. Con ordinanza collegiale n. -OMISSIS- l’istanza cautelare formulata da parte ricorrente è stata respinta.
5. In vista dell’udienza di trattazione del ricorso nel merito, con memoria del 27 novembre 2025, la parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.
6. Nell’udienza pubblica del 4 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Visto quanto sopra, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c) c.p.a..
8. Tenuto conto della natura della presente decisione e della mancata opposizione dell’Amministrazione resistente in merito alla richiesta avanzata sul punto da parte ricorrente, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarla.
Così deciso in Firenze nelle camere di consiglio dei giorni 4 dicembre 2025 e 22 gennaio 2026, con l'intervento dei magistrati:
LV La GU, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere
LV De LI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV De LI | LV La GU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.