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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/09/2025, n. 4297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4297 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA in persona del GOP dott.ssa Paola Fracassi ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile n. 6105/2024 RG promossa da:
con avv. Cristina Martini CP_1 parte attrice
, , contumaci CP_2 Controparte_3 parte convenuta
Conclusioni di parte attrice, come da note conclusive: condannarsi , nato in [...], il [...], CF e CP_2 C.F._1
nato a [...], il [...] CF entrambi Controparte_3 C.F._2 residenti in [...], a risarcire a , in solido tra loro, il CP_1 danno derivante dall'occupazione per intero dell'immobile per cui è causa, e quindi al pagamento di €
18.644,52 oltre € 177,00 mensili, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, dal mese di ottobre 2025 compreso, sino al rilascio o al pagamento della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia
Con vittoria di spese e competenze.
Conclusioni di parte convenuta nessuna
***
Cenni processuali
Con atto di citazione notificato nell'aprile 2024 ha convenuto in giudizio e CP_1 CP_2
, affermando di aver acquistato pro quota, in forza di decreto di trasferimento del Controparte_3
Tribunale di Venezia – sez. San Donà di IA 26.7.07 (nella E.I. n. 7037/06) - una abitazione con garage e annesso scoperto sita in MU di IA (VE), Via Trento 1; l'attore, lamentando che i pagina 1 di 4 convenuti – anch'essi intestatari pro quota dell'immobile - fossero ancora nel pieno godimento del bene e che -pur raggiunti da richieste verbali e scritte in merito a ciò- non avessero mai risposto, ha chiesto al Tribunale di condannarli al pagamento del danno derivante dalla occupazione del bene.
La notifica della citazione si è perfezionata per compiuta giacenza, i convenuti non si sono costituiti e il
Giudice ha istruito la causa a mezzo di ctu.
Alla udienza odierna, fissata per gli adempimenti di cui all'art. 281 sexies cpc, è comparso il solo legale di parte attrice per insistere per l'accoglimento delle domande rassegnate.
***
FATTO E DIRITTO
La domanda del sig. tesa all'ottenimento della condanna dei sig.ri e CP_1 CP_2 CP_3
al pagamento dell'indennità per l'occupazione parametrata al canone di locazione, dal 28.9.16
[...]
(data del decesso della madre dei convenuti, già usufruttuaria del bene), è fondata e deve essere accolta.
Il sig. ha dimostrato di essere intestatario per 1/6 del bene dal 2007 (doc. 1 e 3), che il CP_1 bene è abitato dalla nascita dai sig.ri e (doc. 4, 5), che nel 2016 è deceduta la CP_2 Controparte_3 madre usufruttuaria di questi (doc. 2 e 6) e che i convenuti hanno continuato ad abitare l'immobile senza nemmeno riscontrare i solleciti del legale e l'invito alla negoziazione assistita (doc. 7,8,9,10).
Che i convenuti abitino ancora oggi il bene è circostanza confermata non solo dal fatto che CP_3
era presente quando la ctu incaricata dal Giudice ha fatto accesso alla proprietà, ma anche dal
[...] teste alla udienza 3.7.25, nonché dal recente certificato di residenza prodotto da parte Testimone_1 attrice con le note conclusive (doc. 12).
La indennità di occupazione è dovuta dei sig.ri e in forza del fatto CP_2 Controparte_3
(incontestato e provato) che hanno continuato a godere del bene per intero, senza nulla corrispondere, dopo il decesso della madre usufruttuaria;
è evidente che se i convenuti avessero liberato il bene, questo si sarebbe potuto vendere oppure locare a terzi.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di occupazione sine titulo la indennità di locazione ben può essere ragguagliata al canone locatizio, salva la possibilità di provare il maggior danno: “se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (C.C. 2610/25).
pagina 2 di 4 La quantificazione del dovuto, nel caso di specie, deve essere fatta sulla scorta dell'elaborato depositato il 17.2.25 dalla ctu Arch. , che risulta aver avuto accesso ai luoghi in presenza del Persona_1 convenuto sig. (cfr. pag. 1 perizia) e aver condotto una indagine scevra da vizi. Controparte_3
La consulente d'ufficio ha determinato in € 102.310,33 il valore della locazione per il periodo dal
01.10.2016 al 31.12.2024 (data della stima) e in € 17.051,72 la quota spettante all'attore, pari a 1/6 dell'intera somma.
Con riferimento all'anno 2024 la consulente ha quantificato il valore complessivo della locazione in €
12.742,41, pertanto € 2.123,75 devono essere riconosciuti al sig. che è ha diritto ad 1/6 (€ CP_1
12.742,41:6= 2.123,75); ne deriva che per il futuro l'attore avrà diritto all'importo di € 177,00 al mese
(€ 2.123,75:12: = 177,00).
Argomentando dalle risultanze della ctu, il legale di parte attrice - nelle note conclusive - ha fondatamente chiesto la condanna dei convenuti “al pagamento a favore dell'attore, in solido tra loro, della somma di € 17.051,72 (somma determinata sino al 31.12.2024) oltre € 1.592,80 (€ 12.742,41 : 12
: 6 x 9) per il periodo 01.01.2025 – 30.09.2025, e così per complessivi € 18.644,52, oltre all'indennità sino al rilascio del compendio immobiliare per cui è causa”.
Al termine della lite, i sig.ri e risultano totalmente soccombente, pertanto CP_2 CP_3 dovranno essere condannati alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della non particolare complessità delle questioni trattate e della contumacia della parte convenuta, nonché della ridotta attività di difesa nella fase decisionale
(includendo anche il tentativo di attivazione della negoziazione assistita).
I convenuti, in forza della soccombenza, dovranno essere condannati anche al pagamento delle spese per la CTU, già liquidate con decreto dep. 30.4.25.
PQM
decidendo definitivamente nella causa n. 1997/2021 rg, il Giudice Onorario del Tribunale di Venezia,
1)condanna e in solido tra loro al pagamento a favore di CP_2 Controparte_3 CP_1 della somma di € 18.644,52, a titolo indennità di occupazione dal decesso della madre a settembre 2025 incluso, oltre interessi legali dalla singola mensilità al saldo,
2)condanna e in solido tra loro al pagamento a favore di CP_2 Controparte_3 CP_1 della indennità di occupazione da ottobre 2025 in avanti nella misura di € 177,00 al mese, sino alla liberazione del bene, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
pagina 3 di 4 3) condanna e in solido tra loro alla rifusione a favore dell'attore delle CP_2 Controparte_3 spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre CU e marca iscrizione e spese di notifica documentate, spese generali 15%, cpa e iva come per legge;
4) condanna e in solido tra loro a pagare per intero le spese per la CTU CP_2 Controparte_3 liquidate con decreto dep. 30.4.25 in complessivi € 1.000,00 per onorari - già comprensivi di acconto - oltre spese imponibili per € 175,00 e anticipazioni per € 3,60, oltre accessori di legge se dovuti.
Venezia, 16.9.25
Il GOP
Paola Fracassi
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA in persona del GOP dott.ssa Paola Fracassi ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile n. 6105/2024 RG promossa da:
con avv. Cristina Martini CP_1 parte attrice
, , contumaci CP_2 Controparte_3 parte convenuta
Conclusioni di parte attrice, come da note conclusive: condannarsi , nato in [...], il [...], CF e CP_2 C.F._1
nato a [...], il [...] CF entrambi Controparte_3 C.F._2 residenti in [...], a risarcire a , in solido tra loro, il CP_1 danno derivante dall'occupazione per intero dell'immobile per cui è causa, e quindi al pagamento di €
18.644,52 oltre € 177,00 mensili, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici Istat, dal mese di ottobre 2025 compreso, sino al rilascio o al pagamento della diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia
Con vittoria di spese e competenze.
Conclusioni di parte convenuta nessuna
***
Cenni processuali
Con atto di citazione notificato nell'aprile 2024 ha convenuto in giudizio e CP_1 CP_2
, affermando di aver acquistato pro quota, in forza di decreto di trasferimento del Controparte_3
Tribunale di Venezia – sez. San Donà di IA 26.7.07 (nella E.I. n. 7037/06) - una abitazione con garage e annesso scoperto sita in MU di IA (VE), Via Trento 1; l'attore, lamentando che i pagina 1 di 4 convenuti – anch'essi intestatari pro quota dell'immobile - fossero ancora nel pieno godimento del bene e che -pur raggiunti da richieste verbali e scritte in merito a ciò- non avessero mai risposto, ha chiesto al Tribunale di condannarli al pagamento del danno derivante dalla occupazione del bene.
La notifica della citazione si è perfezionata per compiuta giacenza, i convenuti non si sono costituiti e il
Giudice ha istruito la causa a mezzo di ctu.
Alla udienza odierna, fissata per gli adempimenti di cui all'art. 281 sexies cpc, è comparso il solo legale di parte attrice per insistere per l'accoglimento delle domande rassegnate.
***
FATTO E DIRITTO
La domanda del sig. tesa all'ottenimento della condanna dei sig.ri e CP_1 CP_2 CP_3
al pagamento dell'indennità per l'occupazione parametrata al canone di locazione, dal 28.9.16
[...]
(data del decesso della madre dei convenuti, già usufruttuaria del bene), è fondata e deve essere accolta.
Il sig. ha dimostrato di essere intestatario per 1/6 del bene dal 2007 (doc. 1 e 3), che il CP_1 bene è abitato dalla nascita dai sig.ri e (doc. 4, 5), che nel 2016 è deceduta la CP_2 Controparte_3 madre usufruttuaria di questi (doc. 2 e 6) e che i convenuti hanno continuato ad abitare l'immobile senza nemmeno riscontrare i solleciti del legale e l'invito alla negoziazione assistita (doc. 7,8,9,10).
Che i convenuti abitino ancora oggi il bene è circostanza confermata non solo dal fatto che CP_3
era presente quando la ctu incaricata dal Giudice ha fatto accesso alla proprietà, ma anche dal
[...] teste alla udienza 3.7.25, nonché dal recente certificato di residenza prodotto da parte Testimone_1 attrice con le note conclusive (doc. 12).
La indennità di occupazione è dovuta dei sig.ri e in forza del fatto CP_2 Controparte_3
(incontestato e provato) che hanno continuato a godere del bene per intero, senza nulla corrispondere, dopo il decesso della madre usufruttuaria;
è evidente che se i convenuti avessero liberato il bene, questo si sarebbe potuto vendere oppure locare a terzi.
Per consolidato orientamento giurisprudenziale, in caso di occupazione sine titulo la indennità di locazione ben può essere ragguagliata al canone locatizio, salva la possibilità di provare il maggior danno: “se il danno da perdita subita di cui il proprietario chiede il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato” (C.C. 2610/25).
pagina 2 di 4 La quantificazione del dovuto, nel caso di specie, deve essere fatta sulla scorta dell'elaborato depositato il 17.2.25 dalla ctu Arch. , che risulta aver avuto accesso ai luoghi in presenza del Persona_1 convenuto sig. (cfr. pag. 1 perizia) e aver condotto una indagine scevra da vizi. Controparte_3
La consulente d'ufficio ha determinato in € 102.310,33 il valore della locazione per il periodo dal
01.10.2016 al 31.12.2024 (data della stima) e in € 17.051,72 la quota spettante all'attore, pari a 1/6 dell'intera somma.
Con riferimento all'anno 2024 la consulente ha quantificato il valore complessivo della locazione in €
12.742,41, pertanto € 2.123,75 devono essere riconosciuti al sig. che è ha diritto ad 1/6 (€ CP_1
12.742,41:6= 2.123,75); ne deriva che per il futuro l'attore avrà diritto all'importo di € 177,00 al mese
(€ 2.123,75:12: = 177,00).
Argomentando dalle risultanze della ctu, il legale di parte attrice - nelle note conclusive - ha fondatamente chiesto la condanna dei convenuti “al pagamento a favore dell'attore, in solido tra loro, della somma di € 17.051,72 (somma determinata sino al 31.12.2024) oltre € 1.592,80 (€ 12.742,41 : 12
: 6 x 9) per il periodo 01.01.2025 – 30.09.2025, e così per complessivi € 18.644,52, oltre all'indennità sino al rilascio del compendio immobiliare per cui è causa”.
Al termine della lite, i sig.ri e risultano totalmente soccombente, pertanto CP_2 CP_3 dovranno essere condannati alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della non particolare complessità delle questioni trattate e della contumacia della parte convenuta, nonché della ridotta attività di difesa nella fase decisionale
(includendo anche il tentativo di attivazione della negoziazione assistita).
I convenuti, in forza della soccombenza, dovranno essere condannati anche al pagamento delle spese per la CTU, già liquidate con decreto dep. 30.4.25.
PQM
decidendo definitivamente nella causa n. 1997/2021 rg, il Giudice Onorario del Tribunale di Venezia,
1)condanna e in solido tra loro al pagamento a favore di CP_2 Controparte_3 CP_1 della somma di € 18.644,52, a titolo indennità di occupazione dal decesso della madre a settembre 2025 incluso, oltre interessi legali dalla singola mensilità al saldo,
2)condanna e in solido tra loro al pagamento a favore di CP_2 Controparte_3 CP_1 della indennità di occupazione da ottobre 2025 in avanti nella misura di € 177,00 al mese, sino alla liberazione del bene, da aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
pagina 3 di 4 3) condanna e in solido tra loro alla rifusione a favore dell'attore delle CP_2 Controparte_3 spese di lite che liquida in € 3.000,00, oltre CU e marca iscrizione e spese di notifica documentate, spese generali 15%, cpa e iva come per legge;
4) condanna e in solido tra loro a pagare per intero le spese per la CTU CP_2 Controparte_3 liquidate con decreto dep. 30.4.25 in complessivi € 1.000,00 per onorari - già comprensivi di acconto - oltre spese imponibili per € 175,00 e anticipazioni per € 3,60, oltre accessori di legge se dovuti.
Venezia, 16.9.25
Il GOP
Paola Fracassi
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