Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 20/01/2025, n. 222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 222 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
NRG 2698/2022 AC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente
2) Dott. Anna Scognamiglio Giudice
3) Dott.ssa Antonella Paone Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2698 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno
2022 avente ad oggetto: divorzio contenzioso, e vertente
TRA
, nato ad [...] il [...], C.F.: , Parte_1 C.F._1
residente in [...], elettivamente domiciliato in
Casalnuovo di Napoli alla Via Roma n. 109 presso lo studio degli Avv.ti Maria Cristina Caccavale e
Tiziana Campese, che lo rappresentano e difendono sia congiuntamente che disgiuntamente in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, nata il [...] a [...], CF.: , residente in Controparte_1 C.F._2
Villaricca (Na) al Corso Italia 435/A ed elettivamente domiciliata in Qualiano (NA) alla piazza G.
D'Annunzio n.4, presso lo studio dell'Avv. Raffaela Granata che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
PM in sede
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da verbali ed atti di causa
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
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Con ricorso depositato in data 9.03.2022 premesso di aver contratto Parte_1
matrimonio in Napoli in data 25.10.1986 con , dalla cui unione nascevano tre Controparte_1
figlie, attualmente maggiorenni, sulla premessa dell'intervenuta separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 6736/2012 del 20.01.2012 emessa dal Tribunale di Napoli, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, la revoca dell'assegno di mantenimento disposto in favore delle tre figlie e della moglie.
Con memoria difensiva del 6.06.2022 si costituiva la resistente che, non opponendosi al divorzio, chiedeva la conferma dell'assegno di mantenimento in suo favore e per le due figlie e maggiorenni ma non economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
Con comparsa del 9.10.2022 si costituiva nuovo difensore per parte resistente che si riportava agli scritti del precedente difensore.
La prima udienza veniva rinviata più volte stante l'impedimento a comparire della resistente che con nota scritta dell'11.10.2022 chiedeva ulteriore rinvio, per motivi di salute, per l'udienza del
12.10.2022, in subordine la conferma dei provvedimenti di cui alla separazione giudiziale.
Il Giudice delegato dal Presidente, a scioglimento della riserva assunta all'udienza presidenziale del 12.10.2022 dove soltanto il ricorrente compariva, stabiliva: la corresponsione, a carico del ricorrente, di un assegno mensile a titolo di mantenimento solo per le figlie e Per_1 di € 400,00 (200,00 ciascuna), oltre il versamento delle spese straordinarie nella misura del Per_2
50%, la conferma dell'assegnazione della casa coniugale alla resistente, nessun mantenimento in favore della resistente. Quindi rimetteva le parti dinanzi a sé quale GI.
Con memoria integrativa tempestivamente depositata parte ricorrente insisteva nelle proprie richieste.
Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. 6 comma, ammessa la prova orale nei limiti di ammissibilità, escussi i testi, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 10.09.2024 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. previa trasmissione al Pm per le determinazioni di competenza.
Il Pm emetteva il visto in data 17.09.2024, nulla opponendo.
Domanda di divorzio
La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, essendo senz'altro essendo decorsi i termini di legge dalla separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 6736/2012 del 20.01.2012 emessa dal
Tribunale di Napoli, e tenuto conto che dalla data in cui i coniugi sono comparsi dinanzi al
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Presidente del Tribunale (22.12.2008) è perdurata la separazione, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Sul mantenimento delle figlie maggiorenni , e Per_3 Per_1 Per_2
In ordine alla posizione di , si osserva che è pacifico che la stessa non abita più con la Per_3
madre, convivendo insieme al suo compagno e al loro figlio, circostanza che non è stata contestata dalla resistente e che parte ricorrente ha documentato con il certificato di residenza storica e lo stato di famiglia. La formazione di un autonomo nucleo familiare esclude l'esistenza dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne: posto che il matrimonio, come la convivenza, sono espressione di una raggiunta maturità affettiva e personale, implicando di regola che nessun obbligo di mantenimento possa sopravvivere (Cass. 26 gennaio 2011, n. 1830; Cass. 17 novembre 2006, n.
24498), sicché nulla deve disporsi per . Per_3
Per quanto concerne e si osserva che il ricorrente ha dedotto Per_1 Per_2
l'autosufficienza economica di entrambe in quanto lavorerebbero insieme alla madre come venditrici ambulanti di mobili e oggetti antichi, mentre la resistente nel contestare l'avversa deduzione, ha evidenziato lo stato di salute precario delle figlie: ha una disabilità certificata Per_1 dall'INPS e percepisce l'indennità di invalidità, trova difficoltà a trovare lavoro, ha diverse Per_2
patologie molte delle quali per curarsi necessita di esami diagnostici che non sono coperti dal SSN.
In ordine all'onere probatorio sulla dedotta autosufficienza, si osserva che se da un lato il ricorrente si è avvalso di una prova orale dalla quale non sono emerse circostanze tali da ritenere senza dubbio il raggiungimento di un'indipendenza economica di e trattandosi di Per_1 Per_4
dichiarazioni de relato, dall'altro la resistente- richiedente l'assegno di mantenimento per le figlie maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, non ha assolto appieno l'onere probatorio ricadente sulla stessa, essendosi limitata a documentare lo stato di salute delle figlie.
In punto di onere probatorio occorre richiamare un consolidato orientamento secondo cui “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica o di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegue nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento. Viceversa, per il 'figlio adulto' in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa” (cfr., in tal senso,
Cass. n. 26875 del 2023).
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I presupposti che giustificano l'esclusione del diritto al mantenimento del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente - e che devono essere provati dal genitore che si oppone alla domanda di revoca - sono integrati “dall'età del figlio” - che è “destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento” – e “dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica del figlio, oltre che dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro” (cfr., in tal senso, Cass. n. 38366 del 2021).
La valutazione delle circostanze che giustificano la ricorrenza o il permanere dell'obbligo dei genitori al mantenimento dei figli maggiorenni, conviventi o meno con i genitori o con uno di essi, va effettuata infatti dal giudice del merito, necessariamente, "caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei beneficiari", in guisa da escludere che la tutela della prole, sul piano giuridico, possa essere protratta oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe, com'è stato evidenziato in dottrina, in "forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani" (cfr. in tal senso
Cass. 2014/ n. 18076 che richiama anche. Cass. n. 12477/2004, n. 4108/1993). La cessazione dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non autosufficienti deve, dunque, essere fondata su un accertamento di fatto che abbia riguardo all'età, all'effettivo conseguimento di un livello di competenza professionale e tecnica, all'impegno rivolto verso la ricerca di un'occupazione, nonché alla complessiva condotta personale tenuta, dal raggiungimento della maggiore età, dal medesimo
(Cass. 7 ottobre 2022, n. 29264; Cass. civ. 5088/2018; Cass.civ. 12952/2016).
Trasponendo tali coordinate al caso di specie, ad avviso del Collegio possono ritenersi solo in parte sussistenti i presupposti tali da giustificare la previsione, in capo all'odierno ricorrente, di un perdurante obbligo di mantenimento in favore delle figlie. Da un canto l'età delle stesse, 26 e 30, la mancata acquisizione al presente giudizio di fatti concreti che denotino in capo ad esse un comportamento responsabile e idoneo a rendersi indipendente – attesa la mancata prova dell'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica e di un loro impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro –, nonché l'assenza di prova in merito ad un percorso formativo in itinere – sono elementi che sottraggono incidono in negativo sul quantum, dall'altro la documentata loro situazione di salute lascia desumere una maggiore difficoltà nella loro sistemazione lavorativa.
Tale ultimo dato giustifica la conferma del mantenimento per le figlie, già previsto in sede presidenziale, di importo basso.
Sull'assegno divorzile
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In ordine alla previsione di un assegno divorzile, fatto oggetto di domanda da parte della resistente, va fatta qualche premessa sulla ratio dell'istituto, onde meglio comprendere la portata della valutazione qui da farsi.
In merito la L. n. 898 del 1970 all'art. 5, comma 6, contiene un parametro - la disponibilità di "mezzi adeguati" o "comunque (l'impossibilità di) procurarseli per ragioni oggettive" - e alcuni criteri da utilizzare per l'attribuzione e la determinazione dell'assegno divorzile a favore del coniuge richiedente: le condizioni e i redditi dei coniugi, le ragioni della decisione, il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, tutti da valutare anche in rapporto alla durata del matrimonio.
La nozione di adeguatezza dei mezzi è stata intesa dalla giurisprudenza tradizionale come finalizzata alla conservazione (tendenziale) del tenore di vita matrimoniale, desumibile dalle condizioni economiche del coniuge destinatario della domanda, all'esito, in sostanza, del cosiddetto confronto reddituale tra i coniugi al momento della decisione (a partire da Cass. SU n. 11490 e
11492 del 1990).
Il suddetto parametro è stato oggetto, nel tempo, di numerose critiche, che hanno indotto la giurisprudenza a sostituirlo con quello, intrinsecamente inerente alla nozione di adeguatezza dei mezzi, di indipendenza economica, intesa come possibilità di vita dignitosa (Cass. n. 11504 del
2017): la Suprema Corte ha precisato che "per determinare la soglia dell'indipendenza economica occorrerà avere riguardo alle indicazioni provenienti, nel momento storico determinato, dalla coscienza collettiva e, dunque, né bloccata alla soglia della pura sopravvivenza né eccedente il livello della normalità" (Cass. n. 3015 del 2018).
Tale esito interpretativo non è stato sovvertito dalle Sezioni Unite (sent. n. 18287/2018), ma solo in parte corretto, secondo le precisazioni che seguono.
Le Sezioni Unite hanno confermato che: a) il parametro (della conservazione) del tenore di vita non ha più cittadinanza nel nostro sistema;
b) l'onere di provare l'esistenza delle condizioni legittimanti l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno grava sul coniuge richiedente l'assegno, mentre in passato si poneva l'onere di provare l'insussistenza delle relative condizioni a carico del coniuge potenzialmente obbligato;
c) l'assegno svolge una finalità (anche o principalmente) assistenziale.
Per altro verso, le Sezioni Unite hanno: a) evidenziato l'ulteriore e concorrente finalità compensativa o perequativa dell'assegno, nei casi in cui vi sia la prova - di cui è onerato il coniuge richiedente l'assegno, trattandosi di fatto costitutivo del diritto azionato - che la sperequazione reddituale in essere all'epoca del divorzio sia direttamente causata dalle scelte concordate di vita
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degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune (da ultimo, Cass. n. 10781 e 10782 del 2019, n. 6386 del 2019); b) le Sezioni Unite non hanno condiviso la rigida distinzione tra criteri di attribuzione (an debeatur) e di quantificazione
(quantum debeatur) dell'assegno, in tal modo innovando rispetto al precedente orientamento consolidato, con l'effetto che per l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive devono applicarsi i criteri equi- ordinati di cui alla prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno.
Da quanto premesso risulta essere stata confermata la imprescindibile finalità assistenziale dell'assegno, con la quale può concorrere, in determinati casi, quella compensativa.
E' sufficiente constatare che in tutti i casi in cui l'assegno non sia riconosciuto, non ricorrendo in concreto le condizioni per valorizzare la ricordata funzione compensativa, è perché il coniuge richiedente, evidentemente, si trova in condizioni di "autosufficienza economica" (cfr.
Cass. n. 6386 del 2019). L'esistenza di un obbligo di pagamento dell'assegno implica un perdurante legame di dipendenza (economica) tra gli ex coniugi che non c'è quando detto obbligo non sussista, cioè quando (e proprio perché) entrambi sono "indipendenti economicamente".
E' opportuno precisare che l'assegno non è comunque dovuto qualora entrambi i coniugi non abbiano mezzi propri adeguati per vivere dignitosamente, pure in presenza di un relativo squilibrio delle rispettive condizioni reddituali e patrimoniali.
La funzione assistenziale dell'assegno, come si è detto, può anche concorrere con (o essere assorbita dalla) funzione compensativa-perequativa, a determinate condizioni, entrambe costituenti espressione della solidarietà post-coniugale valorizzata dalle Sezioni Unite nella sentenza citata.
Il parametro della (in)adeguatezza dei mezzi o della (im)possibilità di procurarseli per ragioni oggettive va quindi riferito sia alla possibilità di vivere autonomamente e dignitosamente (e, quindi, all'esigenza di garantire detta possibilità al coniuge richiedente), sia all'esigenza compensativa del coniuge più debole per le aspettative professionali sacrificate, per avere dato, in base ad accordo con l'altro coniuge, un dimostrato e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell'altro coniuge.
La suddetta valutazione, da operare con riferimento ai criteri indicati dalla norma (art. 5, comma 6), tra i quali la durata del matrimonio, deve tenere conto delle predette esigenze che integrano il parametro dell'adeguatezza, con effetti sul piano anche della quantificazione dell'assegno in concreto.
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Nell'ambito di questo accertamento, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda non costituiscono, da soli, elementi decisivi per l'attribuzione e la quantificazione dell'assegno.
Il mero dato della differenza reddituale tra i coniugi è coessenziale alla ricostituzione del tenore di vita matrimoniale, che è però estranea alle finalità dell'assegno nel mutato contesto.
L'attribuzione e la quantificazione dello stesso non sono variabili dipendenti soltanto dall'alto (o dal più alto) livello reddituale di uno degli ex coniugi, non trovando alcuna giustificazione l'idea che quest'ultimo sia comunque tenuto a corrispondere all'altro tutto quanto sia per lui "sostenibile" o "sopportabile", quasi ad evocare un prelievo forzoso in misura proporzionale ai suoi redditi.
Un esito interpretativo di questo genere si risolverebbe in una imposizione patrimoniale priva di causa, che sarebbe arduo giustificare in nome della solidarietà post-coniugale.
Non varrebbe evocare in senso contrario l'esigenza (che si assume inerente all'assegno divorzile) "riequilibratrice" delle condizioni reddituali degli ex coniugi, la quale non trova una specifica conferma come funzione autonoma dell'istituto nel testo della norma (art. 5, comma 6, cit.). La suddetta esigenza era coerente, piuttosto, nella diversa prospettiva della conservazione del tenore di vita matrimoniale, rispetto alla quale il riequilibrio dei redditi costituiva l'esito finale di quel confronto reddituale che costituiva il fulcro di ogni valutazione in ordine alla attribuzione e quantificazione dell'assegno.
E tuttavia, una volta superata la suddetta prospettiva, il (parziale) riequilibrio dei redditi altro non è che l'effetto pratico dell'imposizione patrimoniale realizzata con l'attribuzione dell'assegno alle condizioni date (non indipendenza economica e/o necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale).
Tanto premesso, prima di calare i principi suesposti nel caso di specie, deve passarsi in rassegna quanto emerge dagli atti:
- la resistente ha dedotto nell'atto di costituzione di non avere i mezzi necessari ed adeguati per essere economicamente autosufficiente, di essere affetta da diverse patologie con un'invalidità dichiarata dal Tribunale di Napoli Nord, di percepire il reddito di cittadinanza per la somma di €
720,00 mensili. Di contro il ricorrente avrebbe sempre svolto il lavoro di ambulante di vendita di prodotti di panificio ricavando lauti guadagni al punto tale da permettergli di acquistare una casa dopo la separazione e cointestarla con la sorella, la cui rata di mutuo è versata soltanto con il danaro del ricorrente. Ha prodotto: omologa del Tribunale di Napoli Nord sez. Lavoro del 7.09.2021 che le ha riconosciuto un assegno di invalidità civile ex art.13 L. 118/71 ed una percentuale di invalidità pari al 74 %, certificati medici che registrano diverse patologie.
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- il ricorrente ha dedotto con l'atto introduttivo di essere disoccupato e di essere iscritto nell'elenco provinciale di cui agli artt. 1 e 8 della legge 68/99 nella sezione invalidi civili dal
9.12.2011; con nota informativa ha dichiarato di percepire una pensione di assistenza pari ad €
302,00, di convivere con la sig.ra che percepisce un reddito di cittadinanza pari ad € Parte_2
700,00, di essere comproprietario insieme alla sorella di un immobile nel quale abita e sul quale grava un mutuo a loro cointestato dell'importo mensile di € 832,72 con scadenza 31.01.2026, di essere comproprietario insieme alla convivente di una Fiat 500 L, nonché proprietario di un furgone
Peugeout, di avere un conto corrente bancario cointestato con la sorella acceso per il deposito mensile della rata di mutuo, infine, di essere titolare di un libretto sul quale gli viene accreditata la pensione di invalidità. Ha prodotto verbale INPS del 19.07.2021 attestante la riduzione della capacità lavorativa pari al 79%, il contratto di compravendita dell'immobile e del mutuo ipotecario.
Nessuna ulteriore prova è stata prodotta, in specie con riguardo a capacità reddituali del ricorrente che siano diverse da quelle documentate.
Sulla scorta di tali elementi non si ritiene raggiunta la prova di una sperequazione reddituale tra le parti e della ricorrenza della funzione compensativa dell'assegno e neppure, con riferimento alla funzione assistenziale, quella di non autosufficienza economica.
Si impone il rigetto della domanda.
Spese del giudizio
Considerata la natura del giudizio e l'esito dello stesso, di parziale accoglimento delle reciproche richieste, si ritiene di dover compensare le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia come innanzi proposta ed, in particolare, così provvede:
1. pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Napoli il
25.10.1986 , nato ad [...] il [...], e Parte_1 Controparte_1
nata a [...] il [...], (atto n. 216, parte II, S. A Reg. Atti di Matrimonio dell'anno
1986);
2. conferma le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 13.10.2022, qui richiamate;
3. rigetta la domanda di assegno divorzile avanzata dalla resistente;
4. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
Pag. 8 di 9 NRG 2698/2022 AC
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
5. compensa tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 7.1.2025
Il giudice estensore
Dott. ssa Antonella Paone
Il Presidente dott.ssa Alessandra Tabarro
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