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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 09/01/2025, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7819/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7819/2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Michele Nicola Oliva, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente contro nato a [...] il [...], C.F. , contumace;
CP_1 C.F._2 resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
1. Per parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Torino il 29/06/'02;
- ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle occorrende trascrizioni;
- affidare i figli minori e in via condivisa fra i coniugi, con collocamento presso Per_1 Per_2 Per_3 la madre;
- assegnare la casa famigliare, con mobili e arredi, alla sig.ra ; Parte_1
- stabilire che il sig. possa vedere i figli minori quando vorrà, compatibilmente con le loro CP_1 esigenze di vita, ivi comprese quelle scolastiche, sportive e ricreative;
- porre a carico del sig. un contributo al mantenimento dei figli, da versarsi nelle mani della CP_1 madre entro il giorno 5 di ogni mese sino al raggiungimento della loro piena autosufficienza economica, di mensili € 273,40 a figlio (importo pattuito in sede di omologa rivalutato), per un totale di mensili € 820,20 da rivalutare annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T., oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale necessitate e/o concordate e documentate come da Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Torino;
pagina 1 di 3 - disporre che gli assegni famigliari vengano percepiti direttamente dalla sig.ra , onerando il Parte_1 sig. dell'obbligo di prestare ogni collaborazione utile alle eventuali presentazioni delle relative CP_1 domande;
- in caso di opposizione, con vittoria di spese e onorari di patrocinio, oltre rimborso forfettario ex art. 2 D.M. n° 55/'14, I.V.A., C.P.A. ed ogni altra successiva occorrenda.”
Per il P.M. Visto nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ed contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1 Torino il 29.06.2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 00519, Uff. 2, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nati tre figli: nata a [...] il [...]; , nato a [...] il Per_1 Per_2
07.11.2005; , nata a [...] il [...]. Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 04.03.2020, omologato dal Tribunale di Torino in data 29.04.2020.
Con ricorso depositato il 06.05.2024, dava atto di come, dal momento della Parte_1 separazione, non fossero stati ricostituiti né l'affectio maritalis né la convivenza e, pertanto, sussistevano i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898. La ricorrente chiedeva pertanto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e la conferma delle condizioni di separazione.
Il Giudice Relatore, letto il ricorso, con provvedimento del 15.05.2024, ritenuto opportuno, in caso di costituzione del resistente, di esperire un preventivo tentativo di conciliazione, rinviava a tal fine all'udienza del 28.10.2024, fissando altresì successiva udienza al 18.12.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.21 cpc, con contestuale decorrenza dei termini per la costituzione del convenuto e le memorie di cui all'art. 473 bis.17 cpc. L'udienza del 28.10.2024 era successivamente differita al 30.10.2024. Non essendosi costituito il resistente, a tale udienza ne era dichiarata la contumacia e la causa era rinviata alla successiva data già fissata del 18.12.2024.
All'udienza del 18.12.2024, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, era disposta in via provvisoria la conferma delle condizioni di cui alla separazione omologata, la ricorrente precisava le proprie conclusioni e la causa era rimessa al collegio per la decisione.
*** §§§ ***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, in assenza di prova contraria.
Merita accoglimento anche la domanda della ricorrente in punto condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La richiesta della IG , infatti, è quella di confermare le condizioni omologate in sede di Parte_1 separazione, con rivalutazione del contributo per il mantenimento dei figli all'indice Istat.
pagina 2 di 3 La domanda è accoglibile, non essendoci prova di fatti sopravvenuti che possano portare a una modifica delle condizioni di affidamento dei figli o a una modifica del contributo al mantenimento.
Non si procede all'ascolto della minore che ha compiuto gli anni dodici, ritenendo non necessaria la sua audizione ai fini della decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in quanto il resistente ha dato causa al processo, essendosene totalmente disinteressato e restando contumace. Considerata la semplicità delle questioni trattate e l'assenza di istruttoria, le spese di lite vengono quantificate secondo il dm 55/2014 in € 2.905,00 oltre accessori di legge. Stante l'ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente, le predette spese vengono liquidate in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori ed i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 CP_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE l'affidamento di in via condivisa fra i coniugi, con collocamento presso la madre;
Per_3
DISPONE l'assegnazione della casa famigliare, con mobili e arredi, alla sig.ra ; Parte_1
DISPONE che il sig. possa vedere la figlia minore quando vorrà, compatibilmente con le loro CP_1 esigenze di vita, ivi comprese quelle scolastiche, sportive e ricreative;
DISPONE a carico del sig. un contributo al mantenimento dei figli, da versarsi nelle mani della CP_1 madre entro il giorno 5 di ogni mese sino al raggiungimento della loro piena autosufficienza economica, di mensili € 273,40 a figlio (importo pattuito in sede di omologa rivalutato), per un totale di mensili € 820,20 da rivalutare annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T., oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale necessitate e/o concordate e documentate come da Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Torino;
CONDANNA a rifondere a e per la stessa all'Erario le spese di lite CP_1 Parte_1 del presente grado, che liquida in € 2.905,00 per compensi, oltre, rimborso forfettario 15%, cpa e iva se e come dovuta per legge.
Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta dal magistrato in tirocinio dott. Marco Arecco.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8.1.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice Relatore dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7819/2024 avente per oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'avv. Michele Nicola Oliva, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti ricorrente contro nato a [...] il [...], C.F. , contumace;
CP_1 C.F._2 resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
1. Per parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo adito:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Torino il 29/06/'02;
- ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle occorrende trascrizioni;
- affidare i figli minori e in via condivisa fra i coniugi, con collocamento presso Per_1 Per_2 Per_3 la madre;
- assegnare la casa famigliare, con mobili e arredi, alla sig.ra ; Parte_1
- stabilire che il sig. possa vedere i figli minori quando vorrà, compatibilmente con le loro CP_1 esigenze di vita, ivi comprese quelle scolastiche, sportive e ricreative;
- porre a carico del sig. un contributo al mantenimento dei figli, da versarsi nelle mani della CP_1 madre entro il giorno 5 di ogni mese sino al raggiungimento della loro piena autosufficienza economica, di mensili € 273,40 a figlio (importo pattuito in sede di omologa rivalutato), per un totale di mensili € 820,20 da rivalutare annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T., oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale necessitate e/o concordate e documentate come da Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Torino;
pagina 1 di 3 - disporre che gli assegni famigliari vengano percepiti direttamente dalla sig.ra , onerando il Parte_1 sig. dell'obbligo di prestare ogni collaborazione utile alle eventuali presentazioni delle relative CP_1 domande;
- in caso di opposizione, con vittoria di spese e onorari di patrocinio, oltre rimborso forfettario ex art. 2 D.M. n° 55/'14, I.V.A., C.P.A. ed ogni altra successiva occorrenda.”
Per il P.M. Visto nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori ed contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1 Torino il 29.06.2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Torino (atto n. 00519, Uff. 2, parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nati tre figli: nata a [...] il [...]; , nato a [...] il Per_1 Per_2
07.11.2005; , nata a [...] il [...]. Per_3
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione consensuale del 04.03.2020, omologato dal Tribunale di Torino in data 29.04.2020.
Con ricorso depositato il 06.05.2024, dava atto di come, dal momento della Parte_1 separazione, non fossero stati ricostituiti né l'affectio maritalis né la convivenza e, pertanto, sussistevano i presupposti per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898. La ricorrente chiedeva pertanto che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e la conferma delle condizioni di separazione.
Il Giudice Relatore, letto il ricorso, con provvedimento del 15.05.2024, ritenuto opportuno, in caso di costituzione del resistente, di esperire un preventivo tentativo di conciliazione, rinviava a tal fine all'udienza del 28.10.2024, fissando altresì successiva udienza al 18.12.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.21 cpc, con contestuale decorrenza dei termini per la costituzione del convenuto e le memorie di cui all'art. 473 bis.17 cpc. L'udienza del 28.10.2024 era successivamente differita al 30.10.2024. Non essendosi costituito il resistente, a tale udienza ne era dichiarata la contumacia e la causa era rinviata alla successiva data già fissata del 18.12.2024.
All'udienza del 18.12.2024, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, era disposta in via provvisoria la conferma delle condizioni di cui alla separazione omologata, la ricorrente precisava le proprie conclusioni e la causa era rimessa al collegio per la decisione.
*** §§§ ***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge, a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, in assenza di prova contraria.
Merita accoglimento anche la domanda della ricorrente in punto condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La richiesta della IG , infatti, è quella di confermare le condizioni omologate in sede di Parte_1 separazione, con rivalutazione del contributo per il mantenimento dei figli all'indice Istat.
pagina 2 di 3 La domanda è accoglibile, non essendoci prova di fatti sopravvenuti che possano portare a una modifica delle condizioni di affidamento dei figli o a una modifica del contributo al mantenimento.
Non si procede all'ascolto della minore che ha compiuto gli anni dodici, ritenendo non necessaria la sua audizione ai fini della decisione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, in quanto il resistente ha dato causa al processo, essendosene totalmente disinteressato e restando contumace. Considerata la semplicità delle questioni trattate e l'assenza di istruttoria, le spese di lite vengono quantificate secondo il dm 55/2014 in € 2.905,00 oltre accessori di legge. Stante l'ammissione al gratuito patrocinio della ricorrente, le predette spese vengono liquidate in favore dell'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori ed i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile sono Parte_1 CP_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Torino di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
DISPONE l'affidamento di in via condivisa fra i coniugi, con collocamento presso la madre;
Per_3
DISPONE l'assegnazione della casa famigliare, con mobili e arredi, alla sig.ra ; Parte_1
DISPONE che il sig. possa vedere la figlia minore quando vorrà, compatibilmente con le loro CP_1 esigenze di vita, ivi comprese quelle scolastiche, sportive e ricreative;
DISPONE a carico del sig. un contributo al mantenimento dei figli, da versarsi nelle mani della CP_1 madre entro il giorno 5 di ogni mese sino al raggiungimento della loro piena autosufficienza economica, di mensili € 273,40 a figlio (importo pattuito in sede di omologa rivalutato), per un totale di mensili € 820,20 da rivalutare annualmente secondo gli indici I.S.T.A.T., oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche e mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale necessitate e/o concordate e documentate come da Protocollo sulle spese straordinarie del Tribunale di Torino;
CONDANNA a rifondere a e per la stessa all'Erario le spese di lite CP_1 Parte_1 del presente grado, che liquida in € 2.905,00 per compensi, oltre, rimborso forfettario 15%, cpa e iva se e come dovuta per legge.
Si dà atto che la bozza del presente provvedimento è stata redatta dal magistrato in tirocinio dott. Marco Arecco.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 8.1.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
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